CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 28 GENNAIO 1976
Signor presidente,
signori giudici,
Le domande pregiudiziali poste dal Bundesfinanzhof nelle presenti cause riguardano l'interpretazione delle voci tariffarie 69.12 A e C, e 69.13 A e C della tariffa doganale comune. La voce 69.12 alle due lettere considerate riguarda le nozioni di «vasellame di terracotta comune» e di «vasellame di terracotta fine», mentre la voce 69.13 riguarda le nozioni di «oggetti di arredamento o di ornamento di terracotta comune» e di «oggetti di arredamento e di ornamento di altre materie ceramiche».
All'origine delle controversie che hanno costituito l'occasione di queste domande pregiudiziali vi è naturalmente una divergenza fra le ditte interessate e la loro amministrazione doganale circa la classificazione dei prodotti importati da paesi terzi. Trattasi nelle due cause di oggetti di produzione artigianale di argilla. L'amministrazione doganale li considera come rientranti nella nozione di vasellame di terracotta fine di cui alla voce 69.12 C (causa 99-75) e nella nozione di oggetti di arredamento o di ornamento «di altre materie ceramiche» di cui alla voce 69.13 C (causa 98-75).
Le classificazioni effettuate dalle autorità doganali germaniche si basano sul risultato di esami effettuati per loro conto da un laboratorio specializzato, il quale, in seguito ad analisi chimiche e osservazioni microscopiche del materiale, concludeva trattarsi di un'argilla non miscelata, ma preparata con maggior cura di quanto non sia consueto nella fabbricazione di oggetti di terracotta comune.
In sede di opposizione alla decisione dell'amministrazione doganale, la ricorrente nella causa 99-75 ha presentato una dichiarazione del fornitore nella quale si precisava che i prodotti in questione erano stati fabbricati esclusivamente, e senza alcuna aggiunta di altro materiale, con argilla naturale di un determinato giacimento. La ricorrente produceva anche la perizia di un laboratorio specializzato germanico, in cui si affermava che la materia prima utilizzata per la fabbricazione risultava essere argilla comune. Inoltre, secondo i risultati di perizie prodotte dalle ricorrenti in entrambe le cause, pare che alcuni tipi d'argilla di particolare qualità potrebbero essere immediatamente utilizzati per la produzione di ceramiche fini senza bisogno di depurazione. E tale sarebbe appunto il caso nella specie.
Peraltro, l'istanza amministrativa nazionale competente a decidere sulle due opposizioni, dichiarava irrilevante la natura della materia prima, ritenendo che la classificazione doganale in questione dovesse basarsi esclusivamente sulle qualità obiettive del prodotto, cioè sulla finezza di grana e sull'omogeneità della ceramica. La nozione di oggetti di terracotta comune non coinciderebbe dunque con quella di oggetti di argilla naturale.
La prima questione che viene a essere sottoposta alla decisione della Corte è appunto questa: se nell'attribuzione di un oggetto di terracotta all'una o all'altra categoria delle voci doganali considerate si debba tener conto delle caratteristiche del materiale impiegato ovvero se si debba dare importanza determinante alle qualità obiettive del prodotto ricavato.
La giurisprudenza di questa Corte ha dato rilievo più volte all'importanza delle -caratteristiche delle proprietà obiettive dei prodotti al fine della loro classificazione doganale nell'ambito della tariffa doganale comune (sentenza nella causa 36-71, Günter Henck, Racc. 1972, pag. 198 e, ultimamente, sentenza del 10 dicembre 1975 nella causa 53-75, Vandertælen).
Nel nostro caso, certe versioni della tariffa doganale comune, come ad esempio quelle italiana e inglese, pongono l'accento sulla materia quale risulta dopo la lavorazione («terracotta», «pottery»). Altre versioni invece, come ad esempio quelle tedesca e francese, si riferiscono piuttosto alla materia prima. D'altra parte, lo stesso testo francese della voce tariffaria n. 69.12, che alla lettera A pare riferirsi alla materia prima («terre commune»), alla lettera C considera invece il prodotto finito («poterie fine») In questa diversità non si deve ravvisare né un contrasto né un'incertezza del legislatore. Le versioni del secondo tipo prendono in considerazione quel che accade nella generalità dei casi. Normalmente infatti la terracotta comune sarà il risultato dell'impiego di argilla comune, mentre la terracotta fine risulterà dall'impiego di un'argilla che ha subito un processo di raffinamento. Ma ciò non impedisce che, qualora ci si valga di un'argilla che già allo stato naturale si presenti con qualità particolari di finezza, si possano ottenere da essa, senza bisogno di una sua ulteriore elaborazione, dei prodotti di ceramica fine.
Quel che importa notare è l'assenza, nella voce tariffaria considerata in tutte le sue versioni, di ogni riferimento a processi di raffinamento della materia prima.
Riteniamo dunque che la considerazione delle caratteristiche obiettive del prodotto finito debba costituire il criterio determinante per distinguere le due nozioni, indipendentemente dal fatto che la materia prima utilizzata abbia subito o meno un processo industriale di raffinamento. Ciò è anche conforme al criterio pratico a cui più volte si è riferita la giurisprudenza di questa Corte nel decidere questioni controverse in materia di classificazione, corrispondente all'esigenza di basarsi su criteri quanto più semplici e chiari possibili, tali da evitare incertezze e inutili complicazioni nell'espletamento dell'attività delle autorità doganali. Il che corrisponde pure a uno scopo di certezza del diritto.
Ma si pone allora il problema della definizione delle caratteristiche che serviranno a distinguere la terracotta comune sia dalla terracotta fine di cui alla voce 69.12 C, sia dalle altre materie ceramiche diverse dalla porcellana di cui alla voce 69.13 C della TDC.
Per la definizione di queste nozioni, le Note esplicative della tariffa doganale comune rinviano alle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles. Queste ultime, allo scopo di distinguere dalla porcellana gli oggetti di altre materie ceramiche di cui alla voce doganale 69.12, definiscono gli oggetti di argilla comune e gli oggetti di terraglia riferendosi a certe caratteristiche del loro aspetto. Questi ultimi sono compresi nella voce 69.12 C insieme con gli oggetti di terracotta fine, e si può quindi presumere che i criteri enunciati nei loro confronti dalle Note di Bruxelles siano applicabili anche agli oggetti di terracotta fine.
Le Note di Bruxelles considerano in particolare, come elementi tipici degli oggetti d'argilla comune, il carattere terroso e opaco della ceramica che ne risulta, e la struttura degli oggetti. La composizione degli oggetti di terraglia, pure essendo ancora un po' granulosa a differenza delle porcellana, è però assai fine e omogenea. Anche il colore può costituire un elemento differenziatore degli oggetti d'argilla comune. È vero che queste Note esplicative paiono considerare le nozioni qui all'esame principalmente al fine di stabilire le differenze fra gli oggetti di altre materie ceramiche e la porcellana; ma, nel far questo, le Note considerano separatamente i due tipi in questione di prodotti di terracotta, enunciando le rispettive distinte caratteristiche, le quali possono dunque pure servire a differenziarli fra di loro. Non risultano dunque motivi per eslcudere la validità di tali criteri per la definizione dei prodotti corrispondenti di cui alle voci tariffarie 69.12 e 69.13.
Il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, nel suo parere del 19 giugno 1972, ha considerato come elementi atti a distinguere le piastrelle di terracotta comune e le piastrelle di altre materie ceramiche essenzialmente l'omogeneità e la finezza della grana, riconducendo tali caratteristiche al grado di raffinatezza della materia prima. Come è stato osservato nel corso del procedimento, non si tratta di una definizione generale delle nozioni qui considerate, ma soltanto dell'applicazione a uno specifico prodotto. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha ritenuto che tali criteri possono essere utilizzati su un piano più ampio, pur non escludendo altri criteri supplementari per distinguere i prodotti di terracotta comune quali, fra gli altri, la porosità, la permeabilità, l'opacità, l'attitudine dei prodotti stessi a lasciarsi facilmente scalfire.
Non mi pare che spetti a noi di pronunciarci sulla bontà di criteri così squisitamente tecnici che esulano dalle nostre competenze.
Le conoscenze che il giurista ha, in quanto tale, in materia di terracotta non gli consentono di decidere se, in sede d'applicazione, si debba considerare più rappresentativo della reale natura del prodotto il riferirsi agli aspetti particolari messi in rilievo dalle Note della nomenclatura di Bruxelles o agli altri a cui si è riferita la Commissione.
Noi non sappiamo se ciascuno di questi due ordini di criteri possa fornire alle autorità doganali uno strumento valido in ogni caso per la classificazione delle merci in causa; né tantomeno, quindi, siamo in grado di stabilire se gli uni siano migliori degli altri. In casi di questo genere, la prudenza consiglia di astenerci per quanto possibile dall'entrare nel merito di criteri così strettamente tecnici, e di limitarci piuttosto a delle ipotesi, basate queste sull'autorità dei criteri indicati dagli appositi organismi forniti di competenza specifica in materia di classificazione tariffaria.
Se è concepibile disporre una perizia per illuminare la Corte su questioni tecniche al fine di consentirle di decidere un caso di specie, mi pare che si dovrebbe invece evitare di ricorrervi in sede d'interpretazione pregiudiziale, tenuto conto del più generale significato delle sentenze pronunciate in base all'articolo 177 del trattato. Notiamo a questo riguardo che, secondo quanto afferma la decisione del Bundesfinanzhof, gli esperti che compongono l'apposito comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune non sono riusciti finora a mettersi d'accordo per precisare la nozione di terracotta comune ai sensi del capitolo 69 della TDC. Non si deve sottovalutare l'importanza di questo fatto.
Come ha osservato la Commissione, i diversi criteri sopra riferiti non sono necessariamente incompatibili gli uni con gli altri, e conviene ammettere che di regola essi potranno essere utilizzati congiuntamente, quantomeno in maniera complementare.
Il ricorso ai criteri indicati dalla Commissione potrebbe d'altronde imporsi qualora, in un caso concreto, in relazione a un particolare genere di prodotti, gli elementi d'individuazione enunciati dalle Note esplicative di Bruxelles risultassero insufficienti a fornire una sicura base di classificazione.
L'impiego dei criteri proposti dalla Commissione dovrebbe invece essere escluso qualora esso ci portasse, come potrebbe essere il caso nella specie, a una classificazione doganale diversa da quella cui condurrebbero i criteri definiti dalle Note della nomenclatura di Bruxelles. Riteniamo infatti che, in questa ipotesi, sia conforme alla certezza del diritto che si preferiscano questi ultimi criteri, dal momento che ad essi rinviano espressamente le Note esplicative della tariffa doganale comune. Ciò pare anche in armonia con la regola costantemente seguita dalla Corte, secondo cui, in assenza di disposizioni comunitarie, le Note esplicative di Bruxelles fanno autorità in materia d'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune. Per menzionare soltanto le ultime di una lunga serie, rinviamo al riguardo alle sentenze 12-73, Muras (Racc. 1973, pag. 974), 185-73, König (Race. 1974, pag. 620) e 35-75, Matisa, del 23 ottobre 1975.
La circostanza che la Commissione si sia riferita a distinti criteri utilizzati dal comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune in relazione alla classificazione di uno specifico prodotto, non costituisce un elemento sufficiente, in assenza di una presa di posizione ufficiale più completa di questo comitato, per scartare fin d'ora i criteri indicati dalle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.
Concludo quindi proponendo che la Corte, in risposta alle domande poste dal Bundesfinanzhof, affermi per diritto che le nozioni di «vasellame di terracotta comune» e di «oggetti di arredamento e di ornamento di terracotta comune», di cui alle voci 69.12 A e 69.13 A della tariffa doganale comune si distinguono dalle nozioni di «vasellame di terracotta fine» e di «oggetti di arredamento e di ornamento di altre ceramiche», di cui alle voci tariffarie n. 69.12 C e 69.13 C, in ragione della qualità e delle caratteristiche obiettive dello stesso prodotto finito, quali sono indicate, in riferimento alla voce 69.12, dalle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles e, a titolo complementare, quali risultano dal parere dato il 19 giugno 1972 dalla Commissione in relazione a un particolare prodotto rientrante nella nozione di «altre materie ceramiche» diverse dalla terracotta comune di cui alla voce tariffaria 69.08.
In caso di eventuale divergenza fra i criteri enunciati al riguardo dalle Note della nomenclatura di Bruxelles e i criteri enunciati dalla Commissione, e in assenza di Note esplicative comunitarie o di prese di posizione equivalenti in merito alle suddette voci doganali, dovranno prevalere i criteri enunciati dalle Note della nomenclatura di Bruxelles.
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