CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 5 FEBBRAIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nella presente causa la ricorrente chiede sostanzialmente l'annullamento della decisione della Commissione con cui essa, alla fine del periodo di prova, veniva licenziata. Essa chiede inoltre il risarcimento dei danni.
La ricorrente è la signora Germaine Van de Roy in Lambert, cittadina belga. Essa figurava fra gli idonei del concorso n. COM/LA/90, bandito nel 1973 onde stendere un elenco di riserva di traduttori per la Commissione. Con decisione 28 febbraio 1974, essa veniva nominata, a far tempo dal 16 aprile 1974, dipendente in prova di grado LA/8 presso la divisione olandese della traduzione della Commissione.
Tale divisione fa parte della direzione D (traduzione, documentazione, riproduzione e bibloteca) della direzione generale IX (personale e amministrazione) della Commissione. Responsabile di detta divisione era, e ritengo lo sia ancora, il signor Dallinga, mentre il signor Ciancio era direttore della direzione IX D. Tale direzione comprendeva altresì una divisione «traduzione (affari generali)», di cui era responsabile il signor Pignot.
La ricorrente, all'entrata in servizio, veniva destinata ad un gruppo che si occupava delle sovvenzioni per lo sviluppo economico, della politica regionale e trasporti. Essa veniva sottoposta alla supervisione di un revisore, il signor de Niel (anch'egli belga), il quale fungeva da coordinatore del gruppo. Risulta che, nei primi mesi del suo periodo di prova, tutto il lavoro della ricorrente veniva rivisto dal signor de Niel che, di volta in volta, le spiegava verbalmente le correzioni apportate. In seguito, in quanto tale procedimento poteva apparire alla lunga come uno spreco di tempo, le venivano semplicemente rimessi i testi delle sue traduzioni e le era consentito di chiedere delucidazioni. In alcuni casi, nell'ultimo periodo, le sue traduzioni non erano state riviste dal signor de Niel, ma da altri. La ricorrente si duole che, a causa di tale modo di procedere, le era più difficile rendersi conto dei propri errori, come pure per il fatto che in pratica gli errori effettivi, le imperfezioni di stile e le mere preferenze personali, erano tutte considerate alla stessa stregua. Essa sostiene che le sue difficoltà venivano accresciute dalle circostanze che l'olandese è una lingua che ha subito una rapida evoluzione e che l'uso corrente di essa nella parte del Belgio di espressione fiamminga non è sempre lo stesso come pure varia il criterio in base al quale, nei medesimi Paesi Bassi, tale uso viene considerato corretto. All'udienza tuttavia, il signor de Niel ha dichiarato alla Corte, che egli considera come ugualmente accettabili le espressioni d'uso del Nord e quelle corrette usate in qualsiasi parte del Belgio.
Secondo la ricorrente, all'incirca nel giugno 1974 il signor de Niel aveva espresso soddisfazione per i suoi progressi. È chiaro, comunque, che dal novembre di tale anno egli era pervenuto alla conclusione che essa non sarebbe potuta mai diventare una buona traduttrice.
L'art. 34 dello statuto del personale prescrive per i dipendenti di categoria A, LA o B, un periodo di prova di nove mesi. Il periodo di prova della ricorrente scadeva quindi il 15 gennaio 1975.
Il n. 2, dell'art. 34, recita:
«Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato al funzionario in prova il quale può formulare per iscritto e sue osservazioni. Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato.»
Il rapporto relativo alla ricorrente doveva perciò venir compilato non più tardi del 15 dicembre 1974.
In forza delle norme emanate dalla Commissione sulla base dello statuto del personale, il rapporto di fine prova di un dipendente di categoria A o LA, dev'essere sottoscritto dal «direttore interessato». Ciò significa che il rapporto della ricorrente doveva essere sottoscritto dal signor Ciancio. Tuttavia era il signor Dallinga a por mano alla compilazione del suo rapporto. Esso veniva ultimato l'8 novembre 1975, come all'udienza egli stesso ha dichiarato alla Corte, nel chiarire i motivi per cui tale data figurava in testa alla versione finale del rapporto. La Corte è stata altresì messa al corrente dal signor Dallinga (e non vedo alcun motivo per non prestargli fede) che egli tenne allora due riunioni col signor de Niel e con gli altri revisori e traduttori anziani del gruppo facente capo al signor de Niel, per discutere l'abbozzo del rapporto che egli (il signor Dallinga) aveva preparato. In seguito a queste riunioni l'abbozzo veniva leggermente ritoccato e poi ribattuto a macchina. La versione ribattuta veniva sottoscritta dal signor Ciancio in data 29 novembre 1974 e diveniva così il rapporto definitivo sulla ricorrente. In aggiunta alla firma del signor Ciancio, esso reca le firme del signor Pignot e del signor Dallinga quali «funzionari con maggiore anzianità nel grado».
Come probabilmente vi è noto, le norme emanate dalla Commissione dispongono che il rapporto di fine prova dev'essere compilato su un modulo che, tra l'altro, menziona svariate caratteristiche del candidato in prova da classificare con «ottimo», «buono» o «insufficiente». Il rapporto della ricorrente classificava con«buono» la capacità di organizzarsi, il senso di responsabilità, la rapidità nel compiere il lavoro, le relazioni nell'ambito del servizio, le relazioni sociali in generale e la puntualità. Esso classificava tuttavia con «insufficiente» la preparazione in relazione a quanto richiesto dal posto da essa occupato, la comprensione, adattabilità e giudizio, l'iniziativa e la qualità del lavoro. Per ciascuna di queste considerazioni negative, veniva fornita, come prescritto, una concisa spiegazione. Seguiva l'osservazione di carattere generale che essa non aveva raggiunto il livello che si presume proprio di un traduttore principiante e che la sua precedente esperienza era stata palesemente insufficiente. Il rapporto concludeva con la proposta che essa fosse licenziata alla fine del periodo di prova. Il rapporto, secondo quanto prescritto dall'art. 34, n. 2, dello statuto del personale, veniva comunicato alla ricorrente in data 2 dicembre 1974.
Previo abboccamento col signor Ciancio il 3 dicembre 1974, il 9 dicembre successivo la ricorrente apponeva la propria firma alla parte del modulo del rapporto riservata alle sue osservazioni. Essa dichiarava di non essere d'accordo circa i rilievi contenuti nel rapporto. Lo stesso giorno essa firmava un memorandum particolareggiato in cui esponeva il proprio punto di vista sulle critiche contenute nel rapporto.
A quanto pare, il licenziamento di un traduttore alla fine del periodo di prova è cosa rara presso la Commissione. Forse per questo motivo, il signor Ciancio ritenne opportuno chiedere al signor Dallinga un rapporto più circostanziato sul lavoro della ricorrente ed in ispecie precisazioni sugli errori da essa compiuti nel suo lavoro. Questo ulteriore rapporto veniva inviato dal signor Dallinga al signor Ciancio il 14 gennaio 1975. Allegato ad esso vi era un documento in cui figuravano numerosi esempi di errori o asseriti errori commessi dalla ricorrente nel suo lavoro, tratti da un certo numero di traduzioni da lei effettuate e raggruppati sotto tre rubriche: A. esempi di insufficiente conoscenza della lingua olandese o di insufficienza nello stile. B. esempi di imprecisioni o di parziali imprecisioni nella traduzione, e C. esempi di inesatta citazione di documenti anteriori.
Non risulta comunque che tale ulteriore rapporto abbia avuto una qualsiasi rilevanza nel processo formativo della decisione da parte della Commissione.
Questa decideva che la ricorrente doveva essere licenziata con effetto dal 16 gennaio 1975. Non è chiaro in quale preciso momento sia stato adottato tale provvedimento. Il documento ufficiale che contiene la decisione ed è firmato dal membro della Commissione responsabile per gli affari del personale è privo di data. La ricorrente sostiene che in data 14 gennaio 1975 essa non era ancora stata informata della decisione adottata nei suoi confronti; che il 15 essa si trovava in ferie; che quando, la mattima del giorno 16 essa si è presentata al lavoro, il signor Dallinga la informava verbalmente della decisione di licenziamento, e che questa le veniva poi confermata, pure verbalmente, dal signor Ciancio. Alle ore 16.43 del medesimo giorno, il membro della Commissione in questione, con un telex da Lussemburgo (dove egli presumibilmente si trovava), le comunicava il licenziamento a partire da tale giorno. Un vano tentativo di consegnarle tale telex veniva compiuto da un usciere nella serata del 16 gennaio. Secondo la stessa ricorrente, tale tentativo era risultato vano in gran parte in conseguenza del suo comportamento. Il telex le veniva infine consegnato brevi manu dal signor Dallinga nella mattinata del 17 gennaio. Esso veniva confermato con lettera raccomandata del direttore generale del personale e amministrazione recante la data del 17 gennaio, con timbro postale del 20 e recapitata alla ricorrente il 21 successivo. Questa conteneva una copia della decisione ufficiale di licenziamento.
Il 10 febbraio 1975 la ricorrente presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale avente ad oggetto il licenziamento. Il suddetto reclamo veniva protocollato presso la segreteria generale della Commissione in data 12 febbraio 1975, ed espressamente respinto con decisione della Commissione 16 maggio 1975, notificata alla ricorrente il 2 giugno successivo.
L'11 agosto 1975, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, in cui chiede l'annullamento della decisione di licenziamento, e quindi della decisione con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo ex art. 90, n. 2, e chiede inoltre il risarcimento per i danni arrecatile dalla predetta decisione. In subordine, essa chiede la condanna della controparte a versarle un importo pari a 10 retribuzioni mensili.
I motivi per cui la ricorrente impugna la decisione di licenziamento vanno ricercati in una succinta versione del suo reclamo 10 febbraio 1975, allegato al ricorso. Essa vi espone questi motivi sotto tre capitoli.
Il primo capitolo comprende due motivi che sono comprensibilmente connessi. In primo luogo essa sostiene che è errato il giudizio relativo alla sua conoscenza della lingua olandese. In secondo luogo, che coloro che hanno emesso tale giudizio non erano qualificati ad hoc.
A sostegno essa invoca la circostanza di aver scritto un romanzo in olandese «Jakko en Jamina» che è stato molto lodato, particolarmente per il suo stile e la scelta dei vocaboli, da numerosi eminenti critici, fra cui il prof. Meyers di Bruxelles. In un allegato alla replica, essa ha altresì svolto una circostanziata nota critica sull'allegato all'ulteriore rapporto del signor Dallinga al signor Ciancio in data 14 gennaio 1975.
Tralasciando per ora il diritto, mi sembra, con tutto il rispetto per la ricorrente, che la circostanza che essa abbia scritto un buon romanzo in lingua olandese sia una questione di fatto del tutto irrilevante. Il genere delle capacità professionali che si richiedono da un traduttore di atti comunitari, non ha niente a che vedere con l'arte del romanziere. In ciascun caso è richiesta ovviamente una padronanza della lingua, ma d'indole molto diversa. Un autore di romanzi non avrebbe successo se scrivesse nello stile proprio degli atti comunitari relativi alle sovvenzioni per lo sviluppo economico, alla politica regionale o ai trasporti. Viceversa, sarebbe inopportuno che i traduttori del personale di una istituzione comunitaria si esprimessero nello stile proprio degli autori di romanzi.
Ritorno al diritto che, relativamente a questo punto, è chiaro a dovizia. La Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello dell'istituzione in merito alle capacità di un dipendente ad assolvere compiti specifici. Il sindacato di questa Corte, in un siffatto caso, si limita all'esame dei metodi con cui l'istituzione è pervenuta alla sua decisione e dell'esattezza e rilevanza dei fatti su cui essa si basa. Vedasi ad esempio la causa 10-55 Mirossevich c. Alta Autorità (Racc. 1955-56, pag. 363) e la causa 29-70 Marcato c. Commissione (Racc. 1971, pag 248). È vero che nella causa Mirossevich la Corte ha disposto una perizia sulla qualità di una traduzione effettuata dalla ricorrente, ma ciò era stato fatto per uno scopo diverso. Tale causa risale al periodo precedente all'entrata in vigore dello statuto del personale. La ricorrente era stata assunta come traduttrice dall'Alta Autorità sulla base di un contratto che (così è stato sostenuto) prevedeva un periodo di prova di un mese. Durante tale mese le erano state affidate solo tre brevi traduzioni. Si trattava auindi di stabilire se le fosse stata offerta 1 effettiva possibilità di dar prova delle sue capacità. L'Alta Autorità aveva prodotto a mo' di prova una delle traduzioni — le altre due erano andate, a quanto pare, perdute. La tesi dell'Alta Autorità era che tale traduzione era stata fatta talmente male che ovviamente non vi era stato motivo di affidarle altro lavoro. Lo scopo della perizia disposta dalla Corte era di accertare se le cose stessero realmente così.
Per quanto riguarda la presente causa, a mio avviso, si deve tener presente che non era soltanto la qualità del lavoro della ricorrente ad essere considerato «insufficiente» ma anche la cultura generale, la comprensione, adattabilità e giudizio, nonché l'iniziativa. Ciò costituisce una complessa valutazione di natura tale che la Corte ha più volte affermato che essa non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale.
Coloro che hanno espresso un giudizio nei confronti della ricorrente erano, a suo avviso, incompetenti per i seguenti motivi:
a)
Il signor Ciancio ed il signor Pignot non conoscevano l'olandese.
b)
Il signor Dallinga durante i primi sette mesi del periodo di prova non si era interessato del suo lavoro.
c)
Il signor de Niel era prevenuto contro di lei.
d)
Gli altri dipendenti consultati dal signor Dallinga conoscevano ben poco del suo lavoro ed uno di essi, nel rivedere una delle sue traduzioni vi aveva persino introdotto errori per i quali, in un primo tempo, essa era stata criticata.
Signori, se tutto ciò rispondesse al vero, ne conseguirebbe che nessuno era competente a compilare o a firmare il suo rapporto.
Ritengo perfettamente giusto che sia stato il signor Dallinga a stendere il primo rapporto sulla ricorrente e che egli abbia agito di concerto col signor de Niel, che era il meglio informato sul suo lavoro, e con gli altri dipendenti anziani della sua divisione che ne erano al corrente. Non sussiste prova che il signor de Niel fosse prevenuto: sussiste soltanto la prova che egli si era fatto un'opinione negativa circa le capacità della ricorrente. Neppure vi è motivo di ritenere che il Dallinga abbia comunque omesso di tenersi al corrente del lavoro della sua divisione ed in ispecie dei progressi dei dipendenti in prova.
Il signor Ciancio ha sottoscritto il rapporto in quanto spettava a lui di firmarlo. Ciò non può aver danneggiato la ricorrente, in quanto ha rappresentato per lei soltanto un'ulteriore garanzia. Non è del tutto chiaro il perché pure il signor Pignot abbia firmato, ma non vedo come tale atto abbia potuto nuocere alla ricorrente.
Concludo nel senso che ambedue i motivi svolti dalla ricorrente sotto il primo capitolo vanno disattesi.
Sotto il secondo capitolo la ricorrente sostiene che l'art. 34 dello statuto del personale è stato violato in quanto essa non ha fruito di un periodo di prova di nove mesi effettivi. Tale periodo sarebbe stato ridotto dalle sue ferie (una settimana nel luglio e due settimane nell'agosto 1974), da periodi in cui non vi era lavoro (tre settimane nel settembre e tre nell'ottobre 1974), e da periodi in cui sarebbe stata dispensata dal lavoro sebbene ve ne fosse (dal 15 al 29 novembre, e per le ultime tre settimane del dicembre 1974, e dal 3 al 15 gennaio 1975). In definitiva, il suo effettivo rapporto di prova sarebbe durato soltanto 5 mesi.
Signori, è indubbio che un dipendente in prova abbia il diritto di poter mostrare le sue capacità. Questa Corte si è pronunciata in tal senso nella causa Mirossevich ed anche nella causa 52-70 Nagels c. Commissione (Racc. 1971, pagg. 369-372). Tuttavia non ritengo che 1 art. 34 conferisca ad un dipendente in prova il diritto a che gli vengano concessi nove mesi effettivi per dimostrare le sue capacità. Non soltanto è incompatibile con l'esistenza di un siffatto diritto la disposizione secondo cui il rapporto di fine prova dev'essere compilato «almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova», ma anche il secondo comma dell'art. 34, n. 2, il quale dispone che «in caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola» ed autorizza l'autorità che ha il potere di nomina, sulla base di detto rapporto, a licenziarlo prima della scadenza del periodo di prova stesso.
Così la sola questione che si pone è quella del se alla ricorrente sia stata offerta l'effettiva possibilità di dar prova delle sue capacità.
Quanto a ciò, essa non può lagnarsi delle proprie ferie le quali, incidentalmente, devono aver compreso alcuni giorni delle ultime tre settimane del dicembre 1974, durante le quali essa asserisce esserle stato negato il lavoro.
Da parte mia, non prenderei in considerazione tutto ciò che è accaduto dopo il 29 novembre 1974, data in cui è stato firmato il rapporto di fine prova, in quanto dopo tale data, in merito al contenuto del suo rapporto, il dado era tratto. Il solo mezzo a sua disposizione per influenzare la decisione basata sul rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina, era costituito dalle osservazioni scritte che essa aveva facoltà di formulare sul rapporto stesso.
Restano i periodi del settembre, ottobre e novembre 1974 durante i quali essa si duole di esser stata lasciata senza lavoro. All'udienza il signor Dallinga ed il signor de Niel hanno chiarito che, giacché ai principianti non possono venir affidati lavori urgenti e che presentano particolari difficoltà, vi sono periodi in cui non può esser reperito lavoro adeguato ad un dipendente in prova. Si presume che durante tali periodi detti dipendenti facciano qualche lettura onde migliorare la loro conoscenza terminologica. Il signor Dallinga ed il signor Niel ammettono che, per questo motivo, vi erano periodi in cui alla ricorrente non è estato affidato alcun lavoro. Tuttavia ritengono che essa abbia esagerato circa la loro durata.
In risposta ad un quesito posto da questa Corte, la Commissione ha prodotto un prospetto statistico che mostra il numero di pagine tradotte mensilmente dalla ricorrente. Le medie, riportate in tali statistiche, relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1974, non risultano notevolmente diverse da quelle relative ai primi mesi del suo periodo di prova. La statistica mostra altresì che nel periodo aprile - novembre 1974, incluso, la ricorrente aveva complessivamente tradotto 294 pagine.
Mi sembra che alla ricorrente sia stata indiscutibilmente offerta una adeguata possibilità di dar prova delle proprie capacità. Tuttavia circostanze della presente causa sono del tutto diverse da quelle della causa Mirossevich.
Sotto il terzo capitolo la ricorrente raggruppa svariate censure, delle quali dirò subito che, a mio avviso, esse non offrono, né singolarmente né cumulativamente, alcun motivo per annullare la decisione di licenziamento.
In primo luogo essa fa menzione dell'episodio, al quale ho già fatto cenno, del revisore che ha introdotto errori in una delle sue traduzioni. Posto che, come essa stessa ha dichiarato, il signor de Niel, ammise che essa non fosse responsabile di quegli errori, ritengo che l'episodio sia del tutto irrilevante.
In secondo luogo essa fa riferimento ad un episodio avvenuto alla metà del novembre 1974, quando essa fu invitata a tradurre con urgenza un testo tedesco che, a suo dire, era parzialmente incomprensibile ed il cui autore, ad una sua telefonata, aveva risposto trattarsi di un testo provvisorio. Essa deduce inoltre che le era stato concesso troppo poco tempo per rileggere la traduzione di tale testo dopo che esso era stato battuto a macchina. Tuttavia mi sembra che cose del genere accadono fatalmente, di tanto in tanto, nella vita di ogni traduttore.
In terzo luogo essa si lamenta che le era stato reso impossibile di controllare le correzioni che il signor de Niel aveva apportate ad alcune delle sue traduzioni effettuate nel periodo tra il 29 novembre ed il 3 dicembre 1974. Come ho già detto, ritengo che tutto ciò che è avvenuto dopo il 29 novembre 1974 non possa aver alcuna rilevanza.
Da ultimo essa asserisce che le spiegazioni fornite nel rapporto relativamente alla valutazione negativa nei suoi confronti erano espresse in termini così concisi e così generali che difficilmente si prestavano ad osservazioni. Tuttavia, Signori, è insito nella natura stessa di tali spiegazioni che esse siano succinte ed espresse in termini generali.
A ciò consegue, a mio avviso, che il ricorso per l'annullamento della decisione di licenziamento va respinta.
Così pure, quindi, la domanda di risarcimento. Questa, come ho già detto, si riferisce al danno assertivamente subito dal prestigio della ricorrente in conseguenza del licenziamento. Il fondamento di essa trovasi nel fatto che, giacché i dipendenti in prova vengono licenziati molto di rado, le persone che conoscono la ricorrente possono perdere la stima per lei. Ciò è possibile, ma essa può ottenere il risarcimento solo nell'ipotesi in cui fosse provato un nesso di causalità tra il danno ed un illecito da parte della Commissione. Il nostro caso, se non m'inganno, non rientra in una siffatta ipotesi.
La domanda in subordine della ricorrente avente ad oggetto il versamento di un importo pari a 10 retribuzioni mensili si basa sull'assunto secondo cui non è possibile ammettere la mancanza di qualsiasi rapporto giuridico nel periodo tra il 15 gennaio 1975 (data in cui il periodo di prova ebbe termine) ed il 21 gennaio 1975 (data in cui, a suo dire, essa ha ricevuto 1 effettiva comunicazione del licenziamento) e che essa deve perciò esser stata impiegata dal 15 gennaio in poi in forza di un tacito contratto a tempo indeterminato, del quale la Commissione ha receduto unilateralmente licenziandola.
Signori, mi sembra che, anche volendo ammettere che la ricorrente non sia stata adeguatamente informata della decisione della Commissione fino al 21 gennaio 1975, tale argomentazione è non soltanto pretestuosa ma incompatibile con i precedenti.
Il punto di partenza è ovviamente che i rapporti giuridici tra un dipendente e l'istituzione sono attualmente disciplinati dallo statuto e non da un contratto: vedasi a mo' d'esempio la causa 28-74, Gillet c. Commissione (Racc. 1975, pag. 472).
Nella causa 52-70 Nagels c. Commissione (Racc. 1971, pag 372) e nelle cause riunite 10 e 47-72 Di Pillo e. Commissione (Race. 1973, pag. 770) è stato affermato che l'istituzione dispone di un ragionevole termine, dopo la scadenza del periodo di prova, entro cui decidere se deve procedere alla nomina in ruolo o al licenziamento. Nella causa Nagels il termine di 16 giorni è stato considerato ragionevole. Nella causa Di Pillo un termine di quasi sette settimane dopo la scadenza del periodo di prova, è stato pure ritenuto ragionevole. So perfettamente che in quest'ultimo caso è stato attribuito un risarcimento al ricorrente, ma ciò in quanto il rapporto di fine prova era stato steso con tre mesi di ritardo. La Commissione aveva, sotto questo profilo, violato palesemente lo statuto.
Vorrei osservare infine che, nella presente causa, la ricorrente aveva diritto, in forza dell'art 34, n. 2, ad un'indennità pari a due mensilità dello stipendio base, indennità che le è stata regolarmente versata.
In conclusione, sono dell'avviso che il ricorso vada respinto e che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy