CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 14 OTTOBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Introduzione
La presente causa è di argomento affine a quello delle due recenti sentenze 4 dicembre 1974, Van Duyn (causa 41-74, Racc. 1974, pag. 1337) e 26 febbraio 1975, Bonsignore (causa 67-74, Race. 1975, pag. 297), con cui vi siete inoltrati su terreno vergine.
Essa vi fornisce l'occasione di meglio delimitare la nozione di ordine pubblico di cui all'art 48, n. 3, del trattato CEE.
È il tribunale amministrativo di Parigi che vi ha sottoposto due questioni pregiudiziali, il cui esame vi porterà a precisare l'interpretazione di questa eccezione al principio della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
Con la prima questione, vi si chiede se l'espressione «fatte salve le limitazioni giustificate da motivi d'ordine pubblico» riguardi unicamente i regolamenti che ciascuno Stato membro ha deciso di adottare per limitare, nel proprio territorio, la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri.
La seconda, più importante, riguarda il contenuto stesso della nozione di ordine pubblico; il giudice francese chiede infatti quale sia il preciso significato della parola «giustificate».
Prima di accingersi all'esame delle questioni, è opportuno ricordare i fatti che hanno dato origine alla causa principale.
Roland Rutili, nato in Francia da padre italiano, sposato con una francese da cui ha avuto tre figli e che a quanto pare ha continuato a risiedere in territorio francese fin dalla nascita, ha cionondimeno conservato la nazionalità di suo padre.
Residente con la famiglia in Audun-le-Tiche, nel dipartimento della Meurthe e Moselle, vi svolgeva un'attività subordinata. Era in possesso di una carta di soggiorno di residente privilegiato.
Qualche settimana dopo gli avvenimenti che hanno caratterizzato in Francia il mese di maggio 1968, veniva adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Il provvedimento non aveva senza dubbio esito giacché, dopo poco tempo, veniva sostituito dal confino in un dipartimento della Francia centrale, provvedimento anch'esso revocato nel novembre 1968.
I documenti del fascicolo non ci dicono di quale carta di soggiorno l'interessato disponesse a partire da tale epoca.
La sua situazione veniva comunque regolarizzata il 23 ottobre 1970, con l'attribuzione di una carta di soggiorno del tipo di quella di cui il decreto francese 5 gennaio 1970 contempla il rilascio agli stranieri cittadini degli Stati membri della Comunità. Detto decreto è stato emanato per l'attuazione delle decisioni comunitarie relative alla soppressione delle restrizioni di spostamento e di soggiorno di questi cittadini e, in particolare, della direttiva del Consiglio n. 68/360, che riguarda i lavoratori e le loro famiglie.
A termini dell'art. 6 del decreto, queste carte di soggiorno «sono valide per l'intero territorio francese, salvo provvedimento particolare adottato dal ministro dell'interno per ragioni d'ordine pubblico».
Questa eccezione attribuisce al ministro il potere di limitare la validità territoriale della carta di cittadino di uno Stato menbro, escludendone il diritto di soggiornare in determinate circoscrizioni amministrative.
Al Rutili veniva imposta appunto una restrizione di questo genere. La carta che gli è stata rilasciata gli vieta di soggiornare nei dipartimenti lorenesi: Moselia, Meurthe e Moselle, Meuse e Vosges.
Il Rutili ha impugnato dinanzi al tribunale amministrativo di Parigi, mediante ricorso per eccesso di potere, il provvedimento ministeriale. Solo dalle memorie depositate per il ministro nel corso della fase scritta il ricorrente nella causa principale ha appreso i motivi del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. L'amministrazione ha fatto valere tre circostanze:
—
il Rutili sarebbe intervenuto nella campagna elettorale per le elezioni legislative del 1967;
—
avrebbe partecipato alle azioni sovversive condotte in occasione dei fatti del maggio 1968;
—
infine, avrebbe partecipato attivamente ad una manifestazione politica, svoltasi in Audun-le-Tiche durante la celebrazione della festa nazionale del 14 luglio 1968.
Dinanzi al tribunale amministrativo, il ricorrente non si è limitato a dedurre mezzi relativi all'illegittimità del provvedimento impugnato a norma del diritto interno, con riferimento tanto al procedimento seguito dalle autorità amministrative quanto alla veridicità degli addebiti mossigli e alla loro valutazione giuridica. Egli ha inoltre fatto valere i diritti soggettivi attribuitigli dalle disposizioni del trattato di Roma e degli atti emanati per la sua attuazione, i quali garantiscono la libera circolazione ed il diritto di soggiorno dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
Quali sono queste disposizioni?
La sede della materia è l'art. 48 del trattato, il quale pone il principio della libera circolazione dei lavoratori e mira a garantirne l'applicazione a partire dalla fine del periodo transitorio. Questo articolo impone agli Stati membri un obbligo preciso, non condizionato, la cui applicazione non richiede l'intervento di alcun atto d'attuazione, comunitario o nazionale. Esso è direttamente efficace, nonostante la riserva relativa alle limitazioni giustificate da motivi d'ordine pubblico, di cui al suo numero 3.
È quanto viene espressamente affermato nella sentenza Van Duyn, che conferma su questo punto la sentenza Commissione contro Francia, del 4 aprile 1974 (Racc. 1974, pag. 371).
Benché infatti ogni Stato membro possa valersi della deroga relativa all'ordine pubblico, la legittimità dei suoi provvedimenti è soggetta al sindacato giurisdizionale. L'esistenza di questa eccezione, limitata e da interpretarsi restrittivamente, non osta quindi a che i singoli facciano valere in giudizio i diritti attribuiti loro dall'art 48 del trattato, diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Se ciò non bastasse, il principio della libertà di circolazione è stato illustrato e precisato da direttive del Consiglio, alcune delle quali vanno applicate nella presente causa.
Tenuto conto dei dati fornitici nella fase orale dal rappresentante della Commissione, vanno presi in considerazione, fra detti provvedimenti:
In primo luogo, la direttiva 25 febbraio 1964 n. 221, relativa al coordinamento dei provvedimenti riservati agli stranieri in materia di spostamento e di soggiorno, provvedimenti giustificati da motivi d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Si tratta di un testo a voi ben noto giacché vi siete occupati della sua interpretazione nelle cause Van Duyn e Bonsignore. La sua sfera di applicazione comprende tanto i lavoratori subordinati, di cui all'art 48, quanto gli industriali, commercianti, agricoltori o liberi professionisti, contemplati dall'art. 52 relativo alla libertà di stabilimento. Dobbiamo soffermarci oggi particolarmente sull'art. 3, n. 1, il quale stabilisce che «i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati». Questa disposizione, di cui voi avete affermato l'efficacia diretta, limita il potere discrezionale che le leggi nazionali attribuiscono generalmente alle autorità competenti in materia di polizia degli stranieri; essa impone loro di non tener conto di motivi diversi da quelli attinenti al comportamento individuale.
Questa disposizione è di per sé decisiva per la soluzione della prima questione sottopostavi dal tribunale amministrativo di Parigi.
Vanno pure presi in considerazione gli artt 6, 8 e 9 della stessa direttiva, in vista del fatto che il procedimento amministrativo con cui, in uno Stato membro, possono essere adottati provvedimenti restrittivi della libertà di spostamento e di soggiorno non è irrilevante ai fini della legittimità dei provvedimenti stessi alla luce del diritto comunitario.
L'art. 6 infatti fa obbligo alle autorità nazionali di portare a conoscenza dell'interessato i motivi d'ordine pubblico su cui si basa il provvedimento che lo concerne, a meno che vi ostino motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.
In secondo luogo, in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva, le garanzie giurisdizionali da cui detti provvedimenti vanno accompagnati costituiscono un elemento essenziale per la valutazione dell'uso, legittimo o meno, che le autorità nazionali fanno della deroga relativa all'ordine pubblico. In effetti, perché possano esercitare efficacemente i diritti soggettivi attribuiti loro dall'art. 48 del trattato, gli interessati devono essere posti in grado di far valere efficacemente le loro ragioni prima che l'autorità amministrativa adotti nei loro confronti una decisione restrittiva.
Infine, sono state adottate delle direttive che riguardano specificamente lo spostamento e il soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie nell'ambito della Comunità. Data la gradualità della soppressione delle restrizioni della libertà di spostamento e del diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri, era naturale che il Consiglio procedesse a tappe, in conformità a quanto dispone l'art. 49 del trattato. Una prima direttiva, in data 16 agosto 1961, è stata quindi sostituita da quella del 25 marzo 1964 (n. 64/240) alla quale è subentrata la direttiva 15 ottobre 1968 n. 360, in vigore all'epoca in cui al Rutili è stata rilasciata una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato, e del resto tutt'ora vigente. Fra le disposizioni di quest'ultima, ve n'è una che è particolarmente importante ai fini della soluzione della seconda questione sollevata dal giudice nazionale. Si tratta dell'art. 6, n. 1, lett. a), a termini del quale la carta di soggiorno (di cittadino di uno Stato membro della Comunità) «deve essere valida per tutto il territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata».
Dato che questa disposizione non menziona affatto la facoltà delle autorità nazionali di restringere la validità territoriale della carta di soggiorno, la si deve forse interpretare nel senso che essa vieta alle autorità degli Stati membri di imporre una restrizione del genere? Ovvero l'art. 48, di per sé, mira a garantire ai lavoratori comunitari la libertà di spostamento nel territorio di qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
Queste sono, signori, le disposizioni la cui interpretazione permettera di rispondere opportunamente al giudice proponente.
I — Sulla prima questione
Onde tradurre nella realtà pratica i due principi essenziali dell'art. 48:
—
libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità;
—
eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro,
gli autori del trattato hanno autorizzato il Consiglio a valersi di due mezzi diversi: direttive e regolamenti (art. 49).
Le condizioni d'accesso al lavoro e le condizioni di lavoro, in materia di retribuzione, di licenziamento, di riqualificazione professionale, come pure quelle relative ai vantaggi previdenziali e fiscali, sulla base della parità di trattamento con i cittadini nazionali, sono state stabilite mediante regolamento. Esse sono attualmente determinate dal regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, le cui disposizioni, a norma dell'art. 189 del trattato, sono obbligatorie e direttamente efficaci in ciascuno degli Stati membri, senza che sia necessaria l'adozione di alcuna legge o regolamento di diritto nazionale.
Per quanto riguarda invece la graduale abolizione delle restrizioni di spostamento e di soggiorno dei lavoratori, come pure la coordinazione dei provvedimenti riservati agli stranieri e fondati su motivi d'ordine pubblico, il Consiglio si è valso di direttive.
Questo modo di procedere appare logico; si trattava infatti di armonizzare e di coordinare le legislazioni degli Stati membri in un campo in cui essi hanno conservato, appunto a causa della deroga relativa ali ordine pubblico, una certa libertà di valutazione, tuttavia limitata dalle norme comunitarie.
La circostanza che sia stata seguita questa linea di condotta non esclude però affatto, come abbiamo visto, l'efficacia diretta di determinate disposizioni delle direttive, qualora esse impongano agli Stati degli obblighi sufficientemente precisi, perfetti e incondizionati.
Cionondimeno, gli Stati membri hanno ritenuto di dover adattare il rispettivo diritto nazionale e hanno adottato, per l'attuazione delle direttive, delle leggi o dei regolamenti.
È stato così emanato, in Francia, il decreto 5 gennaio 1970 che disciplina l'ingresso e il soggiorno, nel territorio francese, dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, beneficiari della libera circolazione delle persone e dei servizi.
Detti cittadini, e in ispecie i lavoratori, conservano però il pieno diritto di far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti soggettivi attribuiti loro dalle disposizioni direttamente efficaci delle direttive comunitarie.
Da questa situazione derivano due conseguenze:
1.
Nel caso in cui le leggi o i regolamenti (atti quindi di carattere generale ed impersonale) adottati dagli Stati membri risultassero non conformi agli obblighi imposti dalle direttive, spetterebbe ai giudici nazionali il far prevalere — se del caso, previo rinvio pregiudiziale — dette norme comunitarie direttamente efficaci sulle disposizioni di diritto nazionale.
In questo senso, non vi è dubbio che l'espressione «fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico», chiarita dalle disposizioni d'attuazione adottate sotto forma di direttive, riguarda le leggi e i regolamenti che ciascuno Stato abbia adottato per limitare, nel proprio territorio, la libera circolazione ed il soggiorno dei lavoratori migranti.
2.
Questa espressione, però, riguarda del pari qualsiasi provvedimento particolare atto a ledere i diritti soggettivi di uno di questi lavoratori, che può consistere nel rifiuto di lasciarlo entrare nel territorio di uno Stato membro, in un provvedimento di espulsione o infine in una limitazione della sua libertà di spostarsi e di scegliere la propria residenza in detto territorio.
Questa soluzione è indubbiamente imposta dall'art. 3, n. 1, della direttiva 64/221, il quale implica non solo che le autorità nazionali devono procedere, di volta in volta, all'esame particolare del comportamento personale del lavoratore di cui trattasi, ma anche che i motivi d'ordine pubblico addotti per giustificare il provvedimento attengono unicamente a tale comportamento, restandone esclusa qualsiasi altra considerazione, vuoi economica (art. 2, n. 2 della direttiva), vuoi di prevenzione «generale», come avete affermato nella sentenza Bonsignore.
La prima questione va quindi risolta in senso affermativo.
II— Sulla seconda questione
Prima di esaminare la seconda questione, è opportuno ricordare il ragionamento che avete fatto nella causa Van Duyn, allo scopo di individuare la posizione della nozione d'ordine pubblico nel contesto comunitario.
Voi avete affermato che, inserita nell'art. 48 del trattato in quanto giustificazione di una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, questa nozione va interpretata restrittivamente. La sua portata non può quindi essere determinata unilateralmente da ciascuno degli Stati membri senza controllo delle istituzioni della Comunità.
Questa affermazione risponde all'esigenza dell'uniforme applicazione del diritto comunitario ed implica che ci si deve sforzare di definire il contenuto della nozione tenendo conto di questa esigenza.
Non è tuttavia men vero che, per citare la stessa sentenza, «le circostanze specifiche atte a giustificare il ricorso alla nozione di ordine pubblico possono variare da un paese all'altro e da un'epoca all'altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle autorità nazionali competenti un certo potere discrezionale, entro i limiti imposti dal trattato.»
In altri termini, si tratta di conciliare due imperativi disparati:
—
quello della Comunità, che consiste nel far prevalere la libertà di circolazione dei lavoratori;
—
quello degli Stati membri, che riguarda la conservazione dell'ordine pubblico nel loro territorio.
Dato che non ritengo possibile attribuire un contenuto esclusivamente comunitario alla nozione di ordine pubblico la quale resta, sotto molti aspetti, contingente, mi sembra più realistico accertare quali siano i limiti che, appunto, il trattato e le direttive adottate per la sua attuazione pongono ai poteri delle autorità nazionali.
Gli uni riguardano i presupposti di forma e procedurali nell'esercizio di detti poteri.
Gli altri riguardano la sostanza del problema: quando hanno ammesso che un lavoratore risieda nel territorio nazionale, possono ancora le autorità degli Stati membri limitare il suo diritto di spostarsi liberamente? Non devono forse, nel restringere della libertà, rispettare il principio parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali?
Quanto alle garanzie che devono accompagnare qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà di circolazione o del diritto di soggiorno, la direttiva n. 64/221 contiene, come ho detto, una prima disposizione che limita, indirettamente ma sicuramente, i poteri delle autorità nazionali in quanto fa loro obbligo di render noti all'interessato i motivi di ordine pubblico su cui è fondato il provvedimento, a meno che ciò non sia in contrasto con la sicurezza dello Stato.
Con questa sola eccezione, qualsiasi provvedimento di questa natura, anche se si tratta solo del divieto di soggiorno in una parte del territorio nazionale, implica quindi l'obbligo di precisare i motivi addotti dall'amministrazione. Non è certo sufficiente che questa motivazione consista in un semplice richiamo generico a ragioni di ordine pubblico. È necessario che i fatti di cui si fa carico al lavoratore e che sono relativi al suo comportamento personale siano chiaramente precisati. È inoltre necessario che l'interessato sia messo in grado di conoscere questi fatti prima che il provvedimento venga mandato ad effetto, cioè al più tardi al momento della notifica.
Se ciò non bastasse, benché gli artt. 7, 8 e 9 della direttiva contemplino unicamente il rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero i provvedimenti d'allontanamento dal territorio, vale a dire l'espulsione, ritengo che, quanto meno nel caso in cui un provvedimento di limitazione territoriale del diritto di soggiorno potrebbe essere legittimamente adottato a carico di un lavoratore, l'indicazione dei fatti sui quali il provvedimento è fondato rimane cionondimeno necessaria allo scopo di porre l'interessato in grado di difendersi efficacemente.
Quest'obbligo di motivare appare giustificato tanto nel caso in cui, prima dell'adozione di un provvedimento restrittivo del diritto d'ingresso o di soggiorno, a norma dell'art. 9 della direttiva dev'essere chiesto il parere di un organo consultivo, indipendente dall'autorità competente ad adottare il provvedimento, quanto, a fortiori, nel caso in cui l'interessato proponga un ricorso giurisdizionale, esperibile tanto dai lavoratori comunitari quanto da quelli nazionali.
L'amministrazione non può lasciare l'interessato all'oscuro dei motivi del provvedimento adottato a suo carico, per rivelarli solo nel corso del procedimento contenzioso.
Queste varie disposizioni, la cui efficacia diretta mi pare incontestabile, mirano a dare ai lavoratori comunitari garanzie tutt'altro che trascurabili.
Bisogna però spingersi oltre nell'esame dei testi onde accertare se, dati gli scopi perseguiti dall'art. 48 del trattato, gli Stati membri possano, per motivi d'ordine pubblico, vietare ad un cittadino comunitario il soggiorno in una parte del loro territorio.
Come il rappresentante della Commissione ha sostenuto, il Consiglio ha ritenuto che il diritto di soggiorno deve estendersi all'intero territorio di ciascuno di detti Stati. Se passiamo in rassegna le direttive in ordine cronologico, rileviamo che solo quella del 25 febbraio 1964 (64/220), che è il primo testo relativo allo spostamento e al soggiorno dei lavoratori indipendenti in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi, attribuiva, all'art. 4, alle autorità nazionali la facoltà di derogare, con provvedimento particolare, al principio secondo il quale il permesso di soggiorno vale per l'intero territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato. Questa disposizione non ricompare nella decisione 73/148, che ha sostituito il testo iniziale.
Non la ritroviamo neppure nelle direttive n. 64/240 e n. 68/360 — la seconda tutt'ora in vigore — relative alla soppressione delle restrizioni allo spostamento ed al soggiorno dei lavoratori.
Infine, la direttiva sul coordinamento dei provvedimenti riservati agli stranieri e giustificati da motivi di ordine pubblico menziona unicamente il rifiuto di rilasciare o di rinnovare il permesso di soggiorno, come pure le espulsioni.
Da questo confronto dei testi dobbiamo forse desumere che nessuna limitazione di validità territoriale può essere ormai apportata ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini comunitari?
Esito ad affermarlo, data l'esistenza, in ciascuno di detti testi, di una formula generale secondo la quale gli Stati membri possono derogare alle disposizioni delle direttive solo per ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, formula che si può riferire a qualsiasi limitazione, di qualsivoglia portata o natura, purché legalmente basata sulla nozione d'ordine pubblico.
Così pure, dato che le autorità nazionali possono valersi della deroga relativa all'ordine pubblico per rifiutare l'ingresso nel loro territorio a determinati lavoratori comunitari o per espellere quelli che già vi soggiornano, ma il cui comportamento personale giustifica il loro allontanamento, non sarebbe forse irragionevole privare gli Stati membri del potere di adottare, a carico di detti lavoratori, provvedimenti meno gravi, limitati al divieto di soggiornare in una parte del loro territorio?
Non farò quindi mio l'argomento tratto dal tenore succesivo delle direttive, bensì le considerazioni, molto più importanti, che ritengo di poter trarre dalla struttura dell'art. 48 e dagli scopi del principio della libera circolazione.
Mi sembra infatti certo che il diritto di soggiorno dei lavoratori, una volta che hanno potuto entrare nel territorio di uno Stato membro, sia indissolubilmente connesso a quello di occuparvi un posto e che l'esercizio di questo diritto implichi necessariamente quello di risiedere in qualunque luogo nello Stato ospitante, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
Il principio della parità di trattamento, fondamento del regolamento n. 1612/68 per quanto riguarda tanto l'accesso al lavoro, quanto le condizioni di lavoro, vale, a mio parere, pure in materia di diritto di soggiorno.
Benché l'espulsione di un lavoratore comunitario non si possa escludere, come «ultima ratio», qualora, col proprio comportamento, egli abbia turbato o rischiato di turbare in modo sufficientemente grave l'ordine pubblico, e anche se è vero che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità è in proposito inoperante, dato che per un principio generale di diritto internazionale gli Stati non possono privare i loro cittadini del diritto di vivere nel loro territorio, la situazione è ben diversa per quanto riguarda il diritto di soggiorno.
È chiaro che, nella struttura dell'art. 48, la deroga relativa all'ordine pubblico compare all'inizio del n. 3 di detto articolo come una giustificazione di deroghe tanto al diritto dei lavoratori di «rispondere ad offerte di lavoro effettive» quanto al diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri e di dimorarvi al fine di svolgervi un'attività lavorativa. Tuttavia l'esercizio di questi diritti non dissociabili esclude, a norma del n. 2, qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità.
Ne desumo che, in qualsiasi Stato membro, il provvedimento che vieti di risiedere in una parte del territorio può essere adottato a carico di un lavoratore, cittadino di un altro Stato membro, solo nei casi in cui lo stesso provvedimento potrebbe essere adottato nei confronti dei cittadini nazionali.
Orbene, in risposta a delle domande fattegli dalla Corte, il governo francese ha fatto sapere che, a norma dell'art. 44 del codice penale, il divieto di soggiorno è una pena accessoria che può essere inflitta solo dal giudice che ha pronunziato la condanna principale. A parte l'ipotesi eccezionale dello stato d'emergenza di cui alla legge 3 aprile 1955, l'autorità amministrativa non può adottare un provvedimento del genere.
Il principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali dovrebbe quindi far ammettere che i lavoratori comunitari ammessi a risiedere nel territorio francese non possono essere colpiti da divieti di soggiorno in determinate località o dipartimenti, se non in seguito ad una condanna penale o in caso di proclamazione dello stato d'emergenza.
Concludo proponendovi di affermare per diritto:
1)
che l'espressione «limitazioni giustificate da motivi d'ordine pubblico», di cui all'art. 48, n. 3 del trattato CEE, riguarda tanto i provvedimenti particolari, che limitano la libertà di spostamento e di soggiorno dei lavoratori cittadini degli Stati membri, quanto i regolamenti adottati in questo campo dalle autorità nazionali;
2)
il provvedimento che vieti ad un lavoratore del genere di risiedere in una parte del territorio dello Stato ospitante è giustificato, rispetto agli scopi dell'art. 48 del trattato ed in particolare al divieto di discriminazione in base alla nazionalità, unicamente se possiede i requisiti sostanziali e procedurali atti a giustificare il divieto di soggiorno a carico di un cittadino dello stesso Stato.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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