CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 15 OTTOBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Per una migliore comprensione della presente domanda di pronunzia pregiudiziale sono innanzitutto necessarie alcune precisazioni.
Ai sensi dell'art. 9, n. 2, del trattato CEE, le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del titolo I della seconda parte del trattato (vale a dire le disposizioni concernenti l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri) si applicano «ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri». In base all'art. 10, n. 2, spetta alla Commissione determinare «i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2 …».
A ciò la Commissione provvide dapprima con una decisione 4 dicembre 1958 relativa «all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri», poi sostituita, con effetto dal 1o gennaio 1961, da una seconda decisione di pari oggetto recante la data del 5 dicembre 1960. In quest'ultima decisione è previsto che le merci siano ammesse, «nello Stato membro d'importazione», al beneficio delle disposizioni del trattato relative all'abolizione dei dazi e delle restrizioni quantitative «su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione». Nell'art. 2 della decisione si precisa:
1.
«Il titolo giustificativo previsto all'art. 1 è costituito, in tutti i casi in cui le merci sono trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione allo Stato membro d'importazione, dal certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD 1.
Negli altri casi, il titolo giustificativo è costituito da un certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD 3.
2.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1o di cui sopra, sono considerate come trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione allo Stato membro d'importazione:
a)
le merci il cui trasporto si effettua senza l'attraversamento del territorio di un paese non membro;
b)
le merci il cui trasporto si effettua con l'attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi Paesi sia vincolato ad un unico titolo di trasporto emesso in uno Stato membro.»
L'art. 3 dispone poi che il certificato per la circolazione delle merci modello DD 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione. Una regola analoga è fissata dall'art. 5 con riferimento al certificato per la circolazione delle merci modello DD 3. Facsimili dei predetti certificati sono inoltre allegati alla decisione.
Importante è, al riguardo, anche la decisione della Commissione 17 luglio 1962«relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune».
L'art. 1 della predetta decisione recita:
«Ai fini dell'applicazione, nello Stato membro d'importazione, del regime dei prelievi agricoli intracomunitari, è istituito, nell'ambito dei metodi di cooperazione amministrativa previsti dall'art. 10, paragrafo 2, primo comma, del trattato, un certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD 4. Detto certificato è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione, a domanda dell'esportatore e previo visto, all'occorrenza, dell'autorità competente per l'accertamento di talune indicazioni richieste nel certificato stesso.»
Nell'art. 2 si legge:
«Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD 4 può essere utilizzato in tutti i casi in cui le merci cui esso è vincolato siano trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione nello Stato membro d'importazione.»
La nozione di «trasporto diretto» ha anche qui la stessa portata che essa ha nell'art. 2 della decisione 5 dicembre 1960.
L'art. 3, n. 1, 2o comma, dispone quanto segue:
«Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello DD 4 può essere vidimato, in via eccezionale, anche successivamente all'avvenuta esportazione delle merci alle quali si riferisce, nel caso in cui esso non sia stato presentato, a causa di un errore o di una omissione involontaria, al momento dell'esportazione …».
Anche a questa decisione è allegato come modello un facsimile del certificato per la circolazione delle merci DD 4.
Da ultimo, occorre ancora ricordare il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1964, n. 13, «relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». Questo regolamento che, come previsto dal suo art. 32 (nella versione di cui al regolamento del Consiglio n. 82/64), doveva entrare in vigore, per quanto riguarda il regime degli interventi e degli scambi, a partire dal 1o novembre 1964, non condusse ancora ad un sistema di prezzi uniformi. Piuttosto, gli Stati membri potevano fissare essi stessi, entro determinati limiti, i prezzi indicativi per i più importanti prodotti lattiero-caseari. Di conseguenza, il regolamento n. 13/64 consentiva non soltanto prelievi sulle importazioni da paesi terzi, ma altresì prelievi sul commercio intracomunitario, questi ultimi, tuttavia, da riscuotere in modo tale che fosse rispettata la preferenza comunitaria.
Tutte le disposizioni citate hanno una loro rilevanza nella controversia attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione italiana, controversia che ha dato origine al presente procedimento pregiudiziale.
La ricorrente nella causa principale, o più esattamente una ditta che in seguito si è fusa con la ricorrente, aveva importato in Italia formaggio proveniente dalla Repubblica federale di Germania e dall'Olanda. Le importazioni ebbero luogo dopo il 1o novembre 1964, benchè il formaggio fosse già stato spedito dai Paesi di provenienza nell'ottobre 1964. Le partite di formaggio erano accompagnate, talune dal certificato DD 1, altre dal certificato DD 3. A causa di ciò, vale a dire del fatto che non erano stati presentati certificati DD 4, l'Amministrazione delle finanze italiana riteneva non provata l'origine comunitaria del prodotto, cui applicava pertanto l'aliquota doganale prevista per le importazioni da paesi terzi.
La ricorrente ritiene che, alla data dell'importazione, i certificati DD 1 e DD 3 fossero sufficienti a comprovare l'origine comunitaria della merce. Essa ha perciò adito il tribunale di Milano, chiedendo che l'Amministrazione delle finanze fosse condannata a restituire parte dei prelievi riscossi. Il tribunale di Milano accoglieva la domanda. Nella motivazione della sentenza esso riconosceva che il certificato per la circolazione delle merci mod. DD 4 era stato introdotto in Italia con D.L. 29 ottobre 1964, ma faceva al tempo stesso notare che tale decreto non era stato convertito in legge ed era perciò decaduto. Efficace nell'ordinamento giuridico italiano sarebbe solo stato il successivo D.L. 13 dicembre 1964, convertito in legge il 19 febbraio 1965. Questo provvedimento non avrebbe però avuto efficacia retroattiva e non avrebbe perciò potuto essere obbligatorio alla data in cui furono effettuate le importazioni controverse.
Su impugnazione della convenuta nella causa principale, la Corte d'appello di Milano annullava la sentenza del tribunale. La predetta Corte affermava infatti che l'obbligo del certificato DD 4 era stato validamente istituito, per tutte le merci cui s'applicava il sistema dei prelievi, dalla decisione della Commissione 17 luglio 1962, misura direttamente efficace in tutti gli Stati membri. Con riferimento alla sentenza pronunziata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 12-70, la Corte d'appello di Milano dichiarava inoltre che il certificato DD 4 era l'unico documento atto a comprovare che merci sottoposte alla organizzazione comune dei mercati erano di origine comunitaria.
Contro la predetta sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Essa sosteneva anzitutto che il regolamento n. 13/64 non conteneva alcuna norma in tema d'accertamento della provenienza dei prodotti, mentre la decisione della Commissione 17 luglio 1962 non poteva, da parte sua, essere ritenuta direttamente efficace. Prima che tale decisione fosse regolarmente recepita nell'ordinamento interno, cosa che avvenne solo più tardi, continuava — secondo la ricorrente — ad essere valido il sistema precedentemente in vigore che considerava prova sufficiente dell'origine d'una merce i certificati DD 1 e DD 3. In secondo luogo, la ricorrente osservava che non si poteva in alcun caso esigere la presentazione del certificato DD 4 per merci spedite anteriormente al 1o novembre 1964 e corredate dei soli documenti allora richiesti, cioè dei certificati DD 1 e DD 3. La data dell'importazione, che è posteriore al 1o novembre 1964, non aveva — a suo parere — alcuna rilevanza. Da ultimo, la ricorrente faceva notare che il certificato DD 3 serviva a provare che le merci cui esso si riferiva non giungevano direttamente da un altro Stato membro. Ci si sarebbe quindi trovati in presenza d'uno degli «altri casi» previsti dall'art. 2 della già citata decisione 5 dicembre 1960. Così stando le cose, il certificato DD 3 avrebbe continuato ad essere una prova sufficiente dell'origine delle merci, dato che il certificato DD 4 aveva sostituito soltanto il certificato DD 1.
In considerazione di tali argomenti, la Corte di cassazione ha sospeso, con ordinanza 22 novembre 1974, il procedimento ed ha sottoposto a codesta Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«a)
— 1.
Se — per effetto del coordinamento tra le disposizioni dettate, ai sensi degli artt. 9 e 10 del trattato, dalla decisione della Commissione CEE in data 17 luglio 1962 (GU 24 agosto 1962, n. 76, pag. 2140) e quelle dettate dal regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio in data 5 febbraio 1964 (GU 27 febbraio 1964, n. 34, pag. 549) — l'applicazione diretta all'interno di ciascuno degli Stati membri del regime dei prelievi istituito con il secondo provvedimento citato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, abbia comportato, fin dalla data iniziale fissata nell'art. 32 (Nell'originale, erroneamente: art. 24) del provvedimento stesso e successive modificazioni, ed indipendentemente dalla emanazione di norme interne al riguardo da parte dei singoli Stati, l'onere dell'impiego, per l'ammissione al godimento del trattamento comunitario, del certificato per la circolazione “DD 4” previsto dal primo provvedimento, e ciò in armonia con quanto ritenuto dalla Corte di giustizia con la decisione 22 ottobre 1970 in causa 12/70 (Racc. 1970, pag. 905), nonché
a)
— 2.
se tale normativa valga anche per le ipotesi in cui la ricordata data iniziale di applicazione del regolamento n. 13/64 sia caduta tra il momento dell'esportazione delle merci da uno degli Stati membri e quello dell'importazione in altro Stato membro;
b)
se, in caso di soluzione affermativa dei quesiti precedenti, il regime istituito con il predetto regolamento 13/64/CEE sia applicabile (ex art. 2, paragrafi 1 e 2 della decisione citata 17 luglio 1962 e nota II del modello allegato, in relazione all'ultimo capoverso del preambolo) soltanto nelle ipotesi di trasporto diretto, oggetto del certificato per la circolazione “DD 1” previsto nella decisione della Commissione CEE in data 5 dicembre 1960 (GU 20 gennaio 1961, n. 4, pag. 29) (art. 2, paragrafo 1, comma I e paragrafo 2), ovvero anche “negli altri casi”, oggetto del diverso certificato “DD 3”, pure previsto nella stessa decisione 5 dicembre 1960 (art. 2, paragrafo 1, comma 2o).»
In merito alle predette questioni hanno presentato osservazioni la ricorrente nella causa principale, il governo italiano e la Commissione delle Comunità europee. Tocca ora a me esporre la mia opinione al riguardo.
I — Sulla prima questione
Per quanto riguarda il problema relativo all'esistenza d'un obbligo degli importatori di utilizzare, con decorrenza dal 1o novembre 1964 ed indipendentemente dall'emanazione di norme interne, il certificato DD 4, il governo italiano e la Commissione si sono innanzitutto, e con ragione, richiamati alla sentenza pronunziata dalla Corte di giustizia nella causa 12-70.
In effetti, la predetta sentenza è di grande aiuto per risolvere la questione in esame. Essa stabilisce infatti con estrema chiarezza che la disciplina dei mezzi atti a provare l'origine comunitaria delle merci, ed in particolare dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune di mercato creata dal regolamento n. 13/64, va ricercata nella decisione della Commissione 17 luglio 1962. Essa riconosce inoltre espressamente il carattere vincolante della decisione, fra l'altro con riferimento all'art. 7 della medesima, che prevede talune eccezioni per determinati casi. Da ultimo, essa statuisce che gli importatori di merci provenienti da altri Stati membri possono fruire del trattamento intracomunitario soltanto per le merci coperte dal certificato DD 4.
Nonostante la contraria opinione della ricorrente, si può ben dire che la citata sentenza ha riconosciuto il certificato DD 4 come unico ed obbligatorio mezzo di prova. Ciò confermano infatti diversi passi della motivazione, ad esempio quello in cui si afferma che la decisione 17 luglio 1962 ha lo scopo di «contribuire all'eliminazione degli ostacoli agli scambi fra Stati membri, mediante l'unificazione delle formalità cui è sottoposto il commercio nell'ambito della Comunità», oppure quello in cui si ricorda che la suddetta decisione mira a garantire «che le merci originarie degli Stati membri possano fruire delle misure di liberalizzazione intracomunitaria in condizioni rigorosamente identiche», o quello ancora in cui si dichiara necessario che il certificato DD 4, in quanto mezzo di prova uniforme, venga usato in modo rigorosamente identico in tutti gli Stati membri, e si afferma che tale esigenza sarebbe compromessa, «qualora le amministrazioni nazionali potessero valersi di altri mezzi di prova circa l'origine delle merci, oltre a quello costituito da detto certificato».
Ciò premesso, appare irrilevante il richiamo della ricorrente nella causa principale all'art. 2 della decisione 17 luglio 1962 ed al fatto che in tale disposizione sia usato il termine «può». Dall'insieme del predetto articolo si ricava infatti, senza possibilità di dubbio, che il verbo «potere» vi è utilizzato non già per indicare la concessione d'una facoltà alle autorità nazionali, bensì unicamente per indicare la limitazione obbligatoria dell'uso del certificato DD 4 ai soli casi di trasporto diretto delle merci dallo Stato d'esportazione allo Stato d'importazione.
Non si può neppure affermare — come ha tentato di fare la ricorrente — che la sentenza n. 12/70 si riferisce unicamente a casi di frode nelle importazioni. In realtà, le considerazioni da me citate sono di carattere generale ed è solo marginalmente, nell'ultimo punto della motivazione, che esse vengono dichiarate valide, in mancanza di disposizioni contrarie, anche qualora si tratti di stabilire l'importo dei prelievi dovuti su un'importazione in frode.
Con ciò non abbiamo però — è ben chiaro — esaurito la prima questione. Si deve infatti ancora accertare se l'obbligo della presentazione del certificato DD 4 valeva a partire dal 1o novembre 1964 (cioè dal momento dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte) ed indipendentemente dall'emanazione di norme nazionali.
La ricorrente lo nega, giacché — a suo parere — il regolamento n. 13/64 non conteneva norme vincolanti in tema di procedura e di controllo della provenienza. La decisione 17 luglio 1962, poi, non avrebbe potuto avere efficacia vincolante, prima d'essere recepita nell'ordinamento interno mediante apposite norme nazionali, che lo Stato italiano non aveva ancora adottato al momento delle importazioni controverse.
La Commissione sostiene invece che il regolamento n. 13/64 e la disciplina degli scambi in esso contenuta erano direttamente applicabili a partire dal 1o novembre 1964. Fra l'altro — essa afferma — le varie decisioni contenevano pure norme che rendevano superfluo qualsiasi provvedimento legislativo nazionale. Ciò varrebbe in particolare per la decisione 17 luglio 1962 che, oltre ad essere chiara e precisa, conteneva un obbligo incondizionato rivolto agli Stati membri, cui non lasciava alcun margine di valutazione discrezionale, e recava per di più in allegato un facsimile del prescritto certificato DD 4.
Anche su questo punto — se mi è consentito di prendere subito posizione — mi sembrano preferibili gli argomenti della Commissione.
Nella giurisprudenza della Corte si parla infatti di efficacia diretta negli Stati membri anche con riferimento alle decisioni. Rinvio, in proposito, alla sentenza 18 febbraio 1970 (causa 38-69, Racc. 1970, pag. 47) ed alla sentenza 6 ottobre 1970 (causa 9-70, Racc. 1970, pag. 825), nella quale tale principio è affermato ancor più chiaramente. Non vi è alcun motivo di ritenere che le suddette sentenze si riferiscano soltanto alle decisioni che implicano obblighi per gli Stati membri e creano diritti a favore dei singoli. Non si vede perchè la soluzione dovrebbe essere diversa nel caso di decisioni che impongano obblighi ai singoli cittadini comunitari o — come nella fattispecie — colleghino determinati vantaggi previsti dalle organizzazioni di mercato (prelievi intracomunitari) al rispetto di precise condizioni.
In relazione alla decisione 17 luglio 1962 non v'è dubbio, per i motivi già illustrati dalla Commissione, che ricorrano i presupposti da cui le precitate sentenze fanno dipendere l'efficacia diretta del diritto comunitario. Si deve quindi ammettere che, con l'entrata in vigore della disciplina degli scambi prevista dal regolamento n. 13/64, cioè con la data del 1o novembre 1964, la riscossione dei prelievi intracomunitari veniva ad essere regolata dalla predetta decisione.
In definitiva, la prima questione va perciò risolta nel senso indicato dalla Commissione.
II — Sulla seconda questione
Per quanto riguarda la seconda questione, occorre accertare se la decisione 17 luglio 1962 si debba applicare anche quando l'esportazione sia avvenuta in data anteriore al 1o novembre 1964 e l'importazione in data posteriore.
Come ha giustamente osservato la Commissione, per la soluzione del problema è anzitutto determinante il fatto che, a partire dal 1o novembre 1964, era divenuta obbligatoria l'applicazione del regolamento n. 13/64. Da quel momento venivano soppressi i dazi e le restrizioni quantitative e si cessava di applicare l'art. 44 del trattato CEE. Le eventuali differenze di prezzo fra gli Stati membri venivano compensate mediante i prelievi intracomunitari.
D'altra parte, l'applicazione della disciplina degli scambi contenuta nel regolamento n. 13/64 richiedeva dei controlli volti ad accertare che i prodotti sottoposti a tale disciplina rispondessero alle condizioni fissate dal regolamento stesso, ed in particolare dal suo art. 12, n. 4. Essi dovevano essere stati raccolti o fabbricati nello Stato membro d'esportazione oppure aver superato le formalità d'importazione, cioè essere stati posti in libera pratica in tale Stato. In altre parole, si doveva avera la garanzia che essi riflettevano il livello dei prezzi risultanti dalle organizzazioni comuni di mercato.
Se si esaminano i certificati in questione, appare subito chiaro che i certificati DD 1 e DD 3, servendo soltanto per la prova della provenienza e per l'identificazione della merce, non erano sufficienti a tale scopo. In realtà, solo il certificato DD 4 poteva comprovare che erano state soddisfatte le condizioni poste dal regolamento n. 13/64; solo esso infatti prevedere rubriche e dichiarazioni concernenti le qualità della merce, la riscossione di prelievi e la concessione di restituzioni.
Ciò impone di concludere che, in base al sistema del regolamento n. 13/64, è rilevante il momento dell'importazione e che la riscossione dei prelievi intracomunitari era subordinata alla presentazione del certificato DD 4.
La predetta conclusione, cioè l'affermazione che i prelievi dovevano essere riscossi a partire dal 1o novembre 1964, può inoltre venire suffragata — come ha fatto la Commissione — col richiamo al regolamento della Commissione stessa n. 138/64, relativo alle merci depositate in un magazzino doganale tedesco prima delle data di cui sopra e definitivamente importate solo in epoca successiva. Infine, per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare il certificato DD 4 per le importazioni a partire dal 1o novembre 1964, ci si può richiamare altresì al regolamento della Commissione n. 159/64 ed alle regole da esso stabilite circa le dichiarazioni da riportare, con decorrenza dal 31 ottobre 1964, sul certificato DD 4.
Non può essere considerato valido il contrario argomento secondo cui, nella fattispecie, le norme concernenti il certificato DD 4 non erano ancora entrate in vigore al momento della spedizione delle merci, ragion per cui non sarebbe stato possibile procurarsi i certificati DD 4, che, in linea di principio, sono rilasciati dallo Stato di provenienza all'atto dell'esportazione.
Al riguardo, il governo italiano osserva giustamente che l'art. 32, ultimo comma, del regolamento n. 13/64 aveva previsto l'emanazione di disposizioni transitorie. Se non si è provveduto ad adottare tali norme, si può solo pensare che esse non siano state ritenute necessarie, evidentemente perchè già esistevano altre regole utilizzabili nella fattispecie. L'unica disposizione che si poteva ritenere applicabile nel settore in esame era l'art. 3, n. 1, secondo comma, della decisione 17 luglio 1962, in base al quale i certificati DD 4 potevano, in via eccezionale, essere rilasciati anche successivamente all'avvenuta esportazione delle merci cui si riferivano. Tale articolo va quindi interpretato, indipendentemente dal riferimento ad un «errore» o ad un' «omissione involontaria», nel senso ch'esso comprende anche i casi in cui il rilascio del certificato non fosse ancora possibile al momento dell'esportazione.
In linea di massima, si può perciò affermare, per quanto riguarda la seconda questione, che, se si voleva ottenere l'applicazione dei prelievi intracomunitari, era necessario presentare il certificato DD 4 anche per le merci esportate anteriormente al 1o novembre 1964, ma introdotte nello Stato d'importazione soltanto in epoca successiva.
La soluzione può essere diversa quando il certificato non possa più essere rilasciato «a posteriori» ? Il problema non è stato sollevato dinanzi al giudice nazionale, ma si è presentato durante la fase orale del dibattimento, in seguito alle affermazioni dell'attrice. Essa ha infatti osservato che l'amministrazione doganale italiana non aveva preteso il certificato DD 4 all'atto dell'esportazione, bensì 17 mesi più tardi, quando ormai era divenuto impossibile farsi rilasciare il predetto certificato dalle autorità doganali degli Stati d'esportazione.
Volendo, almeno sommariamente, prendere posizione sul problema, si può dire solo questo: non si tratta evidentemente dei casi in cui, mancando i presupposti indicati dal regolamento n. 13/64, non si sarebbe mai potuto rilasciare il certificato DD 4, ma piuttosto dei soli casi in cui, essendo trascorso un lungo lasso di tempo insuperabili difficoltà d'ordine materiale impediscono alle autorità dello Stato d'esportazione di rilasciare «a posteriori» il predetto documento. In tali circostanze, sembrerebbe effettivamente giusto permettere che l'esistenza dei presupposti, cui è subordinata l'applicazione dei prelievi intracomunitari, sia provata anche con altri mezzi. Sarebbe infatti manifestamente iniquo accollare agli importatori conseguenze sfavorevoli, che si sarebbero potute evitare se le autorità del paese d'importazione avessero sbrigato con maggiore rapidità le pratiche doganali. Bisogna tuttavia osservare che tali casi vanno esaminati con estrema attenzione. Altrimenti, si metterebbe in serio pericolo il sistema dei prelievi intracomunitari e la sua applicazione uniforme nell'intera Comunità.
III — Sulla terza questione
Con la terza questione si chiede se il regolamento n. 13/64 (riscossione dei prelievi intracomunitari) si applicasse soltanto nell'ipotesi di trasporto diretto oppure anche nei casi in cui, secondo la decisione 5 dicembre 1960, si doveva presentare il certificato DD 3.
Tenuto conto di quanto già s'è detto e del testo della decisione 17 luglio 1962, la risposta non mi sembra difficile.
L'art. 1 della decisione 17 luglio 1962 prevede che ai fini dell'applicazione nello Stato membro d'importazione del regime dei prelievi intracomunitari venga istituito un certificato per la circolazione delle merci mod. DD 4. Dalla motivazione della decisione si ricava che le merci assoggettate ai prelievi agricoli intracomunitari vengono escluse dal campo d'applicazione della decisione della Commissione 5 dicembre 1960 e sottoposte ad altri metodi di cooperazione amministrativa. L'art. 2 della decisione dispone poi che il certificato DD 4 può essere utilizzato solo quando le merci cui esso si riferisce sono trasportate direttamente dallo Stato membro d'esportazione allo Stato membro d'importazione; in tale caso il certificato DD 4 sostituisce il certificato DD 1 previsto dalla decisione del 1960. Quanto sopra dimostra, con tutta la necessaria chiarezza, che la prova dell'origine fornita dal certificato DD 3 vale esclusivamente per i trasporti indiretti e non ha alcun rilievo nel campo dei prelievi intracomunitari. I motivi di questa conclusione sono chiari. Il certificato DD 3 non è infatti sicuramente adatto per i prodotti soggetti ai prelievi comunitari, dal momento che esso viene rilasciato senza effettuare sulla merce quel controllo che invece è richiesto per i prodotti sottoposti ai prelievi comunitari. In altri termini, il certificato DD 3 non garantisce che le merci per cui esso è rilasciato soddisfino alle condizioni previste dal regolamento n. 13/64.
IV — Sulla base di quanto sopra esposto, vi propongo pertanto, per le questioni sottopostevi dalla Corte di cassazione italiana, le seguenti soluzioni:
a)
In base al combinato disposto del regolamento n. 13/64 e della decisione della Commissione 17 luglio 1962 le importazioni di merci, originarie di altri Stati membri e soggette al regolamento n. 13/64, potevano fruire (salvo le eccezioni previste nella predetta decisione ed indipendentemente dalla emanazione di norme nazionali), a decorrere dal 1o novembre 1964, del trattamento intracomunitario, solo quando fossero accompagnate dal certificato DD 4.
Lo stesso si può affermare, di regola, anche per i casi in cui l'esportazione dal paese di provenienza abbia avuto luogo prima della data considerata.
b)
Il beneficio del trattamento intracomunitario era riservato alle sole merci munite di un certificato DD 4, cioè alle sole merci trasportate direttamente dallo Stato d'esportazione allo Stato d'importazione.
( 1 ) Traduzione dal tedesc
Full & Egal Universal Law Academy