CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 13 LUGLIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
è stato detto che lo sviamento di potere viene spesso dedotto, ma raramente provato. A mio parere, in questa causa è stato provato.
Il 18 febbraio 1975, la segretaria generale del Consiglio pubblicava il bando di concorso interno Consiglio/A/108. (Devo interrompere la mia esposizione per rilevare che il testo italiano del bando costituisce il documento n. 2 del ricorso. A mia domanda, il Consiglio ci ha fornito una copia del testo inglese, ed è di questo che ho tenuto conto nel preparare le mie conclusioni. La lingua processuale è però il francese. Ad onta dell'art. 29, paragrafo 3, del regolamento di procedura, non è stato prodotto il testo francese del bando. È curioso, date queste circostanze, che. l'avvocato del ricorrente abbia svolto all'udienza degli argomenti basati su determinate particolarità di linguaggio del testo francese. Vi propongo di non tenerne conto, in parte perché dette particolarità non si ritrovano nel testo inglese e in parte perché detti argomenti mi paiono irrilevanti. Ritengo però che sarebbe opportuno che gli avvocati che difendono dinanzi a questa Corte si attenessero al regolamento di procedura).
Ritornando agli antefatti, il bando diceva che la segreteria generale del Consiglio indiceva un concorso interno per coprire un posto vacante di amministratore principale, carriera A 5/A 4, e che il posto sarebbe stato coperto al grado A 4. Veniva dichiarato che le mansioni della persona nominata avrebbero avuto riguardo al «settore della politica regionale».
Sotto la rubrica «Modalità del concorso e condizioni di ammissione» era detto, fra l'altro, che il concorso sarebbe stato per titoli e che:
«Tenuto conto della natura delle mansioni da svolgere, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
aver compiuto studi universitari completi, sanzionati da un diploma, o possedere un'esperienza professionale di livello equivalente;
b)
aver esercitato per almeno 6 anni attività attinenti alla categoria A ed aver tenuto per almeno 4 anni il segretariato di riunioni di gruppi o comitati dipendenti dal Consiglio».
La pubblicazione di questo bando ebbe luogo in un'atmosfera, a dir poco, di aspre controversie.
Il 7 novembre 1974, L'unione sindacale servizio pubblico europeo (più nota, credo, come «Union syndicale») aveva pubblicato una circolare (documento 8 del ricorso) in cui citava vari casi nei quali a suo parere il Consiglio aveva trasgredito, o si proponeva di trasgredire, lo spirito e le intenzioni dello statuto del personale. Tra questi casi ve n'era uno descritto, sotto il titolo «Passage d'un fonctionnaire de la catégorie L/A à la catégorie A (du grade L/A 4 au grade A 4)» e con la nota «Il s'agit d'un fonctionnaire de nationalité italienne», nei seguenti termini:
«Il s'agit d'un autre cas flagrant de la théorie selon laquelle tout est possible pour ceux qui ont des “saints au paradis”, à savoir un piston efficace.
Nous ne connaissons pas encore à quelle ruse l'autorité aura recours pour essayer de détourner le statut et donner ainsi satisfaction à la demande de la délégation italienne.
Nous constatons seulement que, sous n'importe quelle forme, un tel passage de catégorie constitue une discrimination injustifiée à l'égard des autres fonctionnaires du cadre L/A qui se sont soumis dans le passé ou qui seront obligés de se soumettre à l'avenir à des concours généraux pour accéder au grade de base (A 7) de la catégorie A.
Nous croyons nécessaire de mettre en garde l'autorité à ce sujet en lui rappellent que notre organisation ne manquera pas d'avoir recours à tous les moyens qui pourraient s'avérer nécessaires pour l'empêcher de mener à bien cette opération».
Il 14 novembre 1974, il segretario generale del Consiglio emanava una comunicazione al personale (documento 9 del ricorso), diretta a confutare le affermazioni contenute nella circolare dell'Union syndicale. Detta comunicazione conteneva il seguente brano:
«—
la question du passage d'un fonctionnaire L/A 4 au grade A 4, suite à un concours, a été envisagée dans le souci de pallier les anomalies d'une situation de fait déjà ancienne, qui s'est créée grâce à une excessive mansuétude de l'administration; la possibilité d'une telle situation ne se présentera plus. Les mesures seront prises pour que, très bientôt, chacun accomplisse les tâches qui sont celles de sa catégorie ou de son cadre».
Dalle memorie delle parti, da taluni documenti prodotti (in particolare il documento 1 del controricorso) e da ammissioni fatte all'udienza dal patrono del Consiglio è trapelato che i fatti sottostanti a questo dialogo piuttosto ermetico sono che un certo dipendente del Consiglio di grado L/A 4, cioè il signor Emilio Giovanni Martino, da molti anni svolgeva di fatto mansioni proprie della categoria A. Fra di esse vi erano quelle di segretario di vari gruppi di lavoro del Consiglio, fra cui in particolare un gruppo di lavoro per la politica regionale. Il Martino era italiano e la segretaria generale del Consiglio era stata pregata dalla delegazione italiana di dare al Martino stesso un grado adeguato alle sue mansioni, cioè l'A 4. Secondo il ricorrente, questa preghiera era in realtà una forte pressione; secondo il Consiglio, si trattava della semplice espressione di un desiderio.
Non ritengo importante lo stabilire la forza di questa pressione. L'essenziale è, a mio parere, che lo scopo del Consiglio nel bandire il concorso di cui trattasi era, per sua stessa ammissione, il permettere al Martino di ottenere il grado A 4. La situazione sarebbe stata praticamente la stessa se il Consiglio avesse deciso di far ciò di propria iniziativa, senza alcun intervento della delegazione italiana.
L'allusione, nella circolare dell'Union syndicale, ad «une discrimination injustifiée» era dovuta al fatto che, fino a quel momento, tutti i dipendenti L/A del Consiglio che erano passati alla categoria A avevano partecipato ad un concorso per titoli ed esami ed erano stati nominati all'inizio al grado A 7, benché alcuni di essi fossero stati classificati al grado L/A 6 o anche L/A 5 (vedi documento 3 della replica). Non sono certo che l'Union syndicale avesse ragione nel chiamare detti concorsi «concorsi generali». Altri indizi mi fanno pensare che si trattasse piuttosto di concorsi interni. Ma non credo che la cosa sia rilevante.
Due persone chiesero di partecipare al concorso Consiglio/A/108, cioè il Martino e il ricorrente, che era dipendente di grado A 5 presso l'ufficio legale del Consiglio. Tra parentesi, è anch'egli italiano.
La relazione della commissione giudicatrice (documento 7 del controricorso) reca la data del 30 aprile 1975. Detta commissione poneva nell'elenco degli idonei i nomi di entrambi i candidati. Il Martino figurava al primo posto: per numerose ragioni, come era detto nella relazione. L'anzianità di servizio presso il Consiglio del Martino superava di 8 anni quella del ricorrente. Da 10 anni il primo svolgeva mansioni di categoria A, mentre il secondo le esercitava solo da 7 anni. Il Martino aveva pure maggiore esperienza nel campo della politica regionale e possedeva in modo più evidente il requisito di «aver tenuto per almeno 4 anni il segretariato di riunioni di gruppi o comitati dipendenti dal Consiglio». Il solo aspetto a favore del ricorrente era che egli possedeva titoli accademici superiori.
Il 20 maggio 1975 il segretario generale del Consiglio nominava il Martino al posto «vacante». (Il testo italiano del provvedimento del segretario generale costituisce il documento 3 del controricorso).
Il 30 maggio 1975 il ricorrente, in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, presentava un reclamo contro la nomina del Martino. Il reclamo veniva respinto dal segretario generale del Consiglio con lettera 16 settembre 1975. A parte quello che dirò dopo, il contenuto del reclamo e della lettera sono fuori discussione (documenti 6 e 6b del ricorso).
Il 3 ottobre 1975 il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo l'annullamento della nomina del Martino ed altre pronunzie connesse.
A sostegno, il ricorrente deduce in realtà quattro motivi, benché parli solo di tre: i due ultimi sono fusi insieme.
Il primo motivo è che, trasferendo il Martino dal ruolo L/A alla categoria A mediante un concorso solo per titoli, il segretario generale ha violato un accordo stipulato con rappresentanti del personale del Consiglio (a quanto pare, l'union syndicale, e forse altri sindacati, e il comitato del personale), accordo contenuto in una lettera del 21 marzo 1973 da lui firmata, alla quale era allegata quella che viene discritta nella lettera come una «direttiva» per la direzione dell'amministrazione (documento 7 del ricorso).
La parte III di detta «direttiva» recava il titolo «Concorsi interni» ed era, a parte particolari irrilevanti, del seguente tenore:
«Des concours internes au secrétariat général seront organisés pour le passage vers les catégories A, B et C ainsi que, le cas échéant, vers le cadre L/A, afin de permettre aux membres du personnel qui en ont les capacités de passer à une catégorie ou cadre supérieur conformément aux dispositions du statut.
Ces concours auront lieu tous les trois ans pour le passage vers la catégorie A et le cadre L/A et tous les deux ans pour le passage vers les autres catégories.
…
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les fonctionnaires, les concours internes auront lieu sur titres et épreuves donnant les mêmes garanties de sélection que les concours généraux tout en étant adaptés au caractère interne du concours et aux types d'emplois à pourvoir.
…
La liste d'aptitude établie par le jury suite à un concours sera publiée. Les emplois ouverts par ce concours seront pourvus par nomination de candidats inscrits sur cette liste. Celle-ci expirera lorsque les emplois mis à concours internes auront été pourvus. Toutefois, s'il reste des candidats sur la liste, l'autorité investie du pouvoir de nomination pourra, à titre exceptionnel et sans préjudice du recours à des concours généraux, pourvoir d'autres emplois rendus vacants pendant la période considérée. Lors de la détermination des emplois à pourvoir par concours internes au cours de la période ultérieure, il sera tenu compte des emplois éventuellement ainsi pourvus en excédent de ceux mis à concours pour la période considérée.
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination envisage de demander la modification du classement catégoriel de certains emplois, elle prend l'avis d'une commission ad hoc ayant la même composition que la commission consultative d'avancement pour la catégorie A avant de saisir l'instance budgétaire. Si la modification est décidée, des concours internes sur titre pourront, à titre exceptionnel, être prévus après avis de la commission paritaire.
Avant la fin de juillet 1973, une étude sera effectuée par la commission paritaire pour déterminer:
—
les modalités générales d'application de ce système de concours internes périodiques et notamment le pourcentage d'emplois à mettre à concours pour chaque catégorie sur l'ensemble des emplois nouvellement créés dans cette catégorie, exception faite des emplois accordés dans le cadre de l'élargissement;
—
les critères généraux concernant, pour le passage vers les différentes catégories, les conditions d'accès aux concours et la nature des épreuves afin d'assurer l'adaptation de celle-ci aux types d'emplois à pourvoir.
Le système de concours internes sera d'application pour pourvoir les emplois vacants à attribuer à des fonctionnaires déjà en service et qui ne pourraient être pourvus par voie de promotion ou de mutation».
La tesi del ricorrente basata su detto accordo (che per brevità chiamerò in prosieguo «l'accordo del 1973») ha dato luogo a discussione su due questioni:
1)
se l'accordo del 1973 fosse giundicamente vincolante per il Consiglio;
2)
se, in caso affermativo, esso vietasse al segretario generale di bandire un concorso interno solo per titoli in una situazione come quella di cui trattasi.
Naturalmente, se ho ragione nel ritenere che il ricorso va accolto per «sviamento di potere», dette questioni hanno interesse puramente accademico. È tuttavia opportuno che io esprima il mio parere in proposito.
Il ricorrente non assume che, stipulando l'accordo del 1973, il segretario generale abbia esercitato poteri attribuitigli dalla legge. In particolare, non sostiene che l'accordo possa essere considerato come adottato in forza dell'art. 110 dello statuto del personale. Ciò avrebbe implicato una trafila diversa ed in particolare avrebbe dovuto essere sentito il comitato dello statuto. L'unico fondamento per l'obbligatorietà dell'accordo è quindi il principio posto dalla sentenza 81/72 Commissione/Consiglio (Racc. 1973, pag. 575). Questo è, infatti, il precedente cui il ricorrente si richiama.
A mio parere, gli si può obiettare quanto segue.
Come è stato espressamente affermato nella sentenza testé menzionata, la pronunzia della Corte si basava sul fatto che l'accordo di cui trattavasi faceva parte del «compito affidato al Consiglio dall'art. 65 dello statuto», il quale lasciava al Consiglio «la scelta dei mezzi e delle forme più appropriate per l'attuazione di una politica delle retribuzioni conforme ai criteri sanciti dall'art. 65». Il Consiglio — affermava la Corte — «può dividere le proprie deliberazioni in varie fasi, risolvendo in primo luogo determinate questioni di principio onde facilitare la susseguente adozione dei provvedimenti di attuazione». Stipulando l'accordo «il Consiglio aveva superato la fase degli studi preparatori ed era entrato in quella delle decisioni». Nello stipulare l'accordo, perciò, il Consiglio aveva statuito «in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 65 dello statuto in materia di retribuzione del personale» (cfr. i punti da 6 a 9 della motivazione). In queste circostanze fu affermato che l'accordo attribuiva al personale legittime aspettative che la Corte intendeva tutelare.
Se il ricorrente avesse ragione su questo punto, l'accordo del 1973 andrebbe interpretato nel senso ch'esso, non solo istituisce il sistema di concorsi interni periodici (nel caso dei concorsi per l'ammissione alla categoria A, triennali) espressamente nominati, ma anche inibisce implicitamente al segretario generale di bandire qualsiasi altro concorso interno, eccettuato il caso che l'accordo chiama «la modification du classement catégoriel» di un posto. Senza alcun dubbio, l'accordo non può essere interpretato nel senso di permettere al segretario generale di bandire un concorso ad hoc per un posto determinato, purché si tratti di un concorso per titoli ed esami. Non vi è nulla nell'accordo che anche solo si avvicini a questo.
Mi sembra però che, se l'accordo inibiva implicitamente al segretario generale di bandire qualsiasi concorso interno per la categoria A, all'infuori di quelli triennali in esso contemplati, non si può più parlare di «deliberazioni» del segretario generale adottate «in forza» di un potere attribuitogli dallo statuto, giacché questi si sarebbe impegnato ad ignorare una disposizione espressa dello statuto stesso, cioè l'art. 29, n. 1, b).
Lorsignori ricorderanno che l'art. 29, n. 1, tralasciando l'ultimo comma che qui non c'interessa, stabilisce:
«Per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:
a)
la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b)
le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
c)
le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III».
Si è molto discusso in questa causa (ad un altro proposito, del quale parlerò) sull'interpretazione di questa disposizione la quale, come il Consiglio ha rilevato, è strettamente connessa e va interpretata con l'art. 4 dello statuto.
Questo articolo, come lorsignori ricordano, è del seguente tenore:
«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.
Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.
Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, promozioni o concorso interno, essa viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee».
Nella discussione è stato quasi sostenuto che vi fosse, nell'interpretazione degli artt. 4 e 29, n. 1, un contrasto giurisprudenziale fra, da un lato, le sentenze 21-70 Rittweger/Commissione (Racc. 1971, pag. 7, a pag. 15) e 55/70 Reinarz/Commissione (ibid., pag. 379 a pag. 384) invocate dal Consiglio, e dall'altro, la sentenza 176-73 Van Belle/Consiglio (Racc. 1974, pag. 1361, a pag. 1369) e le mie conclusioni e la sentenza 90-74 Deboek/Commissione (Racc. 1975, pag. 1123 a pag. 1139 e, rispettivamente, 1132), invocate dal ricorrente. Non mi pare che vi sia alcun contrasto.
Il combinato disposto degli artt. 4 e 29, n. 1, quale si desume da detta giurisprudenza, mi sembra essere il seguente. Quando vi è presso una istituzione un posto vacante che dev'essere coperto, l'autorità che ha il potere di nomina deve in primo luogo portare il fatto a conoscenza del personale dell'istituzione stessa. Ciò permette ai membri del personale in possesso dei necessari requisiti di chiedere la promozione o il tramutamento a detto posto. Una volta ricevute le domande, ammesso che ve ne siano, l'autorità che ha il potere di nomina deve quindi stabilire se il posto vacante possa essere coperto mediante promozione o tramutamento. Essa non è però tenuta a farlo, per il semplice fatto che vi siano candidati promovibili o tramutabili, ma può cercare candidati più qualificati, con altri mezzi. Il primo di questi da prendere in considerazione è il concorso interno nell'ambito dell'istituzione. Se — e solo se — ritiene inopportuna la promozione, il tramutamento e il concorso interno, essa deve portare il posto vacante a conoscenza del personale delle altre istituzioni e quindi prendere in esame le domande di trasferimento presentate da membri di detto personale. Dopo di ciò vengono le ipotesi di «concorso interno nell'ambito delle istituzioni» e di «concorso generale» contemplate dall'allegato III.
A mio parere, il segretario generale del Consiglio non poteva quindi legittimamente impegnarsi in anticipo, nei confronti dei rappresentanti del personale di detta istituzione — per il caso che un posto di categoria A fosse divenuto vacante nell'intervallo fra due concorsi triennali contemplati dall'accordo del 1973 — a trascurare la possibilità di coprire il posto mediante concorso interno e passare direttamente, dall'esame delle possibilità di promozione o tramutamento, alla comunicazione del posto vacante al personale delle altre istituzioni. Né servirebbe obiettare (come il ricorrente — va detto a suo onore — non ha fatto) che si potevano usare i nomi ulteriori figuranti nell'elenco degli idonei dell'ultimo concorso triennale ovvero che il posto poteva in qualche caso rimanere scoperto senza inconvenienti fino al successivo concorso triennale.
È quindi superfluo che mi soffermi su altri argomenti addotti dal Consiglio contro il primo motivo del ricorrente, quali quello per cui sarebbe sufficiente leggere gli artt. 5, n. 2, e 66 dello statuto del personale per rendersi conto del fatto che la categoria A non è «superiore» al ruolo L/A, cosicché l'accordo del 1973 non poteva riguardare il passaggio alla categoria A dal ruolo L/A; o quello secondo cui detto accordo richiedeva espressamente lo studio da parte della commissione paritetica dei provvedimenti occorrenti per la sua attuazione, clausola di stile che non diede alcun risultato pratico. Né occorre che io mi attardi a considerare la discussione, piuttosto arida, svoltasi fra i patroni delle parti e relativa al se l'accordo del 1973 fosse o no una «decisione». Basti dire che, se si poteva interpretare nel modo caldeggiato dal ricorrente, era illegittimo.
Passo ora al secondo e al terzo motivo di ricorso, sui quali sarò più breve.
Il secondo motivo è che il segretario generale, nominando il Martino direttamente al grado A 4, in esito ad un concorso per soli titoli, mentre tutti i precedenti passaggi alla categoria A dal ruolo L/A erano avvenuti al grado A 7 in esito ad un concorso per titoli ed esami, ha violato il principio della «parità di trattamento» dei dipendenti — principio sancito dalla sentenza 48-70 Bernardi/Parlamento (Racc. 1971, da pag. 175 a pag. 185) ed ammesso dal Consiglio — come pure l'art. 5, n. 3, dello statuto del personale, il quale stabilisce:
«I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».
Ritengo però che l'asserita «disparità» o ingiustizia nel trattamento sia connessa allo sviamento di potere. Se il segretario generale, nel bandire il concorso Consiglio/A/108, si fosse semplicemente proposto di accertare obiettivamente quali candidati idonei vi fossero tra i dipendenti del Consiglio, allo scopo' di nominare il più idoneo, il suo modo di agire sarebbe stato irreprensibile. Se, in tal caso, il candidato più idoneo fosse risultato essere un membro del ruolo L/A, la sua nomina non avrebbe potuto certo essere impedita dal fatto che, in precedenza, nessun membro di detto ruolo aveva potuto essere candidato, o comunque essere prescelto, per un posto di categoria A superiore ad A 7, o che i precedenti concorsi cui avevano partecipato membri del ruolo L/A erano stati per titoli ed esami.
Il terzo motivo di ricorso è. che il segretario generale ha violato l'art. 29, n. 1, dello statuto in quanto, prima di bandire il concorso, non ha accertato se il posto potesse essere coperto mediante promozione o tramutamento. A questo proposito è sorta la discussione sull'interpretazione degli artt. 4 e 29, n. 1, di cui ho parlato. In realtà mi pare che le parti siano qui in contrasto sui fatti.
Nella lettera 16 settembre 1975, con cui ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, il segretario generale dichiara di aver esaminato la possibilità di coprire il posto mediante promozione o trasferimento. Nel controricorso il Consiglio sembra ammettere che ciò non è avvenuto e semplicemente sostiene che, giuridicamente, ciò non era necessario. Nella controreplica, però, e di nuovo all'udienza, è stato detto per conto del Consiglio che tale possibilità era stata presa in esame.
Confesso che, tenuto conto di altre ammissioni fatte per conto del Consiglio, che ho già ricordato, sono incline a sospettare che il segretario generale abbia considerato la possibilità di coprire il posto mediante promozione o tramutamento solo nel senso di chiedersi se gli fosse possibile nominare il Martino al posto stesso per una di queste vie. Non è però lecito condannare una parte in base ad un semplice sospetto. Se pensassi che l'esito della causa dipende da tale questione, vi inviterei ad accertare i fatti mediante istruttoria.
Rimane il quarto motivo di ricorso il quale, come ho già detto più volte, mi pare debba essere accolto.
Il ricorrente fonda detto motivo sul fatto, praticamente pacifico, che lo scopo perseguito dal segretario generale nel bandire il noto concorso era di consentire al Martino la nomina al posto vacante. Egli sostiene naturalmente che questo costituisce uno sviamento di potere. Egli deduce pure la violazione degli artt. 7 e 27 dello statuto del personale in quanto detti articoli, se vietano di riservare un posto a cittadini di uno Stato determinato, devono a fortiori vietare di riservare un posto ad una persona determinata.
A mio parere, la portata degli artt. 7 e 27 è qui più ampia e più positiva. Essa consiste nel fatto che detti articoli stabiliscono i criteri cui l'autorità che ha il potere di nomina deve attenersi nell'assumere e nel nominare dei dipendenti.
Si potrebbe osservare incidentalmente che, affidando per 10 anni ad un dipendente del ruolo L/A dei compiti propri della categoria A, il Consiglio ha violato l'art. 7 il quale prescrive all'autorità che ha il potere di nomina di «assegnare ciascun funzionario … ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro». La realtà pare essere che il segretario generale bandì il concorso di cui è causa onde togliere il Consiglio da questa situazione irregolare, senza peraltro rischiare di nuocere al dipendente interessato.
Non è necessario che mi dilunghi a discutere il concetto di sviamento di potere. Mi limiterò a citare le perspicue conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa 3-54 Assider/Alta autorità (Racc. 1954-55, a pag. 151 e segg.), in cui egli esamina il concetto alla luce dei diritti dei sei Stati membri originari, e le considerazioni aggiuntive da lui svolte nella causa 8-55 Fédération charbonnière de Belgique/Alta autorità (Racc. 1955-56, a pag. 247 e segg.). L'avvocato generale Lagrange ha definito lo «sviamento di potere» come l'esercizio, da parte di una pubblica autorità, dei propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati attribuiti (si veda in particolare Racc. 1955-56, a pag. 249). Questa definizione è classica. Aggiungerò solo che il principio in essa contenuto è noto pure al diritto inglese. Il precedente principale per quanto riguarda l'esistenza di detto principio nel diritto inglese è una sentenza della House of Lords, Westminster Corporation/London and North Western Railway [1905] A L 426 (vedansi in particolare le osservazioni di Lord Macnaghten a pag. 432 e quelle di Lord Lindley a pag. 439).
Il principale argomento che il Consiglio oppone alla censura di sviamento di potere è che in ogni stadio del procedimento sfociato nella nomina del Martino è stata scrupolosamente osservata la procedura prescritta. Signori, questo può essere vero, come può non esserlo. È ad esempio incerto se il segretario generale abbia preso in considerazione la possibilità di coprire il posto mediante promozione o tramutamento. Ma ciò non ha importanza. È connaturata allo sviamento di potere l'irrilevanza del se le norme di procedura siano state osservate. Questo vizio non dipende dal modo in cui sono stati esercitati determinati poteri, ma dallo scopo per il quale sono stati esercitati, cioè consiste nel fatto, come Lord Lindley si è espresso nella sentenza Westminster Corporation, che i poteri vengono usati come un «mantello per coprire» un atto illegittimo.
Un altro argomento addotto dal Consiglio è basato sull'assunto che il Martino avrebbe potuto essere nominato al posto in questione mediante tramutamento, senza concorso, giacchè i gradi L/A 4 ed A 4 sono allo stesso livello. La fondatezza di questo assunto dipende dall'interpretazione dell'art. 45, n. 2, dello statuto del personale, il quale recita:
«Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso».
Questa disposizione è stata — credo — generalmente interpretata in pratica nel senso che è necessario un concorso per passare dal ruolo L/A alla categoria A. Non ritengo occorra accertare in questa causa se ciò sia esatto. Anche ammettendo, a favore del Consiglio, che il segretario generale potesse tramutare il Martino senza concorso, resta il fatto che non si è valso di questa facoltà. Inoltre, se se ne fosse valso allo scopo, non già di nominare la persona più idonea, ma di regolarizzare la posizione del Martino, avrebbe commesso uno sviamento di potere, esattamente come lo ha commesso perseguendo detto scopo mediante un concorso.
In definitiva, ritengo che lorsignori dovrebbero:
1.
annullare il concorso Consiglio/A/108 e la conseguente decisione 20 maggio 1975 con cui il segretario generale del Consiglio ha nominato il sig. Emilio Martino ad un posto di amministratore principale di grado A 4;
2.
Porre le spese del giudizio a carico del Consiglio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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