CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 29 SETTEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
A seguito della sentenza di questa Corte 15 giugno 1976, dobbiamo prendere in esame il merito del ricorso proposto dal sig. Jänsch. Passerò in rassegna i mezzi fatti valere dal ricorrente, in ordine inverso a quello da lui seguito.
I —
Quanto alla legittimità o all'«inopponibilità» dell'art. 92 dello Statuto del personale.
L'art. 45, n. 2, di detto Statuto dispone che «il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso.
Tuttavia, una deroga espressa a detta norma è prevista dal 2o comma dell'art. 98, che figura nel titolo VIII, «Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità».
Esso recita: «le disposizioni dell'art. 45, paragrafo 2, non sono applicabili ai funzionari di cui all'art. 92».
Quest'ultimo articolo figura anch'esso nel titolo VIII e precisa che il relativo regime particolare va applicato «ai funzionari delle Comunità che occupano nel settore nucleare un impiego in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti».
Devono quindi concorrere tre requisiti:
1o
essere dipendente scientifico o tecnico,
2o
nel settore nucleare,
3o
occupare un posto retribuito sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche.
Prima della sua aspettativa per motivi personali, il ricorrente era retribuito sul bilancio delle ricerche. Tuttavia, il 26 settembre 1973, egli veniva reintegrato in servizio, non già al Centro Comune di Ricerche, bensì presso la direzione generale «Energia e controllo sicurezza Euratom», con sede in Lussemburgo (ispezione degli impianti nucleari della CEEA), ed inquadrato come assistente di grado B 3, posto che figura nell'allegato I A dello Statuto e viene retribuito sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di funzionamento.
Il ricorrente, che possiede senz'altro competenze scientifiche e tecniche nel settore nucleare, riscontra nel rifiuto di applicare nei suoi confronti le disposizioni dell'art. 98, 2o comma, una violazione del principio della parità tra i dipendenti, giacchè altri, che sono in possesso delle medesime competenze e che esercitano funzioni identiche alle sue, sono trattati diversamente secondo il bilancio in base al quale essi vengono retribuiti.
Non è cionondimeno possibile seguirlo su questo terreno senza voler contestare, sul piano giurisdizionale, la politica stessa delle autorità comunitarie nel settore nucleare.
Le condizioni poste dall'art. 92, 1o comma, sono cumulative e l'ultima non ha natura puramente «pleonastica»: non basta essere in possesso di competenze scientifiche o tecniche nel settore nucleare onde poter fruire della deroga di cui all'art. 98, 2o comma, ma occorre inoltre essere retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.
Mentre non è atta a comportare una violazione sostanziale del principio della parità di trattamento dei dipendenti, in quanto si tratta di appartenenti a categorie diverse, la distinzione formale tra bilancio di funzionamento e bilancio delle ricerche e degli investimenti risulta espressamente dall'art. 174 del trattato della Comunità europea dell'energia atomica, che dispone, in primo luogo:
«1.
Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare:
a)
le spese amministrative,
b)
le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria»,
e, in secondo luogo:
«2.
Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare:
a)
le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunità,
…»
In forza dell'art. 7 del medesimo trattato, i programmi di ricerche sono definiti per un periodo non superiore a 5 anni. In realtà, finora, tali programmi sono stati approvati per un periodo di tre od al massimo quattro anni.
Lo stesso avviene negli Stati membri: le disposizioni di bilancio impongono siffatte differenze per quanto riguarda il regime dei dipendenti e agenti, onde tener conto delle necessità eccezionali eventualmente derivanti dall'adozione di programmi che implichino una riduzione del numero dei posti compresi nell'organico degli effettivi retribuiti sugli stanziamenti per le ricerche.
Le disposizioni comunitarie relative ai dipendenti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti garantiscono agli interessati l'indipendenza necessaria nell'adempimento delle loro funzioni e riconoscono loro taluni vantaggi in materia di retribuzione (art. 97, possibilità d'attribuzione d'uno scatto supplementare per meriti eccezionali; art. 99, possibilità di concessione d'un premio per servizi eccezionali; art. 100, corresponsione di un'indennità per lavori particolarmente gravosi …).
Tuttavia, questi vantaggi hanno come contropartita, per le istituzioni, una libertà d'azione molto maggiore ed una più accentuata «elasticità» delle strutture in considerazione della stessa natura dei programmi. Le condizioni di carriera «normale» rappresentano lo scotto della stabilità e della permanenza, mentre la natura aleatoria ed evolutiva dei programmi di ricerca nucleare viene compensata dai vantaggi che ho appena ricordati. È per evitare che il Centro Comune di Ricerche sia paralizzato da uno statuto del personale troppo rigido ed onde assicurare una maggiore mobilità ai ricercatori che è stato istituito un siffatto regime.
In proposito, non è affatto necessario che io richiami la vostra attenzione sulla precaria situazione del Centro Comune di Ricerche, in particolare dello stabilimento d'Ispra a motivo dell'adozione di programmi di ricerca limitati ad un anno.
La distinzione di bilancio di cui trattasi veniva applicata ai dipendenti della CEEA dal Consiglio di tale Comunità, a partire dal 1962, col regolamento 18 dicembre 1961, n. 11, in cui la disposizione criticata dal ricorrente trovava preciso riscontro. Dopo l'entrata in vigore del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, questa distinzione ha continuato ad essere applicata ai «funzionari delle Comunità che occupano nel settore nucleare un impiego». Questa «gestione di tipo industriale» del personale non ha fatto altro che rinforzarsi con la nuova concezione della ricerca comunitaria che viene applicata dal Centro Comune di Ricerche.
Il ricorrente, e ciò va tutto a suo merito, ha dedicato il periodo d'aspettativa per motivi personali ottenuto nel 1966, al completamento, a proprie spese, della sua preparazione scientifica universitaria.
Nel 1969, al termine di tale periodo, i programmi di ricerca erano però cambiati, l'Euratom era in crisi, e nella categoria e nel quadro del ricorrente non si rendeva vacante alcun posto corrispondente al suo grado ed alle sue capacità, nonché retribuito sul bilancio delle ricerche; di conseguenza, l'interessato non poteva venir reintegrato in servizio. Cionondimeno, nei suoi confronti non veniva neppure adottato un provvedimento di collocamento in disponibilità per riduzione dell'organico (art. 41). È solo a partire dal 1o agosto 1973 che egli poteva riprendere servizio, ma in un posto retribuito sugli stanziamenti del bilancio di funzionamento. A questo punto, il ricorrente optava per la stabilità; egli conservava il grado e lo scatto raggiunti nella sua precedente carriera, come pure l'anzianità, ma, nello stesso tempo, le disposizioni particolari del titolo VIII dello Statuto non erano più applicabili nel suo caso, in forza dell'art. 2, n. 2, 3o comma, del regolamento 4 giugno 1973, n. 1543.
È indubbio che l'esistenza di discriminazioni troppo evidenti tra diverse categorie di personale assegnato a compiti analoghi ed in possesso di diplomi equivalenti, ma retribuito su basi diverse, costituisce una fonte permanente di attriti e di conflitti. L'ideale sarebbe che i soli dipendenti aventi competenze scientifiche o tecniche — ma tutti i dipendenti aventi siffatte competenze nel settore nucleare — fossero retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche, mentre gli «amministrativi» andrebbero retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di funzionamento.
Tuttavia, in pratica, non è possibile far coincidere perfettamente le categorie di bilancio con le categorie di competenza, né la qualifica di dipendente scientifico o tecnico con l'attuazione d'un programma di ricerche. Ad esempio, nell'interesse stesso del buon funzionamento del controllo della sicurezza e della protezione sanitaria in campo nucleare, va garantito un carattere di stabilità ai posti occupati dalle persone cui tali compiti sono devoluti.
Si deve, d'altra parte, sottolineare che i dipendenti «amministrativi» retribuiti sugli stanziamenti del bilancio di ricerche costituiscono oggetto d'un trattamento diverso rispetto ai dipendenti «scientifici» o «tecnici» retribuiti sui medesimi stanziamenti: essi non possono fruire d'una promozione che implichi cambiamento di categoria, e nemmeno di carriera, secondo la procedura applicabile a questi ultimi: orbene, finora nessuno di essi ha pensato di doversi lagnare di questa situazione.
II —
Stando così le cose, potrò essere conciso nella disamina del mezzo ricavato dall'illegittimità delle «modalità preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla A per i funzionari dei quadri scientifico o tecnico».
Dette modalità sono state pubblicate nelle «informazioni amministrative» del 16 dicembre 1974, n. 19.
Mutatis mutandis, esse ricalcano pedissequamente le disposizioni generali d'attuazione relative alla procedura di promozione nell'ambito d'una carriera per i dipendenti retribuiti sugli stanziamenti del bilancio di funzionamento e per i dipendenti amministrativi o scientifici retribuiti sugli stanziamenti del bilancio delle ricerche e degli investimenti.
1)
Proprio come le disposizioni generali d'attuazione relative alla procedura di promozione dei dipendenti nell'ambito di una carriera, adottate dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 marzo 1965, le modalità di cui è causa avrebbero dovuto, a mio avviso, venir stabilite previa consultazione del Comitato dello statuto e non soltanto del Comitato centrale del personale della Commissione: trattasi di disposizioni generali d'attuazione ai sensi dell'art. 110 dello Statuto; esse vanno anche più lontano delle prime, giacché riguardano un cambiamento di categoria senza concorso. Il ricorrente non ha quindi torto nel sostenere ch'esse hanno avuto portata molto generale, anche se destinate ad essere applicate solo all'interno di un'unica istituzione, e che è necessario garantire una certa armonia nella prassi dei «comitati di promozione».
Tuttavia, questo vizio di forma non potrebbe essere fatto valere con successo dal ricorrente, giacché, in ogni caso, dette modalità non potevano, senza violare l'art. 92, consentire, prescindendo dal concorso, un cambiamento di categoria o di quadro dei dipendenti retribuiti sugli stanziamenti di funzionamento; il che è appunto ciò che il ricorrente avrebbe voluto ottenere.
2)
Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la seconda parte di questo mezzo fatto valere dal ricorrente: ammettendo che le suddette modalità possano intendersi come non limitate ai soli dipendenti che appartengono ai quadri scientifico e tecnico, resta il fatto ch'esse non possono derogare all'art. 92, né giovare ai dipendenti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di funzionamento, nemmeno nel caso in cui essi avessero o abbiano ancora competenze scientifiche o tecniche nel settore nucleare ai sensi dell'allegato I B dello Statuto. Esse possono essere invocate solo dai dipendenti scientifici o tecnici che partecipano all'attuazione di un programma di ricerche. Ritrovo qui la discriminazione sostanziale di cui si lagna il ricorrente e della quale ho già detto ch'essa trovava spiegazione nei vincoli di bilancio, nella concezione della ricerca comunitaria in materia nucleare e nella gestione di tipo industriale applicata al personale in servizio presso il Centro Comune di Ricerche.
Resta il fatto che la situazione del ricorrente è in realtà abbastanza paradossale, giacchè egli si trova inquadrato in categoria B pur essendo in possesso dei titoli universitari necessari per l'inquadramento in categoria A. Dopottuto, il suo caso è stato segnalato all'Amministrazione e non mi resta che augurare che egli possa accedere alla categoria A per la via statutaria del concorso.
Concludo nel senso che il ricorso va respinto, e che le spese relative al procedimento incidentale vanno poste a carico della Commissione; per il resto, ciascuna delle parti dovrebbe sopportare le spese da essa incontrate.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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