CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 3 DICEMBRE 1975 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La presente causa, sottoposta a questa Corte in via pregiudiziale, dalla Corte di cassazione francese, solleva una nuova questione interpretativa in merito al vecchio regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti.
Vi è noto che, per il combinato disposto dell'art. 24 e dell'allegato F del regolamento n. 3, le legislazioni degli Stati membri relative alle pensioni d'invalidità risultavano classificate in due tipi, vale a dire di tipo A, in forza della quale le prestazioni in caso d'invalidità venivano calcolate, in linea di principio, a prescindere dalla durata dei periodi assicurativi, e di tipo B, in forza del quale tali prestazioni venivano calcolate in linea di principio sulla base della durata di siffatti periodi.
Il problema nella presente causa scaturisce dalla circostanza che la legislazione francese in questione è di tipo A. Onde poter fruire di una pensione d'invalidità in forza di tale legislazione, il lavoratore deve risultare assicurato almeno per i dodici mesi immediatamente precedenti l'evento che ha determinato la sua invalidità. Egli deve inoltre aver lavorato per un certo numero di ore. Tuttavia il lavoratore in possesso di tali requisiti aveva, e ritengo abbia ancora, diritto — prescindendo dalla effettiva durata dei periodi assicurativi da lui maturati — ad una pensione il cui importo base è costituito da un'aliquota della sua retribuzione media calcolata relativamente ad un periodo di 10 anni, aliquota dipendente dal grado dell'invalidità. Fino al 1972, i dieci anni in questione erano quelli immediatamente precedenti l'evento dell'invalidità. Il decreto 29 dicembre 1972 ha apportato un emendamento nel senso che vanno considerati i dieci anni meglio retribuiti a partire dal 31 dicembre 1947.
Il sig. Fernand Plaquevent, ricorrente avanti la Corte di cassazione, è nato nel 1904 ed è cittadino francese. Egli aveva esplicato la propria attività lavorativa in Francia, dal dicembre 1931 al settembre 1944 ed in Germania dall'ottobre 1944 al dicembre 1952, data in cui diveniva invalido. A seguito della dichiarazione d'invalidità egli riceveva dal competente ente previdenziale tedesco, in primo luogo, una prestazione per malattia ed in secondo luogo, a partire dall'agosto 1954, una pensione d'invalidità. La legislazione tedesca in materia è di tipo B, ma ciò non ha una diretta connessione col problema, che sarebbe sostanzialmente lo stesso se la legislazione fosse di tipo A.
Nel 1961 il ricorrente chiedeva alla Caisse primaire d'Assurance-Maladie du Havre, resistente avanti la Corte di cassazione, una pensione d'invalidità da parte della Francia. Egli non aveva diritto a tale pensione in forza della legge francese considerata a sé, in quanto egli non risultava assicurato in Francia nel lasso di tempo in cui si è verificata l'invalidità. Tuttavia, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 3, la resistente computava i periodi assicurativi maturati dal ricorrente in Germania come se fossero stati maturati in Francia e gli accordava una pensione con effetto dal 1o gennaio 1959, data di entrata in vigore del regolamento n. 3. Dal 1o aprile 1964 tale pensione veniva commutata in pensione di vecchiaia.
La controversia tra il ricorrente e la resistente riguarda il sistema adottato per il calcolo della pensione d'invalidità del ricorrente relativamente al periodo 1o gennaio 1959 — 1o aprile 1964. Gli atti contenuti nel fascicolo espongono nei particolari la cronistoria di questa controversia. È una vicenda intricata, tanto sotto il profilo processuale quanto dal punto di vista delle questioni sostanziali che sono state di volta in volta sollevate dalle parti. Non è tuttavia necessario che questa Corte, onde risolvere la questione sottopostale dalla Corte di cassazione, entri in questo labirinto. Tale questione riguarda un singolo quesito tra le parti, il quale, in termini concisi, è quello del se, nel calcolo della pensione francese d'invalidità del ricorrente, si dovesse o meno applicare la ripartizione proporzionale.
Con sentenza 21 giugno 1971, la commission de Première Instance de Sécurité sociale du Havre si pronunciava per l'affermativa. La sentenza della commission de Première Instance veniva confermata dalla Corte d'appello di Rouen con sentenza 18 ottobre 1972. È per l'appunto tale sentenza che il ricorrente ha impugnato avanti la Corte di cassazione. Il punto di vista, affermato dalla commission de Première Instance e dalla Corte d'appello di Rouen, era che la pensione del ricorrente si sarebbe dovuta calcolare:
1.
accertando la retribuzione media riscossa dal ricorrente durante gli ultimi dieci anni in cui egli ha lavorato in Francia, retribuzione pari a FF 5048,08 all'anno, importo non contestato;
2.
applicando a tale media l'aliquota prescritta dalla legislazione francese per il grado di invalidità del ricorrente, in modo da determinare l'importo di tale pensione — siffatta aliquota ha subito variazioni nel corso degli anni, dato che talvolta è stata del 30 %, talvolta del 40 % e talaltra del 50 %; così, a mo' d'esempio, per il 1959, anno in cui l'aliquota era del 40 %, la sua pensione base veniva calcolata in FF 2019,23 all'anno; e
3.
riducendo l'importo base della pensione così determinata alla quota di essa corrispondente al rapporto tra i periodi assicurativi maturati dal ricorrente in Francia e la somma dei periodi assicurativi da lui maturati in Francia ed in Germania, cioè alla quota di 44/77 (per il 1959, ciò si traduceva in una decurtazione della pensione di base da FF 2019,23 a FF 1153,84).
Il ricorrente sostiene che questa terza misura era fuori luogo, in quanto il semplice fatto che i periodi assicurativi da lui maturati in Germania dovevano venir considerati come se fossero maturati in Francia, onde potergli corrispondere la pensione francese, non significa affatto che, nel calcolo di tale pensione, si dovesse applicare la ripartizione prorata.
Se questa tesi sia corretta o meno è una questione d'interpretazione del regolamento n. 3 e, in ispecie, degli artt. 24-28 di tale regolamento.
Nell'esporre le disposizioni di tali articoli, mi servirò del presente, anche se tali disposizioni non resteranno più a lungo in vigore.
L'art. 24, già menzionato, introduce il capitolo relativo alle pensioni d'invalidità e definisce, con riferimento all'allegato F, le legislazioni di tipo A e quelle di tipo B.
L'art. 25 dispone infatti che, nell'ipotesi in cui un lavoratore sia stato soggetto esclusivamente a legislazioni di tipo A, le convenzioni bilaterali e multilaterali tra Stati membri possono contenere disposizioni particolari diverse da quelle stabilite dall'art. 26.
L'art. 26 dispone, per quanto è qui rilevante, che in tutti gli altri casi le disposizioni degli artt. 27 e 28 (relativi alle pensioni di vecchiaia e di morte) vanno applicate per analogia.
L'art. 27, n. 1, espone il principio generale del cumulo, di cui all art. 51 del trattato CEE. Il suo contenuto vi è noto. Visto che nella presente fattispecie il testo inglese del regolamento n. 3 non fa fede, cito il testo francese:
«En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacun des États membres sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.» (GU n. 30 del 16. 12. 1958).
L'art. 27, n. 2, non è qui in questione.
L'art. 28 è un articolo esteso, composto di quattro numeri, il cui scopo è di precisare nei particolari fino a qual punto siano validi i principi generali enunciati dall'art. 27. Il più lungo numero dell'art. 28, ed il solo in questione nel presente procedimento, è il n. 1. Esso si compone a sua volta di sette lettere dalla a) alla g), tutte introdotte dal seguente preambolo:
«Les prestations auxquelles un assuré visé à l'article 27 du présent règlement ou ses survivants peuvent prétendre en vertu des législations des États membres selon lesquelles l'assuré a accompli des périodes d'assurance ou des périodes assimilées sont liquidées de la manière suivante:» (GU n. 30 del 16. 12. 1958).
Le lett. a) così recita:
«a)
L'institution de chacun de ces Etats membres détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent;» (GU n. 30 del 16. 12. 1958).
La lett. b) contempla la considdetta ripartizione prorata. Essa recita:
«b)
si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations de tous les Etats membres intéressés avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit;» (GU n. 30 del 16. 12. 1958).
Queste sono le disposizioni in forza delle quali, in conformità a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorrente ha diritto alla sua pensione ed in forza delle quali questa è soggetta a ripartizione. Nel presente caso non si può, a mio avviso, mettere in dubbio che, qualora queste disposizioni venissero considerate a sé, tale conclusione sarebbe incontestabile.
Il ricorrente invoca tuttavia la lett. c), che nella parte in cui è direttamente in questione, recita:
«c)
s'il résulte de la législation de l'un des États membres que le calcul des prestations repose sur un salaire moyen une cotisation moyenne, ou une majoration moyenne … ces moyennes … sont déterminées pour le calcul des prestations à la charge de l'institution de cet État, compte tenu des seules périodes d'assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation dudit État membre …» (GU n. 30 del 16. 12. 1958).
Il ricorrente sostiene che, nell'ipotesi in cui si applichi la lett c), come indubbiamente nel presente caso, posto che il calcolo della pensione francese si basa sulla retribuzione media, la lett. b) non può applicarsi. Queste due lettere, ad avviso del ricorrente, si escludono a vicenda. Quindi, come appare «logico» nell'argomentazione del ricorrente, la ripartizione viene richiesta solo nell'ipotesi in cui si renda necessario il cumulo, non soltanto ai fini dell'acquisto del diritto alla pensione, ma anche onde calcolare l'importo di essa, vale a dire nell'ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro considerato ponga in relazione l'importo della pensione con i periodi assicurativi maturati. Qualora, come nel presente caso, la legislazione dello Stato membro considerato connetta l'importo della pensione con una retribuzione media, a prescindere dalla durata dei periodi assicurativi maturati, non si può procedere alla ripartizione.
Quest'argomentazione ha il suo fascino, ma sono pervenuto alla conclusione che essa va respinta.
L'intimo contesto ed il giusto metodo di applicazione dell'art. 28, n. 1, secondo la corretta interpretazione di esso, mi sembrano i seguenti:
La lett. a) prescrive che l'ente competente nel caso concreto deve in primo luogo accertare se, in forza della propria legislazione (intendendo con ciò la legislazione vigente in materia nello Stato membro cui esso appartiene) l'assicurato, con l'ausilio del cumulo, abbia acquistato il diritto alla prestazione. Naturalmente, in conformità a numerose e ben note pronunzie di questa Corte, l'assicurato che sia in grado di acquistare il diritto alla prestazione in uno Stato membro senza far ricorso al cumulo può rivendicare tale diritto, prescindendo dalla normativa comunitaria, e non può poi essere soggetto al procedimento di ripartizione od a qualsiasi altra disposizione del diritto comunitario diretta ad evitare una doppia prestazione. Tuttavia, il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi. Nella fattispecie il ricorrente, allo scopo di acquistare il diritto alla prestazione, doveva invocare il cumulo. Égli era quindi beneficiario, se così posso definirlo, della lett. a).
La lett. b) si applica in ogni caso in cui il diritto alla prestazione viene acquistato in forza della lett. a). Ciò risulta chiaramente dagli stessi termini della lett. b): «si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent…». Tale clausola condizionale non contempla eccezioni. Così, la ripartizione prorata di cui alla lett. b) va applicata alla pensione il diritto alla quale è stato acquistato dal ricorrente in forza della lett. a).
Le lett. c) e d), dell'art. 28, n. 1, si presentano prima facie poco chiare. Tuttavia da una attenta disamina risulta che esse riguardano le caratteristiche specifiche della legislazione in materia di previdenza sociale di alcuni Stati membri e non intendono distaccarsi dai principi generali stabiliti dalle lett. a) e b).
A mio avviso, il solo scopo ed il solo significato della parte della lett. c) qui rilevante, parte che ho letto, è di dispensare l'ente previdenziale competente di uno Stato membro — nell'ambito del quale la pensione vada calcolata sulla base di una retribuzione media, di contributi medi, o di una maggiorazione media — da qualsiasi obbligo di prendere in considerazione, onde poter stabilire tale media, retribuzioni riscosse, contributi versati o maggiorazioni accordate in un altro Stato membro. Come è stato sottolineato dalla Commissione, un siffatto obbligo potrebbe creare per tale ente notevoli ed, in alcuni casi, insormontabili difficoltà. Così, a mio avviso, il senso della lett. c) nel presente procedimento era semplicemente di prescrivere che, ai fini della legislazione francese, la «retribuzione media» del ricorrente fosse determinata con riferimento a ciò che egli aveva riscosso in Francia negli ultimi dieci anni in cui egli aveva lavorato in tale paese, e di escludere, ai fini del calcolo della sua pensione francese, qualsiasi considerazione relativa a ciò che egli aveva riscosso in Germania. Essa non andava oltre.
Non è necessario che mi soffermi sulle lett. e), f) e g) dell'art. 28, n. 1, che riguardano i casi in cui un assicurato, nonostante il cumulo, non acquista, ovvero non acquista subito il diritto alla pensione in tutti gli Stati membri in cui egli è stato assicurato — se non per dire che queste disposizioni mi sembrano fondate sul principio che la lett. b) trova applicazione in tutti i casi in cui il diritto alla pensione viene acquisito in forza della ett. a), in guisa da confermare l'esattezza della mia tesi.
La Commissione sottolinea che l'adozione di tale punto di vista potrebbe portare a risultati anomali. Qualora il ricorrente avesse iniziato la propria attività lavorativa in Germania e l'avesse terminata in Francia, anziché viceversa, egli avrebbe potuto riscuotere la stessa pensione in Germania come è effettivamente accaduto, ed inoltre avrebbe avuto diritto in Francia all'intera pensione, non soggetta a ripartizione. Ciò in quanto in tal caso egli sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione francese per l'attribuzione di tale pensione, prescindendo da qualsiasi ricorso al cumulo. E, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha citato eloquenti esempi di come, in base a tale punto di vista, i diritti alla pensione di un assicurato che abbia esplicato parte della propria attività lavorativa in uno Stato membro in cui vigeva una legislazione di tipo A e parte in uno Stato membro in cui vigeva una legislazione di tipo B, sarebbero diversi in relazione al se egli avesse esplicato la propria attività lavorativa prima nell'uno piuttosto che nell'altro Stato.
Tuttavia, pure il punto di vista del ricorrente porterebbe a risultati anomali, anche se di natura diversa. Così, un assicurato che avesse esplicato la propria attività lavorativa successivamente in due Stati membri nell'uno e nell'altro dei quali vigeva una legislazione di tipo B, e che in ciascuno di essi dovesse far ricorso al cumulo onde ottenervi una pensione, constaterebbe che entrambe le pensioni sono soggette a ripartizione, mentre un assicurato che avesse lavorato successivamente in due Stati membri, entrambi con legislazioni di tipo A, a prescindere dal fatto che in ciascuno di essi dovesse o meno far ricorso al cumulo, avrebbe diritto a due intere pensioni.
La verità è che, come questa Corte ha così sovente rilevato, nessuna interpretazione dei regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale, si tratti del regolamento n. 3 ovvero attualmente del regolamento n. 1408/71, può evitare anomalie fino a che tali regolamenti cercano semplicemente di coordinare le varie legislazioni degli Stati membri senza tuttavia armonizzarle.
In conclusione ritengo che la questione sottoposta a questa Corte dalla Corte di cassazione francese vada risolta nel senso che qualora l'assicurato sia stato soggetto successivamente alle legislazioni di due Stati membri, nell'uno dei quali, per l'acquisto del diritto alla pensione d'invalidità, sia necessario prendere in considerazione i periodi assicurativi maturati nell'altro Stato, la ripartizione prorata ex art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3 va effettuata nel calcolare la pensione cui il diritto è stato così acquistato, anche se l'importo di tale pensione, in forza della legislazione dello Stato membro considerato, vada calcolata con riferimento alla retribuzione media, a prescindere dalla durata dei periodi assicurativi maturati.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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