CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 1O APRILE 1976 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il procedimento nel quale devo oggi esprimere il mio parere riguarda problemi relativi alla restituzione all'esportazione vigente nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dei cereali.
I fatti si possono riassumere come segue:
Nel periodo 26-29 luglio 1972, la ditta Merkur, con sede in Amburgo, chiedeva l'autorizzazione ad esportare delle merci ch'essa dichiarava come «fiocchi di orzo, che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b 1 aa» e «fiocchi di orzo, aventi tenore di ceneri superiore all'1 % e tenore di fibra grezza superiore allo 0,9 % su sostanza secca». L'esportazione avveniva in base a licenze in cui era stata prefissata la restituzione, con riferimento alla voce doganale 11.02 E I b 1 (fiocchi di orzo). Dall'analisi dei campioni prelevati dalle partite esportate, la «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» di Berlino desumeva, fra l'altro a causa dell'elevato contenuto di ceneri e di fibra grezza, che si trattava non già di fiocchi di orzo della voce 11.02 E I a 1, bensì di orzo schiacciato della voce 11.02 E I b 1. Alla ditta Merkur veniva perciò rifiutata la restituzione da essa richiesta, in quanto le norme allora vigenti in materia per l'orzo schiacciato — regolamento della Commissione n. 1383/72 (GU 1972, n. L 149, pag. 30) — non fissavano alcuna aliquota per tale prodotto. Veniva parimenti respinta la richiesta avanzata in subordine dall'interessata e intesa ad ottenere la restituzione vigente per l'orzo (voce doganale 10.03, per la quale era stata fissata la relativa aliquota).
Dopo aver fatto inutilmente opposizione a tali provvedimenti, la ditta Merkur adiva il Finanzgericht di Amburgo, chiedendo, in via principale, che le venisse attribuita la restituzione all'esportazione per i fiocchi di orzo, in subordine, il versamento a suo favore della restituzione contemplata per l'orzo. Nella motivazione della domanda essa ammette che la merce esportata non è stata ottenuta da orzo mondato, ma sostiene, tuttavia, che la mondatura non è indispensabile perché un prodotto possa essere definito «fiocchi di orzo»: è sufficiente, invece, che mediante l'azione delle spazzole degli appositi macchinari i chicchi del cereale siano stati liberati da una parte del pericarpo — nella fattispecie, ai chicchi di orzo era stato sottratto il 20 % di tutte le parti corticali —. Essa richiama in proposito le note esplicative di Bruxelles sulla nomenclatura tariffaria.
Per il caso che la merce esportata debba venire considerata orzo schiacciato, la ditta Merkur sostiene che la restituzione non è subordinata al fatto che esista una valida licenza per la merce in questione. Di conseguenza, poiché al momento dell' esportazione non era prevista alcuna aliquota per l'orzo schiacciato, essa dovrebbe avere, in ogni caso, diritto alla restituzione vigente per il prodotto di base, e cioè per l'orzo.
A questi argomenti il convenuto oppone che, nel procedimento mediante il quale si ottengono i «fiocchi di orzo», non si può prescindere dalla fase della mondatura. A suo avviso, ciò si desume dalle note esplicative alla voce 11.02 E I b della tariffa doganale comune e, in proposito, è irrilevante il momento in cui tali note sono state pubblicate. Poiché la merce esportata non aveva subito alcuna operazione di mondatura, essa deve necessariamente essere qualificata come orzo schiacciato. L'esportazione di questo prodotto, per il quale, al momento in cui essa veniva effettuata, non era prevista alcuna aliquota di restituzione, non attribuisce all'interessata alcun diritto alla restituzione stessa. La ditta non può, d'altra parte, pretendere la restituzione vigente per l'orzo, perché in realtà essa non ha esportato orzo.
Con ordinanza 29 agosto 1975, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
Se, nella tantta doganale comune, la voce 11.02 E I a 1 (cereali schiacciati: orzo) si distingua dalla voce 11.02 E I b 1 (fiocchi: di orzo) per il fatto che i fiocchi di orzo, a differenza dei chicchi schiacciati dello stesso cereale, devono essere ottenuti da orzo mondato (decorticato), ovvero la differenza tra le due suddette voci doganali consista semplicemente nel fatto che, per ottenere i fiocchi, l'orzo, non previamente mondato, viene sottoposto ad un processo di trasformazione (frantumazione o laminazione) più complesso di quello da cui si ottengono i chicchi schiacciati, e nel quale l'orzo perde una parte del pericarpo.
2.
Qualora la questione sub 1 venga risolta accogliendo la prima alternativa: Se l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 120/67 (secondo cui tutte le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'art. 1 sono subordinate alla presentazione di una licenza d'esportazione), in relazione all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 (secondo cui la licenza d'esportazione autorizza ed obbliga ad esportare la quantità netta dei prodotti ivi indicata, durante il periodo di validità della licenza stessa), vada interpretato nel senso che il diritto ad una restituzione all'esportazione, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 120/67 e degli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1041/67, sussiste anche qualora sia stato esportato un prodotto diverso da quello per cui è stata rilasciata la licenza di esportazione.
3.
Qualora la questione sub 2 venga risolta affermativamente:
Se, nel caso in cui per il prodotto effettivamente esportato (chicchi schiacciati di orzo, della voce doganale 11.02 E I a 1) non sia stata fissata, per il periodo da prendere in considerazione, alcuna aliquota di restituzione, il diritto a quest'ultima sussista relativamente al prodotto di base, da cui è stato ottenuto quello esportato, e per il quale sia prevista una restituzione all' esportazione (orzo, della voce doganale 10.03).
In proposito, va osservato quanto segue:
Sulla prima questione
In primo luogo il giudice a quo chiede che venga risolta la questione del se sia indispensabile che i fiocchi di orzo vengano ottenuti da chicchi mondati di tale cereale, ovvero i fiocchi si distinguano dall'orzo schiacciato per il semplice fatto di esser stati sottoposti ad un più complesso procedimento di frantumazione.
La questione è rilevante nell'ambito delle norme che disciplinano la restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, norme che, per quanto riguarda il periodo da prendere ora in considerazione, sono contenute nel regolamento della Commissione 30 giugno 1972, n. 1383.
In merito a questo regolamento va osservato anzitutto che nel suo allegato, nel quale sono stabilite le aliquote delle restituzioni, viene richiamata la nomenclatura della tariffa doganale comune (vi si parla espressamente di «nomenclatura a testo semplificato»). Per quanto riguarda in particolare i «fiocchi di orzo», si ripete testualmente la designazione delle merci di cui alla voce 11.02 E I b 1 della tariffa doganale comune. Di conseguenza, deve ritenersi che le definizioni valide nell'ambito del regolamento non hanno valore a sé stante, ma coincidono con quelle della suddetta tariffa. A ciò non osta, d'altra parte, il fatto che, ai fini della determinazione delle aliquote di restituzione per i fiocchi di orzo, sono state create due sottovoci distinte, a seconda del tenore di ceneri e di fibra grezza: nulla, infatti, nel regolamento fa pensare che, in tal modo, si siano voluti annullare i limiti posti dalla tariffa doganale comune alla nozione di «fiocchi di orzo».
Nella tariffa stessa non viene data una precisa definizione di che cosa debba intendersi per «fiocchi di orzo» e che cosa per «chicchi di orzo schiacciato». Dal testo si desume al massimo — designazione delle merci della sottovoce E: «cereali schiacciati; fiocchi» — che anche per la fabbricazione dei fiocchi si ha un procedimento di frantumazione, mentre non risulta — a prescindere dal fatto che i fiocchi dovranno evidentemente avere un caratteristico aspetto esteriore — quale sia l'elemento specifico che li distingue dai cereali semplicemente schiacciati.
Per quanto riguarda la questione essenziale, che è quella del se i fiocchi di orzo debbano essere ottenuti previa mondatura del cereale, nulla può ricavarsi — contrariamente a quanto ritiene l'attrice nella causa principale — nemmeno dal sistema in cui s'inserisce la voce doganale11.02. In proposito, essa cita — come sapete — la designazione generale delle merci della voce 11.02, la quale dice: «Semole, semolini; cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati», e sostiene che ciascun elemento di tale designazione viene ripreso in una sottovoce, che presuppone di volta in volta un determinato processo di trasformazione. Della mondatura, essa sottolinea, si fa menzione soltanto nella sottovoce B, relativa a «Cereali mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati».
In realtà, da ciò non si può inferire in modo assoluto che la mondatura sia irrilevante per le merci comprese nella sottovoce E (cereali schiacciati; fiocchi), in quanto è senz'altro lecito pensare — come viene posto in rilievo anche dalla Commissione — che, le singole sottovoci della voce doganale 11.02 essendo basate su tipici processi di trasformazione in uso nell'industria molitoria, la mondatura faccia parte integrante, nella produzione dei fiocchi, di un procedimento tradizionale, anche se ciò non viene espressamente indicato nella tariffa. A ciò aggiungasi che, secondo la perizia prodotta in causa dalla stessa attrice nella causa principale, la produzione di fiocchi d'avena — anch'essi classificati sotto la voce doganale 11.02 E I b — risulta impossibile, a causa delle caratteristiche naturali del chicco d'avena, senza la previa mondatura, nel senso di eliminazione della parte corticale.
Com'è spesso necessario, qualora dalla lettera e dal sistema della tariffa doganale comune non sia possibile ricavare una risposta esauriente, ed in mancanza di altri atti di diritto comunitario che possano chiarire la situazione, si dovrà perciò ricorrere alle note esplicative di Bruxelles (che costituiscono, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un utile strumento d'interpretazione), per ricercare quali spunti esse possano offrire allo scopo di risolvere la questione. Per quanto riguarda il problema che attualmente c'interessa, può essere di ausilio soprattutto la versione francese di tali note, la quale contiene alcune indicazioni che non si ritrovano nella versione inglese, anch'essa vincolante. Al n. 6, relativo alla voce doganale 11.02, la suddetta versione recita: «Les flocons (principalement d'avoine et d'orge) qui sont des grains écrasés ou aplatis conservant encore une partie de leur pellicule …» [«Fiocchi (principalmente di avena e d'orzo), che sono chicchi frantumati o schiacciati, che conservano ancora parte dell'involucro corticale»].
In proposito, ha importanza essenziale il fatto che per «involucro corticale» non deve intendersi — come sostiene l'attrice nella causa principale — la «pula». È vero che, come la stessa attrice ha sottolineato, le note esplicative alla voce doganale 10.03, dopo aver indicato che «l'orzo si distingue dalla maggioranza degli altri cereali per il fatto che, in numerose varietà (orzo vestito), le brattee o glumelle aderiscono fortemente ai chicchi e non possono essere eliminate mediante semplice battitura o vagliatura», soggiungono che dette varietà di orzo sono comprese nella voce 10.03 soltanto qualora conservino le brattee e, liberate da queste ultime mediante l'operazione della mondatura nella quale esse perdono a volte anche parte del pericarpo, vanno classificate sotto la voce 11.02. Ciò non significa, tuttavia, che il termine «mondati», ai sensi della voce doganale 11.02, equivalga sempre e soltanto a «privati della pula». In proposito è interessante, fra l'altro, un raffronto tra le nozioni richiamate nelle varie note esplicative alla voce doganale 11.02. Da una parte si dice, al n. 3, relativo ai chicchi mondati, «chicchi che sono stati parzialmente privati del loro involucro corticale (pericarpo) e, nel caso specifico dei chicchi di orzo vestito …, quelli che sono stati liberati dalle glumelle o brattee ad essi strettamente aderenti anche dopo la battitura o la vagliatura». Dall'altra, al n. 6, che si riferisce ai fiocchi, si fa semplicemente accenno all' «involucro corticale», e non invece alla nozione di «glumelle» o «brattee».
Inoltre, nel n. 6 delle note esplicative di Bruxelles, è significativo che la nozione di fiocchi venga illustrata con la precisazione che i chicchi conservano ancora parte dell'involucro corticale. Ciò implica che il resto di tale involucro dev'essere stato eliminato, poiché la frase non avrebbe manifestamente alcun senso, qualora fosse possibile produrre fiocchi con chicchi non mondati. Detta precisazione presuppone inoltre un processo di trasformazione in cui l'involucro corticale dei chicchi sia stato eliminato in misura notevole; solo in tal modo, infatti, si giustifica logicamente l'uso del termine «ancora». La frase sembra potersi spiegare, del resto, col fatto — giustamente messo in rilievo dalla Commissione — che, data la conformazione dei chicchi da prendere qui in considerazione (le cariossidi di orzo presentano un solco e le glumelle sono strettamente aderenti al pericarpo), non è possibile, neppure mediante un intenso processo di mondatura, l'eliminazione dell'intero involucro corticale.
Mi sembra perciò senz'altro convincente la conclusione che la Commissione trae dalle note esplicative di Bruxelles, nel senso che la fabbricazione dei fiocchi presuppone un previo trattamento dell'orzo, nel quale i chicchi vengono liberati non solo dalla pula, ma anche — cosa inevitabile nel tradizionale processo di mondatura, che consiste in una specie di sbramatura — da una notevole porzione del pericarpo.
Inoltre, può essere sempre interessante in proposito — anche se non decisivo nella fattispecie, dati certi limiti di efficacia nel tempo — osservare che la stessa conclusione può trarsi dalle note esplicative della tariffa doganale delle Comunità europee, elaborate dal comitato per la nomenclatura. Esse stabiliscono infatti, per la voce doganale 11.02 E I b: «I fiocchi che appartengono a questa sottovoce sono cereali mondati e schiacciati, che conservano spesso ancora una parte della loro pellicola …».
L'esattezza dei risultati fin qui raggiunti non può in definitiva esser messa in dubbio da varie obiezioni sollevate dall'attrice nella causa principale.
Mi riferisco, ad esempio, alle sue considerazioni relative alle caratteristiche dei fiocchi di avena ed alle norme per essi vigenti. In proposito, ritengo sufficiente osservare che è provato che ogni specie di cereali presenta peculiari caratteristiche; non è quindi possibile applicare per analogia ad una determinata specie soluzioni valide per una specie diversa e ricavate dalla normativa per questa vigente.
Sono poi inconferenti le osservazioni dell'attrice, secondo cui i recenti progressi tecnici nella produzione di fiocchi hanno reso ormai vetusta la situazione cristallizzatasi nelle note esplicative di Bruxelles, mentre, al giorno d'oggi, si troverebbero in commercio non solo fiocchi destinati all'alimentazione umana, ma anche fiocchi meno pregiati, usati come mangime. A questi argomenti si può senz'altro rispondere — volendo evitare un'intollerabile incertezza nella disciplina tariffaria — le nuove circostanze di fatto non possono essere prese in considerazione senza un chiaro adeguamento delle norme e delle note esplicative esistenti.
Né può portare a diverse conclusioni l'argomento dell'attrice secondo cui, nell'allegato del regolamento n. 1383/72 non è previsto alcun limite di tolleranza, per la seconda categoria di fiocchi di orzo, relativamente al tenore di ceneri e di fibra grezza, mentre, secondo le norme vigenti in materia di restituzione nel 1968, il tenore di cellulosa costituiva un fattore rilevante perfino per la quarta categoria di fiocchi di orzo, il che implicava la necessità di una previa mondatura. Alla conclusione secondo cui questa non sarebbe più necessaria, data la mancanza di un limite massimo di tolleranza per le ceneri e la fibra grezza, basta opporre, a mio avviso, il fatto che, come si è già detto, le norme relative alle restituzioni, nel regolamento n. 1383/72, richiamano puntualmente la tariffa doganale comune. È quindi sempre valida la nozione di fiocchi che risulta da quest'ultima tariffa, anche perché nulla fa ritenere che si sia voluta stabilire una deroga, in particolare facendo scomparire, nel regolamento n. 1383/72, le delimitazioni nei confronti di altre voci doganali, come ad esempio quella relativa all'orzo schiacciato.
Infine, è irrilevante anche l'argomento che l'attrice nella causa principale ha dedotto in merito al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti derivati dai cereali ed alla fissazione delle quantità di prodotti di base, in funzione delle quali viene effettuato il calcolo dell'elemento mobile del prelievo per i prodotti trasformati. In proposito — come sapete — l'interessata, partendo dalle percentuali in peso corrispondenti, nell'orzo, alla pula e al pericarpo (e cioè, in media, rispettivamente l'11 e l'8 per cento), ha sostenuto che, se per i fiocchi di orzo di qualità meno pregiata si ipotizza una resa di 100 (prodotto trasformato) a 102 (prodotto di base), è inammissibile che la produzione di tali fiocchi implichi sempre una previa mondatura nel senso di cui sopra. Sarebbe invece esatto — se si vuole accogliere la tesi della Commissione — il rapporto quantitativo di 100 a 110 (trattandosi di orzo privato della sola pula) o addirittura di 100: 122 (in caso di previa eliminazione anche dei pericarpi). A questo argomento basta, a mio avviso, opporre che le suddette percentuali hanno valore semplicemente indicativo e costituiscono uno solo dei vari fattori da prendere in considerazione per la determinazione della restituzione. Per di più, il regolamento nel quale era stabilito, per i fiocchi di orzo, il tasso di trasformazione pari a 102 — regolamento n. 360/67 (GU 1967, n. L 174, pag. 13) — è stato sostituito, già prima che venissero effettuate le esportazioni di cui è causa, dal regolamento n. 1052/68 (GU 1968, n. L 179, pag. 8). Secondo quanto risulta dall'allegato di quest'ultimo regolamento, per i fiocchi di orzo si deve assumere come base un coefficiente molto più elevato, e cioè considerare che per la produzione di 100 kg di fiocchi sono necessari 200 kg di orzo.
Prescindendo quindi dal ricorrere al criterio, comunque incerto, degli usi commerciali, e rinunziando ad un esauriente definizione dei fiocchi di orzo, la prima questione potrà essere risolta nel senso che la produzione di tali fiocchi comprende necessariamente un tradizionale processo di mondatura, nel quale i chicchi del cereale vengono privati di tutte le pule ed anche di gran parte dei pericarpi.
Sulla seconda questione
La seconda questione mira a far accertare se, qualora venga esportato un prodotto diverso da quello per il quale è stata rilasciata la licenza, sussista comunque il diritto alla restituzione e se, cioè, questa spetti indipendentemente dalla presentazione di un'apposita licenza.
In proposito va detto che la normativa riguardante le restituzioni ed il regime delle licenze d'esportazione vertono su distinte materie e rappresentano due autonomi strumenti dell'organizzazione del mercato, basati su norme giuridiche diverse (art. 12 e, rispettivamente, art. 16 del regolamento n. 120/67 (GU 1967, n. L 117, pag. 2269). Le licenze, al cui rilascio tutti hanno, in linea di principio, diritto e che in generale sono necessarie anche per l'esportazione, servono a rendere possibile la valutazione e il controllo dell'andamento del mercato. Le restituzioni all'esportazione vengono calcolate in base alla differenza fra il prezzo del mercato mondiale ed il prezzo vigente nell'ambito della Comunità, ed hanno lo scopo di facilitare lo smercio dei prodotti comunitari sul mercato mondiale.
Qualora vengano esportate merci non corrispondenti a quelle indicate nella licenza, l'unica conseguenza prevista — art. 14, n. 2, del regolamento n. 1373/70 (GU 1970, n. L 158, pag. 1) —* è che gli Stati membri ne informano la Commissione. In taluni casi, può inoltre essere incamerata la cauzione di cui è prescritto il deposito per il rilascio della licenza. Non è contemplata alcun'altra sanzione. Giustamente viene sottolineato, fra l'altro, che la perdita del diritto alla restituzione non sarebbe una sanzione proporzionata allo scopo perseguito mediante il regime delle licenze.
D'altra parte, dalle norme riguardanti le restituzioni risulta chiaramente che il presupposto necessario per far sorgere il diritto alla restituzione è costituito dall'effettiva esportazione della merce, dalla prova che questa ha lasciato l'ambito geografico della Comunità, nonché dall'espletamento delle relative formalità. Quest'ultimo punto consiste, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1041/67 (GU 1967, n. L 314, pag. 9), nell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione con la quale l'interessato manifesta la propria volontà di effettuare l'importazione, fruendo della restituzione. Dette formalità non comprendono certamente la presentazione della licenza, né questa costituisce — come emerge dall'art. 5 del regolamento n. 1041/67 — un mezzo di prova dell'avvenuta esportazione.
Una valutazione diversa sarebbe, del resto, difficilmente comprensibile, anche in ragione dell'applicazione di procedimenti analoghi in caso di importazione. In effetti, come la Corte ha affermato nella sentanza 15 dicembre 1971 (causa 35-71, Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft GmbH c. Hauptzollamt Itzehoe) (Racc. 1971, pag. 1083), il prelievo all'importazione non è subordinato all'esistenza di una licenza d'importazione. Inoltre, non va dimenticato il fatto che, per gli scambi riguardanti numerosi prodotti agricoli non esiste l'obbligo della licenza e, cionondimeno, vengono attribuite restituzioni. Si tratta, come ci è stato ricordato, delle carni bovine — regolamento n. 805/68 (GU 1968, n. L 148, pag. 24) —, nonché delle carni suine, del pollame e delle uova — regolamenti nn. 121/67 (GU 1967, n. L 117, pag. 2283), 122/67 (GU 1967, n. L 117, pag. 2293) e 123/67 (GU 1967, n. L 117, pag. 2301).
La seconda questione può quindi essere risolta nel senso che — a prescindere dalla fissazione anticipata della restituzione, che si concreta nella licenza, la quale costituisce perciò il relativo titolo — non esiste alcun nesso fra regime delle licenze e diritto alla restituzione, di guisa che tale diritto sorge indipendentemente dal fatto che esista una licenza.
Sulla terza questione
Con la terza questione si chiede, infine, se debba essere attribuita la restituzione vigente per il prodotto di base — nella fattispecie, orzo —, qualora per il prodotto derivato effettivamente esportato — nel caso in esame, orzo schiacciato — non sia stata fissata alcuna aliquota.
La Commissione e il convenuto nella causa principale, richiamandosi al sistema delle norme che disciplinano la restituzione, sostengono che detta questione va risolta in senso negativo. L'attrice nella causa principale propone invece una soluzione affermativa, riferendosi in particolare al fatto che l'orzo e l'orzo schiacciato presentano una composizione pressappoco identica. Inoltre, a suo avviso, dovrebbe essere tutelata la posizione degli operatori che abbiano esportato un determinato prodotto facendo affidamento sulla possibilità di ottenere la relativa restituzione.
La norma di base, per le restituzioni vigenti nell'ambito dell'organizzazione del mercato dei cereali, è l'art. 16 del regolamento n. 120/67. Questo articolo è una norma a carattere «dispositivo», e cioè contiene unicamente un' «autorizzazione ad attribuire restituzioni. È per questo ch'esso stabilisce, fra l'altro, che il Consiglio adotta le norme generali in materia, che — col procedimento di cui all'art. 26, detto «del comitato di gestione» — saranno fissate le modalità d'attuazione, e che anche la fissazione delle restituzioni avrà lugogo con lo stesso procedimento. Se ne deve concludere che il diritto alla restituzione per l'esportazione di prodotti agricoli non sussiste in assoluto, ma solo in quanto sia espressamente contemplato da un atto normativo degli organi comunitari.
Le norme generali per l'attribuzione di restituzioni all'esportazione di cereali ed i criteri per la fissazione delle relative aliquote si trovano nel regolamento del Consiglio 21 giugno 1967, n. 139 (GU 1967, n. L 125, pag. 2453). Per i prodotti trasformati a base di cereali va inoltre richiamato il regolamento del Consiglio 23 luglio 1968, n. 1052 (GU 1968, n. L 179, pag. 8). Secondo questi testi, i fattori di cui si deve tener conto sono, fra l'altro: la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi dei cereali e delle disponibilità; i prezzi dei cereali sul mercato mondiale; l'obiettivo consistente nel garantire l'equilibrio dei mercati ed il naturale sviluppo sul piano dei prezzi e degli scambi; l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato comunitario; l'aspetto economico delle esportazioni previste. Il secondo dei summenzionati regolamenti pone soprattutto l'accento sulle possibilità e le condizioni relative allo smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.
Su tale base è stato adottato il regolamento della Commissione 30 giugno 1972, n. 1383 (GU 1972, n. L 149, pag. 30), da applicarsi nella fattispecie. Esso indica in allegato, in conformità al sistema sopra descritto, i singoli prodotti da prendere in considerazione, con le relative aliquote di restituzione. Per l'orzo schiacciato non veniva fissata alcuna aliquota, in quanto per tale prodotto — com'è stato, del resto, confermato anche dall'attrice nella causa principale — gli scambi commerciali erano a quell'epoca insignificanti.
Tenuto conto delle suddette norme e dei criteri cui esse sono informate si deve senza dubbio ammettere che la restituzione può essere attribuita soltanto qualora la merce esportata corrisponda ad una delle designazioni contenute nel suddetto elenco. Altrimenti, una disciplina tanto minuziosa non avrebbe alcun senso e le varie considerazioni di politica commerciale sulle quali essa è basata verrebbero facilmente poste nel nulla. Perciò, a mio parere, non è ammissibile che — qualora, come nel caso di specie, per il prodotto trasformato non sia prevista alcuna restituzione — all'esportatore venga sempre attribuita almeno la restituzione vigente per il prodotto di base. Nella normativa in questione non si riscontra alcun accenno ad un principio del genere, che, d'altra parte, implicherebbe notevoli difficoltà nell'eventuale applicazione a miscele di vari prodotti. Inoltre, ritengo che si debba anche essere cauti nell'ammettere una siffatta soluzione in singoli casi, per motivi di equità, anche qualora il prodotto trasformato sia stato ottenuto da un unico prodotto di base, rispetto al quale esso non presenti rilevanti differenze di composizione. La mia convinzione viene dal fatto che un tale principio di equità non esiste — come ha sottolineato la Commissione — né nel diritto interno, né in quello comunitario. A ciò aggiungasi che la sua applicazione non sarebbe giustificata da alcuna vera e propria necessità. L'elenco dei prodotti che possono fruire della restituzione è infatti ben noto negli ambienti commerciali interessati. Gli operatori che intendono profittare del sostegno all'esportazione possono basarsi su tale elenco e, fra l'altro, chiedere la prefissazione della restituzione nella licenza. Se poi decidono di trattare merci la cui inclusione nell'elenco stesso non è sicura, e per le quali il fondamento del diritto alla restituzione risulta quindi dubbio, gli esportatori agiscono a proprio rischio e pericolo. Ciò non implica tuttavia che le autorità competenti debbano porre successivamente rimedio ad eventuali svantaggi, applicando l'aliquota di restituzione stabilita, senza possibilità di equivoco, per un prodotto diverso.
Condivido quindi il parere della Commissione, secondo cui la terza questione formulata dal giudice a quo va risolta negativamente.
Per riassumere:
Propongo quindi di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali sottopostevi dal Finanzgericht di Amburgo:
a)
La voce doganale 11.02 E I a 1 (cereali schiacciati: orzo) si distingue dalla voce 11.02 E I b 1 (fiocchi: di orzo) soprattutto perché la produzione dei fiocchi di orzo comprende un tradizionale processo di mondatura, nel quale i chicchi del cereale vengono privati di tutte le pule e anche di gran parte dei pericarpi.
b)
Il diritto alla restituzione all'esportazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 120/67 — a prescindere dai casi di prefissazione — può sorgere anche qualora la merce esportata sia diversa da quella indicata nella relativa licenza.
c)
Qualora per il prodotto trasformato effettivamente esportato non sia stata fissata, per il periodo di tempo da prendere in considerazione, alcuna aliquota di restituzione, non sussiste alcun diritto a fruire della restituzione vigente per il corrispondente prodotto di base.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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