CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 6 OTTOBRE 1977
Signor presidente,
signori giudici,
1.
La controversia fra il signor Robert Giry e la Commissione, che ha dato luogo alle tre cause riunite n. 126/75, 34/76 e 92/76, prospetta essenzialmente il seguente quesito: nel caso che un funzionario, dopo la scadenza di un periodo di aspettativa, non sia stato tempestivamente reintegrato nell'impiego, malgrado quanto dispone l'articolo 40, § 4, lett. d dello Statuto dei funzionari, gli si dovrà riconoscere il diritto ad essere reintegrato retroattivamente (ossia dalla data in cui ha avuto termine l'aspettativa) a tutti gli effetti, in particolare anche per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio?
La norma citata stabilisce che il funzionario collocato, a sua domanda, in aspettativa senza assegni per motivi personali, allo scadere di questa «deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, semprechè sia in possesso dei requisiti prescritti».
Considerata alla luce dei fatti che hanno rilievo nelle presenti cause, la questione sopra enunciata si presta ad essere così ulteriormente precisata: potrà il funzionario pretendere — a titolo di arretrati della retribuzione, o quantomeno a titolo di riparazione del danno — l'integralità dello stipendio che avrebbe percepito se fosse stato riammesso in servizio non appena terminata l'aspettativa, e ciò indipendentemente dal fatto che egli abbia eventualmente percepito un'altra retribuzione, per un diverso lavoro prestato fuori delle istituzioni comunitarie nel periodo del ritardo della reintegrazione?
Prima di entrare nel merito di tali questioni, sarà utile richiamare brevemente le circostanze che sono all'origine delle presenti cause.
2.
Il ricorrente venne assunto il 1o gennaio 1961 come amministratore principale di grado A 4 presso la Commissione. Su sua domanda, a partire dal 12 ottobre 1970 fu collocato in aspettativa per motivi personali, a norma del citato articolo 40 dello Statuto dei funzionari. Tale aspettativa scadeva l'11 ottobre 1973. In data 22 gennaio 1973, il ricorrente chiese l'applicazione nei suoi confronti del regolamento n. 2530/72 del Consiglio, che prevedeva speciali condizioni di favore per la cessazione definitiva dalle funzioni in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità; ma tre mesi dopo, mentre ancora pendeva tale domanda, comunicò alla Commissione che egli intendeva essere reintegrato in servizio al termine della sua aspettativa, e quindi a partire dal 12 ottobre 1973. Perciò egli chiedeva che gli venisse comunicato quale impiego gli sarebbe stato offerto in applicazione dell'articolo 40, § 4, lett. d dello Statuto dei funzionari.
Successivamente, la Commissione rifiutava di concedere al ricorrente i benefici del citato regolamento n. 2530/72, ritenendo che esso non fosse applicabile ai funzionari in aspettativa. Contro tale decisione di rifiuto l'interessato ricorse a questa Corte, ma il ricorso fu respinto con sentenza del 21 novembre 1974 (Raccolta 1974, p. 1269).
Durante tutto questo periodo, il servizio della Commissione competente per le assunzioni, nomine e promozioni, benchè avesse ricevuto già dall'11 luglio 1973 una nota dal capo del servizio effettivi che chiedeva di considerare il ricorrente fra i candidati ai posti disponibili nella carriera A 5/A 4, non faceva niente per adempiere all'obbligo di reintegrazione che 1 articolo 40 impone all'istituzione dopo la scadenza del periodo d'aspettativa per motivi personali, obbligo che la sentenza sopra menzionata della Corte ebbe occasione di rammentare in termini precisi (v. punto 15 della motivazione).
Poco dopo la pubblicazione della sentenza suddetta, il 6 gennaio 1975, il ricorrente rivolgeva alla Commissione una domanda di decisione, a norma dell'articolo 90, § 1 dello Statuto, al fine di ottenere la sua reintegrazione con effetto retroattivo al 12 ottobre 1973. Il 3 luglio successivo il ricorrente reclamava contro il silenzio della Commissione. Di fronte al persistere di questo silenzio, egli proponeva quindi un ricorso giurisdizionale il 19 dicembre 1975(causa 126/7 5), chiedendo, oltre alla sua reintegrazione, l'annullamento di tutte le nomine a posti di grado A 4 o della carriera A 5/A 4, effettuate dopo il 12 ottobre 1973, per le quali la convenuta non potesse dimostrare che egli non possedeva i requisiti prescritti. Una domanda dello stesso contenuto era presentata dal signor Giry con il successivo ricorso del 21 aprile 1976, introduttivo della causa 34/76, in relazione a tutte le nomine effettuate nel grado A 4 o nella carriera A 5/A 4, fra l'8 aprile 1975 e il 21 aprile 1976.
Finalmente, con lettera del 1o marzo 1976, la Commissione proponeva al signor Giry di riprendere servizio, occupando un posto istituito in soprannumero presso la direzione generale «Politica regionale». Al fine di compensare il ricorrente per il ritardo con cui si affrontava il problema della sua reintegrazione, la proposta della Commissione prevedeva che il periodo intercorrente dal 12 ottobre 1973 al giorno della sua ripresa delle funzioni venisse computato ai fini della determinazione della sua anzianità nel grado e nello scatto; tuttavia, sotto ogni altro riguardo, la reintegrazione avrebbe dovuto aver effetto, secondo la Commissione, a partire dal giorno della ripresa effettiva del servizio.
Con lettera del 26 marzo seguente, il ricorrente respingeva tale offerta, ed insisteva nella domanda volta ad ottenere che la sua reintegrazione avvenisse a tutti gli effetti a partire dal 12 ottobre 1973. Non credo utile dilungarmi sulle numerose questioni di forma e di sostanza sollevate nei 37 punti in cui si suddivide questa lettera. In definitiva, al ricorrente interessava ottenere, per l'intero periodo compreso fra la cessazione dell'aspettativa e la data della sua ripresa effettiva del servizio, tutta la remunerazione inerente al grado e allo scatto che la Commissione, sul piano dello svolgimento della sua carriera, si era dichiarata disposta a riconoscergli retroattivamente.
Con altra lettera del 1o giugno 1976, l'agente della Commissione abilitato a rappresentarla nelle cause 126/75 e 34/76 affermava che l'accettazione del posto, che la Commissione aveva offerto al ricorrente ai fini della sua reintegrazione in servizio, non avrebbe pregiudicato la possibilità per il signor Giry di continuare a far valere le domande figuranti nelle conclusioni di quei procedimenti davanti alla Corte.
Di fronte al persistere del signor Giry nel suo atteggiamento (v. lettera dell'avvocato del ricorrente in data 2 luglio 1976, allegato 21 alle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità del ricorso 92/76), la Commissione adottava, il 29 luglio 1976, una decisione formale di reintegrazione. Nei considerandi di questa decisione si affermava, tra l'altro, che la disposizione dell'articolo 4 dello Statuto, secondo cui «le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vancanti», impedisce una decisione di reintegrazione con effetto retroattivo. La Commissione stimava tuttavia che fosse equo riferire la data di anzianità nel grado e nello scatto alla data in cui la reintegrazione avrebbe dovuto aver luogo. Perciò, disponeva la reintegrazione del ricorrente a partire dal 15 agosto 1976 in un posto di grado A 4 presso la Direzione generale della politica regionale, e il riconoscimento a suo favore della stessa anzianità nel grado e nello scatto che l'interessato avrebbe avuto se avesse ripreso servizio il 12 ottobre 1973. Infine, la decisione disponeva che il periodo dal 12 ottobre 1973 al 14 agosto 1976 poteva essere preso in conto ai fini del regime pensionistico mediante versamento da parte dell'interessato dei relativi contributi.
Nella lettera con cui tale decisione veniva trasmessa al signor Giry, questi era anche invitato a fornire alla Commissione ragguagli sulle retribuzioni da lui percepite al di fuori della Comunità nel periodo dal 12 ottobre 1973 al 15 agosto 1976«onde permettere alla Commissione di valutare eventualmente il danno pecuniario subito a causa del ritardo nella reintegrazione in servizio».
Il 27 settembre 1976, il ricorrente ha promosso un terzo ricorso per attaccare questa decisione (causa 92/76) e ha chiesto, oltre all'annullamento della decisione medesima, la condanna della Commissione a pagargli la sua retribuzione e le indennità afferenti, aumentate degli interessi legali di mora, a partire dal 12 ottobre 1973 fino alla data della pronuncia della sentenza. Egli ha chiesto inoltre un risarcimento di un milione e mezzo di franchi belgi per aver perduto la possibilità di accedere a un grado superiore nel periodo compreso fra il 12 ottobre 1973 e la sua riammissione in servizio; e un indennizzo di 1 milione di franchi belgi per il danno morale subito. Il ricorrente ha reiterato anche la sua domanda di annullamento di tutte le nomine ai posti di grado A 4 della carriera A 5/A 4, effettuate dalla Commissione a partire dal 12 ottobre 1973.
3.
Nella sua memoria del 25 agosto 1976, la Commissione ha sollevato una eccezione di non luogo a statuire, affermando che i due primi ricorsi del signor Giry sarebbero divenuti senza oggetto, a seguito della citata decisione di reintegrazione in servizio del 29 luglio 1976.
Con ordinanza del 21 settembre 1976, la Corte ha riunito tale eccezione al merito.
Sopravvenuto il terzo ricorso (causa 92/76), la convenuta ha sollevato (con atto 3 novembre 1976) altre eccezioni procedurali, affermando la irricevibilità del ricorso in questione per i seguenti motivi:
a)
esso costituirebbe una semplice ripetizione delle conclusioni già presentate nei ricorsi 126/75 e 34/76;
b)
il ricorrente ha omesso di presentare il reclamo previsto dall'articolo 91, § 2 dello Statuto dei funzionari, che è condizione preliminare del ricorso giurisdizionale;
c)
mancherebbe l'interesse ad agire, dato che la decisione impugnata è improduttiva di effetti senza l'accettazione del suo destinatario.
Con ordinanza del 17 dicembre 1976, la Corte ha unito anche questa eccezione al merito della causa.
Ora, a proposito della eccezione di non luogo a statuire, bisogna riconoscere che l'adozione della decisione di reintegrazione in servizio del signor Giry non poteva mancare di ripercuotersi, in certa misura, sulle domande anteriormente proposte dal ricorrente nell'ambito dei ricorsi 126/75 e 34/76, nel senso di privare, almeno in parte, tali domande del loro oggetto. Ma una compiuta valutazione delle ripercussioni di quella decisione potrà effettuarsi solo dopo che saranno state esaminate a fondo la sua natura e la sua portata: ciò che è legato all'esame nel merito del ricorso 92/76, con cui la decisione medesima è stata impugnata.
Riguardo poi alla prima delle tre eccezioni d'irricevibilità sollevate contro il ricorso introduttivo della causa 92/76, notiamo anzitutto che la decisione di reintegrazione in servizio ha costituito un importante fatto nuovo rispetto alla situazione in relazione alla quale erano stati introdotti i ricorsi 126/75 e 34/76. È infatti con quella decisione che, per la prima volta, la Commissione ha messo un posto a disposizione del ricorrente e ha definito sia la data della sua reintegrazione in servizio, sia gli effetti ad essa ricollegati ai fini della ricostruzione della sua carriera per il periodo trascorso dal 12 ottobre 1973 in poi.
Perciò la decisione di reintegrazione, pur non accordando al ricorrente tutto quello che egli aveva chiesto, costituisce a mio avviso anche un atto di revoca delle precedenti decisioni implicite di rifiuto.
In presenza di questo fatto nuovo, la circostanza che le conclusioni del ricorso che ha impugnato l'anzidetta decisione siano in gran parte identiche alle conclusioni dei ricorsi precedenti non toglie che, nel nuovo contesto, le domande avanzate dal signor Giry assumano un diverso carattere rispetto alle precedenti.
Dopo la revoca del rifiuto di reintegrazione, il signor Giry avrebbe anche potuto limitarsi a modificare le conclusioni dei suoi precedenti ricorsi, anzichè aprire un nuovo procedimento. Ma non gli si può disconoscere il diritto di scegliere, fra le varie possibilità processuali esistenti, quella che preferiva, anche se non sia la più spedita. D'altronde, va riconosciuto che nella prospettiva del ricorrente, il quale ravvisava un vizio di legittimità della decisione nell'assenza di effetti pienamente retroattivi della reintegrazione, la via del ricorso d'annullamento poteva sembrare la più indicata.
Ciò basta ad escludere, a mio avviso, la fondatezza della prima delle tre eccezioni d'irricevibilità sopra menzionate.
Circa la seconda eccezione, con cui la Commissione rimprovera al signor Giry di non aver proposto reclamo nei confronti della decisione del 29 luglio 1976, osservo che bisogna tener conto della stretta connessione esistente fra tate decisione e il reclamo presentato dal ricorrente il 13 luglio 1975 contro la decisione implicita di rifiuto della sua domanda di reintegrazione. Se è vero che la citata decisione comporta revoca del precedente rifiuto implicito opposto al reclamo del 13 luglio 1975, essa costituisce in sostanza una nuova e diversa risposta al reclamo stesso. Ritengo pertanto che, nella misura in cui essa non dà piena soddisfazione alle precedenti richieste del ricorrente, questi potesse impugnarla senza bisogno di esperire nuovamente la procedura del reclamo preliminare prevista dall'articolo 90 dello Statuto. Ciò risponde anche a un principio d'economia dei procedimenti.
Va dunque respinto anche il secondo motivo addotto dalla convenuta per contestare la ricevibilità del ricorso.
Infine, sul terzo motivo d'irricevibilità, concernente il preteso difetto d'interesse, osservo che la decisione impugnata, anche a prescindere dalla sua accettazione da parte del destinatario, costituisce una presa di posizione formale e definitiva da parte della Commissione in merito alle condizioni della reintegrazione in servizio del ricorrente. In assenza di contestazione nei termini, questi rischierebbe di non potersi più opporre, anche nell'ipotesi di una nuova offerta della Commissione, alla definizione dei suoi diritti così come operata dalla decisione del 29 luglio 1976. Secondo quanto ha affermato la Corte in un caso analogo, il funzionario ha interesse a impugnare la decisione che lo reintegra in servizio dopo un periodo di aspettativa «a causa dell'obbligo che potrebbe eventualmente derivarne, per l'autorità che ha il potere di nomina, di effettuare la reintegrazione a condizioni diverse e più favorevoli» (sentenza dell'11 luglio 1976 nel caso n. 58/75, Sergy, Raccolta 1976, p. 1148, considerandi 4-6).
Anche sotto quest'ultimo aspetto risulta quindi infondata l'eccezione d'irricevibilità proposta dalla convenuta.
Ciò detto, bisogna rilevare che, per altre ragioni, appaiono manifestamente irricevibili la seconda e la terza delle conclusioni del ricorso 92/76, rispettivamente tendenti all'annullamento della decisione implicita di rifiuto di reintegrazione in servizio, e della decisione negativa sul reclamo proposto dal ricorrente contro tale decisione. Infatti la revoca di tali decisioni della Commissione sul punto essenziale della reintegrazione in servizio del signor Giry — revoca che si è già notato essere implicita nella decisione del 29 luglio 1976 — ha privato tali domande del loro oggetto. In secondo luogo, le domande in questione, tenuto conto della data del ricorso 92/76, sono chiaramente fuori termine.
4.
Passiamo ora ad esaminare nel merito la causa 92/76, naturalmente per quanto riguarda le richieste diverse dalle due che ho ritenuto irricevibili.
Il ricorrente, nel quarto capo delle sue conclusioni, ha chiesto alla Corte di dichiarare la decisione di reintegrazione in servizio «nulla e non avvenuta». Ciò nonostante, risulta dai motivi del ricorso che le critiche mosse alla decisione riguardano non già la sua parte essenziale, relativa alla possibilità accordata al signor Giry di riprendere servizio, bensì talune modalità della reintegrazione stessa.
Se si tiene anche conto della volontà più volte espressa dal ricorrente di riprendere servizio presso la Commissione, e del fatto che egli non ha sostenuto che l'impiego offertogli non sia adatto alla sua preparazione professionale, si deve intendere che, con il quarto capo delle conclusioni, il ricorrente vuole in realtà ottenere soltanto una modifica della decisione, per quanto riguarda il riconoscimento degli arretrati dello stipendio. A tal fine, non sarebbe necessario certo l'annullamento della decisione nella sua totalità, ma, tutt'al più, un annullamento parziale.
La questione principale da risolvere è dunque, come ho notato fin dall'inizio, se il ricorrente abbia diritto ad ottenere una reintegrazione retroattiva a tutti gli effetti, e quindi a percepire integralmente la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta se fosse stato riammesso in servizio allo scadere del periodo di aspettativa.
Un tal modo di impostare il problema presuppone, ben inteso, che la decisione della Commissione di reintegrare in servizio il signor Giry sia stata adottata con un ritardo ingiustificato, e che pertanto la Commissione debba ritenersi responsabile di aver violato il citato articolo 40, § 4, lett. d dello Statuto dei funzionari. Conviene sottolineare che su questo presupposto essenziale non ci sono dubbi: la Commissione stessa ha riconosciuto di aver provveduto con ingiustificato ritardo.
Tuttavia, come ho ricordato più innanzi, la Commissione ha invocato l'articolo 4 dello Statuto per sostenere che una reintegrazione retroattiva del signor Giry le sarebbe stata giuridicamente impossibile. Ora, è vero che la già citata sentenza dell'11 luglio 1976 della prima sezione di questa Corte nella causa 58/75 (Sergy, Raccolta 1976, p. 1141) ha accolto la tesi, fatta allora valere dalla Commissione e ripresa anche nella motivazione della decisione del 26 luglio ora impugnata, secondo cui l'articolo 4 dello Statuto dei funzionari non consente di dare a un provvedimento di reintegrazione effetto retroattivo, giacchè sarebbe illegittimo coprire un posto prima che esso sia reso vacante. Va notato tuttavia che, diversamente da quanto avvenne nel caso sopra citato, il signor Giry ha impugnato in blocco tutte le nomine, effettuate dopo la scadenza del suo periodo d'aspettativa, a posti di grado A/4 o della carriera A 5/A 4, in relazione ai quali la Commissione non possa dimostrare l'inidoneità del ricorrente. Egli ha in tal modo seguito la via che la Commissione aveva espressamente indicata nel corso della causa Sergy (v. Raccolta cit., p. 1144-1145), allorché aveva eccepito l'irricevibilità del ricorso contro un atto di reintegrazione tardiva, e della connessa domanda di risarcimento dei danni, affermando che alla base degli eventuali danni stavano le nomine di terzi a posti vacanti ai quali il ricorrente avrebbe avuto eventualmente titolo, e che quindi solo impugnando tali nomine egli avrebbe potuto ottenere soddisfazione.
In verità, dubito che la Commissione abbia motivo di rallegrarsi nel vedere ora così diligentemente seguito il suo insegnamento. Qualora infatti venisse accolta la domanda di annullare tutte le nomine successive alla scadenza del periodo di aspettativa del ricorrente, potrebbero ricevere serio disturbo l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'instituzione convenuta. Perciò, prima di considerare tale domanda nel merito, converrà esaminare se le altre richieste del ricorrente non consentano di dargli soddisfazione, nei limiti dei diritti che egli abbia realmente ragione di vantare nei confronti della Commissione.
Mi sembra che tale quesito meriti una risposta positiva. In effetti, anche se si procedesse all'annullamento di tutte le nomine impugnate e si dichiarasse la Commissione obbligata ad attribuire al ricorrente uno dei posti così resi vacanti, — senza incontrare più l'ostacolo dell'articolo 4 dello Statuto dei funzionari — per questa via l'interessato non otterrebbe più di quanto può ottenere a titolo di risarcimento danni; ma con il grave inconveniente di uno scompiglio nell'organizzazione dei servizi della Commissione, assolutamente sproporzionato rispetto al fine perseguito dal ricorrente.
Quest'affermazione deve essere accompagnata da un chiarimento. Nella più volte menzionata sentenza nella causa Sergy, la Corte ha precisato che il funzionario il quale non abbia prestato servizio — anche se questo sia avvenuto, non per sua volontà, ma per colpa dell'Amministrazione — può pretendere non gli arretrati della retribuzione ma soltanto il risarcimento del danno effettivo arrecatogli dalla mancata corresponsione degli stipendi, a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione.
Il collegamento fra diritto allo stipendio ed effettiva prestazione del servizio era già stato stabilito, seppure in relazione ad una diversa fattispecie, anche dalla seconda sezione della nostra Corte nella sentenza del 18 marzo 1975 nelle cause riunite 44, 46 e 49/74 (Acton e altri, Raccolta 1975, p. 383). Da tale sentenza si desume che un diritto alla retribuzione per le giornate di sciopero non potrebbe essere ammesso neppure qualora l'istituzione avesse riconosciuto la fondatezza delle richieste sindacali che lo sciopero serviva ad appoggiare.
L'indirizzo successivamente preso dalla prima sezione della Corte nella sentenza Sergy conferma la validità di tale collegamento, anche nell'ipotesi in cui la mancata prestazione del servizio non sia volontaria e dipenda da un illecito dell'istituzione. Bisognerebbe dunque escludere nella specie il diritto del ricorrente a percepire automaticamente tutti gli stipendi arretrati anche nell'ipotesi che, a seguito dell'annullamento delle nomine da lui impugnate, si rendesse vacante ex tunc un posto al quale egli avrebbe avuto diritto ad essere collocato.
Alla luce di queste considerazioni, va respinta la tesi del ricorrente secondo cui la reintegrazione retroattiva in servizio comporterebbe il diritto agli stipendi concernente il periodo anteriore alla ripresa effettiva del servizio. Si è già rilevato, peraltro, che la Commissione, nel ritardare indebitamente la reintegrazione del ricorrente, nonostante le sue reiterate richieste, ha senza dubbio violato la norma sopra citata dell'articolo 40, § 4, d dello Statuto dei funzionari. Di conseguenza, è da ritenere fondato il settimo capo delle conclusioni del ricorso, relativo al riconoscimento della responsabilità della Commissione per i danni eventualmente risultanti da quel ritardo a pregiudizio del ricorrente. Il signor Giry ha quindi diritto di ottenerne la riparazione.
È chiaro che il pregiudizio potrebbe anche coincidere con l'intero ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate al ricorrente se egli fosse stato tempestivamente riassunto in servizio. Ma questo non deve portare in nessun caso a confondere il diritto alla riparazione del danno provocato dalla mancata percezione dello stipendio nel periodo del ritardo con il diritto a riscuotere gli stipendi arretrati in quanto tali. Ciò precisato, sottolineo che il ricorrente non ha comunque interesse, nella specie, ad ottenere l'annullamento delle nomine di terzi nei posti del suo grado o carriera resisi vacanti dopo la scadenza della sua aspettativa, visto che il beneficio economico da lui reclamato può realizzarsi egualmente con l'accoglimento della domanda di riparazione del danno.
Per questa ragione, merita di essere respinta la domanda che è oggetto del quinto capo delle conclusioni del ricorso.
5.
Il signor Giry ha dunque diritto di pretendere dalla Commissione che i danni a lui procurati dalla violazione dell'articolo 40, § 4, d dello Statuto gli siano risarciti. Resta da vedere se egli abbia diritto o no di ottenere, a questo titolo, una somma corrispondente all'intero ammontare degli stipendi che avrebbe percepito se fosse stato riammesso in servizio alla scadenza della sua aspettativa.
Anche a tale riguardo, bisogna tener conto del precedente costituito dalla sentenza citata nella causa Sergy. La Corte, dopo aver riconosciuto il diritto del funzionario reintegrato tardivamente in servizio ad ottenere il risarcimento del danno effettivo arrecatogli dalla mancata corresponsione degli stipendi durante il periodo del ritardo, ebbe a precisare che «in linea di principio, l'indennizzo deve essere pari alla retribuzione netta spettantegli, meno il reddito professionale netto percepito, nello stesso periodo, nell'esercizio di un'altra attività» (Raccolta cit., p. 1152, considerandi 39-40). Si tratta di un criterio che manifestamente corrisponde ad esigenze di equità; perciò ritengo meriti di essere confermato. Così pure va seguito, in omaggio a un elementare principio di diritto, il criterio, applicato dalla stessa Corte, secondo cui il risarcimento spettante al funzionario può essere limitato nella misura in cui l'interessato, in ragione del comportamento da lui tenuto, sia in parte responsabile del danno subito.
Da queste considerazioni discende che, nel caso di cui ci occupiamo, ciò che il ricorrente ha diritto ad ottenere è la differenza fra le remunerazioni nette percepite per l'attività extracomunitaria prestata nel periodo di ritardo e le retribuzioni alle quali avrebbe avuto diritto qualora fosse stato reintegrato tempestivamente: ciò, beninteso, nella sola ipotesi che la remunerazione comunitaria sia superiore a quella effettivamente percepita altrove nel detto periodo.
Nel calcolo di tale eventuale pregiudizio, si dovrà tener conto anche dell'aspetto relativo all'acquisto di diritti inerenti alla pensione, nella misura in cui il ricorrente avesse subito delle perdite, per differenze a lui sfavorevoli fra il regime delle pensioni communitarie e il regime delle pensioni a cui è stato affiliato nel periodo considerato.
Abbiamo finora fatto coincidere il periodo di ritardo colpevole della reintegrazione in servizio con il periodo iniziatosi il 12 ottobre 1973, e cioè all'indomani della scadenza dell'aspettativa per motivi personali concessa al signor Giry. È vero che l'obbligo della Commissione di reintegrare il ricorrente in servizio, dopò la scadenza del periodo di aspettativa, sussisteva soltanto a partire dal momento in cui si fosse verificata la prima vacanza in un impiego della carriera del ricorrente a cui corrispondessero le sue mansioni, e per il quale il ricorrente avesse posseduto i necessari requisiti. Non sappiamo se fin dal giorno stesso della scadenza del periodo d'aspettativa del ricorrente vi fosse un posto di tal genere disponibile presso i servizi della Commissione. Una presunzione in tal senso potrebbe trarsi dal fatto che la Commissione ha riconosciuto al ricorrente l'anzianità nel grado come se egli avesse ripreso le sue funzioni il 12 ottobre 1973. Comunque sia, la questione non presenta interesse in pratica, dal momento che la stessa Commissione si è dichiarata disposta a considerare tutto il periodo che va dalla data indicata fino al momento in cui venne offerta al ricorrente la possibilità di rientrare in servizio presso la Commissione (15 agosto 1976), anche per la concessione di un'indennità differenziale idonea a tener conto dell'eventuale perdita di remunerazione del ricorrente.
Incombe naturalmente a quest'ultimo l'onere di fornire i documenti giustificativi di questo danno, conformemente d'altronde alla richiesta rivoltagli dal direttore generale del Personale e dell'amministrazione nella lettera del 3 agosto 1976, che accompagnava la decisione impugnata del 29 luglio relativa alla sua reintegrazione in servizio.
Per quanto riguarda invece il periodo successivo alla data a cui il ricorrente avrebbe potuto riprendere servizio, cioè al 15 agosto 1976, egli non ha diritto, a mio avviso, nè al risarcimento dei danni, nè alla maturazione dell'anzianità di servizio, dato che avrebbe ben potuto, dopo la decisione di reintegrazione, riprendere effettivamente servizio, senza per questo precludersi la possibilità di impugnare la decisione della Commissione limitatamente alla definizione delle modalità della reintegrazione stessa. Nè ritengo che possa tenersi conto della «proposta», effettuata tardivamente dal signor Giry il 19 gennaio 1977, di una ripresa del servizio «a titolo conservativo», proposta che non modificava la richiesta di integrale annullamento della decisione della Commissione. Il ricorrente non può che imputare a se stesso il danno eventualmente subito, a partire dal 15 agosto 1976, a causa dell'ulteriore ritardo nella ripresa della sua attività presso la Commissione.
6.
Bisogna ora stabilire se, oltre all'indennizzo sopra indicato, il ricorrente abbia diritto ad un risarcimento ulteriore.
Il signor Giry ha chiesto un'indennità di un milione e mezzo di franchi belgi a titolo di risarcimento del pregiudizio che egli ritiene di aver subito nello svolgimento della sua carriera. Osservo che, in seguito alla ricostituzione della sua carriera a partire dal 12 ottobre 1973, l'unico danno che il ricorrente potrebbe aver subito a questo riguardo consisterebbe nell'essere stato privato, nel periodo del ritardo, di ogni possibilità di passaggio al grado superiore mediante promozione o concorso interno. La Commissione sostiene che, da un punto di vista puramente statistico, il ricorrente avrebbe avuto una possibilità su 29 per ogni anno di servizio di ottenere una promozione al grado superiore. D'altra parte non vi è modo di stabilire quali probabilità avrebbe avuto in concreto il ricorrente.
Nella causa già citata n. 58/75 (Sergy), il ricorrente aveva egualmente chiesto un risarcimento che compensasse la perdita di possibilità di promozione in seguito al ritardo della sua reintegrazione in servizio. La Corte non prese in considerazione tale domanda, avendo constatato una certa negligenza da parte del ricorrente nel chiedere la sua reintegrazione in servizio. Nella specie, non pare invece che si possa ravvisare alcuna negligenza del ricorrente a questo riguardo, quantomeno fino al 15 agosto 1976. Egli infatti aveva chiesto tempestivamente, il 26 aprile 1973, e quindi vari mesi prima della scadenza del suo periodo di aspettativa, la propria reintegrazione in servizio. Il lungo periodo di silenzio che è poi seguito, fino al 6 gennaio 1975, trova la sua spiegazione nella circostanza che dal 4 gennaio 1974 fino al 21 novembre successivo rimase pendente la causa promossa dal ricorrente contro il rifiuto della Commissione di far cessare il suo rapporto d'impiego sulla base dello speciale regolamento 2530/72 (relativo al cosiddetto volontariato). Una volta che la Corte ebbe respinto tale ricorso, il ricorrente tornò a farsi parte diligente per sollecitare la ripresa delle sue funzioni presso la Commissione, e ciò fino al 15 agosto 1976.
Tenuto conto dell'impossibilità di stabilire obbiettivamente quali possibilità di carriera abbia perduto il ricorrente a causa del ritardo colpevole della Commissione, conviene esaminare questa domanda di risarcimento sotto il profilo della frustrazione connessa alla prospettiva della perdita di possibilità di avanzamento, e perciò nel quadro dell'altra richiesta avanzata dal ricorrente per essere risarcito del danno morale che egli afferma di aver subito a causa del comportamento ingiustificato della Commissione. A quest'ultimo riguardo, la decisione di reintegrazione in servizio del 26 luglio 1976 ha avuto già di per sè un effetto parzialmente riparatore. Tuttavia, considerata la notevole lunghezza del periodo nel corso del quale il ricorrente si è trovato di fronte al silenzio ingiustificabile dei servizi della Commissione in merito alla sua domanda di rientro in servizio e delle inevitabili ripercussioni psicologiche di questa incertezza, ritengo che la Commissione debba essere condannata a risarcire al ricorrente, a titolo di danno morale, un importo non puramente simbolico, la cui determinazione preferisco rimettere alla saggezza della Corte. Nella determinazione di tale indennizzo, credo sia opportuno tener conto delle qualità professionali del ricorrente, quali risultano obbiettivamente dai rapporti di notazione stabiliti a suo riguardo nell'ambito della Commissione. Si può infatti ritenere che tanto maggiori sarebbero state le sue possibilità di carriera, e quindi tanto più grande il suo senso di frustrazione, e dunque il danno morale, quanto migliori siano le sue qualità e attitudini professionali. Osservo a questo proposito che i rapporti previsti dall'articolo 43 dello Statuto circa la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio del ricorrente, che figurano nel suo fascicolo personale depositato dalla Commissione, contengono notazioni ottime relativamente alla competenza, al rendimento e al senso di responsabilità dell'interessato, buone per gli altri aspetti del suo comportamento in servizio.
È il caso di rammentare che, per le ragioni già precisate, anche nella valutazione del danno morale deve entrare in rilievo unicamente il periodo intercorrente dal 12 ottobre 1973 al 15 agosto 1976.
Va da sè che il riconoscimento della efficacia della decisione di reintegrazione in servizio conduce necessariamente a respingere, per difetto dei presupposti legali, le domande relative alla concessione delle indennità di cessazione dal servizio di cui all'allegato IV e all'articolo 12, allegato VIII, dello Statuto, e conseguentemente anche dell'indennità di nuova sistemazione di cui all'articolo 6, allegato VII, dello Statuto.
7.
Siamo ora in grado di stabilire, alla luce delle conclusioni formulate in merito al ricorso promosso contro la decisione del 29 luglio 1976, quali siano gli effetti di tale decisione sui due ricorsi che l'avevano preceduta, occasionati dal rifiuto implicito di reintegrazione, e che hanno dato luogo alle cause 126/75 e 34/76.
È evidente che la reintegrazione offerta al ricorrente mediante la citata decisione rende anzitutto caduchi i primi due punti delle conclusioni del ricorso nella causa 126/75, tendenti all'annullamento della decisione implicita di rifiuto di reintegrazione. Come si è infatti già rilevato, e come lo stesso ricorrente ammette, questo atto va considerato come implicante la revoca della decisione implicita di rifiuto opposta precedentemente dalla Commissione alla domanda di reintegrazione del ricorrente. Sotto tale profilo, è divenuta senza oggetto la impugnazione di tale decisione implicita, anche se l'invalidità della stessa, per le ragioni sopra esposte, sarebbe stata indiscutibile.
Sugli altri punti, le conclusioni nella causa 126/75 sono identiche a quelle della causa 92/76, e valgono quindi le considerazioni già espresse in relazione a quest'ultima. Quanto poi al ricorso introduttivo della causa 34/76, tendente all'annullamento di tutte le nomine a impieghi di grado A 4 o della carriera A 5/A 4, effettuate dalla Commissione a partire dal 12 ottobre 1973, non resta che richiamare le osservazioni già fatte in relazione alla corrispondente domanda contenuta nel ricorso 92/76 per dimostrare che il ricorrente non ha interesse ad ottenere tale annullamento.
Di conseguenza, le diverse domande che formano oggetto dei due citati ricorsi vanno respinte, salvo la domanda di risarcimento danni espressa nel quinto capo delle conclusioni del ricorso 126/75, la quale si trova peraltro assorbita nella domanda corrispondente, ma riferentesi ad un periodo più ampio, espressa nel settimo capo delle conclusioni del ricorso 92/76, che si è sopra considerato.
8.
Ai fini della decisione sulle spese di causa, occorre tener conto del fatto che è stato il ritardo ingiustificabile della Commissione a provocare il ricorso 126/75. Il ricorso 34/76 aveva carattere cautelativo, e la sua introduzione si spiega per il persistere del ritardo nonchè per la tesi sostenuta dalla Commissione nella causa Sergy, che abbiamo sopra riferito. Infine, nella causa 92/76, il ricorrente ha avuto ragione su una parte non trascurabile delle sue conclusioni.
Per queste considerazioni, e dato soprattutto che all'origine di questa troppo lunga controversia vi è un illecito della Commissione, ritengo che a questa debba essere addossata la totalità delle spese di causa del ricorrente.
Concludo quindi proponendo alla Corte di condannare la Commissione a risarcire al ricorrente, in base ai criteri sopra esposti:
a)
i danni risultanti dalla mancata percezione, nel periodo dal 12 ottobre 1973 al 15 agosto 1976, dello stipendio a cui avrebbe avuto diritto se fosse stato reintegrato in servizio presso la Commissione alla scadenza del suo periodo di aspettativa; danni da valutare in una somma corrispondente alla differenza fra tale stipendio e altre retribuzioni eventualmente percepite dal ricorrente per attività lavorative svolte nel periodo indicato al di fuori della Commissione;
b)
il danno morale risultante dal detto ritardo, tenuto anche conto della perdita di possibilità di promozione per il periodo considerato; danno di cui la Corte valuterà l'ammontare.
Propongo infine che la convenuta sia condannata a sostenere tutte le spese dei tre procedimenti.
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