CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 26 MAGGIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
dall'entrata in vigore del regolamento Euratom, CECA CEE n. 1473/72 (GU n. L 160, del 16 luglio 1972, pag. 1), il sistema delle impugnazioni contemplato dallo Statuto del personale implica, all'art. 91, n. 3, secondo trattino, una norma secondo cui, qualora una decisione negativa espressa opposta ad un reclamo intervenga entro il termine di tre mesi di cui il dipendente interessato dispone al fine d'impugnare il silenzio-rifiuto che si perfeziona alla scadenza del termine di 4 mesi a decorrere dalla data di presentazione del reclamo, la decisione consente la remissione in termini per il ricorso giurisdizionale, che il dipendente avrebbe potuto proporre nell'ipotesi in cui gli fosse stata originariamente notificata una decisione negativa espressa.
Con lettera 3 marzo 1975, registrata il 6 marzo successivo, il sig. Jansch proponeva un reclamo amministrativo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, in merito all'applicazione nei suoi confronti delle «modalità preliminari alle decisioni di passagio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari dei quadri scientifico e tecnico».
La Commissione non dava risposta al suddetto reclamo nei quattro mesi successivi alla sua registrazione, di guisa che, alla data del 7 luglio 1975, doveva ritenersi perfezionata una decisione negativa tacita. Il sig. Jänsch disponeva quindi di 3 mesi, e cioè del periodo fino al 7 ottobre 1976, per adire questa Corte, qualora avesse inteso agire in sede giurisdizionale.
Tuttavia, il 2 ottobre 1975, il commissario incaricato dei problemi di personale adottava, per la Commissione, una decisione negativa espressa in merito al reclamo precontenzioso del sig. Jànsch. Il provvedimento veniva trasmesso da Bruxelles a Lussemburgo, affinché fosse notificato per via gerarchica al ricorrente.
Questi, però, ne prendeva conoscenza, nella sua sede di servizio, a Lussemburgo, solo il 16 ottobre 1975, in quanto dal 29 settembre al 15 ottobre si trovava in ferie.
Contro tale decisione negativa espressa, egli proponeva quindi il presente ricorso, depositato in cancelleria il 16 gennaio 1976.
La Commissione eccepisce l'irricevibilità della domanda, indipendentemente dalla data in cui debba considerarsi perfezionata la decisione impugnata:
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qualora la remissione in termini sia consentita dalla data in cui interviene la decisione espressa, dovrebbe ritenersi che, essendo questa «intervenuta» il 2 ottobre, il ricorso, proposto solo in data 16 gennaio 1976, è tardivo, in quanto avrebbe dovuto esser stato proposto entro il 3 gennaio;
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qualora, invece, la remissione in termini sia consentita dalla notifica della decisione, tale notifica, avvenuta il 16 ottobre, e quindi dopo la scadenza del termine entro il quale doveva essere impugnato il silenzio-rifiuto, non avrebbe fatto altro che confermare la decisione negativa tacita, e non avrebbe potuto far decorrere un nuovo termine.
Da parte mia, non posso condividere né l'una né l'altra tesi.
È certamente auspicabile e teoricamente possibile che una decisione venga adottata e notificata al destinatario lo stesso giorno, ma ciò si verifica, in realtà, di rado. La miglior riprova è costituita dal fatto che le norme processuali hanno cura di distinguere la data dell'adozione di un provvedimento da quella della sua notifica al destinatario.
Sarebbe in contrasto con lo spirito della summenzionata norma dello statuto il trascurare tale dissociazione: benché il sistema dei mezzi d'impugnazione nel settore del pubblico impiego alle dipendenze delle Comunità riveli la tendenza a limitare per quanto possibile il numero delle cause sottoposte a questa Corte, esso non può tuttavia aver l'effetto di eliminare qualsiasi possibilità di ricorso. L'interpretazione data alla suddetta norma dalla Commissione mi sembra, in ogni caso, contrastante con lo spirito della riforma del 1972, la quale mirava — per motivi sui quali non è il caso di soffermarsi — a prolungare i termini d'impugnazione, anche in caso di decisione negativa.
È vero che, come giustamente osserva la Commissione, fra il momento in cui interviene una decisione e quello della notifica può trascorrere un periodo di tempo abbastanza lungo, con il rischio di creare incertezza sul piano giuridico. Tuttavia, lo stesso legislatore comunitario (protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEEA, art. 43) ha stabilito che «nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».
È chiaro che, nella fattispecie, ci si trova di fronte ad un caso di forza maggiore, dovuto forse alla dislocazione delle varie sedi delle istituzioni, ma certamente non imputabile ad atti del ricorrente, e neppure da questi causato o favorito, in quanto egli ne sarebbe stato danneggiato per primo. Non mi sembrerebbe equo, perciò, rifiutargli la possibilità di fruire di quanto disposto dall'art. 91, n. 3, secondo trattino, dello statuto.
Non è stato, infatti, per capriccio né per ragioni di convenienza puramente personale che il ricorrente non ha potuto venir raggiunto tempestivamente. La sua assenza dall'abituale sede di servizio, a Lussemburgo, dal 29 settembre al 15 ottobre, era dovuta al fatto ch'egli era stato ammesso a partecipare a corsi preparatori accelerati per le prove di un concorso interno per traduttori aggiunti, per la sede di Lussemburgo, corsi organizzati dalla stessa amministrazione, nei propri uffici di Lussemburgo. Le prove scritte di questo concorso si svolgevano il 6 e 7 ottobre a Bruxelles, negli uffici della Commissione.
Per la partecipazione a tale concorso, il ricorrente non era tenuto a presentare per iscritto una domanda di congedo, dato che nel «Corriere del personale» n. 49, del 7 luglio 1975, era stata prevista una «automatica dispensa dal servizio» per tutti i candidati ammessi a prepararsi per il concorso stesso (2 giorni per il concorso + 4 giorni per la preparazione). Di conseguenza, nessun giorno di assenza veniva imputato alle sue ferie annuali; nessuna indicazione figura, in proposito, sulla sua «scheda personale delle ferie annuali e dei congedi speciali», la quale non fa nemmeno alcuna menzione del suo indirizzo durante l'assenza.
Stando così le cose — e benché ciò mi sembri, in verità, un elemento da rilevare «ad abundantiam» — riterrei doversi considerare che il ricorrente era rimasto in servizio durante lo svolgimento delle prove del concorso, e che l'amministrazione era comunque in grado di sapere dov'egli si trovava e di fargli pervenire la risposta prima del 7 ottobre 1975, qualora — come tutto fa pensare — essa intendesse, con l'adottare una decisione espressa, far decorere un nuovo termine per l'impugnazione in sede contenziosa.
Mi sembra che qualora, come nella fattispecie, una decisione negativa espressa intervenga, vale a dire venga adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, prima della scadenza del termine per il ricorso giurisdizionale contro una precedente decisione negativa tacita, debba essere la notifica della decisione espressa a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione. Solo la notifica, infatti, permette all'interessato di prendere utilmente conoscenza del fatto che esiste una decisione, della data in cui questa è stata emanata, nonché dei motivi coi quali l'amministrazione intende giustificarla sul piano giuridico. Di conseguenza, se la notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, è avvenuta con ritardo, è dalla data della notifica che dev'essere concessa all'interessato la remissione in termini per agire in sede giurisdizionale.
Solo qualora la decisione negativa espressa intervenga dopo la scadenza del termine di tre mesi che comincia a decorrere dal momento in cui si perfeziona il silenzio-rifiuto, la decisione espressa dovrebbe considerarsi puramente confermativa di quella tacita e, in tal caso, non potrebbe dar luogo a remissione in termini.
In via subordinata, ritengo che, qualora il ricorso dovesse essere considerato tardivo, il ricorrente avrebbe il diritto di far valere il cattivo funzionamento dei servizi dell'amministrazione, per chiedere soddisfazione nell'ambito del contenzioso di risarcimento.
L'assunto della Commissione, secondo cui il ricorso non sarebbe stato preceduto da un reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, non mi sembra fondato, dal momento che la lettera dell'amministrazione in data 2 ottobre 1975 si riferisce, testualmente, al «reclamo precontenzioso» del 3 marzo dello stesso anno.
Quanto all'accertamento dell'interesse che presenta, per il ricorrente, il mezzo relativo all'illegittimità delle «modalità preliminari» fissate nel 1974 e dell'art. 92 dello statuto, nonché all'esame della fondatezza di tale mezzo, essi rientrano nel merito.
Concludo nel senso che l'eccezione d'irricevibilità venga respinta, e che le spese relative a questa fase del procedimento vengano poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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