CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 26 NOVEMBRE 1975
Signor Presidente,
Signori Giudici,
In relazione a un procedimento penale avente ad oggetto l'applicazione della legislazione francese relativa al controllo e alla repressione delle frodi in materia di vini, la Corte d'appello di Lione ci chiede di rispondere alla seguente domanda pregiudiziale: «Se i metodi d'analisi, di cui il regolamento CEE n. 1539 del 19 luglio 1971 prevede l'applicazione nel settore del vino, vadano utilizzati anche nella ricerca e nella repressione delle frodi sul vino».
Benché questa domanda sia stata formulata in modo più ampio delle analoghe questioni che erano state già poste nella stessa materia dalla Corte d'appello di Bordeaux (cause n. 89-74, 18 e 19-75), risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che la giurisdizione richiedente tende semplicemente a stabilire se le autorità del suo Stato possano utilizzare la presunzione legale di sovralcolizzazione basata sul rapporto della gradazione alcoolica con l'estratto secco stabilito con il metodo d'evaporazione a 100 gradi centigradi, prevista dall'articolo 8 del cosiddetto «codice del vino». La questione di diritto che, nell'ottica del giudice richiedente, assume valore decisivo per la soluzione della controversia che lo interessa è dunque sostanzialmente identica a quella già proposta dalla Corte d'appello di Bordeaux nelle cause suddette, e risulta inoltre compresa anche nelle domande pregiudiziali già proposte dalla Corte d'ap pello di Aix- en-Provence nelle cause riunite n. da 10 a 14-75.
Questa Corte si è pronunciata il 30 settembre 1975. Ci troviamo dunque di fronte a una domanda d'interpretazione che corrisponde alla questione sollevata in relazione a dei casi analoghi che hanno già fatto l'oggetto di vostre sentenze a titolo pregiudiziale.
Risulta da tali sentenze che il regolamento CEE n. 1539/71 sui metodi d'analisi comunitari, stabilito per la qualificazione dei vini, è applicabile in linea di principio anche al fine della ricerca e della repressione delle frodi in violazione di norme comunitarie. Nella misura infatti in cui un metodo comunitario sia riconosciuto come l'unico valido per la ricerca di un determinato elemento costitutivo dei vini ai fini della loro qualificazione, non vi sarebbero ragioni per non applicarlo, per la ricerca dello stesso elemento costitutivo, anche per la repressione delle frodi. Esigenze di uniformità impongono anzi, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, la generalizzazione del ricorso al metodo comunitario.
Tale generale principio non si oppone peraltro a che le autorità francesi continuino per il momento ad applicare metodi stabiliti dalla legislazione interna qualora ciò sia necessario, in presenza di lacune della disciplina comunitaria, alla repressione delle frodi, e purché siano osservate determinate garanzie.
Nel corso del procedimento non è emerso alcun elemento nuovo che possa condurci a riesaminare la soluzione che avevo prospettata nelle conclusioni da me esposte nei procedimenti 89-74, 18 e 19-75 sopra menzionati, e che la Corte aveva sostanzialmente accolta.
Propongo quindi di rispondere alla domanda posta dalla Corte d'appello di Lione mediante lo stesso dispositivo della sentenza nelle cause riunite 89-74, 18 e 19-75, che è stato anche ripreso al punto 3 del dispositivo della sentenza nelle cause riunite da 10 a 14-75, e di riaffermare quindi per diritto che:
«A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, uno Stato membro può utilizzare, quale misura di controllo interna, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto fra alcool ed estratto secco determinato mediante il metodo a “100 gradi”, purché tale presunzione consenta la prova contraria e venga applicata in maniera da non sfavorire, di diritto o di fatto, i vini provenienti da altri Stati membri».
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