CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 21 MAGGIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la causa promossa contro la Commissione delle Comunità europee dal sig. De Wind, impiegato presso tale istituzione, riguarda problemi relativi alla promozione dei dipendenti al grado superiore, nell'ambito della categoria cui essi appartengono.
Ai sensi dell'art. 45 dello statuto del personale la promozione avviene in base aduna scelta fra i dipendenti che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, «previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto».
Per garantire l'applicazione più uniforme possibile di questa norma dalla formulazione alquanto generica, nel dicembre 1970 la Commissione adottava una decisione relativa al procedimento da seguire per le promozioni nell'ambito di una determinata carriera. Secondo questa decisione, che veniva modificata nel luglio 1971, per le varie categorie di dipendenti sono istituiti dei comitati di promozione, comprendenti anche alcuni membri designati dal comitato centrale del personale della Commissione. I comitati di promozione, in base ad un elenco di tutti i dipendenti che, data la loro anzianità di servizio, sarebbero promovibili alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, previo esame dei fascicoli personali degli stessi dipendenti e tenuto conto delle proposte motivate fatte dai direttori generali, redigono un ulteriore elenco in cui sono indicati, in ordine alfabetico, i dipendenti più meritevoli di promozione. Nello stabilire il numero delle persone da includere in quest'ultimo elenco, i comitati di promozione devono tener conto delle prevedibili disponibilità di bilancio, e cioè possono designare, per ciascuna categoria, un numero di dipendenti superiore del 25 % circa al numero dei posti vacanti disponibili. In base agli elenchi predisposti dai comitati di promozione, ed accompagnati da relazioni motivate, l'autorità che ha il potere di nomina — per la promozione di dipendenti inquadrati al grado A 5, la Commissione stessa — stabilisce l'elenco dei dipendenti più meritevoli e ne dà comunicazione al personale. Le singole decisioni di promozione vengono poi adottate in base a quest'ultimo elenco.
Il comitato competente ad esprimere il proprio parere sui dipendenti promovibili di grado A 5 è tenuto ad applicare uno speciale metodo di valutazione, stabilito dalla Commissione il 18 giugno 1973. Esso prevede il punteggio da attribuire in relazione alle proposte di promozione dei direttori generali ed i criteri di giudizio per quanto riguarda i rapporti informativi di cui all'art. 43 dello statuto del personale, lo sviluppo di carriera, l'anzianità di servizio, l'età e l'eventuale inclusione in precedenti elenchi di dipendenti promovibili. È inoltre espressamente contemplata la possibilità di prendere in considerazione anche altri criteri che sfuggono ad un'enumerazione tassativa ed ai quali non può essere previamente attribuito un determinato peso:
Il ricorrente, assunto alle dipendenze della Commissione, nel quadro scientifico e tecnico, il 14 settembre 1964, e nominato in ruolo col grado A 5 il 1o ottobre 1964, veniva proposto dal suo direttore generale per essere incluso nel surricordato elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione. In tale elenco, pubblicato nel Corriere del personale il 4 luglio 1974, egli figurava al sesto posto, su dodici dipendenti promovibili della direzione generale in questione. Dall'esame efettuato dal comitato competente per le promozioni nella categoria A il quale teneva varie riunioni nel luglio e nell'ottobre 1974, risultavano complessivamente solo 106 punti a favore del ricorrente, in quanto, dato il posto in cui egli era stato classificato nell'elenco proposto dal direttore generale, non poteva essergli attribuito, secondo il metodo già menzionato, da applicare per la valutazione dei dipendenti di grado A 5, alcun punto supplementare. Il suddetto punteggio non era sufficiente per essere inclusi nell'elenco predisposto dal comitato di promozione, elenco nel quale, tenuto conto del fatto che vi erano soltanto 55 posti A 4 disponibili, potevano essere designati solo 66 dipendenti promovibili. A tutti questi venivano attribuiti almeno 130 punti; il progetto di elenco del comitato veniva quindi approvato dalla Commissione nella seduta del 23 ottobre 1974. Nella redazione definitiva dell'elenco — pubblicata il 28 ottobre — il numero dei dipendenti promovibili veniva aumentato a 69; fra questi non figurava il ricorrente. Perciò egli non veniva preso in considerazione neppure nelle decisioni di promozione, riguardanti 55 dipendenti di grado A 5, adottate il 20 novembre 1974. Venivano invece promossi altri due dipendenti della stessa direzione generale del ricorrente, i sigg. E. e P., i cui nomi si trovavano già nell'elenco predisposto dal comitato di promozione.
Il ricorrente sostiene che il procedimento di promozione, nel 1974, non si è svolto regolarmente. Egli proponeva quindi all'autorità avente il potere di nomina, il 17 dicembre 1974, un formale reclamo contro la sua esclusione dall'elenco dei dipendenti promovibili. Il reclamo restava senza risposta fino alla scadenza del termine di quattro mesi di cui all'art. 90 dello statuto del personale. Solo con lettera 22 maggio 1975, al ricorrente sarebbe stata notificata una decisione negativa in proposito.
Stando così le cose, il 14 luglio 1975 l'interessato adiva questa Corte, chiedendo l'annullamento dei seguenti atti:
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l'elenco dei dipendenti (A 5) più meritevoli, pubblicato il 28 ottobre 1974;
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la decisione con cui sono stati inseriti, in tale elenco i sigg. E. e P.;
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la decisione con cui i due suddetti dipendenti sono stati promossi al grado A 4, e
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il silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dal ricorrente il 17 dicembre 1974.
Nell'esaminare i vari capi della domanda, si dovranno affrontare, seguendo l'argomentazione del ricorrente, tre ordini di problemi: in primo luogo, sarà necessario stabilire se il procedimento di promozione messo a punto dalla Commissione non possa essere criticato per il fatto ch'esso implica, a favore dei direttori generali, un diritto di fare proposte che assume notevole peso nel procedimento stesso; in secondo luogo, va accertato se, nel 1974, tale diritto sia stato concretamente esercitato in modo ineccepibile; in terzo luogo, infine, si dovrà esaminare la censura secondo cui la Commissione, nel fissare l'elenco per le promozioni e nell'adottare le conseguenti decisioni, avrebbe violato talune disposizioni dello statuto.
1.
Per quanto riguarda il primo punto, il ricorrente non critica — se ben capisco — il fatto che le proposte dei direttori generali costituiscano uno degli atti del procedimento di promozione.
In effetti si deve riconoscere che, nell'ambito di una così vasta organizzazione, com'è quella della Commissione, un fatto del genere è senz'altro logicamente giustificabile. In tal caso, l'autorità che ha il potere di nomina — per la promozione di dipendenti di grado A 5 è competente, come già detto, la stessa Commissione — non può disporre delle informazioni necessarie su tutti i dipendenti promovibili. I direttori generali, invece, grazie in particolare ai contatti con i capi-servizio che con essi collaborano, sono al corrente della situazione esistente nel settore di loro competenza. A ciò si aggiunga che le proposte di promozione dei direttori generali non solo rappresentano un prezioso complemento dei rapporti informativi contemplati dall'art. 43 dello statuto, anch'essi rilevanti ai fini del procedimento di promozione, ma costituiscono altresì, in un certo senso, un utile contrappeso rispetto a tali rapporti, che non sempre, per forza di cose, vengono redatti in termini comparabili ed in base a criteri uniformi.
Le critiche del ricorrente sono rivolte piuttosto al fatto che, per la formulazione delle proposte di promozione e la determinazione del relativo punteggio, non esistono criteri obiettivi. Il ricorrente sostiene inoltre che le proposte stesse non vengono precedute da un adeguato scrutinio per merito comparativo degli aspiranti alla promozione.
Da parte mia, ritengo queste critiche infondate.
I direttori generali sono tenuti a formulare le loro proposte stabilendo una classifica; dalle prove assunte dalla Corte è inoltre risultato che, a tal fine, i direttori generali si basano sui rapporti informativi redatti a norma dell'art. 43 dello statuto del personale, tenendo conto delle raccomandazioni dei capi-servizio o di altre persone in grado di fornire un giudizio obiettivo, e cercando, per quanto possibile, di dare una valutazione personale. È inoltre importante, a mio avviso, la circostanza che, prima della formulazione delle proposte di promozione, nell'ambito della direzione generale hanno luogo colloqui con i vari capi-servizio, allo scopo di chiarire quale sia il valore delle raccomandazioni fatte dai singoli capi-servizio. Non vi è quindi alcun motivo di presumere che la formulazione delle proposte di promozione non sia preceduta da uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, ai sensi dell'art. 45 dello statuto del personale. L'inclusione del ricorrente in questo scrutinio è del resto provata dal fatto stesso che il suo nome figura anch'esso, benché non fra i primi, nell'elenco dei dipendenti proposti per la promozione, nell'ambito della direzione generale V.
Quanto alla mancanza di criteri obiettivi per la formulazione delle proposte da parte dei direttori generali, e quindi per l'attribuzione di punti supplementari, essa non costituisce, a mio avviso, una carenza per il fatto stesso che gli eventuali parametri da applicare non potrebbero essere elencati tassativamente e sarebbero difficilmente quantificabili. In particolare, non si deve dimenticare — rimando in proposito alle conclusioni nelle cause 27 e 30-64, Fulvio Fonzi/Commissione della CEEA, sentenza 8 luglio 1965 (Racc. 1965, pag. 553) — che sulla promozione influiscono anche elementi soggettivi, relativi al carattere e alla personalità dei dipendenti, e quindi fattori per i quali è manifestamente impossibile la fissazione di obiettivi criteri di valutazione. Vi è inoltre il fatto — particolarmente importante, mi sembra — che, nel procedimento di promozione, si cerca di evitare che le relative proposte riflettano esclusivamente il giudizio soggettivo dei direttori generali. Abbiamo sentito, infatti, che le proposte vengono formulate in seguito a colloqui' dei direttori generali con i capi-servizio. È inoltre essenziale la circostanza che le proposte stesse vengano pubblicate prima della prima riunione del comitato di promozione, il che offre ai dipendenti interessati la possibilità di esprimere eventuali rimostranze al comitato stesso. Questo ha poi, in via generale, il diritto di chiedere informazioni complementari e di adoperarsi per la modifica delle proposte. In tal modo, per l'appunto, vale a dire grazie al diritto di controllo spettante al comitato per le promozioni, del quale fanno parte — come già detto — anche rappresentanti del personale, è certamente garantito un adeguato coordinamento delle proposte di promozione.
Riassumendo, si può affermare che gli argomenti svolti dal ricorrente nell'ambito del primo mezzo d'impugnazione, in quanto si riferiscano al sistema delle proposte di promozione in sé, appaiono infondati.
2.
Va poi accertato se possano essere criticate le concrete proposte di promozione formulate per la direzione generale V nel 1974. In proposito devono essere prese in esame tre circostanze:
—
il dipendente E. era classificato al primo posto nell'elenco dei promovibili;
—
il dipendente P. era anch'egli classificato meglio del ricorrente;
—
questi otteneva soltanto il sesto posto nel suddetto elenco.
a)
Il ricorrente critica in primo luogo il fatto che al sig. E. fosse stato attribuito il primo posto nell'elenco delle proposte di promozione nella direzione generale V, in quanto detto dipendente aveva allora un'anzianità nel grado A 5 di soli tre anni. Inoltre avrebbe importanza sostanziale il fatto che, per lo stesso dipendente, l'ultimo rapporto informativo (elemento anch'esso rilevante ai fini della promozione) non si riferisce ad un periodo di due anni, cioè al periodo di tempo compreso fra il 1o luglio 1971 ed il 30 giugno 1973, bensì ad un periodo molto più breve, dato che il sig. E. era stato inquadrato al grado A 5 solo a partire dal 1o ottobre 1971.
Queste due circostanze non possono, a mio avviso, far ritenere viziata la proposta di promozione.
La brevità del periodo di anzianità nel grado A 5, elemento di cui senz'altro si è tenuto conto in conformità al metodo di valutazione sopra descritto, come, del resto, dell'età del dipendente (54 anni) e della sua anzianità di servizio (13 anni), non esclude affatto necessariamente l'ottima classificazione dell'interessato nell'elenco delle proposte. Come ci è stato detto, tale classificazione è avvenuta piuttosto in ragione del rendimento eccezionale del dipendente in questione e dell'importanza delle sue mansioni. Questi sono motivi che indubbiamente hanno una giustificazione obiettiva (non si può dire di più, dato che ad un siffatto giudizio di valore non possiamo sostituire il nostro). Del resto, neppure il ricorrente contesta l'esattezza della suddetta valutazione.
Quanto all'ultimo rapporto informativo sul sig. E., è vero ch'esso non si riferiva ad un periodo biennale di servizio nel grado A 5. Ritengo però che ciò non costituisca un'irregolarità, poiché per compiere detto periodo mancano solo pochi mesi, alcuni dei quali cadevano durante le ferie. Inoltre — visto che le proposte di promozione venivano fatte soltanto nel giugno 1974 — i superiori gerarchici avevano certo la possibilità di formulare un giudizio complementare per il periodo successivo al 30 giugno 1973. Di conseguenza, la proposta di promozione non mancava affatto di solide basi.
b)
Quanto al trattamento riservato al sig. P., il ricorrente sostiene che questi, nell'ultimo rapporto informativo da prendere in considerazione, aveva ottenuto solo due volte la valutazione «ottimo» ed una volta quella di «buono», mentre allo stesso ricorrente era stato attribuito, in tutte e tre le sezioni del rapporto, il voto «ottimo». Egli sottolinea poi che il sig. P. era stato dapprima classificato al quinto posto dell'elenco delle proposte, il che non gli attribuiva alcuna aspettativa, mentre in seguito, per intervento di membri del comitato di promozione, in considerazione dell'età (59 anni) era stato classificato al terzo posto.
Per quanto riguarda la prima parte di questa argomentazione, non va dimenticato che gli ultimi rapporti informativi, redatti per il biennio 1o luglio 1971 — 30 giugno 1973, non si riferivano all'intero periodo, da prendere in considerazione ai fini delle proposte di promozione, da fare nel giugno 1974. È importante anche il fatto che le promozioni, a norma dell'art. 45 dello statuto, non sono unicamente basate sui rapporti di cui trattasi. Per di più, possono essere rilevanti dei fattori — mi richiamo ancora una volta alle conclusioni nelle cause 27 e 30-64 — sui quali detti rapporti non forniscono alcuna indicazione. Mi sembra altresì significativo il fatto che la valutazione «ottimo», una delle tre possibili, non deve — secondo quanto dichiarato dal testimone Shanks — avere sempre, necessariamente, la stessa portata. Essa, in effetti, può significare tanto «molto buono», quanto qualcosa di più, come «eccellente», ed è pertanto senz'altro possibile che, ad un accurato esame globale, tre voti «ottimo» attribuiti ad un dipendente non risultino avere maggior valore di due «ottimo» ed un «buono» ottenuti da un altro dipendente.
In base alle disposizioni dei testimoni è lecito inoltre affermare che la modifica, a favore del sig. P., dell'elenco stabilito in un primo momento non può neppur essa dar adito ad obiezioni. In linea di principio, non ritengo inopportuno — e, in ogni caso, non si può parlare in proposito di errore manifesto — il prendere in considerazione, nel formulare proposte di promozione per i gradi più elevati di una determinata carriera e nel caso di un dipendente che abbia già una certa anzianità di servizio nei gradi inferiori della stessa, il fatto che l'interessato raggiungerà in pochi anni i limiti di età. Quanto meno, questa circostanza può esser posta in rilievo qualora si tratti di scegliere fra più dipendenti aventi press'a poco gli stessi meriti. È questo, d'altra parte, quanto è avvenuto nella scelta fra il sig. P. ed il ricorrente, che è molto più giovane del collega promosso. Secondo il metodo di valutazione stabilito dalla Commissione, entrambi ottenevano, a prescindere dalle proposte del direttore generale, lo stesso punteggio. Il testimone Shanks ha inoltre dichiarato di aver appreso, da un colloquio con l'immediato superiore gerarchico del ricorrente — il quale era anche superiore del sig. P. — che le eventuali differenze qualitative nelle prestazioni dei due dipendenti non erano tali da imporre la proposta di promozione per il ricorrente invece che per il sig. P.
c)
Per quanto riguarda, infine, la modesta classificazione del ricorrente nell'elenco delle proposte per le promozioni nella direzione generale V, basta a mio avviso constatare, da una parte, che non è stato dimostrato per quale ragione la valutazione dei meriti del ricorrente, nell'ambito della formulazione delle proposte di promozione, sarebbe avvenuta in modo manifestamente errato. Ciò sarebbe invece necessario, in quanto non è possibile sostituire, in questa sede, il giudizio di valore del competente direttore generale con una diversa valutazione. D'altra parte, la Commissione ha negato che, nella prassi seguita per le promozioni, sia abituale dare la preferenza a dipendenti che, come il ricorrente, abbiano ottenuto tre volte la menzione «ottimo» nei rapporti informativi ed abbiano già raggiunto l'ultimo grado della carriera. Ciò mi sembra evidente, poiché, in effetti, nella prassi delle promozioni sarebbe difficilmente immaginabile un siffatto automatismo, che annullerebbe la libertà di valutazione e il diritto di scelta spettante, come sancito dall'art. 45 dello statuto, all'autorità che ha il potere di nomina.
In complesso, si può ritenere infondata anche la censura relativa alle concrete proposte di promozione formulate, per la direzione generale V, nel 1974.
3.
Restano infine da esaminare le critiche rivolte al comportamento della stessa autorità avente il potere di nomina, vale a dire della Commissione. Questa, secondo il ricorrente, nel fissare l'elenco definitivo dei più meritevoli dipendenti di grado A 5, avrebbe omesso lo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti aventi i requisiti per essere promossi, limitandosi a dare una valutazione solo di quelli compresi nell'elenco compilato dal comitato di promozione. La Commissione avrebbe inoltre omesso di prendere in considerazione i rapporti informativi di cui all'art. 43 dello statuto. Poiché, al riguardo, il ricorrente non formula una vera e propria censura motivata, ma si limita piuttosto ad esprimere dei dubbi ed a sollevare dei problemi, potrò contentarmi di fare in proposito sole qualche breve considerazione.
Su questo punto, durante il procedimento la Comissione ha dichiarato che, al fine di stabilire l'elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione, essa si è servita non solo del progetto di elenco predisposto dal comitato di promozione, ma anche dell'elenco di tutti i dipendenti promovibili e di tutte le proposte dei direttori generali. Inoltre, dal verbale della relativa riunione, prodotto in causa dalla Commissione, emerge che questa aveva la possibilità di controllare i fascicoli personali ed i rapporti informativi di tutti gli aspiranti alla promozione, come pure che era stato effettuato lo «scrutinio per merito comparativo dei funzionari [aventi] i requisiti per essere promossi», come prescritto dall'art. 45 dello statuto del personale. In effetti, l'esame da parte della Commissione portava ad una integrazione dell'elenco redatto dal comitato di promozione.
Stando così le cose, e considerato che il ricorrente non è riuscito ad avvalorare con argomenti concreti la sua affermazione secondo cui le proposizioni contenute nel verbale della riunione della Commissione non sarebbero che formule prive di contenuto, non mi sembra possibile far carico alla Commissione di aver violato, nello stabilire l'elenco dei dipendenti da promuovere e nell'adottare le relative decisioni, l'art. 45 dello statuto.
4.
Non posso quindi far altro che concludere nel senso che il ricorso va respinto in ogni suo capo. La decisione sulle spese va presa in conformità all'art. 70 del regolamento di procedura, non essendosi rivelata alcuna circostanza eccezionale che giustifichi eventuali deroghe.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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