CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 16 GIUGNO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Lorsignori ricorderanno che il 4 dicembre 1972 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA CEE) n. 2530/72 che istituisce «provvedimenti speciali e temporanei» per l assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità.
Il capitolo II del regolamento contempla «provvedimenti speciali e temporanei» per la cessazione definitiva dal servizio di dipendenti in carriera allo scopo di far posto per la nomina di dipendenti provenienti dai nuovi Stati membri. In particolare, l'art. 2, n. 3, contempla la cessazione dal servizio a richiesta dell'interessato.
Il ricorrente nella presente causa, sig. F. C. L. M. Crijns, si valeva di detti provvedimenti. Egli è olandese e all'epoca in cui il regolamento entrava in vigore era in servizio presso la Commissione nel grado A 4. Con decisione del 4 aprile 1973, la Commissione accoglieva la sua domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 30 giugno 1973. Dal 1o settembre 1973 egli fa parte del personale della Katholieke Hogeschool di Tilburg nei Paesi Bassi.
La questione su cui verte la presente causa riguarda il calcolo dell'indennità dovuta al Crijns dalla Commissione a norma dell'art. 3 del regolamento, in seguito alla cessazione dal servizio.
Il n. 1 di detto articolo stabilisce che il dipendente che ha costituito oggetto dei provvedimenti di cui trattasi «ha diritto a quanto segue:
a)
per un periodo d'un anno, ad un indennità mensile pari alla sua ultima retribuzione;
b)
per un periodo da determinare in base alla tabella di cui al paragrafo 2, ad un'indennità mensile pari:
—
all'80 % dello stipendio base per i 30 mesi che seguono;
—
al 70 % dello stipendio base, per il periodo successivo» (GU n. L 272 del 5. 12. 1972).
Esso stabilisce inoltre:
«Lo stipendio base da prendere in considerazione per la fissazione delle indennità previste nel presente paragrafo è quello in vigore il primo giorno del mese per il quale si deve liquidare l'indennità»GU n. L 272 del 5. 12. 1972)
A mio paraere non vi può essere dubbio (benché la tesi della Commissione implichi almeno in parte il parere contrario) che le espressioni «retribuzione» e «stipendio base» in detta disposizione hanno lo stesso senso che nello statuto del personale. Deve essere così, non solo perché il regolamento n. 2530/72 si richiama espressamente nel preambolo ed in molte disposizioni allo statuto del personale, ma anche perché dette espressioni non sono in alcun luogo definite in modo diverso. Lorsignori ricorderanno che l'art. 62 delle Statuto del personale stabilisce fra l'altro che «la retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità».
Come indicato dal n. 1 dell'art. 3, il n. 2 di questo articolo contiene una tabella che consente di determinare, in base all'età del dipendente, per quanto tempo gli spetti l'indennità di cui al n. 1 b). In questa causa il n. 2 e la relativa tabella sono fuori discussione.
Il n. 3 dell'art. 3 stabilisce che all'indennità di cui al n. 1 va applicato il coefficiente correttore relativo al paese in cui il beneficiario risiede. Mi pare degno di nota il fatto che il n. 3 ammette espressamente che il beneficiario dell'indennità può stabilire la propria residenza in qualsiasi paese anche fuori della Comunità.
Il n. 4 è quello la cui interpretazione è particolarmente controversa. Disgraziatamente il testo inglese facente fede è conciso fino a divenire oscuro, benché tale oscurità non riguardi alcun punto decisivo nella presente controversia. Nel riprodurlo lo amplierò in modo da farlo meglio corrispondere alle versioni nelle altre lingue ufficiali. Così ampliato, esso è del seguente tenore:
«L'importo dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), viene dedotto dalle indennità previste per tale periodo nella misura in cui detti redditi, cumulati con l'indennità, superino l'ultima retribuzione globale del funzionario fissata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui si deve liquidare l'indennità. A questa retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.» ( 2 )
Lorsignori osserveranno che nel calcolo prescritto da questa disposizione entrano tre fattori, cioè: 1) «i redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni», 2) «l'indennità di cui al n. 1 b)» e 3) «l'ultima retribuzione globale del dipendente in servizio». È controverso il contenuto dei primi due di questi fattori.
Ma prima di passare alla natura di questa controversia devo citare l'art. 3, n. 5, che è pure importante:
«Se il funzionario riscuote l'indennità di cui al paragrafo 1, gli assegni familiari restano integralmente dovuti. Si applica in tal caso l'art 67, paragrafo 2, dello statuto.» (GU n. L 272 del 5. 12. 1972).
L'art. 67, n. 2, dello statuto stabilisce infatti che i dipendenti che percepiscono assegni familiari a norma dello statuto stesso devono «dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte» e che questi assegni vanno detratti da quelli corrisposti a norma dello statuto.
Come ho detto, Il Crijns lasciò il servizio il 30 giugno 1973. Per il primo anno egli ricevette, a norma dell'art. 3, n. 1 a), del regolamento 2530/72, un'indennità pari alla sua ultima retribuzione. Su questo non vi è stato né vi è contrasto.
Il 22 ottobre 1974, però, la Commissione scriveva al Crijns esponendogli il calcolo dell'indennità spettantegli, a norma dell'art. 3, n. 1 b), dal 1o luglio 1974, tenuto conto del limite massimo stabilito dall'art. 3, n. 4 (allegato I al ricorso).
Non vi è contrasto sul modo in cui, nell'effettuare detto conteggio, la Commissione ha calcolato «l'ultima retribuzione» del Crijns. Basti dire che questa è stata calcolata sommando lo stipendio base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e applicando il coefficiente correttore del caso. Il totale era di FB 119218.
La controversia riguarda gli altri due fattori del conteggio. In entrambi la Commissione ha incluso gli assegni familiari.
Così, nel calcolare l'indennità spettante al Crijns a norma dell'art. 3, n. 1 b), prima dell'applicazione del limite massimo (e che io chiamerò «indennità lorda ex art. 3, n. 1 b)»), la Commissione sommava non solo 1*80 % dello stipendio base di cui all'art. 3, n. 1 b), stesso, pari a FB 58702, e il coefficiente correttore di cui all'art. 3, n. 3, pari a FB 14423, ma anche gli assegni familiari compresi nella sua «ultima retribuzione», pari a FB 12003. Da questi la Commissione detraeva (probabilmente in forza dell'art. 3, n. 5) FB 6158, corrispondenti agli assegni familiari spettanti al Crijns a norma delle leggi olandesi. Il totale era di FB 78970.
Di nuovo, nel calcolare il reddito del Crijns nel suo nuovo impiego, la Commissione aggiungeva alla sua effettiva remunerazione in detto impiego, pari a FB 46193, la somma di FB 6158 corrispondente agli assegni familiari olandesi. Questo dava un totale di FB 52351, benché questo totale non figurasse nel conteggio della Commissione dato il modo piuttosto particolare in cui era esposto.
Sommando insieme FB 78970 che rappresentavano, secondo i suoi calcoli, l'indennità lorda ex art. 3, n. 1 b), e FB 52351 che rappresentavano, pure secondo i suoi calcoli, il reddito del nuovo impiego, la Commissione giungeva al totale di FB 131321. Questo superava «l'ultima retribuzione» del Crijns, pari a FB 119218, di FB 12103. La Commissione decideva quindi che, in forza dell'art. 3, n. 4, l'indennità ex art. 3, n. 1 b), andava ridotta di quest'ultimo importo.
Il 20 dicembre 1974 il Crijns proponeva un reclamo contro detta decisione ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale (allegato 2 al ricorso).
Nel reclamo egli sosteneva (come ancora sostiene) che l indennità lorda ex art. 3, n. 1 b), avrebbe dovuto essere calcolata semplicemente sommando l'80 % dello stipendio base (FB 58702) e il coefficiente correttore (FB 14423), pari complessivamente a FB 73125, ad esclusione assoluta degli assegni familiari. Egli sosteneva inoltre che, nel calcolare il reddito del nuovo impiego, non si sarebbe dovuto aggiungere alla remunerazione di FB 46193 la somma di FB 6158 corrispondente agli assegni familiari olandesi. Egli concludeva che il limite massimo andava applicato alla somma di FB 73125 più FB 46193 cioè a FB 119318. Dato che questa somma superava di soli (e precisi) 100 FB la sua «ultima retribuzione» di FB 119218, 100 FB era l'importo di cui, a norma dell'art. 3, n. 4, la sua indennità avrebbe dovuto essere ridotta.
Il 13 giugno 1975 uno dei vice presidenti della Commissione scriveva al Crijns respingendo il reclamo (allegato 3 al ricorso) e l'8 settembre 1975 il Crijns proponeva il presente ricorso.
Sono giunto, non senza qualche esitazione, alla conclusione che il ricorso va accolto. Le mie esitazioni sono dovute, credo, al modo suggestivo in cui la Commissione ha esposto le sue ragioni.
In due parole la sua tesi è che, dato che «l'ultima retribuzione» da prendere in considerazione nel calcolo di cui all'art. 3, n. 4, comprende gli assegni familiari, anche gli altri due fattori di detto calcolo devono comprenderli, giacché altrimenti non sarebbe possibile procedere ad un confronto.
Spero che mi si vorrà perdonare se non espongo particolareggiatamente tutti gli argomenti svolti dalla Commissione a sostegno di questa tesi. A mio parere vi sono due ragioni per cui questi argomenti vanno disattesi.
La prima è che il loro accoglimento equivarrebbe a recare inammissibile violenza alla lettera dell'art. 3. Su questo punto condivido l'opinione del patrono del ricorrente secondo cui la Commissione ha insistito perché la Corte interpretasse l'articolo, non già in modo conforme al suo effettivo tenore, bensì in modo conforme a quello che la Commissione ritiene attualmente che esso avrebbe dovuto dire.
Nell'ambito del tenore letterale sorgono naturalmente due questioni.
La prima e, ritengo, la più facile è se il richiamo nell'art. 3, n. 4, all'indennità di cui all'art. 3, n. 1 b) (cioè all'«indennità lorda ex art. 3, n. 1 b)»), possa essere interpretato come un richiamo ad una somma comprendente un elemento che rappresenti gli assegni familiari. A mio parere ciò non è possibile. Tenendo presente la terminologia dello statuto del personale, e in particolare la definizione (art. 62) di «retribuzione» come comprendente «lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità», e tenendo pure presente il contrasto fra l'art. 3, n. 1 a), il quale usa il termine «retribuzione», e l'art. 3, n. 1 b), il quale usa il termine «stipendio base» e attribuisce al beneficiario il diritto ad un'indennità pari all'80 %, e in seguito al 70 % di detto stipendio, è a mio parere impossibile interpretare l'art. 3, n. 1 b), nel senso che, di per sé, attribuisca al beneficiario il diritto ad un'indennità nel calcolare la quale si debba tener conto di un qualsiasi assegno familiare. Il fatto è che degli assegni familiari si occupa separatamente l'art. 3, n. 5. Non mi sfugge la difficoltà semantica determinata dal fatto che la prima frase dell'art. 3, n. 5, si riferisce in generale all'«indennità di cui al paragrafo 1», di guisa che, in relazione all indennità dovuta in forza dell'art. 3, n. 1 a), questo ha l'aria di una tautologia. A mio parere non si può inferirne che si tratti di una tautologia pure in relazione all'indennità dovuta in forza dell'art. 3, n. 1 b). La vera spiegazione, credo, del carattere generale di questa prima frase è che una delle sue funzioni consiste nell'introdurre la seconda frase — che fa richiamo all'art. 67, n. 2, dello statuto del personale — la quale si applica' tanto all'indennità dovuta in forza dell'art. 3, n. 1 a), quanto all'indennità dovuta in forza dell'art. 3, n. 1 b).
La seconda questione è se il richiamo nell'art. 3, n. 4, ai «redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni» vada interpretato nel senso che esso comprende gli assegni familiari. In proposito è pacifico che, nel caso del ricorrente, gli asse gni familiari spettantigli a norma delle leggi olandesi sono connessi al suo essere occupato, anzi da attribuirsi a ciò. Ma naturalmente non è un principio generale in tutti gli Stati membri, senza contare gli Stati non membri, che gli assegni familiari siano per forza connessi al lavoro. All'udienza ho fatto l'esempio del Regno Unito, dove talune occupazioni (ad esempio il servizio nelle forze armate) implicano speciali assegni familiari, ma dove, in generale, detti assegni sono versati dallo Stato a chiunque abbia figli minori (ed un reddito inferiore ad un certo limite), si tratti di un lavoratore dipendente o indipendente, di una persona che non lavora o di un disoccupato. Da parte mia, trovo difficile attribuire agli autori del regolamento n. 2530/72 l'intenzione che un ex dipendente pubblico il quale percepisce assegni familiari in forza del suo impiego debba tenerne conto ai fini dell'art. 3, n. 4, mentre chi li percepisce in forza di un sistema generale non connesso al fatto di lavorare non dovrebbe tenerne conto. Anche qui ritengo che l'opinione corretta sia che gli assegni familiari, nelle intenzioni del legislatore, dovevano essere trattati separatamente nell'art. 3, n. 5, e che, in ispecie, il cumulo di essi doveva essere impedito dall'art. 67, n. 2, dello statuto del personale e non altrimenti.
Ho detto che vi erano due ragioni per cui a mio parere là tesi della Commissione andava disattesa. La seconda ragione è che, nella parte in cui si basa sul principio generale per cui un confronto può essere effettuato solo fra termini omogenei, questa tesi mi pare attribuisca agli autori del regolamento un rigore logico in realtà eccessivo. L'«ultima retribuzione» di un ex dipendente, benché precisata con riferimento allo stipendio corrente ed all'applicazione del coefficiente correttore da applicarsi per il paese di residenza, è necessariamente solo un'indicazione approssimativa dell'indennità massima. Ad esempio, può continuare ad esservi inclusa l'indennità di dislocazione, benché l'interessato sia tornato nel proprio paese. Per contro, detta indennità non sarà compresa nel caso in cui, dopo aver prestato servizio presso la Comunità nel proprio paese, egli si trasferisca all' estero. Così pure, gli assegni familiari continueranno ad essere inclusi anche dopo che i figli saranno cresciuti e divenuti indipendenti. D'altro canto, di nuovo, gli assegni familiari saranno esclusi se, dopo aver prestato servizio da scapolo, in seguito si sposa ed ha dei figli. Di fronte a siffatte possibili anomalie, di un genere che non può essere eliminato da alcun tipo di interpretazione, ritengo che la sola cosa che questa Corte possa fare sia l'attenersi alla lettera del regolamento.
In conclusione sono del parere che Lorsignori dovrebbero, tenuto conto della domanda del Crijns:
1.
Statuire che, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 2530/72, gli assegni familiari vanno esclusi dal calcolo tanto dell'indennità ivi menzionata, quanto dei redditi percepiti dall'interessato in un nuovo impiego.
2.
Annullare la decisione della Commissione 22 ottobre 1974 contenente il calcolo dell'indennità spettante al Crijns a norma di detta disposizione.
3.
Porre le spese a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
( 2 ) Il testo qui riprodotto è quello della versione ufficiale italiana dello statuto.
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