CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DELL'11 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
con avviso di posto vacante del 12 marzo 1974, il Parlamento invitava gli interessati a presentare le candidature per un posto A 3 presso la direzione generale commissioni e delegazioni parlamentari. Il ricorrente entrava in lizza. Non essendo stato possibile occupare il posto mediante promozione o tramutamento, il 18 novembre 1974 veniva indetto il concorso interno A/51. Anche nel bando di concorso, come già nell'avviso di posto vacante, si indicavano i requisiti richiesti ai candidati. Nell'avviso di posto vacante si dichiarava necessaria una buona conoscenza del danese, mentre nel bando di concorso la conoscenza del danese era solo più definita «auspicabile», per motivi pratici. Il ricorrente partecipava anche a questo concorso. A conclusione delle prove, la commissione d'esame si pronunciava il 18 aprile 1975. Gli idonei erano nove: il primo aveva riportato 56,5 punti, il secondo 50,25 (candidato G.), il ricorrente era sesto con 46,25 punti. Il 29 aprile 1975 il presidente del Parlamento conferiva il posto vacante al candidato G., con effetto dal 1o maggio 1975.
Il 18 giugno 1975 il ricorrente presentava reclamo all'autorità che ha il potere di nomina e chiedeva l'annullamento dell'atto di nomina, inoltre chiedeva che il posto gli venisse attribuito in virtù del combinato disposto dell'art 29, n. 1, lett. a), e dell'art. 45, n. 1, oppure dell'art. 29, n. 1, lett. b), dello statuto. Egli sosteneva che, contrariamente al vincitore del concorso, egli era stato dichiarato idoneo alla promozione ancora prima che il posto fosse dichiarato vacante, nel concorso A/43 (impugnato con il ricorso 23-74) si era classificato meglio del candidato G., che per di più nel concorso in questione non aveva sostenuto la prova di danese. Il reclamo non riceveva risposta. Il 16 dicembre 1975 veniva promosso un ricorso giurisdizionale, con cui si chiedeva l'annullamento della nomina del candidato G.
I mezzi invocati si riferiscono alla legittimità del concorso interno bandito dal Parlamento, della nomina della commissione esaminatrice, dei criteri di valutazione stabiliti dal bando di concorso, delle prove di esame, nonché del contenuto dell'atto di nomina.
Ecco il mio parere:
1.
Vediamo se il Parlamento ha violato nella fattispecie l'art. 29, n. 1, dello statuto, che prescrive che l'autorità che ha il potere di nomina deve anzitutto cercare di occupare un posto vacante mediante promozione o tramutamento, nell'ambito dell'istituzione stessa. Il ricorrente sottolinea a questo proposito che la sua idoneità alla promozione — come è emerso dalla causa 23-74 (Küster/Parlamento, sentenza 12 marzo 1975, Racc. 1975, pag. 353) — era stata riconosciuta ed egli era l'unico dipendente che avrebbe potuto venir promosso al posto vacante. Onde rispettare lo statuto, si sarebbe quindi dovuto procedere alla sua promozione, senza bandire altri concorsi.
Anche nella causa 23-74 era stata mossa una censura analoga e in quell'occasione avevo sostenuto che non sussiste diritto a promozione. Non solo era giusto, in un secondo tempo, bandire un concorso a norma dell'art. 29, n. 1, lett. b), dello statuto, se non si erano trovati candidati meritevoli da promuovere o da tramutare, ma il concorso si sarebbe potuto bandire anche per validi motivi di indole diversa. La Corte ha condiviso il mio punto di vista in quell'occasione ed in particolare ha affermato che, in presenza di più aspiranti alla promozione, rientrava nell'interesse del servizio il bandire un concorso.
La stessa considerazione può farsi anche ora.
Anzitutto è importante il fatto che nell'avviso di posto vacante del marzo 1974 si richiedesse una buona conoscenza del danese. Il ricorrente non ha dimostrato di possederla, anzi nella candidatura affermava solo che nella sua attività di servizio aveva dovuto servirsi di tutte le lingue ufficiali, ad eccezione del danese. L'autorità che ha il potere di nomina poteva quindi presumere che il Küster non fosse idoneo ad occupare il posto in questione, quindi era esclusa una sua promozione. Poiché non si sono trovati candidati idonei alla promozione o al tramutamento, i requisiti in materia di danese sono stati ridimensionati, cioè si è definita auspicabile la conoscenza del danese e sotto questa nuova prospettiva si sarebbe forse dovuta anche ricominciare la procedura per l'occupazione del posto, cioè si sarebbe dovuto riesaminare l'elenco degli idonei alla promozione. Se questa iniziativa non è stata presa, ciò non costituisce una grave irregolarità, poiché dai fascicoli dei candidati risulta che il ricorrente non avrebbe avuto la probabilità nemmeno in questa nuova tornata. L'impressione è confermata dalla deposizione fatta in aula dal presidente della commissione esaminatrice, che ha dichiarato che la conoscenza del danese del Küster era molto rudimentale e non era il caso di tenerne molto conto per un'eventuale classificazione nel concorso.
Indipendentemente dal fatto che — come ha dichiarato il Parlamento nel corso del procedimento — poco dopo, nel gennaio 1975, altri candidati sarebbero stati idonei alla promozione, si può concludere che anche nel caso in esame vi erano motivi validi per non tener conto dell'idoneità alla promozione del Küster e quindi non si può ravvisare una violazione dell'art. 29 dello statuto.
2.
Non e il caso di dilungarsi sulla censura di irregolare designazione degli esaminatori da parte del segretario generale del Parlamento, che ha agito in base ad una autorizzazione dell'ottobre 1971 che pare non sia stata pubblicata.
La censura e le conclusioni che se ne traggono — irregolarità di tutti i successivi atti della procedura — sono una ripetizione di quanto si è già esaminato nelle cause 23-74, 77-74 e 80-74. Nel mio esame avevo giudicato insostenibile tale punto. Mi richiamo a quanto ho detto allora e lo riconfermo, specie dal momento che rispetto ad allora non è emerso nulla di nuovo e dalla sentenza 23-74, che ha respinto il ricorso, si desume che la Corte non condivide il punto di vista del ricorrente.
3.
Più importante pare la terza censura, che si riferisce al bando di concorso interno pubblicato dall'autorità che ha il potere di nomina e più precisamente ai criteri di selezione in esso stabiliti. Ad esempio, per le conoscenze linguistiche, si è deciso di tener conto solo dei punti conseguiti superiori al 5. I titoli presentati dai candidati dovevano valutarsi da 0 a 40, cioè il massimo equivaleva al punteggio massimo di due prove orali. Da 0 a 30 era classificato l'esito di un colloquio di 15 minuti su argomenti inerenti le funzioni del posto vacante, da 0 a 10 si classificava un colloquio di 10 minuti per accertare le conoscenze linguistiche.
Il criterio con cui si valutavano le prove di lingue lascia perplessi e non richiede altri commenti. È chiaro che, secondo questi principi, non è possibile costituire una scala di valori corrispondenti alla realtà e i risultati non consentono di avere un quadro esauriente del grado di padronanza delle rispettive lingue da parte dei candidati. Per quali motivi questo sistema sia stato seguito in un concorso, mi è piuttosto oscuro.
Quanto ai due criteri distinti di classificazione per titoli e prove orali, ricordo che già nelle conclusioni 23-74 ho espresso dubbi sul valore reale di voti attribuiti dopo un breve colloquio. In quell'occasione si discuteva di dieci criteri che davano la possibilità di classificare i titoli da 1 a 10; due altri elementi di giudizio, che costituivano oggetto di un colloquio, venivano invece valutati complessivamente con voti da 1 a 20. Se già questo modo di giudicare era stato ritenuto impugnabile, a maggior ragione sono criticabili i criteri scelti per il concorso A/51. In effetti non pare logico commisurare con lo stesso metro elementi oggettivi come anzianità, età, lauree, rapporti biennali, che si riferiscono sovente a prolungate attività e i risultati di un colloquio della durata complessiva di 25 minuti. Chi ha esperienza di esami orali saprà come elementi contingenti — tipo di domanda, disposizione psichica del candidato in quel giorno — possono influire sul risultato. Se tutti i risultati sono posti sullo stesso piano (prova orale e valore dei titoli) è facile che il giudizio sia falsato e che la votazione possa essere manipolata. È innegabile che, così stando le cose, il rapporto tra i due fattori è abnorme e illogico e le condizioni del concorso sono decisamente criticabili sotto questo aspetto.
Di qui a concludere che il risultato generale del concorso è annullabile e quindi sono illecite le conseguenti nomine, corre però ancora molto.
Quanto alla criticata valutazione delle conoscenze linguistiche è importante rilevare che solo uno dei candidati dichiarati idonei, che nelle conoscenze linguistiche ha riportato uno zero, si trova in posizione poco chiara. Poiché però questo candidato nella classifica non ha preceduto né il vincitore né il ricorrente, si può affermare che una modifica della lista degli idonei, con cui si eliminano i difetti riscontrati, sarebbe irrilevante nei confronti della nomina di cui trattasi.
D'altro canto sarebbe possibile modificare la classifica, risultante da questa strana valutazione di titoli ed esami, tenendo presente la documentazione prodotta in giudizio. Assumendo coefficienti di valutazione pari rispettivamente a 4 e 1 per titoli ed esami, la classifica generale non varierebbe molto — sarebbe eliminato un candidato a vantaggio di un altro — e anche la posizione degli idonei resterebbe sostanzialmente immutata. Il vincitore avrebbe non il secondo, ma il terzo posto, ma non sarebbe sopravanzato dal ricorrente, che nella nuova graduatoria sarebbe quarto. Anche in questo caso si può pensare che difficilmente l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe scelto un altro candidato, cioè le deficienze criticate si rivelano in definitiva di scarso peso nel complesso delle operazioni.
Pur se la critica risulta, fondata, sarebbe eccessivo concluderne che l'errore ha inficiato il concorso irrimediabilmente e quindi la nomina conseguitane va annullata.
4.
Nemmeno le altre censure meritano un esame accurato e con questa affermazione anticipo il mio giudizio finale.
a)
Per le prove orali, apparentemente così importanti, non sono stati redatti verbali. Onde controllare la regolarità della procedura — è escluso che si modifichi il giudizio — questo è un elemento negativo, anche se io non voglio giungere a sostenere — e nessuna norma lo prescrive — che le registrazioni magnetiche sarebbero opportune. Poiché però non è stato criticato lo svolgimento delle prove orali e non è risultato nulla che possa far dubitare della loro regolarità, penso che — per i motivi summenzionati — la procedura di concorso non possa considerarsi viziata.
b)
Non vi sono nemmeno rilievi particolari circa la scarsa considerazione riservata all'anzianità di servizio dei candidati. Mi richiamo alle conclusioni 23-74, che trattano lo stesso problema connesso ad un precedente concorso.
c)
Ritengo inoltre trascurabile il fatto che il vincitore del concorso non abbia sostenuto l'esame di danese. Egli ha dichiarato di ignorare questa lingua e l'autorità che ha il potere di nomina lo sapeva. Nulla però poteva impedire la nomina, dal momento che alla conoscenza della lingua danese era attribuita solo importanze relativa.
d)
Ad altre questioni, sollevate dal ricorrente o che potevano scaturire dall'esame delle relazioni sulle prove d'esame prodotte in giudizio, è stata data risposta durante l'escussione dei testimoni, quindi non vi è più motivo di dilungarsi.
—
Ciò vale per la questione circa il se la commissione esaminatrice abbia prodotto un fascicolo completo relativo al ricorrente, comprendente cioè anche una lettera del febbraio 1975. Pare che così fosse, anzi è dimostrato che parte degli allegati in questione era stata inclusa da tempo nel fascicolo personale del ricorrente.
—
Altrettanto dicasi per la considerazione dell'interinato svolto dal ricorrente come capo-divisione. Ne è stato tenuto conto, come risulta dal raffronto con i risultati del concorso A/43, specie analizzando il criterio n. 7 del concorso litigioso.
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Del pari non vale la considerazione relativa all'opportunità di tener conto di precedenti inclusioni del ricorrente nella lista degli idonei. Mi pare determinante il fatto che tali inclusioni in altri concorsi sono state tenute in considerazione solo se erano risultato di concorsi per esami e non se erano conseguenti a concorsi per titoli.
—
Così dicasi per la questione relativa alla valutazione delle conoscenze di danese del ricorrente, che sono invero state vagliate, ma sono risultate molto approssimative e praticamente irrilevanti per far includere l'interessato nella lista degli idonei.
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Analogamente si possono giudicare i precedenti meriti del ricorrente presso alcune industrie tedesche, per i quali la commissione esaminatrice non ha voluto attribuire speciali punteggi, giacché non potevano considerarsi attività preparatoria per il posto in questione.
—
Infine vano è il richiamo ai risultati di precedenti concorsi, con i quali non si possono far raffronti, data la differenza di prove e di criteri di giudizio. Non e possibile considerarli precedenti vincolanti.
e)
Per venire all'ultimo punto, considero pure inconferente la censura basata sul richiamo all'art. 45 dello statuto, mentre contemporaneamente nella nomina si parla di promozione. Nella motivazione del provvedimento si afferma che il posto viene attribuito in esito ad un concorso. È evidente che non vi è stata promozione tecnicamente parlando, ai sensi cioè dell'art. 45, al quale si fa richiamo solo perché il vincitore è passato di grado nell'ambito della sua carriera e si doveva adeguare la sua retribuzione.
5.
Non rimane allora che la conclusione che nessuna delle censure è idonea a far annullare la nomina. Il ricorso va dichiarato infondato e le spese vanno poste a carico delle parti come disciplinato dall'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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