CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 7 APRILE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il sig. Aulich è un cittadino tedesco. Da tempo egli percepiva una pensione di anzianità sulla base della normativa vigente nei Paesi Bassi e godeva inoltre del trattamento di quiescenza in forza delle leggi della Repubblica federale di Germania. Egli risiedeva dapprima in Germania, ma nel 1970 si trasferiva nei Paesi Bassi ed attualmente risiede in Eindhoven. Quando risiedeva in Germania egli aveva diritto, come pensionato, all'assicurazione malattia gratuita, ma nei Paesi Bassi non aveva diritto ad una siffatta assicurazione. Di conseguenza dal 1o settembre 1970, egli si assicurava volontariamente contro le malattie iscrivendosi all'«Algemeen Ziekenfonds» di Eindhoven, al quale nel 1970, versava un premio mensile di 84,50 fiorini, che nel 1975 era però divenuto di 178,10 fiorini.
Come vi è noto, la legislazione tedesca in materia di previdenza sociale contiene una disposizione, il § 381, 4o comma, della Reichsversicherungsordnung («RVO»), in forza della quale ai pensionati che hanno diritto all'assistenza malattia gratuita, spetta un'indennità contributiva per i versamenti relativi ai premi dell'assicurazione malattia da essi stipulata volontariamente. Il Bundessozialgericht in diversi casi decideva che i pensionati che, come l'Aulich, risiedevano all'estero, e qui avevano contratto un'assicurazione malattia, avevano diritto a percepire tale indennità, se ed in quanto concorressero determinati presupposti. Risulta che nel caso dell'Aulich ricorrevano tali presupposti. Risulta altresì che nel 1975 l'indennità era pari a 115 DM al mese, cosicché era quasi sufficiente per pagare i premi dell'assicurazione stipulata dall'Aulich nei Paesi Bassi.
Il 21 agosto 1970, l'Aulich presentava all'ente tedesco competente, il Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte («BVA»), una domanda intesa ad ottenere la partecipazione ai contributi per l'assicurazione malattia a partire dal 1o settembre 1970. Con provvedimento 23 settembre 1970, la BVA respingeva la domanda con la motivazione che, in forza dell'art. 22 del regolamento del Consiglio CEE n. 3, l'ente previdenziale olandese era debitore dell'assicurazione malattia.
Avverso la reiezione della domanda, l'Aulich interponeva appello avanti il Sozialgericht di Berlino, il quale, in data 26 febbraio 1971, accoglieva l'appello. Esso affermava che l'art. 22 del regolamento n. 3 non ostava al pagamento all'Aulich dell'indennità contributiva ex § 381, 4o comma, della RVO, ed intimava alla BVA di versargli detta indennità a partire dal 1o settembre 1970.
Il 25 maggio 1971, la BVA impugnava questa sentenza avanti il Landessozialgericht di Berlino.
Sopraggiungevano poi due eventi rilevanti.
In primo luogo, il Consiglio adottava il regolmento (CEE) n. 1408/71, che, a decorrere dal 1o ottobre 1972, sostituiva il regolamento n. 3.
In secondo luogo, in data 11 ottobre 1973, questa Corte pronunciava la sentenza nella causa 35-73 Kurtz c. BVA (Racc. 1973, pag. 1025), le cui circostanze erano sostanzialmente analoghe a quelle della causa Aulich, affermando che l'art. 22 del regolamento n. 3 non aveva l'effetto voluto dalla BVA.
La BVA rinunciava quindi all'appello nella causa Aulich, relativamente al periodo fino al 1o ottobre 1972. La BVA sostiene tuttavia che, a partire da tale data il regolamento n. 1408/71 aveva determinato una situazione giuridica diversa dalla precedente.
Le disposizioni del regolamento n. 1408/71, invocate dalla BVA, sono il combinato disposto dell'art 27 e dell'allegato V.
L'art. 27 trovasi nella sezione 5a del capitolo 1o del titolo HI del regolamento. Il titolo III contiene le «disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni». Il capitolo 1o reca la rubrica «malattia e maternità» e la sezione 5a di esso «titolari di pensioni o di rendite e loro familiari».
A partire dal 1o gennaio 1973, l'art. 27 veniva emendato in due punti, in forza dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri. Richiamerò, in prosieguo, la vostra attenzione su tali emendamenti. A mio avviso essi non riguardano la presente causa. Il testo originale dell'art. 27, che era in vigore dal 1o ottobre al 31 dicembre 1972, recitava:
«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonchè i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.» (GU n. L 149 del 5. 7. 1971)
L'art. 18, qui richiamato, contempla il cumulo dei periodi assicurativi nel caso in cui ciò sia necessario. Nella presente causa, esso esula dall'oggetto del contendere.
L'allegato V comprende quelle che vengono definite «modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri». La disposizione in questione in tale allegato era, nella versione originale del regolamento n. 1408/71, la lettera F, n. 1, a). Nella versione emendata dell'atto di adesione è la lettera H, n. 1, a). Essa si esprime alla medesima guisa nelle due versioni, vale a dire, per quanto qui interessa:
«Il titolare di pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, per l'applicazione dell'art. 27 … come avente diritto alle prestazioni in natura se soddisfa … alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria malattia delle persone anziane.» (GU n. L 149 del 5. 7. 1971).
È pacifico che tale disposizione ha per effetto che, sotto il profilo dell'art. 27, l'Aulich ha diritto alle indennità, in forza della legislazione dei Paesi Bassi, cosicché tale articolo si applica nei suoi confronti. Ciò distingue la situazione creata dal regolamento n. 1408/71 da quella esistente sotto il regolamento n. 3, come interpretata dalla sentenza Kurtz c. BVA, in quanto detta pronunzia era basata interamente sul principio che l'art. 22 non trovava applicazione nei confronti di un interessato che non avesse in effetti diritto alle indennità a norma delle leggi dello Stato membro in cui risiedeva.
Questo è probabilmente il punto relativamente al quale è opportuno che io prenda in esame gli emendamenti apportati all'art. 27, dall'atto di adesione o come risultato di questo.
Come dicevo, ne venivano apportati due.
Il primo dal medesimo atto di adesione, con l'art. 29 e con la parte II dell'allegato I di tale atto e consisteva semplicemente nella cancellazione nell'art. 27 dei termini «in natura». Ne conseguiva che l'art. 27 si applicava alle prestazioni in contanti, come pure a quelle in natura.
Il secondo emendamento veniva apportato, ai sensi degli artt. 30 e 153 dell'atto, dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2864/72. Il suo effetto era di rendere l'art. 27 inapplicabile, a meno che il pensionato risiedesse in uno degli Stati membri in cui aveva diritto a percepire una pensione. L'Aulich, naturalmente, risiede in uno Stato membro.
La tesi della BVA se non erro, è nel senso che per effetto dell'art. 27, ed in ispecie dei termini «come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato», l'Aulich va considerato, a tutti gli effetti dell'assicurazione malattia, come se avesse diritto ad una pensione soltanto nei Paesi Bassi, e non avesse così diritto ad alcuna indennità ex § 381, 4o comma, della RVO, giacché una siffatta indennità spetta solo a chi ha diritto a percepire una pensione in Germania.
Tale argomentazione viene presa in considerazione nella questione sottoposta, in via pregiudiziale, a questa Corte dal Landessozialgericht, con ordinanza 13 agosto 1975.
Signori, mi sembra che, come è stato osservato dalla Commissione, la soluzione di tale questione si trova nella sentenza di questa Corte nella causa 36-65 Dekker c. BVA Racc. 1965, pag. 939). In questa causa la questione verteva sul se l'assegno a norma del § 381, 4o comma, della RVO, fosse una prestazione contemplata dall'art. 22 del regolamento n. 3. La Corte sottolineava che ciascun capitolo del titolo IH di detto regolamento conteneva disposizioni relative ad una particolare categoria di rischi. La Corte affermava «da tutto ciò risulta che in ciascuno di detti capitoli si intendono per “prestazioni” quelle che vengono fornite nelle ipotesi indicate nella rubrica del capitolo stesso». L'art. 22 faceva parte del capitolo 1 del titolo IH, avente ad oggetto malattia e maternità, così che le prestazioni cui si fa riferimento devono essere quelle che sono state fornite in un caso concreto di malattia o di maternità. Ne consegue che una prestazione a complemento della pensione e destinata a coprire una parte dei contributi per l'assicurazione malattia non rientra nella nozione di prestazioni in natura ai sensi del predetto art. 22. A mio avviso, proprio le medesime considerazioni valgono per l'art. 27 del regolamento n. 1408/71. Il titolo III di tale regolamento corrisponde al titolo III del regolamento n. 3, e l'art. 27, come ho già detto, costituisce parte del capitolo 1, che reca la rubrica «malattia e maternità». Ne consegue che le prestazioni cui fa riferimento l'art. 27 non comprendono un assegno del genere di quello contemplato dal § 381, 4o comma, della RVO.
Son quindi dell'avviso che la questione sottoposta a questa Corte dal Landessozialgericht di Berlino va risolta nel senso che l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 riguarda soltanto le prestazioni ottenute dall'interessato o dai membri della sua famiglia, da un ente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede nel caso di malattia o maternità e non riguarda qualsivoglia diritto che egli possa vantare, a norma delle leggi di un altro Stato membro, ad un assegno di partecipazione ai contributi dovuti per l'assicurazione volontaria contro le malattie.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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