CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 17 DICEMBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La ditta Balkan-Import Export, con sede in Berlino, importa regolarmente dalla Bulgaria, in virtù di un contratto a lungo termine stipulato con l'ente statale bulgaro per il commercio «Rodopa-Impex», Formaggio pecorino ad un prezzo fissato in DM. Il 25 aprile 1974, essa faceva sdoganare una partita di tale prodotto, sulla quale veniva riscosso un importo compensativo monetario pari a 9244,62 DM, a norma di talune disposizioni comunitarie di cui la Corte ha già avuto occasione di occuparsi nell'ambito di numerosi procedimenti pregiudiziali.
La ditta Balkan adiva quindi il Finanzgericht di Berlino, contestando la legittimità di tale imposizione.
Essa sostiene — ci soffermeremo comunque più oltre sulle sue argomentazioni — che l'importazione del prodotto in causa non comporta alcuna minaccia di perturbazione ai sensi del regolamento n. 974/71 (GU n. L 106 del 12. 5. 1971), giacché il formaggio pecorino non costituisce, un prodotto concorrente per il formaggio di latte di mucca, per la cui protezione, soprattutto, sono stati istituiti nel settore interessato gl'importi compensativi monetari. A suo avviso, inoltre, va te-nuto presente che la produzione di formaggio pecorino richiede notevoli spese di manodopera, e che il prezzo di tale prodotto è da tempo aumentato in mi-sura tale da annullare l'effetto della rivalutazione. Pertanto l'imposizione, nella fattispecie, di un importo mirante a compensare l'incidenza delle misure monetarie è incompatibile con la funzione di un siffatto onere, il quale mira a diluire nel tempo le conseguenze di un'improvvisa modifica dei tassi di cambio.
Lo Hauptzollamt convenuto oppone che il formaggio pecorino è un prodotto concorrente per altre varietà di formaggio e, di conseguenza, non è escluso che l'importazione di tale prodotto possa incidere sul livello dei prezzi delle merci oggetto di misure d'intervento. Il convenuto si richiama alla giurisprudenza della Corte concernente la situazione anteriore al 1o luglio 1972 — e in particolare alla sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5-73, Balkan-Import Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof (Racc. 1973, pag. 1091) — per sostenere che, per motivi di praticità, gl'importi compensativi possono essere fissati solo in modo astratto e generale per categorie di merci, e per escludere quindi che debba essere di volta in volta dimostrata, per ogni singolo prodotto, la presenza di un pericolo di perturbazione.
Il Finanzgericht di Berlino considera, a quanto pare, convincenti gli argomenti dell'attrice e non ritiene infondati i dubbi circa la legittimità — per quanto concerne le importazioni di formaggio pecorino — degli importi compensativi monetari fissati dalla Commissione, tenuto conto, soprattutto, del fatto che talune varietà di formaggio, che occupano sul mercato dei latticini un posto ben più importante di quello del suddetto prodotto, sono state esentate, a partire dal maggio 1973, dall'onere in questione.
Con ordinanza 4 giugno 1975, esso ha pertanto sospeso il procedimento e sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:
1.
Se la riscossione di un importo compensativo all'importazione di formaggio pecorino (voce doganale 04.04 E I b 4) da peasi terzi, in forza del regolamento CEE del Consiglio n. 974/71 (nella versione in vigore il 25. 4. 1975), fosse conforme al diritto comunitario ancora il 25 aprile 1974, tenuto conto in particolare dell'esenzione dall'importo compensativo all'importazione di altre qualità di formaggio, esenzione disposta dal regolamento CEE della Commissione 14 maggio 1973, n. 1265.
In caso di soluzione affermativa della prima questione:
2.
Se fosse giustificata la riscossione, effettuata il 25 aprile 1974, di un importo compensativo di 63,80 DM il quintale su del formaggio pecorino importato da paesi terzi. In particolare, come si giustifichi questo importo dal punto di vista contabile.
Prima di affrontare l'esame di tali questioni, vorrei fare alcune considerazioni preliminari allo scopo di delimitare opportunamente l'oggetto della controversia.
Se poc'anzi non ho riferito per intero le argomentazioni dell'attrice è perché sono convinto che in questa sede non sia il caso di prendere in considerazione tutti i motivi da essa dedotti, e ciò per due ragioni. Anzitutto, nei procedimenti che, come il presente, vertono sulla legittimità di provvedimenti comunitari, l'oggetto ed i limiti dell'indagine sono definiti dal giudice a quo. Com'è stato più volte affermato in giurisprudenza, le parti nella causa principale non hanno in proposito alcun diritto di iniziativa, né alcuna possibilità di modificare o integrare in maniera sostanziale il tenore delle questioni.
Orbene, dall'ordinanza di rinvio emerge chiaramente che il Finanzgericht di Berlino è stato spinto a sollevare il problema della legittimità della riscossione di importi compensativi monetari all'importazione di formaggio pecorino bulgaro soprattutto in considerazione del fatto che dal maggio 1973 taluni tipi di formaggio italiano nonché le varietà più pregiate di formaggi svizzeri sono stati esentati da siffatte imposizioni.
In secondo luogo, va tenuto presente che già nell'ambito della causa 5-73 la stessa ditta tedesca aveva formulato talune censure circa il sistema degl'importi compensativi monetari; poiché la Corte le ha ritenute infondate, non vi è in linea di principio alcuna ragione per tornare ancora su questo punto, stante, per di più, l'assenza di nuovi dati o argomenti.
Per i motivi suddetti ritengo opportuno tralasciare l'esame di varie questioni.
Ciò vale per quanto concerne i principi cui si informa il sistema di conguaglio monetario, quali emergono dai relativi regolamenti di base, poiché la validità del sistema in sé e per se non è oggetto delle questioni del giudice proponente. Non è quindi il caso di soffermarsi su quanto l'attrice sostiene — richiamandosi in parte alla giurisprudenza della Corte — riguardo alla pretesa natura provvisoria di detto sistema, il quale sarebbe giustificato solo da situazioni eccezionali e mirerebbe unicamente ad un pronto adattamento a improvvise variazioni dei tassi di cambio. Lo stesso dicasi per quanto concerne le sue argomentazioni relative alla ratio dei regolamenti in questione — diluizione nel tempo degli effetti dei provvedimenti in materia monetaria — nonché alla asserita necessità di prevedere una progressiva riduzione degli importi compensativi entro periodi di tempo non superiori a sei mesi. A tale proposito si potrebbe al massimo osservare che, attualmente, il carattere originario del sistema degl'importi compensativi monetari sembra essersi modificato a causa della perdurante instabilità monetaria, e che tale sistema costituisce ormai indubbiamente uno strumento della politica agricola comune. Inoltre non va dimenticato che — contrariamente a quanto sostiene l'attrice — i rapporti fra le monete allineate nel c.d. serpente monetario e le altre divise subiscono tuttora notevoli variazioni, che si ripercuotono sul coefficiente degli importi compensativi monetari.
Del pari irrilevanti sono le considerazioni che la Balkan — prendendo spunto dalla circostanza che i contratti d'importazione in causa sono stati stipulati in DM — svolge circa l'opportunità di tener conto del fatto che i vantaggi della rivalutazione di questa moneta sono stati ridimensionati dalla rivaluatazione delle monete di taluni paesi terzi, e che tale rivalutazione si traduce, per l'agricoltura, in un ribasso dei costi di produzione. La Corte invero si è già pronunciata in proposito nell'ambito della causa 5-73, affermando che, per ragioni di praticità, il sistema di conguaglio in oggetto deve necessariamente avere carattere forfettario e prescindere dalle caratteristiche concrete dei singoli negozi o dei singoli prodotti (Racc. 1973, pag. 1111). Essa, inoltre — come si evince dal tenore della sentenza (cfr. pag. 1113) — non ha ritenuto criticabile, dal punto di vista degli artt. 39, n. 1. lett. e), e 110 del trattato CEE il fatto che, a causa della mancata presa in considerazione dei vantaggi derivanti dai provvedimenti monetari, possano essere stati applicati i coefficienti più alti degli importi compensativi. Nello stesso senso si e espresso anche, in quell'occasione, l'avvocato generale (cfr. pag. 1128 dello stesso volume). Con ciò, il discorso su questo punto può quindi considerarsi, anche in questa sede, chiuso.
1.
Possiamo ora affrontare l'esame delle singole questioni formulate dal Finanzgericht di Berlino. La prima di esse mira ad accertare se, nell'aprile 1974, la riscossione di un importo compensativo monetario all'importazione di formaggio pecorino da peasi terzi fosse ancora conforme al diritto comunitario, tenuto conto in particolare — ed è proprio su tale considerazione che si impernia, come abbiamo visto, la questione — dell'esenzione dall'onere suddetto di cui fruiscono, sin dal maggio 1973, altre varietà di formaggio.
Per dimostrare la necessità di una soluzione negativa della questione, l'attrice si richiama in primo luogo all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 — in forza del quale e lecito riscuotere importi compensativi solo se l'emanazione di provvedimenti monetari provochi perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli — e sostiene che tale norma, considerato il suo carattere eccezionale, va interpretata re-strittivamente. A suo avviso, pertanto, le autorità comunitarie possono istituire importi compensativi solo se tali perturbazioni sussistano in concreto, e sono tenute ad abolirli non appena un esame scrupoloso dell'andamento del mercato dei singoli prodotti dimostra che sono venuti meno i presupposti per la loro applicazione. Questo sarebbe per l'appunto, anche a causa del considerevole aumento dei prezzi d'offerta, il caso del formaggio pecorino bulgaro.
In proposito va detto subito che, alla luce della giurisprudenza della Corte, i criteri interpretativi su cui si fonda l'attrice nella causa principale appaiono erronei. In primo luogo, infatti, dalla sentenza 14 maggio 1975 (causa 74-74, Comptoir national technique agricole — CNTA — SA/Commissione, (Racc. 1975, pag. 547) emerge che la Commissione, nel valutare l'idoneità dei provvedimenti monetari a causare perturbazioni negli scambi commerciali, dispone di un ampio potere discrezionale. Inoltre, la Corte ha affermato che, per ragioni di praticità, il sistema degl'importi compensativi deve avere necessariamente carattere forfettario, e che la Commissione deve tener conto unicamente delle perturbazioni per gruppi di merci, prescindendo quindi dalla situazione dei singoli prodotti (causa 5-73, Racc. 1973, pagg. 1111 e 1118). Stando così le cose, sarei piuttosto propenso a riconoscere la fondatezza del punto di vista della Commissione, secondo cui il sistema degli importi compensativi concerne, in via di principio, tutti i prodotti soggetti a prezzi d'intervento o i cui prezzi dipendono dai prezzi di intervento, ed e lecito presumere che i provvedimenti valutari in causa comportino perturbazioni in tale settore. Deve comunque escludersi che la Commissione sia tenuta a seguire continuamente l'andamento del mercato dei singoli prodotti ed a sospendere senza indugio la riscossione di importi compensativi non appena sia scomparso il pericolo di perturbazioni.
Sulla base di questa interpretazione «elastica» è difficile sostenere che la Commissione, giustificando l'applicazione d'importi compensativi all'importazione di formaggio pecorino dalla Bulgaria con la necessità di evitare il pericolo di perturbazioni, abbia commesso un manifesto errore di valutazione. Non va infatti dimenticato che, com'è emerso già nell'ambito della causa 5-73, tale formaggio è prodotto anche in Francia e in Italia, e costituisce inoltre un prodotto concorrente per numerose altre varietà di formaggio prodotte nella Comunità. Per di più, il mercato comunitario del formaggio, a causa delle restrizioni all'importazione vigenti in diversi paesi terzi, si trova in una situazione difficile ed è quindi particolarmente esposto ai rischi di perturbazioni. Né può essere rilevante il fatto che i prezzi d'offerta dei formaggi prodotti nei paesi terzi sono aumentati, poiché negli ultimi anni il livello generale dei prezzi dei formaggi è salito; va ricordato in proposito che i prezzi d'entrata sono cresciuti, come ha riferito la Commissione, in misura analoga ai prezzi minimi dei formaggi balcanici.
Escluso quindi un manifesto errore di apprezzamento da parte della Commissione circa la teorica esistenza di un pericolo di perturbazioni, occorre ancora stabilire — e con ciò vengo al nocciolo della questione — se, in ossequio al principio della parità di trattamento, il formaggio pecorino bulgaro debba essere trattato, per quanto concerne l'applicazione d'importi compensativi monetari, alla stessa stregua di altre merci.
A questo proposito, non ritengo sia da prendere in considerazione la tesi dell'attrice secondo cui, poiché talune merci sono state di recente esentate dai suddetti oneri in ragione dei loro elevati costi di produzione, analogo trattamento va riservato al prodotto da essa importato, che, a suo dire, richiede anch'esso notevoli spese di manodopera. Anzitutto, infatti, tale argomento non è nuovo, essendo già stato presentato alla Corte nell'ambito della causa 5-73; inoltre mi sembra che l'attrice non abbia dimostrato che il formaggio pecorino bulgaro si trovasse nella stessa situazione dei prodotti cui essa fa riferimento.
È invece opportuno soffermarsi ad esaminare il trattamento riservato, quanto all'applicazione di importi compensativi all'importazione, alle differenti varietà di formaggio: in particolare, si dovranno accertare le ragioni che hanno portato, già agli inizi del 1973, ad esentare da siffatti oneri taluni tipi di formaggio italiano e svizzero, e stabilire quindi se, di conseguenza, tale esenzione debba essere estesa anche al formaggio pecorino importato dalla Bulgaria.
Per quanto concerne, in primo luogo, il formaggio italiano, non si può che ripetere — a mio parere — quanto è già stato detto dall'avvocato generale Roemer nella causa 5-73. Prescindendo dalle argomentazioni svolte dall'attrice nella causa principale circa l'andamento dei prezzi, basta osservare che le varietà di formaggio italiano in questione hanno una destinazione specifica e quindi non sono, rispetto ai tipi correnti di formaggio comunitario, nello stesso rapporto ai concorrenza del formaggio pecorino, né comportano, a differenza di questo, alcun pericolo di perturbazioni. Per di più, è naturale che — come ha del pari sottolineato l'avvocato generale Roemer — nell'ambito di un sitema inteso a tutelare i mercati agricoli, il principio della preferenza comunitaria possa giustificare un miglior trattamento per i prodotti dei paesi membri.
Più difficile da giustificare è invece l'esenzione accordata al formaggio svizzero, soprattutto se si considera che i prezzi d'offerta del pecorino bulgaro hanno nel frattempo raggiunto, se non addirittura superato, i prezzi di tale prodotto. È lecito quindi chiedersi come mai nelle importazioni di pecorino sia stata ravvisata, diversamente che nelle importazioni di formaggio svizzero, una minaccia di perturbazione del mercato comunitario.,
La Commissione ha fornito a questo proposito numerosi chiarimenti.
In primo luogo, essa sostiene che in un sistema fondato su criteri forfettari non è possibile tener conto unicamente del prezzo del formaggio pecorino bulgaro; a suo avviso, comunque, è dubbio che il valore in dogana di tale merce corrisponda al prezzo reale di mercato, giacché dal 1974 in poi i prezzi degli analoghi prodotti ungheresi e rumeni si sono mantenuti su livelli di molto inferiori.
La Commissione assume poi che l'esenzione prevista per taluni tipi di formaggio italiano e svizzero non costituisce una prassi costante che autorizzi a qualificare come discriminatoria l'applicazione di importi compensativi al pecorino bulgaro; l'esonero concesso al formaggio svizzero rappresenta comunque un caso limite, poiché i timori di eventuali perturbazioni per gli scambi intracomunitari hanno dovuto cedere il passo a considerazioni attinenti alla politica commerciale (la Svizzera, com'è noto, ha sottolineato l'inammissibilità di un superamento delle aliquote massime consolidate nell'ambito del GATT); siffatte considerazioni non possono non giuocare un ruolo importante nell'applicazione di un sistema istituito per tutelare le organizzazioni comuni di mercato, giacche le stesse norme che disciplinano tali organizzazioni ribadiscono la necessità di tener conto degli obiettivi di politica commerciale fissati dal trattato; simili esigenze non sussistono invece nei rapporti con paesi a commercio di Stato, con i quali la Comunità non ha stipulato alcun accordo o convenzione.
La Commissione nega inoltre l'esistenza di qualsiasi rapporto di concorrenza fra il formaggio svizzero ed il pecorino bulgaro, il che confermerebbe l'impossibilità di considerare come una discriminazione il mantenimento degl'importi compensativi monetari all'importazione di quest'ultimo prodotto.
Infine — sempre secondo la Commissione — il formaggio svizzero ha, in base alla tariffa doganale, un valore franco-frontiera molto più elevato di quello del formaggio pecorino, e la sua importazione comporta quindi un minore rischio di perturbazioni.
A mio avviso, tali argomenti sono, in complesso, tutt'altro che infondati. Per quanto concerne, in particolare, l'ultimo punto sopra considerato, è irrilevante l'obiezione dell'attrice nella causa principale secondo cui il valore franco-frontiera del pecorino bulgaro non rispecchia più la realtà economica giacché i prezzi d offerta di tale prodotto hanno raggiunto livelli ben più alti. Infatti, prescindendo da quanto ho detto sopra a proposito dei prezzi all'importazione di formaggio pecorino proveniente da altri paesi, il fatto che la Bulgaria, com'è noto, non abbia sollecitato, fino all'agosto 1975, alcun aumento dei prezzi minimi fissati dalla Comunità sta a dimostrare che tali prezzi corrispondono in sostanza alla quotazione reale del prodotto in questione.
Un'ulteriore decisiva conferma dell'esattezza della tesi difesa dalla Commissione viene poi dalla circostanza che il pecorino bulgaro, al pari di altri prodotti, è soggetto ad un regime speciale d'importazione. A norma dell'art. 16 del regolamento n. 1463/73 (GU n. L 146), infatti, i valori franco-frontiera fissati dalla Comunità si considerano rispettati se il prezzo reale di offerta, maggiorato di un determinato coefficiente, che corrisponde in sostanza all'importo compensativo monetario — mi riferisco qui alle sole importazioni in paesi la cui moneta sia più quotata —, non è inferiore al valore franco fronteria. Il prezzo minimo può quindi essere ridotto di una quota pari all'importo compensativo senza che ciò comporti l'applicazione della più elevata aliquota di prelievo prevista per tale ipotesi. Ne consegue — come la Commissione ha dimostrato mediante calcoli convincenti — che l'incidenza del conguaglio monetario sul prezzo all'importazione di pecorino bulgaro può essere, in ultima analisi, ridotta a zero. Ciò porta ancora una volta ad escludere l'esistenza di qualsiasi discriminazione a danno degl'importatori di detta merce.
Per completare il discorso, è opportuno soffermarsi su due obiezioni che potrebbero essere mosse — come l'attrice nella causa principale non ha mancato di fare — a tale conclusione, ma che non valgono tuttavia a dimostrarne l'infondatezza.
La prima di tali obiezioni è che l'importatore può fruire dei vantaggi sopra descritti solo se i prezzi d'offerta non superano di molto i prezzi minimi fissati nell'ambito del regime speciale d'importazione, ipotesi che però — a detta dell'attrice nella causa principale — non si verificava nella fattispecie.
È facile ribattere che è al paese esportatore interessato che spetta adoperarsi per ottenere il necessario adeguamento dei prezzi. La Commissione ha dichiarato, senza essere contraddetta, che le richieste in tal senso, ove risultino guistificate, vengono accolte senza difficoltà dalla Comunità. In ogni caso, sia che si ometta di sollecitare un aggiornamento dei prezzi mi-nimi, sia che tale aggiornamento risulti inadeguato — secondo la Commissione, fra il 1971 ed il 1974, detti prezzi sono stati aumentati a più riprese, d'accordo con il governo bulgaro —, non si può opporre alla Commissione che il regime speciale d'importazione non ha prodotto gli effetti sopra indicati e concluderne che il sistema di conguaglio monetario è illegittimo.
In secondo luogo ci si può chiedere — e questa è un'altra obiezione possibile — come mai, per quanto concerne le importazioni dai paesi a commercio di Stato, non si aboliscano puramente e semplice-mente gli importi compensativi. Anche a tale interrogativo, che a tutta prima può apparire giustificato, la Commissione ha fornito una risposta a mio avviso soddisfacente. Anzitutto, essa sostiene, gl'importi compensativi monetari acquistano particolare rilevanza nell'ipotesi di un accordo fraudolento mirante ad eludere il sistema dei prezzi minimi: orbene, manifestamente una siffatta eventualità è più difficilmente configurabile nei rapporti con gli Stati aderenti al GATT che negli scambi con i paesi a commercio di Stato. D'altra parte, il conguaglio monetario — che costituisce un sistema chiuso — ha una sua precisa funzione all'interno della Comunità, in quanto contribuisce alla stabilità dei prezzi sul mercato comunitario. In effetti, la Commissione ha dimostrato che in caso di totale abolizione degl'importi compensativi, il formaggio pecorino bulgaro potrebbe essere importato nella Repubblica federale, attraverso l'Italia, ad un prezzo più basso: invero, convertendo il valore franco-frontiera, espresso in unità di conto, in lire, si ottiene un prezzo minimo effettivo molto inferiore, a causa del deprezzamento di tale moneta rispetto al marco tedesco. Così, il prezzo di una partita di pecorino bulgaro importato via Italia, che, per effetto del conguaglio monetario, è pari, poniamo, a 527,60 DM, scenderebbe, se gl'importi compensativi venissero aboliti, a 427,07 DM, con una riduzione, cioè del 20 % circa. Se si tiene conto del pericolo di perturbazioni che ne deriverebbe — pericolo, contrariamente a quanto sostiene l'attrice nella causa principale, tutt'altro che teorico, anche considerando l'incidenza dell'importazione via Italia sulle spese di trasporto (40 DM circa) — il mantenimento di importi compensativi all'importazione di pecorino bulgaro appare sostanzialmente giustificato. Va infine sottolineato che la Commissione dispone, a questo proposito, di un ampio potere di valutazione discrezionale.
In conclusione si può pertanto affermare che dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento che consenta di dubitare della legittimità della riscossione, effettuata il 25 aprile 1974, di un importo compensativo monetario all'importazione di formaggio pecorino da paesi terzi.
2.
Resta ancora da stabilire — e veniamo con ciò alla seconda questione — se fosse lecito, nella stessa data, fissare l'aliquota di detto importo a 63,38 DM il quintale, ed accertare inoltre come si giustifichi tale aliquota dal punto di vista contabile.
La Commissione ha giustamente accennato a dei dubbi che potrebbero sorgere circa l'ammissibilità della suddetta questione, per quanto concerne entrambi i quesiti proposti nel suo ambito. In primo luogo, l'accertamento dei criteri in base ai quali è stato fissato l'importo compensativo in questione è in sostanza estraneo all'interpretazione del diritto comunitario, che è di esclusiva competenza della Corte. Per pronunziarsi su tale punto, la Corte non potrebbe fare altro che attenersi ai ragguagli forniti dalla Commissione che, nella sua qualità di organo re-sponsabile dell'applicazione del sistema di conguaglio, è la sola in grado di fornire le informazioni più attendibili al riguardo.
Per quanto concerne poi l'esattezza dell'aliquota di conguaglio applicata nella fattispecie, si potrebbe osservare che l'ordinanza di rinvio non espone alcun motivo che giustifichi tale quesito, né è possibile desumerne quali dubbi il giudice a quo nutra circa l'ammontare dell'importo compensativo. Non va dimenticato, a questo proposito, che il giudice proponente è tenuto a precisare nella motivazione l'oggetto dell indagine.
Tuttavia, se si vuol sorvolare su tali considerazioni ed affrontare ugualmente l'esame della seconda questione, e in particolare della seconda parte di essa, è opportuno osservare quanto segue, te-nendo conto delle critiche formulate al riguardo dall'attrice nella causa principale.
a)
Per quanto concerne i criteri di calcolo dell importo compensativo, essi — come sostiene la Commissione — sono sostanzialmente analoghi a quelli già illustrati nell'ambito della causa 5-73.
Tuttavia, il sistema di conguaglio è stato, nel frattempo, in certo qual modo perfezionato, nel senso che gl'importi compensativi non vengono più stabiliti con riferimento ad una sola varietà di formaggio, bensì in base a diverse categorie che raggruppano formaggi aventi una percentuale di grassi e di albumina pressappoco identica. Tale innovazione, comunque, non modifica affatto la situazione nella fattispecie, giacché il formaggio pecorino è attualmente classificato nella stessa categoria del formaggio «gouda» che costituiva in precedenza, ai fini della fissazione dell'importo compensativo, il formaggio tipo.
Anche il metodo di calcolo degli importi compensativi è stato perfezionato, mediante il regolamento n. 648/73 (GU n. L 64), ma nemmeno tale modifica ha avuto ripercussioni degne di rilievo per quanto concerne il caso di specie. Col nuovo metodo, se ho ben capito, non vengono più fissati vari importi compensativi con riferimento ai paesi d'origine, ma — e ciò serve a semplificare il lavoro della Commissione — viene fissato un importo base per ciascuno Stato membro, in funzione del livello dei prezzi sul mercato interno. Per evitare che i prodotti importati siano sottoposti ad una doppia imposizione, si applica quindi al prelievo un coefficiente correttivo che — nel caso di importazioni in un paese la cui moneta sia stata rivalutata — corrisponde all'incidenza della rivalutazione.
L'importo compensativo per il formaggio pecorino dipende in sostanza da quello applicato al burro ed al latte scremato in polvere, giacché solo per tali prodotti è previsto un prezzo d'intervento. L'importo compensativo per il latte è fissato in funzione del tenore di grassi e di latte scremato; il conguaglio monetario per il formaggio pecorino è stato quindi calcolato sulla base del suddetto importo, te-nendo conto del fatto che (per i dettagli rinvio alle osservazioni scritte dalla Commissione) per produrre un determinato quantitativo di formaggio è necessaria una data quantità di latte avente una certa percentuale di grassi.
Va osservato peraltro che un siffatto metodo di calcolo è senza dubbio conforme al principio fondamentale su cui riposa il regolamento n. 974/71, che cioè l'importo compensativo monetario applicato al prodotto trasformato deve tener conto dell'incidenza dei provvedimenti monetari sul prodotto base. Né può obiettarsi che il prezzo del formaggio pecorino è indipendente dal prezzo d'intervento vigente per il burro e per il latte scremato in polvere: questa tesi è stata infatti già respinta dalla Corte nella causa 5-73.
b)
Altrettanto conciso sarò per quanto concerne la questione relativa all'esattezza dell'aliquota dell'importo compensativo applicata nella fattispecie.
In proposito, la ricorrente si limita a sostenere genericamente che tale aliquota è troppo elevata ed è stata fissata senza te-ner conto della necessità di ridurre gradualmente gli importi compensativi e di preservare le correnti commerciali tradizionali.
La Commissione obietta, a mio avviso giustamente — di essere tenuta, nell'ap-plicare il sistema di conguaglio monetario, a conformarsi alla ratio del regolamento n. 974/71: di conseguenza, qualora non sia da escludere il pericolo di perturbazioni, essa deve, per quanto concerne i prodotti trasformati, tener conto unicamente dell'incidenza dell'importo compensativo sui prodotti base. Né il suo potere discrezionale in materia — i cui ristretti limiti sono stati confermati dalla Corte nella causa 5-73 — le consente di prendere in considerazione i particolari aspetti economici di ogni singolo negozio, il che appare inoltre giustificato alla luce del principio della certezza del diritto.
Per tali ragioni, e tenuto conto del fatto che, come ha riferito la Commissione, l'applicazione dell'importo compensativo non ha avuto alcuna ripercussione sul volume delle importazioni di formaggio pecorino dalla Bulgaria, nulla può eccepirsi quanto all'esattezza del calcolo dell'aliquota dell'importo compensativo applicata nella fattispecie.
3.
In conclusione propongo che i quesiti formulati dal Finanzgericht di Berlino vengano risolti nel modo seguente:
L'esame delle questioni non ha messo in luce alcun elemento che consenta di dubitare della legittimità della riscossione di un importo compensativo, a norma del regolamento n. 974/71, sul formaggio pecorino bulgaro importato il 25 aprile 1974. Lo stesso dicasi, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1463/73, per quanto concerne l'ammontare di detto importo.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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