CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 21 GENNAIO 1976
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Nell'aprile 1971 la ditta Miritz, di Göttingen, prelevava dal proprio deposito franco, per metterla in libera pratica, una determinata quantità di distillati di buccia di limone di origine italiana. Trattasi di un estratto concentrato di varie sostanze aromatiche in soluzione alcolica, classificato sotto la voce doganale 33.04 II, che viene usato come materia prima per la preparazione delle bevande di cui alla voce 22.06.
Dopo che, il 18 maggio 1971, l'ufficio principale delle dogane di Göttingen le ebbe ingiunto di pagare la «tassa di conguaglio» (Ausgleichsabgabe) istituita dall'articolo 1, primo comma, della legge tedesca 23 dicembre 1970 — legge relativa alla riscossione di una tassa speciale di conguaglio sull'importazione d'alcol (Gesetz über die Erhebung einer besonderen Ausgleichsabgabe auf eingeführten Branntwein) — in ragione del tenore dell'alcol della merce, la ricorrente impugnava avanti al Finanzgericht di Amburgo tale accertamento, deducendo motivi tanto di diritto nazionale quanto di diritto comunitario. Questo giudice, con sentenza 28 luglio 1972, accoglieva la domanda per motivi di diritto nazionale.
L'ufficio doganale centrale di Göttingen ricorreva quindi in cassazione avanti al Bundesfinanzhof assumendo che, a termini della legge 23 dicembre 1970, la riscossione della predetta tassa di conguaglio era perfettamente legittima rispetto tanto al diritto nazionale quanto a quello comunitario.
Stando così le cose, il massimo giudice della Germania federale in materia fiscale vi chiede di pronunciarvi sui seguenti punti:
1.
Se sia incompatibile con l'articolo 12 del trattato CEE l'istituzione di una tassa che gravi soltanto sull'alcool e sugli altri prodotti a base di alcol importati dagli altri Stati membri e la cui aliquota corrisponda all'onere generale gravante sugli analoghi prodotti nazionali per effetto del regime monopolistico cui è soggetto l'alcol, anche se detti prodotti non sono espressamente assoggettati alla stessa tassa.
2.
In caso negativo: se la riscossione di detta tassa sia incompatibile con l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CEE.
3.
In caso di soluzione affermativa delle due questioni: se la riscossione di detto prelievo trovi fondamento nell'articolo 37, paragrafo 4, del trattato CEE.
Risulta peraltro dalle precisazioni fornite dagli intervenienti, e in particolare dal governo tedesco e dalla Commissione, che la tassa di cui trattasi, destinata a compensare la differenza fra il prezzo dell'alcol prodotto nella Repubblica federale e il prezzo di vendita meno elevato che viene praticato in altri Stati membri, non corrisponde affatto, né sul piano formale né su quello economico, all'imposta generale gravante sugli analoghi prodotti nazionali. Nel corso dell'udienza il rappresentante della Repubblica federale ha confermato che, al di là delle complicazioni tecniche del meccanismo impiegato al riguardo, il risultato è che questa tassa è sempre uguale alla differenza fra il prezzo pagato dal monopolio ai produttori nazionali e il prezzo più basso pagato nello Stato membro esportatore.
Tale tassa richiama il «diritto speciale» per l'importazione del pane pepato che è stato oggetto della sentenza di questa Corte nelle cause riunite 2 e 3-62, Commissione c. Granducato del Lussemburgo e Regno del Belgio (Racc. 1962, pag. 797) e la «tassa speciale» sui frigoriferi, oggetto della sentenza di questa Corte nella cause 13-63, governo della Repubblica italiana c. Commissione (Racc. 1963, pag. 339).
Essa si differenzia dunque da quella di cui è questione nella causa 45-75 (Rewe), che è relativa a un tributo diretto a compensare l'onere fiscale gravante sui prodotti nazionali e le spese di esercizio del monopolio (Monopolausgleich), riscosso in forza delle legge del 1922, mentre la tassa di cui trattasi nella presente causa costituisce una misura protettiva autonoma diretta a compensare il divario dei prezzi tra prodotti nazionali e prodotti stranieri.
Quindi, poiché questa Corte non ha ritenuto di dover riunire queste due cause, nemmeno ai fini del procedimento orale, mi asterrò accuratamente dal «mescolare le cose», pur tenendo nel massimo conto le osservazioni che l'avvocato generale Reischl ha recentemente presentato nella causo Rewe, e quelle dell avvocato generale Dutheillet de Lamothe nella causa 13-70, Cinzano (Racc. 1970, pag. 1098), sull'organizzazione molto complessa di tale monopolio, che non potrei analizzare meglio di quanto essi hanno già fatto.
Richiamo semplicemente l'attenzione sul fatto che, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1970, il monopolio tedesco aveva in esclusiva il diritto di importare nella Germania federale l'alcol etilico e i prodotti che detto alcol contenevano. Prima dell'entrata in vigore di questa legge, la funzione della tassa di conguaglio veniva quindi assolta da tale diritto esclusivo, che si traduceva in pratica in un divieto d'importazione, fatta eccezione per determinati prodotti.
È connessa in certo modo a questa legge una raccomandazione diretta, alla vigilia della scadenza del periodo transitorio, dalla Commissione al governo federale (GU 1970, n. L 31, pag 20).
In tale raccomandazione la Commissione segnala che «l'apertura incondizionata del mercato tedesco ai prodotti degli altri Stati membri prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati potrebbe … compromettere la vendita dell'alcol etilico tedesco d'origine agricola, nonché la competitivitâ delle acqueviti tedesche e, di conseguenza, l'occupazione e il tenore di vita dei produttori di talune materie prime agricole». Facendo riferimento all'articolo 37, paragrafo 4, essa dichiara che potrebbe rendersi necessaria l'adozione di misure specifiche fino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati e che è lecita la riscossione di una tassa di conguaglio all'importazione dell'alcol e delle bevande alcoliche.
Per conformarvisi, il governo federale ha aperto le proprie frontiere, subordinando cionondimento l'importazione di alcolici al pagamento della tassa, il che, ad avviso della Commissione, consentirebbe certo in teoria l'importazione nella Repubblica federale, ma priva in pratica l'operazione di qualsiasi interesse economico.
Sottolineo infine che questa legge è intervenuta poco dopo la sentenza di questa Corte nella menzionata causa Cinzano, secondo il cui dispositivo:
«Un tributo riscosso all'importazione da altri Stati membri — connesso all'esistenza di un monopolio nazionale e applicato per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato — non costituisce violazione dell'articolo 37, paragrafo 2, fino a che questo nuovo onere colpisce il prodotto importato nella stessa misura del prodotto nazionale oggetto del monopolio».
La tassa di conguaglio di cui trattasi, benché sia stata oggetto di una specifica legge, resta cionondimeno connessa, data la sua struttura e la sua natura, al sistema del monopolio. E, nella misura in cui tale tassa comprende l'alcol ricavato dai prodotti agricoli, essa partecipa — proprio come il monopolio — a una organizzazione nazionale di mercato per i prodotti agricoli di cui trattasi.
L'alcol grezzo ricavato dai prodotti agricoli è stato iscritto, alla vigilia della scadenza del termine fissato dall'articolo 38, paragrafo 3, del trattato, mediante regolamento del Consiglio 18 dicembre 1959, n. 7 bis, nell'allegato II, ed esso è stato quindi riconosciuto come prodotto agricolo ai sensi degli articoli 38 e 46. È stato in effetti affermato da questa Corte nella sentenza 29 maggio 1974, causa 185-73, König (Racc. 1974, pag. 617), che la validità di tale regolamento non veniva intaccata dalla circostanza che la sua pubblicazione fosse avvenuta oltre un anno dopo la scadenza di tale termine.
2.
In primo luogo, si deve stabilire se la tassa di cui trattasi costituisca una misura «nuova» ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, tale da ricadere sotto il divieto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 37 o sotto le norme relative all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri. In altri termini, l'articolo 37, paragrafo 2, trova applicazione diretta rispetto a tale tassa?
Avete riconosciuto, fin dal 15 luglio 1964 (causa 6-64, Costa, Racc. 1964, pag. 1126), che l'articolo 37, paragrafo 2, è direttamente efficace, e già da tempo questa Corte ha ammesso che l'articolo 12 ha la medesima natura.
Nelle conclusioni nelle cause 82-71 (Sail, Racc. 1972, pag. 141), 45-75 (Rewe) e 59-75 (Manghera) tuttora pendenti, gli avvocati generali hanno d'altronde altresì riconosciuto all'articolo 37, paragrafo 1, «efficacia diretta» a far tempo dal 1o gennaio 1970, e in proposito condivido il loro punto di vista.
Non vi è dubbio che, se considerata rispetto al generale divieto d'introduzione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali stabilito dall'articolo 12, a cui si riferisce la prima domanda del Bundesfinanzhof, la tassa, istituita alla fine del 1970 e divenuta applicabile a partire dal 1o gennaio 1971, dovrebbe esser considerata incompatibile con questa norma.
Ma, trattandosi di misura strettamente connessa al funzionamento di un monopolio nazionale, essa va considerata anzitutto in relazione all'apposita norma che disciplina la materia specifica dei monopoli, la quale richiama d'altronde, al suo paragrafo 2, lo stesso articolo 12. Dispone infatti questo paragrafo che «gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai princìpi enunciati nel paragrafo 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri».
In presenza di questa norma specifica, la questione d'interpretazione dell'articolo 12 sollevata dalla prima domanda del giudice tedesco resta assorbita nella seconda e nella terza domanda, entrambe relative all'interpretazione dell'articolo 37.
La prima questione che si pone concerne la qualificazione della tassa considerata rispetto alla regola dello «standstill», richiamata dall'articolo 37, paragrafo 2, in relazione alla discriminazione di cui al paragrafo 1 e, in ispecie, per quanto riguarda gli oneri doganali e le misure di effetto equivalente.
Dal momento che la tassa si sostituisce a un divieto generale d'importazione al di fuori del monopolio nazionale, introducendo dunque una restrizione meno severa, almeno sul piano formale, di quella precedente, non dovrebbe essere considerata come una misura intesa al riordinamento del monopolio invece che una misura restrittiva «nuova» ?
Tale questione si sarebbe forse potuta porre se la tassa fosse intervenuta nel corso del periodo transitorio con validità temporale ben delimitata, come una tappa nell'adattamento del monopolio nazionale previsto dal paragrafo 1. Ma sappiamo che la misura considerata, senza esser neppure sottoposta a scadenza, è stata adottata ben oltre il termine prescritto dal trattato per tale adattamento. Essa dunque non potrebbe più giustificarsi come tappa di un processo che ormai doveva già essersi concluso. Dopo la fine del periodo transitorio non è d'altronde più la violazione della «standstill» in materia doganale che entra in rilievo, ma piuttosto il fatto della sussistenza, in relazione al monopolio, di una disciplina che, seppur modificata, continua ad essere contraria alle regole del trattato sulla libera circolazione delle merci nella Comunità.
Ma per stabilire se il trattato vieti in maniera assoluta l'introduzione di una tassa del genere di quella sopra considerata, occorre esaminare la portata della disposizione del paragrafo 4, il quale è così concepito: «Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie».
Nonostante la formulazione alquanto sfumata di tale norma in certe sue versioni, soprattutto quella italiana, che potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso darle un valore più programmatico che precettivo, noi riteniamo che la norma debba essere interpretata, conformemente ad altre versioni (come quella tedesca), nel senso che essa impone un vero e proprio obbligo alle autorità, sia nazionali sia comunitarie, incaricate di applicare le disposizioni dell'articolo 37.
Nel procedere al riordinamento dei monopoli imposto dal paragrafo 1, le autorità nazionali dovranno dunque, quando si tratti di monopoli del genere di quelli considerati al paragrafo 4, attenersi ai criteri stabiliti da questa norma nel definire la nuova disciplina che consenta l'eliminazione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
La Commissione e il Consiglio dovranno tenere in debito conto le stesse esigenze sia, analogamente a quanto dispone l'articolo 43, paragrafo 3, quando si tratti di sostituire un'organizzazione comune di mercato a quella nazionale di cui il monopolio costituisca parte integrante (e l'obbligo sussiste a prescindere dall'opposizione dello Stato, a differenza di quanto dispone l'articolo 43), sia nell'adozione eventuale di misure volte ad agevolare il riadattamento dell'organizzazione nazionale stessa, ciò che potrebbe comportare la messa in opera di diversi tipi d'intervento, a livello sia nazionale sia comunitario.
3.
Si può passare ora ad esaminare se tale disposizione del paragrafo 4 abbia la virtù di sottrarre una tassa del genere di quella sopra considerata al divieto, risultante dai paragrafi 1 e 2, di adottare e mantenere, dopo la fine del periodo transitorio, misure contrarie a regole e princìpi fondamentali del mercato comune, quali sono il divieto di oneri gravanti le merci in ragione del passaggio delle frontiere interne alla Comunità e il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità.
A una considerazione formale, questa norma non presenta affatto le caratteristiche delle clausole di salvaguardia comunitarie, le quali hanno per oggetto misure di carattere eccezionale e transitorio (in ragione appunto della loro portata derogatoria a regole e princìpi fondamentali del mercato comune), e prevedono un controllo, di regola preventivo sotto forma di autorizzazione, o quanto meno successivo, ad opera dell'esecutivo comunitario, volto a mantenere le deroghe nei limiti strettamente necessari al conseguimento delle scopo consentito.
Tenuto conto nel nostro caso dell'assenza di limiti, se si dovesse attribuire al paragrafo 4 una portata derogatoria, ne risulterebbe che ogni Stato membro resterebbe sostanzialmente libero di continuare sine die, rispetto ai monopoli che interessano l'attività agricola, a mantenere una situazione contraria alla prescrizione del paragrafo 1; ciò che non è compatibile con la forza che gli autori del trattato, fissando un preciso termine imperativo, hanno voluto conferire a tale norma, e con l'importanza capitale che assumono nel sistema del trattato il diveto di discriminazioni nazionali e la piena applicazione delle regole sulla libera circolazione delle merci.
Tale conseguenza andrebbe al di là della funzione della norma, volta ad attenuare troppo bruschi cambiamenti della situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del trattato.
Nella logica di un'interpretazione opposta a quella da noi sostenuta, verrebbe a giustificarsi il perpetuarsi di una situazione contraria a tali regole fondamentali: sarebbe proprio la carenza d'azione dello Stato rispetto a quanto l'articolo 37 gli imponeva di fare, e cioè il non aver reso il suo monopolio conforme alle regole suddette entro il periodo transitorio nel rispetto delle esigenze enunciate dal paragrafo 4, che porterebbe a giustificare anche l'adozione di nuove misure derogatorie.
Noi non possiamo ammettere tale conseguenza, dal momento che, come si è visto, essa, non imposta dal testo della norma, certamente male si armonizzerebbe con il sistema comunitario. Noi riteniamo che si debba ravvisare nella disposizione del paragrafo 4 una direttiva rivolta alle autorità sopra indicate, per dettare dei criteri a cui esse devono ispirarsi nell'esecuzione delle altre prescrizioni dell'articolo 37. In tale prospettiva, le garanzie per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati a cui si riferisce la disposizione all'esame devono essere ricercate e attuate mediante meccanismi e modalità che siano compatibili con i princìpi di base stabiliti dai primi due paragrafi dell'articolo 37, e in particolare con il divieto assoluto di discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e l'esigenza di evitare qualsiasi misura che sarebbe tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative. Notiamo a quest'ultimo riguardo che la stessa disposizione dell'articolo 37, paragrafo 2, non fa alcuna distinzione tale da consentire di dare la preminenza alle norme relative al divieto delle restrizioni quantitative rispetto a quelle relative all' abolizione dei dazi doganali.
Il testo e la stessa ratio della norma non paiono dunque fornire argomenti a favore di una interpretazione restrittiva dei divieti stabiliti dall'articolo 37, tendente a limitarli al settore delle restrizioni quantitative ed escludendone invece l'applicazione, in forza del paragrafo 4, agli oneri doganali e misure di effetto equivalente nel settore dei prodotti agricoli.
Direi, anzi, che se l'articolo 37 ha potuto consentire, nel periodo transitorio, delle deroghe al divieto di restrizioni quantitative, in nessun caso esso era destinato a incidere sull'operatività delle regole generali relative al divieto e alla progressiva abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. L'adozione di una misura di questo genere non potrebbe dunque giustificarsi per il fatto della sua connessione al funzionamento di un monopolio nazionale, neppure in relazione a prodotti agricoli.
4.
Tale conclusione, a cui conduce l'interpretazione del trattato, è d'altronde conforme al principio che è alla base della sentenza nella causa n. 48-74 (Charmasson, Racc. 1974, pag. 1383). In essa, la Corte ha affermato che l'organizzazione nazionale di mercato, nella misura in cui il suo funzionamento deroghi alle norme fondamentali sulla libera circolazione dei prodotti nella Comunità, è tollerata soltanto fino alla fine del periodo transitorio, e che durante tale periodo l'organizzazione nazionale deve adatterei in tutta la misura possibile alle esigenze del mercato comune, onde facilitare l'instaurazione della politica agricola comune. La circostanza poi che la politica comune non sia stata attuata come avrebbe dovuto nel termine fissato dall'articolo 40, paragrafo 1, del trattato, non limita minimamente l'obbligo degli Stati di adeguare entro il periodo transitorio l'organizzazione nazionale alle norme relative all'instaurazione del mercato comune. Anzi, osserva la Corte, tale adeguamento è allora tanto più necessario in quanto la mancanza di una politica agricola comune è incompatibile con l'imperativo di cui all'articolo 3, lettera d), del trattato.
Questa interpretazione, effettuata in occasione di una controversia che riguardava più specificamente l'articolo 33 del trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, non può non valere anche per quanto riguarda il principio generale del divieto dei dazi doganali e delle misure di effetto equivalente, senza il quale la finalità perseguita dal divieto delle restrizioni quantitative rischierebbe di risultare frustrata. D'altra parte, questa regola vale a fortiori in relazione alle nuove misure restrittive adottate dopo la fine del periodo transitorio.
L'esempio citato dall'avvocato generale Reischl della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, la quale nell'ambito dell'attuazione di una politica agricola comune ha previsto espressamente delle deroghe per certi Stati, per quanto riguarda l'imposizione di tasse compensative e il mantenimento in vigore di un regime di prezzi minimi a titolo temporaneo oltre la fine del periodo transitorio, non è in contraddizione con il principio risultante dal trattato e messo in rilievo dalla sentenza Charmasson secondo cui, dopo la fine di questo periodo, i princìpi fondamentali che sono alla base del mercato comune devono applicarsi integralmente anche al settore agricolo, e ciò pure indipendentemente dall'esistenza di un'organizzazione comune di mercato. Infatti tale principio non esclude in maniera assoluta la possibilità di deroghe temporanee, quando queste siano esplicitamente previste da una decisione del Consiglio adottata nell'ambito di una serie di provvedimenti tendenti all'instaurazione progressiva di un'organizzazione comune di mercato, nei casi in cui prima della fine del periodo transitorio delle particolari circostanze avessero imposto in via transitoria, per settori e materie ben definiti, delle parziali attenuazioni della norma comune. In altri termini, tali deroghe sono consentite essenzialmente a titolo di misure di salvaguardia, e quindi con tutti i limiti e nell'osservanza dei criteri generali che vigono per le misure eccezionali di carattere derogatorio. Invece, non si potrebbe dedurre dalla citata decisione la libertà degli Stati di mantenere unilateralmente a tempo indefinito una situazione divenuta ormai palesemente contraria a una norma direttamente applicabile del trattato.
5.
La carenza delle autorità competenti ad attuare nel tempo dovuto l'adattamento progressivo dei monopoli nazionali alle esigenze del trattato potrà certo rendere ora meno agevole di realizzare la finalità della disposizione del paragrafo 4. Trattasi di un inconveniente connesso non già a un difetto del sistema instaurato dagli autori del trattato, bensì alla mancata osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Non si può neanche ignorare che la stessa Commissione ha una parte di responsabilità, come essa stessa ha ammesso. Infatti, soltanto da pochi mesi essa ha fatto conoscere al governo federale la sua nuova posizione riguardo alla materia qui considerata, ciò che indubbiamente ha lasciato al governo federale un tempo limitato per adottare le misure che si imponevano. Questa particolare situazione di fatto ha spinto la stessa Commissione a chiedere alla Corte di concedere un «délai de grâce» alla Repubblica federale per l'attuazione dei suoi obblighi a questo riguardo.
Pur comprendendo le esigenze pratiche connesse alla tutela di interessi non trascurabili di ordine economico e sociale, facenti capo a una categoria di operatori nazionali, non vediamo come la Corte, agendo in sede d'interpretazione pregiudiziale del trattato, possa posticipare l'effetto di norme che sono direttamente applicabili a partire dalla fine del periodo transitorio, e ciò in relazione a un caso di specie, o comunque in considerazione di una situazione specifica, senza con ciò sconfinare in un campo che le è precluso.
Sappiamo che le competenze conferite alla Corte dall'articolo 177 non le consentono di applicare la legge a un caso di specie. Aggiungiamo che la norma dell'articolo 174 del trattato CEE, riguardante essenzialmente la possibilità per la Corte di limitare la retroattività di una sua pronuncia d'annullamento di un regolamento onde tener conto soprattutto dei diritti quesiti, non si presterebbe in alcun modo ad essere estesa al di fuori del tipo di procedura per cui essa è stata concepita, in relazione ad atti non comunitari ma nazionali, e per di più non già per limitare la portata della propria pronuncia per il passato, ma addirittura per l'avvenire!
Nell'interpretare il diritto è certo utile e necessario tener conto della realtà economica e sociale e delle sue esigenze, ma vi sono dei limiti oltre i quali la Corte non può spingersi se non vuole assumersi una funzione diversa da quella che le è propria, sconfinando nell'ambito di competenza del legislatore. Considerazioni di ordine pratico che, seppure importanti, sono pur sempre limitate a una situazione particolare e contingente, non possono influire sull'adempimento della funzione propria di un organo giurisdizionale competente soltanto a interpretare il diritto fino al punto da condurlo invece a sovvertire il sistema instaurato dagli autori del trattato.
Incomberà invece all'esecutivo comunitario, nell'esercizio dei compiti e dei poteri conferitigli dal trattato, di esaminare il modo più appropriato per consentire al governo federale di far fronte alle prevedibili dificoltà mediante misure d'urgenza ove queste si rendessero necessarie in via transitoria per attenuare gli effetti negativi risultanti dalla piena applicazione del trattato per la categoria di operatori nazionali, in attesa di un'adeguata soluzione dei problemi che si pongono a tale riguardo, quale potrà essere trovata nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato che incombe al Consiglio di istituire. E tali compiti dovranno essere svolti dagli organismi comunitari con tanta più solerzia in quanto le loro precedenti carenze hanno contribuito al permanere dell'attuale criticabile situazione.
6.
Nell'impotesi in cui, contrariamente a quanto noi sosteniamo, la Conte ritenesse che l'articolo 37, paragrafo 4, consenta allo Stato che ha un monopolio di procedere unilateralmente, mediante la percezione di tasse compensative sui prodotti importati, a parificare il prezzo di questi con quello dei prodotti nazionali sottoposti al monopolio, occorrerebbe quantomeno evitare che, per effetto della tassa, il prodotto importato venga a trovarsi, per quanto riguarda il suo prezzo finale, in una posizione più sfavorevole del corrispondente prodotto interno.
A questo scopo, tenendo conto delle osservazioni presentate nel corso della causa, sarebbe necessario che la misura considerata soddisfacesse le seguenti condizioni:
1.
Nello stabilire l'ammontare dell'imposta compensativa si dovrebbe tener conto, come primo termine di riferimento, del prezzo medio reale del prodotto nazionale, e non già del prezzo dei produttori marginali, come pare avvenga nella specie. Rammentiamo che la legge di cui trattasi si basa al riguardo sui prezzi delle distillerie aventi una produzione media annua di 500 ettolitri, mentre nella sua raccomandazione del 1969 la Commissione aveva indicato che il livello dei prezzi interni avrebbe dovuto essere stabilito sulla base del prezzo medio di produzione delle distillerie aventi una capacità di 10000 ettolitri.
Il secondo termine di riferimento dovrebbe essere costituito non già, come nella specie, dal prezzo minimo praticato nello Stato d'origine o di provenienza, bensì, se ci si vuol basare su un criterio forfettario e non su una determinazione caso per caso del prezzo effettivamente pagato, quantomeno dal prezzo medio praticato in tale Stato. I prezzi estremi a cui si riferisce la legge tedesca sono invece tali da conferire alla produzione interna un livello di protezione che va al di là dello scopo dichiarato della compensazione dei prezzi.
2.
Sempre al fine di evitare descriminazioni ingiustificate, si dovrebbe tener conto delle spese di trasporto a carico del prodotto importato fino alla frontiera dello Stato d'importazione.
3.
Onde conseguire una parificazione effettiva e non soltanto apparente fra il prezzo di vendita dei prodotti importati e dei prodotti nazionali, occorrerebbe altresì tener conto dei vantaggi che il monopolio apporti eventualmente, sotto qualsiasi forma, ai produttori e ai commercianti dei prodotti nazionali corrispondenti.
Ci si potrebbe anche chiedere se non fosse il caso di limitare la sfera d'applicazione della tassa ai prodotti che costituiscono l'oggetto diretto del monopolio, onde evitare di creare ostacoli alla circolazione delle merci che non siano necessari al funzionamento dell'organizzazione nazionale del mercato che si riallaccia al monopolio stesso. Così, ad esempio, rispetto a tale criterio, potrebbe risultare eccessivo imporre il diritto compensativo a delle essenze prodotte a base di scorze d'agrumi per proteggere i produttori nazionali di patate destinate a essere smerciate sotto forma d'alcol.
Il rispetto delle condizioni suddette sarebbe imposto dal principio generale, risultante dalla giurisprudenza della Corte in materia di clausole di salvaguardia, secondo cui nell'applicazione delle disposizioni derogatorie dovrebbero essere scelti prioritariamente quei mezzi d'intervento che comportano la minor turbativa possibile al funzionamento del mercato comune.
In conclusione, noi proponiamo che la Corte risponda alle domande poste dal Bundesfinanzhof affermando per diritto che, dopo la fine del periodo transitorio, l'articolo 37 del trattato CEE non consente più la riscossione di un prelievo variabile all'importazione di prodotti provenienti da un altro Stato membro, tendente a compensare la differenza fra il prezzo di vendita del prodotto nel paese di provenienza e il prezzo, più elevato, pagato dal monopolio nazionale ai produttori interni del prodotto corrispondente.
La disposizione dell'articolo 37, paragrafo 4, non attribuisce agli Stati il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto dei principi e delle regole a cui si riferiscono le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse ammissibile una diversa interpretazione dell'articolo 37, paragrafo 4, dovrebbero essere enunciati i limiti a cui sarebbe sottoposta l'applicazione di tale norma, nel senso che abbiamo sopra indicato.
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