CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 14 LUGLIO 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la domanda di pronunzia pregiudiziale di cui avete oggi ad occuparvi vi è stata proposta dal tribunale di Pavia, dinanzi al quale pende una causa per inadempimento d'un contratto di compravendita di merci. Attrice nella presente causa è la Import Gadgets Sàrl di Parigi, convenuta la LAMP SpA di Pavia.
La questione sottopostavi dal tribunale riguarda l'interpretazione del capitolo 97 della TDC, intitolato «Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport». Più precisamente, si tratta d'accertare quale sia l'esatta classificazione, nell'ambito di tale capitolo, di taluni «apparecchi risata», che l'attrice aveva comprato dalla convenuta per applicarli a delle bambole. Voi avete visto (e sentito) un modello di questi dispositivi, prodotto in giudizio dall'attrice su richiesta della Corte. Esso consiste in un piccolo congegno a batteria, inserito in una scatola di plastica rosa, che, se si preme un bottone posto sulla scatola stessa, produce un rumore simile ad una risata. Nel caso del modello a voi presentato, la risata era maschile ed un po' sardonica. I giudice proponente vi chiede di stabilire se il suddetto apparecchio vada classificato sotto la voce 97.02 oppure sotto la voce 97.03 della TDC. Per quanto qui ci interessa, la voce 97.02 si riferisce sub A alle «bambole» e sub B alle «parti, pezzi staccati ed accessori di bambole», mentre la voce 97.03 riguarda «altri giocattoli».
I fatti della causa sono i seguenti.
Nel febbraio 1970 l'attrice comprava dalla convenuta 2000 dispositivi del tipo sopra illustrato, li prendeva in consegna a Pavia e, tramite uno spedizioniere, li im portava in Francia. L'importazione aveva luogo il 24 aprile 1970. Ai fini dello sdoganamento, lo spedizioniere dichiarava la merce sotto la voce 97.02, in conformità alla fattura rilasciata dalla convenuta. Le autorità doganali francesi pretendevano un certificato d'origine, che la convenuta otteneva dalla camera di commercio di Pavia il 5 maggio 1970. La merce veniva sdoganata il 12 maggio 1970.
Nel febbraio 1971 l'attrice acquistava dalla convenuta un secondo lotto di 1600«apparecchi risata», lo prendeva di nuovo in consegna a Pavia ed incaricava dell'importazione in Francia lo stesso spedizioniere della volta precedente. L'importazione veniva effettuata il 15 febbraio 1971 ed in questa occasione lo spedizioniere, sebbene dalla fattura risultasse che la merce andava classificata sotto la voce 97.02, la dichiarava sotto la voce 97.03. Poiché le autorità doganali francesi avevano di nuovo richiesto un certificato d'origine, la convenuta otteneva il 18 febbraio 1971 dalla camera di commercio di Pavia un certificato attestante che la merce era d'origine italiana. L'ispezione della merce (che non era stata effettuata in occasione della precedente importazione) portava tuttavia alla scoperta che taluni dei congegni recavano ancora la marca «made in Japan», mentre altri erano senza marca, ma con tracce di limatura.
Questa scoperta rivestiva per le autorità doganali francesi un particolare rilievo dal momento che, in base ad un accordo commerciale tra la Francia ed il Giappone, le importazioni dal Giappone di merci classificate sotto la voce tariffaria 97.03 erano state sottoposte a contingentamento. Successivamente il Consiglio aveva adottato, in base agli artt. 111 e 113 del trattato, alcune decisioni (citate nelle osservazioni della Commissione) con cui autorizzava la Francia a mantenere in vigore il suddetto accordo finché gli Stati membri non avessero adottato una politica comune riguardo alle importazioni dal Giappone.
La situazione era invece completamente diversa per le merci classificabili sotto la voce 97.02. In relazione a tali merci, le importazioni dal Giappone erano state incluse dal 1968 in poi nell'elenco comune di liberalizzazione compilato dal Consiglio, prima in forza degli artt. 111 e 113 del trattato ed attualmente in forza del solo art. 113. Non esiste quindi al riguardo alcuna restrizione quantitativa in alcuno degli Stati membri. (I regolamenti che disciplinano la materia sono anch' essi citati nelle osservazioni della Commissione.
Non appena accertata la falsità del certificato d'orgine della merce compresa nella seconda importazione, le autorità doganali francesi sequestravano la merce stessa ed imponevano all'attrice un'ammenda di 10000 FF. Per di più, esse riaprivano altresì la pratica relativa alla prima importazione e, partendo dalla presunzione che anche in quel caso si fosse trattato di merce da classificare sotto la voce 97.03, imponevano all'attrice un'ammenda di 5000 FF per la falsa dichiarazione d'origine della suddetta merce. A completare il quadro sembra che, per evitare sequele penali, lo spedizioniere abbia espressamente rinunciato ai ricorsi spettanti all'attrice dinanzi ai giudici francesi.
Sebbene il tribunale di Pavia non abbia posto alla Corte alcuna questione circa la compatibilità dell'azione delle autorità doganali francesi con il diritto comunitario, la Commissione fa rilevare che va affrontato anche tale problema.
La commissione sottolinea che, a prescindere dall'esatta classificazione tariffaria della merce in questione, non si poteva più esigere un certificato d'origine dopo che essa era stata posta in libera pratica in Italia. In forza del combinato disposto degli artt. 9, 10 e 30 del trattato, la suddetta merce poteva quindi essere liberamente importata in Francia. Un'eccezione sarebbe stata possibile solo se, ammesso che la merce ricadesse sotto la voce 97.03, ragion per cui, nel caso di importazione diretta dal Giappone, sarebbe stata soggetta al contingente contemplato dall'accordo commerciale franco-giapponese, fosse stata in vigore una decisione emanata dalla Commissione ai sensi del'art. 115 del trattato per autorizzare la Francia a considerare come soggetta alla quota anche merce che si trovasse in libera circolazione in un altro Stato membro. Nessuna decisione di questo tipo era però in vigore all'epoca delle importazioni controverse. Decisioni di tale portata coprirono infatti soltanto i periodi dal 17 luglio al 31 dicembre 1970 e dal 30 settembre 1971 al 31 marzo 1972. (Per maggiori dettagli si vedano, in proposito, le osservazioni della Commissione).
Per stabilire se il comportamento delle autorità francesi sia stato compatibile col diritto comunitario è perciò necessario accertare se di fatto la merce, prima d'essere importata in Francia, fosse stata posta in libera pratica in Italia. In udienza, l'attrice ha vigorosamente sostenuto che non lo era stata. A quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la convenuta (che non era presente all'udienza) asserisce invece il contrario. La Commissione concorda con la convenuta. La Repubblica francese non ha ritenuto necessario presentare le proprie osservazioni, benché la Corte avesse espressamente richiamato la sua attenzione sull'argomento.
Così stando le cose, voi non potete, a mio avviso, far altro che lasciare aperta la questione. È possibile che essa debba essere risolta dal tribunale di Pavia. In proposito noi conosciamo troppo poco le questioni che sono rilevanti della causa pendente di fronte a quel tribunale perché io possa pronunciarmi. In ogni caso il problema va affrontato dalla Commissione, ed infatti il rappresentante della Commissione ci ha informati, in udienza, dell'invio al governo francese d'una lettera concernente l'argomento. Molto giustamente egli ha aggiunto che il contenuto della lettera è riservato, dato che l'iniziativa assunta dalla Commissione potrebbe portare all'applicazione dell'art. 169 del trattato.
Così ritorno sulla questione effettivamente sottopostavi dal tribunale di Pavia. Nell'ordinanza di rinvio il suddetto tribunale sottolinea che «è possibile, sia sostenere che gli “apparecchi risata” costituiscono dei meccanismi dotati di una autonoma idoneità ad essere usati come giocattoli (voce 97.03), sia sostenere che essi “costituiscono soltanto delle parti di bambole (voce 97.02 B)”». Il tribunale chiede alla Corte di scegliere fra queste due possibilità.
Come è stato precisato in udienza tanto dall'avvocato dell'attrice quanto dal rappresentante della Commissione, il problema non è purtroppo così semplice.
Si devono infatti prendere in considerazione due note al capitolo 97.
La prima è la nota n. 3, che precisa quanto segue: «Sono da considerare “bambole” , ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani» .
La seconda è la nota n. 4, in base alla quale «le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi».
Da quanto sopra si può dedurre che i dispositivi di risata vanno classificati sotto la voce 97.02 solo se «destinati esclusivamente o principalmente» a bambole che siano «raffigurazioni di soggetti umani».
L'attrice ha sostenuto che i dispositivi in questione si sarebbero potuti applicare altrettanto bene a bambole di soggetto animale, ad es. orsacchiotti di pezza o pu pazzi raffiguranti Topolino, articoli che ricadono sotto la voce 97.03. La Commissione ha aggiunto che essi potrebbero altresì venire utilizzati negli «oggettisorpresa», di cui alla voce 97.05. Come esempio di tale articolo, il rappresentante della Commissione ci ha mostrato in udienza «un sacco che ride». Ritengo quindi che il tribunale di Pavia sia nel giusto quando ipotizza che i dispositivi di risata possano essere direttamente utilizzati come giocattoli.
Se ci si dovesse limitare a queste considerazioni, la conclusione sarebbe piuttosto deludente: di fronte ad un lotto di «apparecchi risata», il funzionario doganale o il giudice d'uno Stato membro dovrebbe decidere, volta per volta, sulla base delle prove disponibili, se tali dispositivi possano essere meglio utilizzati in bambole, in pupazzi raffiguranti animali, in oggettisorpresa o come giocattoli essi stessi.
Fortunatamente esistono altri criteri di giudizio. Le note esplicative alla nomenclatura di Bruxelles, che la Corte ha più volte ritenuto una guida autorevole nell'interpretazione della tariffa doganale comune, riportano, sotto la voce 97.02, quanto segue:
l'espressione «Parti ed accessori di bambole, di cui al n. 97.02 della TDC include … la voce e altri congegni». (Nel testo francese si legge invece: «les voix et cris»).
D'altra parte, la lunga lista esemplificativa di giocattoli da classificare sotto la voce 97.03, riportata dalle note, non comprende nulla che possa somigliare ad un «apparecchio risata». Lo stesso vale per la lista di oggetti-sorpresa da classificare sotto la voce 97.05.
Mi sembra che i compilatori delle note abbiano ritenuto che la «voce e gli altri congegni» siano utilizzabili, se non esclusivamente, almeno principalmente nelle bambole rappresentanti figure umane. Questa è pure l'opinione sostenuta dalla Commissione e da me condivisa.
Ritengo pertanto che, pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunale di Pavia, la Corte debba affermare che gli «apparecchi risata» applicabili a bambole raffiguranti esseri umani vanno classificati sotto la voce 97.02 B della tariffa doganale comune, a prescindere dalla possibilità di una loro diversa utilizzazione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy