CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 11 NOVEMBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente
signori giudici,
L'attrice nella causa pendente dinanzi al Sozialgericht di Augsburg — Camilla Borella, cittadina italiana residente in Italia — chiede che le venga riconosciuto il diritto ad una pensione di riversibilità in forza del regime pensionistico tedesco.
Il coniuge dell'attrice maturava 119 mesi assicurativi in Italia e 10 in Germania. In particolare, egli versava per nove mesi — nel periodo 24 marzo 1941 - 3 gennaio 1942 — contributi ad un ente assicurativo tedesco, mentre 1 mese di disoccupazione gli veniva riconosciuto come periodo assicurativo in forza della legge tedesca. Dichiarato professionalmente inabile al lavoro, con provvedimento 9 aprile 1965, egli fruiva dal 1o aprile 1964 di una pensione in virtù dei suddetti periodi assicurativi tedeschi; con atto 21 settembre 1972, egli veniva riconosciuto totalmente inabile al lavoro e come tale poteva fruire della relativa pensione dal 1o luglio 1972.
Deceduto il coniuge il 20 settembre 1973, il 23 ottobre successivo la Borella presentava al Landesversicherungsanstalt Schwaben — ente previdenziale competente — domanda per ottenere la pensione di riversibilità. L'ente suddetto respingeva la domanda in quanto il periodo assicurativo maturato in Germania dal defunto era inferiore ad un anno.
L'attrice impugnava quindi tale decisione dinanzi al Sozialgericht di Augsburg.
Tale tribunale considera che, a norma dell'art. 1263, n. 2 del Reichsversicherungs-ordnung, la pensione di riversibilità viene concessa quando al defunto spettava, al momento della sua morte, una pensione, anche se in forza di un provvedimento viziato. Il giudice, d'altra parte, deve tener conto anche della tesi sostenuta dal convenuto, secondo cui l'evento assicurato si è verificato dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 e quindi la fattispecie ricade sotto la disciplina dell'art. 48, n. 1, di questo regolamento: esso convenuto quindi, in conformità a tale norma, non sarebbe tenuto ad alcuna prestazione, giacchè la durata complessiva dei periodi assicurativi maturati dal defunto in forza della legge tedesca è inferiore a 12 mesi.
Di conseguenza, il Sozialgericht, con provvedimento 28 maggio 1975, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:
Se l'art. 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità; GU n. L 149), vada interpretato nel senso che l'ente previdenziale di uno Stato membro è tenuto a versare delle prestazioni ai superstiti di un assicurato — residenti in un altro paese della Comunità del quale abbiano la cittadinanza — quando il titolare del diritto abbia maturato, in forza della legislazione di tale Stato, periodi assicurativi inferiori a dodici mesi, e ciononostante abbia fruito di prestazioni previdenziali fino alla morte e dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
In proposito, alla luce del diritto comunitario, va brevemente considerato quanto segue:
L'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, recita:
«Nonostante quanto disposto dall'art. 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi.»
Come si è da più parti asserito nel corso del procedimento, tale norma mira evidentemente ad evitare il ricorso alla costosa burocrazia previdenziale quando il diritto alla prestazione riposa su periodi contributivi brevissimi. Sono del pari evidenti i limiti funzionali di questa disposizione: il legislatore non ha inteso — come potrebbe anche pensarsi — sacrificare puramente e semplicemente il diritto alla prestazione quando i periodi contributivi maturati siano molto brevi, cioè — in altre parole — evitare la liquidazione di pensioni d'importo irrisorio, che verrebbero quasi per intero assorbite dalle commissioni spettanti alle banche e agli uffici postali incaricati del pagamento; la norma in esame concerne invece solo i casi in cui per l'attribuzione del diritto sia stato necessario cumulare i periodi assicurativi maturati in più Stati membri. Lo si evince senza ombra di dubbio dal richiamo all'art. 46, n. 2; il testo francese, che usa la congiunzione «nonobstant» rende ancora più chiaro che l'art. 48, n. 1, contempla una deroga all'art. 46, n. 2. Del pari esplicita in tal senso è la seconda parte dell art. 48, n. 1: essa stabilisce, infatti, quale presupposto negativo per l'esclusione del diritto, che, in base alla legge dello Stato membro in cui ha sede l'ente assicurativo competente, nessuna prestazione spetti all'interessato in forza dei soli periodi assicurativi maturati in tale Stato.
Pertanto, l'art. 48, n. 1, non può evidentemente trovare applicazione quando il diritto alla prestazione deriva da un altro diritto preesistente e quando la prestazione rappresenta semplicemente una quota di quella già spettante al dante causa. In tal caso infatti non si può affermare che il diritto alla prestazione sia fondato unicamente su periodi assicurativi maturati nello Stato membro dell'ente previdenziale competente; ciò vale soprattutto nell'ipotesi in cui la prestazione spettava al dante causa anche in forza di periodi maturati in Stati membri com'è il caso — dati i requisiti stabiliti dal diritto tedesco per quanto concerne il periodo assicurativo minimo — della pensione di cui fruiva il coniuge dell'attrice. Più che tali considerazioni, tuttavia, è determinante la costatazione che per la liquidazione della pensione di riversibilità non sia stato necessario far ricorso ai calcoli di cui agli artt. 45 e 46 del regolamento n. 1408/71, cioè tener conto dei periodi assicurativi e della loro durata.
Stando a quanto è emerso nel corso del procedimento — l'ultima parola in proposito spetta comunque al giudice di rinvio, giacché si tratta di interpretare il diritto interno — questo è senza dubbio il caso della fattispecie. Al coniuge dell'attrice spettava, fino al momento della sua morte una pensione tedesca in forza dell'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4, a suo tempo vigente, che stabiliva un periodo assicurativo minimo di sei mesi. Egli ha conservato tale diritto anche dopo che l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 — che ha surrogato dal 1o ottobre 1972 il regolamento n. 4 — ha fissato detto periodo ad un anno. Che ciò fosse lecito lo si desume, a contrario, dall'art. 94, n. 5, e dal settimo considerando del regolamento n. 1408/71, come ha dimostrato la Commissione.
Per quanto riguarda quindi il diritto dell'attrice alla pensione, deve aversi riguardo al solo art. 1263, n. 2, del Reichsversicherungsordnung, a norma del quale la pensione di riversibilità viene concessa quando al defunto, al momento della morte, spettava una pensione. Tale norma, come ha giustamente sostenuto la Commissione, va naturalmente letta alla luce del diritto europeo: essa pertanto va applicata non solo ai cittadini tedeschi, ma anche ai lavoratori migranti ed ai loro superstiti, in forza del principio della parità di trattamento sancito dalla normativa comunitaria in materia di previdenza sociale. Dal momento, poi, che la pensione di riversibilità è liquidata prescindendo dal compimento di periodi assicurativi o di residenza, essa non può nemmeno venir negata in forza dell'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
Pertanto, prescindendo da ulteriori considerazioni — tutela dell'affidamento, opportunità di evitare la perdita di diritti, ecc. — si può risolvere come segue il quesito posto dal Sozialgericht di Augsburg:
L'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non può trovare applicazione se la legge di uno Stato membro attribuisce al lavoratore il diritto ad una prestazione senza che sia necessario, in conformità all'art. 45 dello stesso regolamento, prendere in considerazione i periodi assicurativi o di residenza maturati in forza del diritto di un altro Stato membro.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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