CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 14 GENNAIO 1976
Signor presidente,
signori studici,
1.
Le domande d'interpretazione in via pregiudiziale poste nella presente causa dal tribunale di Genova tendono a far stabilire se l'imposizione di un onere pecuniario su pelli importate in Italia da un altro Stato membro e da uno Stato africano associato alla Comunità costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, e come tale vietata sia dal trattato CEE sia dalle convenzioni d'associazione stipulate a Yaoundé il 20 luglio 1963 e il 29 luglio 1969 fra la Comunità e gli Stati africani e malgascio.
I fatti che sono all'origine di questa domanda sono i seguenti. La Conceria Bresciani di Genova importava, negli anni 1969 e 1970, varie partite di pelli bovine grezze provenienti sia dalla Francia, sia dalla Repubblica del Senegal.
Le suddette pelli venivano assoggettate dagli uffici doganali italiani al diritto di controllo sanitario previsto dalla legge 23 gennaio 1968, n. 30. Tale onere che, quando entrò in vigore il trattato CEE, ammontava a Lit. 240 il quintale per le pelli essiccate, era stato elevato dalla citata legge a Lit. 300 il quintale per tutte le pelli grezze.
Ritenendo che il diritto in questione fosse incompatibile con il divieto enunciato nell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato e nell'articolo 2, paragrafo 1, delle due convenzioni d'associazione fra la CEE e gli Stati africani e malgascio, la ditta importatrice presentava al presidente del tribunale di Genova domanda di ingiunzione nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana per il rimborso delle somme, a suo giudizio non dovute, ch'essa era stata costretta a pagare.
È così che il giudice investito della causa vi ha sottoposto, a norma dell'art. 177, n. 2, del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se il diritto di visita sanitaria imposto dall'articolo 32.4 del testo unico 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie, fissato nella sua misura con la legge 23 gennaio 1968 n. 30, sulle merci di origine animale in importazione, diritto avente le caratteristiche già sopra precisate, costituisca tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi dell'articolo 13.2 del trattato CEE;
2.
Se l'art. 13.2 del trattato CEE comporti l'abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ai dazi doganali, in ordine alle importazioni intracomunitarie, a decorrere dal 1o luglio 1968 ovvero dal 1o gennaio 1970;
3.
Se la nozione di tassa di effetto equivalente ai dazi doganali sia la stessa
a)
nell'articolo 13.2 del trattato CEE;
b)
nell'articolo 2.1 della convenzione di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, ratificata dall'Italia con la legge 20 maggio 1964 n. 406 ed introdotta nell'ordinamento comunitario con decisione 5 novembre 1963 n. 345/64/CEE del Consiglio;
c)
nell'articolo 2.1 della convenzione di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, ratificata dall'Italia con la legge 7 dicembre 1970 n. 1048 ed introdotta nell'ordinamento comunitario con decisione 29 settembre 1970 n. 539/70/CEE del Consiglio;
4.
Se 1 articolo 2.1 della convenzione di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,
a)
sia immediatamente precettivo;
b)
fondi nei “ressortissants” comunitari un diritto soggettivo a non corrispondere allo Stato le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, diritto che i giudici nazionali devono tutelare;
c)
spieghi tali effetti a decorrere dal 1o luglio 1968 o dal 1o gennaio 1970;
5.
Se 1 obbligo degli Stati di non riscuotere tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, istituito dall'articolo 2.1 delle due successive convenzioni di Yaoundé, sia perdurato ininterrottamente dal momento determinato in risposta al quesito 4 c.»
Affinché la soluzione fornita dalla Corte possa avere rilevanza pratica, occorre tener presente la legislazione nazionale sulla cui compatibilità con obblighi comunitari dello Stato il giudice s'è posto dei dubbi. Come è stato ricordato, ancora di recente, in una sentenza del 30 settembre 1975(Cristini, causa 32-75), se, nell'ambito dell'art. 177, la Corte non può applicare la norma comunitaria a una determinata fattispecie né, di conseguenza, qualificare una norma di diritto interno, essa può tuttavia fornire al giudice nazionale elementi di interpretazione del diritto comunitario che potranno guidarlo nella valutazione della norma di diritto interno.
2.
Esaminiamo, dunque, gli scopi e le modalità del controllo effettuato in occasione, rispettivamente, della macellazione degli animali destinati all'alimentazione umana e dell'importazione di pelli grezze dei suddetti animali, nonché il calcolo dei relativi diritti.
Gli animali da macello indigeni sono sottoposti, in Italia, a una visita veterinaria volta ad accertare se la loro carne (che il trattato considera un prodotto agricolo) è commestibile.
La visita si svolge in due tempi: prima della macellazione, sull'animale vivo, e dopo di essa, sull'animale scuoiato. Benché il suo scopo sia dunque, principalmente, quello di accertare la commestibilità della carne, essa riguarda, in via accessoria, anche la pelle, nella misura in cui lo stato di quest'ultima va preso in considerazione per valutare le condizioni dell'animale.
Il diritto percepito in occasione di tale controllo e calcolato pro capite oppure forfettariamente.
Mediante l'ispezione delle pelli grezze importate, che sono classificate come prodotti e frattaglie d'origine animale per uso industriale, si intende prevenire e combattere le epizootie e proteggere il patrimonio zootecnico nazionale (art. 32 del TU delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, GU 9 agosto 1934, n. 186, suppl. ord.). Il complesso delle norme e dei provvedimenti emanati a tale scopo costituisce il regolamento di polizia veterinaria (DPR 8 febbraio 1954, n. 320, in particolare artt. 56 e 57, GU 24 giugno 1954, n. 142).
Il controllo è svolto dai servizi veterinari presso i posti di frontiera, i porti e gli aerodromi elencati nel DM 29 febbraio 1960 (GU 1o aprile 1960, n. 80). Le modalità ne variano a seconda che le pelli possano ancora contenere o trasportare germi patogeni (pelli fresche, pelli fresche salate) oppure, per le condizioni in cui si trovano od in seguito a determinati trattamenti, non possano più trasmettere malattie infettive (pelli salate umide o in salamoia, pelli essiccate salate).
In genere, ci si limita a verificare lo stato di conservazione della merce e la sua conformità ai certificati sanitari d'origine, ove siano richiesti. Mentre per quanto riguarda le pelli fresche, anche se salate, possono talora risultare necessarie analisi complementari di laboratorio, in relazione alle pelli salate umide o in salamoia ed alle pelli essiccate la visita veterinaria si riduce il più delle volte ad un semplice controllo amministrativo.
I diritti riscossi servono a coprire le spese delle «prove» per l'accertamento d una malattia o delle ricerche di laboratorio, che si rendano eventualmente necessarie. Essi sono calcolati in funzione del peso.
3.
Volendo accertare se il diritto di controllo veterinario riscosso sulle pelli importate presenti quei caratteri che la giurisprudenza della Corte ha definito propri delle tasse di effetto equivalente, occorre innanzitutto vedere se esso grava anche sui corrispondenti prodotti nazionali.
Non risulta che ciò avvenga. Non esiste infatti, per le pelli ricavate da animali macellati nello Stato, un controllo corrispondente a quello in relazione al quale viene percepita la tassa di cui trattasi. Il controllo sanitario effettuato per gli animali da macello è infatti diverso sia per l'oggetto, sia per il fine: esso non riguarda specificamente le pelli, ma l'animale nel suo complesso; inoltre non è effettuato per evitare infezioni al patrimonio zootecnico nazionale, ma soltanto per determinare il carattere commestibile delle carni destinate all'alimentazione umana.
Trattasi dunque di un onere applicato in occasione dell'ammissione della merce nel territorio nazionale, non facente parte di un regime generale di tasse interne applicabili sistematicamente ai prodotti nazionali secondo criteri identici a quelli applicati ai prodotti importati.
Tenuto conto della definizione data dalla giurisprudenza della Corte alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, e in particolare di quanto da voi giudicato in materia di oneri relativi a controlli sanitari alla frontiera (sentenza in causa 29-72, Marimex, Raccolta 1972, pag. 1317), la tassa all'importazione qui considerata, in mancanza di una tassa interna corrispondente, potrebbe sfuggire al divieto dell'articolo 13 soltanto se potesse esser considerata come un corrispettivo di un servizio reso individualmente all'importatore. Ciò va però escluso, poiché, come si è visto, il controllo di cui trattasi viene imposto all'importatore per ragioni di utilità generale.
4.
Poiché nella specie si tratta anche di importazioni dal Senegal, Stato associato alla Comunità, con la terza domanda si chiede alla Corte di accertare se la nozione di tassa di effetto equivalente ai dazi doganali prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, delle convenzioni di associazione fra la Comunità e gli Stati africani e malgascio, firmate a Yaoundé il 20 luglio 1963 e il 29 luglio 1969, abbia un contenuto precettivo identico a quello della corrispondente nozione di cui all'articolo 13 del trattato CEE. La Corte ha già ammesso la sua competenza a pronunziarsi, a norma dell'articolo 177, sulle questioni concernenti l'interpretazione di convenzioni internazionali che la Comunità ha concluso a norma dell'articolo 228 del trattato. Questa constatazione deriva implicitamente dalla vostra sentenza del 7 febbraio 1973 (Schroeder, causa 40-72, Racc. 1973, pag. 125) ed esplicitamente dalla vostra sentenza del 30 aprile 1974 (Haegeman,181-73, Racc. 1974, pag. 459).
Tale affermazione ha sollevato delle riserve nella misura in cui l'interpretazione in via pregiudiziale della convenzione ad opera della Corte sia estesa oltre i casi in cui essa viene effettuata in funzione dell'interpretazione o del controllo di validità di un atto comunitario. Riteniamo tuttavia che, quando occorra a un giudice nazionale di accertare se un atto o un comportamento di uno Stato membro sia conforme a degli obblighi assunti dalla Comunità in forza di una convenzione internazionale, che vincola anche ogni Stato membro a norma dell'articolo 228, paragrafo 2, del trattato CEE, la presa in considerazione, in via incidentale, della convenzione sia perfettamente ammissibile, anzi necessaria, onde precisare l'obbligo comunitario dello Stato che, basato sul trattato, si trova materialmente definito nella convenzione che vincola la Comunità.
È vero che la convenzione è necessariamente un atto giuridico bilaterale o plurilaterale, e come tale non consente di essere ricondotta sotto la figura degli atti dell'esecutivo comunitario, che per loro natura sono unilaterali. Ma la definizione della portata di un obbligo comunitario dello Stato costituisce pur sempre una questione d'interpretazione del diritto comunitario, e non è quindi necessario, per fondare la competenza pregiudiziale della Corte in tale ipotesi, di assimilare la convenzione internazionale a un atto di un'istituzione comunitaria.
In questa prospettiva, il riferimento effettuato dalla Corte, nella sentenza Haegeman sopra citata, all'atto comunitario in relazione a convenzioni internazionali concluse dalla Comunità a norma dell'articolo 228, potrebbe essere inteso nel senso che, di fronte ai soggetti dell'ordinamento comunitario, l'accordo internazionale ha un valore non di per sé, come norma convenzionale che si pone nella sfera dell'ordinamento internazionale, ma grazie alla mediazione di un atto dell'esecutivo comunitario.
Ciò premesso, entriamo ora nel merito della terza domanda posta dal giudice italiano.
Osserviamo anzitutto che le due convenzioni di Yaoundé si pongono in un rapporto di sostanziale continuità, anche se con forme diverse e pur nelle mutate condizioni dei paesi assurti all'indipendenza, rispetto al regime d'associazione istituito originariamente in maniera unilaterale dal trattato CEE nei confronti dei paesi e territori d'oltremare, mediante l'apposita «convenzione d'applicazione» allegata al trattato che la richiama all'articolo 136.
Per quanto riguarda ora la definizione del contenuto delle disposizioni all'esame delle due convenzioni di Yaoundé, osserviamo che l'articolo 2, paragrafo 1, della prima convenzione rinvia espressamente alle disposizioni corrispondenti del trattato di Roma (articolo 12 e seguenti). Dispone infatti tale norma che «i prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del trattato intervenute o che dovranno intervenire».
Risulta chiaramente dal testo di questa disposizione che il contenuto della nozione di tassa di effetto equivalente da essa contemplata s'identifica con quella delle richiamate disposizioni del trattato, senza però che se ne possano trarre, nei rapporti internazionali della Comunità che la norma disciplina, tutte le implicazioni risultanti nella sfera dei rapporti interni al Mercato comune, le quali si giustificano soltanto in ragione del processo d'integrazione che il trattato CEE ha instaurato fra gli Stati membri. Non vi sono ragioni per ritenere che si sia voluto adottare una nozione diversa nell'ambito della seconda convenzione, la quale, essendo destinata ad entrare in vigore dopo la fine del periodo transitorio, quando ormai la liberalizzazione degli scambi fra gli Stati membri era divenuta totale, poteva limitarsi a disporre che: «I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, ed il trattamento loro riservato non può essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro».
5.
Con la quarta domanda si chiede se le dette disposizioni delle due convenzioni costituiscano delle norme direttamente applicabili nell'ordinamento comunitario, nel senso, già precisato dalla Corte, di creare dei diritti a favore dei singoli che siano interessati alla loro corretta applicazione.
Ci si potrebbe chiedere anzitutto se la clausola di una convenzione posta in essere in un ordinamento esterno a quello comunitario, cioè nell'ordinamento internazionale generale, e come tale sottoposta a regole e a vicende sue proprie, sia suscettibile di avere efficacia diretta nel sistema interno della Comunità, nello stesso senso e con gli stessi effetti di una norma comunitaria. L'esame della questione se l'accordo internazionale considerato sia basato, tenuto conto del suo contenuto e delle sue finalità, su uno stretto principio di reciprocità potrebbe essere rilevante non già per far dipendere la diretta applicabilità delle sue disposizioni dal loro rispetto in concreto da parte dello Stato terzo interessato, bensì per stabilire in linea di principio l'idoneità dell'accordo a porre in essere norme direttamente applicabili.
È una questione assai complessa che, se posta in relazione a convenzioni internazionali classiche a cui partecipi la Comunità, meriterebbe un più attento studio.
Noi avremmo delle esitazioni ad ammettere senza riserve, e senza un ulteriore approfondimento, l'attitudine di qualsivoglia accordo internazionale stipulato dalla Comunità, avente ad oggetto obbligazioni mutue identiche, e basato quindi strettamente su un criterio di reciprocità, a creare dei diritti a favore dei privati nei confronti e delle Comunità e degli Stati membri.
Con la sentenza nelle cause riunite 21 e 24-72 (International Fruit, Racc. 1972, pag. 1219), pure affermando l'esigenza di una soluzione comunitaria circa la definizione della portata dell'accordo negli ordinamenti degli Stati della CEE, voi avete giustamente evitato di trasporre meccanicamente, nei rapporti fra diritto comunitario e diritto internazionale, quelle nozioni e quei cirteri che avevate accolti nei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno. Tutta la vostra giurisprudenza a quest'ultimo riguardo, per affermare dei principi e delle nozioni fondamentali quali la preminenza delle norme comunitarie sul diritto interno e la loro applicabilità diretta, si è basata su caratteristiche e su esigenze funzionali proprie del sistema comunitario, che, considerate nella loro sostanza, staccano nettamente l'ordinamento giuridico della Comunità europea dall'ordinamento internazionale. Proprio in ragione di tali differenze, che la Corte ha più volte messo in rilievo (sentenze 26-62, Van Gend & Loos, Racc. 1963, pag. 1, e 6-64, Enel, Race. 1964, pag. 1127), si sono potute superare le resistenze della giurisprodenza e della dottrina di quegli Stati che, assimilando il diritto comunitario al diritto internazionale, frapponevano ostacoli di vario genere alla realizzazione del principio di uniformità del diritto comunitario in tutta l'area del Mercato comune.
Per questa ragione, rischierebbe di apparire contradditorio, e forse anche controproducente in pratica, quantomeno rispetto a certi Stati, di trasporre puramente e semplicemente al diritto convenzionale internazionale la nozione comunitaria di norma direttamente applicabile, che è stata elaborata appunto per meglio garantire la suddetta uniformità.
Ma, nella specie, si tratta di convenzioni internazionali aventi caratteristiche particolari. Anzitutto, a una considerazione sostanziale del fenomeno, si può constatare che esse sono la continuazione ideale del regime d'associazione che era stato originariamente stabilito dallo stesso trattato istitutivo della CEE. Essendo il regime d'associazione con i paesi in via di sviluppo concepito essenzialmente a favore di questi, le dette convenzioni non sono basate strettamente sul principio di reciprocità. Gli obblighi assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri da un lato, e dagli Stati associati dall'altro, non sono identici. Le convenzioni prevedono soprattutto delle concessioni effettuate dalla Comunità e dai suoi Stati membri a favore dei paesi associati al fine di favorirne lo sviluppo.
Ciò risulta in particolare anche in relazione agli obblighi assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri in merito alle importazioni di prodotti originari degli Stati associati qualora si faccia il raffronto fra la norma dell'articolo 2 che li prevede e quella assai più flessibile dell'articolo 3 la quale disciplina la stessa materia riguardo all'ammissione dei prodotti comunitari nel territorio degli Stati associati.
La possibilità di riallacciare dei diritti dei privati agli obblighi imposti agli Stati membri dalle convenzioni considerate, qualora le norme che li prevedono, considerate nel contesto del sistema convenzionale di cui fanno parte, rispondano ai requisiti enunciati dalla vostra giurisprudenza per riconoscerne la diretta applicabilità, pare quindi conforme al carattere e alla funzione di tali convenzioni.
Tenuto conto dei suddetti caratteri peculiari del regime d'associazione di cui si tratta, riteniamo dunque che, senza bisogno di risolvere la questione posta avanti su un piano più generale, sia possibile ammettere, riguardo alle speciali convenzioni qui considerate, la loro attitudine a creare diritti a favore dei singoli.
6.
Possiamo dunque passare ora ad esaminare se la suddetta norma dell'articolo 2 della convenzione di Yaoundé sia tale da conferire direttamente dei diritti ai singoli. Conformemente ai criteri seguiti da questa Corte nelle cause International Fruit già ricordate, non basterà limitarsi ad accertare se la norma convenzionale sia di per sé completa e sufficientemente determinata nel suo contenuto precettivo, e tale quindi che per la sua applicazione da parte del giudice non occorra la previa adozione, da parte dell'esecutivo comunitario, di misure normative d'attuazione; ma, oltre a tale accertamento, occorrerà anche esaminare se la norma, pur rispondendo, qualora la si considerasse di per sé sola, a tali requisiti, non si situi in un contesto normativo configurato in maniera tale che, a differenza dell'ordinamento comunitario, possa fare ostacolo alla sua applicabilità diretta da parte dei giudici interni, non consentendo dunque di ricollegarvi diritti dei singoli. Si può osservare anzitutto che il divieto che questa norma impone alla Comunità, e quindi anche ai suoi membri, è ben definito per quanto riguarda il suo oggetto, ed è incondizionato. Diversamente da quanto era stato rilevato in relazione all'articolo XI del GATT, il quale vieta l'istituzione di contingentamenti all'importazione o all'esportazione di prodotti originari del territorio di un'altra della parti contraenti, la norma sopra considerata sottopone a regole sostanziali e a procedure obbligatorie ben precise la possibilità di apportarvi deroghe. L'unica possibilità al riguardo è prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, della prima convenzione e della corrispondente disposizione dell'articolo 16, paragrafo 2, della seconda convenzione. Il ricorso a tale clausola è consentito solo a titolo eccezionale, in caso di difficoltà particolarmente gravi e a condizioni ben determinate, analogamente a quanto disponeva la clausola di salvaguardia dell'articolo 226 del trattato CEE; e, inoltre, tali misure eccezionali, anche quando siano adottate dagli Stati membri, necessitano una previa autorizzazione della Comunità, cosicché è sempre garantita la possibilità del controllo di legittimità di questa Corte in merito all'applicazione di tale norma derogatoria.
Le caratteristiche sopra delineate dalla norma internazionale di cui trattasi, nel contesto del sistema convenzionale a cui appartiene, e la sua riconduzione nell'ambito del sistema del trattato CEE e dei meccanismi di controllo e di garanzia da esso previsti, operanti in relazione all'applicazione fattane dalle autorità comunitarie e nazionali, rendono dunque possibile di riconoscerle efficacia diretta nella Comunità e, quindi, anche negli ordinamenti degli Stati membri e, in particolare, la sua attitudine a conferire ai singoli il diritto a non essere assoggettati al pagamento di tasse da essa proibite.
7.
Risulta dall'art. 2, paragrafo 1, della convenzione firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, considerato congiuntamente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato CEE a cui esso fa rinvio, che il divieto per gli Stati membri di percepire tasse di effetto equivalente a dazi doganali opera a partire dal 1o gennaio 1970, conformemente a quanto precisato dalla Corte nella sentenza del 18 giugno 1975 nella causa 94-74 (I.GA.V., Racc. 1975, pag. 711).
La norma corrispondente della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969 è operante a partire dal 1o gennaio 1971, data dell'entrata in vigore di tale convenzione.
Dal rinvio effettuato dall'articolo 2, paragrafo 1, della prima convenzione di Yaoundé all'articolo 12 del trattato CEE, si deduce inoltre che fin dall'entrata in vigore di tale convenzione gli Stati membri non potevano introdurre, nei loro rapporti con gli Stati associati, nuove misure di effetto equivalente, o aumentare quelle esistenti.
8.
Con la sua ultima domanda, la giurisdizione italiana chiede se i divieti sopra considerati abbiano operato ininterrottamente dopo che erano divenuti efficaci.
Non sarebbe suscettibile di influire sul carattere direttamente applicabile della norma il modo in cui si è provveduto, a due riprese, a prorogare la detta convenzione, purchè tali proroghe possano essere considerate valide secondo il diritto comunitario.
La prima convenzione d'associazione era scaduta il 30 maggio 1969, e nel periodo intercorrente fino all'entrata in vigore della seconda convenzione, avvenuta il 1o gennaio 1971, il consiglio d'associazione, valendosi dei poteri conferitigli dagli articoli 44 e 47 della detta convenzione, aveva provveduto a due riprese a prorogarla mediante decisioni n. 30/69 del 29 maggio 1969 e n. 31/70 del 15 maggio 1970, in modo da evitare ogni soluzione di continuità.
Nessun dubbio è stato sollevato circa la regolarità di tale procedura né dal giudice richiedente né dagli intervenienti nel procedimento pregiudiziale, così come era avvenuto anche in relazione alla stessa convenzione, per lo stesso periodo, nella causa 48-74 (Charmasson, Racc. 1974, pag. 1392). La sentenza da voi resa in questa causa riconosce espressamente, nel suo quarto considerando, il mantenimento in vigore della convenzione, in forza della decisione del consiglio d'associazione.
Si può dunque escludere che vi siano state interruzioni nell'operatività degli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 2, paragrafo 1, sopra considerato.
Vi proponiamo pertanto di risolvere le questioni sottopostevi come segue:
1.
Vanno considerati come tasse di effetto equivalente a dazi doganali, e in quanto tali vietati a partire dal 1o gennaio 1970, gli oneri pecuniari, qualunque ne sia l'ammontare, riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri criteri, non comparabili con i criteri di determinazione dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali.
2.
La nozione di tasse di effetto equivalente, espressa nell'articolo 2, paragrafo 1, delle due convenzioni d'associazione firmate a Yaoundé, rispettivamente il 20 luglio 1963 ed il 29 luglio 1969, ha un contenuto precettivo identico a quello della corrispondente nozione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato CEE.
3.
L'articolo 2, paragrafo 1, delle predette convenzioni è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri e — per quanto concerne le tasse di effetto equivalente — attribuisce quindi ai singoli, a partire dal 1o gennaio 1970, diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
4.
I diritti così attribuiti ai singoli, in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione del 1963, sono perdurati ininterrottamente fino all'entrata in vigore della convenzione del 1969.
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