CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 22 OTTOBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La ditta tedesca Bagusat KG importa dalla Iugoslavia ciliegie destinate all'industria del cioccolato. Questi frutti sono conservati in un miscuglio d'acqua e di alcol etilico aromatizzato.
Il 9 settembre 1974 essa presentava all'ufficio doganale di Berlino-Packhof una partita di 30 fusti di detto prodotto, indicando nella dichiarazione che esso rientrava nella voce 08.11 della tariffa doganale comune, riguardante la «frutta temporaneamente conservata (ad esempio mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atta per il consumo nello stato in cui è presentata.»
Il dazio ad valorem di questa voce è dell'11 %.
L'ufficio doganale classificava invece la merce nella voce 26.06 la quale, col titolo generale «frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcol», riguarda fra l'altro, alla sottovoce B I, i frutti conservati con aggiunta d'alcol. Il dazio in tal caso è del 32 %.
Questa è l'origine della controversia portata dalla Bagusat dinanzi al Finanzgericht di Berlino.
Voi avete già avuto numerose occasioni di pronunziarvi, in procedimenti a norma dell'art. 177 del trattato, su determinati problemi di classificazione doganale riguardanti o le note e i pareri di classificazione contemplati dalla convenzione di Bruxelles sulla nomenclatura doganale, o le note esplicative comunitarie.
Nella presente causa, non si tratta più d'interpretare dette note o pareri, bensì di accertare la validità del regolamento 2 luglio 1974 n. 1709, con cui la Commissione, nell'esercizio dei poteri attribuitile dal regolamento del Consiglio n. 97/69 (potéri relativi alle misure da adottarsi per l'uniforme applicazione della tariffa doganale comune) ha deciso, accogliendo il parere del comitato per la nomenclatura doganale, che le ciliegie presentate in un miscuglio d'acqua e di alcol etilico rientrano, in quanto frutti atti ad essere consumati nello stato in cui si trovano, nella sottovoce 20.06-B-1.
L'intervento della Commissione è dovuto al fatto che, il 16 gennaio 1973, in una pronunzia preliminare il Bundesfinanzhof aveva classificato la merce di cui trattasi sotto la voce 08.11, contrariamente a quanto era stato deciso dalle autorità doganali tedesche.
La Commissione ha quindi adottato il regolamento di cui trattasi per ripristinare quella che essa considera some l'interpretazione corretta della tariffa doganale comune.
Nell'azione promossa dinanzi al Finanzgericht di Berlino, l'attrice nella causa principale contesta la validità di detto regolamento, adducendo che la Commissione ha ecceduto dai limiti dei poteri attribuitile dal Consiglio ed ha adottato una decisione in contrasto con la struttura logica della tariffa doganale comune.
Il giudice tedesco ha sospeso il procedimento e vi chiede di risolvere le due questioni seguenti:
1.
Se le ciliegie, presentate in una miscela di acqua e di alcol etilico, che in data 9 settembre 1974 sono state importate nel territorio di Berlino (ovest), vadano classificate sotto la voce 08.11 oppure sotto la voce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune (TDC).
2.
Se in particolare il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1974, n. 1709 — GU 3 luglio 1974, n. L 180, pag. 15 — sia valido nella parte in cui classifica tali merci sotto la voce 20.06-B-1 della TDC.
In verità, condivido l'opinione della Commissione secondo cui la soluzione del problema di classificazione doganale che vi è stato stottoposto dipende dalla soluzione della seconda questione.
Se voi ammettete infatti che il regolamento interpreti correttamente la volontà del legislatore comunitario, volontà espressa dal Consiglio nella tariffa doganale comune, non vi è alcun dubbio che detto regolamento, obbligatorio e direttamente efficace, obbliga le autorità doganali e i giudici nazionali a classificare la merce di cui trattasi in modo conforme alle sue prescrizioni.
Esaminerò quindi la validità di questa normativa.
Senza dubbio, i regolamenti che la Commissione è autorizzata (dal Consiglio) ad adottare onde garantire l'uniforme applicazione della tariffa doganale comune non sono sottratti al sindacato giurisdizionale e la Corte di giustizia è, in ultima analisi, la sola competente a valutarne la legittimità. Uniformità non deve significare arbitrio.
Il vostro sindacato deve vertere tanto sulla validità esterna del regolamento quanto sulla sua legittimità intrinseca.
Sul primo punto, è pacifico che la Commissione ha ricevuto espressamente dal Consiglio il potere di adottare, sotto forma di regolamento, delle disposizioni intese a precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune, a condizione che, nel far ciò, essa si limiti a precisare o chiarire le disposizioni di detta tariffa senza modificarle né alternarne la portata, determinata unicamente dal Consiglio.
Secondo la motivazione del regolamento del Consiglio n. 97/69, i provvedimenti necessari per la classificazione doganale di determinate merci, che la Commissione è quindi incaricata di adottare, hanno carattere squisitamente tecnico; la loro messa a punto richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.
È questa la ragione per cui è stato istituito un comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, comitato composto di rappresentanti di questi Stati e presieduto da un rappresentante della Commissione, Il modo in cui vengono esercitati i poteri attribuiti a quest'ultimi non manca di analogie con il procedimento detto dei comitati di gestione nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.
La Commissione non può infatti adottare le disposizioni in progetto se non previo parere del comitato per la nomenclatura ed a condizione che esse siano conformi a detto parere.
In caso contrario, spetta al Consiglio statuire.
Prima di adottare il regolamento n. 1079/74, la Commissione non ha mancato di chiedere il parere del comitato e lo ha seguito.
Come ho detto, occorre inoltre che essa non abbia ecceduto dai suoi poteri, adottando una decisione in contrasto con le norme imperative contenute nella tariffa doganale comune. Giungiamo con ciò alla validità intrinseca del regolamento. Ritengo tuttavia che, su questo punto, il vostro sindacato è limitato e che l'eventuale declaratoria d'invalidità potrebbe essere fondata unicamente sull'errore manifesto o sullo sviamento di potere. Voi non potete sostituire la vostra valutazione a quella effettuata dal comitato per la nomenclatura.
Con queste premesse mi volgo ora al merito del problema.
Devo anzitutto ammettere che determinati argomenti parrebbero a prima vista giustificare la classificazione della merce di cui trattasi sotto la voce 08.11.
In primo luogo, l'enumerazione dei con servanti della frutta contenuta in detta voce doganale non è limitata e l'alcol è un conservante; non si può quindi escludere che un miscuglio d'acqua e di alcol etilico sia unicamente un concervante temporaneo, quanto meno se la grada zione alcolica del miscuglio è piuttosto bassa.
Una prima difficoltà è pero costituita dal fatto che, al di là di una determinata gradazione alcolica, il miscuglio consente una conservazione non più soltanto temporanea e limitata al tempo strettamente necessario per il trasporto e per l'utilizzazione della merce, ma di maggior durata, il che del resto costituirebbe un'illustrazione del principio per cui «non vi è di durevole che ciò che è provvisorio».
Ora, nel caso nostro, il miscuglio sembra avere una gradazione alcolica sufficiente per farlo rientrare nella seconda categoria.
Indubbiamente si può rilevare che il regolamento n. 1709/74 è in proposito alquanto indeterminato, giacché non precisa cosa si debba intendere per «gradazione alcolica sufficiente per garantire la conservazione per un periodo limitato». È lecito tuttavia inferirne che il regolamento non ha certo voluto riferirsi a qualsiasi miscuglio acqua-alcol, per quanto debole ne sia la gradazione.
Una seconda difficoltà è costituita dal fatto che, non solo l'alcol conserva temporaneamente le ciliegie, ma, ben lungi dall'essere eliminato o ridotto — solo l'acqua viene eliminata — riappare nel prodotto lavorato e, in ultima analisi, venduto dal fabbricante di cioccolato e accresce il valore del prodotto stesso.
Se ciò non bastasse, ai fini della classificazione sotto la voce 08.11 ovvero sotto la voce 20.06, non sono di per sé decisivi né il tipo d'imballaggio né la destinazione finale della merce.
Tanto dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, quanto dalle note esplicative della tariffa doganale delle Comunità europee si desume infatti che, benché i frutti di cui alla voce 08.11 siano soprattutto destinati all'industria trasformatrice (marmellata, canditi…), le preparazioni di cui alla voce 20.06 non sono necessariamente e in ogni caso destinate al consumo immediato, ma possono essere del pari utilizzate per produrre canditi, marmellate o dolci.
Così pure, mentre i frutti di cui alla voce 08.11 sono abitualmente imballati in fusti, ceste, ecc., le preparazioni di cui alla voce 20.06 possono essere contenute in scatole, vasi, fusti o imballi sotto vuoto.
In compenso, nelle note di Bruxelles troviamo un particolare interessante il quale conferma l'interpretazione che sarò indotto a proporvi: il capitolo 08.11 non comprende un certo numero di prodotti contemplati più specificamente sotto altre voci, anche se, dal punto di vista botanico, si tratta pur sempre di frutti.
In ultima analisi, il criterio decisivo è quindi l'attitudine o meno ad essere consumati nello stato in cui si trovano.
È opportuno rilevare in proposito che la voce 08.11, secondo le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, riguarda solo i frutti sottoposti ad un trattamento avente esclusivamente lo scopo di conservarli temporaneamente durante il trasporto e l'immagazzinamento, prima di essere definitivamente utilizzati, purché, in questo stato, essi non siano atti al consumo diretto. Ne consegue che non vanno classificati in questa voce i frutti che hanno subito un trattamento il quale, indipendentemente dalla loro destinazione, non li rende inadatti al consumo nello stato in cui si trovano.
Benché a quanto pare, sia pacifico che la merce di cui trattasi non è normalmente destinata al consumo diretto e benché essa non venga messa in commercio in detto stato, né di fatto venduta a tale scopo, queste circostanze non implicano necessariamente che l'aggiunta del miscuglio di acqua ed alcol etilico come conservante l'abbia resa inadatta al consumo. Anche se la gradazione del miscuglio può garantire una conservazione solo limitata, le ciliegie non sono per questo solo fatto rese inadatte al consumo diretto, purché vengano consumate prima che sia trascorso il periodo di conservazione.
Non può essere accolto l'argomento secondo il quale la merce così trattata non corrisponde al gusto, né alle abitudini dei consumatori. Esso si basa infatti su un criterio soggetivo, mentre solo delle considerazioni obiettive possono valere quando si tratta di determinare la classificazione doganale.
Stando così le cose, mi pare che la Commissione abbia correttamente interpretato la tariffa doganale comune quando ha classificato la merce di cui trattasi nella sottovoce 20.06-B-1.
Infine, mi pare che, comunque stiano le cose, vada applicata la regola generale per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (titolo I, A 3o), secondo la quale:
«Qualora … una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci…, la classificazione dev'essere effettuata in base ai seguenti principi:
a)
la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale;
…
c)
qualora le norme … non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce dev'essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della nomenclatura della tariffa.»
Da questo punto di vista, sostenuto dal parere del comitato per la nomenclatura, la Commissione ha agito come avrebbe dovuto agire un ufficio doganale. Essa ha subito accertato se le merci in questione potessero essere classificate sotto la voce 20.06 che è la più specifica, figura per ultima e contempla il dazio più elevato. L'eventuale classificazione sotto la voce 08.11 aveva, per così dire, solo carattere sussidiario e residuo.
Se la Commissione, di fronte a interpretazioni divergenti, ha voluto adottare una decisione diretta ad imporre l'uniforme applicazione della tariffa, la circostanza che la classificazione prescelta implichi il dazio più elevato non significa affatto che vi sia uno sviamento di potere, oppure lo sviamento di potere trarrebbe origine dalla stessa tariffa doganale comune.
Stando così le cose, il regolamento n. 1709/74 potrebbe essere dichiarato illegittimo solo se fosse manifesto che la classificazione prescelta per i prodotti di cui trattasi era inostenibile e ciò potrebbe essere vero solo se il trattamento conservativo al quale la merce è stata sottoposta la rendesse non solo inadatta al consumo nello stato in cui si trova, ma irrimediabilmente incommestibile.
Concludo perciò che voi affermiate per diritto che l'esame delle questioni sottopostevi non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 2 luglio 1974 n. 1709 e che, di conseguenza, le ciliegie contenute in un miscuglio d'acqua e d'alcol etilico che siano state importate nella Comunità dopo l'entrata in vigore di detto regolamento vanno classificate nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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