CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 26 MAGGIO 1976
Signor presidente,
signori giudici,
1.
La controversia pendente davanti al Finanzgericht di Amburgo, che ci interroga a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, riguarda la classificazione doganale di mirtilli rossi importati in Germania dalla Finlandia nel 1974. All'epoca dei fatti a cui si riferisce la causa principale, i mirtilli rossi di cui alla' lettera B della voce doganale 08.08 della tariffa doganale comune, concernente la bacche fresche, potevano essere importati nella Comunità dalla Finlandia in esenzione da dazi, mentre i mirtilli rossi congelati, rientranti nella voce doganale 08.10 B, erano sottoposti a un dazio del 20 %.
Nella verifica della merce di cui trattasi, al momento del passaggio della frontiera, le autorità germaniche avevano notato che il prodotto si presentava come una massa molto dura, gelata e cristallizzata, anche se verso l'esterno il congelamento era minore e si notavano segni di disgelo. Dal momento che il prodotto aveva fatto oggetto di un processo di congelamento, esse non avevano ritenuto di poter considerare questi mirtilli come frutta fesca ai sensi della tariffa doganale comune, e li avevano quindi classificati nella voce 08.10 B.
Nel corso dell'opposizione intentata contro tale decisione, l'importatore sosteneva che il congelamento era stato effettuato solo per evitare danneggiamenti della merce durante il trasporto, e non al fine di ritardare l'immissione del prodotto sul mercato.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ispirata da considerazioni di praticità e di efficacia nello svolgimento dell'attività delle autorità doganali, la classificazione si effettua in base a criteri obiettivi di agevole applicazione e quindi in particolare in base all'aspetto del prodotto al momento dello sdoganamento (ved., ad esempio, la sentenza nella causa 36-71, Günter Henck, Racc. 1972, pag. 198 e, ultimamente, la sentenza del 10 dicembre 1975 nella causa 53-75, Vandertaelen). Perciò le, finalità perseguite dall'esportatore o dall'importatore nel presentare la merce in un determinato modo, in particolare in relazione all'impiego a cui la merce è destinata, tenuto anche conto delle difficoltà che vi sarebbero nell'accertare la rispondenza alla realtà di ogni allegazione al riguardo, sono di regola irrilevanti, salvo che sia espressamente previsto il criterio della destinazione, nel qual caso si dovrà istituire un controllo appropriato.
Perciò, in base a tale regola generale, si deve ammettere che la circostanza che il congelamento del prodotto non aveva la funzione di prolungarne la conservazione per ritardarne l'immissione sul mercato, ma semplicemente quello di meglio proteggerlo durante il trasporto, allegata dall'importatore, non può servire a superare il fatto obiettivo che alla frontiera il prodotto si è presentato quasi interamente congelato, cioè allo stato solido per il raffreddamento a cui era stato sottoposto prima della partenza.
L'importatore interessato osserva peraltro che se la classificazione si dovesse fare esclusivamente in base all'aspetto della merce al momento dell'ispezione doganale, in un caso del genere di quello di cui trattasi, non viaggiando il prodotto in carri frigoriferi, l'ispettore potrebbe classificare la merce in un modo o nell'altro semplicemente anticipando o ritardando la data del suo intervento.
È vero che un ritardo nel controllo doganale avrebbe potuto avere per effetto di far trovare la merce non più congelata. Tuttavia è stato osservato dall'agente della Commissione che, per effetto del congelamento, il prodotto subisce delle modifiche irreversibili, le quali si mostrano già in caratteristiche esteriori, quali la durezza e l'elasticità del frutto, il suo ridotto tenore di succo, e che, in caso di contestazione, potrebbero essere anche verificate scientificamente mediante un esame della struttura dei tessuti. Tali modifiche impedirebbero quindi di considerare come frutta fresca il prodotto che abbia fatto oggetto di un processo di congelamento anche qualora esso si presentasse disgelato alla dogana.
Per la soluzione di un problema di classificazione doganale, il giudice cerca naturalmente una spiegazione funzionale della diversità delle tariffe che si ricollegano alle due voci tariffarie di cui deve delimitare il rispettivo ambito d'applicazione.
Nel nostro caso, poiché non è pensabile che la merce sottoposta a congelamento abbia ad acquistare maggior pregio intrinseco, si deve dedurne che la sua più grave imposizione andrà spiegata soltanto per il maggior valore, dipendente dalle più larghe possibilità di mercato, che lo stato di durevole conservazione può attribuirle. Resteranno pertanto sottoposte a tasse inferiori quelle minori quantità di frutta fresca che, come tali, potranno essere destinate a un più rapido assorbimento del mercato. In questo senso, vediamo come la nozione di frutta fresca si contrappone a quella di frutta sottoposta a regime di conservazione per congelamento: e così diremo che frutta fresca sarà soltanto quella che non è mai stata congelata. Il fatto casuale del passaggio del confine non costituisce certamente un punto temporale decisivo per la contrapposizione tra i due tipi della stessa merce; è piuttosto la diversità dei due tipi che in quel momento deve essere accertata per il loro diverso trattamento doganale.
2.
Va tenuto presente che per i mirtilli rossi freschi la tariffa doganale comune prevede un dazio autonomo del 9 %, cui fa riscontro il dazio autonomo del 20 % per i mirtilli rossi congelati. Tuttavia, nell'ambito del cosiddetto «Dillon round», la Comunità aveva convenuto di portare a zero il dazio doganale per i mirtilli rossi freschi provenienti da paesi, quali la Svezia e la Finlandia, che l'avevano richiesto. Questa concessione comunitaria è entrata a far parte del pacchetto di concessioni reciproche.
Trattandosi di un dazio convenzionale, frutto di negoziato, l'interprete della tariffa doganale comune deve anche tener conto dell'esigenza di evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione finisca per rendere inoperante in pratica la concessione effettuata dalla Comunità; senza però che tale preoccupazione, giustificata dal rispetto del principio di buona fede che s'impone alla Comunità nell'adempimento dei suoi impegni internazionali, possa condurlo a travalicare le sue competenze di semplice interprete della volontà del legislatore comunitario. In tale prospettiva, nell'ipotesi in cui il trasporto a destinazione della Comunità di quel prodotto non potesse normalmente effettuarsi se non previo congelamento, onde evitare il suo deterioramento in una misura economicamente insostenibile, ci si potrebbe chiedere se il criterio obiettivo sopra ricordato ai fini della classificazione tariffaria delle merci non dovesse subire qualche attenuazione onde rendere funzionante l'esenzione consentita dalla Comunità.
Noi non siamo sufficientemente informati sui dati tecnici della questione. Potrebbe ben darsi — nessuno l'ha escluso nel corso del procedimento — che la semplice refrigerazione, consistente nel mantenere il prodotto a una temperatura di 0o, la quale ne evita quindi il congelamento e le alterazioni ivi connesse che non consentono più di classificarlo nella categoria dei prodotti freschi, sia sufficiente a evitare quei pericoli di danneggiamento o deperimento durante il trasporto a cui l'importatore sostiene di aver inteso ovviare mediante il congelamento. Può anche darsi che il congelamento del prodotto, per il fatto stesso di consentirne il trasporto senza bisogno di ricorrere a vetture frigorifere, sia meno oneroso. Ma ciò non costituirebbe certo una valida ragione per giustificare l'ampliamento della nozione di mirtilli freschi a dei mirtilli che in realtà, per semplici ragioni di convenienza economica e non già per una necessità tecnica imprescindibile, fossero stati congelati prima del trasporto.
D'altro canto, se è vero che l'operazione di congelamento produce delle modifiche irreversibili nel prodotto, in maniera tale che questo, anche quando non sia più congelato, non potrebbe in alcun modo considerarsi come un prodotto fresco, nel senso che normalmente si dà a questa nozione conformemente agli usi commerciali nel settore di cui trattasi, si dovrebbe allora escludere in ogni caso che un prodotto che al momento del passaggio alla frontiera si presenti nello stato di congelamento, o anche di disgelamento, possa rientrare nella voce doganale 08.08; e ciò anche qualora il prodotto che abbia fatto oggetto di una concessione tariffaria non sia normalmente trasportabile dagli Stati che hanno beneficiato di tale concessione verso la Comunità se non allo stato congelato. In tal caso si potrebbe ritenere che gli Stati, in questione non avevano sufficientemente tenute presenti le necessità del trasporto e che sarebbero stati quindi poco accorti a non cercare di ottenere una concessione tariffaria sulla voce 08.10 relativa al prodotto congelato. Noi non sappiamo, d'altronde, se ciò non fosse stato effettivamente richiesto, e se la Comunità semplicemente non l'abbia consentito per ragioni di politica economica interna o esteriore che noi non conosciamo e che, comunque, non saremmo qui abilitati a sindacare. Si può dunque anche supporre che la Comunità, nel limitare la concessione ai mirtilli freschi, abbia calcolato le difficoltà del trasporto degli stessi allo stato fresco e quindi il costo reale della concessione per l'economia comunitaria. Non si potrebbe quindi ora, mediante un'interpretazione della Tariffa doganale comune che rischierebbe di distorcere il senso proprio dei termini, considerati nel loro uso normale, delle nozioni doganali di cui trattasi, dare ai produttori di Stati terzi dei vantaggi maggiori di quelli che questi Stati non abbiano potuto ottenere nell'ambito dei negoziati tariffari, maggiori quindi di quelli che le competenti autorità comunitarie abbiano inteso loro concedere in base a un'interpretazione ragionevole delle nozioni tariffarie.
Noi non siamo in grado di scartare alcuna di queste contrastanti ipotesi. Con ciò si vuole semplicemente mostrare che la considerazione fatta all'inizio, circa la reale portata della concessione tariffaria effettuata dalla Comunità o sperata dai suoi partners in relazione ai prodotti di cui trattasi, non può costituire una valida base per l'interpretazione di nozioni doganali.
La chiarezza e la certezza del diritto esigono che il significato di queste venga determinato esclusivamente nell'ambito del sistema tariffario comunitario, prescindendo da ogni considerazione di casuali mutamenti del livello dei dazi ivi afferenti nell'ambito di accordi tariffari internazionali.
3.
L'agente della Commissione ha affermato nel corso dell'udienza che il prodotto in questione, per il fatto di essere stato congelato, non potrebbe in alcun caso entrare in concorrenza nella Comunità con il corrispondente prodotto comunitario fresco, poiché non succede che un prodotto del genere sia posto sul mercato come merce fresca. La Commissione ha anche affermato che lo stesso prodotto non entrerebbe in concorrenza con il corrispondente prodotto congelato comunitario, poichè esso sarebbe utilizzato per la produzione di marmellate o confetture. Tale affermazione presuppone che il prodotto comunitario non entri mai .in tale produzione, ciò che mi parrebbe forse azzardato escludere in maniera assoluta.
Comunque sia, nell'ipotesi d'inesistenza di concorrenza del prodotto importato in questione con quello comunitario, ci chiediamo se sarebbe forse giustificato di dare alla nozione di «bacche fresche» una portata più ampia di quella che noi riteniamo corretta, onde sottrarre a un dazio dei prodotti nei cui confronti l'economia comunitaria non avrebbe bisogno di protezione.
Su un piano generale, si può osservare anzitutto che la funzione dei dazi della tariffa doganale comune non si esaurisce nel loro eventuale carattere protezionistico. Un dazio comunitario qual è quello previsto per i mirtilli rossi congelati, il cui livello costituisce il risultato aritmetico della media dei preesistenti dazi nazionali che avevano presumibilmente una funzione protettiva, anche qualora, per un mutamento di circostanze economiche, non assolvesse più tale funzione, conserverebbe tuttavia un interesse per la Comunità, in particolare sul piano della politica commerciale comune, come un elemento di scambio nell'ambito di negoziati tariffari con Stati terzi. Sarebbe dunque per questo solo fatto poco indicato far dipendere l'interpretazione di una nozione doganale, e quindi l'applicabilità o meno di un dazio, da considerazioni relative al carattere concorrenziale o meno del prodotto importato.
In secondo luogo, osserviamo che sarebbe scorretto in diritto e pericoloso per l'economia comunitaria di far dipendere l'ampiezza di una nozione doganale dalla suddetta considerazione; non solo perché la situazione relativa al mercato di uno stesso prodotto può evolvere nell'ambito della Comunità, ma soprattutto perché, quando la voce doganale considerata comprenda una molteplicità di prodotti, come appunto è il caso della voce 08.08, l'interpretazione con valore comune a più merci della voce stessa (nella specie «bacche fresche») in funzione della situazione concorrenziale di un singolo prodotto in essa compreso pregiudicherebbe la sua interpretazione anche in relazione ad altri prodotti che si trovassero in una posizione più fortemente concorrenziale rispetto al corrispondente prodotto comunitario. Va notato che il livello dei dazi doganali previsti per i prodotti freschi dalla posizione 08.08 è sensibilmente meno elevato di quello dei dazi afferenti ai corrispondenti prodotti congelati della posizione 08.10. Vi può quindi essere un reale interesse comunitario a una chiara distinzione fra i prodotti freschi, e che devono quindi potere esser venduti come tali, e i prodotti congelati; nel senso di evitare un ampliamento della nozione di prodotti freschi tale da condurre a eliminare la maggior protezione che con il diverso livello dei dazi afferenti alle due posizioni doganali considerate si sia voluta garantire a favore di prodotti comunitari diversi da quello che qui entra in rilievo.
Per evitare il pericolo di una soluzione non confacente per dei prodotti comunitari che ora non possiamo considerare, riteniamo che nell'interpretazione delle nozioni qui all'esame della tariffa doganale comune noi dovremmo prescindere in linea di principio da ogni considerazione relativa al carattere concorrenziale del particolare prodotto a cui si riferisce la domanda del giudice nazionale.
Per quanto riguarda in particolare il significato proprio della nozione di bacche congelate, se si ammettesse che un prodotto che sia stato previamente congelato per il solo fatto di presentarsi disgelato alla dogana comunitaria dovesse essere trattato come prodotto fresco, potrebbe essere difficile, sia in teoria sia in pratica, evitare di considerare come frutta fresca anche quella che fosse stata colta molto tempo prima e che fosse stata mantenuta grazie al congelamento. Con che il concetto di frutta fresca perderebbe ogni significato.
Se d'altra parte fosse esatto che, come la Commissione ci dice, non sarebbe questione che i mirtilli rossi di cui trattasi potessero entrare in concorrenza nella Comunità con i mirtilli rossi freschi, si potrebbe anche presumere che gli importatori di questi mirtilli evitino di immetterli sul mercato come prodotti freschi non tanto per ragioni di etica professionale, ma piuttosto per la semplice ragione che il prodotto che sia stato congelato, anche se — come si asserisce essere avvenuto nella specie — lo sia rimasto solo per breve tempo, non potrebbe più, per le sue caratteristiche esteriori, essere spacciato come prodotto fresco. Se il consumatore è in grado di riconoscere i mirtilli freschi da quelli disgelati, si deve supporre che anche il doganiere possa compiere lo stesso accertamento senza troppe difficoltà.
Ma anche quando l'aspetto esteriore del prodotto decongelato sia simile a quello del prodotto fresco, non sarebbe consentito, sul piano doganale, far rientrare il primo in questa nozione; giacché, come e dato inferire dalle Note esplicative di Bruxelles alla voce 07.02, a cui fanno rinvio le stesse note relative alla voce 08.10, si tratterebbe pur sempre di merce che avrebbe soltanto l'apparenza di prodotto fresco. Mentre, secondo quanto ha affermato la Commissione, sarebbe avvenuto un mutamento irreversibile nei suoi tessuti che, pur senza aver provocato la distruzione della struttura cellulare, potrebbe comunque essere verificato obiettivamente.
Per queste ragioni, concludo proponendo alla Corte di rispondere alla domanda pregiudiziale posta dal Finanzgericht di Amburgo dichiarando per diritto che i mirtilli rossi che sono stati sottoposti a congelamento, anche se ai soli fini del trasporto e indipendentemente dalla permanenza del congelamento fino al momento dello sdoganamento, non possono considerarsi bacche fresche ai sensi della voce 08.08 B della tariffa doganale comune.
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