CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 25 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la causa odierna verte principalmente sulla destituzione della ricorrente dal servizio presso il Consiglio delle Comunità europee, disposta in relazione ad un procedimento disciplinare aperto a suo carico.
Gli antefatti vi sono già noti — almeno in parte — giacché la ricorrente ha presentato tempo fa altri due ricorsi contro il Consiglio (cause riunite 58 e 75-72). Pertanto, mi limiterò a ricordare brevemente quanto segue.
La ricorrente, assunta dalle Comunità nel gennaio 1964 in qualità di dattilografa, veniva nominata in ruolo presso il Consiglio, col grado C 4, il 16 luglio successivo. Nel novembre 1965, mentre praticava l'equitazione, essa subiva un infortunio che la rendeva dapprima totalmente e in seguito parzialmente inabile al lavoro. Nell'ottobre 1968, nell'ambito del regime statutario di assicurazione contro i rischi della vita privata, le veniva riconosciuta un'invalidità permanente del 15 %.
In precedenza, e precisamente dal 13 luglio 1967, la ricorrente era stata trasferita all'ufficio «archivi» del Consiglio per espletarvi mansioni di segretaria-dattilografa. Nel periodo gennaio 1971 - gennaio 1972 essa prestava servizio presso l'ufficio contabilità. Successivamente, poiché la sua permanenza in tale ufficio non risultava più opportuna — per motivi di organizzazione, come sostiene il Consiglio —, veniva contemplata la possibilità di destinarla al centro dattilografico. La ricorrente protestava, asserendo di non essere in grado, per motivi di salute, di effettuare lavori di dattilografia. Essa veniva pertanto sottoposta a visita medica da parte del medico di fiducia dell'istituzione, il quale, dopo aver interpellato uno specialista, concludeva che la ricorrente era idonea ad espletare le mansioni di dattilografa e confermava tale conclusione anche quando l'interessata produceva un certificato medico in senso contrario. Di conseguenza, con provvedimento 24 maggio 1972, la ricorrente veniva trasferita al centro dattilografico; essa però non si conformava a tale decisione e continuava a presentarsi nell'ufficio della segreteria del Consiglio dove aveva fino ad allora prestato servizio.
In ragione di tale comportamento, la ricorrente, con decisione 20 giugno 1972, veniva sospesa dallo stipendio a norma dell'art. 60 dello statuto del personale per assenza ingiustificata. Essa impugnava dinanzi alla Corte di giustizia sia tale decisione, sia il provvedimento 24 maggio 1972 (si tratta delle cause riunite 58 e 75-72 già ricordate); entrambi i ricorsi venivano tuttavia respinti con sentenza 17 maggio 1973 (Racc. 1973, pag. 511).
Il 16 ottobre 1972, cioè mentre le cause suddette erano ancora pendenti, il Consiglio aveva deciso di aprire un procedimento disciplinare a carico della ricorrente per violazione degli artt. 21, 3o. comma, ultima frase, e 55, 1o comma, dello statuto del personale. Il 6 novembre 1972, veniva costituita la commissione di disciplina, la quale esaminava la questione nel corso di numerose sedute. Il 4 luglio 1973, quattro membri di tale organo — il quinto componente non aveva potuto partecipare ai lavori, sin dal 5 dicembre 1972, per motivi di salute — proponevano le soluzioni seguenti: limitazione della sanzione disciplinare alla censura, qualora l'interessata avesse manifestato, entro un mese dalla notifica del parere della commissione di disciplina, l'intenzione di occupare il posto assegnatole presso la segreteria del Consiglio, oppure avesse rassegnato le dimissioni entro lo stesso termine; destituzione — senza tuttavia che ciò comportasse soppressione o riduzione del suo diritto alla pensione di vecchiaia — nel caso in cui essa avesse persistito nel rifiuto di conformarsi alla decisione di trasferimento, oppure avesse dimostrato, col ricorso ad altri mezzi di natura procedurale, di non aver preso coscienza degli obblighi incombentile nella sua qualità di dipendente delle Comunità. La commissione di disciplina raccomandava inoltre che venissero prima accertate, mediante visita medica, le condizioni di salute della ricorrente.
Il medico incaricato dall'autorità che ha il potere di nomina — in conformità a tale raccomandazione — di visitare la ricorrente, la dichiarava anch'egli, il 25 luglio 1973, idonea ad eseguire lavori di dattilografia. Poiché, tuttavia, l'interessata produceva il parere contrario di taluni specialisti da essa consultati, il segretario generale del Consiglio disponeva un supplemento di perizia medica in contraddittorio. La ricorrente era inoltre invitata, con lettera 26 luglio 1973, a riprendere provvisoriamente servizio, in attesa che il suo stato di salute venisse accertato definitivamente, presso la segreteria del comitato del personale, dove le sarebbero stati affidati lavori di archivio. Tale invito, comunque, veniva successivamente ritirato, giacché essa non si presentava al lavoro.
Al fine di procedere alla suddetta perizia medica supplementare in contraddittorio, veniva costituito, in base a criteri analoghi a quelli stabiliti dallo statuto del personale in relazione alla commissione d'invalidità, un collegio peritale composto da tre medici, designati il primo, il 6 agosto 1973, dal medico di fiducia del Consiglio, il secondo, il 9 agosto 1973, dalla ricorrente e il terzo di comune accordo dai primi due. Il 21 novembre 1974, tale collegio presentava una relazione — che peraltro il medico designato dalla ricorrente si era rifiutato di firmare — dalla quale risultava che l'interessata era in grado di svolgere mansioni di dattilografa. Poiché questa si rifiutava ancora una volta di ottemperare all'ordine di trasferimento, il 29 gennaio 1975 si procedeva alla sua audizione finale da parte del segretario generale, in conformità alle norme statutarie in materia disciplinare. In tale occasione, essa produceva altri due certificati concernenti il suo stato di salute, che venivano trasmessi ai due medici che avevano firmato la suddetta relazione. Poiché questi, ciononostante, confermavano le loro precedenti conclusioni, la ricorrente, con decisione 24 febbraio 1975, veniva destituita con effetto dal 1o marzo successivo.
Il reclamo da lei proposto il 20 maggio 1975 contro tale provvedimento restava senza risposta. Il 17 dicembre 1975, essa presentava pertanto ricorso alla Corte di giustizia, chiedendole di:
—
annullare la decisione 16 ottobre 1972 con cui è stato aperto il procedimento disciplinare a suo carico;
—
annullare il suddetto procedimento disciplinare nonché il parere emesso dalla commissione di disciplina in data 4 luglio 1973;
—
dichiarare nullo il referto medico del 21 novembre 1974;
—
dichiarare nulla la sua audizione del 29 gennaio 1975;
—
annullare il provvedimento di destituzione 24 febbraio 1975 e dichiarare che essa va reintegrata, con effetto dal 1o marzo 1975, in tutti i suoi diritti di dipendente di grado C 3 del Consiglio.
1.
Prima di affrontare l'esame di tali domande è necessario occuparsi di un'eccezione sollevata dal convenuto quanto alla ricevibilità del ricorso. A suo avviso, tutti i capi della domanda della ricorrente, tranne quello concernente l'annullamento del provvedimento di destituzione, sono irricevibili. I motivi dell'irricevibilità risiederebbero, per quanto concerne la domanda mirante all'annullamento della decisione con cui è stato aperto il procedimento disciplinare, nella mancata proposizione di un reclamo contro tale decisione entro il termine fissato dallo statuto del personale, e, quanto ai rimanenti capi, nella natura degli atti impugnati: questi — assume il Consiglio — non sono stati emanati dall'autorità che ha il potere di nomina e quindi non rientrano fra i provvedimenti contemplati dall'art. 90, n. 2, dello statuto, ma costituiscono semplici atti preparatori.
A mio parere, tale eccezione è ormai divenuta priva di oggetto giacché, nella replica, la ricorrente si è limitata a ribadire la domanda di annullamento del provvedimento di destituzione e ad insistere affinché venga dichiarato il suo diritto ad essere reintegrata in servizio dal 1o marzo 1975. Gli altri capi della domanda costituiscono ormai, manifestamente, semplici mezzi che nulla impedisce di prendere in esame.
In via di principio, pero, deve ammettersi che l'eccezione del Consiglio è sostanzialmente fondata. Personalmente, non mi arrischierei a sostenere che la domanda diretta all'annullamento della decisione con cui è stato aperto il procedimento disciplinare a carico della ricorrente — che costituisce senza alcun dubbio un provvedimento impugnabile ai sensi dello statuto del personale — non è più ricevibile: ciò, infatti, striderebbe contro il ragionevole orientamento, in materia, della giurisprudenza, in cui è sottolineata l'opportunità di evitare la moltiplicazione dei processi ed è ribadito che l'impugnazione di un atto emanato a conclusione di un dato procedimento coinvolge anche gli atti preparatori. Sono tuttavia d'accordo con il Consiglio sull'impossibilità di impugnare autonomamente gli altri atti sopra citati e, quindi, di formulare domande specifiche al loro riguardo. Innanzitutto, tali atti non costituiscono, di per sé, provvedimenti impugnabili ai sensi della giurisprudenza, ma hanno solo carattere preparatorio; inoltre, essi non sono stati emanati dall'autorità che ha il potere di nomina. Questo punto di vista trova conforto, in particolare, nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 35-67, Van Eick c. Commissione; Racc. 1968, pag. 435), in cui la Corte ha svolto considerazioni analoghe. Pertanto, i capi della domanda concernenti detti provvedimenti avrebbero dovuto essere considerati — qualora la ricorrente non li avesse abbandonati in corso di causa — semplicemente come mezzi dedotti nell'ambito del ricorso diretto contro l'atto emanato in esito al procedimento disciplinare. Tale conclusione, peraltro, non è in contraddizione con il diritto della ricorrente a che i suoi interessi vengano adeguatamente tutelati, giacché, nell'ipotesi in cui essa riuscisse vittoriosa — cioè, se il provvedimento di destituzione fosse annullato —, sarebbe facile determinare, in base alla motivazione della sentenza, quali fasi del procedimento disciplinare si sono svolte irregolarmente e vanno quindi rinnovate.
2.
Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente si fonda sull'art. 59, n. 3, dello statuto del personale. Da tale norma, nonché dal fatto di avere prodotto certificati medici attestanti la sua inabilità al lavoro, la ricorrente desume l'obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina di interpellare la commissione d'invalidità prima di farle carico di essersi assentata ingiustificatamente dal lavoro e prima di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Non è necessario che mi soffermi a lungo su tale problema, giacché a mio avviso, l'interpretazione dell'art. 59, n. 3, non presenta alcuna difficoltà. Disponendo che, in caso di contestazione, viene richiesto il parere della commissione d'invalidità, tale norma si riferisce manifestamente alle sole ipotesi contemplate nei nn. 1 e 2. Questi paragrafi concernono unicamente il congedo per malattia — e quindi l'impossibilità, per il dipendente, di prestare servizio e la sua assenza dal lavoro — e non già la questione del se egli sia idoneo ad espletare determinate mansioni e se, pertanto, debbano essergli affidate solo tali mansioni. La tesi suddetta è stata peraltro accolta anche dalla Corte nella sentenza 17 maggio 1973 (cause riunite 58 e 75-72) e tale circostanza è particolarmente rilevante, poiché quelle cause vertevano appunto sulla legittimità dei provvedimenti con cui la ricorrente era stata assegnata a un determinato servizio ed era stata sospesa dallo stipendio per assenza ingiustificata, a norma dell'art. 60 dello statuto del personale. Di conseguenza, se siffatti provvedimenti non presuppongono necessariamente il parere della commissione d'invalidità, lo stesso deve valere anche per quanto concerne l'apertura di un procedimento disciplinare. A tale proposito, non va dimenticato che lo stesso art. 60 fa esplicitamente salva l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia disciplinare e che, per di più, il procedimento disciplinare a carico della ricorrente è stato motivato unicamente dagli addebiti di violazione del dovere di obbedienza (art. 21, 3o comma, dello statuto), e di inosservanza dell'obbligo, imposto ai dipendenti in servizio attivo dall'art. 55 dello statuto, di essere in qualsiasi momento a disposizione della loro istituzione.
È invece irrilevante la circostanza che, successivamente alla conclusione del procedimento disciplinare, è stato costituito un collegio peritale sul modello della commissione d'invalidità. Lo stesso dicasi per quanto concerne il fatto che, in un caso precedente (causa 31-71, Gigante c. Commissione, sentenze interlocutorie 29 novembre 1973, Racc. 1973, pag. 1353, e 12 marzo 1975, Racc. 1975, pag. 337) sono stati affidati a una commissione d'invalidità compiti diversi da quelli contemplati dall'art. 59. In primo luogo, infatti, la commissione di disciplina non ha raccomandato la costituzione di una commissione d'invalidità, ma si è limitata a suggerire che la ricorrente fosse sottoposta a visita medica; inoltre, la perizia medica in contraddittorio effettuata nella fattispecie non è prescritta da alcuna norma statutaria. Sotto questo punto di vista, il caso di specie è analogo a quello oggetto della causa 31-71, in cui la Commissione, pur non sussistendo un obbligo preciso in tal senso, ritenne tuttavia opportuno, d'accordo con il dipendente interessato, interpellare la commissione d'invalidità onde accertarne lo stato di salute.
Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere categoricamente che il convenuto abbia violato l'art. 59, n. 3, dello statuto del personale o si sia scostato da una prassi consolidata.
3.
Il secondo mezzo è fondato sulla circostanza che uno dei componenti della commissione di disciplina si è assentato dai lavori sin dalla terza seduta — cioè dal 5 dicembre 1972 — in poi e che, pertanto, il parere emanato da tale organo non è stato firmato da tutti i suoi membri: secondo la ricorrente, ciò costituisce un'irregolarità tale da rendere invalido il parere suddetto e, di conseguenza, anche il provvedimento disciplinare emanato in base ad esso.
Al fine di accertare la fondatezza di tale censura — senz'altro di non scarso rilievo — è innanzitutto opportuno prendere in considerazione le norme concernenti la composizione della commissione di disciplina, lo svolgimento del procedimento disciplinare ed il parere che detta commissione è chiamata ad emanare.
Dall'art. 4 dell'allegato II dello statuto del personale, risulta che la commissione di disciplina è composta di un presidente e di quattro membri. A norma dell'art. 5, il presidente è designato dall'autorità che ha il potere di nomina; due dei membri sono estratti a sorte in base ad un elenco stabilito dalla stessa autorità e gli altri due in base ad un analogo elenco redatto dal comitato del personale. Lo stesso articolo stabilisce che il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare può ricusare uno dei membri della commissione e che gli stessi componenti di tale organo possono far valere cause legittime di astensione. In quest'ultima ipotesi, il presidente procede, in conformità all'art. 5, n. 3, ultima frase, ad una nuova estrazione a sorte per completare la commissione. Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'art. 7 dell'allegato IX dispone che la commissione di disciplina emana il suo parere a maggioranza. A questo proposito, è importante osservare che il presidente (art. 8) non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voti. Infine, a norma dell'art. 9, il parere motivato emanato dalla commissione di disciplina è firmato da tutti i membri di tale organo.
Da queste norme risulta chiaramente — e su questo punto concordo con la ricorrente — che la commissione di disciplina deve necessariamente essere composta da cinque membri e che il suo parere deve essere formulato, in via di principio, dalla maggioranza dei quattro membri estratti a sorte in base agli elenchi sopra citati. Ciò si evince, in particolare, dal fatto che detto parere va firmato da tutti i componenti della commissione, cioè dai membri di cui all'art. 4 dell'allegato II, e che il legislatore ha ritenuto opportuno disporre in merito all'eventuale completamento di tale collegio (art. 5, n. 3, dell'allegato II). A mio avviso, se ne deve necessariamente concludere che tutti i membri della commissione devono essere presenti in ogni fase del procedimento disciplinare. Non vedo poi alcuna ragione per cui l'estrazione a sorte di un nuovo membro debba effettuarsi nei soli casi di ricusazione e di astensione, a parte il fatto che, nella fattispecie, l'art. 5 suddetto avrebbe dovuto comunque essere applicato, in quanto l'assenza del membro di cui trattasi — dovuta a gravidanza — era prevedibile sin dal momento della costituzione della commissione di disciplina. Va inoltre rilevato che nella giurisprudenza in materia, e in particolare nella sentenza 30 maggio 1973 (causa 46-72, De Greef c. Commissione delle CCEE., Racc. 1973, pag. 543), si trova sottolineata l'esigenza che la commissione di disciplina sia costituita su base paritetica e che il suo parere venga emanato a maggioranza su tale base. Ciò, logicamente, può significare solo che il numero dei membri che rappresentano il personale deve essere pari a quello dei componenti che rappresentano l'amministrazione e che, per di più, — poiché è prevista la possibilità che al momento della votazione non si costituisca una maggioranza — tutti e quattro i membri devono concorrere all'elaborazione del parere che la commissione è chiamata ad esprimere.
Ne consegue che nella fattispecie la composizione della commissione di disciplina non era regolare in ragione dell'assenza di uno dei suoi membri da una determinata fase del procedimento in poi; inoltre, è stata violata la norma secondo cui il presidente partecipa alle deliberazioni solo in caso di parità di suffragi.
È poi fuori luogo richiamarsi — com'è stato fatto in corso di causa — alla normativa analoga vigente, in materia disciplinare, in Francia e in Belgio, la quale contempla altre soluzioni per l'ipotesi dell'assenza di un membro di una commissione di disciplina. Secondo il diritto francese, in mancanza di norme espresse in materia di quorum, è sufficiente, perché la deliberazione sia valida, che sia presente la metà dei membri più uno; inoltre, qualora sia assente un rappresentante del personale, è d'uso che anche un rappresentante dell'amministrazione si astenga dal partecipare ai lavori della commissione. In forza del diritto belga, è sufficiente la presenza di almeno la metà dei membri e, per di più, non è necessario che i rappresentanti dell'amministrazione siano di numero pari a quello dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Invero, il richiamo a tali norme sarebbe opportuno solo se la normativa comunitaria fosse lacunosa e ove risultasse impossibile dare al presente problema una soluzione chiara e univoca sulla sola base della lettera e del sistema generale di tale normativa. Per lo stesso motivo deve respingersi anche l'argomento fondato sulla circostanza che, per quanto concerne la commissione paritetica, l'art. 3 dell'allegato II dello statuto del personale stabilisce espressamente che tale organo si riunisce validamente solo quando siano presenti tutti i membri. A prescindere dal fatto che le interpretazioni che si discostano da una regola generale vanno accolte sempre con cautela, non ritengo che una siffatta interpretazione sia ammissibile nel caso della commissione di disciplina, giacché essa non trova alcun avallo nel contesto generale in cui si inquadrano le norme relative a tale organo.
A mio avviso, tuttavia, una volta accertata l'irregolarità della composizione della commissione di disciplina e l'illiceità dell'intervento del suo presidente nell'elaborazione del parere da essa espresso, non può senz'altro concludersi che detto parere sia completamente invalido e che il provvedimento disciplinare su di esso fondato sia illegittimo.
Benché la commissione di disciplina, com'è stato sottolineato nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 35-67, Van Eick, già citata), sia tenuta a rispettare i principi fondamentali cui si ispira il diritto processuale — per quanto concerne, ad esempio, l'audizione di testimoni —, e nonostante debba ammettersi che le conclusioni cui essa perviene hanno notevole importanza per quanto riguarda non solo l'accertamento dei fatti, ma, forse, anche la determinazione del provvedimento disciplinare che viene da ultimo emanato dall'autorità che ha il potere di nomina, non deve dimenticarsi che si tratta di un semplice organo consultivo, le cui proposte non hanno efficacia vincolante. Se si tiene presente questa sua importante caratteristica, si deve attribuire un'importanza decisiva, nel valutare la gravità di irregolarità quali quelle sussistenti nella fattispecie, al fatto che i patroni della ricorrente — come il Consiglio ha dichiarato senza essere contraddetto — non le abbiano denunciate prima della conclusione del procedimento disciplinare. A norma del diritto processuale tedesco, un siffatto comportamento priva l'interessato, almeno nel caso in cui siano state commesse determinate infrazioni di lieve entità, della possibilità di eccepire ulteriormente tali vizi (cfr. Eyermann-Fröhler, Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, nota 17 al § 137).
Inoltre — e ciò è ancora più importante — il Consiglio ha fatto rilevare che nel parere della commissione di disciplina non figura alcun accenno ad opinioni divergenti e che, anzi, i componenti della commissione hanno confermato che esso è stato formulato all'unanimità. Orbene, se ci si sofferma a considerare, tenuto conto di tale circostanza, quale sarebbe stato lo svolgimento del procedimento disciplinare nel caso in cui la composizione del suddetto organo fosse stata completa, deve concludersi che il risultato non avrebbe potuto essere diverso. Supponendo, infatti, che il membro assente — il quale, peraltro, era stato estratto a sorte fra i nominativi figuranti sull'elenco redatto dall'amministrazione — fosse stato di diverso avviso, il parere formulato nella fattispecie sarebbe stato pur sempre approvato dagli altri tre componenti, e quindi dalla maggioranza, della commissione. Ammettendo ancora — anche se tale ipotesi mi sembra poco verosimile — che il suddetto membro fosse riuscito a tirare dalla sua uno dei componenti della commissione, vi sarebbe stata parità di suffragi ed in tal caso il voto del presidente, che ha firmato anch'egli il parere, avrebbe dato il tratto alla bilancia. Non va poi dimenticato che l'autorità che ha il potere di nomina — e ritengo opportuno sottolinearlo ancora una volta — non è tenuta a conformarsi, nel decidere circa la sanzione da infliggere, al parere formulato dalla commissione di disciplina. Comunque, tenuto conto di quanto è emerso in corso di causa circa il comportamento della ricorrente — che ha mantenuto in svariate occasioni, anche di fronte alla proposta di espletare temporaneamente mansioni diverse da quelle da lei rifiutate, un atteggiamento intransigente —, non v'è alcuna ragione di ritenere che la suddetta autorità avrebbe potuto decidere diversamente anche se la commissione di disciplina avesse formulato un parere differente.
Le suddette considerazioni mi portano in definitiva a concludere — sebbene, ripeto, l'importanza delle norme concernenti la costituzione della commissione di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare non debba essere, a mio avviso, sottovalutata — che le irregolarità di cui trattasi non sono tali da rendere invalido il parere della commissione di disciplina e da autorizzare di conseguenza l'annullamento del provvedimento disciplinare su di esso fondato.
4.
Passiamo quindi ad esaminare un altro mezzo, relativo alla relazione medica 21 novembre 1974 che ha influito anch'essa in maniera rilevante sull'emanazione del provvedimento di destituzione. A tale proposito, la ricorrente ha dedotto tre censure:
a)
In primo luogo essa critica la scelta del terzo medico designato dagli altri due medici invitati per primi a far parte del collegio peritale; a suo parere, per tale medico sussisteva un conflitto di interessi, giacché egli collabora, di regola, anche con la compagnia con la quale la Comunità ha stipulato una polizza di assicurazione.
b)
In secondo luogo, essa mette in dubbio la rilevanza scientifica della relazione suddetta, nella quale non figura alcuna menzione dei pareri divergenti di altri medici e, in particolare, manca un raffronto particolareggiato con il rapporto di un medico consultato dalla ricorrente.
c)
Infine, la ricorrente fa rilevare che la relazione è stata firmata solo da due dei medici componenti il collegio peritale: poiché il medico da essa designato ha motivato il rifiuto di firmare con considerazioni di carattere scientifico, era necessario disporre una perizia supplementare.
A proposito di tali argomenti osserverò, punto per punto, quanto segue:
a)
La prima censura e, a mio avviso, infondata, giacché il Consiglio, nella costituzione del collegio medico incaricato di accertare le condizioni di salute della ricorrente, si è conformato alle norme che disciplinano la composizione della commissione d'invalidità: la tutela degli interessi della ricorrente era pertanto sufficientemente garantita. Inoltre, poiché il terzo medico è stato designato di comune accordo dai primi due, vi era la possibilità in tale occasione, di evitare un eventuale conflitto d'interessi. Dato che questa possibilità non è stata sfruttata e poiché l'interessata ha omesso di manifestare tempestivamente, non appena ne è venuta a conoscenza, il suo disaccordo, essa non ha più il diritto di contestare la scelta del medico di cui trattasi eccependo un contrasto d'interessi.
b)
Per quanto concerne il valore scientifico della perizia, messo in dubbio dalla ricorrente, va osservato — e ciò ha importanza determinante anche per quanto riguarda la questione del se il conflitto d'interessi temuto dall'interessata abbia effettivamente avuto qualche ripercussione — che i periti, come risulta dalla stessa relazione, si sono riuniti a più riprese ed hanno visitato più volte la ricorrente; essi, inoltre, hanno richiesto il parere di taluni specialisti ed hanno esaminato un gran numero di referti medici. E quindi assodato che essi non hanno ignorato l'opinione di altri medici ed hanno per di più preso in esame ulteriori documenti medici prodotti nel gennaio 1975, mantenendo ciononostante immutate le loro conclusioni. Appare pertanto evidente, anche agli occhi di un profano, che la loro analisi è stata seria e accurata. Ad ogni modo non ritengo che la relazione criticata possa essere giudicata irrilevante per il fatto che è stato omesso di fare espressa menzione di taluni pareri medici, che non si è proceduto ad un commento più particolareggiato di opinioni divergenti o ad un raffronto più preciso con i vari referti — i quali, peraltro, sono stati ritenuti in taluni punti poco esaurienti — e che il collegio si è attenuto in definitiva al parere di un solo specialista, sebbene uno dei medici consultati dalla ricorrente abbia giudicato completo ed esatto il parere di un altro specialista sconosciuto al collegio.
c)
Quanto, infine, al fatto che la relazione non è stata firmata dal medico designato dalla ricorrente, va innanzitutto ricordato che, dopo che questi ha espresso, motivandolo, il suo punto di vista, l'interessata è stata in effetti sottoposta ad ulteriori visite: non si può dire, quindi, che la sua presa di posizione non abbia avuto alcun effetto. Inoltre — e tale considerazione è ancora più importante — la Corte ha già affermato, in relazione ai lavori di una commissione d'invalidità, che il rifiuto di un medico di firmare la relazione finale è irrilevante. Alludo qui alla sentenza interlocutoria 12 marzo 1975 (causa 31-71, Gigante, Racc. 1975, pag. 343), nonché alla sentenza 9 luglio 1975 (cause riunite 42 e 62-74, Vellozzi c. Commissione della CEE, Racc. 1975, pag. 878). Non vi è alcun dubbio, a mio avviso, che lo stesso principio debba applicarsi anche nel caso presente, giacché è assodato che il Consiglio ha disposto la perizia medica in contraddittorio ispirandosi alle norme concernenti la commissione d'invalidità. La relazione presentata a conclusione di tale perizia ha quindi pieno valore giuridico, anche se è stata firmata solo da due componenti del collegio peritale.
5.
Non resta quindi che occuparci della censura dedotta da ultimo dalla ricorrente, la quale lamenta che nel corso della sua audizione da parte del segretario generale del Consiglio, in data 29 gennaio 1975, non è stato consentito al suo avvocato di esporre il proprio punto di vista.
A questo proposito, è superfluo accertare se quanto risulta dall'estratto del verbale relativo a tale audizione prodotto dinanzi alla Corte — che, cioè, l'avvocato della ricorrente era presente ed ha avuto la possibilità di prendere la parola — sia esatto oppure, come asserisce la ricorrente, non risponda a verità. Basti infatti considerare che, secondo il chiaro disposto dell'art. 4 dell'allegato IX dello statuto del personale, l'interessato può farsi assistere da un difensore solo nel procedimento dinanzi alla commissione di disciplina e non anche nel corso dell'audizione finale. Né è stata dimostrata l'esistenza di un principio giuridico che consenta al difensore di prendere la parola anche durante tale audizione. Di conseguenza, poiché la ricorrente si è effettivamente avvalsa delle facoltà esplicitamente contemplate dallo statuto ed ha quindi avuto la possibilità di tutelare adeguatamente, in tal modo, i propri interessi, non sussiste alcun motivo per dichiarare invalido il procedimento disciplinare per violazione dei diritti della difesa, e ciò anche qualora nel corso dell'audizione della ricorrente fosse stato impedito al suo difensore di esprimere il proprio punto di vista.
6.
In conclusione, non mi resta che suggerirvi di respingere il ricorso in ogni sua parte e di decidere, per quanto concerne le spese, in conformità all'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy