CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 16 DICEMBRE 1975
Signor presidente,
signori giudici,
Con decisione in data 13 luglio 1962, il Land della Renania del Nord-Westfalia ha riconosciuto alla signora Chantal Adlerblum il diritto a una rendita come indennizzo per danni corporali causati dalle persecuzioni razziali. Detta decisione era basata sulla legge federale del 29 giugno 1956.
Il computo di tale rendita ha indotto la Commissione per i ricorsi amministrativi della Cassa nazionale d'assicurazione vecchiaia per i lavoratori dipendenti a non riconoscere la maggiorazione di pensione per coniuge a carico, chiesta dal signor Jacob Adlerblum, titolare in Francia di una pensione di vecchiaia. La decisione è basata sul decreto francese del 29 dicembre 1945, che stabilisce, al paragrafo 6 dell'articolo 71, la cifra massima delle risorse personali oltre la quale non può essere concessa detta maggiorazione.
Nel ricorso presentato contro tale decisione alla Commissione di Prima Istanza per le controversie in materia previdenziale e per la mutua di previdenza agricola, il signor Adlerblum ha fatto valere che la rendita percepita da sua moglie non avrebbe dovuto essere presa in conto. Questa rendita dovrebbe infatti assimilarsi ai benefici sociali di carattere assistenziale e, come tale, non andrebbe computata nel calcolo delle risorse indicate nell'articolo 3 del decreto francese del 1o aprile 1964.
Al fine di chiarire quest'ultimo punto, la Commissione di Prima Istanza, riferen dosi all'articolo 177 del trattato CEE, ha chiesto alla Corte di stabilire se la prestazione conferita alla signora Adlerblum mediante decisione del 13 giugno 1962 dello Stato della Renania del Nord-Westfalia, adottata in base all'articolo 195 della legge federale del 29 giugno 1956, costituisca una prestazione a carattere assistenziale.
Sulla base degli atti di causa e, in particolare, delle osservazioni presentate dagli intervenienti, dobbiamo notare che la qualificazione della natura della prestazione accordata alla signora Adlerblum in Germania, al fine dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto francese del 1o aprile 1964, e quindi del controllo sulla decisione dell'ente assicurativo francese, attiene esclusivamente all'interpretazione del diritto nazionale.
D'altra parte, si può anche ad abundantiam sottolineare che la stessa legislazione sociale comunitaria esclude dal suo ambito d'applicazione le prestazioni previste a favore delle vittime della guerra o delle sue conseguenze: vedi l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1408/71.
Propongo quindi di rispondere alla domanda posta dalla giurisdizione francese osservando che i problemi esposti non riguardano né l'interpretazione del diritto comunitario né la validità di un atto comunitario, e non rientrano quindi nella competenza conferita a questa Corte dall'articolo 177 del trattato CEE.
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