CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 20 NOVEMBRE 1975 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
il ricorrente nella causa odierna, sig. Mario Costacurta, ha compiuto in Italia gli studi secondari d'indirizzo classico. Egli non ha poi frequentato l'università, ma ha seguito per due anni, in Francia, i corsi di un istituto tecnico gestito dal «Conservatoire des Arts et Métiers»; non ci è stato detto quali fossero le materie di studio in questa scuola, né se il ricorrente abbia ivi conseguito titoli di sorta.
Nel 1966, egli veniva assunto dalla CECA con la qualifica di operatore linotipista, nell'Ufficio Pubblicazioni. Dopo esser stato dapprima agente locale, poi agente ausiliario presso tale Ufficio, il 1o aprile 1969 egli veniva inquadrato al grado C 3; nel luglio 1967 aveva partecipato ad un concorso per un posto di categoria B, ma — pur essendo stato incluso nell'elenco degli idonei — non aveva ottenuto la nomina a detto posto.
Nel 1971, la sua partecipazione ad un concorso per un posto di correttore di lingua italiana, nella carriera B 3/B 2, aveva esito negativo. Egli adiva perciò questa Corte (causa 78-71, Costacurta/Commissione, Racc. 1972, pag. 163), impugnando la validità del concorso. In pendenza della lite, egli veniva trasferito, dietro sua richiesta, agli uffici della Direzione generale personale e amministrazione a Lussemburgo. Si è molto discusso, nelle memorie scritte e in udienza, sul fatto che, durante il periodo di mutazione, il ricorrente ha continuato a percepire l'indennità forfettaria di cui all'art. 4 bis dell'allegato VII dello statuto. In realtà questo punto non mi sembra rilevante, se non forse perché esso conferma la circostanza che il ricorrente continuava, a quell'epoca, ad essere inquadrato nella categoria C.
Il 22 marzo 1972, la Corte pronunziava una sentenza favorevole al ricorrente, con la quale venivano annullati il concorso in questione ed i conseguenti atti di nomina, in quanto il bando di concorso non indicava alcun limite di età, né precisava che non si era ritenuto necessario stabilire tale limite, com'era prescritto a quell'epoca dallo statuto del personale.
Conseguentemente, in base ad un nuovo concorso o alla riapertura dello stesso procedimento — questo punto non è molto chiaro —, il 21 giugno 1972 il ricorrente veniva nominato, con effetto dal 1o dello stesso mese, ad un posto di grado B 3 presso l'Ufficio Pubblicazioni. La descrizione delle relative mansioni si trova nel rapporto informativo compilato, nei confronti del ricorrente, per il periodo 1o luglio 1971 — 30 giugno 1973 (allegato 9 del ricorso). Questo documento è redatto in italiano. La traduzione francese della parte che c'interessa, prodotta in causa dalla Commissione (controricorso, pag. 2) recita:
«Fonctionnaire de conception chargé d'effectuer dans le cadre de directives générales, des travaux difficiles et complexes en matière d'imprimerie, en particulier:
—
preparer des manuscrits du point de vue de la langue et de la typographie
—
corriger les épreuves en langue italienne et vérifier la pagination
—
établir la mention «bon à tirer».»
Verso la fine del 1973 (la data esatta non risulta dai documenti versati agli atti), la Commissione bandiva un concorso interno (COM/A/15/73) per la costituzione di un elenco di riserva di dipendenti idonei ad essere nominati a posti di amministratore, della carriera A 7/A 6, nel settore tipografia ed editoria. Fra i requisiti per la partecipazione al concorso, era stabilito che i candidati avrebbero dovuto:
1.
essere in possesso di un diploma universitario o di esperienza professionale equivalente, e
2.
avere una certa esperienza delle mansioni inerenti ai posti in questione.
Si trattava di un concorso per titoli e per esami (una copia del bando costituisce l'allegato 1 del ricorso).
Ad esso presentavano la propria candidatura il ricorrente ed altre 21 persone.
La commissione giudicatrice riteneva che, dei 22 candidati, quattro — fra i quali il ricorrente — non possedevano i requisiti stabiliti nel bando di concorso. Nel caso del ricorrente, ciò era dovuto al fatto ch'egli non era in possesso né di un diploma universitario, né — ad avviso della commissione — di esperienza professionale equivalente. La commissione giudicatrice non affermava, d'altra parte, ch'egli non avesse esperienza delle mansioni inerenti ai posti in questione.
Degli altri 18 candidati, 14 venivano ammessi alle prove di concorso con decisione unanime della commissione giudicatrice, mentre per altri 4 l'ammissione veniva decisa a maggioranza. Fra questi ultimi ve ne erano due che chiamerò, rispettivamente, sig. M. e sig. S.
Con lettera 27 giugno 1974 del capo-divisione «personale» della Commissione (allegato 3 del ricorso), al ricorrente veniva comunicato che la sua candidatura non aveva potuto essere accolta. L'indomani, egli scriveva allo stesso capo-divisione una lettera (allegato 4 del ricorso) in cui chiedeva di conoscere le ragioni della sua esclusione dalle prove, e sottolineava che, fra in candidati ammessi, vi erano dipendenti che esercitavano le sue stesse mansioni, nella sua stessa carriera, ed i cui titoli di studio erano, in taluni casi, inferiori ai suoi.
A questa lettera non veniva data risposta fino al 5 agosto 1974, epoca in cui il procedimento di concorso era ormai concluso, dato che le prove avevano avuto luogo il 16 luglio 1974, avendo come risultato, fra parentesi, la selezione di due soli candidati idonei su 18. Fra i candidati prescelti non erano né il sig. M. né il sig. S.
Con lettera 5 agosto 1974 (allegato 5 del ricorso), il capo-divisione del personale spiegava al ricorrente la ragione della sua esclusione dalle prove del concorso, nei seguenti termini:
«—
absence d'un diplôme d'études universitaires ainsi que manque d'une expérience professionnelle d'un niveau équivalent —
Le niveau de votre expérience professionnelle a été en effet apprécié par comparaison avec les attributions d'un fonctionnarire ayant accompli des études universitarires sanctionnées par un diplôme et remplissant des tâches de catégorie A au sens de l'article 5 du statut du personnel.»
Era questa, per l'appunto, la formula usata dalla commissione giudicatrice nella propria relazione (allegato 1 del controricorso).
Il 22 agosto 1974, il ricorrente proponeva all'autorità avente il potere di nomina un reclamo ai sensi dell art. 90 dello statuto del personale (allegato 6 del ricorso), facendo presente che intendeva così ottemperare a quanto disposto dall'art. 91, n. 2, dello stesso statuto. Nel reclamo, egli sottolineava la tempestività della sua lettera 28 giugno 1974, che lasciava alla commissione giudicatrice un ampio margine di tempo per riesaminare, prima che avessero luogo le prove del concorso, la decisione negativa adottata in merito alla sua candidatura. Egli criticava inoltre il modo incompleto e generico in cui era stata giustificata la sua esclusione dal concorso e la mancanza di qualsiasi motivazione circa la «discriminazione» commessa nei suoi confronti.
L'autorità avente il potere di nomina non decideva in merito al suddetto reclamo entro il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto del personale. Tuttavia, il 15 gennaio 1975 la Commissione comunicava al ricorrente (allegato 8 del ricorso) ch'essa non intendeva formulare alcun giudizio sul valore della motivazione espressa dalla commissione giudicatrice, e si riferiva, in proposito, alla sentenza emessa da questa Corte nella causa 44-71 (Marcato/Commissione; Racc. 1972, pag. 433) nella quale era stato affermato — così dice la lettera — che la Commissione non ha il potere di annullare o di riformare le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, e il solo mezzo d'impugnazione di cui dispongono gl'interessati è il ricorso alla Corte.
Il ricorrente ha depositato l'atto introduttivo della presente causa il 18 marzo 1975. Egli impugna la decisione con cui era stata respinta la sua candidatura, nonché, in quanto occorra, la decisione negativa opposta al suo reclamo 22 agosto 1974.
La prima questione da risolvere è quella della ricevibilità. Nelle sue memorie, la Commissione ha manifestato qualche dubbio in proposito, ma non ha formalmente sostenuto che il ricorso sia irricevibile. In udienza, però, l'agente della Commissione ha superato ogni titubanza, ed eccepito espressamente l'irricevibilità della domanda.
L'argomento su cui si basa la Commissione, su questo punto, è tratto dalle sentenze da voi emesse nella seconda e nella terza causa Marcato (precisamente dalle sentenze 44-71, loc. cit. e 37-72, Racc. 1973, pag. 368).
È importante, a mio avviso, ricordare che i fatti dai quali traevano origine le due suddette cause si erano verificati prima che gli artt. 90 e 91 dello statuto del personale venissero modificati, nel luglio 1972, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio n. 1473, cioè in epoca in cui detti articoli erano in vigore nella loro originaria formulazione. Ritengo quindi necessario rammentare qual era allora il loro contenuto. Per quanto interessa nella fattispecie, e tenuto conto di emendamenti di secondaria importanza effettuati con regolamento n. 259/68, essi stabilivano quanto segue:
«Art. 90
Il funzionario può presentare una domanda o un ricorso all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina.
La domanda o il ricorso devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto del funzionario; in tal caso, possono essere presentati direttamente all'autorità immediatamente superiore.
Art. 91
1. Ogni controversia tra le Comunità ed una delle persone indicate nel presente statuto sulla legittimità di un atto che rechi pregiudizio a tale persona è sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Nei casi previsti dal presente statuto e nelle controversie di natura pecuniaria tra le Comunità e una delle persone di cui al presente statuto, la Corte di giustizia ha competenza anche in merito.
2. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere presentati entro il termine di tre mesi. Questo termine decorre dal giorno della pubblicazione dell'atto da parte dell'autorità competente dell'istituzione quando si tratti di una misura di carattere generale, dal giorno della notifica della decisione all'interessato quando si tratti di una misura di carattere individuale.
La mancanza di decisione dell'autorità competente dell'istituzione in esito a una domanda o a un ricorso di una delle persone di cui al presente statuto deve essere considerata come implicita decisione di rigetto alla scadenza di un termine di due mesi dal giorno della presentazione della domanda o del ricorso; il ricorso avverso questa decisione deve essere presentato nel termine di due mesi a decorrere da tale data.» (GU n. 45, del 14. 6. 1962 modificato).
Ogni dipendente che volesse impugnare una decisione adottata nei suoi confronti poteva quindi scegliere tra il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 90 e l'immediata azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 91, da esercitarsi, quest'ultima, entro il termine di tre mesi.
Ora, nelle due sentenze Marcato, la Corte affermava che un ricorso amministrativo contro la decisione di una commissione di concorso non aveva alcun senso, poiché l'autorità avente il potere di nomina non era competente ad annullare o a riformare una decisione del genere. Il procedimento corretto era quello dell'immediato ricorso giurisdizionale. Tuttavia, affermava la Corte in entrambe le cause, considerata l'abitudine dei dipendenti di agire sempre per via amministrativa prima di adire la Corte, sarebbe stato iniquo dichiarare irricevibile il ricorso giurisdizionale per il motivo che, in ragione di tale prassi, era ormai scaduto il termine di tre mesi dal giorno della notifica dell'atto impugnato alla persona interessata.
Non intendo abusare del vostro tempo per fare un resoconto completo delle modifiche apportate agli artt. 90 e 91 nel luglio 1972. Il nocciolo della questione è costituito dai nuovi nn. 2 e 3 dell'art. 91, che hanno il seguente tenore:
«2.
Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
—
l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,
—
tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3.
Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
—
dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
—
dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'art. 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.» (GU n. C 100, del 28. 9. 1972).
L'unica deroga alle suddette disposizioni è ammessa dal n. 4 dello stesso articolo, che autorizza l'interessato ad adire immediatamente la Corte, senza attendere la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina sul reclamo ad essa proposto ai sensi dell'art. 90, n. 2, qualora egli chieda contemporaneamente l'adozione di provvedimenti provvisori.
Nonostante la categorica formulazione di queste norme, la Commissione sostiene che i principi affermati dalla Corte nelle cause Marcato restano sempre validi, poiché è tuttora vero che l'autorità avente il potere di nomina non può annullare né riformare le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso; il ricorso amministrativo contro un atto del genere non avrebbe quindi alcun senso. In proposito, la Commissione sottolinea che il reclamo del ricorrente in data 22 agosto 1974 non mirava in effetti ad alcuno scopo pratico. Essa rileva inoltre che la terza sentenza Marcato è stata emessa dopo la modifica degli artt. 90 e 91, ed aggiunge che quanto poteva giustamente considerarsi iniquo nel momento in cui venivano pronunziate le sentenze Marcato non può più esserlo ora che dette sentenze sono state da tempo rese note.
Signori, è certamente esatto che la sentenza nella terza causa Marcato è stata emessa successivamente alla notifica degli artt. 90 e 91. Questa circostanza è però, a mio avviso, irrilevante. Tutti i fatti che avevano dato origine al procedimento, compreso il deposito del ricorso presso questa Corte, si erano verificati prima del luglio 1972; di conseguenza, la modifica normativa non poteva avere alcun peso nella fattispecie. La controversia è stata definita in base agli artt. 90 e 91 nella loro versione originaria.
Da parte mia, non ritengo che la modifica di questi articoli abbia lasciato intatti i principi sanciti nelle sentenze Marcato. Mi sembra che l'attuale formulazione di tali norme statutarie escluda qualsiasi possibilità di agire dinanzi a questa Corte, qualora non sia stato previamente proposto un ricorso amministrativo.
Né ritengo che questo sia sempre, necessariamente, inutile. Nella terza causa Marcato, l'avvocato generale Mayras esprimeva il parere, che mi permetto di fare mio, secondo cui l'autorità avente il potere di nomina, alla quale fosse stato presentato un ricorso contro la decisione di una commissione di concorso, avrebbe il dovere di trasmettere l'atto alla stessa commissione, per metterla in grado di riesaminare la propria decisione (Racc. 1973, pag. 375). Non si può escludere che, nel caso in esame, qualora il capo-divisione «personale» avesse tempestivamente trasmesso alla commissione giudicatrice la lettera inviatagli dal ricorrente il 28 giugno 1974, invece di astenersi dal prendere posizione in merito fino alla conclusione del procedimento di concorso, la presente lite non sarebbe mai sorta.
Qualora non condivideste la mia opinione in proposito, mi sembra che il principio dell'equità, da voi applicato nelle cause Marcato, dovrebbe trovare applicazione anche nella causa attuale. Se allora doveva ritenersi ingiusto opporre al ricorrente il fatto di aver seguito una prassi del personale, sarebbe altrettanto — se non maggiormente — ingiusto opporre all'attuale ricorrente la circostanza di aver ottemperato a ciò che costituisce, ai sensi dell'art. 91, un'esigenza statutaria. Il patrono della Commissione ha sostenuto, in udienza, che il ricorrente avrebbe dovuto proporre simultaneamente un reclamo amministrativo a norma dell'art. 90, n. 2, ed un ricorso alla Corte. Ora, questa è forse la linea di condotta che un avveduto consulente legale gli avrebbe suggerito di adottare, ma non è necessariamente quella che l'interessato era giuridicamente tenuto a seguire. In realta, dalla risposta data in udienza dall'avvocato del ricorrente alla domanda rivoltagli da un membro di questa Corte, abbiamo appreso che il ricorrente non era assistito da alcun legale, all'epoca in cui presentava il suo reclamo amministrativo.
Di conseguenza, considererei il ricorso ricevibile.
Passo ora all'esame del merito. Il ricorrente impugna per due motivi la decisione con cui la commissione giudicatrice lo escludeva dal concorso: in primo luogo, per inadeguata motivazione del provvedimento; in secondo luogo, per sviamento di potere.
Dopo molte esitazioni, sono giunto a concludere che il primo di questi mezzi dovrebbe essere accolto. In proposito, ci si può principalmente basare sulle già ricordate sentenze da voi pronunziate nella seconda e nella terza causa Marcato. La Corte sottolineava allora che i lavori di una commissione di concorso comprendono due fasi distinte, e cioè in primo luogo l'esame degli atti di candidatura e dei documenti ad essi allegati, al fine di stabilire quali siano i candidati in possesso dei requisiti posti dal bando, e quindi da ammettere al concorso; in secondo luogo, la valutazione dei meriti dei candidati ammessi alle prove, al fine di stabilire l'elenco degli idonei a coprire il posto o i posti vacanti. Mentre la seconda fase implica principalmente valutazioni comparative, e quindi la segretezza dei lavori della commissione, la prima consiste in un semplice raffronto di dati obiettivi, come i titoli dei candidati, con i requisiti indicati nel bando di concorso. I risultati dei lavori della commissione in questa prima fase devono quindi essere adeguatamente motivati.
Nelle cause Marcato, le rispettive commissioni giudicatrici non avevano affatto motivato le decisioni negative, adottate nei confronti del ricorrente in esito alla prima fase del concorso, nelle quali si affermava che l'interessato non aveva una preparazione di livello di scuola media superiore, né un'esperienza professionale equivalente (si trattava di concorsi per l'assegnazione di posti della categoria B). Nella fattispecie ora in esame, la commissione giudicatrice si è spinta ad affermare di aver valutato l'esperienza professionale del ricorrente, in relazione alle attribuzioni di un dipendente in possesso di un diploma di livello universitario ed incaricato di svolgere mansioni corrispondenti alla categoria A, ai sensi dell'art. 5 dello statuto del personale. Il problema consiste nello stabilire se questa fosse una motivazione sufficiente.
A mio avviso, non lo era. Come ha rilevato l'avvocato generale Mayras, nella terza causa Marcato (Racc. 1973, pag. 376), lo scopo per cui la commissione giudicatrice deve motivare la decisione con la quale essa esclude un candidato dal concorso nella prima fase dei suoi lavori è duplice: in primo luogo, il candidato stesso dev'essere posto in grado di conoscere le ragioni che hanno determinato la decisione stessa, ed eventualmente di discuterle; in secondo luogo, la Corte, qualora le venga sottoposta la controversia, deve poter esercitare il proprio controllo giurisdizionale, il che significa, in questo campo, accertare se la commissione abbia commesso errori di fatto o di diritto, o si sia eventualmente resa responsabile di sviamento di potere.
La Corte, nel caso in esame, non è stata posta in grado di giudicare. La discussione fra le parti ha riguardato per lo più un raffronto tra la precedente carriera del ricorrente e quella dei suoi colleghi M. ed S. E ciò in quanto il ricorrente ha fondato in sostanza la sua tesi relativa allo sviamento di potere sull'argomento secondo cui la commissione giudicatrice non poteva in realtà averlo escluso dal concorso per mancanza di un'adeguata esperienza professionale, mentre ammetteva che i sigg. M. e S. possedevano tale esperienza. La Commissione, da parte sua, ha tentato energicamente di dimostrare che potevano esistere buone ragioni per un diverso trattamento dei candidati. Ma i suoi argomenti sono basati su semplici congetture. La Commissione ha sostenuto, ad esempio, che il sig. M. aveva lavorato presso l'Ufficio Pubblicazioni, in qualità di correttore, dapprima come «free-lance», poi come agente temporaneo, ed infine come dipendente di ruolo, dal 1967; ciò significava ch'egli aveva svolto mansioni di livello corrispondente alla categoria B fin dal 1967, mentre il ricorrente risultava inquadrato in tale categoria solo dal 1972. Ma — ci si chiede — se la durata dell'esperienza di lavoro nella categoria B costituiva il criterio da applicare, perché mai veniva ammesso al concorso il sig. S., che fino al dicembre 1973 apparteneva alla categoria C? A questa obiezione la Commissione ha replicato che, per quanto l'ammissione del sig. S. sembrasse strana, un'eventuale spiegazione poteva trovarsi nel fatto che questo candidato aveva svolto per tre anni, a Bruxelles, sia pure nell'ambito della categoria C, mansioni di una certa responsabilità nel settore della distribuzione delle pubblicazioni della Commissione.
Ora, signori, nessuno — e tanto meno la Corte — potrebbe sentirsi in dovere di lasciarsi andare a questo genere di congetture circa i motivi che possano aver dettato il comportamento della commissione di concorso. La Corte ha il diritto di esser messa a conoscenza di tali motivi.
Con ciò non intendo sostenere che il ricorrente, o qualsiasi altra persona, abbiano il diritto di essere informati delle ragioni per cui i sigg. M. ed S. venivano ammessi al concorso. Ritengo però che sia il ricorrente, sia questa Corte, abbiano il diritto di sapere per quali specifiche ragioni lo stesso ricorrente ne è stato escluso.
Non sottovaluto le difficoltà che possono incontrare le commissioni di concorso, specialmente quando si tratti di stabilire l'equivalenza fra una determinata esperienza professionale ed un determinato livello di preparazione teorica. Vi è poi, naturalmente, la difficoltà di definire i criteri in base ai quali dev'essere stabilita detta equivalenza. Tuttavia sono giunto alla conclusione — con qualche esitazione, come ho già detto — che, in ogni singolo concorso, la commissione giudicatrice ha il dovere di definire i criteri da applicare a tal fine, e di definirli obiettivamente, in modo che sia possibile accertare (a) se i criteri stessi siano legittimi, (b) se, in tale ipotesi, la commissione giudicatrice abbia commesso eventuali errori materiali nell'applicarli ad un determinato candidato, (c) se la commissione stessa abbia avuto cura di evitare qualsiasi sviamento di potere.
Ho esitato prima di pervenire a questo risultato, perché mi rendo conto della possibilità di sostenere che la questione dell'equivalenza tra una determinata esperienza pratica ed un determinato livello di preparazione teorica è così ambigua, da poter essere risolta solo mediante un giudizio di valore, il quale, per definizione, non può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale. Ritengo tuttavia che, sia in base alla giurisprudenza di questa Corte, sia per esigenze di equità nei confronti dei candidati nei concorsi per l'assegnazione di posti nell'organico delle istituzioni comunitarie, la suddetta tesi non debba essere accolta. I giudizi di valore vengono formulati nella seconda fase dei lavori di una commissione di concorso. La causa 18-64 (Alvino/Commissione, Racc. 1965, pag. 767) fornisce un esempio dell'utilità pratica del fatto che le commissioni di concorso definiscano e facciano conoscere i criteri da esse applicati nella prima fase.
L'affermare che la commissione giudicatrice è tenuta ad enunciare i criteri sui quali essa si è basata nella prima fase dei suoi lavori non vuol dire che la relazione della commissione stessa debba contenere una particolareggiata valutazione dei titoli di ciascun candidato non prescelto, per dimostrare come questi non rispondessero ai suddetti criteri. Un'esigenza del genere non solo sarebbe troppo onerosa per la commissione giudicatrice, nel caso di concorsi cui partecipi un gran numero di candidati, ma inoltre, mi pare, non sarebbe conforme all'orientamento seguito dalla Corte nella sua giurisprudenza, fino alla sentenza 188-73 (Grassi/Consiglio, Racc. 1974, pag. 1099) nella quale viene affermato che l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare la sua scelta, in quanto la motivazione potrebbe nuocere ai candidati non prescelti. Lo stesso principio deve valere per le commissioni di concorso.
Considerato il punto di vista da me espresso in merito al primo mezzo dedotto dal ricorrente, non dovrò intrattenervi troppo a lungo sul secondo mezzo.
Come avrete intuito in base a quanto ho già detto, ritengo, in sostanza, che questa Corte non possa decidere se il presente mezzo vada accolto o respinto, in quanto il fatto che la commissione giudicatrice non si è espressa chiaramente rende impossibile qualsiasi giudizio su questo punto.
Lo sviamento di potere, secondo la vostra giurisprudenza, consiste nel fatto che un organo amministrativo si sia valso del potere ad esso spettante, per uno scopo diverso da quello per cui detto potere gli è stato attribuito. In udienza, ho chiesto al patrono del ricorrente quale fosse l'illecito scopo per cui, a suo avviso, il potere di escludere un candidato da un concorso sarebbe stato esercitato nella fattispecie dalla commissione giudicatrice. Mi è stato risposto che nessuna commissione che agisse nel rispetto del diritto sarebbe potuta pervenire a decisioni così incoerenti come quelle adottate, nel caso in esame, nei confronti del ricorrente e, rispettivamente, dei sigg. M. ed S. Questo, signori, è possibile, ma non certo. Come possiamo saperlo? La commissione giudicatrice non ha dichiarato, infatti, i motivi del suo atto.
Concludendo, sono del parere che il presente ricorso debba essere accolto; di conseguenza, dovrebbero essere annullati la relazione della commissione giudicatrice nel concorso COM/A/15/73 e tutte le nomine cui si è proceduto in base a tale relazione; le spese del giudizio dovrebbero essere poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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