CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 26 FEBBRAIO 1976 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La ditta ricorrente in ciascuna di queste diciannove azioni è un oleificio francese. Le azioni sono state esperite avverso la Commissione, ex artt. 178 e 215, n. 2 del trattato CEE ed hanno ad oggetto il risarcimento dei danni per un asserito illecito commesso da detta istituzione, nei primi mesi del 1972, nell'esercizio dei suoi poteri relativi alle integrazioni ed agli importi compensativi monetari sui semi di colza e di ravizzone.
Vi è ben noto che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli oli e dei grassi è stata istituita dal regolamento CEE del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66. Per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone e gli oli estratti da essi, detta organizzazione tiene conto della circostanza che la produzione comunitaria è inferiore alla domanda, così che la Comunità é dipendente per le forniture, in larga misura, dal mercato mondiale. Essa tiene anche conto degli obblighi derivanti alla Comunità dal GATT.
La conclusione è che i semi di colza e di ravizzone prodotti nei paesi terzi entrano nella Comunità esenti da ogni dazio o contributo e che gli oli di colza e di ravizzone ivi prodotti sono soggetti soltanto ad un dazio molto basso.
Era tuttavia nelle intenzioni degli autori del regolamento sovvenzionare gli agricoltori comunitari produttori di colza e di ravizzone ed in particolare consentire a tali produttori di ottenere prezzi più vantaggiosi di quelli vigenti sul mercato mondiale. A tal fine essi istituivano un sistema di intervento di tipo comune, connesso con un prezzo indicativo: vedasi artt. 21-26 del regolamento. Allo scopo di garantire che i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità possano nondimeno essere posti in vendita in concorrenza con i semi prodotti fuori della Comunità, che hanno un prezzo inferiore, essi ricorrevano a due espedienti: una integrazione per i semi prodotti nella Comunità e trasformati nella Comunità medesima, ed una restituzione per i semi prodotti nella Comunità ed esportati nei paesi terzi. L'integrazione è prevista dall'art. 27 del regolamento, la restituzione dall'art. 28.
Le presenti cause hanno esclusivamente ad oggetto i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità e trasformati nell'ambito della Comunità stessa (dalle ditte ricorrenti), i quali davano quindi diritto all'integrazione e non alla restituzione all'esportazione. Pur se argomenti sono stati svolti nell'uno e nell'altro senso, in merito alla connessione tra l'integrazione e la restituzione all'esportazione, non ritengo che sia necessario prendere in considerazione i particolari della legislazione relativa a quest'ultima. Ritengo, tuttavia, di dover richiamare l'attenzione su alcuni particolari relativi alla legislazione in materia di integrazione.
L'art. 27, n. 1, recita:
«Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità delle disposizioni dell'art. 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità; tale integrazione, fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3, è pari alla differenza tra questi prezzi.» (GU 30. 9. 1966, pag. 3025).
L'art. 27, n. 3, prescrive che il Consiglio stabilisca inter alia «i principi per la concessione dell'integrazione», «le modalità di controllo del diritto all'integrazione» e «le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione».
L'art. 27, n. 4 dispone che «l'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione».
L'art. 29 recita:
«Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all'occorrenza tutti i corsi sono adattati per tener conto di quelli di prodotti concorrenti. I criteri per tale determinazione ed il luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna specie di semi, sono stabiliti dal Consiglio …» (GU 30. 9. 1966, pag. 3025).
Tali criteri sono stati stabiliti dal regolamento CEE del Consiglio 6 giugno 1967, n. 115 (GU 10. 6. 1967, pag. 2196). L'art. 1, n. 1, di tale regolamento dispone che «la Commissione determina periodicamente un prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone». Gli artt. 2 e 3 hanno attinenza con questa causa, ma solo relativamente ad una particolare questione ed a mio avviso sarà meglio che io ne parli quando in prosieguo me ne occuperò. L'art. 4 dispone che «il luogo di transito di frontiera della Comunità è fissato a Rotterdam». L'art. 6, a titolo di attuazione dell'art. 29 del regolamento n. 136/66, il quale dispone che i prezzi del mercato mondiale vanno eventualmente modificati per tener conto di quelli di prodotti concorrenti ed il cui scopo, in conformità al preambolo del regolamento n. 115/67, era di evitare che le industrie trasformatrici della Comunità siano indotte a preferire una qualità di semi ad un'altra, si esprime in questi termini:
«1.
All'atto della determinazione del prezzo di mercato mondiale di una specie di seme, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo al divario esistente fra:
—
la differenza fra il prezzo di 100 kg di semi di colza, ravizzone o girasole, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione delle specie di seme considerata, e
—
la differenza tra il prezzo di 100 kg di uno o più altri tipi di semi, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi dei quantitativi di olio o di panelli ottenuti dalla loro trasformazione.
2.
All'atto della determinazione dell'importo previsto al paragrafo 1, si tiene conto dell'incidenza del divario di cui allo stesso paragrafo,
a)
sulle attività commerciali degli operatori nella Comunità,
b)
sullo smercio delle varie specie di semi sul mercato mondiale.» (GU 10. 6. 1967, pag. 2196).
Il Consiglio dava attuazione all'art. 27, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 136/66 col regolamento CEE 6 giugno 1967, n. 116/67 (GU 10. 6. 1967, pag. 2198). (Questo rimaneva in vigore fino al 1o luglio 1972, data in cui veniva abrogato e sostituito dal regolamento CEE del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114 (GU 2. 10. 1971, n. L 222), emendato dal regolamento CEE del Consiglio 21 dicembre 1971, n. 2730).
L'art. 2 del regolamento n. 116/67 disponeva che ciascuno Stato membro doveva istituire un sistema di controllo (inter alia) dei semi di colza e di ravizzone trasformati negli oleifici onde garantire che l'integrazione fosse attribuita solo per i semi atti a riceverla.
Gli artt. 3-6 stabilivano, come principi generali, che l'importo dell'integrazione doveva essere quello da applicarsi nel giorno in cui lo Stato membro considerato subentrava nel controllo dei semi negli oleifici in cui andavano trasformati e che la prova che i semi erano stati posti sotto controllo doveva essere fornita mediante rilascio di un certificato. I medesimi articoli disponevano tuttavia un sistema di fissazione anticipata dell'integrazione. In base a tale sistema, l'ammontare dell'integrazione doveva risultare pari alla differenza tra il prezzo indicativo per il mese in cui i semi erano posti sotto controllo e la media degli ultimi quattro prezzi del mercato mondiale che erano stati fissati prima del giorno della presentazione della domanda di certificato. Il certificato poi indicava l'importo dell'integrazione così fissata. Nel caso in cui un commerciante traesse vantaggio da tale agevolazione, il rilascio del certificato doveva essere soggetto al deposito di una cauzione a garanzia dell'obbligo di porre i semi sotto controllo, in un oleificio situato nello Stato membro considerato, durante il periodo di validità del certificato. Tale deposito veniva incamerato se i semi non erano stati posti sotto controllo durante tale periodo.
L'art. 9, n. 1, disponeva che il diritto all'integrazione era acquisito all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio. Ciò non ostava a che l'integrazione fosse versata in anticipo, non appena i semi erano stati posti sotto controllo, purché venisse data una garanzia per loro trasformazione.
L'art. 9, n. 2 disponeva che l'integrazione andava corrisposta al detentore del certificato nello Stato membro competente per il rilascio.
Per completare tale esposizione della legislazione sull'organizzazione comune del mercato degli oli e grassi nei limiti in cui essa è rilevante in queste cause, vorrei far menzione del fatto che l'art. 1 del regolamento CEE della Commissione 28 giugno 1967, n. 225 (GU 30. 6. 1967, pag. 2919) disponeva che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone andava rilevato almeno una volta alla settimana.
All'udienza il patrono delle ditte ricorrenti ha definito l'epoca in cui tale organizzazione era vigente come «l'età dell'oro» della politica agricola comune. Essa era l'epoca dei corsi dei cambi fissi, quando il preambolo al regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 129 (regolamento sulle cui disposizioni la decisione in questa causa dovrà, a mio avviso, alla fine vertere) poteva recitare che:
«… è necessario fissare il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni da effettuare nell'ambito della politica agricola comune e che richiedono di esprimere in una determinata moneta importi indicati in un'altra moneta; … tutti gli Stati membri e molti paesi terzi hanno dichiarato presso il Fondo monetario internazionale la parità della loro moneta e … quest'ultimo l'ha riconosciuta; … a norma delle disposizioni del Fondo i tassi di cambio che si applicano alle transazioni correnti e che sono constatati sui mercati dei cambi soggetti al controllo delle autorità monetarie dei paesi la cui parità monetaria è stata riconosciuta dal Fondo stesso, possono variare rispetto alla parità soltanto entro limiti ristretti; … pertanto l'utilizzazione del tasso di cambio corrispondente a detta parità consente, in condizioni normali, di evitare difficoltà di ordine monetario che potrebbero ostacolare la realizzazione della politica agricola comune;
… essendo l'unità di conto definita unicamente da un peso d'oro, per esprimere in monete nazionali importi indicati in unità di conto e viceversa occorre utilizzare necessariamente la. parità in oro o in dollari USA di tali monete, dichiarata presso il Fondo Monetario Internazionale e riconosciuta da quest'ultimo.»
(GU 30. 10. 1962, pag. 2553).
L'art. 1 del regolamento dispone:
«Quando, negli atti adottati dal Consiglio a norma dell'art. 43 del trattato, riguardanti la politica agricola comune o nelle disposizioni prese in applicazione di tali atti, figurino importi espressi in unità di conto, il valore di tale unità di conto è pari a 0,88867088 grammi di oro fino.»
(GU 30. 10. 1962, pag. 2553).
Questa era, al tempo in cui il regolamento n. 129 veniva adottato, esattamente la parità del dollaro USA.
L'art. 2, n. 1, recita:
«Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'art. 1, richiedono di esprimere in una determinata moneta gli importi indicati in un'altra moneta, il tasso di cambio da applicare è quello che corrisponde alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo.»
(GU 30. 10. 1962, pag. 2553).
L'art. 3 dispone:
«1. Quando pratiche monetarie a carattere eccezionale, rischiano di mettere in pericolo l'applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'art. 1, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito dei poteri loro conferiti in virtù di tali atti o disposizioni e seguendo le procedure in essi previste per ciascun caso particolare, possono, previa consultazione del Comitato monetario, adottare misure in deroga al presente regolamento e in particolare nei seguenti casi:
a)
Quando un paese membro del Fondo monetario internazionale che abbia dichiarato la parità della propria moneta presso tale istituzione, parità riconosciuta da questa ultima, permette variazioni del valore della propria moneta presso tale istituzione, parità riconosciuta da questa ultima, permette variazioni del valore della propria moneta entro limiti più ampi di quelli previsti dalle norme dell'istituzione stessa;
b)
quando un paese ricorre a tecniche di cambio anormali quali i tassi fluttuanti, i tassi di cambio multipli, o applica accordi di compensazione;
c)
quando si tratta di paesi la cui moneta non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi.
2. Tuttavia, in casi d'urgenza, le misure previste dal paragrafo precedente possono essere adottate senza aver prima consultato il comitato monetario al quale, comunque deve essere trasmessa contemporaneamente una richiesta di parere. In questo caso, le misure di deroga hanno un carattere provvisorio e le misure definitive sono prese soltanto dopo che il comitato monetario abbia espresso il suo parere.» (GU 30. 10. 1962, pag. 2553).
Un sintomo della fine dell'«età dell'oro» si aveva nell'estate del 1969 con la svalutazione del franco francese, seguita dalla rivalutazione del marco tedesco nell'autunno del medesimo anno. Queste rendevano necessarie speciali misure onde garantire il funzionamento della politica agricola comune.
La fine in effetti sopraggiungeva nella primavera del 1971, quando il marco tedesco ed il fiorino olandese venivano lasciati fluttuare. Ciò portava all'introduzione degli importi compensativi col regolamento CEE del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, e con due regolamenti integrativi della Commissione datati 17 maggio 1971 e cioè i regolamenti CEE nn. 1013/71 e 1014/71. Inizialmente, in forza di tali regolamenti, gli importi compensativi venivano applicati soltanto nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi.
Nell'agosto 1971 gli USA, senza alterare la parità ufficiale del dollaro americano, sospendevano la sua convertibilità in oro. Ciò sta a significare che, pur se la parità del dollaro comunicata e riconosciuta dal Fondo monetario internazionale rimaneva immutata, il valore effettivo o di mercato del dollaro diminuiva.
Il sistema degli importi compensativi, pur se in origine non istituito per far fronte a tale situazione, era in pratica adatto allo scopo, in quanto l'art. 2 del regolamento n. 974/71 dispone:
«Per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento gli importi di compensazione sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi la percentuale rappresentante il divario tra:
—
la parità della moneta nazionale dello Stato membro considerato, dichiarato al Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo, e
riconnosciuta da quest'ultimo, e
—
la media aritmetica dei tassi di cambio in contanti, tra detta moneta ed il dollaro degli Stati Uniti d'America …» (GU 12. 5. 1971, n. L 106).
Il sistema degli importi compensativi veniva esteso in due fasi agli Stati membri in cui non era stato inizialmente applicato. Nell'agosto 1971 esso veniva esteso al Belgio ed al Lussemburgo e, col regolamento della Commissione 30 dicembre 1971, n. 2887, alla Francia ed all'Italia. (GU 31. 12. 1971, n. L 288).
Dal combinato disposto di tale regolamento e del regolamento CEE della Commissione n. 2888/71, pure adottato il 30 dicembre 1971, risultava che gli importi compensativi, a partire dal 24 dicembre 1971, dovevano essere riscossi sulle importazioni dai paesi terzi in Francia, salvo nell'ipotesi in cui queste fossero state effettuate in base a contratti stipulati prima del 19 dicembre 1971.
Il quantum degli importi compensativi da applicare veniva precisato negli allegati al regolamento CEE della Commissione 31 dicembre 1971, n. 17/72 (GU 6. 1. 1972, n. L 5). L'allegato IX riguardava i grassi ed oli, e in particolare i semi di colza e di ravizzone. Esso fissava un tasso di FF 3,95 il quintale sull'importazione di tali semi dai paesi terzi in Francia. Gl'importi venivano modificati dal regolamento CEE della Commissione 21 gennaio 1972, n. 144 (GU 23. 1. 1972, n. L 19). Ciò elevava il tasso in questione, con effetto dal 24 gennaio 1972, da FF 3,95 a FF 4,75 il quintale.
Tuttavia, il 26 gennaio 1972 la Commissione adottava il regolamento CEE n. 179/72 (GU 28. 1. 1972, n. L 24) con cui abrogava l'allegato IX, con effetto dal 1o febbraio 1972. Ne conseguiva che, a partire da tale data, gli importi compensativi non erano più dovuti in nessun Stato membro sulle importazione di semi di colza e di ravizzone.
Le ditte ricorrenti in queste azioni erano tutte munite di certificati che fissano in anticipo l'integrazione, di cui all'art. 27 del regolamento n. 136/66. Le loro domande si dividono in due categorie.
La prima riguarda i certificati che erano stati richiesti durante il periodo tra il 24 dicembre 1971 ed il 31 gennaio 1972, in cui gli importi compensativi erano dovuti sulle importazioni in Francia dei semi di colza e di ravizzone, ma in base ai quali le ditte ricorrenti avevano diritto a percepire l'integrazione soltanto dopo la fine di tale periodo, quando i semi erano o trasformati o presi sotto controllo con garanzia che sarebbero stati trasformati.
La seconda categoria di domande riguarda i certificati che erano stati richiesti durante i mesi di febbraio e marzo 1972.
Le domande delle ditte ricorrenti nelle cause 67-75, 68-75, 71-75, 73-75, 79-75, 81-75, 83-75 e 85-75, rientrano nella prima categoria, le domande delle ditte ricorrenti nelle cause 72-75, 76-75, 77-75 e 84-75 rientrano nella seconda categoria e le domande delle ditte ricorrenti nelle cause 69-75, 70-75, 74-75, 78-75, 80-75 e
82-75 in entrambe le categorie.
È pacifico tra le parti che durante l'intero periodo in questione, i prezzi del mercato mondiale dei semi di colza e di ravizzone venivano rilevati dalla Commissione, allo scopo di fissare l'integrazione, in base ai prezzi dei semi di colza canadese, cif Rotterdam, espressi in dollari USA. È altresì pacifico che a tale scopo la Commissione considerava il dollaro USA come ancora di valore pari a quello comunicato e riconosciuto dal Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, l'integrazione veniva fissata in base a prezzi del mercato mondiale fittizi, più elevati dei prezzi effettivi del medesimo mercato.
La tesi delle ditte ricorrenti, se non mi inganno, è che ciò non aveva importanza giacché gli importi compensativi venivano riscossi sulle importazioni da paesi terzi, in quanto gli importi compensativi stessi conguagliavano il divario tra i prezzi fittizi del mercato mondiale ed i prezzi effettivi. Le ditte ricorrenti criticano in sostanza l'abolizione degli importi compensativi non accompagnata da un correlativo adattamento dell integrazione. Ne conseguiva che l'integrazione non compensava integralmente il divario tra il prezzo indicativo comunitario ed il prezzo al quale i semi di colza e di ravizzone dei paesi terzi avrebbero potuto essere posti in vendita nella Comunità. L'art. 27 del regolamento n. 136/66, stando a quanto sostenuto dalle ricorrenti, era quindi stato violato.
Più precisamente, le ditte ricorrenti sostengono che la Commissione era venuta meno alla sua funzione ex art. 1, n. 3, del regolamento n. 115/67, che è quella di determinare il prezzo del mercato mondiale «in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli». È stato altresì sostenuto che il danno subito dalle ricorrenti è tanto più concreto in quanto esse avevano acquistato semi prodotti in Francia da commercianti autorizzati (“intermediari riconosciuti”) ad un prezzo all'incirca pari al prezzo indicativo, e così avevano in effetti trasferito l'integrazione attraverso questi commercianti, ai produttori, prima ancora di averla percepita. Esse assumono inoltre che la condotta della Commissione era in contrasto con tre principi fondamentali contenuti nel trattato CEE. In primo luogo essa avrebbe violato il principio della preferenza comunitaria per il fatto di aver reso più conveniente agli oleifici comunitari l'acquistare semi prodotti in paesi terzi, anziché quelli prodotti nella Comunità. In secondo luogo, essa avrebbe violato il principio che la concorrenza nell'ambito della Comunità non deve essere distorta, in quanto ha consentito agli oleifici comunitari, non legati da contratti a lungo termine per l'acquisto dei semi prodotti nella Comunità, di acquistare semi prodotti nei paesi terzi a condizioni più favorevoli. In ultimo avrebbe violato il principio della non-discriminazione tra i commercianti dei vari Stati membri in quanto, giacché le divise di quegli Stati non si erano tutte rivalutate nella stessa misura nei confronti del dollaro americano, gli oleifici in alcuni di essi erano in grado di ottenere semi sul mercato mondiale ad un prezzo più conveniente rispetto ai loro concorrenti in altri Stati membri.
Le ditte ricorrenti non si lagnano della condotta della Commissione dopo il 31 marzo 1972. Ciò in quanto, a partire dal 1o aprile 1972, la Commissione, nel determinare i prezzi del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone, si sarebbe avvalsa del potere discrezionale conferitole dall'art. 6 del regolamento n. 115/67 di modificare tale prezzo alla luce della redditività comparata della trasformazione di tali semi e di quella di altri tipi di semi. Tale modifica, a quanto pare, aveva l'effetto di elevare l'integrazione ad un livello che le ditte ricorrenti consideravano proporzionato.
Nel maggio 1972, gli USA comunicavano una nuova parità del dollaro al Fondo monetario internazionale e tale nuova parità era d'allora in poi usata nel calcolo dell'integrazione.
È bene, a mio avviso, sottolineare che le ditte ricorrenti non si lagnano dell'abolizione degli importi in quanto tali. Essendo titolari di oleifici e non esportatori di prodotti comunitari, esse non avevano un effettivo diritto a riscuotere gli importi compensativi (fatta eccezione forse per le esportazioni di olio, ma ciò esula dalla presente causa). Inoltre questa Corte ha più volte affermato che gli importi compensativi possono essere applicati soltanto nell'ipotesi in cui siano necessari ad evitare perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato di specifici prodotti; che la Commissione è tenuta ad abolirli nel caso in cui sia convinta che le condizioni di mercato li rendano superflui a tale scopo; che la Commissione dispone sotto questo profilo di un'ampio potere discrezionale — vedasi ad esempio la sentenza nella causa 74-74 CNTA c. Commissione (Racc. 1975, pag. 545 e segg.). Le ditte ricorrenti, come ho detto, si lagnano in sostanza del fatto che la Commissione ha abolito gli importi compensativi senza incrementare l'integrazione.
Nella discussione orale esse hanno sostenuto che, abolendo gli importi compensativi senza consentire loro di fruire di alcun regime transitorio, la Commissione ha deluso le loro legittime aspettative ed è quindi responsabile verso di esse dei danni. Esse avrebbero acquistato semi prodotti nella Comunità al prezzo comunitario per poi rendersi conto di dover vendere l'olio ricavato in un mercato in cui dominavano i prezzi mondiali, più bassi. All'udienza le ricorrenti non hanno tuttavia insistito su questi argomenti. Mi sembra che essi fossero insostenibili. Gli importi compensativi, come ho accennato, erano stati posti in vigore in Francia dal regolamento n. 2887/71, pubblicato il 31 dicembre 1971. Essi sono stati aboliti, per quanto riguarda gli oli ed i grassi, dal regolamento n. 189/72, pubblicato il 28 gennaio 1972. Così, è al massimo per un periodo di soli 28 giorni che una delle ditte ricorrenti può aver adottato qualche provvedimento in materia commerciale nell'aspettativa della proroga degli importi compensativi. Cionondimeno, all'udienza la Corte è stata informata dal patrono delle ricorrenti della circostanza che i contratti in base ai quali esse avevano acquistato semi, erano a lungo termine, della durata di circa otto mesi, e che ciò era inevitabile in quanto i contratti in forza dei quali esse vendevano panelli erano pure al lungo termine. La realtà commerciale era tale che esse non avevano altra scelta se non quella di continuare a produrre, a prescindere dalla circostanza che il loro mercato interno fosse protetto dagli importi compensativi. Non sussiste prova infatti che una qualsiasi delle ricorrenti abbia acquistato o lavorato una sola tonnellata di semi, o chiesto un solo certificato d'integrazione, facendo assegnamento sulla proroga degli importi comensativi. Né d'altra parte sussiste alcuna prova che l'abolizione degli importi compensativi abbia inciso sul prezzo dell'olio sul mercato francese ed abbia fatto sì che le ditte ricorrenti subissero delle perdite o ricavassero utili minori. Vorrei aggiungere che un documento prodotto dalle ricorrenti, il processo verbale di una riunione del comitato della Société interprofessionnelle des oléagineux, tenutasi a Parigi il 18 gennaio 1972 (allegato I alla replica) rivela che era noto fin da tale data che la Commissione fosse favorevole all'abolizione degli importi compensativi sui semi e sull'olio di colza.
All'udienza è stato osservato per conto della Commissione che tali azioni, nei limiti in cui sono fondate su ciò che ho descritto come sostanziale lagnanza delle ditte ricorrenti, erano irricevibili, in quanto ciò che le ricorrenti effettivamente reclamavano era un'integrazione supplettiva e per questa esse avrebbero dovuto citare in giudizio dinanzi ai giudici francesi l'organo francese responsabile del versamento dell'integrazione. Il patrono delle ditte ricorrenti ha prontamente obiettato che l'irricevibilità delle azioni non era stata eccepita e che era troppo tardi per eccepirla all'udienza.
Signori, non modifico in alcun modo la tesi da me sostenuta nella causa 46-75, IBC c. Commissione (non ancora pubblicata) cioè che non è consentito alle parti avanti a questa Corte sollevare all'udienza nuove questioni. Tuttavia, ivi si trattava delle questioni di merito. Una questione di ricevibilità dell'azione, dato che essa riguarda la competenza della Corte, può essere sollevata dalla Corte stessa, di sua propria iniziativa, in qualsiasi fase del procedimento. Ne deve a mio avviso conseguire che in qualsiasi fase una delle parti può sollevarla.
Tuttavia ritengo che tali azioni siano ricevibili. La domanda delle attuali ricorrenti è diversa da quella proposta nelle cause 96-71 Haegeman c. Commissione (Racc. 1972, pag. 1005), 99-74 Société des Grands Moulins des Antilles c. Commissione (non ancora pubblicata) e nella causa IBC c. Commissione, in ciascuna delle quali è quali stato affermato che i ricorrenti avrebbero dovuto citare l'organo nazionale responsabile avanti il giudice nazionale competente, non già la Commissione avanti questa Corte, invocando l'art. 178 del trattato. In ciascuna di queste cause il ricorrente chiedeva il pagamento di una somma determinata. Nella prima e nella terza causa trattavasi di una somma che, a dire del ricorrente, era stata ingiustamente richiesta dall'organo nazionale in forza della legge comunitaria che, sempre a suo dire, era invalida. Nella seconda causa trattavasi di un importo cui il ricorrente pretendeva di aver diritto in forza della normativa comunitaria. In nessuna di queste cause vi era dubbio o contestazione sul quantum dell'importo richiesto. Nella presente causa, al contrario, gli importi richiesti dalle ditte ricorrenti non sono stati precisati. È vero che esse hanno cercato di determinarne l'importo nella fase orale con riferimento al quantum degli importi compensativi che erano stati aboliti. Tuttavia tale tentativo di precisazione non regge non foss'altro perché esso presuppone che il valore di mercato del dollaro americano sia rimasto invariato durante tutto il febbraio ed il marzo del 1972. Donde la proposta alternativa delle ricorrenti che gli importi siano determinati da un perito.
L'effettiva critica delle ricorrenti è duplice. Per quanto riguarda la loro prima categoria di richieste, la Commissione, dopo l'abolizione degli importi compensativi, non avrebbe provveduto in qualche modo al nuovo calcolo delle integrazioni fissate in anticipo con riferimento a prezzi del mercato mondiale riveduti. Per quanto riguarda la seconda categoria di richieste, durante tutto il mese di febbraio e marzo 1972 la Commissione, settimana dopo settimana, avrebbe erroneamente determinato i prezzi del mercato mondiale di cui si è servita nel calcolo dell'integrazione.
Certamente il computo dell'integrazione di per sé considerata, quando il prezzo indicativo comunitario e il prezzo del mercato mondiale sono entrambi noti, è una pura questione di calcolo. Tuttavia il computo del prezzo del mercato mondiale è una questione in cui la Commissione, in forza del regolamente n. 115/67, può far uso di un ampio potere discrezionale. È forse sufficiente far riferimento sotto questo profilo all'art. 6 di tale regolamento. Ma vorrei richiamare la vostra attenzione anche sugli artt. 2 e 3 (cui ho già fatto cenno) e sull'art. 5. Gli artt. 2 e 3 si esprimono in questi termini:
«Articolo 2
Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di semi, non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi, la Commissione fissa tale prezzo in base al valore dei quantitativi medi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi della stessa specie, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli.
Articolo 3
Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di semi, non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli ricavatine, il prezzo del mercato mondiale viene fissato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli stessi, modificati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'art. 2.»
(GU 10. 6. 1967, pag. 2196).
L'art. 5 stabilisce che la Commissione, qualora le offerte e le quotazioni non siano «per semi alla rinfusa della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, consegnati a Rotterdam», «procede alle necessarie modifiche».
Non si può, a mio avviso, sostenere che, qualora si faccia carico alla Commissione di aver determinato il prezzo del mercato mondiale in modo giuridicamente erroneo, spetti ai giudici nazionali dei vari Stati membri il decidere sul come la Commissione si è valsa di tale potere discrezionale.
A mio avviso, questa causa è analoga alla causa 43-72 Merkur c. Commissione (Racc. 1973, pag. 1055), alla causa 153-73 Holtz & Willemsen c. Consiglio e Commissione (Racc. 1974, pag. 675) ed alla causa CNTA (già citata), in ciascuna delle quali la Corte ha affermato che un ricorrente ex art. 178, ha diritto di esperire un'azione giudiziaria nel caso in cui il suo ricorso abbia ad oggetto l'omissione, da parte della o delle istituzioni convenute, di conferirgli il diritto ad un pagamento. Più precisamente essa è analoga alle cause riunite 9 e 11-71 Compagnie d'approvisionnement c. Commissione (Racc. 1972, pag. 403) in cui la Corte ha dichiarato ricevibile in forza di tale articolo un'azione contro la Commissione imperniata sul fatto che essa aveva fissato alcune integrazioni in una cifra troppo esigua.
Ritengo tuttavia che i presenti ricorsi, pur se ricevibili, vanno respinti, e ciò per il motivo molto semplice, dedotto dalla Commissione, che, in forza dell'art. 2 del regolamento n. 129, essa era tenuta a considerare il dollaro USA — malgrado la sospensione alla sua convertibilità in oro — come avente il valore comunicato e riconosciuto dal Fondo monetario internazionale. Stando così le cose, la Commissione avrebbe potuto esimersi da tale obbligo soltanto esercitando il potere attribuitole dall'art. 3 del regolamento n. 129. Essa avrebbe potuto agire in tal guisa solo se fosse stata convinta che la sospensione della convertibilità del dollaro «rischiava di mettere in pericolo l'applicazione delle» disposizioni del regolamento n. 136/66 relative alle integrazioni sui semi di colza e di ravizzone (e che la questione era sufficientemente importante per giustificare l'intervento del comitato monetario). Le ricorrenti non sono giunte a sostenere che la Commissione fosse convinta di ciò, né invero una siffatta argomentazione sarebbe stata compatibile con la circostanza che la Commissione aveva (a torto o a ragione) ritenuto che gli importi compensativi su tali prodotti potevano essere aboliti senza inconvenienti.
In conclusione, sono dell'avviso che i presenti ricorsi vadano respinti e che le spese vadano poste a carico delle ricorrenti.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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