CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 14 GENNAIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
A norma dell art. 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU n. 204/62, del 21. 2. 1962), gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'art. 85, n. 1, del trattato CEE, intervenuti dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento, e per i quali le imprese interessate intendono valersi dell'art. 85, n. 3, devono essere notificati alla Commissione; fino a quando non siano stati notificati, non può essere rilasciata la dichiarazione contemplata da quest'ultima norma. Il n. 2 del suddetto art. 4 stabilisce che il precedente n. 1 non si applica, fra l'altro, agli accordi cui partecipano imprese di un solo Stato membro e che non riguardano l'importazione o l'esportazione tra Stati membri.
La questione pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Parigi, e sulla quale devo oggi esprimere il mio parere, verte in sostanza sulla interpretazione della seconda delle summenzionate disposizioni.
Nel giugno 1963, la società Fonderies Roubaix Wattrelos, appellante nella causa principale, concludeva con l'impresa tedesca Gontermann-Peipers un contratto in forza del quale essa acquistava l'esclusiva di vendita, per la Francia settentrionale, relativamente ai getti di ghisa marca Gopag, prodotti dalla Gontermann-Peipers secondo uri proprio procedimento brevettato. La Roubaix s'impegnava inoltre a non distribuire prodotti concorrenti. All' inizio del 1964, l'esclusiva veniva estesa, mediante accordo verbale, all'intero territorio francese. Detti impegni venivano rinnovati in un contratto sottoscritto il16 marzo 1966 e notificato alla Commissione, in data 8 settembre 1966, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE.
Il 6 ottobre 1964, l'appellante nella causa principale stipulava a sua volta un contratto di esclusiva con la ditta francese Fonderies A. Roux, di Lione, per cedere a quest'ultima il diritto esclusivo di rivendere i prodotti di ghisa marca Gopag in 24 dipartimenti francesi (nella zona così delimitata, la Roubaix avrebbe potuto effettuare vendite dirette, a prezzi predeterminati, solo nei confronti della subconcessionaria). Anche la Roux assumeva l'impegno di astenersi dal fabbricare prodotti analoghi a quelli che costituivano oggetto del contratto, nonché da ogni attività a favore di concorrenti della Gontermann-Peipers. Veniva inoltre espressamente convenuto che lá validità del contratto era subordinata al sussistere dell'accordo tra la Roubaix e la Gontermann-Peipers.
L'appellante nella causa principale aveva concluso contratti analoghi, per altre zone, con varie altre imprese francesi. Nel caso della Fonderies A. Roux, l'esecuzione dava luogo a difficoltà: pare, infatti, che questa impresa non avesse rispettato la clausola relativa al divieto di concorrenza, avendo acquistato, per rivenderli nella zona di esclusiva, getti di ghisa fabbricati in svizzera. Venuta a conoscenza di questo fatto, la Roubaix si riteneva legittimata a restringere la zona di concessione dell'esclusiva, al che la Fonderies, A. Roux reagiva, nella primavera 1973, comunicandole di considerare risolto il contratto.
La Roubaix citava allora per danni, dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi, la Fonderies A. Roux, nonché l'affiliata di questa, Société des Fonderies J. O. L. La domanda veniva però respinta. Nella sentenza si affermava che il contratto di esclusiva stipulato fra le parti doveva considerarsi nullo, a causa della nullità (per mancata notifica alla Commissione e mancato rilascio, da parte di questa, della dichiarazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE) dell'accordo con la ditta tedesca Gontermann-Peipers, che ne costituiva il presupposto.
Questa sentenza veniva impugnata dall'interessata dinanzi alla Corte d'appello di Parigi, la quale, nella sua pronunzia del 5 luglio 1975, ha ritenuto provvisoriamente efficace, dal momento della notifica alla Commissione, l'accordo concluso dall'appellante con la Gontermann-Peipers. La validità o meno del contratto di distribuzione esclusiva esistente fra l'appellante e la Fonderies A. Roux dipende, suo avviso, dalla circostanza che detto contratto fosse o meno, ai sensi dell'art. 4, n. 2, punto 1), del regolamento n. 17, esente da notifica. Con lo stesso provvedimento 5 luglio 1975, la Corte d'appello di Parigi ha perciò sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se, a norma dell'art. 4, n. 2, 1o, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, un contratto stipulato fra due imprese di uno Stato membro ed avente per oggetto la vendita d'un prodotto che una delle parti ha importato da un altro Stato membro, vendita da effettuarsi (con il minimo di spese) grazie all'utilizzazione dei magazzini e della rete di distribuzione dell'altro contraente, debba, o meno, essere considerato come concernente l'importazione e, di conseguenza, debba, o meno, venire notificato ai sensi dell'art. 4, n. 1, del citato regolamento».
In proposito vorrei fare le seguenti considerazioni:
1.
Si deve sottolineare, in primo luogo, che giustamente il giudice a quo ha richiamato le disposizioni sulla concorrenza contenute nel trattato CEE, e non quelle del trattato CECA. Al riguardo, il criterio decisivo è costituito dalla natura dei prodotti che sono oggetto dell'accordo. Ora, nella sfera d'applicazione del trattato CECA sono compresi soltanto i prodotti indicati nell'allegato I del trattato stesso; fra questi le ghise figurano soltanto in quanto si tratti di prodotti da fonderia, non invece qualora esse siano destinate ad essere altrimenti trasformate. Poiché nel caso in esame risulta trattarsi, incontestabilmente, di getti di ghisa di questa seconda categoria, si può ritenere che i relativi accordi vadano esaminati alla luce delle norme del trattato CEE.
2.
Quanto, poi, alla richiesta interpretazione dell'art. 4, n. 2, punto 1), del regolamento n. 17, è senz'altro chiaro, in base al sistema delle norme sulla concorrenza vigenti nella sfera del trattato CEE — combinato disposto dell'art. 85 e del regolamento n. 17 —, che l'espressione «riguardano l'importazione o l'esportazione», nel suddetto articolo, stabilisce un criterio meno ampio di quello definito dal trattato il quale si riferisce, ad accordi che «possano pregiudicare il commercio fra Stati membri». Altrimenti, la disposizione di cui al regolamento n. 17 non avrebbe alcun senso. Il sistema delle norme sulla concorrenza, nel trattato CEE, presuppone l'esistenza di accordi che non riguardano l'importazione o l'esportazione, e che, tuttavia, possono pregiudicare il commercio fra Stati membri. La Corte ne ha già fatto cenno, nella sentenza 18 marzo 1970 (causa 43-69, Brauerei A. Bilger Söhne GmbH c. Heinrich e Marta Jehle (Racc. 1970, pag. 136).
È però tutt'altro che facile stabilire l'esatta portata dell'espressione «riguardano l'importazione o l'esportazione». In proposito vengono applicate, in dottrina e nella prassi corrente, varie formule interpretative di contenuto più o meno diverso. Secondo alcuni autori la citata espressione implica che l'importazione o l'esportazione costituiscano la materia espressamente disciplinata, ovvero l'oggetto, degli atti presi in considerazione (Gleiss-Hirsch, EWG-Kartellrecht, 2a ed., nota sull'art. 4, n. 2, punto 1) del regolamento n. 17; Schumacher, Wirtschaft und Wettbewerb, 1962, pag. 480; Dörinkel, Wirtschaft und Wettbewerb, 1966, pag. 560). Altri parlano, al riguardo, di consapevole ed intenzionale incidenza sull'importazione o sull'esportazione, o del fatto che gli atti considerati siano rivolti all'importazione o all'esportazione (Deringer, Das Wettbewerbsrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, nota sull'art. 4, n. 2, punto 1), del regolamento n. 17; Kaul, Außenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters, 1962, pag. 1). Da più parti si ritiene indispensabile — e questo sembra costituire il requisito minimo comunemente riconosciuto' — che, a prescindere da effetti indiretti, debba trattarsi di un'influenza diretta sugli scambi, di un pregiudizio diretto per gli stessi (sentenza 23 aprile 1968 dell'Oberlandesgericht Karlsruhe, Wirtschaft und Wettbewerb 1969, pag. 263).
A mio parere deve ritenersi, in linea di massima, che l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17, il quale costituisce una norma eccezionale, non può essere interpretato in senso lato. Ciò premesso, mi chiedo se veramente si debba e si possa tentare di stabilire con esattezza, in teoria, il significato della formula generica usata al punto 1) del suddetto art. 4, n. 2, e se non sia più opportuno, invece, giungere gradualmente, basandosi su casi concreti, ad una precisa definizione. Per una fattispecie come quella in esame dovrebbe essere comunque possibile ricavare adeguati criteri di valutazione, tenuto conto del principio esegetico da me ricordato, nonché degli spunti che si possono desumere dalla giurisprudenza esistente.
Nella sentenza 43-69, ad esempio, la Corte ha affermato che non riguardano l'importazione o l'esportazione i contratti di esclusiva la cui esecuzione non richieda che le merci da essi contemplate varchino i confini nazionali. Da ciò si può desumere — come ritiene anche una parte della dottrina (Mestmaecker, Europäisches Wettbewerbsrecht, 1974, pag. 273) — che riguardano invece l'importazione o l'esportazione gli accordi per la cui esecuzione è necessario che le merci da essi contemplate varchino i confini nazionali. Sono propenso a ritenere che lo stesso possa dirsi per contratti di esclusiva riguardanti la distribuzione sul piano nazionale, ma stipulati ai fini dell' esecuzione di un contratto di esclusiva i cui limiti d'applicazione nello spazio vanno oltre i confini nazionali, e che costituiscono quindi un mezzo per la pratica realizzazione di un accordo i cui effetti trascendono l'ambito puramente nazionale. Poiché siffatti contratti di esclusiva possono esistere solo per merci di provenienza estera, poiché il concedente, per essere in grado di adempiere i suoi obblighi, deve avere precedentemente importato, si configura in tal caso il collegamento diretto con operazioni d'importazione, che rappresenta il requisito minimo indispensabile ai sensi dell'art. 4, n. 1, punto 1), del regolamento n. 17.
In proposito, possono inoltre essere rilevanti altre due circostanze, anch'esse richiamate dalla dottrina (Mestmaecker, loc. cit.; Groeben-Boeckh-Thiesing, Kommentar zum EWG-Vertrag, 2a ed., vol. 1o, pagg. 863 e segg.; Kaul, loc. cit.); si tratta, da un lato, dell'eventuale divieto di concorrenza imposto al concessionario e comprendente anche l'importazione di prodotti analoghi a quelli contemplati dal contratto; dall'altro, dell'obbligo del concessionario di non effettuare forniture al di fuori delle sua zona di esclusiva. Se le relative clausole vanno intese nel senso ch'esse devono rendere impossibili gli acquisti sui mercati esteri e le eventuali vendite su tali mercati, ci troviamo di fronte ad elementi che hanno rilevanza nell'applicazione dell'art. 4, n. 2, punto 1), del regolamento n. 17.
Ora, se si assume come base questo parametro, sembra ovvio risolvere la questione proposta dal giudice a quo nel senso che l'accordo di cui trattasi nella causa principale esula dalla sfera d'applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17.
3.
Quanto sopra esposto non significa, tuttavia, necessariamente che la validità giuridica di accordi del genere dipenda dal fatto ch'essi siano stati notificati alla Commissione ai fini della dichiarazione di cui all'art. 85, n. 3, del trattato. Ciò appare chiaramente in base a talune ulteriori considerazioni che non si possono trascurare, se si vogliono fornire utili indicazioni al giudice del merito, e delle quali almeno una consiste, in sostanza, nel dimostrare che il problema dell'esatta definizione della portata dell'art. 4, n. 2, punto 1), del regolamento n. 17 può anche restare irrisolto.
a)
Durante il procedimento è stato giustamente osservato, ad esempio, che presupposto fondamentale della notifica alla Commissione e del rilascio della dichiarazione d'esonero da parte di questa è il fatto che l'accordo da valutare rientri, in primo luogo, fra quelli contemplati dall'art. 85, n. 1, del trattato CEE. È questa la prima circostanza che il giudice deve accertare, qualora, nella causa ad esso sottoposta, venga fatta valere la nullità di un accordo ai sensi dell'art. 85.
L'accertamento non si può limitare a riconoscere l'esistenza dì una restrizione della concorrenza, in quanto il contratto considerato obbliga il concessionario a rifornirsi unicamente presso il concedente, nonchè di un pregiudizio per gli scambi interstatali, in quanto il contratto vieta il rifornimento diretto presso il produttore estero.
Esso deve invece implicare un'indagine più approfondita; dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza esistente in materia risulta, infatti, che non ricadono sotto l'art. 85, n. 1, gli accordi aventi solo una modesta incidenza sui rapporti concorrenziali e sugli scambi interstatali, dai quali, cioè, derivino una limitazione della concorrenza ed un pregiudizio per il commercio fra Stati membri di entità non rilevante. Rimando, in proposito, alla sentenza 30 giugno 1966 (causa 56-65, Société Technique Minière (LTM) c. Maschinenbau Ulm GmbH, Racc. 1966, pag. 282), secondo cui, nella valutazione di contratti di esclusiva, si devono considerare la natura e la quantità dei prodotti che costituiscono oggetto dell'accordo, come pure la posizione e l'importanza del concedente e quella del concessionario sul mercato dei prodotti di cui trattasi. Lo stesso orientamento viene seguito nella sentenza 9 luglio 1969 (causa 5-69, Franz Volk c. Ets. J. Vervaecke s.p.r.l, Racc. 1969, pag. 295), in cui si sottolinea che un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, esso pregiudichi il commercio in misura irrilevante. Si può inoltre richiamare la comunicazione della Commissione 27 maggio 1970, relativa agli accordi,… di scarsa rilevanza, che non ricadono sotto il disposto dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE. Anche in questo testo viene precisato che l'art. 85, n. 1, non contempla gli accordi che ostacolano solo in misura insignificante il commercio fra gli Stati membri e che non producono effetti di rilievo sulle condizioni del mercato. Il criterio da applicare in proposito è quello della percentuale rappresentata dai prodotti che costituiscono oggetto dell accordo sul fatturato globale relativo agli stessi prodotti, realizzato nella zona del mercato comune su cui opera l'accordo, nonché dell'entità del fatturato annuo delle imprese che partecipano all'accordo stesso.
Non è escluso che il giudice proponente, tenuto conto di tali fattori, giunga alla conclusione che, nella fattispecie, non si applica l'art. 85, n. 1. In tal caso, non sarebbe necessaria alcuna dichiarazione di esonero da parte della Commissione, e di conseguenza sarebbe del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della validità dell'accordo, anche la questione della notifica.
b)
La seconda considerazione complementare riguarda il regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67 (GU n. 57, del 25. 3. 1967) emanato in forza del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19 (GU n. 36, del 6. 3. 1965) e relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a talune categorie di accordi e di pratiche concordate.
Detto regolamento stabilisce che l'art. 85, n. 1, non si applica a determinate categorie di accordi. La notifica — come si desume dalla motivazione e, indirettamente, dal sistema delle norme di questo regolamento in relazione a quanto disposto dal regolamento n. 17 — non è necessaria. Questa circostanza assume manifestamente rilievo nella valutazione dell'accordo esistente fra l'appellante nella causa principale e la Gontermann-Peipers: si tratta, infatti, di un accordo al quale partecipano soltanto due imprese e nel quale l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire solo a questa determinati prodotti, ai fini della loro rivendita nell'ambito di una determinata zona del mercato comune; inoltre, sembrano ricorrere anche i presupposti di cui all'art. 2 del regolamento n. 67/67.
In base a queste premesse è facile concludere che alla stessa stregua dev'essere valutato un accordo analogo, da applicare su base puramente nazionale, il quale rappresenti un mezzo per l'attuazione di quello principale, sopra descritto. Come 1 accordo di base, esso ha infatti come conseguenza un miglioramento della distribuzione, dato che permette di concentrare l'attività per la vendita, e, al tempo stesso, esplica effetti favorevoli per i consumatori. Inoltre, per il mercato comune, esso costituisce un rischio meno grave che non accordi simili, il cui ambito di applicazione superi i confini nazionali.
A questa conclusione non osta neppure l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 67/67, che dispone: «Il paragrafo 1 non si applica agli accordi ai quali partecipano le imprese di un solo Stato membro e che riguardano la vendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro». A dire il vero, in base ad una interpretazione letterale di questa norma si potrebbe ritenere che gli accordi di distribuzione esclusiva di carattere puramente interno non siano contemplati dalle norme che prevedono l'esenzione per categorie di accordi. Una siffatta interpretazione è però assolutamente insostenibile, in quanto porterebbe a risultati del tutto insoddisfacenti. Essa implicherebbe l'assurdo per cui la Commissione sarebbe sommersa dalle notifiche di accordi di distribuzione esclusiva aventi carattere nazionale, effettuate dalle imprese — che certo, data l'indeterminatezza dei criteri distintivi da applicare per stabilire quali siano le eccezioni rispetto all'obbligo di notifica, per precauzione seguirebbero questa via — al fine di ottenere singoli attestati negativi.
Ritengo si possano evitare conseguenze del genere, se ci si basa sulla ratio della norma sopra citata. Nel corso del procedimento, la Commissione ha precisato che questa si spiega col fatto che, durante 1 elaborazione del regolamento n. 67/67, venne sostenuta la tesi secondo cui gli accordi di distribuzione esclusiva aventi carattere puramente nazionale non ricadevano in alcun modo sotto l'art. 85, n. 1, non dovevano annoverarsi, cioè, fra le limitazioni della concorrenza da valutare alla luce del diritto comunitario, ma dovevano essere unicamente conformi alle norme interne relative alla concorrenza. A ciò si accenna, nella motivazione del regolamento n. 67/67, col passo che recita: «siccome tali accordi di distribuzione esclusiva all'interno di uno Stato membro possono solo eccezionalmente pregiudicare il commercio fra Stati membri, non è necessario includerli nel presente regolamento».
Ora, se in pratica si verifica che, in rari casi eccezionali, siffatti accordi siano invece compresi nell'art. 85, n. 1, l'unico modo logico di valutarli è quello di seguire un ragionamento «a fortiori». Per gli accordi di distribuzione esclusiva di carattere interno, i quali si mantengano entro i limiti di ciò che il regolamento n. 67/67 dichiara permesso, ed i cui effetti sugli scambi interstatali siano meno incisivi di quelli prodotti da analoghi accordi aventi un ambito d'applicazione non compreso entro i confini di un solo Stato, la valutazione non potrà essere altro che quella stabilita nel regolamento n. 67/67. Si può senz'altro affermare con sicurezza che ad essi il legislatore comunitario ha voluto concedere l'esenzione, così come agli accordi di esclusiva che riguardano più Stati. La situazione di fatto impone quanto meno un'applicazione analogica del testo normativo. In questo modo non si farà eccessiva violenza al tenore letterale della disposizione — che la Commissione intenderebbe comunque abrogare — ma si garantirà, contemporaneamente, che venga dato il giusto rilievo alla valutazione che risulta dal regolamento n. 67/67.
Infine, l'accordo di carattere nazionale di cui trattasi nella fattispecie, ammesso che ricada sotto l'art. 85, n. 1, fruisce anch' esso dell'esenzione stabilita dal regolamento n. 67/67 — in quanto soddisfa le condizioni poste da questo testo — senza alcun bisogno di notifica alla Commissione. L'interpretazione dell'art. 4, n. 2, punto 1), del regolamento n. 17, quindi, non è affatto indispensabile per la definizione della causa principale; il giudice a quo ha invece la possibilità di desumere la validità dell'accordo in questione dal regolamento n. 67/67.
4.
La questione pregiudiziale sottopostavi dalla Corte d'appello di Parigi dovrebbe quindi essere risolta come segue:
Il contratto stipulato fra due imprese di uno Stato membro, ed in forza del quale uno dei contraenti acquista il diritto esclusivo di rivendere, in una data zona del territorio nazionale, le merci che l'altro contraente ha importato da un altro Stato membro, fruisce — qualora ricada sotto l'art. 85, n. 1, del trattato CEE — dell'esenzione analogamente stabilita per gli accordi di esclusiva aventi un ambito d'applicazione che si estende al territorio di più Stati membri, e rispondenti ai presupposti di cui al regolamento n. 67/67, senza alcun bisogno della notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 85, n. 3.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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