CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 2 GIUGNO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Questa causa vi è stata rinviata in via pregiudiziale dal Finanzgericht di Dusseldorf. I fatti che hanno dato origine alla causa pendente dinanzi a questo giudice consistono in importazioni di birra dal Belgio nella Repubblica federale di Germania, effettuate dal novembre 1968 al settembre 1969. Importatrice era Bobie Getrankevertrieb GmbH, la quale è attrice nella causa dinanzi al Finanzgericht, mentre convenuto è lo Hauptzollamt Aachen-Nord. Dette importazioni ammontavano a circa 52700 hl nel 1968 ed a circa 42260 hl nel 1969. Esse provenivano tutte dallo stesso produttore belga, la birreria Martens di Bocholt.
Le questioni sottoposte a questa Corte dal Finanzgericht vertono sull'interpretazione dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE il quale, come lor signori ricordano, è del seguente tenore:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.»
Risulta che nella Repubblica federale di Germania il regime fiscale della birra è stabilito da una legge del 14 marzo 1952, la Biersteuergesetz.
A norma del § 3 di detta legge, la birra prodotta in Germania è tassata a scaelioni, allo scopo di compensare, per le fabbriche piccole e medie, le condizioni più favorevoli di produzione di cui godono le grandi fabbriche. Così i primi 2000 hl di produzione annua sono tassati in ragione di DM 12 l'hl, i successivi 8000 di DM 12,30, i successivi 10000 di DM 12,60 e così via. L'onere massimo, DM 15 l'hl, grava sulla quota della produzione annua eccedente i 120000 hl. Il risultato è che meno una birreria produce, più basso è l'onere medio dell'imposta gravante sulla birra prodotta. I dati a disposizione del Finanzgericht e da questo esposti nell'ordinanza di rinvio mostrano che, nel 1968 e nel 1969, l'onere medio gravante sulla produzione complessiva della Repubblica federale era di circa DM 13,90 l'hl, con un'esigua differenza fra i due anni.
In origine, la birra importata in Germania veniva tassata a forfé in ragione di DM 15 l'hl. Con riferimento quanto meno alle importazioni da altri Stati membri della CEE, l'onere fu ridotto a DM 14,40 l'hl da un emendamento della Biersteuergesetz entrato in vigore il 1o giugno 1968, cioè qualche mese prima che avessero inizio le importazioni di cui trattasi.
Tutti gli oneri che ho menzionato riguardano la birra comune («Vollbier»), che era il tipo di birra importato dall'attrice. Vi sono oneri inferiori per birre più leggere ed oneri superiori per birre più forti. Questi esulano dalla presente causa e nel prosieguo della mia esposizione la parola «birra» senz'altre specificazioni indica la birra comune.
Ci è stato detto che la Commissione ha sempre sostenuto che il sistema tedesco di tassazione della birra era incompatibile con l'art 95 del trattato, pur ritenendo che i problemi sollevati da tale sistema, e da sistemi analoghi di altri Stati membri, avrebbero potuto essere risolti in modo soddisfacente solo armonizzando le relative leggi fiscali di tutti gli Stati membri. A quanto pare, nel 1972 la Commissione sottoponeva al Consiglio proposte in tal senso, che però finora non hanno dato alcun esito.
Come provvedimento provvisorio, il 29 luglio 1966 la Commissione indirizzava agli Stati membri che avevano dei sistemi di tassazione della birra a scaglioni una raccomandazione (che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale) nel senso che essi dovevano tassare le importazioni di birra da altri Stati membri nella misura in cui tassavano la produzione di una birreria «tipo», cioè una birreria che producesse 300000 hl all'anno. Appunto in ottemperanza a questa raccomandazione, la Repubblica federale riduceva l'onere sulle importazioni da altri Stati membri di DM 14,40 l'hl.
L'attrice dovette naturalmente pagare per le importazioni di cui trattasi in ragione di DM 14,40 l'hl. Dopo aver inutilmente reclamato in via amministrativa, essa promuoveva la presente causa dinanzi al Finanzgericht, sostenendo che la riduzione a DM 14,40 l'hl dell'onere gravante sulle importazioni da altri Stati membri non era sufficiente agli effetti degli obblighi imposti alla Repubblica federale dall'art. 95. L'attrice sosteneva che il criterio della «birreria tipo» era privo di base legale e reclamava il diritto di essere tassata nella misura corrispondente, a norma del § 3 della Biersteuergesetz, all'onere da applicarsi alla birra prodotta da una birreria la cui produzione annua fosse pari alle sue (dell'attrice) importazioni complessive da altri Stati membri in ciascun anno preso in considerazione. Per ragioni di praticità, chiamerò questo imponibile reclamato dall'attrice «imponibile delle importazioni cumulate».
Il convenuto da parte sua sosteneva dinanzi al Finanzgericht che l'accertamento d'imposta a carico dell'attrice era perfettamente valido, richiamandosi in particolare alla circostanza che le afferenti leggi degli Stati membri non erano ancora state armonizzate come pure alla raccomandazione della Commissione 29 luglio 1966. Le opposte tesi si rispecchiano nelle questioni sottoposte a questa Corte dal Finanzgericht, la cui ordinanza di rinvio reca la data del 26 novembre 1975, cioè è precedente alla sentenza 17 febbraio 1976 pronunziata da questa Corte nella causa 45-75 (Rewe-Zentrale c. Hauptzollamt Landau/Pfalz).
Le questioni (in forma leggermente abbreviata) sono le seguenti:
1.
Se nel 1968 e nel 1969 fosse conciliabile con l'art. 95, 1o comma, del trattato l'applicazione dell'aliquota di DM 14,40 l'hl contemplata dalla Biersteuergesetz, mentre l'onere medio gravante sulla birra di produzione nazionale era di circa DM 13,90 l'hl e parte di questa birra era soggetta ad un onere fi scale inferiore a quello gravante sulla birra d'importazione, per effetto della tassazione a scaglioni contemplata dal § 3 della Biersteuergesetz.
2.
In caso negativo, se sia compatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato applicare alle importazioni di birra le aliquote di cui al § 3 della Biersteuergesetz, in funzione delle importazioni annue del singolo importatore da altri paesi membri (ciò in base a quello che ho chiamato «imponibile delle importazioni cumulate»).
3.
In caso di soluzione negativa della seconda questione, in base a quali elementi vadano calcolate le aliquote da applicarsi ed entro quali limiti esse debbano rimanere onde essere conformi alle esigenze poste dall'art. 95, 1o comma, del trattato.
Nessuno sostiene che la prima questione vada risolta in senso affermativo. Davanti a questa Corte il governo della Repubblica federale ha ammesso che, alla luce della sentenza 45-75, la questione va risolta in senso negativo. Secondo me, non vi è dubbio che questa ammissione sia stata fatta con ragione. Perciò, l'unica osservazione che devo fare su detta questione è l'ovvio rilievo che, dato che la questione si riferisce alla Biersteuergesetz, questa Corte è invitata ad andare oltre la propria competenza. È giurisprudenza ormai ampiamente consolidata che la competenza di questa Corte, in caso di rinvio a norma dell'art. 177 del trattato, è limitata alle questioni di diritto comunitario e che spetta al giudice nazionale che ha effettuato il rinvio applicare alla fattispecie la pronunzia di questa Corte, nel far che esso deve pure decidere se le disposizioni di una legge nazionale siano compatibili col diritto comunitario, quale si desume da detta pronunzia.
Ritengo quindi che, nel risolvere la prima questione lor signori dovrebbero seguire, mutatis mutandis, il precedente rappresentato dalla sentenza 45-75 e affermare che l'art. 95, 1o comma, deve essere interpretato nel senso che esso vieta di gravare fiscalmente un prodotto importato in modo diverso dal prodotto nazionale similare, qualora ciò possa risolversi in un onere maggiore per i prodotti importati e, in particolare, nel senso che esso vieta la tassazione a scaglioni in un caso ed a forfè nell'altro.
L'importanza della seconda questione sta naturalmente nel fatto che, se la prima questione è risolta in senso negativo e la seconda in senso affermativo, l'attrice può aver ragione di pretendere di essere tassata in base all'«imponibile delle importazioni cumulate».
Per conto del governo della Repubblica federale è stato sostenuto che, mentre l'art. 95 non vietava l'adozione di un siffatto imponibile, nemmeno la prescriveva, di guisa che, in mancanza di norme tedesche che disponessero in tal senso, l'attrice non aveva diritto all'imponibile stesso. In proposito è stato rilevato che lo scopo del sistema tedesco era quello di aiutare le piccole birrerie, non già i piccoli commercianti.
La Commissione ha sostenuto che l'imponibile di cui trattasi sarebbe in contrasto con l'art. 95. Su questo punto sono d'accordo con la Commissione. Non è difficile ipotizzare il caso di un grosso commerciante tedesco che importi un'ampia gamma di birre di vari Stati membri, alcune delle quali prodotte eventualmente da birrerie relativamente piccole. Le importazioni annue complessive di questo commerciante potrebbero superare di molto la produzione annua di alcune di queste birrerie considerate separatamente. L'adozione dell'imponibile delle importazioni cumulate si risolverebbe nel fatto che la birra prodotta da detti piccoli fabbricanti sarebbe tassata in Germania in misura maggiore della birra prodotta in birrerie tedesche delle stesse dimensioni. La verità è che l'imponibile in esame sarebbe, per quanto riguarda la tassazione delle importazioni, non meno inadeguato dell'onere a forfé. In taluni casi potrebbe rappresentare un vantaggio per le importazioni, ma in altri casi andrebbe a loro detrimento.
Ritengo quindi che lor signori dovrebbero risolvere la seconda questione in senso negativo, evitando del pari ogni espresso richiamo alla Biersteuergesetz.
A mio parere la questione veramente difficile in questa causa è la terza.
Nelle osservazioni scritte, il governo della Repubblica federale ha espresso il dubbio che la questione sia ammissibile. Condivido fino a un certo punto il parere del governo federale, giacché la questione è formulata in termini molto generali e virtualmente corrisponde ad un invito a questa Corte a determinare come debbano essere tassate le importazioni in Germania di birra proveniente da altri Stati membri.
È però chiaro, a mio avviso, che questa Corte non può fare a meno di risolvere la questione. Il Finanzgericht ha il diritto di ricevere da questa Corte delle direttive su quali siano i diritti dell'attrice per il fatto che (come ritengo) tanto la prima quanto la seconda questione vanno risolte in senso negativo, cioè per il fatto che l'art. 95 non consente di tassare le importazioni dell'attrice né a forfé, come prescritto dalla Biersteuergesetz, né in base all'imponibile reclamato dall'attrice stessa.
La Commissione sostiene che l'unica soluzione possibile della terza questione è che le importazioni da altri Stati membri non possono in alcun caso essere gravate in misura maggiore della birra prodotta in Germania meno tassata, il che significa in pratica che esse devono essere uniformemente tassate in ragione di DM 12 l'hl, come i primi 2000 hl di produzione annua di una birreria. La Commissione riconosce che questa non è una soluzione molto soddisfacente, ma rileva che, in mancanza di armonizzazione delle afferenti leggi fiscali degli Stati membri, questa è l'unica soluzione che garantisca l'osservanza dell'art. 95 giacche è la sola che faccia sì che nessuna importazione di birra da altri Stati membri sia gravata in misura maggiore di una qualsiasi partita di birra prodotta in Germania.
Il governo federale obietta — ed è comprensibile — che questa soluzione andrebbe oltre il garantire l'osservanza dell'art. 95. Essa darebbe un vantaggio sicuro alla birra importata, soprattutto in quanto — come la Commissione ammette — non vi è più in Germania alcuna birreria che produca solo 2000 hl l'anno.
Il governo federale invita questa Corte, per il caso che (come ritengo) dovesse risolvere la seconda questione, a tener conto del nuovo sistema di tassazione delle importazioni di birra da altri Stati membri che è stato istituito nella Repubblica federale — con, mi sia lecito dirlo, rilevante e lodevole celerità — in ossequio alla sentenza di questa Corte nella causa 45-75.
Come ho detto, questa sentenza è stata pronunziata il 17 febbraio 1976. Le osservazioni scritte del governo federale per la presente causa recano la data del 4 marzo 1976. Come si evince da esse, il nuovo sistema, benché non ancora in vigore a tale data, era già in preparazione. All'udienza, che ha avuto luogo il 20 maggio 1976, il patrono del governo federale ci ha detto che il sistema è ora in vigore e ci ha indicato come funziona.
Lo scopo del sistema è quello di assimilare l'onere sulla birra prodotta da una birreria sita in un altro Stato membro a quello che grava sulla birra prodotta in Germania da una birrerìa avente la stessa produzione annua. Se non erro, sono state date istruzioni alle dogane tedesche nel senso di chiedere a ciascun importatore di birra originaria di un altro Stato membro di precisare la birreria in cui era stata prodotta e dichiarare la produzione complessiva di detta birreria nell'anno precedente. L'imposta viene allora fissata servendosi di tabelle che indicano l'onere medio che graverebbe su una birreria tedesca che producesse la stessa quantità. Ci è stato detto che, per compensare il fatto che le birrerie tedesche sono tassate mensilmente in base alla loro produzione nell'anno in corso, mentre la birra importata è tassata in base alla produzione dell'anno precedente, è previsto un sistema di rimborsi il quale autorizza l'importatore a chiedere la restituzione di una parte dell'imposta qualora risulti che la produzione della birreria esportatrice è diminuita nell'anno in corso rispetto all'anno precedente. D'altro canto non è previsto alcun aumento di imposta nel caso in cui risulti che la produzione della birreria è aumentata, cosicché, da questo punto di vista, il sistema avvantaggia le importazioni. Cionondimeno, il patrono del governo federale ha riconosciuto che sussistono piccole differenze nell'incidenza dell'imposta in ragione dell'inevitabile diversità dei sistemi di accertamento e di riscossione. Risulta pure che, per ragioni che non mi sembra siano state chiarite, il nuovo sistema non si applica quando la produzione della birreria straniera supera i 300000 hl l'anno.
La Commissione ha dedotto che, a parte questi problemi, l'adozione di detto sistema non garantisce l'osservanza dell'art. 95 da parte della Repubblica federale, giacché questo articolo non esige la parità di trattamento delle birrerie, bensì la parità di trattamento dei prodotti. Secondo la Commissione, tutto quello che la Repubblica federale ha fatto è stato di esportare la sua politica di aiuto alle piccole birrerie, il che è irrilevante ai fini dell'art. 95.
A mio parere, in questa causa la Corte non può pronunziarsi sul nuovo sistema tedesco come tale. Non solo infatti questa Corte, malgrado le informazioni fornitele all'udienza dal patrono del governo federale, ignora i particolari di tale sistema, ma il sistema stesso non era in vigore nel 1968 e nel 1969 quando furono effettuate le importazioni di cui trattasi. Esso non era in vigore nemmeno quando il Finanzgericht stese l'ordinanza di rinvio. Il sistema come tale esula quindi chiaramente dal presente procedimento.
Ciò non significa però che questa Corte non possa statuire sulla questione di principio sollevata dagli assunti della Commissione e del governo federale, aiutando con ciò in modo reale il Finanzgericht a decidere la causa. La questione e se uno Stato membro che gravi un prodotto di un'imposta progressiva in relazione alle dimensioni della ditta produttrice debba, in ossequio all'art. 95, gravare i prodotti similari di altri Stati membri in misura che non ecceda il minimo contemplato sul piano nazionale, ovvero possa applicare a detti prodotti i criteri nazionali, in funzione delle dimensioni della ditta produttrice.
Mi sembra che risolvere la questione nel modo caldeggiato dalla Commissione significherebbe affermare che l'art. 95 vieta di mantenere in vigore qualsiasi sistema progressivo del genere, giacché nessuno Stato membro potrebbe in pratica conservare un sistema siffatto qualora non potesse farlo se non a condizione di attribuire alle importazioni da altri Stati membri il vantaggio di essere tassate uniformemente nella misura minima.
Vi sono senza dubbio argomenti per sostenere che detto sistema progressivo è inopportuno in quanto incoraggia i produttori inefficienti, ma esistono anche argomenti in senso contrario. Il sistema tedesco per la birra può certo mantenere in vita birrerie che altrimenti dovrebbero chiudere, e ciò con vantaggio non solo delle birrerie stesse, ma anche dei consumatori che preferiscono di avere una scelta più ampia di quella che resterebbe loro se l'intera produzione di birra fosse concentrata nelle grandi birrerie. A mio avviso, il punto essenziale è che questi argomenti rientrano nel campo della politica sociale ed economica, un campo diverso da quello dell'art. 95, il quale si occupa solo di incidenze fiscali. Ritengo impossibile interpretare l'art. 95 nel senso che esso miri all'eliminazione dei sistemi di tassazione progressiva del genere in esame.
Respingerei quindi l'assunto della Commissione. A mio parere, quando uno Stato membro ha un sistema progressivo del genere, l'art. 95 deve essere applicato in modo coerente con tale sistema. La sola cosa che l'art. 95 esige è che i prodotti di altri Stati membri non debbano sopportare tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali similari. Se i prodotti nazionali sono classificati, ai fini fiscali, in ragione delle dimensioni della ditta produttrice, mi sembra che le condizioni poste dall'art. 95 siano soddisfatte se i prodotti di altri Stati membri ricevono lo stesso trattamento. Nella presente causa, questo significa che il Finanzgericht deve accertare al meglio quale fosse la produzione complessiva della birreria Martens nel 1968 e nel 1969 e determinare su tale base il debito fiscale dell'attrice.
In definitiva, ritengo che lor signori dovrebbero risolvere la terza questione sottoposta alla Corte dal Finanzgericht affermando che, quando uno Stato membro grava un prodotto di un'imposta progressiva in funzione della produzione annua della ditta produttrice, l'art. 95 deve essere interpretato nel senso che esso vieta di riscuotere sul prodotto importato un tributo superiore a quello che andrebbe riscosso se la ditta produttrice fosse sita in tale Stato membro.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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