CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 26 OTTOBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
l'art. 31, n. 1, dello statuto del personale dispone — per quanto interessa nella presente causa — che i candidati scelti per la nomina a posti vacanti di categoria A sono inquadrati nel grado iniziale di detta categoria (vale a dire, come risulta chiaramente dall'allegato I dello statuto, nel grado A 8). Tuttavia, a norma del n. 2 dello stesso articolo, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare a tale regola nei limiti
—
«di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili;
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della meta se si tratta di posti di nuova istituzione»,
per quanto concerne i gradi diversi da A 1, A 2, A 3 e L/A 3.
L'art. 32 recita:
«Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'espe rienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A 1 a A 4, L/A 3 e L/A 4 e 48 mesi negli altri gradi.»
Il 6 giugno 1973, il sig. Borschette, membro della Commissione che era in quell'epoca l'autorità avente il potere di nomina, fra l'altro, per i gradi A 4 e A 5, stabiliva taluni «criteri» per l'esercizio dei poteri conferitigli dagli artt. 31, n. 2, e 32. Tali «criteri» non sono mai stati pubblicati. Il solo esemplare a nostra disposizione è redatto in francese (allegato 3 al controricorso). L'art. 1 disponeva che, in via di principio, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i candidati assunti in prova nel grado iniziale della carriera iniziale della loro categoria e del loro quadro.
L'art. 2, intitolato «inquadramento in carriere diverse da quelle iniziali» stabilisce, per quanto qui ci concerne, che, in deroga all'art. 1, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i candidati assunti nel grado iniziale della carriera A 5/A 4, purché essi dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale di una durata minima di 7 anni per il grado A 5. L'esperienza professionale è valutata in funzione del posto da attribuire e tenendo conto dell'attività che il candidato ha esercitato prima dell'assunzione. La durata della suddetta esperienza si calcola a partire dal conseguimento del primo diploma idoneo a consentire, in conformità all'art. 5 dello statuto, l'accesso alla categoria cui appartiene il posto da attribuire.
L'art. 3, intitolato «inquadramento nel grado superiore di una carriera», dispone, per quanto qui interessa, che, in deroga all'art. 1, l'autorità che ha il potere di nomina può, in via eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione, inquadrare il candidato assunto nel grado superiore della carriera iniziale e di quelle intermedie, purché egli dimostri di aver maturato un periodo di esperienza professionale, ai sensi dell'art. 2, di almeno 12 anni per quanto concerne il grado A 4.
L'art. 5 descrive particolareggiatamente, con l'ausilio di una tabella, le modalità di esercizio della facoltà, conferita all'autorità che ha il potere di nomina dall'art. 32 dello statuto del personale, di concedere al candidato assunto un abbuono di anzianità di scatto nel suo grado.
Infine, sempre per quanto interessa nella presente causa, l'art. 6 recante il titolo «comitato per l'inquadramento», contempla la costituzione, sotto l'autorità del membro della Commissione competente in materia di personale e amministrazione, di un comitato per l'inquadramento composto da membri designati dalla Commissione nonché da rappresentanti del personale.
In corso di causa è stata prodotta, fra l'altro, la relazione 15 febbraio 1974 del comitato per l'inquadramento concernente il periodo luglio-dicembre 1973. Anche questo documento non è mai stato pubblicato ed è redatto in lingua francese. Esso precisa che il comitato era presieduto da un direttore generale ed era composto dal direttore del personale, dal capo della divisione «assunzioni, nomine, promozioni» e, a seconda dei casi, da rappresentanti del personale designati in funzione del livello dell'inquadramento da attribuire, nonché da rappresentanti delle direzioni generali interessate. Sempre dalla relazione risulta che il comitato tenne, durante il periodo suddetto, venti riunioni allo scopo di soddisfare le esigenze connesse all'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri, e che esso aveva l'incarico di applicare, in modo rigoroso, ai dipendenti — di ruolo o temporanei — originari dei suddetti Stati i criteri d'inquadramento stabiliti dal sig. Borschette. La prima parte della relazione è dedicata ai problemi che il comitato si è trovato a dover risolvere, due dei quali sono pertinenti alla presente controversia.
A proposito del primo problema — la diversa durata degli studi universitari — la relazione espone quanto segue.
I cittadini inglesi conseguono in generale il primo diploma universitario al termine di un ciclo triennale di studi, mentre in Danimarca gli studi universitari durano spesso, per determinate discipline, fino a otto anni. Per quanto concerne i 6 Stati membri originari, si può ragionevolmente stimare che la durata media degli studi si aggiri sui quattro-cinque anni.
Per garantire una valutazione uniforme della durata dell'esperienza professionale maturata dopo la conclusione del primo ciclo di studi universitari, il comitato ha ritenuto di doverla calcolare a partire dal quarto o dal quinto anno di studi, apportando correttivi adeguati per quanto concerne i cittadini danesi e i cittadini inglesi.
Su quest'ultimo punto la relazione non è molto chiara. A quanto pare, il comitato ha, in pratica, calcolato la durata dell'esperienza professionale a partire solo dalla fine del quarto anno successivo all'inizio degli studi universitari nel caso dei candidati inglesi (anche se questi potevano aver conseguito un diploma dopo tre anni di studio) e considerato come esperienza professionale gli studi universitari effettuati dopo la fine del quinto anno nel caso dei candidati danesi.
Per quanto concerne il secondo problema, cioè il periodo del servizio militare, i relatori formulano le seguenti osservazioni:
Onde garantire un trattamento uniforme a tutti gli interessati e tenuto conto delle discrepanze esistenti fra le legislazioni degli Stati membri in materia, anche per quanto riguarda l'esonero, il comitato ha ritenuto opportuno considerare come esperienza professionale il servizio militare — col limite massimo di due anni — escludendo tuttavia che tale criterio possa comportare l'inquadramento sistematico nel grado superiore.
La relazione precisa che il comitato si è avvalso con particolare cautela della possibilità di inquadrare nel grado A 4 i candidati aventi un'esperienza professionale di durata pari o superiore a 12 anni a decorrere dalla fine del primo ciclo di studi universitari: esso infatti, nel caso di candidati che avevano svolto un'attività lavorativa durante un periodo compreso fra i 12 e i 14 anni, ha ammesso tale possibilità purché sussistesse la garanzia che detta attività fosse in stretta relazione con le mansioni inerenti al posto da attribuire.
Fra i casi di cui il comitato si è occupato figura quello del sig. Asger Petersen, che ha promosso il presente ricorso.
Il Petersen, cittadino danese nato il 6 aprile 1936, ultimava gli studi medio-superiori nel 1955. Dal novembre di quell'anno al maggio 1957, egli prestava servizio di leva in conformità alle leggi del suo paese. Nel settembre 1957 si iscriveva alla facoltà di giurisprudenza presso l'università di Copenaghen e nel gennaio 1963 superava lo «Juridisk Embedseksamen», esame che, a quanto pare, chiude il primo ciclo di studi. Dal 1963 al 1966, il Petersen lavorava presso il ministero della giustizia a Copenaghen e dal 1966 al 1970 esercitava le funzioni di «Politifuldmægtig» (pubblico ministero) presso il Kriminalretten di Hillerød. Dal 1970 al 1973, egli ricopriva la carica di direttore generale e, dopo un certo periodo di tempo, quella di consigliere delegato di un gruppo industriale in Cambogia. A quanto sembra, si trattava, in sostanza, di un'impresa di compartecipazione australiano-danese che produceva latticini e re-lativo materiale da imballaggio. Così, dopo aver lasciato l'università, il Petersen maturava quasi dieci anni di esperienza professionale nei campi del diritto e della gestione aziendale. Nel frattempo, egli conseguiva altri titoli accademici: nel 1965 otteneva il diploma di «Master of Comparative Law», rilasciatogli dall'università dell'Illinois, e nel 1969 un diploma di specializzazione in commercio con l'estero presso la scuola del commercio di Copenaghen.
Il 23 ottobre 1972, in previsione dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità, il Peterson scriveva alla Commissione dichiarandosi interessato ad un posto «della carriera A 3/A 4» e il 17 febbraio 1973 le trasmetteva una domanda ufficiale in tal senso (allegato 3 all'atto introduttivo). A seguito di ulteriori contatti con la Commissione, egli modificava leggermente la sua richiesta, precisando di mirare ad un posto di grado A 4 (vedi allegato all'atto introduttivo).
Il 5 luglio 1973, il Petersen veniva esaminato, a Londra, da una commissione nominata dall'istituzione interessata per selezionare i candidati ai posti di grado A 5/A 4. Successivamente, egli riceveva dalla direzione «personale» della Commissione una lettera datata 18 luglio 1973 (allegato 6 all'atto introduttivo) con la quale lo si informava che il suo nome era stato incluso nell'elenco dei candidati ritenuti idonei per l'assunzione e che, qualora fosse stato deciso di assumerlo o una direzione della Commissione avesse desiderato convocarlo per un colloquio, egli ne avrebbe ricevuto debita comunicazione.
Con telegramma 21 settembre 1973 (allegato 7 all'istanza introduttiva) il Petersen veniva invitato a recarsi a Bruxelles il 28 settembre successivo per un colloquio «ai fini di un'eventuale assunzione in qualità di amministratore principale», qualifica che, come ben sapete, corrisponde sia al grado A 4 sia al grado A 5. Il telegramma precisava che egli avrebbe dovuto presentarsi al sig. Junger presso la direzione generale «concorrenza» ed indicava il numero dell'ufficio di tale dipendente nell'edificio Berlaymont.
Lo Junger, come abbiamo appreso — ma il Petersen allora non lo sapeva —, è un dipendente di grado B 1. Egli aveva l'incarico, presso la segreteria della direzione generale «concorrenza», di accogliere i candidati, di fornir loro informazioni di carattere generale circa il lavoro della direzione generale e di presentarli ai capi delle direzioni presso le quali esistevano i posti vacanti.
Le parti convengono sul fatto che il 28 settembre 1973 il Petersen incontrò lo Junger, col quale ebbe un colloquio prima di intrattenersi con alcuni direttori e capi divisione presso i cui uffici vi erano i posti vacanti e col quale ebbe un ulteriore abboccamento prima di recarsi negli uffici della divisione «assunzioni» per incassare il rimborso delle spese di viaggio. Esse sono invece in grave disaccordo su quanto il sig. Junger disse nel corso dei suddetti colloqui. Il Petersen sostiene, in particolare, che lo Junger, pur esprimendo il parere che il suo interlocutore fosse troppo giovane per poter aspirare al grado A 4, gli promise che sarebbe stato ugualmente inquadrato in tale grado ove ciò fosse risultato pienamente compatibile con «la normativa in materia di assunzione». Lo Junger nega di aver mai fatto una simile promessa ed anzi afferma di aver fatto presente al Petersen che egli non aveva maturato un'esperienza professionale sufficiente per un posto di grado A 4. Egli asserisce inoltre di averlo informato circa la «norma dei 12 anni» che figura nei «criteri». Il Petersen sostiene invece di esser venuto a conoscenza di tale norma molto più tardi, cioè nell'ottobre 1974.
Signori, tornerò ancora su questi fatti; tuttavia voglio precisare subito che, a mio parere, lo Junger non diede al Petersen l'impressione che il suo inquadramento nel grado A 4 fosse assolutamente impossibile. Infatti, il 30 settembre 1973, il Petersen gli scriveva una lettera del seguente tenore (allegato 1 al controricorso):
«Con riferimento al nostro piacevole colloquio del venerdì 28 settembre, mi pregio confermarle di essere interessato a uno o l'altro dei due posti a proposito dei quali mi sono intrattenuto con i sigg. Verges e Carisi e, rispettivamente, con il sig. Steinwand, a patto, tuttavia, di essere inquadrato nel grado A 4.
In caso di inquadramento nel grado A 5, mi riservo ogni decisione in attesa che mi venga comunicato quale scatto si intende attribuirmi.»
Il 9 ottobre 1973, lo Junger gli rispondeva in questi termini (allegato 8 all'atto introduttivo):
«Ringraziandola per la sua lettera del 30 settembre, la informo che le norme applicate dalla Commissione non consentono la sua nomina immediata ad un posto di grado A 4, giacché la durata dell'esperienza professionale da lei maturata è insufficiente. Tuttavia, in caso di assunzione col grado A 5, sarebbe possibile concederle un abbuono di anzianità.
Qualora la Commissione accolga la proposta della direzione generale “concorrenza” circa la sua nomina a un posto di grado A 5, le sarà inviata una comunicazione ufficiale.
La prego di farmi sapere al più presto possibile se, in via generale, ella è disposta ad accettare la nomina ad un posto di grado A 5.»
Con lettera di risposta 15 ottobre 1973, il Petersen gli comunicava, fra l'altro, quanto segue (allegato 1 alla controreplica):
«Egregio sig. Junger,
ho ricevuto la sua lettera del 9 ottobre. Anche se non posso nascondere una certa delusione nell'apprendere che, in base alle norme applicate dalla Commissione, non è possibile accogliere la mia domanda iniziale per un posto di grado A 4, posso confermarle che, come le ho già detto a viva voce, sono disposto ad accettare un posto di grado A 5 purché mi venga attribuita un'anzianità corrispondente ad uno dei tre ultimi scatti di tale grado.»
Il 28 novembre 1973, il capo della direzione «personale» della Commissione scriveva al Petersen (allegato 9 all'atto introduttivo) comunicandogli che l'autorità avente il potere di nomina aveva deciso di assumerlo in prova col grado A 5, 3o scatto, presso la divisione «ispezione-energia e acciaio» della direzione generale «concorrenza».
Dopo aver ricevuto un telegramma nel quale veniva precisata la retribuzione spettantegli, il Petersen notificava al direttore del personale, l'8 dicembre 1973, la sua accettazione (allegato 2 al controricorso). Egli entrava in servizio il 3 gennaio 1974.
Fino all'ottobre 1974 non si produceva alcun avvenimento di rilievo ai fini della presente controversia. Nel corso di quel mese, il gabinetto privato del commissario Gundelach chiedeva al Petersen talune informazioni nell'ambito di un'indagine di carattere generale promossa da tale ufficio circa le condizioni di assunzione dei dipendenti danesi della Commissione. Il Petersen apprendeva che l'indagine era motivata dal dubbio che i candidati danesi fossero stati discriminati in conseguenza del fatto che la durata degli studi universitari è in generale più lunga in Danimarca che negli altri nuovi Stati membri.
In quell'occasione, egli veniva a conoscenza — non si sa esattamente come — dei «criteri» stabiliti il 6 giugno 1973 dal sig. Borschette, nonché del fatto che una parte degli studi universitari dei candidati danesi era stata considerata come periodo di «esperienza professionale». A quell'epoca, tuttavia, il Petersen non conosceva ancora l'esistenza della relazione del «comitato per l'inquadramento», nella quale si accennava anche all'analogo criterio seguito a proposito del servizio militare.
Egli decideva comunque di indagare per proprio conto al fine di accertare se quanto asserito dallo Junger nella lettera 9 ottobre 1973 — cioè che la durata insufficiente dell'esperienza professionale da lui maturata non consentiva il suo immediato inquadramento nel grado A 4 — fosse esatto. Per tre mesi circa, a suo dire, egli raccoglieva informazioni presso colleghi e superiori e solo all'inizio del 1975, grazie ai ragguagli di un suo collega, il sig. Frits Qvist, apprendeva con certezza che in taluni casi era stato concesso un abbuono di anzianità in considerazione del servizio militare. Questi fatti non sono, in sostanza, smentiti dalla Commissione: l'unico punto su cui le parti discordano è la prontezza della Commissione nel fornire informazioni al Petersen.
Il 19 febbraio 1975, questi presentava reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale (allegato 10 all'istanza introduttiva) contro la decisione dell'autorità avente il potere di nomina di inquadrarlo nel grado A 5, chiedendo che la sua situazione fosse riesaminata e che gli venisse attribuito il grado A 4.
L'autorità che ha il potere di nomina non rispondeva al reclamo né entro il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, né successivamente.
Il 23 settembre 1975, il Petersen proponeva il presente ricorso, chiedendo in sostanza che il rifiuto dell'autorità che ha il potere di nomina di inquadrarlo, al momento dell'assunzione, nel grado A 4 venga dichiarato illegittimo e che il suo inquadramento sia rettificato, con effetto retroattivo, dal grado A 5, 3o scatto, al grado A 4, 1o scatto.
A sostegno del suo ricorso, il Petersen deduce due mezzi.
In primo luogo, egli — se ho ben capito — fa carico all'autorità che ha il potere di nomina di aver violato l'art. 27 dello statuto del personale nonché il principio della parità di trattamento, omettendo di applicare, nel caso del ricorrente, i criteri da essa stessa stabiliti per quanto concerne l'inquadramento dei dipendenti.
In secondo luogo, egli sostiene che la promessa fattagli — a suo dire — dallo Junger il 28 settembre 1973 era valida e vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina, la quale doveva e poteva mantenerla giacché, come risulta, era possibile, conformemente ai criteri summenzionati, inquadrare il ricorrente nel grado A 4.
La Commissione eccepisce innanzitutto che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. A suo avviso, benché esso sia stato proposto entro il termine di 3 mesi — contemplato dall'art. 91, n. 3, dello statuto del personale — dalla data del rigetto implicito del reclamo presentato dal ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, tale reclamo è stato proposto più di un anno dopo la notifica dell'atto impugnato — cioè dalla decisione di inquadramento nel grado A 5, comunicata al ricorrente dal direttore del personale con lettera 8 novembre 1973 — e pertanto oltre il termine fissato dall'art. 90, n. 2.
Il Petersen ribatte che, date le circostanze, sarebbe iniquo opporgli il decorso del termine di 3 mesi stabilito da tale norma: in primo luogo, egli manifestò la propria accettazione quasi un mese dopo la ricezione della lettera di assunzione e non sarebbe logico pretendere che egli impugnasse la nomina subito dopo averla accettata. Inoltre — e questo è a mio avviso il suo argomento essenziale — era naturale, tenuto conto degli antefatti, che egli accettasse senza discutere quanto dichiarato dallo Junger nella lettera 9 ottobre 1973, cioè che «le norme applicate dalla Commissione» non consentivano il suo immediato inquadramento nel grado A 4. Solo la Commissione era a conoscenza dei criteri d'inquadramento ed il ricorrente non ebbe alcun motivo per sospettare che essi non fossero stati applicati correttamente nel suo caso fino al settembre 1974, quando cioè il gabinetto privato del sig. Gundelach sollevò il problema. Da quel momento, il ricorrente — sempre a suo dire — si adoperò con la massima sollecitudine possibile, tenuto conto delle esigenze del servizio e della possibilità di reperire a Bruxelles le persone in grado di fornirgli le informazioni necessarie, per conoscere quali fossero i suoi diritti e propose reclamo non appena ne ebbe una adeguata cognizione. Facendo valere tali circostanze, il ricorrente si richiama ai «principi generali del diritto amministrativo» ed ai principi di equità ricavabili dal diritto inglese.
Ho fatto alcune ricerche in merito alla disciplina dei termini d'impugnazione nei diritti degli Stati membri e non mi risulta che esista alcun principio generale di diritto amministrativo nel senso indicato dal ricorrente. Questi, peraltro, non cita alcun precedente giurisprudenziale che possa provare l'esistenza di un siffatto principio. Ritengo invece che il richiamo ai principi di equità abbia maggior fondamento.
Comincerò col soffermarmi brevemente sul diritto inglese, giacché il Petersen vi si riferisce espressamente. Come sapete, il principio fondamentale su cui riposa l'«equity» inglese è che nessuno può abusare dei propri diritti. In conformità a tale principio, i giudici hanno elaborato la regola secondo cui, qualora l'attore abbia ignorato l'esistenza del suo diritto di azione in conseguenza della «frode» del convenuto o del suo rappresentante, il termine fissato dalla legge per l'esercizio di tale diritto può cominciare a decorrere in favore del convenuto solo dal momento in cui l'attore ha scoperto o avrebbe potuto scoprire, usando la normale diligenza, la «frode». Il termine «frode» non ha qui il significato di inganno o azione disonesta, ma designa un comportamento dal quale non è giusto che il convenuto tragga vantaggio. Questo principio è attualmente sancito, per quanto concerne il diritto inglese, dall'art. 26, lett. b), del Limitation Act (legge in materia di prescrizione) del 1939. Fra le numerose sentenze che interpretano tale norma, le più recenti — credo — sono quelle pronunziate dalla Court of Appeal nell'ambito delle cause Applegate c. Moss (1971, 1 Q.B., pag. 406) e King c. Victor Parsons & Co. (1973, 1 W.L.R., pag. 29). Entrambe contengono utili precisazioni circa il significato dell'art. 26, lett. b), ma ritengo che le seguenti considerazioni di Lord Denning, che figurano nella prima di esse (pag. 413 della raccolta), siano particolarmente chiarificatrici:
«È assodato già da molto tempo che il termine “frode” non designa necessariamente, nel presente contesto, un comportamento moralmente riprovevole (Beaman c. A.R.T.S. Ltd.; 1949, 1 K.B., pag. 550) bensì semplicemente un contegno abusivo (Kitchen c. Royal Air Force Association; 1958, 1 W.L.R., pag. 563), nonché Clark c. Woor; 1965, 1 W.L.R., pag. 650, causa vertente su un contratto edilizio). Da tali sentenze risulta che detto termine non è usato nel senso corrente nella “common law”, bensì per designare un comportamento del convenuto — o del suo rappresentante — tale da impedirgli di avvalersi del decorso del termine a pena di contravvenire ai dettami della propria coscienza. La norma di cui trattasi si applica in ogni caso in cui il convenuto — o il suo rappresentante — si sia condotto in modo de celare all'attore l'esistenza del suo diritto d'azione, in circostanze tali che sarebbe iniquo consentire allo stesso convenuto di eccepire il decorso del termine. Così, nel caso di un contratto edilizio, l'imprenditore, se costruisce un edificio difettoso e fa in modo che i difetti dell'opera restino nascosti per alcuni anni, non può poi opporre all'attore il decorso del termine fissato dalla legge per l'esperimento dell'azione. L'esistenza del diritto d'azione è celata fraudolentemente nel senso in cui il termine “frode” è usato dalla norma in esame.»
(Ulteriori precedenti giurisprudenziali concernenti l'art. 26, lett. b) sono citati nell'opera «Halsbury's Statutes of England» (III ediz.), vol. 19, pag. 87).
Tale regola non esiste solo nel diritto inglese: un principio analogo è sancito in Scozia dall'art. 6, n. 4, del «Prescription and Limitation (Scotland) Act» (legge in materia di usucapione e di prescrizione) del 1973, ed in Irlanda dall'art. 71, n. 1, lett. b), dello Statute of Limitations (legge sulle prescrizioni) del 1957. Per quanto mi risulta, si ritiene improbabile che l'orientamento dei giudici scozzesi e irlandesi circa l'interpretazione delle norme suddette possa discostarsi sostanzialmente da quello affermatosi in Inghilterra.
In Germania si è giunti al medesimo risultato per una via leggermente diversa. I regolamenti di procedura dei vari organi giurisdizionali conferiscono al giudice il potere di derogare in taluni casi alle norme in materia di termini. Così l'art. 60, n. 1, del Verwaltungsgerichtsordnung del 21 gennaio 1960 stabilisce che chiunque abbia omesso, senza sua colpa, di osservare un determinato termine fissato dalla legge deve essere rimesso nei termini ove ne faccia domanda. A quanto pare, comunque, se la presente causa dovesse essere decisa da un giudice tedesco, il problema dei termini stabiliti dallo statuto non si porrebbe neppure, giacché la nomina di un pubblico impiegato è considerata come una decisione amministrativa adottata con il consenso dell'interessato. Orbene tale consenso è viziato se è stato determinato da un errore. In un'ipotesi siffatta, viene concesso all'interessato, dal momento in cui egli ha scoperto l'errore, un ragionevole lasso di tempo — fissato caso per caso dal giudice — per impugnare la decisione.
Diverso è invece l'orientamento della giurisprudenza francese: il Conseil d'État ha dichiarato di non avere il potere di derogare ad un termine d'impugnazione in casi come quello di specie (Auby e Drago: Traité de Contentieux Administratif, II edizione, tomo I, pag. 802, e in particolare due delle decisioni del Conseil d'État ivi citate, cioè CE. 25 novembre 1949, Baldacci, pag. 513 e CE. 12 febbraio 1958, Valade, pag. 93). Pare tuttavia che tale orientamento non sia stato esente da critiche: si vedano, in proposito, le conclusioni presentate dall'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nell'ambito della causa 79-70, Müllers c. Comitato economico e sociale, Racc. 1971, vol. II, pag. 701.
Per quanto è a mia conoscenza, non esiste, negli altri Stati membri, alcun precedente giurisprudenziale concernente direttamente il punto in esame; tuttavia, è lecito ritenere che, almeno in acluni di essi — vale a dire in Belgio, Lussemburgo e Italia —, i giudici assumerebbero un punto di vista analogo a quello dei loro colleghi francesi.
Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, mi sembra che il suo orientamento sia abbastanza chiaro. Almeno in quattro cause la Corte si è fondata su considerazioni di equità onde evitare che la rigorosa applicazione del diritto comunitario conducesse a risultati ingiusti: vedasi le sentenze 15. 3. 1973 (causa 37-72, Marcato c. Commissione, Racc. 1973, vol. I, pag. 368, punto 15 del dispositivo), 20. 2. 1975 (causa 64-74, Reich c. Hauptzollamt Landau, Racc. 1975, pag. 268, punto 3 del dispositivo); 4. 12. 1975, (causa 31-75, Costacurta c. Commissione, ibidem, pag. 1570, punto 5 del dispositivo) e 5. 2. 1976 (causa 94-75, Süddeutscher Zucker c. Hauptzollamt Mannheim, Racc. 1976, pag. 160, punto 5 del dispositivo). La prima e la terza di tali sentenze sono particolarmente pertinenti al presente caso, giacché in ciascuna di esse la Corte ha tenuto conto di motivi di equità al fine di derogare al termine fissato dallo statuto del personale per proporre ricorso giurisdizionale. Del pari particolarmente pertinente è la sentenza 9. 7. 1970 (causa 23-69, Fiehn c. Commissione, Racc. 1970, vol. II, pag. 560) che ha respinto un'eccezione di irricevibilità per decadenza sollevata dalla Commissione contro il ricorso di una sua dipendente, che lamentava di essere stata indotta in errore dalla convenuta circa i suoi diritti. La Corte ha affermato che il termine per proporre ricorso poteva decorrere solo dal momento in cui l'interessata si fosse resa conto del fatto che il provvedimento impugnato era viziato da errore (punto 15 del dispositivo).
In corso di causa, la Commissione, si è richiamata a talune sentenze della Corte per sostenere l'impossibilità di derogare ai termini d'impugnazione fissati dagli artt. 90 e 91 dello statuto del personale in circostanze quali quelle di cui alla presente fattispecie. Con tutto il rispetto per la Commissione, mi sembra che nessuna delle sentenze da essa citate possa corroborare la sua tesi. Da alcune di esse, infatti, risulta che il convenuto non può derogare ad un termine processuale e che l'eventuale decadenza deve, se necessario, essere rilevata d'ufficio dalla Corte. Orbene, una siffatta questione è estranea alla presente controversia, in cui la Commissione stessa sottolinea vigorosamente l'esigenza del rispetto del termine d'impugnazione. Altre sentenze concernono i casi in cui il ricorrente può invocare l'esistenza di un «fatto nuovo» idoneo a far rivivere detto termine, ma anch'esse sono irrilevanti ai fini della soluzione del nostro problema, giacché il Petersen non invoca alcun fatto nuovo, ma sostiene che gli è stata fornita una falsa rappresentazione della realtà. In altre sentenze ancora è ribadito il principio secondo cui una lettera con la quale un'istituzione comunitaria comunica al dipendente interessato che l'esame del suo caso è ancora in corso non può sospendere il decorso del termine stabilito dallo statuto del personale: nemmeno tale punto, tuttavia, è pertinente alla presente causa.
In conclusione ritengo che l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione debba essere respinta, poiché questa si è comportata in modo da celare interamente al Petersen, fino all'ottobre 1974, i fatti su cui egli fonda il ricorso. A tal fine basti considerare che il ricorrente non avrebbe potuto, usando la normale diligenza, acquistarne piena cognizione prima del 19 novembre 1974, cioè prima dei tre mesi antecedenti alla data della presentazione del reclamo a norma dell'art. 90, n. 2.
Passo pertanto all'esame della fondatezza del ricorso.
Ritengo opportuno iniziare, come hanno fatto le parti nelle memorie successive al controricorso, dal secondo mezzo dedotto dal Petersen.
Questi, come ricorderete, sostiene essenzialmente di avere ignorato che lo Junger non aveva in realtà il potere di promettergli alcunché: ai suoi occhi, egli rappresentava la persona incaricata dalla Commissione di trattare con lui la questione del suo inquadramento. Lo Junger gli promise l'inquadramento nel grado A 4 ove ciò fosse stato pienamente conforme alle norme vigenti in materia. Tale promessa vincolava la Commissione e dovrebbe essere adempiuta.
Confesso che mi riesce difficile comprendere il fondamento giuridico di questo argomento. La promessa assertivamente fatta dallo Junger non poteva avere natura contrattuale, giacché i rapporti fra un'istituzione comunitaria e i suoi dipendenti sono di natura statutaria. Né è lecito, per alcun motivo, ritenere che una siffatta promessa — ammesso che sia stata fatta — abbia comportato per lo Junger l'impossibilità di «venire contra factum proprium».
Credo comunque, sia superfluo approfondire tali questioni per il motivo seguente:
Il Petersen e lo Junger sono comparsi dinanzi a noi — a norma dell'art. 45, n. 2, lett. a), e rispettivamente dell'art. 45, n. 2, lett. c), del regolamento di procedura della Corte — per riferirci quanto è stato detto fra loro nei colloqui del 28 settembre 1973.
Non intendo soffermarmi sui dettagli delle loro deposizioni: voi le avete ascoltate, avete a vostra disposizione i verbali dell'udienza e sapete in quale misura le versioni dei fatti fornite dagli interessati sono discordanti fra loro.
Nel giudicarne il valore occorre, naturalmente, tenere presenti tre cose.
In primo luogo va considerato che i colloqui di cui trattasi ebbero luogo tre anni fa.
Dopo un così lungo periodo di tempo non ci si può aspettare che gli interessati conservino un ricordo preciso di quanto si sono detti.
In secondo luogo, è noto che una persona chiamata a deporre su quanto è accaduto in una determinata occasione è portata a ripensarvi con tale intensità che, nonostante possa in effetti non ricordare nulla, finisce col darsi una rappresentazione dei fatti da rievocare che ai suoi occhi corrisponde senza alcun dubbio alla realtà. Lo Junger, in particolare, ha manifestato tale tendenza: quando è stato interrogato sui fatti del 28 settembre 1973, ai quali aveva avuto agio di ripensare, ha risposto senza alcuna esitazione, mentre, invitato a riferire circa altri fatti — alcuni dei quali più recenti — ha più volte dichiarato di non ricordare nulla.
Infine, va tenuto presente che il Petersen, danese, e lo Junger, olandese, parlarono fra loro in inglese. Ora, come avete potuto constatare, entrambi conoscono questa lingua bene, ma non alla perfezione, e ciò ha potuto dare adito a malintesi.
A mio avviso, è molto probabile che, come ha dichiarato il Petersen e contrariamente a quanto ha riferito lo Junger, quest'ultimo abbia detto all'incirca, verso la fine del secondo abboccamento: «Sig. Petersen, le prometto che, se la normativa in materia lo consente, lei otterrà l'inquadramento nel grado A 4». D'altra parte, però, sono sicuro che, se lo Junger fece una dichiarazione del genere, il Petersen, come si arguisce dalla sua stessa deposizione, non la interpretò allora nel senso che il suo interlocutore poteva e voleva impegnare la Commissione a fare alcunché. Secondo il ricorrente, lo Junger, subito dopo aver fatto la '«promessa» di cui trattasi, soggiunse: «Tuttavia, sig. Petersen, lei deve dirmi quello che intende fare nel caso che il suo inquadramento nel grado A 4 risulti incompatibile con le norme in materia di assunzione; io devo far menzione nei miei documenti di quali sarebbero le sue intenzioni ove venisse deciso che tale inquadramento non è possibile e le venisse offerto un posto di grado A 5» (deposizione del Petersen, pag. 3). Con tali parole lo Junger precisò chiaramente che la decisione circa l'inquadramento da proporre al ricorrente non spettava a lui, bensì alle persone cui egli alludeva in quella frase. Il Petersen, quindi, dovette logicamente capire che lo Junger, con quella «promessa», non voleva dire altro che, per quanto gli risultava dalla prassi seguita dalla Commissione in materia di assunzione, il ricorrente avrebbe ottenuto l'inquadramento nel grado A 4 se «le norme» lo avessero consentito.
Ritengo pertanto che il secondo mezzo dedotto dal Petersen debba essere respinto.
Passiamo adesso ad esaminare il primo.
A tal fine è necessario, a mio parere, tener presente il metodo seguito dal «comitato per l'inquadramento» per calcolare la durata dell'esperienza professionale del Petersen al fine di applicare i «criteri» nel suo caso. Su tale punto non vi è alcuna controversia: è pacifico, infatti, che il comitato applicò il criterio in base al quale gli studi universitari compiuti dai candidati danesi successivamente alla fine del quinto anno andavano considerati come «esperienza professionale». In tal modo, poiché gli studi universitari del Petersen erano durati cinque anni e mezzo, vennero aggiunti sei mesi alla durata effettiva della sua esperienza professionale. Questa tuttavia restava pur sempre inferiore, all'epoca dei fatti in causa (ottobre 1973), al minimo di 12 anni richiesto tassativamente per l'inquadramento nel grado A 4, senza parlare poi del minimo di 14 anni giudicato, in via generale, opportuno dal comitato.
Il Petersen sostiene che il comitato avrebbe dovuto tener conto di altri periodi equiparabili ad un'esperienza professionale.
A suo avviso, questo è il caso — in primo luogo — dei 18 mesi di servizio militare. La Commissione risponde richiamandosi — secondo me giustamente — alla relazione del comitato, secondo cui l'equiparazione del servizio di leva ad un esperienza professionale non può comportare l'inquadramento sistematico in un grado superiore. Invero, come si desume da una lettera inviata il 16 settembre 1975 dal capo della divisione «assunzioni, nomine, promozioni» della Commissione al capo del gabinetto privato del sig. Gundelach (allegato 18 all'atto introduttivo), il comitato non ha mai tenuto conto del servizio militare ai fini dell'inquadramento in un grado superiore, bensì solo per consentire l'attribuzione, agli interessati, di uno scatto superiore nel grado loro spettante. In ogni caso, se alla durata dell'«esperienza professionale» del Petersen calcolata dal comitato fossero stati aggiunti 18 mesi, ciò gli avrebbe consentito appena di soddisfare al requisito minimo di 12 anni, senza peraltro permettergli di poter vantare un'esperienza in mansioni analoghe a quelle inerenti al posto da occupare tale da giustificare il suo inquadramento nel grado A 4, senza che egli avesse maturato il minimo di 14 anni.
In secondo luogo, il Petersen assume che il periodo di studi universitari considerato come «esperienza professionale» avrebbe dovuto essere, nel suo caso, superiore a 6 mesi e lamenta di essere stato vittima — sotto questo profilo — di una duplice discriminazione.
Innanzitutto, egli sarebbe stato discriminato rispetto ad un candidato danese al quale, in virtù della formula adottata dal comitato, è stato attribuito un periodo di esperienza professionale più lungo. Considerati i motivi che sono all'origine di tale formula, non vedo come il ricorrente possa essere stato discriminato; comunque sia, la decisione in materia spettava unicamente all'autorità che ha il potere di nomina, sentito il parere del comitato, e la Corte non è competente a pronunciarsi in proposito.
Il Petersen sostiene poi che il criterio in esame era fondato sulla presunzione che, in generale, i candidati inglesi avessero iniziato a maturare l'esperienza professionale un anno prima rispetto ai candidati danesi. A suo parere, si sarebbe dovuto stabilire una media fra la durata normale degli studi universitari in Gran Bretagna e quella degli studi universitari in Danimarca, e presumere quindi che tutti i candidati avessero iniziato a maturare l'esperienza professionale dalla fine di tale durata media. Da parte mia, ritengo che un siffatto criterio puramente aritmetico, sia del tutto inadeguato; la semplice costatazione delle differenze fra i metodi d'insegnamènto ed i sistemi d'esame vigenti nelle università inglesi e in quelle danesi basta a dimostrarne l'artificiosità. Il fatto che non solo la durata, ma anche la natura degli studi universitari vari da uno Stato membro all'altro crea, in tutte le istituzioni comunitarie, un problema per l'autorità che ha il potere di nomina. Anche in questo caso si è, a mio parere, di fronte ad una questione nella quale la Corte, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, non può intervenire.
Infine, il Petersen dichiara di aver appreso da due colleghi danesi, poco prima di proporre il presente ricorso, che, grazie all'intervento del gabinetto privato del sig. Gundelach, era stato loro esplicitamento chiesto se avessero maturato un' esperienza professionale — anche se di breve durata — durante gli studi universitari, di cui si potesse tener conto nel calcolo della durata complessiva minima di esperienza professionale richiesta, onde consentire il loro inquadramento nel grado A 4. A suo dire, entrambi ottennero tale inquadramento dopo aver dimostrato di avere effettivamente svolto un'attività lavorativa nel corso degli studi universitari. Orbene il Petersen fa carico alla convenuta di non aver agito allo stesso modo nel suo caso e produce taluni documenti (allegati 5, 6 e 7 alla replica) al fine di dimostrare che, mentre era ancora iscritto all'università, egli lavorò saltuariamente, durante le vacanze estive, presso la Sparekassen (Cassa di risparmio) a Copenaghen, presso un ufficio della polizia di Haderslev e presso la S.A.S. La Commissione ribatte, non a torto, che, in mancanza di indicazioni precise circa la concessione assertivamente fatta ai due dipendenti citati dal Petersen — della quale peraltro questi non fornisce alcuna prova —, essa non è in grado di formulare osservazioni in proposito e che comunque, per quanto le risulta, le attività lavorative svolte saltuariamente dai candidati nel corso degli studi universitari non sono mai state considerate dal «comitato per l'inquadramento» come «esperienza professionale». In effetti, signori, il contrario mi stupirebbe.
Concludendo, sono del parere che il ricorso debba essere respinto, e che, per quanto concerne le spese, debba applicarsi l'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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