CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 16 SETTEMBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nelle norme tariffarie generali, contenute nella parte introduttiva della tariffa doganale comune — nell'edizione del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1974, n. 2658 (GU n. L 295 dell'1. 11. 1974) — si precisa fra l'altro:
«La classificazione di questi oggetti mescolati o composti è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3».
La regola 3 recita:
«3.
Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
a)
la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale;
b)
i miscugli ed i lavon composti da materie diverse, nonché i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, che non possono essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera 3 a), devono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;
c)
qualora le norme di cui alle lettere 3 a) e 3 b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato; …»
La controversia di merito verte sull'interpretazione di detta 'norma, ragion per cui il Bundesfinanzhof, con ordinanza 12 febbraio 1975, decideva di interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia.
La Baupla GmbH di Saarlouis importa e distribuisce prodotti per l'edilizia. Come previsto dalla disciplina tedesca, ha chiesto un parere vincolante circa la classificazione di lastre per facciate, consistenti di un impasto di fibre di legno e bitume, rivestite di catrame nella parte anteriore. Detto rivestimento contiene granuli di minerale ed è decorato con motivi ornamentali.
L'ufficio amministrativo di Colonia, nel parere del 15 maggio 1972, ha dichiarato che il prodotto andava classificato sotto la voce doganale 48.09, «lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili», sui quali grava un dazio autonomo del 15 % oppure un dazio convenzionale dell'11 %. La ditta Baupla dissente da tale classificazione, giacche il prodotto rientra nella voce 68.08, cioè «lavori di asfalto o di prodotti simili» (pece di petrolio, di carbone fossile) sulla quale grava un dazio dell'8 % (autonomo) o 3 % (convenzionale). La Baupla ha quindi fatto opposizione al provvedimento amministrativo.
Il 25 giugno 1973 l'opposizione veniva respinta in quanto il criterio da seguire nella classificazione era quello stabilito nel punto 3 b) delle regole generali, cioè il prodotto si doveva classificare «secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce (loro) il carattere essenziale». Nel caso delle lastre importate dalla Baupla l'elemento essenziale erano le fibre di legno, giacché conferivano alle lastre la forma e la solidità e solo grazie alle fibre si poteva costruire una lastra.
La Baupla concorda nell'assumere come parametro il criterio di cui al punto 3 b), però osserva che la materia essenziale va ravvisata nel catrame, che come rivestimento esterno avente la funzione di impedire le infiltrazioni di umidità va considerato componente più importante. Per questo ed altri motivi secondari il prodotto va classificato sotto la voce 68.08. La Baupla ha perciò adito in proposito il Bundesfinanzhof, che ha deciso di interpellare la Corte.
Il Bundesfinanzhof si chiede se. — in forza del punto 3, cui giustamente fa rinvio il punto 2 b), — si debba applicare il principio enunciato al punto 3 b) oppure se non sia piuttosto necessario ricorrere al punto 3 a) delle norme doganali. Ne potrebbe risultare una classificazione alla voce 48.09, giacché, sotto il profilo funzionale, la definizione di cui alla voce 48.09 è più esatta di quella di cui alla voce 68.08. D'altro canto il Bundesfinanzhof è incerto sull'interpretazione da darsi al punto 3 a) delle regole generali nel caso di prodotti che, in virtù delle loro componenti, possono venir classificati sotto più voci. Tale incertezza deriva anche dalle note esplicative alla tariffa doganale, nelle quali si legge: due o più voci, nelle quali rientrino i singoli componenti di un prodotto mescolato o composto, si equivalgono ai fini della classificazione del prodotto anche se una delle voci descrive il prodotto con maggior esattezza. In questo caso il prodotto si classifica secondo i principi di cui ai punti 3 b) o 3 c) delle regole generali.
Stando così le cose, il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte di giustizia se il punto 3 a) delle regole generali vada inteso nel senso che la voce che meglio descrive il prodotto non debba prevalere e si debba procedere alla classificazione in base ai punti 3 b) o 3 c) qualora un prodotto composto possa rientrare in più voci, basate rispettivamente sulle varie componenti del prodotto di cui trattasi. In merito hanno presentato osservazioni solo l'attrice nel procedimento di merito e la Commissione, giungendo praticamente allo stesso risultato, che sostanzialmente condivido, specie dopo aver letto la razionale analisi della Commissione.
Giustamente la Commissione fa rilevare che nel punto 3 delle regole generali — e il Bundesfinanzhof pare condividere questa concezione del sistema — si deve stabilire una gerarchia: il punto 3 b) scatta solo qualora non sia applicabile il punto 3 a). Il punto 3 a) è dunque una norma tassativa, il che rende indispensabile valutarne esattamente il senso. È comprensibile che il punto 3 a) venga interpretato unicamente sulla scorta del suo tenore, come tendono a fare alcuni uffici doganali. In questo caso è chiaro che la norma, in caso di più voci doganali in concorrenza, attribuisce la prevalenza a quella contenente la definizione merceologica più precisa. Questa soluzione è semplicistica, ma nella prassi doganale la semplicità è un criterio tutt'altro che disprezzabile.
Per le merci composte, se più voci entrano in linea di conto a seconda delle componenti, le classificazioni potrebbero riservare delle sorprese, come ha dimostrato la Commissione. Ciò dipende dalla maggiore o minore chiarezza delle definizioni, formulate nel corso dell'elaborazione e della strutturazione del sistema, quindi in alcuni casi la posizione potrebbe essere casuale; d'altro canto, la percentuale e la funzione delle componenti non vengono tenute in considerazione.
Onde cautelarsi contro gli effetti aberranti, che stridono con lo spirito e con la tecnica della tariffa doganale, sarebbe necessario quanto meno tener conto della percentuale e della funzione delle componenti, quindi ricorrere alla voce doganale con definizione esauriente solo se la materia determinante ai fini della classificazione ha una funzione primaria. Tale considerazione però pone fuori causa la semplicità, che costituisce uno dei motivi primari della classificazione secondo il punto 3 a); comunque è pacifico che tali accertamenti sono altrettanto difficili e discutibili di quelli relativi alla materia principale di cui al punto 3 b). Si può inoltre obiettare — osserva la Commissione — che se la classificazione viene imperniata sulla composizione merceologica, non si può ignorare il criterio di cui al punto 3 b) che si fonda sulla caratterizzazione del prodotto ad opera di una componente, per adottarne uno non espressamente previsto (componente prevalente). Quanto sopra esposto ribadisce la relativa importanza del tenore di una norma, specie nel caso dell'interpretazione del punto 3 a) mentre invece sono essenziali la struttura logica di tutta la tariffa e la sua finalità.
La Commissione giustamente rileva che il punto 3 a) implica un raffronto tra l'esattezza delle nozioni, però presuppone che tali nozioni siano omologhe, come possono esserlo se stanno tra di loro 'in un rapporto proporzionale di nozione complessiva a nozione parziale. Le nozioni «parziali» cioè devono comprendere componenti che presentano tutte le caratteristiche ricorrenti nella nozione totale, in aggiunta ad altre caratteristiche specifiche. Due prodotti sono cioè comparabili se hanno caratteristiche comuni rilevabili secondo parametri utili a definire il prodotto rientrante in una determinata voce doganale e se la definizione del prodotto inoltre contiene ulteriori elementi che contribuiscano a chiarire meglio la nozione. Giustamente la Commissione fa osservare che le definizioni basantesi sulle componenti possono definirsi più esaurienti solo nel caso di prodotti a base della stessa materia prima.
Non sono invece omologhi — quindi è esclusa l'applicazione del punto 3 a) — i prodotti composti definiti solo in base ad una delle componenti, in quanto non sussistono i presupposti testé citati.
Pertinente è stato il richiamo della Commissione al contenuto delle note di Bruxelles relativamente al punto 3 a), che la stessa giurisprudenza ha riconosciuto, costituire un valido parametro, in caso di silenzio della norma comunitaria, per l'interpretazione della tariffa doganale comune. In tali note si legge:
Due o più voci, nelle quali rientrino i singoli componenti di un prodotto mescolato o composto, si equivalgono ai fini della classificazione del prodotto, anche se una delle voci descrive il prodotto con maggior esattezza. In questo caso il prodotto si classifica secondo i principi di cui ai punto 3 b) o 3 c) delle regole generali.
Non vi è violazione del contenuto delle norme di classificazione, in quanto il punto 3 b) pressuppone esplicitamente che mescole o prodotti composti possano venir classificati secondo il punto 3 a). Ciò non significa che di regola alle mescole non si possa applicare il criterio di cui al punto 3 a). Le voci doganali non sono tutte imperniate sulla composizione dei prodotti, anzi per lo più, sia in virtù della descrizione, che della disciplina relativa, contemplano il prodotto nella composizione definitiva. Se però vi è concorrenza tra due voci, è possibile risolvere il problema ricorrendo al punto 3 a). Si può usare lo stesso metodo anche nel caso di più voci concorrenti, qualora una voce sia imperniata sulla materia che entra nella composizione del prodotto, mentre le altre lo contemplano come tutto unico. Pur optando per un'applicazione restrittiva del punto 3 a), rimane impregiudicata la possibilità di applicarlo alle mescole, cioè esso non è completamente svuotato del suo contenuto funzionale.
Nella fattispecie, trattandosi unicamente di prodotti composti e di voci doganali imperniate solo su singole componenti, il punto 3 a) non può applicarsi, giacché le definizioni non sono comparabili. La classificazione dovrà quindi farsi sulla scorta del punto 3 b), cioè in base al rilievo di una componente che imprime il carattere. Giunti a questo punto, spetta al giudice di merito definire i particolari del caso, eventualmente facendo ricorso alle note esplicative di Bruxelles.
Propongo quindi di fornire la seguente risposta.
Se un prodotto composto può classificarsi in base a più voci doganali, tutte imperniate su una componente, nessuna può considerarsi più esatta delle altre, anche se il prodotto viene descritto con maggior precisione. In questi casi va escluso il criterio di cui al punto 3 a), in quanto si deve ricorrere ai punti 3 b) o 3 c).
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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