CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 3 FEBBRAIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il ricorrente, Jean-Louis Delvaux, è nato nel Belgio ed è cittadino belga; tuttavia, egli ha vissuto per vari anni in Danimarca ed ha dichiarato di aver fatto domanda per ottenere la cittadinanza danese. Il Delvaux lavora attualmente presso la sezione danese dell'ufficio tradizioni della Commissione a Bruxelles, ed effettua traduzioni in lingua danese. Entrato in servizio il 16 luglio 1974 come dipendente temporaneo, dal 1o gennaio 1975 egli veniva inquadrato in prova, dopo aver superato un concorso, nel grado LA/7 e presumo che sia ormai in pianta stabile.
Al momento della sua entrata in servizio, il ricorrente chiedeva di poter fruire dell'indennità di espatrio, tenuto conto degli anni di residenza maturati in Danimarca. Com'è noto, l'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto del personale stabilisce che tale indennità spetta:
a)
al dipendente che non ha e non ha mai avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio e che, durante il quinquennio che scade sei mesi prima delle sua entrata in servizio, non ha risieduto o svolto la sua attività lavorativa principale nel territorio europeo di tale Stato; a tal fine si prescinde dall'attività lavorativa prestata alle dipendenze di uno Stato o di un'organizzazione internazionale;
b)
al dipendente che, «avendo o avéndo avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di una organizzazione internazionale» (GU n. C 12 del 24. 3. 1973).
In forza degli artt. 19-21 del «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità», le disposizioni sopra citate si applicano «per analogia» ai dipendenti temporanei.
La domanda del ricorrente, fondata naturalmente sull'art. 4, n. 1, lett. b) — che concerne, come si è visto, anche i dipendenti temporanei —, veniva respinta dalla direzione generale «personale e amministrazione» della Commissione con provvedimento 9 agosto 1974.
L'interessato presentava quindi reclamo, in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, con lettera pervenuta alla segreteria generale della Commissione il 2 ottobre 1974. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Commissione nei quattro mesi successivi, egli proponeva, in data 29 aprile 1975, il presente ricorso, mirante ad ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo.
Va osservato subito che la formulazione dell'atto introduttivo ha sollevato un problema di carattere procedurale, giacchè il ricorrente rivendica il diritto all'indennità di espatrio dal 16 luglio 1974 — ove, ai fini del computo del periodo decennale contemplato dall'art. 4, n. 1, sia determinante la data della sua entrata in servizio quale dipendente temporaneo — oppure, in via alternativa, dal 1o gennaio 1975, se debba tenersi conto della data della sua nomina a dipendente di ruolo in prova. All'origine di tale domanda alternativa, a quanto pare, c'è una frase contenuta nelle conclusioni presentate dall'avvocato generale Mayras nell'ambito della causa 33-72, Gunnelia c. Commissione (Racc. 1973, pagg. 485-486). Il dubbio del ricorrente, anche se può essere comprensibile, mi sembra ingiustificato; la causa suddetta non verteva sulla situazione di una persona entrata in servizio presso la Comunità come dipendente temporaneo e successivamente nominato in ruolo. La Gunnelia non ha mai avuto altra qualità che quella di dipendente di ruolo, e mi sembra chiaro che in quella sede l'avvocato generale Mayras si è limitato a raffrontare la nozione di «entrata in servizio» con quelle di «trasferimento» e di «rientro in servizio» dopo un periodo di aspettativa.
A mio avviso, nel caso di una persona assunta dalle Comunità quale dipendente temporaneo e successivamente nominata in pianta stabile è indubbio che sia determinante la data della sua entrata in servizio in qualità di dipendente temporaneo. Se, in considerazione del luogo e della circostanza della residenza del ricorrente nel decennio precedente il 16 luglio 1974, gli venisse riconosciuto il diritto all'indennità di espatrio per il periodo in cui ha prestato servizio quale dipendente temporaneo, è chiaro che egli non perderebbe tale diritto per effetto della nomina in ruolo. Viceversa, se non avesse diritto all'indennità in questione, deve escludersi che il ricorrente possa acquistare tale diritto alla data della nomina in ruolo, giacché il periodo suddetto non può ovviamente venir preso utilmente in considerazione ai fini del computo del decennio contemplato dallo statuto.
Quantunque, a mio parere, tale problema sia, per le ragioni sopra esposte, inesistente, esso è stato discusso dalle parti, col risultato che il ricorrente ha precisato che il presente ricorso riguarda unicamente il periodo in cui egli prestava servizio come dipendente temporaneo, ed ha presentato un ricorso separato (causa 107-75) avente ad oggetto il periodo posteriore al 1o gennaio 1975. Tale procedimento è stato sospeso in attesa che la Corte si pronunzi sul presente ricorso.
Gli antefatti della causa sono pacifici, salvo forse per quanto concerne il luogo in cui il ricorrente si trovava nei primi quattro giorni del decennio 1964-1974, cioè dal 16 al 20 luglio 1964.
Nato a Lovanio il 20 agosto 1945, il ricorrente studiava nel Belgio dal 1951 al 1963. Durante quest'ultimo anno egli frequentava un corso di studi a Strasburgo, dove faceva conoscenza con una giovane danese, Else Margrethe Pade. I due si fidanzavano e decidevano di andare a stabilirsi in Danimarca non appena possibile.
Nel biennio 1963-1964, il ricorrente frequentava l'università di Gand.
Verso la metà del luglio 1964 egli partiva da Bruxelles in compagnia della fidanzata — che lo aveva raggiunto all'inizio del mese — per recarsi in Danimarca, dove giungeva il 20 luglio, come attesta il visto di entrata apposto sul suo passaporto (allegato I al controricorso). Il ricorrente sostiene — ma la Commissione non ne è convinta — di avere lasciato Bruxelles il 16 luglio e di avere quindi attraversato la Germania con l'autostop, imbarcandosi infine per la Danimarca in un porto tedesco; i suoi genitori potrebbero, se del caso, confermare la veridicità di questa sua asserzione. Da parte mia non ritengo necessario far ricorso a tale testimonianza e voglio ammettere che il ricorrente sia davvero partito da Bruxelles il 16 luglio in compagnia della fidanzata.
Il ricorrente si fermava in Danimarca fino al 24 agosto 1964 e, durante questo soggiorno, vagliava la possibilità di proseguire gli studi in tale paese e di stabilirvisi definitivamente.
Egli tornava quindi nel Belgio, dove sbrigava le pratiche necessarie per ottenere 1 esonero dal servizio militare o almeno la chiamata anticipata alle armi. In attesa di adempiere gli obblighi di leva, egli lavorava, dal settembre 1964 all'aprile 1965, presso una ditta di spedizioni in Anversa, il cui titolare era un amico di famiglia. A suo dire, si trattava solo di un tirocinio, effettuato senza regolare contratto di lavoro e ricompensato semplicemente con somme di denaro per le piccole spese. La sua permanenza ad Anversa veniva comunque interrotta da altri due viaggi in Danimarca, effettuati rispettivamente dal 13 dicembre 1964 al 23 gennaio 1965 e dal 10 aprile al 1o maggio 1965.
Chiamato alle armi il 1o maggio 1965, egli chiedeva — ed otteneva — di prestare servizio fuori dal territorio belga, fruendo in tal modo, a quanto pare, di una riduzione della ferma (12 mesi invece di 15). Egli prestava così servizio dapprima a Düren, in Germania, e successivamente, dall'8 settembre 1965 al 25 aprile 1966 presso lo SHAPE, che allora aveva sede a Rocquencourt (Francia). Durante il servizio militare, il ricorrente trascorreva brevi periodi di licenza in Danimarca. Il 7 aprile 1966, egli sposava la Pade; non sappiamo dove sia stato celebrato il matrimonio, comunque dal passaporto del ricorrente non risulta che in quella data egli si fosse recato in Danimarca.
Ottenuto il congedo, il ricorrente si tratteneva per 11 giorni in Belgio e quindi, l'8 maggio 1966, partiva per la Danimarca onde stabilirvisi definitivamente. Dopo aver ultimato gli studi presso l'università di Copenaghen, egli si dedicava a varie attività lavorative. La sua unione con la Pade, pur se allietata — il 1o ottobre 1966 — dalla nascita di un figlio, durava solo fino al 17 aprile 1972, data in cui egli otteneva il divorzio; ciò, tuttavia, non gli impediva di continuare a risiedere in Danimarca.
Il ricorrente tornava a Bruxelles il 13 luglio 1974 per entrare in servizio presso la Commissione. Egli sostiene, senza fornire ulteriori precisazioni in merito, di conservare la propria abitazione principale in Danimarca e di occupare a Bruxelles un appartamento ammobiliato.
Orbene, si tratta di stabilire se, tenuto conto dei fatti sopra descritti, sia da ritenere che il ricorrente ha dimorato abitualmente fuori del Belgio nel decennio antecedente al 16 luglio 1974.
La Commissione ammette — a mio avviso giustamente — ch'egli ha risieduto fuori dal territorio belga dall'8 maggio 1966 al 16 luglio 1974: la disputa fra le parti concerne quindi il periodo precedente.
Nel corso della fase orale i rappresentanti delle parti hanno suggerito che la Corte risolva la questione in base al solo testo francese dello statuto del personale, in quanto — se ho ben compreso — le altre versioni, e in particolare la tedesca e la danese, userebbero termini aventi un significato più restrittivo di quello dell' espressione francese «a, de façon habituelle … habité». Per le ragioni che preciserò più oltre, ritengo debba escludersi — anche alla luce dei testi inglese e francese dello statuto, assertivamente più liberali — che il ricorrente abbia risieduto fuori dal Belgio nel periodo 16 luglio 1964 — 8 maggio 1966. Non è quindi il caso di soffermarsi sui termini usati nelle altre versioni dello statuto per designare la dimora abituale.
Devo comunque esprimere il mio dissenso dalla tesi secondo cui, nell'ambito dei ricorsi promossi da dipendenti delle Comunità, la Corte può tener conto di una sola delle versioni ufficiali dello statuto del personale. Invero, i pericoli insiti in siffatta tesi emergono da alcuni degli argomenti dedotti dinanzi alla Corte nel presente procedimento ed imperniati sul duplice significato — soggettivo e oggettivo — del termine «dépaysement», che nella versione inglese dell art. 4 è stato tradotto con «expatriation». Nel suo significato soggettivo, l'espressione «dépaysement» esprime lo stato d'animo di colui che si sente straniero in patria; in senso oggettivo, essa designa il fatto di vivere all'estero. Basta un'occhiata alla versione inglese dell'art. 4 per convincersi che il termine «dépaysement» non può avere, nel testo francese di tale norma, che quest' ultimo significato: infatti, l'espressione inglese «expatriation» corrisponde al francese «dépaysement» inteso unicamente in senso oggettivo. Vero è che nelle sentenze pronunziate dalla seconda sezione della Corte nell'ambito delle cause 21-74, Airola c. Commissione, e 37-74, Van Den Broeck c. Commissione (Racc. 1975 — versione inglese — pagg. 228 e 244) si legge «expatriation is a subjective state»; con tutto il rispetto per la seconda sezione, però, questa è un'asserzione assurda, benché l'equivalente francese «le dépaysement est une situation subjective» (Racc. 1975, pagg. 228 e 244) sia, da un punto di vista esclusivamente linguistico, accettabile. A quanto ho capito, gli equivalenti danese e tedesco di «expatriation» e «dépaysement» hanno, nell'art. 4, lo stesso significato esclusivamente oggettivo di «expatriation», mentre gli equivalenti italiano ed olandese possono avere lo stesso duplice significato del termine «dépaysement».
Comunque, in questa sede non si tratta affatto di stabilire se il ricorrente si sentisse più integrato nella società danese che in quella belga o viceversa, bensì unicamente di accertare se egli abbia risieduto fuori dal Belgio durante il periodo in questione.
Mi sembra che tale periodo possa suddividersi in due parti: la prima, dal 16 luglio 1964 e il 1o maggio 1965, antecedente la chiamata alle armi, e la seconda corrispondente al periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio militare.
Ritengo opportuno cominciare col prendere in esame quest'ultimo periodo.
A questo proposito, la Commissione assume che, in conformità all'art. 4, n. 1, lett b), la residenza del ricorrente fuori dal territorio belga avrebbe dovuto essere giustificata, per poter essere presa utilmente in considerazione, da «motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale»; a suo avviso, questo non è il caso del servizio militare prestato dall'interessato nell'esercito belga, ivi compreso il periodo in cui egli era distaccato presso lo SHAPE.
Il ricorrente ribatte che la clausola derogatoria suddetta contempla il caso del dipendente statale che presti la sua attività in una regione extraeuropea dello Stato interessato, oppure quello del diplomatico o di una persona che si trovi in una situazione analoga, e non allude affatto a funzioni il cui espletamento, come per il servizio di leva, è imposto dalla legge. Tale interpretazione restrittiva mi sembra ingiustificata e va respinta per almeno due motivi. In primo luogo, non credo si possa tracciare una netta linea di separazione fra servizio «volontario» e servizio «obbligatorio»: così, sarebbe difficile stabilire, ad esempio, in quale delle due categorie rientri la situazione del militare arruolatosi volontariamente e destinato all' estero. In secondo luogo, se si accogliesse una siffatta interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), dovrebbe ammettersi la liceità di un'interpretazione in senso analogo della clausola derogatoria contraria, di cui alla stessa norma sub a), il che condurrebbe a conseguenze aberranti.
Ritengo pertanto che il periodo durante il quale il ricorrente ha prestato servizio militare non possa essere considerato come un periodo di residenza fuori dal Belgio. Diversamente sarebbe stato se, prima di vestire l'uniforme, egli avesse già stabilito la propria residenza in Danimarca e vi fosse tornato una volta adempiuti gli obblighi di leva. In tale eventualità egli avrebbe potuto legittimamente sostenere che la sua permanenza fuori dal territorio belga in quel periodo non era motivata dal fatto di dover prestare servizio militare, giacché egli si era comunque già stabilito in un altro paese. Il ricorrente invece, come egli stesso ha dichiarato in tre occasioni (anzitutto nel curriculum vitae allegato alla domanda di assunzione indirizzata alla Commissione — allegato 2 al controricorso — poi nel reclamo 23 settembre 1974 — allegato 1 all'atto introduttivo — infine in una lettera del 12 febbraio 1975 destinata a integrare detto reclamo — allegato 5 al controricorso —), si è effettivamente stabilito in Danimarca solo dopo aver ottenuto il congedo.
Passiamo adesso ad esaminare la questione del se debba ritenersi che il ricorrente ha risieduto fuori dal Belgio nel periodo 16 luglio 1964 — 1o maggio 1965, anche se tale problema risulta ormai privo di importanza alla luce dei risultati dell'indagine relativa al periodo maggio 1965 — maggio 1966.
Non risulta che l'espressione inglese «habitual residence» e le espressioni equivalenti contenute nelle altre versioni ufficiali dello statuto del personale abbiano alcun significato tecnico nell'ordinamento giuridico di uno qualsiasi degli Stati membri. Per quanto concerne l'ordinamento inglese, mentre l'espressione «ordinary residence» ha acquistato un preciso valore giuridico in diritto tributario, l'aggettivo «habitual» è usato più frequentemente per qualificare l'ubriachezza che non per precisare la nozione di «residence». Nelle conclusioni presentate nell'ambito della causa Gunnelia (Racc. 1973, pag. 486), l'avvocato generale Mayras ha dichiarato che la nozione di «résidence habituelle» potrebbe eventualmente essere oggetto di interpretazione, ma io non mi sento in dovere di tentare di darne una definizione in questa sede, giacché ritengo che tale nozione, più o meno come un elefante, sia più facile da riconoscere che da definire. Mi limiterò ad osservare che — a mio avviso — per stabilire se una persona abbia dimorato abitualmente in un determinato luogo durante un certo periodo è necessario accertare per quanto tempo essa vi abbia vissuto e quale sia il motivo (o i motivi) di tale permanenza. Nel corso della fase orale, i rappresentanti delle parti si sono richiamati a definizioni filologiche e perfino teologiche dei termini «habiter» e «habituelle» usati nel testo francese dello statuto, ma non sembra che vi sia grave disaccordo fra loro per quanto concerne il loro significato. Essi concordano sul fatto che la dimora abituale non presuppone necessariamente una permanenza costante in un dato luogo e che, d'altra parte, soggiorni brevi ed occasionali non possono essere considerati come residenza. La controversia verte piuttosto sull'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame.
Il ricorrente, se ho ben capito, sostiene che i suoi viaggi in Danimarca a partire dal luglio 1964 furono effettuati in funzione di un obiettivo unico e coerente, vale a dire il definitivo insediamento in tale paese, avvenuto nel maggio 1966. Pertanto, i periodi trascorsi in Danimarca in occasione di quei viaggi andrebbero considerati come una residenza inframezzata da brevi ed occasionali soggiorni in Belgio. La Commissione, al contrario, assume che nel periodo in oggetto il ricorrente conservava la sua dimora abituale in Belgio, pur effettuando saltuariamente brevi viaggi in Danimarca.
A mio giudizio, la soluzione della questione dipende dai motivi che spinsero il ricorrente a recarsi in Danimarca in quel periodo. In definitiva, egli aveva ancora le sue radici in Belgio e, durante la maggior parte di tale periodo svolse un'attività lavorativa ad Anversa: egli è quindi tenuto a dimostrare che i motivi dei suoi soggiorni in Danimarca erano di natura tale da qualificare detti soggiorni come residenza.
Come si è appreso principalmente da una dichiarazione giurata rilasciata dalla sua ex moglie e prodotta dinanzi alla Corte in allegato alla replica, scopo del suo primo viaggio in Danimarca fu di esaminare la possibilità di proseguire gli studi in tale paese e stabilirvisi definitivamente. Egli non ha fornito invece alcuna prova circa i motivi dei suoi successivi viaggi in Danimarca: può darsi, tuttavia, che tali viaggi avessero in parte lo stesso scopo del primo, ed è lecito supporre che il ricorrente fosse mosso anche dal desiderio di' rivedere la fidanzata.
Il soggiorno in un determinato paese, effettuato allo scopo di vagliare la possibilità di proseguirvi gli studi e di stabilirvisi può, a mio avviso, avere un nesso logico con il successivo insediamento nello stesso paese, ma ciò non vuol dire che tale soggiorno abbia già il carattere di dimora abituale. Il fatto di recarsi in un dato paese per rivedere la propria finanzata può essere comprensibile, persino encomiabile, ma non costituisce certo di per sé residenza in tale paese.
Non credo, pertanto, si possa ritenere che il ricorrente abbia mai risieduto fuori del Belgio prima del maggio 1966.
In base all'art. 4, n. 1, lett. b), comunque, per avere diritto all'indennità di espatrio, il ricorrente avrebbe dovuto dimorare all'estero durante l'intero decennio precedente la data della sua entrata in servizio presso le Comunità.
Otto anni e qualche mese di residenza all'estero sono, a tal fine, insufficienti: il ricorso deve quindi essere respinto.
( 1 ) Traduzione d'all'inglese.
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