CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 2 DICEMBRE 1975 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Gli imputati nella causa principale che ha dato origine alla domanda pregiudiziale effettuavano importazioni da paesi terzi nel periodo 6 dicembre 1968 - 5 marzo 1969. Nelle licenze di importazione la merce era indicata come rientrante nella voce doganale 18.06 B II b«cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; gelati aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, … b) uguale o superiore a 7 %». Lo stesso dicasi della dichiarazione doganale.
Gli uffici tecnici della dogana belga controllavano vari campioni e concludevano che la merce era composta di grasso congelato, di sapore analogo al burro e di colore bruno-chiaro, con una percentuale di grassi del 66 % (di cui il 53 % provenienti dal latte), 20 % di saccarosio, circa il 14 % di acqua, oltre a coloranti, ma priva di cacao. Inoltre la merce, lasciata per 24 ore ad una temperatura di 20o C non presentava alcun segno di liquefazione. L'ufficio doganale escludeva quindi la possibilità di classificare come gelato il prodotto in questione, che del resto fu trasformato in olio di burro ed esportato. Al massimo si sarebbe potuto includerlo nella voce 21.07 F VII b 1 («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %, … aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %, non contenti o contenenti in peso meno di 5 % di amido o di fecola»).
L'amministrazione ravvisava gli estremi della frode doganale e promuoveva un procedimento penale nei confronti dei due importatori. Il Tribunal correctionnel condannava gli imputati per importazione illegale, cioè per non aver potuto esibire una licenza relativa alla voce 21.07 F VII b 1.
In sede d'appello la sentenza veniva riformata e gli imputati venivano assolti. L'assoluzione si fondava sulla considerazione che, al momento in cui si erano effettuate le importazioni, la legge non definiva ancora la nozione di «gelato». Sorgeva quindi il problema del se la merce non potesse assolutamente venir considerata un gelato commestibile. Ciò andava però escluso, in quanto non era stato provato che il prodotto non potesse venir consumato come preparazione commestibile congelata.
Questa sentenza è stata impugnata in cassazione: il giudice belga si chiede ora come vada intesa la nozione di gelato ai sensi della tariffa doganale, nella quale non compare alcuna definizione. D'altro canto, il giudice a quo ricorda che il regolamento della Commissione 18 marzo 1969, n. 495 ( GU n. L 67 del 19 marzo 1969) relativo alla classificazione di prodotti sotto le voci doganali 18.06 D II c e 21.07 F VII della tariffa doganale contiene pure una definizione della nozione di gelato. Poiché però quest'ultimo regolamento è stato pubblicato ed è entrato in vigore dopo l'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, il giudice proponente si chiede se sia possibile avvalersi delle disposizioni ivi contenute per interpretare la tariffa doganale comune in relazione al presente caso, i cui antefatti sono anteriori al regolamento. Per questo motivo, il 20 maggio 1975 il procedimento principale è stato sospeso e si sono sottoposte alla Corte le presenti questioni:
1.
Se il regolamento (CEE) della Commissione 18 marzo 1969, n. 495, possa trovare applicazione ai fini della classificazione tariffaria di prodotti importati prima della sua entrata in vigore, con particolare riferimento a prodotti importati nel periodo compreso tra il 6 dicembre 1968 ed il 5 marzo 1969.
2.
Quale fosse la definizione della nozione di «gelato» ai fini dell'applicazione delle voci 18.06 B e 21.07 C della TDC prima che entrasse in vigore il regolamento n. 495, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 6 dicembre 1968 ed il 5 marzo 1969, e, più in dettaglio, se tale definizione potesse valere in relazione a prodotti:
—
assai ricchi di materie grasse, in cui i grassi del latte raggiungono o superano il 45 %, ma restano al di sotto del 65 % del peso totale del prodotto;
—
contenenti, in particolare, saccarosio ed acqua;
—
non suscettibili di liquefarsi ad una temperatura di 0 gradi centigradi e tali da non presentare alcuna traccia di liquefazione nemmeno dopo essere rimasti per 24 ore ad una temperatura ambiente di 20 gradi centigradi;
anche se tali prodotti vengono espansi mediante insufflazione d'aria e posti in vendita refrigerati o congelati.
Direi che è opportuno dare le risposte che seguono.
I — Sulla prima questione
Applicabilità del regolamento n. 495/69 ad importazioni precedenti la sua entrata in vigore
La questione si pone, giacché in base a detto regolamento non vi sarebbero difficoltà nel classificare i prodotti litigiosi. Come si rileva dal terzo punto della motivazione, il comune gelato non contiene sempre grasso proveniente dal latte. Qualora però detto grasso sia presente, esso non supera di norma il 15 % del peso del prodotto; inoltre il gelato fonde normalmente a 0o C. Poiché nella fattispecie si è constatato un tenore di grassi in peso pari al 66 % (53 % di grassi provenienti dal latte) ed una esposizione per 24 ore alla temperatura di 20o C non ha minimamente alterato l'aspetto del prodotto, in base a detto regolamento vi sarebbero stati validi motivi per non classificare il prodotto né sotto la voce 18.06 B II b, né sotto quella 21.07 C II b, cioè le voci nelle quali rientrano i gelati. Sarebbe stato invece d'uopo orientarsi sul contenuto di cacao e, a seconda dei risultati delle analisi, classificare il prodotto sotto la voce 18.06 D II c oppure 21.07 F VII.
Questo parametro non può però venir usato nella fattispecie: secondo la vostra giurisprudenza è senz'altro escluso che il regolamento di cui trattasi si possa applicare ad importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
Ricorderò in proposito la sentenza 30/71 del 24 novembre 1971 (Siemers & Co./Ufficio doganale Bad Reichenhall; Racc. 1971, pag. 928), la quale afferma che i regolamenti in materia di classificazione doganale, cioè quelli che specificano le caratteristiche delle varie classi di prodotti, non hanno efficacia per le merci importate prima dell'entrata in vigore dei regolamenti stessi. Viene anzi sottolineato che l'indole costitutiva del regolamento esclude la sua retroattività. La sentenza 77-71 del 15 dicembre 1971 (Gervais-Danone/Ufficio doganale Monaco-Schwanthalerstraße; Racc. 1971, pag. 1137), che verte sul medesimo regolamento, ha lo stesso orientamento. In questa sentenza si afferma che i regolamenti hanno natura costitutiva e quindi non possono avere efficacia retroattiva, se sono emanati in forza del regolamento del Consiglio n. 97/69 (GU n. L 14 del 21 gennaio 1969) che conferisce alla Commissione la facoltà di elaborare le norme per l'applicazione della tariffa doganale in materia di classificazione dei prodotti, norme in cui si precisa il contenuto delle varie voci senza modificarne il tenore.
Il principio va applicato anche nella fattispecie: infatti il regolamento in questione è stato emanato dalla Commissione in base al regolamento del Consiglio n. 97/69. D'altro canto va rilevato che lo stesso regolamento della Commissione fissa al 22 marzo 1969 la sua data di entrata in vigore, senza prevedere alcuna retroattività.
Circa l'ulteriore questione formulata dalla Commissione, la quale chiede se non sia possibile ricorrere al regolamento di cui sopra almeno in via ausiliaria, per risolvere problemi di classificazione insorti da operazioni precedenti alla sua entrata in vigore, giacché esso contiene gli unici criteri interpretativi utili per chiarire la tariffa doganale, ritengo che non sia il caso di prenderla in esame. Il perché lo vedremo esaminando il secondo punto.
II — Sulla seconda questione
Si deve definire la nozione di gelato che fungeva da criterio prima dell entrata in vigore del regolamento n. 495/69 per la scelta tra le voci doganali 18.06 B e 21.07 C della tariffa comune. Si deve inoltre stabilire se tale definizione possa valere anche per merci offerte congelate o refrigerate, che abbiano una percentuale di grassi piuttosto alta (45 % di grassi provenienti dal latte, o più, comunque non oltre il 65 % in peso), contengano saccarosio e acqua e non fondano dopo una permanenza di 24 ore alla temperatura di 20o.
Si può obiettare anzitutto che al giudice proponente non è indispensabile una definizione esauriente, in quanto potrebbero essere sufficienti alcune indicazioni sulle caratteristiche essenziali del prodotto, in base alle quali si possa escludere che il prodotto litigioso può considerarsi un gelato commestibile.
In corso di causa sono emersi elementi che consentono di affermare che una risposta del secondo tipo sarebbe sufficiente. Anzitutto ricorderò quanto ha detto la Commissione circa la necessità di interpretare la tariffa tenendo presente il tenore delle varie voci; inoltre, ove una nozione non sia sufficientemente precisata, non si deve prescindere dal senso letterale delle espressioni né dal loro uso nella prassi corrente. Se un prodotto, ad esempio, è definito commestibile, deve essere destinato ed atto al consumo nello stato in cui si trova. Pare anche comunemente ammesso che un comune gelato il quale contiene acqua, comincia a fondere a 0o C, quindi un prodotto che non fonda a causa della percentuale di grasso troppo elevata non può rientrare nella nozione corrente di gelato. Poiché pare chiaro che i prodotti litigiosi non presentano le caratteristiche sopra descritte, per il giudizio principale potrebbe essere sufficiente arrestarsi qui.
Ritengo però sensata la proposta della Commissione secondo cui, per fornire una esauriente risposta, è forse opportuno ricercare anche criteri suppletivi utili a definire la nozione di gelato, come ad esempio quello relativo agli ingredienti, desumendoli dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione.
Tali criteri esistono e sono chiari. La Commissione ha menzionato — e non vi è motivo di contestare tali citazioni — le norme comunitarie anteriori al regolamento n. 495/69 dalle quali si possono trarre utili elementi per definire la nozione di gelato.
A questo proposito posso richiamarmi alla disciplina commerciale di alcuni prodotti agricoli di trasformazione, istituita dal regolamento del Consiglio ottobre 1966, n. 160. Non è il caso di ripetere quanto è stato detto in altra sede; tuttavia sottolineo che l'onere all'importazione di prodotti agricoli di trasformazione, più esattamente la parte mobile del prelievo, si determina in funzione della percentuale di prodotti di base contenuta nei prodotti di trasformazione. Nella prassi si e però constatato rapidamente che, data la varietà delle merci incluse in una singola voce, in molti casi era impossibile stabilire un unico contenuto di prodotti base. È stato quindi necessario distinguere le merci per gruppi di prodotti, cioè creare delle sottovoci. Tra l'altro questa tecnica si è dovuta applicare alle voci 18.06 e 21.07 di cui all'allegato del regolamento n. 160/66, che a quel tempo erano le uniche in cui si potessero classificare i gelati.
Si è giunti così alla pubblicazione del regolamento del Consiglio n. 83/67 (18 aprile 1967; GU n. L 81 del 26 aprile 1967) che stabilisce «le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione». Detto regolamento è particolarmente importante, poiché negli allegati compare per la prima volta la nozione di gelato (commestibile). Nell'allegato I per questa merce sono state istituite delle sottovoci — distintivo è l'ingrediente cacao —, cioè i nn. 18.06 B I e 21.07 C. Le sottovoci (senza più occuparci dell'ingrediente cacao) sono state ulteriormente ripartite in funzione della percentuale di grassi provenienti dal latte, cioè: a) gelati contenenti grassi provenienti dal latte in misura inferiore al 3 % in peso, b) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % in peso, c) uguale o superiore al 7 % in peso. Su queste percentuali si sono calcolati i quantitativi forfettari dei prodotti di base di cui all'allegato I, assunti come parametro per il calcolo dell'elemento mobile. Nel caso specifico (gelato con percentuale di grasso pari a 7 % o più) si hanno 20 kg di zucchero e 35 kg di latte in polvere. Da quest'ultimo dato si ottiene — e ciò sembra pacifico — una percentuale di grassi del 9,1 %.
Questa dovrebbe essere la composizione normale di un gelato ad alto tenore di grassi. Pur considerando poi che si tratta di dati forfettari, cioè che richiedono una certa tolleranza e quindi ammettono un margine di sicurezza, e raddoppiando — per essere generosi — la percentuale di grassi — giacché lo zucchero non dà luogo a difficoltà — si può giungere al massimo ad una percentuale del 18 %. Questo dovrebbe essere il limite estremo, anche se non è espressamente fissato nella tariffa. Direi che questa logica è solida e accettabile: in caso contrario si perderebbe di vista lo scopo del regolamento, che ha inteso tener conto nel modo più esatto possibile dei prodotti di base usati nella lavorazione, il regolamento stesso mancherebbe di equilibrio e consentirebbe di sottrarsi al pagamento del prelievo. Una conferma è data dalle aliquote dei prelievi allora vigenti: la Commissione ha ricordato che all'inizio del 1969, per la voce 18.06 B II b, cioè per prodotti con un contenuto medio di grassi del 9,1 %, vigeva un elemento mobile pari a 20,3875 u.c. il quintale, mentre lo stesso elemento mobile, per la voce 18.06 D II c (prodotti con una percentuale pari o superiore al 26 %) era di 124 u.c. il quintale.
È quindi possibile reperire validi criteri per definire la nozione di gelato anche nella legislazione anteriore al regolamento della Commissione n. 495/69, sia facendo appello alle accezioni commerciali, sia attenendosi al senso letterale dei termini, infine richiamandosi al regolamento del Consiglio emanato per disciplinare i prodotti agricoli di base, la cui terminologia è stata ripresa quasi totalmente nella TDC (Regolamento n. 950/68).
A mio avviso il giudice nazionale dovrebbe ora possedere sufficienti elementi di giudizio; è perciò inutile ricercare ulteriori criteri interpretativi nei regolamenti posteriori, nei pareri del comitato della nomenclatura relativi ai capitoli 18 e 21 della TDC del 1970 o nel progetto di direttiva della Commissione del settembre 1970.
III — Propongo quindi di dare ai vari punti le seguenti risposte:
1.
Il regolamento della Commissione 18 marzo 1969, n. 495, ha carattere costitutivo. Essendo la sua entrata in vigore espressamente stabilita al 22 marzo 1969, esso non può applicarsi alle importazioni di data anteriore.
2.
La nozione di gelato di cui alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C della TDC, comprende tutte le preparazioni alimentari congelate, atte e destinate al consumo immediato. Elemento determinante è il loro punto di fusione a 0o C ed il tenore massimo del 20 % di grassi provenienti dal latte.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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