CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 5 MAGGIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
I —
Voi siete chiamati per ora a pronunziarvi esclusivamente sull'eccezione di irricevibilità che la Commissione ha sollevato contro il ricorso (n. 114/75) proposto dalla National Carbonising Company Ltd. (N.C.C.).
La ricorrente, che è una società inglese a responsabilità limitata, conta, fra le sue attività, la produzione di carbone coke per uso domestico nei suoi stabilimenti di Barnsley e di Rotherham.
Essa acquista il carbon fossile, da cui ricaverà poi il coke, presso il National Coal Board (N.C.B.), che detiene di fatto il monopolio della produzione di carbone nel Regno Unito. Il fatturato della ricorrente copriva, nell'esercizio finanziario 1974-1975, circa il 9 % del mercato britannico del carbone.
Il Coal Board possiede l'intero pacchetto azionario d'una società affiliata, la National Smokeless Fuel Ltd. (N.S.F.), che produce essa pure coke per uso domestico e che controllava, nel periodo considerato, circa l'88 % del mercato britannico. La N.S.F. è quindi una di quelle imprese che «dettano i prezzi» sul mercato (price leaders).
A partire dal 1973 il prezzo del carbone destinato alla produzione di coke è considerevolmente aumentato nel Regno Unito. Questo aumento non si è però potuto ripercuotere sul prezzo del prodotto finito (coke per uso domestico), che il governo britannico controlla rigidamente in base a considerazioni di politica economica e sociale, e di conseguenza è venuto a gravare sulle imprese produttrici. È ben vero che il Coal Board ha concesso alla N.C.C. uno sconto sugli acquisti di carbone destinato alla produzione di coke da vendersi nel Regno Unito, ma ciò non è stato sufficiente a compensare l'aumento dei costi.
Il 21 luglio 1975 gli avvocati Linklaters e Paines, con studio a Londra e a Bruxelles, indirizzavano, per conto della N.C.C., una lettera alla Commissione delle Comunità europee.
Nel suo esposto la N.C.C. attribuiva ad una presunta violazione del trattato CEE da parte del Coal Board e del governo britannico le proprie difficoltà commerciali e finanziarie, e faceva presente che solo la rapida adozione di provvedimenti volti a rendere di nuovo lucrativa la produzione di coke per uso domestico avrebbe potuto evitare l'incombente ed irrevocabile chiusura delle officine di Barnsley e di Rotherham.
Più in particolare, essa chiedeva alla Commissione di accertare se il Coal Board non stesse ponendo in atto una pratica di concorrenza sleale in materia di prezzi (art. 60, n. 1, primo trattino del trattato CECA), pratica per giunta discriminatoria (art. 60, n. 1, secondo trattino), e se, inoltre, non ci si trovasse di fronte ad un'impresa pubblica che abusava della sua posizione dominante (art. 66, n. 7, del trattato CECA). Sul piano dei provvedimenti da adottare, la N.C.C. chiedeva poi alla Commissione di agire ai sensi dell'art. 67 o dell'art. 61, oppure di accordarle, nell'esercizio dei poteri conferiti alle istituzioni comunitarie dall'art. 3, una sovvenzione finanziaria. In ultimo, essa domandava formalmente, a norma dell'art. 35 del trattato CECA, che la Commissione intervenisse per garantire il rispetto dei principi comunitari.
È incontestabile, signori, che la lettera di cui sopra integra, ai sensi della vostra giurisprudenza, gli estremi della «messa in mora», che costituisce il presupposto del procedimento contemplato dall'art. 35, n. 3. Su questo punto è d'accordo pure la Commissione, che non ha sollevato in proposito alcuna obiezione (si veda il controricorso della Commissione nel procedimento n. 109/75, instaurato dalla N.C.C. a norma dell'art. 35 del trattato CECA). Ciò che invece la Commissione mette in dubbio è l'esistenza d'un suo obbligo o anche solo di una sua facoltà di agire diversamente da come ha agito.
Comunque, i servizi della Commissione si mettevano in contatto con il Coal Board e con il governo britannico e cominciavano a svolgere indagini e a cercare un accomodamento con gli interessati.
Il 10 settembre 1975 un direttore della direzione generale della concorrenza indirizzava al Coal Board una lettera raccomandata (n. 75-01622) in cui prendeva atto degli impegni assunti dal suddetto ente, sia per quanto riguardava l'estensione dello sconto a tutto il carbone utilizzato per la produzione di coke, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo prodotto fosse poi venduto in Gran Bretagna o in qualunque altro Stato membro, sia per quanto riguardava la pubblicazione delle modalità dello sconto in conformità alla comunicazione riportata nella GU n. C 29 del 12 maggio 1973, pag. 28. La pretesa che la N.C.C. aveva fatto valere sulla base dell'art. 60, n. 1, secondo trattino, poteva così ritenersi sostanzialmente soddisfatta.
Restava però aperto il problema dei costi di produzione delle cokerie appartenenti alla N.S.F., impresa che la N.C.C. aveva accusato di praticare una concorrenza sleale consistente in ribassi di prezzi temporanei o locali volti al conseguimento d'una posizione di monopolio (art. 60, n. 1, primo trattino). Con la già citata lettera il Coal Board veniva invitato a far pervenire quanto prima alla Commissione un'analisi della situazione finanziaria della N.S.F. per il secondo trimestre del 1975, affinché si potesse controllare se le cokerie della suddetta impresa lavoravano in perdita.
Due giorni dopo, cioè il 12 settembre 1975, quando ancora non erano trascorsi due mesi dalla messa in mora, termine alla cui scadenza, se la Commissione non ha preso alcuna decisione né fatto alcuna raccomandazione, si può proporre ricorso per carenza, il medesimo direttore scriveva alla N.C.C. (lettera n. 75-01642) che, «su intervento della Commissione», il Coal Board s'apprestava a modificare con effetto immediato le norme concernenti lo sconto praticato sul prezzo del carbone destinato alla produzione di coke per uso domestico. Di conseguenza, la N.C.C. poteva avvantaggiarsi della nuova situazione (purché si conformasse alle disposizioni dell'art. 60, n. 2, b), nei limiti fissati dalla decisione n. 72/443 (GU 30 dicembre 1972, n. 297, pag. 45).
Per quanto atteneva all'accertamento d'una eventuale concorrenza sleale (ribasso locale e temporaneo dei prezzi) da parte della N.S.F., il direttore precisava che era in corso un'inchiesta e che la N.C.C. sarebbe stata tempestivamente informata tanto del suo risultato quanto di ogni altra futura azione della Commissione.
La lettera in questione è senza dubbio una risposta interlocutoria che, ai sensi della vostra giurisprudenza (sentenza Safe, 17 luglio 1959; Racc. 1959, pag. 375) non può interrompere il decorso del termine fissato dall'art 35, 3o comma.
Il 15 settembre 1975, cioè meno di una settimana prima della scadenza del termine, constatato che le loro richieste erano state parzialmente accolte, gli avvocati della N.C.C. ringraziavano la Commissione del suo intervento, pur precisando che «il rischio di dover chiudere i due stabilimenti non era ancora scongiurato». Essi insistevano per sapere se la sostanziale variazione intervenuta dal 1o aprile 1975 nello scarto esistente fra il prezzo d'acquisto del carbone da coke più i costi di lavorazione, da un lato, ed il prezzo di vendita del coke per uso domestico, dall'altro, nonché le conseguenze della suddetta variazione, costituivano da parte del Coal Board un abuso di posizione dominante, vietato dall'art. 66, n. 7, nonché una pratica di concorrenza sleale, vietata dall'art. 60, n. 1, primo trattino.
Il 16 settembre aveva luogo, a Bruxelles, un incontro fra i funzionari della Commissione ed i rappresentanti della N.C.C.
Il 26 settembre 1975 il Coal Board, a conferma d'una telefonata del giorno precedente, comunicava per telex al direttore incaricato dell'affare N.C.C. la propria intenzione di lasciare inalterati, fino al 15 ottobre, sia il prezzo del carbone destinato alla produzione di coke per uso domestico, sia lo sconto allora in vigore.
Considerato che, viceversa, il prezzo di vendita del coke per uso domestico sarebbe aumentato a partire dal 1o ottobre, vi sarebbe stato un vantaggio per i produttori, ed in particolare per la N.C.C. Il Coal Board spiegava poi d'aver fatto tale concessione per consentire alla Commissione di completare la sua inchiesta e sotto riserva che tale inchiesta venisse conclusa entro il 15 ottobre.
Già il giorno precedente, cioè il 25 settembre, la N.C.C. aveva comunicato per telex di aver preso atto delle proposte del Coal Board e di accettarle «salva restando l'applicazione di qualsiasi futuro provvedimento della Commissione e salvi restando tutti i diritti e le azioni che alla N.C.C. possono spettare in forza del trattato». Per il resto, la ricorrente precisava che, a suo avviso, i provvedimenti del Coal Board sarebbero stati insufficienti anche se avessero avuto carattere permanente, ribadiva che sarebbe ben presto stata costretta a chiudere i suoi due stabilimenti e sollecitava, pertanto, una rapida soluzione della vertenza.
Per concludere, alla data di cui sopra, la Commissione, pur avendo parzialmente e provvisoriamente accolto il reclamo presentato dalla N.C.C. il 21 luglio 1975, non aveva ancora adottato alcuna decisione, né formulato alcuna raccomandazione, ai sensi dell'art 35, 3o comma. In base alla suddetta norma il silenzio della Commissione andava perciò inteso come una decisione implicita di rigetto e la N.C.C. aveva ora un mese di tempo per proporre ricorso.
A questo punto gli eventi precipitano. Il 15 ottobre 1975 alcuni funzionari della direzione della concorrenza e del servizio giuridico della Commissione si incontravano con i rappresentanti della N.C.C. ed i loro avvocati. Nel corso di questa riunione, a quanto risulta dagli appunti della N.C.C., il direttore competente dichiarò che la Commissione non aveva ancora adottato alcuna decisione né raccomandazione ai sensi dell'art. 35 e che, nel caso di specie, i servizi della Commissione pensavano di poter escludere, allo stato degli atti, un abuso di posizione dominante da parte della N.C.B. Pertanto, non ravvisandosi per la Commissione alcun motivo di intervenire ai sensi del trattato, si sarebbe proposto al Commissario incaricato dei problemi della concorrenza di risolvere la questione in tal senso ed il direttore generale della concorrenza avrebbe comunicato per lettera alla N.C.C. che il suo reclamo non poteva essere accolto.
Come c'era da aspettarsi, la N.C.C. reagiva già il giorno successivo. Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 16 ottobre 1975 sotto il n. 109 e notificato il giorno stesso al servizio giuridico della Commissione essa chiedeva che venisse ingiunto alla Commissione di adottare una decisione o di formulare una raccomandazione nella quale:
—
si constatasse che il Coal Board aveva violato gli artt. 60 e 66 del trattato CECA e gli si ingiungesse di garantire la convenzienza economica della produzione e della vendita di coke per uso domestico nel Regno Unito;
—
si constatasse che il governo britannico aveva violato il trattato CECA e gli si ingiungesse di non più interferire nella formazione dei prezzi del carbone da coke e del coke per uso domestico.
Contemporaneamente, la N.C.C. chiedeva, ai sensi degli artt. 39 del trattato CECA e 83 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'adozione di provvedimenti d'urgenza. Su tale domanda il presidente della Corte si è già pronunziato con ordinanza 22 ottobre 1975, in seguito alla quale la Commissione ha adottato, con decisione 29 ottobre 1975, alcuni provvedimenti conservativi a beneficio della N.C.C. per il periodo dal 22 ottobre 1975 al 15 gennaio 1976 (GU 10 febbraio 1976, n. L 35, pag. 6).
Sempre in data 16 ottobre 1975, e con ciò arriviamo all'oggetto del presente procedimento, il direttore generale della concorrenza, con riferimento alla lettera inviatagli il 21 luglio dagli avvocati della ricorrente, indirizzava alla N.C.C. una lettera raccomandata (n. 75-01868). Senza entrare nei dettagli, per i quali rimandiamo alla relazione d'udienza, ci limiteremo a dire che la lettera, dopo aver ricordato gli interventi della Commissione presso il Coal Board, terminava come segue: «La Commissione non ritiene che il comportamento del N.C.B. sia contrario al trattato CECA».
Con telex del 17 ottobre 1975, nel corso del procedimento d'urgenza, la Commissione confermava questa risposta ed il 22 ottobre, prima ancora che fosse emessa l'ordinanza sull'adozione dei provvedimenti conservativi, la N.C.C. rendeva nota la propria intenzione di impugnare la lettera del 16 ottobre.
Difatti, il 25 novembre 1975, cioè entro i termini prescritti, essa proponeva, a norma dell'art.33 del trattato CECA, un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della «decisione o raccomandazione della Commissione» risultante, a suo avviso, dalla lettera del direttore generale. Ed è questo l'oggetto del ricorso n. 114/75, sulla cui ricevibilità dobbiamo oggi esprimere il nostro parere, dato che la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità argomentando che la lettera del 16 ottobre 1975 non conterrebbe né una decisione, né una raccomandazione.
II —
Questo riepilogo, signori, vi sarà forse sembrato lungo e fastidioso, ma era necessario dal momento che, nell'esame che ci accingiamo a compiere, la cronologia e l'esatta descrizione dei fatti assumono un particolare rilievo: è dalla qualificazione di questi fatti alla luce degli artt. 33 e 35 che dipende la fondatezza dell'eccezione di irricevibilità, sulla quale voi avete creduto bene di sentire le parti, compreso il Coal Board, cui avete consentito, il 30 gennaio 1976, di intervenire in giudizio in appoggio alla tesi della Commissione.
1.
Non è stata finora elaborata alcuna «teoria generale dell'art. 35», benché non manchino affatto studi sul ricorso per carenza nei trattati CECA e CEE. Alcuni autori credono di notare nella vostra giurisprudenza in materia una certa evoluzione: partiti da una nozione «ampia» del ricorso per carenza previsto dall'art. 35, ricorso che sarebbe stato caratterizzato dal semplice rifiuto d'esercitare un potere, senza che fosse necessario distinguere tra il rifiuto espresso e quello implicito, voi avreste successivamente accolto una concezione più restrittiva, ma più «classica», secondo la quale il ricorso per carenza potrebbe proporsi esclusivamente contro una decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio dell'autorità.
2.
A nostro parere, la tesi appena esposta è non solo priva di dimostrazione, ma altresì abbastanza sterile. Non è possibile elaborare una «teoria» della carenza. La soluzione varia, nei singoli casi, a seconda che il ricorso per carenza s'accompagni ad un ricorso di annullamento o lo preceda oppure lo segua, ed ancora a seconda della forma, della natura, della data, vuoi della messa in mora, vuoi della risposta espressa a quest'ultima. Di ciò si rendeva ben conto l'avv. generale Roemer quando affermava (cause riunite 8-11/66, Cimentieres C.B.R. e altri, conclusioni 15. 2. 1967, Racc. 1967, pag. 108: «Devo rilevare che la Corte negli scorsi anni ha esaminato parecchi casi di specie e che le definizioni da essa date devono essere valutate in questa prospettiva. Questo fatto … dovrebbe trattenerci da generalizzazioni eccessive che ci porterebbero a conclusioni dogmatiche che la Corte, per la natura stessa delle sue funzioni, non può aver voluto».
In realtà, noi crediamo che il giudice debba lasciarsi guidare, sotto questo aspetto, da due principi di economia processuale, di cui del resto abbiamo trovato conferma nella vostra giurisprudenza:
1.
evitare il diniego di giustizia;
2.
evitare che le parti debbano intraprendere tutta una serie d'azioni per raggiungere il risultato cui mirano.
Ci sembra che la vostra giurisprudenza sia orientata in questo senso, come ha magistralmente dimostrato Karl Wolf in un articolo pubblicato nel 1966 sulla Revue du Marché Commun (pag. 113): quando l'amministrazione adotta un provvedimento esecutivo, è necessario che il ricorso d'annullamento sia presentato in tempo utile, se si vuole evitare la decadenza dalla facoltà d'impugnazione; se il provvedimento non viene impugnato, non se ne possono più eliminare le conseguenze giuridiche mediante un reclamo seguito da un ricorso per carenza: una decisione implicita di rigetto, nel corso d'una procedura amministrativa, costituisce semplicemente un atto di conferma contro il quale non è esperibile un ricorso d'annullamento, se non in presenza di fatti nuovi. Allo stesso modo, poiché il ricorso per carenza va visto come un corollario del ricorso d'annullamento, l'unico elemento determinante è l'atto che si considera implicitamente emanato alla scadenza dei due mesi. È questo il provvedimento che occorre impugnare: qualsiasi comunicazione successiva e contenente una decisione formale di rigetto non ha carattere autonomo, bensì ha semplicemente il valore d'un atto confermativo (cfr. in particolare cause 7 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, sentenza 23 aprile 1956, Racc. 1956, pag. 51; cause 32 e 33/58 SNUPAT, sentenza 17 luglio 1959; Racc. 1959, pag. 269).
È ben vero che in taluni casi voi avete dichiarato ricevibili ricorsi d'annullamento presentati, nel termine prescritto, contro un atto formale ulteriore ed avete persino consentito la trasformazione d'un ricorso per carenza in un ricorso d'annullamento (cause riunite 27 e 30/64, Fonzi, 8 luglio 1965, Race. 1965, pag. 553; cause riunite 19 e 65/63, Prakash, 8 luglio 1965, Race. 1965, pag 615), ritenendo che l'originario ricorso per carenza fosse divenuto irricevibile e privo d'oggetto, ma a tutto ciò vi è una spiegazione: si trattava di controversie in materia di pubblico impiego comunitario, settore nel quale voi avete ammesso qualche deroga al rigore delle norme procedurali, oppure di cause (cfr. cause riunite 5-11 e 13-15/62, San Michele e altri, 14 dicembre 1962, Racc. 1962, pag. 837) nelle quali avete preferito lasciare in sospeso il problema del momento (data dell'emanazione o data della notifica) in cui un atto emanato prima dello scadere dei due mesi diveniva efficace.
III —
Nel caso di specie la ricorrente N.C.C. deduce, nel suo ricorso d'annullamento n. 114/75, che la Commissione ha adottato un provvedimento impugnabile e, in pari tempo, col suo ricorso per carenza n. 109/75, accusa la Commissione di essere rimasta inerte. È palese che i due ricorsi si escludono vicendevolmente, dato che rimproverano alla Commissione due atteggiamenti esattamente contrari, ma è per ciò stesso innegabile che almeno uno dei due ricorsi è ricevibile.
1.
L'eccezione di irricevibilità sollevata contro il ricorso d'annullamento n. 114/75 non può — diciamolo subito — considerarsi fondata per il solo fatto che la lettera del 16 ottobre 1975 non è formalmente una decisione.
La Commissione sostiene, in effetti, che la suddetta lettera non possiede i requisiti fissati dalla decisione dell'Alta Autorità 7 settembre 1960, n. 22 (GU 29 settembre 1960, pag. 1248), sull'attuazione dell'art. 15 del trattato CECA. Come ben sapete, tale decisione voleva far sì che tutti gli interessati potessero constatare, in base a criteri chiari ed obiettivi, se un atto emanato dall'Alta Autorità ai sensi dell'art. 14 era una decisione, una raccomandazione o un parere. Proposito altamente lodevole che, se si fosse realizzato, faciliterebbe assai il compito della Corte. Ma, accanto alle decisioni che creano obblighi nei confronti dei destinatari, ne esistono altre che hanno valore puramente dichiarativo e soprattutto, come notava Paolo Gori nel suo articolo «Sul concetto della decisione nel trattato della CECA» (Rivista delle Società, 1960, pag. 1177), esistono decisioni implicite di rigetto o d'accoglimento che, pur non soddisfacendo i requisiti contemplati dalla decisione n. 22/60, non sono per questo meno efficaci e di conseguenza impugnabili. L'avvocato generale Lagrange, nelle conclusioni nelle cause San Michele (5-11 e 13-15/62, Racc. 1962, pag. 837) affermava quanto segue: «La circostanza che [le lettere] non fossero conformi ai canoni della decisione 22/62 non è a mio parere determinante, giacché la Corte si è finora attenuta a criteri di contenuto, piuttosto che di forma, nello stabilire di volta in volta se ci si trovi di fronte ad una decisione ai sensi dell'art. 14 del trattato … Perlomeno si potrebbero operare determinate distinzioni in base al carattere più o meno generale e personale dell'atto di cui trattasi … E non è eccessivo esigere che siffatte decisioni (l'avvocato generale si riferiva alle decisioni adottate in forza dell'art. 47) siano adottate collegialmente dall'Alta Autorità? A mio avviso, sarebbe questo il campo ideale per una delega di poteri ai direttori competenti». Ci sembra che le considerazioni di cui sopra non abbiano perduto nulla della loro attualità. Crediamo di poter aggiungere che una lettera con cui si notifichi, motivandolo, un rifiuto d'agire non richiede necessariamente la firma d'un membro della Commissione; ad essa può provvedere il direttore generale competente, o addirittura un vicedirettore; l'intervento collegiale della Commissione potrebbe eventualmente rendersi necessario solo per una decisione positiva di portata normativa.
Quanto alla forma della lettera, siamo proclivi a condividere l'opinione dell'avvocato generale Gand, il quale, riferendosi all'atto impugnato nella causa 48/65 (Lütticke), affermava nelle conclusioni del 3 febbraio 1966 (Racc. 1966, pag. 38): «La sua redazione da parte di un servizio della direzione generale della concorrenza, l'intestazione e il numero di registro della direzione generale, la firma del direttore generale interessato apposta direttamente e non per delega, mi paiono di dubbia importanza. Gli stessi termini della lettera rivelano che il rormatario espone il punto di vista della Commissione … A chi non sia del mestiere ed abbia poca dimestichezza con le disposizioni del regolamento interno dell'istituzione, tale documento può apparire come la comunicazione dell'atteggiamento della Commissione stessa e non di uno dei suoi servizi».
La ricorrente non è del resto la sola ad essere stata tratta in inganno: in una richiesta di chiarimenti indirizzata dai servizi della Commissione alla British Benzole and Carbonising Company il 22 agosto 1975 si sollecitava una risposta urgente per il fatto che la Commissione era tenuta, ai sensi del trattato, ad emanare la sua raccomandazione entro un termine piuttosto breve. Del pari, secondo il resoconto che la N.C.C. ha fornito della riunione svoltasi a Bruxelles il 16 settembre 1975, il direttore interessato aveva pregato la ricorrente di attendere ancora qualche giorno prima di adire la Corte affinché la Commissione potesse adottare una decisione definitiva, o almeno provvisoria. Infine, il 25 settembre 1975, la N.C.C. veniva informata che il Coal Board era disposto a continuare fino al 15 ottobre, a titolo eccezionale, le forniture di carbone da coke al prezzo in vigore, in attesa che entro la suddetta data o ancor prima venisse adottata una decisione.
Se dunque la decisione 22/60, adottata 16 anni fa in un contesto e con un fine particolari prima che si realizzasse la «fusione degli esecutivi», avesse realmente la portata che la Commissione le attribuisce, vale a dire l'effetto di rendere impugnabili soltanto le decisioni CECA rispondenti a determinati requisiti, ci si potrebbe domandare se ciò non si risolverebbe in una grave ed indesiderabile riduzione della facoltà di ricorso delle imprese interessate. In ogni caso, questa decisione può vincolare soltanto l'istituzione che l'ha adottata, non già le imprese, né la Corte.
2.
Allo stesso modo, la lettera del 16 ottobre non ha affatto il carattere d'una decisione provvisoria. Essa non contiene alcuna riserva in tal senso ed esprime, a nostro parere, un punto di vista definitivo per quanto i rappresentanti della Commissione avessero sostenuto, durante la riunione del 15 ottobre 1975, che essa era semplicemente provvisoria e per quanto anche la decisione, con cui la Commissione ha adottato, il 25 ottobre successivo, in seguito all'ordinanza del presidente della Corte 22 ottobre 1975, provvedimenti «conservativi», sottolinei ancora questo carattere provvisorio. Che la lettera costituisse un provvedimento definitivo è provato dal fatto che la Commissione ha emanato nuove misure, puramente conservative, solo su ingiunzione del presidente della Corte: conformemente al punto di vista che essa continua a sostenere nel merito la Commissione riteneva di non aver né l'obbligo né la facoltà di agire in modo diverso da come aveva fatto. Di conseguenza, non si capisce quali provvedimenti ulteriori e definitivi essa avrebbe ancora potuto emanare dopo la lettera in questione. In realtà, è assolutamente chiaro che la Commissione riteneva ormai risolto il problema.
3.
Nondimeno, noi vi proponiamo di accogliere l'eccezione di irricevibilità, a ciò indotti dal carattere puramente confermativo della lettera del 16 ottobre 1975, che, limitandosi ad indicare i motivi del rifiuto della Commissione, non influisce sull'esistenza del rifiuto stesso, già definitivamente acquisito alla scadenza dei due mesi di cui all'art. 35, n. 3. Il rifiuto espresso contenuto nella lettera fa seguito alla presentazione del ricorso contro un primo rifiuto implicito: esso non può influire sulla natura della presa di posizione amministrativa, né sulla possibilità di impugnare quest'ultima. La lettera di cui sopra non cambia nulla nello stato di fatto ormai consolidatosi alla scadenza del termine di due mesi dalla prima messa in mora; d'altra parte, essa non ha portato a conoscenza della ricorrente alcun fatto nuovo.
IV —
Posto che la Commissione non l'avesse eccepita, l'irricevibilità del ricorso n. 114/75 andrebbe fatta valere d'ufficio per una seconda ragione inerente al concetto di litispendenza da voi elaborato.
1.
In effetti, il ricorso d'annullamento ed il ricorso per carenza concernono gli stessi fatti, hanno lo stesso oggetto e, benché fondati su articoli diversi del trattato, comportano in sostanza, le stesse conclusioni (molto più esplicite quelle del ricorso per carenza, anche se il ricorso n. 114/75 contiene una domanda fondata sull'art. 34, della quale parleremo in seguito). A quanto ci risulta, voi avete già deciso in due occasioni che un ricorso va considerato, d'ufficio, irricevibile a causa della litispendenza quando ripete le conclusioni d'un precedente ricorso ancora pendente ed è diretto contro una decisione espressa puramente confermativa d'una decisione implicita di rigetto già impugnata dal ricorrente (Bode, 26 maggio 1971, Racc. 1971, pag. 475; Perinciolo, 17 maggio 1973, Racc. 1973, pag. 516).
Nella prima di queste cause, in particolare, voi avete affermato, disattendendo le conclusioni dell'avvocato generale Alain Dutheillet de Lamothe, quanto segue: «Posto che tra il silenzio-rifiuto e la decisione espressa non è intervenuto alcun fatto nuovo, il ricorrente non può avere interesse ad impugnare questo atto confermativo, che non può lederlo. A norma degli artt. 34, 1o comma, secondo inciso, del trattato CECA, 176, 1o comma, del trattato CEE, e 149, 1o comma, del trattato CEEA, l'istituzione che ha emanato l'atto annullato dalla Corte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza di annullamento. Ne consegue che, quando la Corte annulla un atto, l'autore di questo è tenuto a revocare o, quanto meno, non applicare un atto successivo, puramente confermativo del primo».
2.
Senza dubbio, sarebbe meglio pronunziarsi su di un atto positivo espresso che non su di una decisione implicita. Tuttavia, anche ove si debba seguire la procedura di cui all'art. 35, che è l'unica possibile nella fattispecie, la ricorrente non ne sarà pregiudicata nei suoi mezzi di gravame. Ciò dicendo, siamo costretti a fare qualche anticipazione sulla ricevibilità e sul carattere del ricorso n. 109/75. L'atto impugnato è quello con cui la Commissione ha implicitamente rifiutato di adottare i provvedimenti — decisione o raccomandazione — che, secondo la ricorrente, essa sarebbe stata tenuta ad emanare. Esso è un provvedimento individuale, come lo sarebbero state le misure positive che la Commissione non ha voluto adottare.
Il rigetto implicito è perciò anch'esso una decisione individuale che riguarda la ricorrente. In base alla vostra giurisprudenza (causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolemijnen in Limburg, 23 febbraio 1961, Racc. 1961, pag. 1) la decisione implicita di rifiuto va considerata alla stessa stregua della decisione positiva che l'autorità competente avrebbe potuto adottare ed il ricorso ai sensi dell art. 35 può essere proposto negli stessi casi in cui sarebbe proponibile il ricorso ai sensi dell'art 33. Di conseguenza, la distinzione fra l'art. 33 e l'art. 35 non presenta alcun interesse per la ricorrente salvo il fatto che i mezzi di incompetenza e di violazione di forme sostanziali (difetto di motivazione) non possono, per loro stessa natura, essere fatti valere contro un rifiuto implicito (cause riunite 7 e 9/74, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, 23 aprile 1956, Racc. 1956, pag. 51).
Indubbiamente, non è per nulla privo di interesse accertare se la Commissione era obbligata ad agire (art. 35, 1o comma) oppure aveva semplicemente il potere di formulare una raccomandazione (art. 35, 2o comma), nel qual caso la sua inerzia potrebbe essere impugnata soltanto sotto l'aspetto dello sviamento di potere. Ma ciò riguarda la ricevibilità e la fondatezza d'un mezzo di gravame e non già la ricevibilità del ricorso, ed attiene quindi al merito della causa.
3.
Ricordiamo infine che il ricorso n. 114/75 comporta anche la richiesta, sulla base dell'art. 34, d'un risarcimento dei danni che la ricorrente pretende d'aver subito a causa dell'inazione totale o parziale della Commissione. Ci sembra che questa domanda sia, essa pure, irricevibile o quanto meno prematura allo stato degli atti. Essa potrà venir presa in considerazione solo dopo che, nell'ambito del ricorso n. 109/75, voi vi sarete pronunziati sui provvedimenti impugnati col predetto ricorso o con un separato ricorso per risarcimento dei danni. Non è quindi esatto, almeno dal punto di vista del diritto comunitario, affermare che, fino a quando la lettera impugnata non sarà stata annullata, la N.C.C. non potrà adire i giudici inglesi. Se è vero, come essa afferma, che un azione di risarcimento dei danni dinanzi ai tribunali inglesi presuppone una raccomandazione formale della Commissione in suo favore, la ricorrente potrà giungere al medesimo risultato ottenendo una sentenza favorevole sul merito del ricorso da essa proposto ai sensi dell'art. 35.
V —
Dobbiamo ancora affrontare il problema delle spese. La logica vorrebbe che, se la ricorrente soccombe sul problema della ricevibilità del presente ricorso, le spese di questa fase del procedimento fossero poste a suo carico. Ma richiamandoci ai precedenti Knutange (sentenza 12 febbraio 1960, Racc. 1960, pag. 9) e Henricot (sentenza 5 dicembre 1963, Race. 1963, pag. 435) vi proporremo di adottare, nel caso di specie, una diversa soluzione. In realtà, la ricorrente è stata indotta dal comportamento stesso della convenuta a proporre due ricorsi, quando, senza la lettera del 16 ottobre, uno solo sarebbe bastato.
Ci si può domandare perché sia stata inviata alla ricorrente una lettera così circostanziata e non ci si può non stupire del fatto che ciò sia avvenuto subito dopo la presentazione del ricorso per carenza: forse i servizi della Commissione speravano che la ricorrente abbandonasse, ritenendolo divenuto privo d'oggetto, il suo ricorso n. 109/75 e si vedesse poi dichiarare irricevibile il successivo ricorso d'annullamento, perché proposto contro un atto che non costituisce formalmente una decisione. Se così è, essi hanno fatto i conti senza l'abilità degli avvocati della ricorrente i quali, proponendo un secondo ricorso, hanno evitato che la Commissione potesse loro contrapporre l'esistenza d'un rifiuto espresso. Il tono della lettera, il modo di trasmissione utilizzato, e la data d'inivio erano, di per se stessi, atti a creare nella ricorrente un equivoco circa la natura del predetto documento.
La Commissione afferma ch'essa, pur non essendovi legalmente tenuta, ritiene giusto ed auspicabile rendere nota alle imprese reclamanti la sua posizione, anche negativa, nei confronti del reclamo ed i motivi della medesima, di modo che gli interessati possano esprimere la loro opinione sul comportamento tenuto dai suoi servizi. Essa aggiunge che, se una lettera del tipo di quella in esame dovesse essere considerata come una decisione, i suoi servizi diverrebbero ovviamente più restii a fornire chiarimenti scritti circa il punto di vista della Commissione, quando si proponessero di suggerire a quest'ultima un comportamento negativo. Siamo completamente d'accordo. Ma, signori, la Commissione non può affatto rifiutarsi di rispondere alle imprese sotto pretesto delle conseguenze che la Corte potrebbe eventualmente trarre dalle sue risposte. Lungi da noi l'idea che la Commissione possa esimersi dal rispondere alle imprese. Anzi, essa dovrebbe rispondere tempestivamente per consentire alle imprese di far valere in tempo utile i loro argomenti. Tale non era certamente il caso di specie e, a nostro parere, sarebbe meglio astenersi dal fornire indicazioni, quando sia già stato proposto un ricorso per carenza, a meno che non si vogliano accogliere le ragioni del ricorso. A che serve comunicare alle imprese i motivi per cui i servizi non intendono suggerire alla Commissione d'agire nel senso da esse voluto, quando la carenza s'è già formata, è già stato presentato un ricorso e la Commissione — non soltanto i suoi servizi — dovrà affrontare questo ricorso? Ciò può servire soltanto a confondere le idee alle ricorrenti. Oppure, si sarebbe dovuto precisare chiaramente che la lettera rifletteva soltanto l'opinione dei servizi e non aveva alcun carattere definitivo; ma allora era inutile inviarla.
Poiché la Commissione ha, con il suo comportamento o con quello dei suoi servizi, indotto l'impresa interessata a proporre ricorso a tutela dei propri diritti, essa deve perlomeno sopportare le proprie spese. Ci rimettiamo invece al vostro apprezzamento discrezionale per quanto riguarda la possibilità di addossare alla Commissione anche le spese incontrate dalla ricorrente per replicare alla Commissione e al Coal Board, nonché le spese d'intervento di quest'ultimo.
Proponiamo pertanto che il ricorso n. 114/75 sia dichiarato fin d'ora irricevibile e che le spese relative al presente procedimento siano compensate o, in subordine, poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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