CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 24 GIUGNO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
A norma dell'art. 40 dello statuto del personale, il dipendente che ne faccia richiesta può fruire di un'aspettativa non retribuita per motivi personali; in tal caso egli può essere sostituito nel suo impiego. Nella versione di cui al regolamento 18 dicembre 1961, tale norma stabiliva al n. 4, lett. d):
«Allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro …»
Con regolamento 30 giugno 1972, n. 1473, questa disposizione veniva completata con la frase:
«Sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti».
Dal 1o giugno 1969 al 31 maggio 1972, con decisioni successive, veniva concessa al ricorrente, dipendente di grado A 6, addetto alla direzione generale controllo finanziario della Commissione, un'aspettativa per motivi personali; durante tale periodo il suo posto veniva occupato da un'altra persona. Poco prima della scadenza dell'aspettativa, egli comunicava alla direzione generale amministrazione, con lettera 30 maggio 1972, di essere nuovamente a disposizione della Commissione dal 1o giugno 1972. Tuttavia il ricorrente non veniva reintegrato subito in servizio, benché dopo la fine dell'aspettativa si fossero resi vacanti un gran numero di posti di grado A 6 e sebbene egli, a suo dire, si fosse mantenuto costantemente in contatto, per telefono o recandosi direttamente sul posto, con i servizi competenti della Commissione. Con lettera 27 marzo 1973, la direzione generale personale e amministrazione si limitava a comunicargli che egli sarebbe stato tempestivamente informato non appena si fosse reso vacante un posto. Inoltre gli veniva trasmesso un atto di candidatura che il ricorrente restituiva alla fine dell'aprile 1973 dopo averlo compilato, senza tuttavia aggiungervi alcun commento.
Non essendo ancora stato reintegrato in servizio, il ricorrente otteneva di essere riassunto, dal 1o settembre dello stesso anno, dal ministero dell'economia e delle finanze della Repubblica francese, presso il quale egli aveva prestato servizio come ispettore delle imposte e da cui era stato comandato presso le Comunità europee.
Poiché, a quanto è stato sostenuto, il 1o maggio e, rispettivamente, il 1o luglio 1974 si sarebbero resi vacanti due posti di grado A 6 presso la direzione generale controllo finanziario della Commissione, verso la fine dell'aprile 1974 aveva luogo — pare — un incontro fra il ricorrente e l'assistente del capo della suddetta direzione generale; questo avrebbe fornito al ricorrente taluni ragguagli circa i posti in questione e gli avrebbe chiesto se egli fosse interessato ad uno di essi. A quanto sembra, il ricorrente chiedeva, ottenendolo, un certo periodo di tempo per riflettere, allo scadere del quale egli faceva sapere, per telefono — questa circostanza, tuttavia, non è stata provata — di essere interessato all'offerta e chiedeva che gli venisse sollecitamente trasmessa una proposta ufficiale di reintegrazione. A questo proposito, dal fascicolo risulta unicamente che l'amministrazione della Commissione propose al ricorrente la reintegrazione con lettera 22 maggio 1974. A questa lettera — evidentemente inviata al vecchio indirizzo del ricorrente a Bruxelles e quindi pervenutagli in ritardo — faceva seguito, il 30 maggio. 1974, un telegramma con cui gli veniva nuovamente offerto un posto di grado A 6 (si trattava manifestamente del secondo dei due posti sopramenzionati). Con lettera 10 giugno 1974, il ricorrente rispondeva che egli accettava il posto offertogli e riteneva che gli sarebbe stato possibile rientrare in servizio il 1o agosto successivo. Poco tempo dopo, e precisamente il 15 giugno 1974, egli chiedeva al suo datore di lavoro francese di essere comandato a Bruxelles dal 1o agosto 1974; il 7 luglio 1974, egli rinnovava la richiesta di essere autorizzato a lasciare il servizio dal 1o agosto 1974 e dichiarava di presentare le dimissioni a valere da quest'ultima data ove tale autorizzazione gli venisse negata. Con lettera 22 luglio 1974, l'amministrazione francese gli rispondeva di non potergli concedere detta autorizzazione, giacché non le era pervenuta, da parte della Commissione, alcuna richiesta in proposito; tuttavia, la sua domanda di dimissioni sarebbe stata presa in considerazione.
Sebbene la questione del suo comando a Bruxelles fosse ancora in sospeso, il ricorrente abbandonava, il 31 luglio 1974, il suo posto di lavoro in Francia per rientrare in servizio presso la Commissione a Bruxelles il 15 agosto successivo. La sua reintegrazione in servizio veniva sancita ufficialmente — a valere da quest'ultima data — con decisione della Commissione 10 settembre 1974, in forza della quale egli era inquadrato nel grado A 6, con anzianità dal 15 settembre 1973, ed al primo scatto di questo grado, con anzianità dal 1o maggio 1973.
Il 22 novembre 1974, il ricorrente chiedeva alla direzione generale personale e amministrazione di trasmettere all'amministrazione francese una domanda intesa ad ottenere la sua messa in posizione di comando; con lettera 12 dicembre 1974, però, gli 'veniva risposto che era a lui stesso che toccava compiere questo passo. Successivamente, con decreto ministeriale 7 gennaio 1975, il ricorrente veniva destituito dal suo impiego in Francia e gli veniva ingiunto il pagamento di una determinata somma a titolo di risarcimento per abbandono di posto senza autorizzazione.
Già alcune settimane prima, e cioè il 3 dicembre 1974, il ricorrente aveva presentato reclamo alla Commissione lagnandosi del ritardo con cui era stato provveduto alla sua reintegrazione, nonostante poco dopo la scadenza dell'aspettativa si fossero resi vacanti presso la stessa istituzione un gran numero di posti, la maggior parte dei quali erano atti ad essere da lui coperti. Á suo avviso, la Commissione aveva in tal modo violato l'art. 40 dello statuto del personale, cagionandogli un danno; essa era quindi tenuta a modificare il provvedimento di reintegrazione, relativamente alla data d'effetto della reintegrazione stessa ed all'anzianità attribuitagli. La Commissione doveva inoltre rettificare il suo inquadramento nell'ambito del grado A 6, considerare il periodo 1o luglio 1972- 15 agosto 1974 utile ai fini pensione, e versargli infine le retribuzioni relative a tale periodo più gli interessi.
Poiché tale reclamo restava senza risposta, il 7 luglio 1975 il ricorrente adiva questa Corte.
Sorvolando sui dettagli delle domande formulate nell'atto introduttivo, ricordo che il ricorrente chiede in sostanza:
—
la modifica del procedimento di reintegrazione per quanto concerne il termine a quo della sua efficacia e la fissazione dell'anzianità di grado e di scatto;
—
la condanna della controparte a versargli determinate somme a compenso della perdita di possibilità di promozione e della perdita di retribuzione, nonché la differenza fra lo stipendio da lui percepito in Francia e quello che gli sarebbe spettato come dipendente comunitario, e inoltre a risarcirgli le spese sopportate in conseguenza della sua separazione dalla famiglia mentre prestava servizio presso l'amministrazione francese.
I — Sulla rìcevibilità
Occupiamoci innanzitutto delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.
1.
Per quanto concerne la domanda mirante alla modifica del provvedimento di reintegrazione, essa sostiene che, se le censure del ricorrente risultassero fondate, si renderebbe comunque necessario l'annullamento parziale di tale atto ed il rinvio della pratica alla Commissione, giacché la Corte non può procedere, in vece dell'amministrazione, alla ricostituzione della carriera del ricorrente. Inoltre, a norma dello statuto del personale, non è possibile dare al provvedimento impugnato effetto retroattivo, come pretende il ricorrente: in primo luogo, infatti, tale provvedimento si riferisce ad un posto resosi vacante solo il 1o luglio 1974, e inoltre il ricorrente ha assunto le funzioni inerenti a detto posto solo il 15 agosto 1974.
A questo proposito va osservato che nulla si oppone, in sostanza a che la Corte, una volta accertata la fondatezza delle censure formulate dal ricorrente, fissi direttamente il termine a quo dell'efficacia del provvedimento di reintegrazione e l'anzianità di servizio da riconoscere al ricorrente. Invero, non si può parlare di illecito sconfinamento nella sfera di competenza dell'amministrazione nel caso in cui la Corte si pronunzi su determinate conseguenze giuridiche scaturenti direttamente dal diritto positivo o da principi giuridici ben precisi, vale a dire quando non sussista un potere discrezionale dell'amministrazione. Questo è appunto il caso della presente fattispecie — mi soffermerò ancora, più in là, su questo punto — per quanto concerne l'obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina di reintegrare in servizio il dipendente dopo la scadenza dell'aspettativa per motivi personali. A mio avviso, pertanto, la competenza della Corte — quanto alla prima domanda del ricorrente — non è affatto limitata all'annullamento parziale del provvedimento di cui trattasi ed al rinvio della pratica alla Commissione.
Con le altre obiezioni la Commissione intende mettere in dubbio la fondatezza della domanda in esame. Essa si richiama a tal fine all'art. 4 dello statuto del personale, in forza del quale la nomina deve servire esclusivamente a coprire un posto vacante, nonché all'art. 3, il quale dispone che la data di decorrenza della nomina non può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.
Tale punto di vista è esatto per quanto concerne l'attribuzione del posto di cui trattasi al ricorrente nell'autunno 1974. Non va però dimenticato che il ricorrente accusa la Commissione di aver violato l'obbligo imposto all'autorità che ha il potere di nomina dall'art. 40, n. 4, lett. d) — citato all'inizio delle presenti conclusioni — e sostiene che essa è pertanto tenuta al risarcimento dei danni e anzi, nella misura del possibile, alla restitutio in integrum. Poiché, quindi, il ricorrente pretende in realtà il risarcimento dei danni assertivamente subiti, nulla può eccepirsi quanto alla pertinenza della sua pretesa.
2.
Per quanto concerne la pretesa del ricorrente di essere collocato, attraverso il risarcimento dei danni, nella situazione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato violato l'art. 40 dello statuto del personale, la Commissione obietta ancora che il ricorrente avrebbe potuto già in precedenza ottenere tale risultato se avesse tempestivamente sperimentato i rimedi contemplati dallo statuto (reclamo e azione di annullamento). Orbene, poiché egli ha omesso di impugnare gli atti amministrativi lesivi dei suoi diritti entro i termini stabiliti, non gli si può consentire di perseguire un analogo risultato mediante un'azione di risarcimento. A questo proposito, la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte, e in particolare alle sentenze 15 dicembre 1966 (causa 59-65, Heinrich Schreckenberg/Commissione della CEEA; Racc. 1966, pag. 733), 12 dicembre 1967 (causa 4-67, Anne Müller/Commissione delle CC.EE; Racc. 1967, pag. 429), 24 giugno 1971 (causa 53-70, Willem Vinck/Commissione delle CC.EE; Racc. 1971, pag. 601) e 22 ottobre 1975 (causa 9-75, Martin Meyer-Burckhardt/Commissione delle CC.EE; Racc. 1975, pag. 1171). Essa considera la lettera 30 maggio 1972 del ricorrente come una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale e sostiene che gli atti che il ricorrente avrebbe potuto impugnare erano i provvedimenti con cui, dopo la scadenza dell' aspettativa, sono stati attribuiti a terzi taluni posti vacanti ai quali egli poteva aspirare.
Per accertare la fondatezza di tale eccezione, occorre innanzittutto stabilire se il ricorrente fosse effettivamente in grado, nel 1972 e nel 1973, di impugnare le nomine effettuate in violazione dei suoi diritti e dell'art. 40 dello statuto del personale.
A mio parere, la Commissione parte da una premessa errata quando, riferendosi alla lettera 30 maggio 1972, sostiene che, in mancanza di una risposta entro quattro mesi, questa domanda si doveva ritenere implicitamente respinta, e che il ricorrente doveva impugnare tale silenziorifiuto con un reclamo e successivamente, in caso di persistente silenzio dell'amministrazione, con un'azione di annullamento. La lettera suddetta non si può considerare come una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale, specie se si tengono presenti il suo contenuto, la situazione giuridica obiettiva e gli stessi interessi del ricorrente. In primo luogo, infatti, con quella lettera il ricorrente si è limitato a comunicare alla Commissione di essere nuovamente a sua disposizione dal 1o giugno 1972; in secondo luogo, l'art. 40 non prescrive la presentazione di alcuna domanda di reintegrazione; infine deve ammettersi che il ricorrente non aveva alcun motivo, poco prima che scadesse l'aspettativa e ignorando l'esistenza di posti disponibili, per chiedere all'autorità avente il potere di nomina di emanare un provvedimento in merito alla sua reintegrazione in servizio entro il termine stabilito a suo tempo dallo statuto del personale per la decisione in merito a istanze formali.
Per quanto concerne invece i provvedimenti con i quali, dopo la scadenza dell' aspettativa, la Commissione ha attribuito a terze persone dei posti ai quali avrebbe potuto aspirare anche il ricorrente, non c'è alcun dubbio che questi avrebbe potuto impugnarli. Egli, in particolare, avrebbe potuto proporre reclamo contro i provvedimenti di nomina emanati dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dello statuto del personale (1o luglio 1972) entro il termine da questo stabilito e che decorre dal giorno della pubblicazione dell'atto se si tratta di un provvedimento di carattere generale, e dal giorno della notifica del provvedimento al destinatario e al più tardi dal giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di un provvedimento a carattere individuale. Sembrerebbe pertanto lecito concludere che il ricorrente, avendo omesso di avvalersi a tempo debito dei rimedi giuridici previsti dallo statuto del personale, non può più contestare la legittimità dei provvedimenti di cui trattasi mediante un' azione di danni.
Dopo matura riflessione, sono tuttavia convinto che tale conclusione non sia accettabile.
Innanzitutto va tenuto presente che la giurisprudenza sopra citata — come ha giustamente sottolineato il Fuss nel suo articolo: «Problemi fondamentali della responsabilità della Comunità» (Europarecht 1968, pag. 369) — è fondata sul principio del concorso di colpa, e più precisamente dell'omissione colposa dell' esperimento di un rimedio giuridico. Inoltre, le cause suddette vertevano su decisioni destinate ai ricorrenti, oppure di cui questi erano senza dubbio a conoscenza: in quei casi vi era quindi manifestamente concorso di colpa e pertanto appariva giustificata la rigida applicazione del principio secondo cui chi ha omesso di esperire tempestivamente l'azione di annullamento non può più agire per danni.
Nella fattispecie le cose stanno però diversamente. Il ricorrente ha dichiarato — senza essere contraddetto — di non essere stato a conoscenza, a suo tempo, dei provvedimenti di nomina di cui trattasi. Solo a seguito di indagini effettuate dopo la sua reintegrazione in servizio, egli ha potuto accertare che già nel 1972 la Commissione aveva, violando l'art. 40 dello statuto del personale, leso i suoi diritti. Ritengo che ciò risponda a verità, giacché il bollettino mensile su cui vengono pubblicati siffatti provvedimenti è distribuito, di regola, solo al personale in servizio e non ai dipendenti che, com'era il caso del ricorrente, si trovano in aspettativa per motivi personali. Così stando le cose, sarebbe possibile negare al ricorrente il diritto di agire per danni solo partendo dal presupposto che l'esistenza di una possibilità oggettiva di venire a conoscenza dei provvedimenti in questione equivalga all'effettiva conoscenza di essi. A mio avviso, però, un siffatto modo di vedere non è ammissibile, giacché non trova fondamento né nella giurisprudenza della Corte, né in alcuno dei principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Anche la seconda eccezione di irricevibilità, quindi, è infondata.
3.
Infine, la Commissione considera irricevibili anche i capi della domanda relativi ai danni che il ricorrente avrebbe sofferto sia per aver dovuto abbandonare l'impiego presso l'amministrazione francese, sia per essere stato costretto a vivere separato dalla famiglia durante il periodo in cui egli lavorava in Francia; tali domande, infatti, non figurano nel reclamo precontenzioso.
Per quanto concerne il capo della domanda relativo alle conseguenze finanziarie dell'abbandono del posto presso l'amministrazione francese, va rilevato che con esso il ricorrente non fa ancora valere un diritto al risarcimento. Invero, poiché egli ha impugnato il provvedimento ministeriale di revoca dinanzi al giudice francese competente — il quale non si è ancora pronunziato sulla controversia — e poiché quindi non è tuttora stata stabilita con certezza l'esistenza di un danno, l'atto introduttivo contiene semplicemente a questo proposito — né potrebbe essere diversamente — una riserva formulata in termini generici che la Corte non è tenuta a prendere in esame. Va ricordato che nella sentenza 30 ottobre 1974 (causa 188-73, Daniele Grassi/Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1974, pag. 1107), la Corte, a proposito di una domanda formulata in modo analogo, ha affermato quanto segue:
«Poiché il suo significato è quanto meno oscuro, né è certo che esso sia pertinente ai fini della soluzione della controversia, il quarto capo della domanda dev'essere dichiarato irricevibile».
Tali considerazioni sono valide anche per quanto concerne il presente procedimento, e quindi è superfluo stabilire se il fatto che la domanda in questione fosse assente nel reclamo precontenzioso costituisca un ostacolo alla sua rìcevibilità.
Quanto all'altra domanda di risarcimento ed alla circostanza che nemmeno essa era contenuta nel reclamo, non può negarsi che a norma dello Statuto del personale nella sua nuova versione, vigente già all' epoca dei fatti in causa, il procedimento amministrativo è in ogni caso — e quindi anche quando l'interessato intenda ottenere una prestazione — obbligatorio. Anche la Corte si è espressa in questo senso nella sentenza 22 ottobre 1975 (causa 9-75; Martin Meyer-Burckhardt/Commissione delle Comunità europee; Racc. 1975, pag. 1182) nella quale ha affermato che fra l'azione di annullamento e l'azione di risarcimento non v'è alcuna differenza per quanto concerne il procedimento, tanto amministrativo quanto contenzioso, cui esse possono dar luogo.
Tuttavia, convengo con il ricorrente circa l'inopportunità di un'applicazione eccessivamente formalistica di tale principio. Ciò che conta, infatti, è che nel reclamo egli abbia accusato la Commissione di violazione dell'art. 40 dello statuto del personale ed abbia sostenuto di essere stato danneggiato, sotto diversi aspetti, da tale illecito. Tale soluzione mi sembra tanto più appropriata se si considera che fra i vari capi della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente sussiste innegabilmente un nesso oggettivo e che, sia nel procedimento amministrativo che in quello contenzioso, la Commissione ha negato d'essere tenuta a qualsiasi risarcimento, di modo che la presentazione di un nuovo reclamo — che sarebbe pur sempre possibile — non avrebbe alcun senso.
Ad eccezione del capo della domanda relativo alle conseguenze finanziarie dell'abbandono, da parte del ricorrente, dell'impiego presso l'amministrazione francese, il ricorso è pertanto ricevibile.
II — Nel merito
1.
L'esame della prima questione sollevata dal ricorrente, cioè quella del se il comportamento tenuto dalla Commissione nei suoi confronti successivamente alla scadenza dell'aspettativa costituisca violazione dello statuto del personale, non presenta manifestamente alcuna difficoltà.
Dall'art. 40 dello statuto del personale emerge chiaramente che l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta, alla scadenza del periodo d'aspettativa, a reintegrare il dipendente, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, senza che l'interessato debba farne richiesta. Non è il caso di accertare se al ricorrente dovesse applicarsi lo statuto del personale nella versione precedentemente in vigore, la quale non aveva ancora stabilito il presupposto dell'esistenza dei requisiti prescritti, oppure se e da quale momento bisognasse tener conto di tali requisiti. Nel presente caso la questione è irrilevante, giacché nel corso della fase orale il rappresentante della Commissione ha ammesso senza difficoltà che in effetti sarebbe stato possibile reintegrare in servizio il ricorrente subito dopo la scadenza dell'aspettativa, cioè, in sostanza, già dal 1o luglio 1972.
È fuori dubbio, quindi, che la Commissione, sottraendosi all'obbligo impostole dallo statuto, non si è adoperata per reintegrare in servizio il ricorrente dopo il 1o luglio 1972, data menzionata nell'atto introduttivo. Tale comportamento è antigiuridico.
2.
Di agevole soluzione è anche il problema dell'esistenza di una colpa della Commissione, ossia di un illecito a lei imputabile.
Non credo di esagerare dicendo che per un'amministrazione ordinata non è difficile vegliare alla tutela degli interessi dei dipendenti che si trovano in aspettativa per motivi personali. Né è troppo pretendere chiederle di accertare, alla scadenza dell'aspettativa — conformemente all'art. 40 — se vi siano, o vi saranno in un prossimo futuro, posti vacanti onde procedere alla reintegrazione in servizio del dipendente come prescritto dalla norma suddetta. Orbene, se la Commissione non adotta le misure necessarie a tale scopo, in particolare mediante il coordinamento dei vari uffici competenti, e viene quindi meno all'obbligo di reintegrazione, è lecito affermare che essa commette una grave negligenza.
3.
Per stabilire entro quali limiti la Commissione debba risarcire i danni manifestamente sofferti dal ricorrente a causa del ritardo nella reintegrazione è però necessario accertare anche se sussista un concorso di colpa del ricorrente e in che misura debba tenersene conto.
Da parte mia, sono in sostanza del parere che debba tenersi conto del concorso di colpa anche per quanto concerne i diritti fondati sull'art. 40, nonostante — come ho già detto — tale norma non obblighi l'interessato ad adoperarsi per ottenere la reintegrazione in servizio. Va infatti tenuto presente — come ha giustamente ricordato la Commissione — che ci troviamo di fronte ad un'azione di responsabilità. Anche in questo campo vige il principio generale secondo cui la parte lesa, soprattutto quando si tratta di un danno continuato, deve adoperarsi, nei limiti del ragionevole, per limitare il più possibile l'entità del suo pregiudizio.
Il 30 maggio 1972, il ricorrente ha comunicato alla Commissione di essere pronto a riprendere servizio dal 1o giugno successivo. Più tardi, nell'aprile 1973, egli ha compilato un atto di candidatura trasmessogli dalla Commissione e lo ha restituito senza aggiungervi alcun commento. Egli sostiene poi — contraddetto però dalla convenuta — di aver avuto successivamente dei contatti con gli uffici della Commissione; non è stato tuttavia possibile stabilire con esattezza le date e l'oggetto di tali incontri, né — ciò che più conta — è stata dimostrata la veridicità di questa sua asserzione. Prescindendo quindi necessariamente da tali passi, si può ritenere, tutto sommato, che l'iniziativa del ricorrente al fine di ottenere la reintegrazione in servizio è stata assai modesta.
D'altra parte non si può negare che egli avesse la possibilità di tutelare molto più efficacemente i suoi diritti, giacché fino all'autunno 1973 ha conservato la propria residenza a Bruxelles e, per di più, sua moglie lavora anch'essa alle dipendenze della Commissione. Egli avrebbe potuto, almeno dopo un certo periodo di tempo, indagare attivamente — ad esempio, leggendo gli avvisi esposti negli edifici della Commissione o chiedendo che gli venisse inviato il bollettino del personale — per accertare l'esistenza di posti vacanti, ed incitare la Commissione in maniera più energica — magari mediante un reclamo e, se del caso, un ricorso giurisdizionale — ad adempiere i propri obblighi. Egli aveva la possibilità di compiere tali passi se non altro nel periodo in cui — a suo dire, rassegnato — si stava adoperando per essere riassunto presso l'amministrazione francese. Sono sicuro che, se il ricorrente si fosse comportato in tal modo, la sua situazione si sarebbe potuta risolvere favorevolmente già nell'estate del 1973.
È lecito pertanto ritenere che il ricorrente ha contribuito ad una parte del proprio pregiudizio finanziario: di ciò deve tenersi conto nella fissazione del risarcimento, col risultato che egli è tenuto, in sostanza, a sopportare per intero le conseguenze della violazione dell'art. 40 dello statuto del personale per quanto concerne il periodo successivo al 1o settembre 1973.
Per quanto riguarda i singoli capi della domanda, va constatato quanto segue:
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Poiché è certo che il ricorrente avrebbe potuto essere reintegrato in servizio il 1o luglio 1972, deve tenersi conto di tale data ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio — e quindi anche del calcolo della pensione — che va effettuata sulla base dell'anzianità maturata dal ricorrente nel grado A 6, 1o scatto, all'inizio dell'aspettativa. La Commissione deve inoltre provvedere — e non è qui il caso di stabilire i dettagli di tale operazione operazione — in merito all'accesso dell'interessato allo scatto successivo, come prescritto dall'art. 44 dello statuto del personale, e determinare adeguatamente la retribuzione spettantegli.
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Per quanto concerne la perdita di possibilità di promozione e il danno relativo, va tenuto presente che il ricorrente — il quale all'inizio dell'aspettativa aveva undici mesi d'anzianità nel grado A 6 —, se fosse stato reintegrato in servizio il 1o luglio 1972, avrebbe maturato, il 1o agosto 1973, il minimo d'anzianità di due anni stabilito dall'art. 44 ai fini della promozione. Essendo stato reintegrato con effetto dal 15 agosto 1974, egli ha invece maturato tale minimo d'anzianità solo il 15 settembre 1975; la perdita di possibilità di promozione si riferisce quindi a un periodo di poco più di due anni. Tali possibilità sono però estremamente difficili da valutare. Invero, la promozione dipende da svariati fattori, quali la possibilità di mutazione nell'ambito della stessa istituzione e delle altre istituzioni comunitarie, oppure le qualificazioni degli altri candidati. Né le statistiche, quali quelle prodotte a questo proposito dalla Commissione, sono di grande aiuto per il ricorrente: in base ad un confronto fra il numero dei dipendenti aventi i requisiti necessari per la promozione e il numero di quelli effettivamente promossi, risulta infatti che nel periodo 1969-1974 le possibilità di promozione sono state in media una su nove. Tenuto conto di questi dati e considerato che il ricorrente è inquadrato nel grado superiore della sua carriera — le possibilità di promozione nell'ambito di un carriera sono infatti maggiori —, e che inoltre i dipendenti promossi nel grado A 5 hanno in media un'anzianità di cinque anni, appare difficile riconoscergli il diritto ad essere risarcito per la perdita di possibilità di promozione.
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Per quanto concerne il capo della domanda relativo al versamento degli arretrati di stipendio, va innanzitutto sottolineato che la Commissione è certamente in errore quando eccepisce — peraltro essa ha rinunciato a sostenere questo punto di vista nel corso della fase orale — che in realtà il ricorrente non ha prestato servizio nel periodo considerato. Tale obiezione è irrilevante giacché, almeno per quanto riguarda il periodo immediatamente successivo all'aspettativa, la mancata prestazione di servizio da parte del ricorrente è imputabile unicamente al comportamento della Commissione.
D'altra parte è però necessario tener conto, per determinare il periodo in relazione al quale la Commissione è tenuta a versare al ricorrente gli arretrati di stipendio, del concorso di colpa di quest'ultimo. Se si conviene con quanto ho detto sopra a questo proposito, deve necessariamente ammettersi che il ricorrente ha diritto a che gli venga versato lo stipendio che gli sarebbe spettato nel periodo 1o luglio 1972-31 agosto 1973. La Corte dovrebbe limitarsi a tale constatazione, lasciando alla Commissione, il compito di calcolare materialmente la somma dovuta a tale titolo in base alle tabelle allora vigenti.
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Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento della differenza fra lo stipendio percepito dal ricorrente per il servizio prestato presso l'amministrazione francese e quello comunitario che gli sarebbe spettato se fosse stato reintegrato in servizio a tempo debito, nonché la richiesta del risarcimento delle spese da lui sopportate, a partire dal 1o settembre 1973, per essere stato costretto ad abitare a Parigi, lontano dalla famiglia, non ritengo sia necessario aggiungere altro a quanto ho detto poc'anzi. Posto che il ricorrente sarebbe stato reintegrato in servizio il 1o settembre 1973 se si fosse adoperato tempestivamente e attivamente a tal fine e che l'omissione di tale comportamento costituisce concorso di colpa, è logico che le spese suddette restino interamente a suo carico. A mio parere, la Commissione non ha, a questo proposito, alcun obbligo di risarcimento.
—
Quanto infine al capo di domanda relativo al versamento degli interessi, sarò altrettanto breve.
La questione del se e in base a quali presupposti maturino, in diritto comunitario, interessi moratori o interessi giudiziari è a questo riguardo irrilevante. Nel presente caso è sufficiente la constatazione che al ricorrente spettano dei diritti in conseguenza di un illecito della Commissione. Ciò vuol dire che egli deve essere ricollocato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se gli arretrati di stipendio che la Commissione è ora tenuta a versargli gli fossero stati corrisposti regolarmente, cioè a tempo debito. A tal fine, pertanto, devono venirgli pagati gli interessi calcolati a partire dalle relative scadenze. Poiché i tassi d'interesse suggeriti dal ricorrente appaiono equi e dato che la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione in proposito, nulla osta a che la Corte, accogliendo la sua domanda, disponga che la convenuta è tenuta a versargli gli interessi nella misura del 61/2 % fino al 31 ottobre 1974, e dell'8 % a partire dal 1o novembre 1974.
III — Ricapitolando, propongo che la Corte, pronunziandosi sul presente ricorso, statuisca quanto segue:
1.
La Commissione dovrà determinare, modificando la decisione 10 settembre 1974, l'anzianità di servizio del ricorrente in A 6 come se questi fosse stato reintegrato in servizio il 1o luglio 1972 e calcolare lo stipendio spettantegli dal 15 agosto 1974 in funzione di tale anzianità.
2.
La Commissione è condannata a versare al ricorrente gli stipendi che gli sarebbero spettati nel periodo 1o luglio 1972 - 31 agosto 1973 se egli fosse stato reintegrato in servizio il 1o luglio 1972, più i relativi interessi al tasso del 61/2 % fino al 31 ottobre 1974 e dell'8 % a partire dal 1o novembre 1974.
3.
Per il resto il ricorso è respinto.
4.
La Commissione sopporterà la metà della spese processuali incontrate dal ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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