CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 27 OTTOBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la presente causa riguarda, da una parte, una controversia in materia contrattuale, sorta fra la società in accomandita semplice Luigi Pellegrini e la Commissione in merito all'esecuzione di un contratto stipulato per fare effettuare lavori di pulizia presso il Centro di ricerche nucleari di Ispra; d'altra parte, una domanda di annullamento, proposta dalla suddetta impresa contro la decisione con cui la Commissione, in seguito ad un bando di gara indetto alla fine del 1975, affidava gli stessi lavori, a partire dal 1o febbraio 1976, ad un'impresa concorrente, la società Flexon.
Ne consegue che la competenza della Corte dovrà essere accertata su due piani giuridici diversi:
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per quanto riguarda, in primo luogo, la controversia di natura contrattuale, la domanda della ditta Pellegrini è basata su una clausola compromissoria, inserita nell'accordo che vincola la Commissione e la ricorrente in forza dell'art. 153 del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
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per quanto attiene, in secondo luogo, all'annullamento, le conclusioni della ricorrente sono basate sull'art. 146 dello stesso trattato.
Tuttavia, prima di procedere a tale accertamento, mi sembra indispensabile far il punto sui fatti che sono all'origine della presente causa, soprattutto in quanto il fascicolo sottopostovi è alquanto lacunoso e taluni dei documenti prodotti possono dar luogo a confusione.
Cercherò quindi di chiarire preliminarmente la situazione di fatto, per poi addentrarmi nella discussione sul piano giuridico.
È pacifico che, fin dal 1960, l'impresa ricorrente è stata incaricata dalla Commissione — o quanto meno, in suo nome, dalla direzione generale del Centro comune di ricerche — dei lavori di pulizia dei locali e degli impianti dello stabilimento di Ispra.
Per il periodo intercorso tra il 1960 e la fine del 1971, sembra certo che i rapporti fra le parti contraenti fossero retti da un contratto stipulato mediante trattativa privata.
Nel novembre 1971, la Commissione decideva però di indire, in conformità a quanto disposto dal regolamento finanziario allora vigente — trattasi del regolamento 30 luglio 1968, successivamente sostituito da un testo del 25 aprile 1973 — un bando di gara per la conclusione di un contratto mediante licitazione.
Questo procedimento dev'essere distinto dall'asta, che ha lo scopo di attribuire a colui che ha fatto la proposta più bassa tra le offerte regolari, conformi alle condizioni stabilite dall'istituzione e fra loro paragonabili, il diritto alla conclusione definitiva del contratto.
La licitazione, invece, pur avendo anch' essa lo scopo di mettere in concorrenza varie imprese, riserva all'istituzione contraente la libertà di scegliere l'offerta ch'essa ritiene più interessante «tenendo conto del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico, nonché delle garanzie professionali e finanziarie presentate da ciascun candidato».
La scelta fra questi due procedimenti spetta all'amministrazione comunitaria.
Nel caso dell'asta, i suoi poteri sono vincolati, poiché essa può concludere il contratto soltanto con l'offerente che abbia presentato la proposta più vantaggiosa sul piano finanziario. Il procedimento di licitazione ammette invece, a favore dell'amministrazione, un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio le considerazioni di ordine finanziario non sono che uno degli elementi da prendere in considerazione; una maggiore capacità tecnica e più solide garanzie professionali possono, fra l'altro, essere considerate decisive.
Il bando di gara dell'8 novembre 1971 era stato indetto in base ad un documento intitolato «capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti di fornitura», nonché ad un «capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti di fornitura», nonché ad un «progetto di convenzione relativo al servizio di pulizia dello stabilimento di Ispra».
Gli offerenti avrebbero dovuto rinviare all'amministrazione il suddetto progetto, dopo avere indicato i prezzi unitari da essi proposti per le prestazioni richieste, nonché la ventilazione, in percentuale, dei costi relativi alle varie forniture ed alla manodopera.
Da ciò si deve, a mio avviso, desumere che l'impresa la cui offerta fosse stata accettata sarebbe stata vincolata dalle clausole del progetto di convenzione, progetto che, d'altra parte, avrebbe dovuto recare la firma del rappresentante responsabile dell'impresa stessa.
Nella fattispecie, in esito al procedimento, la Commissione attribuiva l'appalto ad uno dei concorrenti della ditta Pellegrini; l'offerente così prescelto, tuttavia, non dava seguito al proprio impegno.
Senza indire un nuovo bando di gara, la Commissione affidava allora, mediante trattativa privata, il servizio di pulizia alla ricorrente. Mentre, però, il «progetto di convenzione» dava luogo ad un contratto a tempo determinato, della durata di 36 mesi a decorrere dal 1o gennaio 1972, l'incarico del servizio in questione veniva affidato all'impresa Pellegrini solo per periodi successivi molto più brevi, di due mesi in generale, mediante lettere firmate dal direttore generale del Centro comune di ricerche oppure dal direttore dei servizi generali, tecnici ed amministrativi di tale ente.
Nella documentazione prodotta dalla ricorrente non si trova copia di tutte queste lettere. Tuttavia i documenti forniti, fra i quali in primo luogo una lettera del 20 dicembre 1971, che conferma la decisione di affidare alla società Pellegrini il servizio di pulizia durante i mesi di gennaio e febbraio 1972, nonché le lettere relative a taluni periodi successivi, consentono di presumere che i rapporti contrattuali fra le parti siano stati retti, sino alla fine del 1975, almeno per quanto riguarda la durata delle prestazioni, dalla suddetta corrispondenza.
È del tutto pacifico, comunque, che la ditta Pellegrini ha effettivamente eseguito, a tali condizioni, i lavori di pulizia dello stabilimento dal 1o gennaio 1972 alla fine del 1975. Per gli ultimi tre mesi di tale anno, l'incarico di prestare il servizio in questione le è stato conferito con lettera 18 settembre 1975.
Alla stessa data, la Commissione decideva d'indire, a condizioni analoghe a quelle del novembre 1971, un nuovo bando di gara per l'appalto, a decorrere dal 1o gennaio 1976, dei lavori di pulizia ad Ispra.
La ricorrente partecipava alla gara, ma la sua offerta non veniva accolta. La Commissione decideva di attribuire l'appalto alla società Flexon. Tuttavia, poiché i risultati della gara venivano resi noti troppo tardi perché il nuovo appaltatore fosse in grado di assumere i propri impegni fin dal 1o gennaio, la ricorrente accettava di continuare ad effettuare le proprie prestazioni sino alla fine del gennaio 1976.
Sono questi, signori, i fatti che risultano dal fascicolo ed in base ai quali la società Pellegrini vi ha proposto, anzitutto, una domanda di esecuzione del contratto al quale essa sostiene di essere parte dall'inizio del 1972 al 31 dicembre 1975. Essa richiama, infatti, sia l'art. 2 del progetto di convenzione del 1971, relativo alla durata del contratto, sia l'art. 3, secondo cui «la Commissione può in qualsiasi momento, con il solo obbligo di preavviso di 90 giorni, notificato mediante lettera raccomandata, e senza alcun obbligo al risarcimento dei danni, recedere dalla presente convenzione».
Essa sostiene che i suoi rapporti contrattuali con la Commissione erano retti da tale progetto di convenzione e che, di conseguenza, la convenuta non poteva porre fine al contratto prima della data di scadenza stabilita, senza osservare il termine di preavviso imposto dall'art. 3. A questo titolo, essa chiede il risarcimento del danno che le avrebbe causato il recesso unilaterale della controparte.
Essa fa quindi valere la responsabilità contrattuale della Commissione. Ora, signori, questo è un campo che, in linea di principio, è sottratto al vostro giudizio; le controversie di tale natura devono infatti essere portate dinanzi ai competenti giudici nazionali, a meno che, come previsto dall'art. 153 del trattato Euratom, alla Corte non sia stata espressamente attribuita giurisdizione da una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.
Nella fattispecie, viene per l'appunto invocata una siffatta clausola compromissoria. L'art. 15 del progetto di convenzione stabilisce, infatti, al n. 2:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee ha giurisdizione sulle controversie tra la Commissione ed il contraente, relative alla presente convenzione».
Dirò subito che la Commissione non contesta l'esistenza, né la portata di tale clausola. Essa si limita ad esprimere dubbi quanto alla sua validità, sotto il profilo di una rigida osservanza delle forme. Con ciò essa intende che, per esserle opponibile, la clausola avrebbe dovuto essere stipulata per iscritto e firmata da ciascuna delle parti. Tuttavia, essa è disposta ad ammettere che queste erano effettivamente d'accordo, fin dall'inizio dei loro rapporti contrattuali, nel senso di attribuire giurisdizione alla Corte di giustizia per definire le eventuali controversie che dovessero sorgere fra loro circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Su questo punto, essa si rimette quindi al prudente apprezzamento della Corte.
Trattandosi però di una questione di ordine pubblico, che va esaminata anche d'ufficio, è necessario accertare, in primo luogo, se il progetto di convenzione disciplinasse effettivamente i rapporti contrattuali fra la ricorrente e la Commissione.
La soluzione mi sembra scaturire, al tempo stesso, dalle condizioni alle quali la Pellegrini veniva incaricata, dal 1o gennaio 1972, della pulizia dello stabilimento di Ispra, e dal testo delle varie lettere con cui il Centro comune di ricerche le confermava l'incarico per determinati periodi successivi, in genere di due mesi in due mesi.
Si deve ricordare infatti che la ricorrente aveva partecipato alla gara d'appalto del novembre 1971 e, benché la sua proposta non fosse stata accolta in esito a tale procedimento, essa aveva espressamente accettato, come qualsiasi altro offerente, le clausole del progetto di convenzione. Ora, è logico pensare che successivamente, allorché, mediante trattativa privata, le veniva attribuito l'appalto dei lavori di pulizia, le suddette clausole, e in particolare la clausola compromissoria di cui all'art. 15, siano divenute operanti nei suoi rapporti con la Commissione.
Questo modo di vedere trova, del resto, conferma nel tenore delle lettere periodicamente inviate all'impresa allo scopo di confermarle l'incarico di effettuare il servizio di pulizia. Ciascuna di queste lettere contiene, infatti, nel secondo capoverso, la seguente precisazione:
«Vigeranno le condizioni definite nel progetto di convenzione nelle vostre mani».
Questo espresso riferimento al progetto di convenzione del 1971 conferma, a mio avviso, la volontà delle parti di porre i reciproci rapporti contrattuali nell'ambito definito da tale progetto di convenzione.
D'altra parte, se non si volesse ammettere questo ragionamento, il richiamo alla convenzione sarebbe privo di senso, e si cercherebbe invano di immaginare quali sarebbero state le clausole che avrebbero vincolato le parti relativamente, fra l'altro, al personale dell'impresa, ai suoi obblighi, alle sue condizioni di lavoro, al materiale ed alle attrezzature uitilizzati, al controllo dei lavori, all'applicazione della tariffa e alla sua revisione, nonché alla responsabilità del contraente nei confronti della Commissione, questioni che vengono tutte disciplinate dal progetto di convenzione.
Come vedremo, è solo relativamente alla durata del contratto che le lettere mediante le quali la ricorrente veniva incaricata del servizio si discostano, expressis verbis, da quanto prevede tale documento. Per ii resto, ritengo che le clausole della convenzione fossero effettivamente in vigore nei rapporti tra le parti, e ciò vale in particolare per la clausola compromissoria.
Di conseguenza, si può forse affermare che, per ragioni puramente formali, tale clausola non potrebbe essere fatta valere nella fattispecie, come sembra suggerire la Commissione?
L'art. 38, § 6, del regolamento di procedura richiede, in effetti, che le istanze proposte in forza dell'art. 153 del trattato Euratom siano corredate da una copia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalle Comunità . per conto di esse. Ma questa condizione non deve ritenersi soddisfatta, nella fattispecie, in quanto è stato prodotto il progetto di convenzione, del quale abbiamo detto che costituiva parte integrante dell'accordo intervenuto fra la Commissione e la ricorrente? Certamente, le circostanze sarebbero state più chiare e più convincenti per il giudice, se il progetto di convenzione fosse stato formalmente allegato al documento con cui la direzione del Centro comune di ricerche affidava, nel dicembre 1971, l'esecuzione dei lavori di pulizia dello stabilimento di Ispra alla ditta Pellegrini, e se tale progetto avesse recato la firma di ciascuna delle parti contraenti. Mi sembra tuttavia che, visto che si tratta di un richiamo espresso, si darebbe prova di eccessivo formalismo col negare ogni validità alla clausola compromissoria per l'unico motivo che il progetto di convenzione è stato semplicemente richiamato nelle lettere che confermavano l'accordo delle parti.
A questo punto, mi sembra di poter affrontare l'esame degli argomenti addotti dalla ricorrente.
Il suo ragionamento è il seguente: l'art. 2 del progetto di convenzione stabilisce in 36 mesi la durata dell'esecuzione del contratto. Tale esecuzione aveva inizio, come convenuto, il 1o gennaio 1972. Il contratto doveva quindi estinguersi solo il 31 dicembre 1974.
È pacifico che, per detto periodo di tre anni, la ricorrente ha adempiuto i suoi obblighi. Alla scadenza del termine stabilito dall'art. 2, l'amministrazione avrebbe potuto indire un nuovo bando di gara, ma essa si asteneva dal farlo e continuava, invece, ad incaricare la ricorrente dei lavori di pulizia, alle stesse condizioni imposte in passato.
La ricorrente ne desume che il contratto veniva, per ciò stesso, prorogato per altri 36 mesi, in conformità, a suo dire, all'art. 2 del progetto di convenzione. Di conseguenza, pur potendo l'amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione valendosi della facoltà attribuitale dall'art. 3 del progetto, essa sarebbe stata quanto meno obbligata, in tal caso, a dare all'impresa un preavviso di 90 giorni.
Ora, sostiene la ricorrente, il recesso è intervenuto improvvisamente, in contrasto con tale norma, poiché soltanto nel corso del mese di dicembre 1975 l'amministrazione le comunicava la sua decisione di affidare il servizio di pulizia, a decorrere dal 1o gennaio 1976, alla società Flexon.
La lettera 16 gennaio 1976, firmata dal direttore generale dello stabilimento di Ispra, conferma tale decisione, pur contenendo espressioni di ringraziamento nei confronti dell'impresa per lo spirito di collaborazione da essa dimostrato nell'accettare di fornire le prestazioni fino al 31 gennaio, onde garantire la continuità dei lavori.
Questa tesi, signori, non mi pare fondata.
La facoltà di recesso unilaterale che l'amministrazione si riservava, con l'art. 3 della convenzione, nell'interesse del servizio e per il caso che restrizioni di bilancio, ad esempio, la obbligassero a ridurre o sospendere l'attività dello stabilimento, ha certamente come contropartita la fissazione di un termine di preavviso a favore dell'impresa contraente; una clausola siffatta è tuttavia indissociabile da quella dell'art. 2, secondo cui la durata del contratto era stabilita in 36 mesi; essa non si concepisce qualora, come nella fattispecie, la durata delle prestazioni periodiche sia fissata in base a termini molto più brevi, in genere di due mesi e, comunque, al massimo, pari e mai superiori a tre mesi.
Anche qualora si condividesse la tesi della ricorrente, la quale sostiene che, in forza dell'art. 2 del progetto di convenzione,'essa aveva, dal 1o gennaio 1972, un diritto soggettivo all'esecuzione del contratto fino al 31 dicembre 1974, è comunque chiaro che tale contratto, di durata prestabilita, non poteva essere prorogato tacitamente e che, dal 1o gennaio 1975, l'impresa poteva fondarsi unicamente sulle lettere mediante le quali, periodicamente, l'amministrazione le affidava l'incarico di continuare a fornire le prestazioni.
Ora, non vi è dubbio che l'ultima di tali lettere, in data 18 settembre 1975, limitava l'incarico dell'impresa al 31 dicembre successivo. Per di più, la ricorrente non poteva ignorare il bando di una gara d'appalto, di cui le era stata data notizia ed alla quale essa partecipava presentando la propria offerta alla direzione del Centro.
Essa sapeva quindi che, in ogni caso, l'incarico dei lavori di pulizia non sarebbe stato rinnovato nei suoi confronti, a meno che non venisse accolta la sua offerta, nel qual caso essa avrebbe continuato a fornire le proprie prestazioni in base ad un nuovo contratto.
L'interessata richiama anche, in base alla legge italiana — da applicare al contratto in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 15, n. 1, del progetto di convenzione — , l'art. 1563 del codice civile italiano. Secondo tale norma, relativa ai contratti di somministrazione, l'avente diritto a prestazioni periodiche ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, ma non può valersene se non dando al somministrante un congruo preavviso.
Questa disposizione riguarda un'ipotesi del tutto diversa dalla fattispecie in esame. Essa presuppone che la scadenza delle singole prestazioni non sia stata fissata nel contratto e venga stabilita a seconda delle necessità. E quindi logico che il somministrante possa disporre di un termine sufficiente per far fronte ai propri impegni.
Ciò non ha alcun rapporto con l'esistenza di un termine di preavviso per il caso di recesso unilaterale. Vorrei aggiungere che, nella fattispecie, la continuità e la regolarità dei lavori di pulizia escludono l'applicazione dell'art. 1563 del codice civile. Il mezzo dedotto non è quindi pertinente.
Di conseguenza, le conclusioni della ricorrente fondate sull'asserita unilaterale inadempienza contrattuale della controparte vanno, a mio avviso, respinte. Né può essere accolto il capo della domanda relativo ai danni e basato sulla violazione dell'art. 3 del progetto di convenzione.
Si devono ora prendere in considerazione le conclusioni intese all'annullamento della decisione con cui, in esito alla gara d'appalto bandita nel settembre 1975, la Commissione accettava la proposta della ditta Flexon ed affidava a quest'impresa l'esecuzione dei lavori di pulizia.
In proposito sorge un problema preliminare: una siffatta decisione può essere oggetto di un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 146 del trattato Euratom?
In primo luogo, si tratta di un atto unilaterale della Commissione, distinto dal contratto stipulato fra questa istituzione e l'impresa prescelta? Se si dovesse rispondere negativamente, si dovrebbe senza dubbio affermare che le conclusioni in esame sono inammissibili, in quanto inciderebbero sui rapporti contrattuali fra la Commissione ed un'impresa avente, rispetto alla ricorrente, la qualità di terzo.
In altri termini, la decisione mediante la quale, in seguito ad una gara d'appalto, l'istituzione sceglie l'appaltatore non potrebbe essere dissociata dalla conclusione del contratto.
Mi sembra, tuttavia, che la situazione giuridica vada qualificata in modo diverso.
Il procedimento di licitazione ha lo scopo di mettere in concorrenza le imprese interpellate. Fra queste, quelle che hanno partecipato alla gara, presentando una proposta all'amministrazione comunitaria, hanno quindi un legittimo interesse, tale da poter essere fatto valere dinanzi al giudice competente — nella fattispecie, la Corte di giustizia — non solo a che il procedimento di cui trattasi si svolga regolarmente, ma anche a che la scelta dell'impresa appaltatrice venga effettuata a condizioni sostanzialmente conformi alle norme del caso.
Non esiste, infatti, una certa analogia fra il procedimento suddetto ed un concorso bandito per l'assegnazione di un posto vacante?
Così come si riconosce che la nomina di un pubblico dipendente scelto in base a concorso può essere impugnata dai candidati non prescelti, si deve ammettere che, nel caso di una pubblica gara d'appalto, i partecipanti la cui offerta non sia stata accolta sono legittimati ad impugnare la decisione mediante la quale l'amministrazione fa cadere la propria scelta su uno dei concorrenti ed in tal modo, implicitamente, ma incontestabilmente, esclude gli altri offerenti. Una decisione del genere dev'essere considerata separabile dai successivi rapporti contrattuali con l'impresa cui sia stato attribuito l'appalto. Si tratta effettivamente di un atto unilaterale, che reca pregiudizio a coloro la cui offerta è stata scartata.
In secondo luogo, si può forse dire che costoro, non essendo i destinatari diretti di tale atto, non possono impugnarlo? Ciò equivarrebbe, secondo me, ad ignorare le conseguenze reali dell'atto.
Ritengo, perciò, doversi ammettere che detti partecipanti alla gara sono legittimati a chiedere l'annullamento di un atto del genere, in forza dell'art. 146.
La ricorrente non mette in dubbio la regolarità del procedimento di licitazione, col quale la Commissione decideva di scegliere l'appaltatore. Prima dell'inizio del procedimento, l'istituzione convenuta chiedeva, del resto, il parere della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti — pur non essendovi giuridicamente tenuta — ed è pacifico che tutte le imprese partecipanti alla gara avevano potuto prendere conoscenza del capitolato delle clausole e condizioni generali vigenti per il contratto, del progetto di convenzione, che veniva loro notificato, nonché delle precisazioni di carattere tecnico relative ai lavori di pulizia nello stabilimento di Ispra.
La commissione consultiva veniva poi nuovamente interpellata, in conformità all'art. 62 del regolamento finanziario, in merito alla scelta dell'appaltatore, e poteva effettuare una valutazione comparativa dei vantaggi e degli inconvenienti delle varie offerte depositate. Essa esprimeva parere favorevole in merito alla conclusione del contratto con la ditta Flexon. Non si può quindi far carico all'istituzione di aver dato prova — come sostiene la ricorrente — di grave mancanza di previdenza nel corso del procedimento.
Per contestare la legittimità della decisione impugnata, la ricorrente, del resto, non si pone sul terreno della regolarità formale del procedimento, ma deduce un mezzo basato sullo sviamento di potere.
Da una parte, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che, per diversi anni, la ditta Pellegrini aveva effettuato in modo assolutamente soddisfacente il servizio di pulizia, come si desume dal giudizio espresso dalla direzione dello stabilimento di Ispra, in ispecie nella lettera 16 gennaio 1976.
Dall'altra, lo sviamento di potere si manifesterebbe nel fatto che il prezzo proposto dalla società Flexon era notevolmente superiore a quello a sua volta offerto dalla ricorrente.
Tuttavia, signori, va ricordato che in questo campo l'amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità, e che lo sviamento di potere non può essere ammesso in base a semplici presunzioni.
Anzitutto, la circostanza che la società Pellegrini avesse, in passato, effettuato i lavori di pulizia con soddisfazione dell'amministrazione ed avesse incontestabilmente acquistato esperienza al riguardo non le conferiva alcun diritto quesito ad ottenere l'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto. Nel procedimento di licitazione, essa si trovava in concorrenza con altre imprese, e la decisione della Commissione doveva essere adottata in considerazione delle garanzie tecniche, professionali e finanziarie offerte da ciascuno dei partecipanti.
Le altre imprese erano anch'esse in grado di far valere la propria esperienza e di fornire le referenze ottenute nelle precedenti attività.
Inoltre, come ho già detto, il procedimento di licitazione lascia all'amministrazione piena libertà nel valutare i vari elementi delle offerte presentate. Il prezzo delle prestazioni, nel raffronto fra queste offerte, non è un elemento decisivo.
In ogni caso, il fatto che la scelta della Commissione sia caduta su un'impresa la cui offerta si situava ad un livello di prezzo superiore non può costituire, di per sé, indizio di sviamento di potere. La Commissione poteva infatti legittimamente decidere, com'essa assume di aver fatto, in funzione dei mezzi tecnici e del personale a disposizione della Flexon, che appariva, a detta della convenuta, rispetto agli altri concorrenti, un'impresa «avente una dimensione industriale e commerciale pienamente soddisfacente», che «prevede(va) la formazione di personale specializzato», e in possesso di «referenze che garanti(vano) un'esecuzione delle prestazioni particolarmente accurata».
Pare certo, per di più, che detta impresa si fosse impegnata a corrispondere al proprio personale retribuzioni notevolmente superiori a quelle offerte dalla ricorrente, e questa considerazione non è stata certamente estranea alla scelta della Commissione, dato che si poneva il problema del raffronto fra i livelli salariali dei dipendenti dell'impresa incaricata dei lavori di pulizia e quelli di cui fruivano gli agenti locali in servizio presso lo stabilimento di Ispra.
Per ammettere lo sviamento di potere sarebbe necessario che i motivi della scelta della Commissione fossero basati su fatti manifestamente inesatti, il che non mi sembra assolutamente dimostrato. Penso, inoltre, che la Corte non ha la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione interessata.
Non si può quindi affermare l'esistenza di uno sviamento di potere, che sarebbe consistito, secondo la ricorrente, nel procurare un indebito vantaggio alla ditta Flexon.
Per concludere, ritengo che il ricorso debba essere respinto e che le spese vadano poste a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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