CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 17 NOVEMBRE 1976
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Anche questa causa, come già la causa 24-76, riguarda l'interpretazione dell'articolo 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; anche qui, dunque, si discute dei requisiti che deve rivestire una pattuizione di proroga di competenza (invocata nella specie dal venditore nei confronti dell'acquirente). Ma, a differenza che nella causa 24-76, le domande pregiudiziali poste dal Bundesgerichtshof tedesco riguardano questa volta l'ipotesi di un contratto verbale. I problemi così sollevati concernono sia le condizioni necessarie affinché possa reputarsi esistente un accordo verbale sulla proroga della competenza, sia le modalità di quella conferma scritta dell'accordo di proroga, che l'articolo 17 richiede per poterne riconoscere l'efficacia.
Fra la ditta Bonakdarian con sede in Amburgo, venditore, e la ditta Segoura con sede a Bruxelles, acquirente, veniva concluso verbalmente, il 14 settembre 1971, un contratto di compravendita. Contestualmente, l'acquirente versava un anticipo. Il giorno stesso, egli riceveva la merce oggetto del contratto accompagnata da un documento avente valore di «lettera di conferma e fattura», che si riferiva espressamente alle condizioni generali di vendita, di consegna e di pagamenti stampate a tergo. Fra tali condizioni figurava una clausola che attribuiva competenza esclusiva a statuire su ogni eventuale controversia al foro di Amburgo. Non vi fu nessuna reazione da parte dell'acquirente.
Essendo successivamente insorta una controversia in relazione al pagamento della somma restante, il tribunale tedesco di prima istanza dapprima condannò in contumacia la ditta Segoura al pagamento di una somma corrispondente al suo debito e ai relativi interessi, ma poi, in seguito ad opposizione, annullò questa sentenza dichiarandosi incompetente per difetto di un accordo sulla proroga di competenza che fosse conforme all'articolo 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Il tribunale escluse l'esistenza di tale accordo in mancanza di elementi atti a provare che la clausola di proroga avesse fatto oggetto di un accordo verbale. Quanto alla tesi del venditore, secondo cui il consenso dell'acquirente alla proroga di competenza sarebbe risultato dal suo silenzio dopo il ricevimento della lettera-fattura che si riferiva alle condizioni generali di vendita, il tribunale osservò che, in tale prospettiva, la lettera-fattura che si riferiva per la prima volta alla clausola di proroga di competenza avrebbe avuto tutt'al più il valore di una proposta contrattuale modificativa del contratto originario. Ma anche a questo riguardo sarebbe mancata totalmente l'accettazione scritta richiesta dall'articolo 17.
Di diverso avviso è stato invece il giudice d'appello il quale ha considerato il riferimento alle condizioni generali di vendita contenuto nella fattura inviata all'acquirente come la conferma di un accordo verbale avente ad oggetto anche le condizioni generali di vendita, compresa la clausola di proroga di competenza. Tale conferma non contestata sarebbe sufficiente, secondo il giudice d'appello, a soddisfare le condizioni di forma richieste dall'articolo 17 a questo riguardo.
La divergenza che sussiste fra i due giudici di merito circa la valutazione dei fatti e circa l'esistenza nel caso di specie di un accordo verbale sulla proroga di competenza, può forse spiegare la ragione per cui il Bundesgerichtshof, di fronte a cui l'acquirente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, ha posto due distinte domande d'interpretazione dell'articolo 17, riferentisi a due distinte ipotesi, la prima corrispondente all'interpretazione dei fatti accolta dalla Corte d'appello, e la seconda che parrebbe invece adattarsi al diverso modo in cui ha visto i fatti il giudice di primo grado. Si tratta delle domande seguenti:
1.
Se i requisiti stabiliti dall'articolo 17 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, siano soddisfatti qualora, all'atto della stipulazione verbale di un contratto di compravendita, il venditore dichiari unilateralmente che tale contratto è concluso sulla base delle condizioni generali da esso stabilite, e successivamente trasmetta al compratore una conferma scritta alla quale sono allegate le condizioni generali comprendenti una clausola relativa alla competenza giurisdizionale.
2.
Se, ai fini dello stesso articolo, sia sufficiente che, dopo la stipulazione verbale di un contratto di compravendita fra commercianti, il venditore dichiari per iscritto al compratore che il contratto si intende disciplinato dalle condizioni generali da esso venditore stabilite e alleghi a tale dichiarazione dette condizioni generali comprendenti una clausola relativa alla competenza giurisdizionale, senza che il compratore manifesti il proprio dissenso.
2.
Nell'interesse alla speditezza del commercio, l'articolo 17 considera l'accordo verbale sulla proroga della competenza giurisdizionale come un mezzo valido per fondare la competenza esclusiva del giudice prescelto; ma, per ragioni di sicurezza dei rapporti giuridici e di tutela della parte più debole, quest'accordo produce il suo effetto soltanto se è seguito da una conferma scritta (l'articolo citato richiede testualmente una «clausola verbale confermata per iscritto»). Questa conferma dovrà evidentemente essere tale da soddisfare l'esigenza per cui è stata prevista. Inoltre, specialmente quando la clausola di proroga di competenza rientri in un insieme di condizioni generali predisposte da una delle parti, occorrerà fare particolare attenzione a che la conferma sia effettuata in modo da non lasciar dubbi sul consenso dell'altra parte alla proroga di competenza.
Si prospetta a questo punto il problema della conferma la quale provenga da una sola delle parti. La relazione Jenard che accompagna la convenzione di Bruxelles afferma che la formulazione dell'articolo 17 è «assai simile» a quella della convenzione germano-belga, la quale a sua volta si ispira alla convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 sulla competenza del foro contrattuale in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili. Ora, per quel che riguarda l'efficacia degli accordi verbali di proroga di competenza, la convenzione germano-belga richiede «una conferma per iscritto che non sia stata contestata» (articolo 3, n. 2) e la convenzione dell'Aia una conferma «a mezzo di una dichiarazione scritta che emani da una delle parti o da un intermediario, senza esser stata contestata» (articolo 2); l'una e l'altra, beninteso, con riferimento specifico alla designazione del tribunale competente. La relazione Jenard aggiunge che «dato che la clausola attributiva di giurisdizione presuppone un vero accordo fra le parti, il giudice non potrebbe necessariamente dedurre da uno scritto, emanante dalla parte che se ne avvale, l'esistenza di un accordo verbale».
Tenuto conto di questi elementi, crediamo anzitutto che non sia giustificato accogliere, circa i requisiti della conferma, una posizione talmente rigida, quale è proposta dalla ditta Segoura, che porterebbe ad escludere in maniera generale e assoluta la possibilità di una valida conferma promanante dalla parte che ha predisposto la clausola di proroga di competenza. Questa esclusione non pare richiesta dal testo dell'articolo 17; né sarebbe necessaria per la tutela della parte a carico della quale si fa valere la proroga di competenza, giacché essa conserva pur sempre la possibilità, dopo il ricevimento della lettera di conferma, di opporsi a quanto ivi affermato in merito all'accordo verbale sulla proroga.
La funzione essenziale della conferma per iscritto di un accordo verbale sulla proroga di competenza è quella di dare una formulazione obiettivamente certa alla clausola verbale, e di definirne gli esatti termini, con effetto fra le parti e rispetto al giudice designato, che in virtù di tale clausola viene ad acquistare competenza sulle controversie relative a determinati rapporti giuridici. Tale funzione può essere assolta anche quando l'atto scritto di conferma promani dalla stessa parte che aveva predisposto la clausola di proroga, purché tale modo di procedere, tenuto conto del comportamento antecedente e susseguente di entrambe le parti all'accordo, sia tale da poter equivalere all'accertamento obiettivo del consenso raggiunto sulla clausola di cui vien dato atto nella «conferma».
A parte dunque l'ipotesi di una conferma bilaterale, che evidentemente non solleva alcuna difficoltà, si possono fare due distinte ipotesi di conferma scritta emanante da una sola parte, nel caso di condizioni generali comprendenti la proroga di competenza, predisposte da uno dei contraenti nel proprio interesse. La prima ipotesi è che la conferma venga dalla parte che non ha predisposto le condizioni generali e che è svantaggiata dalla clausola: si può ritenere che questa conferma, anche se si riferisce alle condizioni generali in blocco, sia sufficiente affinché la clausola di proroga abbia effetto. La seconda ipotesi è che la conferma venga dalla parte stessa che ha predisposto le condizioni generali. E chiaro che bisognerà qui essere più rigorosi: la conferma scritta dovrà cioè dare atto non solo del consenso orale circa le condizioni generali, ma specificamente del consenso circa la clausole di proroga della competenza. In effetti, ciò che si tratta di evitare è il rischio che questa clausola sia passata inavvertita o addirittura non sia stata menzionata, in un riferimento globale alle condizioni generali di contratto. Non va invero dimenticato che le norme convenzionali citate più sopra prevedono tutte la conferma scritta di un accordo verbale sulla proroga di competenza: è dunque della conclusione di quest'accordo che bisogna dare la prova. E la parte più debole deve aver concorso alla formazione di tale accordo, così come è normale, non solo con la sua conoscenza della clausola di proroga ma anche con la sua volontà di accettarla.
3.
Alla luce delle considerazioni svolte, esaminiamo l'ipotesi, prospettata dalla prima domanda, in cui, in occasione della stipulazione verbale di un contratto di compravendita, il venditore si sia limitato a dichiarare unilateralmente e in modo del tutto generico che intende stipulare sulla base delle condizioni generali da lui stesso stabilite. In un caso del genere, si potrà ritenere che la clausola sulla competenza, pur non essendo mai stata menzionata direttamente, sia entrata a far parte dell'accordo?
Si noti che l'ipotesi in questione è ben diversa da quella in cui il riferimento globale alle condizioni di vendita predisposte dal venditore figuri nel testo di un contratto scritto il quale rechi stampate a tergo tali condizioni, comprendenti anche la clausola sulla competenza giurisdizionale. In questo caso, infatti, il compratore ha la possibilità di prendere agevolmente conoscenza di tale clausola, prima di stipulare il contratto.
Quando si conclude un contratto verbale, invece, è ragionevole supporre (e ce lo conferma nella sua memoria d'osservazioni lo stesso venditore del caso di specie) che l'attenzione dei contraenti si concentri sui punti essenziali dell'accordo, mentre le condizioni generali non sono specificamente considerate. Queste condizioni vengono dunque effettivamente a conoscenza dell'acquirente solo quando egli riceve dal venditore la lettera di conferma dell'accordo verbale relativo ai punti essenziali, cui è unito il testo delle condizioni generali. Ora, se la clausola di proroga non era nota all'acquirente, è inconcepibile che essa sia stata accettata; l'ipotetico assenso dell'acquirente a un numero imprecisato di condizioni generali significherebbe lasciare al venditore il potere di determinare il giudice competente, e questo è cosa diversa dall'accordo relativo alla precisa designazione del giudice competente, che l'articolo 17 prevede.
Il caso potrebbe essere eventualmente diverso nell'ipotesi, su cui non occorre però qui prendere posizione, in cui fra due imprese esistano dei rapporti continuativi di commercio, nell'ambito dei quali sia usuale fare applicazione della clausola di proroga nel senso stabilito dalle condizioni generali predisposte da una delle parti. In tale caso non è da escludere che un semplice riferimento verbale generico a tali condizioni da parte del venditore, accettato dall'acquirente, possa assumere il significato di assenso di quest'ultimo sulla clausola di proroga.
Allorché dunque, nella fase della stipulazione della vendita, i fatti si siano svolti nel senso indicato dalla prima domanda, l'allegazione del testo scritto delle condizioni di vendita alla successiva lettera di conferma, che le richiama, non può valere come conferma ai sensi dell'articolo 17, perché ne manca l'indispensabile presupposto: la preesistenza di un accordo sulla proroga di competenza. Tale lettera potrebbe valere come proposta di modifica del contratto verbale, ma come tale potrebbe produrre effetto solo se accettata per iscritto dalla controparte.
4.
Il ragionamento fin qui condotto non potrebbe essere inficiato dall'obiezione che esso va al di là di un esame dei requisiti formali previsti dall'articolo 17 della convenzione, toccando il problema delle condizioni stesse di esistenza di un accordo di designazione del giudice competente. In realtà, i quesiti posti dal giudice nazionale riguardano la conformità di determinate ipotesi ai requisiti (tutti i requisiti) fissati dall'articolo 17, la «sufficienza» di determinati comportamenti ai fini del medesimo articolo. L'articolo 17 viene così in considerazione nella sua interezza, ed è evidente che, prima ancora di stabilire determinate condizioni di forma, esso richiede che vi sia una convenzione (o una clausola) conclusa tra le parti allo scopo di designare un tribunale competente a conoscere delle controversie già sorte o suscettibili di sorgere in relazione a un dato rapporto giuridico. Nella norma in questione vi sono, cioè, anche condizioni di sostanza, la prima delle quali è l'esistenza di un accordo di un determinato tipo, avente una determinata funzione.
Ci si potrebbe ancora chiedere, a questo riguardo, se gli aspetti sostanziali dell'accordo di proroga di competenza debbano dedursi dall'articolo 17, interpretato in modo autonomo, o se la disciplina di quegli aspetti non vada piuttosto lasciata ai vari diritti nazionali. Il dilemma è simile a quello prospettato nelle conclusioni della causa 24-76, a proposito della forma dell'accordo di cui trattasi, e in particolare circa la possibilità che la portata dell'espressione «forma scritta» si determini sulla base dei vari diritti nazionali applicabili. E la risposta deve qui obbedire alla stessa logica: nella misura in cui taluni requisiti — sostanziali o formali che siano — vengono stabiliti dalla convenzione come premesse necessarie affinché si verifichino gli effetti processuali regolati dalla stessa convenzione, un'interpretazione autonoma va ricercata, purché soccorrano la logica e il contesto della convenzione. Tutto ciò senza pregiudizio, beninteso, della regolamentazione nazionale di altri aspetti, di forma e di sostanza, i quali escono dall'ambito delle norme convenzionali sottoposte a interpretazione comunitaria.
Ora, lo strettissimo nesso fra il problema della conferma scritta di un accordo verbale di proroga di competenza e quello dell'esistenza di un simile accordo è di tutta evidenza. Separare l'esistenza dell'accordo verbale dalla sua conferma, nel senso di considerare la prima come sottoposta esclusivamente al diritto interno, e quindi a regole e a giurisprudenze diverse, mentre l'altra sarebbe disciplinata unitariamente, rischierebbe di condurre a gravi disarmonie nell'applicazione dell'articolo 17 negli Stati contraenti. Si può aggiungere che, se la definizione dei requisiti per il sorgere dell'accordo esulasse dal sistema della convenzione, la valutazione del requisito formale della conferma scritta ad opera di questa Corte potrebbe risultare ora troppo restrittiva, ora troppo permissiva, dal punto di vista di questo o quel sistema nazionale ritenuto competente a regolare l'esistenza dell'accordo di proroga. Ne risulterebbe una situazione contraria a quel principio di uniformità che la convenzione mira a realizzare.
5.
L'esame del secondo quesito proposto al giudice nazionale non richiede, a questo punto, alcun lungo discorso. Ricorderete che la differenza fra l'ipotesi formulata nel primo quesito e quella che sta alla base del secondo consiste in questo: nel primo la dichiarazione del venditore di voler applicare al contratto le proprie condizioni generali si supponeva fatta al momento stesso della stipulazione verbale di quel contratto; nel secondo la stessa dichiarazione si suppone fatta per iscritto solo dopo la stipulazione verbale del contratto, e senza obiezioni da parte dell'acquirente. Ciò posto, sembra chiaro che quando nel corso delle trattative che conducono al contratto verbale di compravendita non viene fatta neppure menzione delle condizioni generali comprendenti la clausola di competenza, fa assolutamente difetto quell'incontro delle volontà sulla proroga della competenza giurisdizionale, senza il quale non può esservi alcuna «conferma» ai sensi dell'articolo 17.
6.
Propongo quindi alla Corte di rispondere alle domande del Bundesgerichtshof affermando per diritto che i requisiti dell'articolo 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 non sono soddisfatti qualora, all'atto della stipulazione verbale di un contratto di compravendita, il venditore indichi la sua volontà di trattare alle condizioni generali di vendita da lui stesso stabilite limitandosi a fare un riferimento globale a tali condizioni senza specificare la proroga di competenza, e successivamente trasmetta al compratore una conferma scritta del contratto alla quale sono allegate le condizioni generali, comprendenti una clausola attributiva di competenza giurisdizionale.
La risposta deve essere identica anche qualora, dopo la conclusione di un contratto verbale di compravendita fra commercianti, il venditore confermi il contratto per iscritto dichiarando al tempo stesso per la prima volta che esso s'intende sottoposto alle condizioni generali dal venditore medesimo stabilite e ivi allegate — condizioni comprendenti una clausola attributiva di competenza — e l'acquirente non manifesti il proprio dissenso.
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