CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 28 OTTOBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
nella presente causa sottoposta a questa Corte in via pregiudiziale, dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, attrice è la ditta Milac GmbH, che si autodefinisce «grossista ed esportatrice» convenuto è 1 Hauptzollamt di Friburgo.
Nel periodo 26 giugno - 14 agosto 1974, l'attrice importava dalla Francia, in Germania, quattro partite di latte intero in polvere senza aggiunta di zuccheri, con tenore di grassi compreso fra il 9,6 ed il 24,5 % (in peso). L'ufficio doganale di Neuenburg-Rheinbrücke classificava la merce sotto la voce 04.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune (TDC). Tale voce comprende latte e crema di latte, in polvere o granulati, in imballaggi di peso superiore a 2,5 kg e con tenore di grassi superiore all'1,5 % ed inferiore al 27 %, in peso. In conformità alla legislazione comunitaria allora vigente, l'ufficio doganale esigeva il pagamento degli importi compensativi monetari, secondo l'aliquota costituita da un importo di base pari a 25,74 DM e da un importo supplementare pari a 0,91 DM per ogni unità percentuale di grassi contenuta in ciascun quintale di merce.
Nel procedimento avanti il Finanzgericht l'attrice impugna la validità dell'accertamento delle autorità doganali per due ordini di motivi. In primo luogo l'attrice sostiene che gli importi compensativi monetari vanno ridotti di un «importo correttore» di 2 unità di conto il quintale, il quale era allora applicabile nel caso di importazioni di latte scremato in polvere dalla Francia in Germania, ovvero almeno di una frazione di detto importo correttore in proporzione al latte scremato «ingrediente» del latte intero in polvere. In subordine l'attrice sostiene che gli importi compensativi monetari allora previsti dalla Commissione per le importazioni in Germania di latte intero in polvere erano troppo elevati, per lo meno di 2 unità di conto il quintale.
Al fine di delucidare queste argomentazioni devo, in primo luogo, far riferimento alla normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e suoi derivati, in secondo luogo a quella relativa all'applicazione degli importi compensativi monetari a tali prodotti, ed in terzo luogo alla normativa a termini della quale, per un determinato periodo (che comprende il lasso di tempo durante il quale sono state effettuate le importazioni di cui trattasi nel caso di specie) venivano applicati «importi correttori» negli scambi di latte scremato in polvere.
Una notevole caratteristica della organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattieri, come stabilita dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, è che essa prevede un unico prezzo indicativo per un singolo prodotto, cioè il latte contenente il 3,7 % di grassi franco latteria, e cerca di garantire il raggiungimento di tale prezzo indicativo con un sistema d'intervento e di tributi e rimborsi relativi non allo stesso prodotto di base, ma a determinati prodotti trasformati derivati da esso.
Così, in forza dell'art. 5 del regolamento, i prezzi d'intervento vengono annualmente fissati per il burro, per il latte scremato in polvere, per il grana padano e per il parmigiano reggiano. La concezione di base è chiara. Un rilevante quantitativo di latte viene usato nella produzione del burro, di cui il latte scremato in polvere è un sottoprodotto. Quindi, sostenendo i prezzi del burro e del latte scremato in polvere, si sostiene indirettamente il prezzo del latte. Ritengo che il motivo per cui i prezzi d'intervento sono pure fissati per il grana padano e per il parmigiano reggiano sta nel fatto che, nelle regioni italiane in cui vengono prodotti detti formaggi, la loro produzione costituisce per il latte uno sbocco più importante della produzione di burro.
Il regolamento n. 804/68 non definisce il «latte scremato in polvere», ma il regolamento (CEE) d'attuazione della Commissione 27 luglio 1968, n. 1108, dispone negli allegati quali caratteristiche il latte scremato in polvere debba possedere onde poter fruire dell'intervento. Detti allegati dispongono in particolare che il tenore massimo di grassi di tale polvere dev'essere dell'1,5 %. L'attrice sostiene invero che quello che è conosciuto negli scambi come «latte scremato in polvere» è polvere con un tenore di grassi inferiore all'1,5 %, sebbene la Commissione sostenga che gli usi commerciali sono in effetti più elastici. Tra parentesi, il tenore di grassi dell'1,5 % rappresenta anche la linea di demarcazione tra le voci 04.02 A II b) 1 e 04.02 A II b) 2 della TDC, ma l'espressione «latte scremato in polvere» non vi è usata.
Il sistema degli importi compensativi, come vi è noto, è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974. Vi è noto inoltre che, a norma dell'art. 1, n. 2 di tale regolamento, i prodotti sui quali gli importi compensativi monetari possono essere riscossi o bonificati per quanto qui ci riguarda, sono stati definiti come «a) prodotti per i quali sono previsti provvedimenti d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli» e «b) prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati». Il latte intero in polvere non è ovviamente un prodotto per il quale sono previsti provvedimenti d'intervento. A mio modo di vedere, gli importi compensativi monetari venivano applicati agli scambi di tale polvere, in quanto il suo prezzo era considerato come dipendente da quello del latte scremato in polvere, forse in misura minore, dal prezzo del burro.
L'art. 2 del regolamento n. 974/71 stabiliva come gli importi compensativi dovessero essere fissati. Il n. 1 di detto articolo (nella versione emendata, per quanto qui ci riguarda, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112), stabiliva come essi andavano fissati per i prodotti per i quali sono contemplati provvedimenti d'intervento, cioè per i prodotti di cui all'art. 1, n. 2, sub a). Per i prodotti di cui alla lettera b), l'art. 2, n. 2, recita:
«Per gli altri prodotti di cui all'art. 1, gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono.» (GU n. L 106 del 12. 5. 1971).
Per il periodo durante il quale erano state effettuate le importazioni dell'attrice, i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 725/74, 1692/74 e 2038/74, che sostituivano l'uno dopo l'altro la parte 5 dell'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 27 gennaio 1974, n. 218, stabilivano che gli importi compensativi monetari andavano riscossi o bonificati, sulle importazioni od esportazioni in o dalla Germania di latte in polvere di cui alla voce 04.02 A II b), 2, nella stessa misura che era quella in effetti applicata negli accertamenti in esame. Come ho già detto quest'aliquota si componeva di un importo di base di 25,74 DM/quintale e di un importo integrativo di 0,91 DM per ciascuna unità percentuale del tenore di grassi per quintale.
Gli «importi correttori» che sono in questione in questa causa venivano applicati dal 1o aprile 1973, inizio della «campagna lattiera» 1973/74 al 7 ottobre 1974, data in cui ebbe effetto in via eccezionale a metà stagione un aumento generale dei prezzi agricoli (di cui la Corte ebbe ad occuparsi nella causa 100/74 C.A.M/Com-missione, Racc. 1975, pag. 1393).
L'origine di detti importi correttori era questa:
Il Consiglio, quando fu il momento di fissare il prezzo indicativo del latte ed il suo prezzo d'intervento per l'anno 1973/1974, decise, in primo luogo, di aumentare il prezzo indicativo del latte e, in secondo luogo, di ridurre il prezzo d'intervento del burro negli Stati membri originari. Ciò rese necessario un fortissimo aumento del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere. Effettivamente il prezzo indicativo del latte aumentava da 11,77 u.c. il quintale (al quale esso era stato fissato per l'anno precedente dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 647/72) a 12,42 u.c. il quintale. Il prezzo d'intervento del burro negli Stati membri originari da 186 u.c. il quintale (al quale esso era stato fissato per il periodo 15 settembre 1972 -31 marzo 1973 dal regolamento n. 647/72) veniva ridotto a 176 u.c. il quintale. Il prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere aumentava da 54 a 66 u.c. il quintale.
Nello stesso tempo il Consiglio si trovava di fronte le proposte della Commissione intese a ridurre in via generale le differenze fra i prezzi agricoli dei vari Stati membri, differenze determinate dalle rivalutazioni o svalutazioni delle monete e quindi a ridurre, se non ad abolire, la necessità degli importi compensativi monetari. Queste vaste proposte si rivelavano inaccettabili e, in loro vece, veniva proposto che in determinati settori in cui si prevedevano forti aumenti, questi venissero contenuti — negli Stati la cui moneta era stata rivalutata — mediante l'istituzione di un sistema di «importi correttori». In definitiva tale sistema veniva adottato solo per il latte scremato in polvere.
Il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere, del grana padano e del parmigiano reggiano per la stagione lattiera 1973/74, venivano fissati dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 8 maggio 1973, n. 1188. L'art. 2 di tale regolamento introduceva l'«importo correttore» in deroga espressa all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 804/68 (che contemplava un unico prezzo di intervento per l'intera Comunità). L'art. 2 recita:
«1. In deroga all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, il prezzo al quale gli organismi di intervento del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi acquistano il latte scremato in polvere è uguale al prezzo d'intervento diminuito di un importo correttivo pari a 2 unità di conto per 100 chilogrammi.
2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1 è applicato per il prodotto in questione negli scambi di ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 con gli altri Stati membri ed i paesi terzi dal momento che gli Stati del Benelux sono considerati come un unico Stato.
A questo scopo gli importi riscossi all'importazione e gli importi concessi all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune sono diminuiti dell'importo correttivo.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.» (GU n. L 122 del 9. 5. 1973).
L'art. 30 del regolamento n. 804/68 prevedeva la «procedura del Comitato di gestione» a voi già nota. Seguendo tale procedura la Commissione adottava il regolamento (CEE) 14 maggio 1973, n. 1267, «recante modalità di applicazione dell'importo correttore per il latte scremato in polvere». L'art. 2 di tale regolamento disponeva che gli importi compensativi monetari fissati in conformità al regolamento n. 974/71 dovevano essere decurtati degli importi fissati in un allegato. Tale allegato elencava infatti gli importi compensativi di due tipi di prodotto: in primo luogo latte in polvere o granulato con tenore di grassi non superiore al 3 %, di cui alla voce doganale 04.02 A II b) (l'effetto del riferimento a tale voce era quello di comprendere solo polvere o granulati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2,5 kg) ed in secondo luogo talune preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'alimentazione animale, le quali rientrano nella voce 23.07. Nel caso del primo tipo di prodotto, doveva applicarsi l'intero importo compensativo. Nel caso del secondo, l'importo correttore dipendeva dalla percentuale di latte scremato in polvere (intendendo qui polvere con tenore di grassi inferiore all'1,5 %) contenuta nella preparazione.
La normativa relativa a quegli importi correttori veniva prorogata l'anno seguente. L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1974, n. 663, fissava il prezzo indicativo del latte ed i relativi prezzi d'intervento per il 1974/75. Così facendo, esso aumentava di nuovo il prezzo indicativo del latte, da 12,42 a 13,41 u.c. il quintale; i prezzi d'intevento del burro negli Stati membri originari rimanevano fermi a 176 u.c., ma il prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere aumentava da 66 a 79 u.c. il quintale. L'art. 3 del regolamento riproduceva l'art. 2 del regolamento n. 1188/73, che ho appena letto. L'art. 3 veniva attuato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1974, n. 712/74, il cui allegato elencava gli stessi due gruppi di prodotti — per i quali si dovevano applicare gli «importi correttori» — contemplati nell'allegato al regolamento della Commissione 1267/73.
Il Finanzgericht ha sottoposto a questa Corte due questioni, che rispecchiano le due principali tesi dell'attrice, cui già ho fatto cenno:
«1.
Se, in forza del combinato disposto degli artt. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, 1 del regolamento (CEE) n. 218/74, allegato I, parte 5, nella versione del regolamento (CEE) n. 725/74, gl'importi compensativi monetari vigenti per il latte in polvere di cui alla voce 04.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune debbano essere ridotti dell'importo — massimo — di 2 unità di conto, anche qualora il tenore di grassi del prodotto superi il 3 % in peso e ricorrano gli altri presupposti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 712/74.
2.
Se, nel periodo 25 giugno-15 agosto 1974, i suddetti importi compensativi monetari di cui al regolamento (CEE) n. 725/74 potessero essere validamente fissati al livello per essi stabilito a quell'epoca.»
A rigore, le questioni avrebbero dovuto far riferimento ai regolamenti nn. 1692/74 e 2038/74, come pure al regolamento n. 725/74, ma ciò non ha alcuna rilevanza.
Nella sua argomentazione relativa alla prima questione, l'attrice pone in primo piano che l'art. 3 del regolamento n. 663/74, nella sua esatta interpretazione, autorizzava la Commissione a prescrivere «importi correttori» per prodotti diversi dal latte scremato in polvere stesso e che la Commissione agiva illegittimamente non prescrivendoli per il latte intero in polvere. In subordine l'attrice sosteneva che l'art. 3 del regolamento n. 663/74, se non autorizzava la Commissione a far ciò, era esso stesso illegittimo.
L'argomentazione dell'attrice è imperniata sotto questo aspetto sulla tesi secondo cui la riduzione, causata dagli «importi correttori», dei prezzi del latte scremato in polvere sui mercati della Germania e del Benelux, rispetto ai prezzi correnti sul mercato francese, aveva nei primi mercati sfavorevoli ripercussioni sulla concorrenza per il latte intero in polvere. I clienti dell'attrice per il latte intero in polvere (per la maggior parte produttori di cioccolato, di gelati o di alimenti per bambini) avevano trovato più conveniente passare al latte scremato in polvere misto con burro fuso, dato che quest'ultimo era pure abbastanza conveniente a causa del relativamente basso prezzo d'intervento per il burro. A sostegno di questo assunto, l'attrice ha prodotto numerose statistiche ed altri dati che mostrano un calo delle importazioni in Germania dalla Francia di latte intero in polvere.
La Commissione contesta questi fatti. Essa sostiene che la riduzione — determinata dagli importi correttori — dei prezzi del latte scremato in polvere in Germania e nel Benelux era troppo marginale per provocare una considerevole differenza nella competitività su detti mercati del latte intero in polvere, ed imputa ad altre cause il calo delle importazioni dalla Francia in Germania di latte intero in polvere. Nelle osservazioni scritte essa ha offerto di provare mediante perizia la propria tesi.
Alla fine della fase scritta, la Corte ha deciso di soprassedere ad assumere mezzi istruttivi su tale questione di fatto, sino a dopo aver sentito le parti in diritto onde poter stabilire se la questione sia rilevante.
Sono pervenuto alla conclusione che non lo è. A mio avviso, anche se i fatti si fossero svolti nel modo sostenuto dall'attrice, la sua tesi è destinata a non avere successo.
Secondo l'attrice tale assunto è imperniato su due norme di diritto comunitario di rango superiore.
1.
L'art. 40, n. 3 del trattato CEE nei limiti in cui tale disposizione vieti, nella organizzazione comune dei mercati agricoli «qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità», e
2.
il «principio della parità di trattamento».
Indubbiamente, il «principio della parità di trattamento» o come preferisco esprimerlo in inglese, il principio secondo cui le persone vanno trattate in modo equo, è riconosciuto dal diritto comunitario. Esso è stato in particolare applicato in cause di personale (vedasi ad esempio la causa 48/70 Bernardi/Parlamento; Racc. 1971, pag. 185). Tuttavia non ritengo che, nell'ambito della organizzazione comune dei mercati agricoli, esso possa applicarsi in aggiunta o parallelamente alla disposizione espressa contro la discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del trattato. È solo un principio generale cui, in detto ambito viene dato da tale disposizione un particolare e specifico effetto. Né in verità i precedenti invocati dall'attrice fanno pensare diversamente. Le sentenze di questa Corte nella causa 153/73 Holtz & Willemsen/Consiglio e Commissione (Racc. 1974, pag. 675), e nella causa Hulst/Produktschap voor Siergewassen (Racc. 1975, pag. 79) s'imperniavano espressamente, per quanto qui interessa, sull'art. 40, n. 3, mentre quelle nella causa 34-70 S.N.C/O.N.C. (Racc. 1970, pag. 1233) e nella causa 31-74, Galli (Racc. 1975, pag. 47) erano basate su considerazioni piuttosto estranee a quest'argomento.
Nel nostro caso la questione è, a mio avviso, semplicemente quella del se i provvedimenti di cui l'attrice contesta la validità fossero compatibili con l'art. 40, n. 3, del trattato.
Giungo così all'argomento dell'attrice secondo cui l'art. 3 del regolamento n. 663/74 autorizzava la Commissione a prescrivere importi correttori per prodotti diversi dal latte scremato in polvere.
A mio avviso, ciò non è vero. Mi sembra del tutto chiaro, dal punto di vista linguistico, che il richiamo al «prodotto in questione» nel n. 2 di detto articolo riguarda il prodotto di cui al n. 1, cioè il «latte scremato in polvere», ed esso soltanto. La disamina dei relativi considerandi nel preambolo del regolamento conferma questo punto di vista. Questi considerandi dicono semplicemente quanto segue:
«Considerando che la situazione particolare esistente in taluni Stati membri non consente di applicare per il momento un prezzo d'intervento uniforme per il latte scremato in polvere; che è pertanto necessario applicare un correttivo a tale prezzo;
considerando che, per garantire che l'effetto del correttivo si ripercuota sui prezzi di mercato in detti Stati membri, pur non provocando distorsioni di concorrenza, è necessario compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi di polvere di latte scremato.» (JO noGU n. L 85 del 29. 3. 1974).
Né l'esame comparato dell'art. 3 nelle varie lingue ufficiali della Comunità porta ad una diversa conclusione.
La Commissione sottolinea che la conclusione che l'art. 3 si applicasse solo al latte scremato in polvere è anche ribadita dal raffronto tra il testo di un progetto intermedio non pubblicato del regolamento n. 663/74 (allegato II, lett. a), alle osservazioni della Commissione) e la versione finale di tale regolamento. Da parte mia, dubito che si possa tener conto dei lavori preparatori come ausilio nell'interpretazione di un regolamento del Consiglio. I membri del Consiglio possono approvare un testo senza necessariamente essere della medesima opinione circa il suo significato. Non ritengo tuttavia necessario continuare a discutere in questa sede di tale questione in quanto, a prescindere dalla sua soluzione, non vi è dubbio che comunque non si può far ricorso ad un documento di lavoro non pubblicato. Se ed in quanto i documenti di lavoro vanno usati come un ausilio nell'interpretazione dei regolamenti comunitari, ognuno, ed in particolare gli avvocati ed i giudici degli Stati membri, devono avere accesso ad essi.
Se non vado errato nel mio punto di vista circa l'interpretazione dell'art. 3 del regolamento n. 663/74, la questione seguente è quella del se, omettendo di autorizzare la Commissione a prescrivere gli «importi correttori» per prodotti diversi dal latte scremato in polvere, il Consiglio abbia violato l'art. 40, n. 3, del trattato.
Nell'affrontare detta questione è, a mio avviso, importante tener presente che ciò che l'art. 40 vieta è la discriminazione tra «produttori» o «consumatori» della Comunità. L'art. 40, n. 3, non vieta al Consiglio di adottare una politica che implichi il trattamento differenziato di prodotti diversi in quanto tali. In verità, in caso contrario, gran parte della normativa comunitaria in materia agricola sarebbe invalida. Così, per aver ragione su questo punto, l'attrice dovrebbe provare non soltanto che il latte scremato in polvere e il latte intero in polvere sono stati trattati in modo diverso dall'art. 3 del regolamento n. 663/74, ma anche che tale diverso trattamento si è risolto in una discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità. Dicendo questo, non perdo di vista la recente sentenza di questa Corte nella causa 95/75 EFFEM/Hauptzoll-amt Lüneburg (Racc. 1976, pag. 361) la quale potrebbe sembrare a prima vista in contrasto con ciò. Il fondamento della decisione della Corte in questa causa era, tuttavia, l'omissione da parte della Commissione di attuare correttamente l'art. 14 del regolamento CEE del Consiglio n. 120/67, il quale prescriveva che adeguati prelievi fossero fissati per tutti i prodotti derivati cui esso si applicava. L'art. 40, n. 3, del trattato non era affatto pertinente.
L'intero peso dell'argomentazione dell'attrice relativamente a questa parte della causa si concentra sulla circostanza che il latte intero in polvere ed il latte scremato in polvere sono stati trattati in modo diverso, col risultato (così sostiene l'attrice) che la concorrenza tra questi due prodotti è stata distorta. L'attrice non si è veramente adoperata a dimostrare che ciò abbia comportato una discriminazione tra determinati produttori o determinati consumatori nell'ambito della Comunità. L'attrice si è limitata ad accennare che gli acquirenti di latte intero in polvere potevano pagarlo nel Belgio, nei Paesi Bassi od in Germania circa 2 u.c. il quintale meno che in Francia. Questa era però una deduzione puramente teorica dal contenuto della legislazione medesima. Essa non era basata su alcun raffronto dei prezzi effettivi di mercato alla luce degli effettivi tassi di cambio. Vi è stata inoltre un'allusione al fatto che i commercianti nella posizione dell'attrice si sarebbero trovati in una condizione di svantaggio se si trattava di vendere latte intero in polvere importato dalla Francia. Tuttavia questo punto non è stato sviluppato. In particolare, non si è nemmeno accennato al fatto che detti commercianti non avrebbero potuto passare all'importazione di latte intero in polvere dal Belgio o dai Paesi Bassi ovvero all'importazione di latte scremato in polvere dalla Francia.
Naturalmente è chiaro, benché l'attrice non ne abbia fatto cenno, che, se l'attrice avesse ragione in fatto, vi sarebbe stata «discriminazione» tra produttori francesi di latte intero in polvere e produttori francesi di latte scremato in polvere, nel senso che i loro rispettivi prodotti sarebbero stati trattati in modo diverso. Non arrivo a dire che una siffatta discriminazione non potrebbe mai costituire una discriminazione del genere vietato dall'art. 40, n. 3. Lo potrebbe certo se fosse arbitraria. In macanza però di qualsiasi argomento da parte dell'attrice (o di chiunque altro) relativamente a tale aspetto della questione, personalmente non ritengo di poterlo portare avanti.
In conclusione sono dell'avviso che questa Corte non possa affermare che l'art. 3 del regolamento n. 663/74 sia comunque invalido.
Sebbene il punto, a mio avviso, non sia direttamente rilevante, ritengo giusto dire che, da parte mia, non potrei accogliere la tesi dell'attrice secondo cui la Commissione avrebbe agito in modo inconseguente prescrivendo importi correttori per il latte in polvere con tenore di grassi fino al 3 % e per i foraggi nei quali entrasse il latte scremato in polvere, e rifiutando al tempo stesso di prescrivere importi correttori per -il latte intero in polvere.
Non ritengo che attuando l'art. 3 del regolamento n. 663/74, la Commissione fosse tenuta ad adottare la definizione di latte scremato in polvere, da essa introdotta per altri fini, cioè di adottare un tenore di limite di grassi dell'1,5 %. Mi sembrano inoltre convincenti le ragioni fornite dalla Commissione a favore del limite più elevato del 3 %. Se avesse optato per il limite più basso, gli esportatori di latte in polvere dei paesi a moneta rivalutata avrebbero potuto procurarsi il diritto ad importi compensativi monetari più elevati con l'artificio di aumentare il tenore di grassi di detta polvere di un'esigua entità, a mo' d'esempio col portarlo all'1,6 %.
Per quanto riguarda i foraggi di cui trattasi, mi sembra del tutto legittimo l'aver considerato come tale il latte scremato in polvere in essi contenuto. Il latte intero in polvere, d'altro canto, è un prodotto diverso. Esso, a mio modo di vedere, non viene prodotto, almeno normalmente mescolando latte scremato in polvere con qualcos'altro, ma facendo essiccare il latte intero.
Passo quindi alla seconda questione sottoposta a questa Corte dal Finanzgericht, la quale rispecchia la seconda tesi principale dell attrice, cioè quella che gli importi compensativi monetari fissati dalla Commissione per il latte intero in polvere coi regolamenti nn. 725/74, 1692/74 e 2038/74 fossero troppo elevati.
La critica dell'attrice in merito al livello di detti importi compensativi monetari ha due punte, una stretta e l'altra larga.
La punta larga consiste nel sostenere che gli importi compensativi monetari da applicarsi alle frontiere della Repubblica federale di Germania erano stati fissati fin dall'inizio ad un livello troppo elevato e che essi da lungo tempo avrebbero dovuto essere ridotti. A sostegno di questa tesi l'attrice richiama il parere, fra gli altri, di taluni periti tedeschi. Tutto ciò, signori, ben potrebbe rispondere al vero, ma mi sembra che sia espresso in termini troppo generici per costituire un argomento giuridico.
La punta stretta consiste nell'argomentazione, se l'ho intesa correttamente, secondo cui il Consiglio avendo, col regolamento n. 663/74, fissato prezzi d'intervento diversi per il latte scremato in polvere in Germania e nei paesi del Benelux, da un lato, e negli altri Stati membri, d'altro lato, tale diversità, in forza particolarmente degli artt. 1, n. 2 e 2, n. 2 del regolamento n. 974/71, si sarebbe dovuta ripercuotere sugli importi compensativi monetari fissati per i prodotti, i cui prezzi «dipendevano» da quello del latte scremato in polvere, ivi compreso il latte intero in polvere.
A tale argomentazione la Commissione ribatte che, stando ai termini del regolamento n. 663/74, il Consiglio aveva di proposito omesso di fissare «prezzi d'intervento diversi» per il latte scremato in polvere. Essa aveva fissato un unico prezzo d'intervento e, separatamente, aveva introdotto un sistema di «importi correttori» da applicarsi nel Benelux ed in Germania. La Commissione avrebbe quindi agito in contrasto con le intenzioni del Consiglio se avesse tenuto conto di detti importi correttori nel fissare gli importi compensativi monetari per i prodotti i cui prezzi dipendono dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere.
Confesso di trovare questi argomenti ben equilibrati. Tuttavia, per concludere, ritengo che la soluzione del problema consista nel cercare di accertare, dalla formulazione della legislazione del Consiglio di cui trattasi, obiettivamente, quale fosse l'intenzione dei suoi autori e sono d'accordo con la Commissione nel ritenere che, ove la loro intenzione fosse stata che le differenze tra i prezzi d'intervento effettivi per il latte scremato in polvere vigenti nel Benelux ed in Germania, da un canto, e negli altri Stati membri, dall'altro, si ripercuotessero sugli importi compensativi monetari per — se posso chiamarli così — i «prodotti dipendenti», il regolamento n. 663/74 sarebbe stato formulato diversamente.
Propongo perciò di risolvere le questioni come segue:
1)
Gli importi compensativi monetari da applicarsi nel periodo 25 giugno-15 agosto 1974 — in forza del regolamento (CEE) n. 974/71 e del regolamento (CEE) n. 218/74, nella versione emendata — al latte in polvere di cui alla voce 04.02 A II b) 2 della TDC, non erano soggetti a detrazione di alcun importo correttore del genere di cui al regolamento (CEE) n. 712/74, nel caso in cui il tenore di grassi di tale polvere fosse superiore al 3 % in peso; e
2)
la disamina della questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità delle aliquote di detti importi compensativi monetari.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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