CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 27 GENNAIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Vi è ben nota l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1009/67 e, in particolare, il sistema . delle quote istituito dagli artt. 23-24 di tale regolamento. Così può apparire superfluo richiamare alla vostra memoria che in forza di tale sistema, ed in particolare dell'art. 27 del regolamento n. 1009/67, ciascun produttore di zucchero nell'ambito della Comunità è tenuto a versare un «contributo sulla produzione» sul quantitativo prodotto che sia in eccesso rispetto alla sua «quota base», ma rientri nella «quota massima» per ciascuna stagione saccarifera.
La presente causa è stata rinviata, in via pregiudiziale, a questa Corte dal Finanzgericht del Baden-Württemberg. L'attrice e la ben nota ditta produttrice di zucchero Süddeutsche Zucker AG ed il convenuto è l'Hauptzollamt di Mannheim. La controversia tra loro verte sul calcolo, ai fini del contributo, della produzione di zucchero dell'attrice relativa alle stagioni 1968/69 — 1972/73.
Il 25 gennaio 1969 la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 142/69 che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero ed, in particolare, definisce «la produzione di zucchero di uno zuccherificio o di una impresa». L'art. 3 di tale regolamento disponeva che, a norma degli articoli di cui trattasi del regolamento n. 1009/67, «per produzione di zucchero di uno zuccherificio o di una impresa s'intende la quantità di zucchero realmente fabbricata da tale zuccherificio o, secondo il caso, dallo o dagli zuccherifici di detta impresa».
L'art. 1 forniva la nozione di «produzione di zucchero» come:
«la quantità totale, espressa in zucchero bianco di:
a)
zucchero bianco;
b)
zucchero greggio;
c)
zucchero invertito;
d)
sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % …» (GU n. L 20 del 27. 1. 1969).
L'art. 1, n. 2, che in tanto è efficace in quanto lo è l'art. 1, n. 1, enumera una serie di voci, contrassegnate da lettere dalla a) alla k), che dovevano venir escluse dal calcolo delle quantità di cui all'art. 1, n. 1. Da una disamina di tale elenco risulta evidente che uno — comunque non il solo — degli scopi dell'art. 1, n. 2 era quello di escludere qualsiasi possibilità di doppioni nel calcolo della «produzione di zucchero» di un produttore.
Ritengo che quello non fosse l'unico scopo dell'art. 1, n. 2, in quanto figurano nell'elenco alla lett. f) «quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcool o in rhum», alla lett. h) «quantità di sciroppi da spalmare o da trasformare in (Rinse Appelstroop)» ed alla voce i) «quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento». Cosi', un ulteriore scopo dell'art. 1, n. 2, era quello di escludere dal calcolo della «produzione di zucchero» i prodotti la cui destinazione era diversa da quella del medesimo mercato dello zucchero.
Mi astengo dal dilungarmi nell'esposizione di tutte le rimanenti lettere di tale elenco. Esse erano, a mio avviso, dirette ad escludere la possibilità di doppioni di cui ho fatto cenno. Ad illustrazione di questo punto, sarà sufficiente menzionare le lett. a) e b), le quali recitano:
«a)
le quantità di zucchero bianco prodotte da:
—
zucchero greggio o
—
sciroppi
che non sono stati prodotti nello zuccherificio o nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;
b)
le quantità di zucchero bianco prodotte da:
—
zucchero greggio o
—
sciroppi
che non sono stati prodotti durante la stessa campagna saccarifera in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato.» (GU n. L 20 del 27. 1. 1969).
Non è difficile intendere che ambedue queste lettere erano relative a quantità di zucchero bianco prodotte da materie prime il cui contenuto «espresso in zucchero bianco» doveva già esser compreso, in forza dell'art. 1, n. 1, nella «produzione di zucchero» di un altro zuccherificio o impresa ovvero in quella relativa ad una stagione precedente dello zuccherificio o impresa che aveva provveduto alla loro ulteriore raffinazione.
La presente causa trae origine dal fatto che nell'art. 1, del regolamento n. 142/69, non si parlava di «zucchero spazzato».
Dal fascicolo desumo che lo «zucchero spazzato» è una specie di sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero bianco. Esso si compone di zucchero bianco sparso nel corso della lavorazione successiva alla raffinazione e che viene poi raccolto, inevitabilmente frammisto ad impurità, non già per essere gettato via, bensì per essere raffinato di nuovo in modo da eliminare le impurità. Pare che lo zucchero spazzato sia invendibile.
A mio avviso, sarebbe stato superfluo far menzione dello zucchero spazzato nell'art. 1 del regolamento n. 142/69. Mi sembra illogico considerare tale «spazzatura» come parte integrante di qualsivoglia produzione di zucchero, sia esso zucchero bianco o zucchero grezzo. Né mi sembra che le definizioni di «zucchero bianco» e di «zucchero greggio» di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1009/67 suggeriscano una diversa soluzione. Visto che d'altronde lo zucchero spazzato non è chiaramente né «zucchero invertito», né «sciroppo di zucchero» sarei portato ad asserire ch'esso esula dalla definizione di «produzione di zucchero» di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 142/69 e che non vi era quindi motivo che esso fosse menzionato nell'art. 1, n. 2.
Tuttavia tale punto di vista non è stato adottato né dalla Commissione, né dalle competenti autorità degli Stati membri. In pratica sembra che, nel caso in cui un produttore avesse alla fine di una stagione una certa quantità di zucchero spazzato, questa sia stata considerata come parte della sua produzione di tale stagione, e che, quando in una stagione successiva essa è stata trasformata in zucchero bianco, questo sia stato escluso dalla produzione relativa all'ultima stagione. Dal 1973 questa prassi è stata sancita dal regolamento della Commissione n. 700/73, che ha sostituito il regolamento n. 142/69. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 700/73 si esprime nei medesimi termini dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 142/69, ma alla lett. b) dell' elenco di cui all'art. 1, n. 2, il nuovo regolamento espressamente comprende: «quantità di zucchero bianco prodotte da … zucchero spazzato di recupero … che non è stato prodotto durante la stessa campagna saccarifera in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato».
Se non vado errato, l'attrice non contesta la validità della prassi che ho appena illustrata. Il punto controverso tra 1 attrice ed il convenuto è soltanto se tale prassi fosse conforme alla legge già anteriormente al 1973. È una questione molto circoscritta, anche se, nella presente causa, un importo di 38538,55 DM dipende dal come essa sarà risolta.
La questione è questa.
Come è stato ben chiarito avanti a questa Corte da un perito nominato dalla Commissione, in uno zuccherificio non è generalmente possibile individuare materialmente lo zucchero bianco prodotto dallo zucchero spazzato, in quanto questo non viene raffinato a parte, ma viene messo in lavorazione unitamente ad altre materie prime. Ne consegue che, per accertare la quantità di zucchero bianco prodotto dallo zucchero spazzato, si deve fare un calcolo il cui punto di partenza è costituito dalla quantità di zucchero spazzato messo in lavorazione.
È a mio avviso notorio, o comunque incontestato, che da ogni quintale di zucchero spazzato vengano ottenuti in genere kg 99 di zucchero bianco, e che di questa differenza dell'1 %, lo 0,4 % è rappresentato dalle impurità contenute nella «spazzatura», mentre lo 0,6 % è ciò che viene chiamato «calo di raffinazione».
La tesi del convenuto è che, nel calcolare la quantità di zucchero bianco prodotta da una data quantità di zucchero spazzato, si deve defalcare da quest'ultima complessivamente l'1 %. L'attrice, d'altro canto, mentre riconosce che lo 0,4 % va defalcato, sostiene che lo 0,6 % non lo deve essere. La Commissione concorda con l'attrice.
La prima questione sottoposta dal Finanzgericht del Baden-Württemberg è la seguente:
«Se la nozione di “produzione di zucchero” ai sensi del regolamento (CEE) n. 142/69, ed in particolare dell'art. 1, n. 1, comprenda anche la fabbricazione di zucchero bianco mediante trasformazione di zucchero spazzato residuo di una precedente stagione saccarifera e per il quale è già stato versato il contributo sulla produzione contemplato dall'art. 27 del regolamento (CEE) n. 1009/67».
Alla base di tale questione vi sono, a mio avviso, due concetti erronei.
Il primo, il quale, nell'ambito di questa Corte, deve essere il meno controverso, ma pure il meno importante, è che, in forza dei regolamenti nn. 1009/67 e 142/69, la «produzione di zucchero» di un fabbricante relativa ad una specifica stagione saccarifera andava calcolata soltanto al fine di determinare il suo obbligo in merito al contributo sulla produzione. Infatti la «produzione di zucchero» doveva essere calcolata allo scopo di stabilire se essa a) rientrava nella quota di base o, b) era in eccedenza rispetto alla quota di base ma entro la quota massima ovvero c) in eccedenza rispetto alla quota massima. In ciascun caso andavano applicate disposizioni diverse, che non è necessario che stia qui a ripetervi.
Il secondo concetto erroneo, che è in pari tempo più importante e più controverso, è che il contributo sulla produzione, in forza dell'art. 27 del regolamento n. 1009/67, potrebbe venir imposto ad un produttore di zucchero spazzato o, a voler esser più precisi, che lo zucchero spazzato di un produttore potrebbe esser compreso nella sua «produzione di zucchero» in forza dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 142/69. Ho già avuto modo di dichiarare le ragioni che mi portano a ritenere che le cose stessero diversamente, e non occorre che ve le ripeta.
Ne consegue a mio avviso che, per la prima questione sottoposta a questa Corte dal Finanzgericht, la soluzione che vi propongo è nel senso che la «produzione di zucchero», definita dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 142/69, non comprende la produzione di zucchero spazzato, bensì la produzione di zucchero bianco ricavato da tale «spazzatura».
Stando così le cose, la seconda e la terza questione non si pongono.
È tuttavia possibile che voi non condividiate il mio punto di vista e che affermiate invece che lo zucchero spazzato doveva esser compreso nella «produzione di zucchero» di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 142/69. In tal caso voi dovrete naturalmente disaminare la seconda e la terza questione.
La seconda questione è del seguente tenore:
«In caso di soluzione affermativa della prima questione: se fra i prodotti, che l'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 142/69 esclude dai quantitativi di cui al n. 1 dello stesso articolo sia compreso anche lo zucchero spazzato».
L'attrice ed il convenuto concordano nel chiedere alla Corte di risolvere affermativamente tale questione. Essi tuttavia non dicono in base a quale iter logico un riferimento allo zucchero spazzato possa esser ritenuto implicito nell'art. 1, n. 2, a parte la considerazione che, qualora un siffatto riferimento non sia implicito, lo zucchero contenuto nello zucchero spazzato che si trova a fine stagione in possesso di un produttore sarà computato due volte nella sua produzione di zucchero.
La Commissione propone che questa Corte dia una soluzione unica alla prima ed alla seconda questione, nel senso — detto in termini concisi — che, in forza dell'art. 1, nn. 1 e 2 del regolamento n. 142/69, dal computo della «produzione di zucchero» va escluso lo zucchero bianco ricavato dallo zucchero spazzato già compreso nella produzione di una stagione anteriore. La Commissione sostiene che il principio di proporzionalità impone tale esclusione.
Se si ammette che (contrariamente al mio punto di vista) lo «zucchero spazzato» di un produttore debba esser compreso nella sua «produzione di zucchero», l'orientamento della Commissione mi sembra esatto. Se si ammette ciò, indubbiamente l'equità vuole che si ritenga implicito nell'art. 1 (non importa se nel n. 1 o nel n. 2) che, nel caso in cui lo zucchero spazzato sia già stato compreso nella produzione di zucchero di un produttore, lo zucchero bianco da esso ricavato non va altresì in essa compreso. Nella causa 64-74, Reich c Hauptzollamt Landau (Racc. 1975, pagg. 274-275) osservavo che, in determinati casi, il principio di proporzionalità può implicare, non già l'annullamento di norme giuridiche, bensì il loro completamento, imponendo ch'esse siano interpretate nel senso di essere, implicitamente, inapplicabili nei casi in cui la loro applicazione sarebbe in contrasto con tale principio. Questa Corte, tuttavia, in detta causa, ha ritenuto opportuno fondare la propria sentenza semplicemente su «motivi di equità» (ibidem pagg. 268-269). Per chi si è formato sul diritto inglese, il far ricorso all'equità onde temperare i rigori di un'interpretazione letterale delle norme giuridiche è un procedimento congeniale e del tutto accettabile. Né la causa Reich c Hauptzollamt Landau rappresenta l'unico caso in cui questa Corte ha applicato a tal uopo il principio di equità: vedasi pure la causa 168-73, Marcato c. Commissione (Racc. 1973, pagg. 368-369).
La terza questione sottoposta a questa Corte dal Finanzgericht è la seguente:
«In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione: se, per il calcolo dei quantitativi di cui, a norma dell'art. 1, n. 2, del regolamento suddetto, non deve tenersi conto, si debbano assumere come base i quantitativi di zucchero spazzato oppure quelli di zucchero bianco ottenuto dagli stessi».
L'ordinanza di rinvio mostra che tale questione tende a chiarire il punto concretamente controverso tra l'attrice ed il convenuto, e cioè quello del se nel computo della quantità di zucchero bianco ricavato da una data quantità di zucchero spazzato si debba o meno detrarre lo 0,6 % di «calo di raffinazione».
Qualora l'orientamento della Commissione relativamente alla soluzione della prima e della seconda questione fosse esatto, la terza questione è mal formulata, nella parte in cui essa presuppone che l'esclusione dalla «produzione di zucchero» di un fabbricante dello zucchero bianco ricavato dal suo zucchero spazzato si basava sull'implicita inclusione di tale zucchero bianco nell'elenco delle voci di cui non deve tenersi conto, elenco contenuto nell'art. 1, n. 2. In maniera più pertinente, se tale orientamento è corretto, esso, a mio avviso, porta inevitabilmente alla conclusione che la tesi dell'attrice è giusta.
Alla base di tale orientamento sta l'iniquità di comprendere due volte nella «produzione di zucchero» di un fabbricante lo zucchero contenuto nello zucchero spazzato. Tale doppione viene evitato se, nel calcolo della quantità di zucchero bianco ricavato dalla «spazzatura», si detrae soltanto lo 0,4 % di impurità. Se invece si detrae anche lo 0,6 % di calo di raffinazione, ne consegue che una quantità pari allo 0,6 % viene compresa due volte nella «produzione di zucchero» di un fabbricante — la prima come parte del suo zucchero spazzato e la seconda a causa della mancata esclusione dalla produzione totale di zucchero bianco.
Il Finanzgericht, facendo leva sulla circostanza che l'art. 1, n. 2, può venir applicato «per analogia», pone in rilievo che la disposizione, per quanto riguarda la lett. b), non esclude dalla «produzione di zucchero» di un fabbricante più delle effettive quantità di zucchero bianco prodotto da esso dallo zucchero grezzo o dagli sciroppi, a loro volta prodotti in una stagione precedente. Esso, in altri termini, non tiene conto delle perdite di raffinazione che hanno luogo anche in tali casi. Le cose possono stare in questo modo, ma come lo stesso Finanzgericht pone in evidenza, la lett. e) dell'art. 1, n. 2, disponendo l'esclusione delle «quantità di zucchero greggio che è trasformato in zucchero bianco durante la campagna saccarifera in questione nello zuccherificio o nell'impresa che lo ha prodotto» (GU n. L 20 del 27. 1. 1969), dimostra che l'art. 1, n. 2, per quanto riguarda i cali di raffinazione, non aderisce ad alcuno schema logico. Ritengo perciò che, relativamente a questo punto, non si possa trarre da esso alcuna direttiva utile.
Propongo quindi di risolvere la terza questione (nel caso in cui ciò sia necessario), nel senso sostenuto dall'attrice e dalla Commissione.
( 1 ) Traduzione dell'inglese.
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