CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 30 MARZO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente ricorso, proposto il 24 marzo 1976 dalla sig.ra Hebrant, nata Macevicius, contro il Parlamento europeo è la conseguenza logica e d'altro canto prevedibile d'una prima controversia insorta fra le stesse parti e risolta, l'anno scorso, dalla seconda sezione di questa Corte.
La ricorrente, dipendente di grado A 4, era bibliotecaria presso la direzione generale ricerca e documentazione, affidata, a partire dal 1973, ad un funzionario britannico, il direttore generale sig. Taylor, su proposta del quale l'ufficio di presidenza del Parlamento, nel settembre 1974, decideva di realizzare un'importante riforma della biblioteca di detta istituzione. Tale riforma consisteva, fra l'altro nell'introdurre, accanto al sistema analitico di classificazione utilizzato fino a quel momento, un sistema decimale di classificazione delle opere, articoli, riviste ed altri documenti già in possesso della biblioteca parlamentare o di nuova acquisizione.
Contraria sin dall'inizio a questa riforma, a suo avviso inopportuna ed inutile, la sig.ra Hebrant, che si considerava come unica responsabile della costituzione e del controllo del catalogo, veniva esclusa dai lavori di riorganizzazione della biblioteca.
Tale compito era affidato ad un gruppo di lavoro presieduto dal sig. Reid, cittadino britannico, assunto all'inizio del 1975 come agente temporaneo di grado A 5. Il gruppo comprendeva altri quattro agenti, anch'essi inquadrati ad un grado inferiore a quello della ricorrente.
Quest'ultima, che malvolentieri aveva accolto tale decisione, atta, a suo avviso, a privarla delle sue precedenti mansioni, in data 28 dicembre 1974 presentava un reclamo precontenzioso chiedendo che venisse annullata la nomina del sig. Reid. Avendo il presidente del Parlamento espressamente respinto tale reclamo, la Hebrant proponeva un primo ricorso (causa 66/75) in cui chiedeva che la Corte non solo annullasse la nomina del Reid, ma constatasse altresì che il Parlamento aveva commesso un illecito rifiutando di accogliere il suo reclamo.
Con sentenza 20 maggio 1976, pur ammettendo la ricevibilità del ricorso diretto contro un atto compiuto in forza dei «poteri d'organizzazione interna dell'istituzione convenuta», in quanto tale atto poteva, come sosteneva l'interessata, «pregiudicare i diritti spettanti alla ricorrente in base agli artt. 5 e 7 dello statuto» costringendola ad esercitare funzioni non corrispondenti al suo impiego-tipo ed al suo grado, la seconda sezione respingeva il ricorso con la motivazione che «tutti questi elementi [contenuti nel fascicolo], posteriori alla designazione del sig. Reid a riorganizzatore della biblioteca, permettono di concludere che l'atto impugnato non sembra affatto aver confinato la ricorrente nell'esercizio di funzioni inferiori a quelle d'un amministratore principale di grado A4».
Nelle conclusioni da me presentate in quell'occasione osservavo che relativamente agli anni 1973-1974 non figurava, allora, alcun rapporto informativo nel fascicolo personale della sig.ra Hebrant. È solo, infatti, in risposta a taluni quesiti posti dalla Corte che il Parlamento ha finito col produrre il rapporto in questione, non ancora controfirmato, a quell'epoca, dal segretario generale dell'istituzione.
È all'annullamento di tale rapporto informativo ed al suo ritiro dal fascicolo della ricorrente che mira il presente ricorso, con cui la sig.ra Hebrant chiede altresì la condanna del Parlamento europeo al pagamento della somma simbolica di un franco, come risarcimento per il danno morale da essa subito a causa delle valutazioni particolarmente severe contenute nel rapporto stesso.
In verità, la ricorrente aveva preso conoscenza, al più tardi il 24 aprile 1975, del progetto di rapporto steso dall'autorità competente, e cioè dal suo direttore generale, sig. Taylor. Essa era stata invitata a firmare tale documento, aggiungendovi se del caso le sue osservazioni, ed a rimetterlo allo stesso direttore, responsabile della redazione dei rapporti informativi.
Il progetto conteneva, per quanto riguarda la «competenza», la valutazione «buona», che è una qualifica media. Per contro, tanto per il «rendimento» quanto per il «comportamento in servizio», la ricorrente era stata giudicata insufficiente. Queste valutazioni erano motivate dalle considerazioni seguenti:
—
la ricorrente, nello svolgimento del suo lavoro, aveva dimostrato di non avere senso di responsabilità e, sotto certi aspetti, tale lavoro era risultato inadeguato;
—
nel suo comportamento in servizio essa aveva dato prova d'insufficiente buona volontà quanto alla collaborazione coi colleghi.
Tali critiche sono ripetute in breve nella valutazione di sintesi che conclude il rapporto: si fa carico alla Hebrant di continuare a dar prova di mancanza del senso di responsabilità che è normalmente proprio di un funzionario avente una certa anzianità di servizio e di attuare una politica di non cooperazione. Tale atteggiamento sarebbe tanto più riprovevole per il fatto che l'interessata è chiaramente capace di svolgere un lavoro di alto livello qualitativo.
Detto rapporto, molto sfavorevole, giacché il termine «insufficiente», applicato tanto al rendimento quanto alla condotta in servizio, corrisponde alla valutazione più scadente nella gradazione prevista, conferma il lento, ma chiaramente percettìbile peggioramento nel giudizio dell'autorità competente sulle capacità professionali della Hebrant.
È opportuno ricordare che, nel rapporto informativo relativo agli anni 1971-1972, mentre la competenza della ricorrente era definita «buona», si osservava già che il rendimento era solo «abbastanza buono», ed il parere dell'estensore era sintetizzato dalla valutazione seguente:
«La sig.ra Hebrant ha continuato a fornire un certo numero di prestazioni non prive di valore, ma non sufficientemente rispondenti a ciò che ci si può attendere dal responsabile diretto della biblioteca».
Il giudizio negativo sul lavoro della ricorrente era quindi già espresso, sia pure in termini più indulgenti che nel rapporto riferentesi ai due anni successivi.
La sig.ra Hebrant ha sempre imputato la severità del suo ultimo rapporto all'animosità personale che il suo nuovo direttore, sig. Taylor, avrebbe nutrito nei suoi confronti.
Dopo aver espresso, in un «commento alle valutazioni del sig. Taylor» ed in una «nota sul rapporto informativo», le sue osservazioni che attribuiscono al direttore generale, qualificato profano in materia di gestione della biblioteca, l'intenzione di far soppiantare la ricorrente da un proprio compatriota, sprovvisto, stando alle parole della Hebrant, di qualsiasi competenza professionale, il 7 ottobre 1975 l' interessata presentava al presidente del Parlamento un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto.
È contro il silenzio-rifiuto opposto a tale reclamo ch'essa ha ora adito questa Corte.
La presente controversia è analoga a quella già risolta da questa Corte con sentenza 25 novembre 1976, nella causa 122/75, Berthold Küster contro Parlamento europeo.
Essa pone, in primo luogo, talune questioni di ricevibilità sollevate in limine dall'istituzione convenuta ed attinenti, da una parte, alla natura dell'atto impugnato e, dall'altra, alla tardività del reclamo precontenzioso presentato dalla Hebrant.
Il Parlamento ha anzitutto sostenuto che i rapporti informativi biennali, previsti dall'art. 43 dello statuto, non possono essere oggetto di un'azione di annullamento; si tratterebbe, infatti, di atti puramente preparatori che costituiscono soltanto un elemento di valutazione per le decisioni da adottare riguardo alla carriera dei dipendenti e che, di conseguenza, non arrecano un pregiudizio diretto a questi ultimi.
Il diritto dei dipendenti di manifestare il proprio dissenso quanto al contenuto del rapporto informativo si esaurirebbe nell'uso della loro facoltà di presentare osservazioni sulle valutazioni contenute nel suddetto rapporto.
Questa tesi veniva condannata nella vostra sentenza Küster, che riflette, d'altra parte, la posizione già adottata in materia dai giudici amministrativi di più Stati membri.
Il Francia, il consiglio di Stato aveva dapprima ritenuto che i rapporti informativi non potessero costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale d'annullamento, essendo provvedimenti d'ordine interno (sentenza de Meyer, 1o dicembre 1950 — Lebon, pag. 594) ovvero a partire dal 1953, provvedimenti preparatori i cui vizi non avrebbero potuto esser fatti valere se non a sostegno di ricorsi diretti contro decisioni riguardanti la carriera ed adottate alla luce delle qualifiche in essi contenute (sentenza Martin, 20 marzo 1953 — Lebon, pag. 140).
Tuttavia, discostandosi da questa giurisprudenza, l'Alta Corte amministrativa ammette, a partire da una prima sentenza in tal senso, Camara (sezione del contenzioso, 23 novembre 1962 — Lebon, pag. 627), confermata dalla sentenza Vanesse (22 novembre 1963 — Lebon, pag. 577), che «le qualifiche e le valutazioni espresse sui dipendenti da parte dell'autorità gerarchica rientrano nel novero degli atti che possono essere sottoposti al controllo del giudice amministrativo mediante ricorso per eccesso di potere».
In Italia, l'art. 54 dello statuto degli impiegati civili dello Stato conferisce a questi ultimi la facoltà di ricorrere in via gerarchica, avverso i rapporti informativi annuali, al «Consiglio d'amministrazione», che dispone d'un amplissimo potere di revisione dei giudizi e può censurare, anche d'ufficio, le varie irregolarità da cui i rapporti informativi risultassero viziati. Quanto al ricorso giurisdizionale al consiglio di Stato, esso può vertere unicamente sulla legittimità del rapporto, ma il giudice amministrativo può, nel caso di eccesso di potere, controllare la valutazione espressa dall'amministrazione sul comportamento professionale del pubblico dipendente.
Nel diritto tedesco, secondo la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht, mentre i rapporti informativi non possono, di per se stessi, costituire oggetto di un ricorso d'annullamento (sentenza 9 novembre 1967, vol. 28, pag. 191), la decisione dell'autorità gerarchica relativa ad una domanda di revisione o di modifica d'un rapporto può invece essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo.
Secondo il diritto belga, per la revisione delle valutazioni contenute nel documento definito «signalement» nello statuto dei pubblici dipendenti, e corrispondente al rapporto informativo esiste la facoltà di ricorso ad una «chambre de révision départementale» o «interdépartementale», ed in tal caso, avverso il provvedimento del ministro che statuisce previo parere di tale organo, è ammesso il ricorso d'annullamento avanti il consiglio di Stato.
Sistema del tutto diverso, il diritto del Regno Unito considera le qualifiche dei «civil servants» britannici come provvedimenti d'ordine puramente interno, contro cui non è consentito alcun ricorso. Non esiste quindi giurisprudenza in argomento.
Quanto ai dipendenti delle Comunità, voi avete ammesso, seguendo le conclusioni dell'avvocato generale G. Reischl, la ricevibilità dei ricorsi di annullamento diretti contro i rapporti informativi biennali previsti dall'art. 43 dello statuto, atti che, nell'ambito delle istituzioni, le autorità incaricate di redigere i rapporti devono effettivamente compiere, e che sono quindi obbligatori per tali autorità ed hanno certamente, anzi evidentemente importanza per lo sviluppo della carriera dei dipendenti, in particolare al fine di eventuali promozioni o della partecipazione ai concorsi ai sensi dell'art. 29 dello statuto.
Aderisco tanto più volentieri a questa soluzione in quanto essa corrisponde alle concezioni più evolute che trovano riscontro nel diritto degli Stati membri.
Una seconda eccezione d'irricevibilità, sollevata dal Parlamento, si basa sulla decadenza opponibile alla ricorrente in quanto, avendo ricevuto notifica del rapporto informativo relativo agli anni 1973-1974 al più tardi il 24 aprile 1975, essa ha presentato il reclamo precontenzioso solo il 7 ottobre successivo, vale a dire dopo la scadenza del termine di tre mesi imposto dall'art. 90, n. 2, dello statuto.
Anche il ricorso giurisdizionale sarebbe quindi tardivo e, non soddisfacendo le condizioni di cui all'art. 91, n. 2, irricevibile.
Tuttavia, questa seconda eccezione va pure, necessariamente, respinta.
Nella stessa sentenza Küster, avete infatti dichiarato che un rapporto informativo diventa definitivo solo dopo che sia stato controfirmato, per visto, dal segretario generale del Parlamento, in forza dell'art. 2, ultimo comma, delle disposizioni generali adottate da detta istituzione a norma dell'art. 43 dello statuto (documentazione parlamentare 16808 — nota di servizio n. 66/19 del 21. 12. 1966).
Il ricorso giurisdizionale presentato il 24 marzo 1976 non può quindi venir considerato tardivo. È pacifico, cionondimeno, che il rapporto informativo di cui è causa è stato vistato dal segretario generale solo il 19 ottobre 1976. Ci si può chiedere, perciò, se esso non debba ritenersi prematuro.
Io non sono di questo parere. L'istituzione convenuta non giunge, d'altro canto, a sostenere tale punto di vista. Inoltre, nel controricorso, essa ha preso posizione sulla fondatezza della domanda, promuovendo così il contenzioso davanti a questa Corte.
Il rapporto informativo, divenuto definitivo ed opponibile alla ricorrente a partire dall'apposizione del visto del segretario generale, può quindi dar luogo ad un ricorso d'annullamento.
Passo ora ad affrontare il merito della controversia e lo farò proponendovi un'alternativa:
—
previo esame dei mezzi fatti valere dalla Hebrant relativamente al merito, potrei essere indotto a proporvi la reiezione del ricorso, tenuto conto dei limiti rigidi entro i quali deve mantenersi, a mio avviso, il vostro potere di controllo giurisdizionale in materia di rapporto informativo;
—
ovvero potrei suggerirvi che il considerevole ritardo, a mio avviso ingiustificabile ed illegittimo, con cui il segretario generale del Parlamento vistava il rapporto di cui è causa, costituisce di per sé un'irregolarità sostanziale, che vizia di nullità l'intero procedimento previsto, per la redazione del rapporto informativo, dall'art. 43 dello statuto e dalla nota di servizio emanata dal Parlamento nel 1966.
Prendo in esame innanzitutto il primo ramo dell'alternativa.
Seguendo i principi comunemente ammessi dalla maggior parte delle legislazioni e delle giurisprudenze nazionali, voi avete dichiarato, sempre nella sentenza Küster (causa 122/75), di non avere il potere di annullare un rapporto informativo se non nel caso in cui esso sia inficiato da gravi vizi di forma o di procedura ovvero nell'ipotesi in cui il suddetto rapporto sia basato su fatti manifestamente inesatti, o infine nel caso in cui il fascicolo riveli l'esistenza di uno sviamento di potere.
Tale formula sta a significare che questa Corte non si riconosce il potere di sostituire la propria valutazione relativa al comportamento di un dipendente in servizio a quella delle autorità amministrative qualificate per esercitare il potere gerarchico di stendere il rapporto o di controllare la fondatezza degli elementi su cui questo è basato.
Orbene, nella maggior parte delle legislazioni nazionali si ritrova una limitazione analoga.
In Germania, il controllo giurisdizionale in materia è ristretto alla constatazione dei manifesti errori di fatto, della violazione delle norme generali di valutazione e dello sviamento di potere (Bundesverwaltungsgericht, sentenza 13 maggio 1965, vol. 21, pag. 127).
Questa giurisprudenza restrittiva si spiega col carattere soggettivo e personale delle valutazioni di coloro che redigono il rapporto. È per tale motivo che l'Alta Corte amministrativa respinge il mezzo tratto dal fatto che, nel corso degli anni, le valutazioni vertenti su un dipendente siano variate in funzione di cambiamenti relativi alla persona dell'estensore.
In pari guisa, secondo il consiglio di Stato belga (sentenza Dubart, 27 gennaio 1976 — Pasycrisie 1966, IV, pag. 90), il giudice amministrativo non può sostituirsi all'autorità che redige il rapporto nella valutazione dei fatti addebitati ad un dipendente; la sua competenza si limita a verificare se detta autorità abbia dato ai testi vigenti un'interpretazione compatibile con la portata che il legislatore ha inteso attribuire a dette disposizioni. In altri termini, solo l'errore di diritto ed il motivo giuridicamente infondato possono essere rilevanti.
In Francia, il consiglio di Stato si rifiuta di sindacare la valutazione fatta dal superiore gerarchico, vale a dire dall'autorità investita del potere di redigere il rapporto, come risulta dalla sentenza emessa da una sezione dello stesso consiglio di Stato il 19 novembre 1971 (Ministère de la Santé/Delle Bruguière-Lebon, pag. 692). Il suo controllo riguarda solo i vizi di forma o di procedura, a condizione che le formalità non osservate o irregolarmente espletate siano sostanziali (sentenza Vanesse, già citata), l'inesattezza materiale dei fatti su cui sono basate le valutazioni (sentenza Massoni, 4 febbraio 1955 — Lebon, pag. 71) il manifesto errore di diritto che vizia il rapporto informativo (sentenza Assemblée Plénière Volff et Exertiers) ed infine lo sviamento di potere, in ispecie l'influenza sul rapporto d'un movente politico (sentenza Camara, già citata).
Nel diritto pubblico italiano, l'orientamento è nello stesso senso, pur essendo più restrittivo quanto all'ammissione dei mezzi fatti valere a sostegno di un ricorso di annullamento per eccesso di potere.
Tenuto conto dei limiti che voi stessi avete posti all'estensione del vostro sindacato di legittimità quanto ai rapporti informativi, mi sembra che i mezzi nella fattispecie dedotti nel merito non possano essere accolti.
La ricorrente fa valere lo sviamento di potere per il fatto che il rapporto informativo sarebbe stato redatto dalla stessa persona contro cui essa aveva già presentato un reclamo precontenzioso nella precedente causa 66/75. L'estensore sarebbe quindi giudice e parte in causa. Tale mezzo sta a significare che l'animosità personale manifestata alla ricorrente, escludendola dalla riorganizzazione della biblioteca e destinandola a mansioni di minore importanza, od almeno inferiori a quelle ch'essa esercitava precedentemente, avrebbe dato luogo ad uno sviamento di potere.
Questo primo mezzo va disatteso. Lo sviamento di potere deve risultare chiaramente dagli atti del fascicolo, il che non si verifica nel caso di specie. È incontestabile che vi siano state frizioni fra la ricorrente ed il suo nuovo direttore generale, sig. Taylor; tuttavia nessun elemento consente, a mio avviso, di dimostrare in maniera determinante che questi abbia colto l'occasione offertagli dalla redazione del rapporto informativo relativo agli anni 1973-1974 per manifestare un suo rancore personale nei confronti della Hebrant. Le sue valutazioni sono, certamente, severe, e perfino d'un rigore eccessivo. Ciò non lascia però presumere ch'egli abbia agito allo scopo di prostrare la ricorrente e di obbligarla a cessare dalle sue funzioni presso la biblioteca con la dissimulata intenzione di sostituirla con un proprio compatriota.
Inoltre, dall'esame dei diversi atti del fascicolo, ed in ispecie dei rapporti informativi precedenti, nonché dalle osservazioni ed interventi aspri, e persino malevoli, della Hebrant nei confronti del suo superiore gerarchico, viene spontaneo chiedersi se quest'ultima non abbia anzi adoperato scarsissima sollecitudine, se non vera e propria cattiva volontà nel conformarsi alle istruzioni di servizio che le venivano impartite.
Nella stessa prospettiva, non si potrebbe affermare che i giudizi e le valutazioni espressi nei suoi confronti riposino su fatti manifestamente inesatti.
Dal fascicolo considerato nel suo complesso risulta, anzi, l'impressione che la Hebrant, ripiegandosi su se stessa, si sia trincerata in un comportamento scientemente non cooperativo.
Il secondo mezzo fatto valere dalla ricorrente riguarda la contraddizione insita nel rapporto informativo, che denuncia l'insufficienza, se non l'incapacità dell'interessata, pur dando atto dei compiti importanti che continuavano ad esserle affidati.
Ammesso che vi sia contraddizione, essa trovasi nelle posizioni assunte in diversi momenti dalla Hebrant, che nel suo primo ricorso (causa 66/75) sosteneva esservi stata una riduzione dei suoi compiti, in quanto la si era in pratica esclusa dal controllo sulla gestione della biblioteca, e che nella presente causa ammette di continuare a svolgere compiti rilevanti.
Ritengo, quanto a me, che il rapporto non contenga alcun errore manifesto, né di fatto né di diritto, e che in ogni caso voi non abbiate né il potere, né d'altra parte i mezzi, per sostituire il vostro proprio giudizio a quello dell'autorità incaricata di redigere il rapporto.
Tuttavia, ed è qui il secondo termine dell'alternativa, la Hebrant fa valere l'insolito ritardo, per ciò stesso da considerare sospetto, con cui il segretario generale del Parlamento apponeva il suo visto sul rapporto informativo relativo agli anni 1973-1974 che, notificato allo stato di progetto alla ricorrente nel marzo 1975, non veniva — è pacifico — vistato dal segretario generale se non nell'ottobre 1976, mentre già da sei mesi era stato promosso il procedimento avanti questa Corte.
È su questo terreno che una soluzione diversa può ed anzi deve, a mio avviso, essere prospettata.
Voi avete, infatti, posto in risalto non solo l'importanza dei rapporti informativi biennali ai fini dello svolgimento della carriera dei dipendenti, ma anche il carattere obbligatorio della redazione periodica e regolare dei rapporti. È palese che, nella misura in cui è principalmente in base a questi rapporti che vengono esaminate le possibilità di promozione e di accesso ai concorsi interni, l'obbligo di rispettare detta periodicità imposto alle istituzioni dall'art. 43 dello statuto, è una norma fondamentale, la cui violazione è atta a viziare il procedimento di redazione del rapporto stesso, a recare pregiudizio ai diritti dei dipendenti e ad esercitare un'influenza sfavorevole sullo svolgimento della loro carriera.
Orbene, il rapporto di cui è causa, che riguarda il periodo 1o gennaio 1973 — 31 dicembre 1974, veniva compilato il 19 maggio 1975 e trasmesso alla ricorrente il 20 marzo 1975 o, comunque, al più tardi il 24 aprile 1975. Fin da allora quest'ultima presentava quattro pagine d'osservazioni relativamente al rapporto di cui era stata oggetto: orbene, è solo il 19 ottobre 1976, ossia circa 18 mesi dopo, che tale rapporto è divenuto definitivo con l'apposizione del visto da parte del segretario generale.
Per bocca degli avvocati avete sentito che tale ritardo veniva giustificato con la cura particolare da quest ultimo dedicata a tale caso «difficile» e col fatto che il responsabile del rapporto informativo, ch'egli desiderava consultare, era stato impedito durante un certo tempo.
Si può prendere per buona un'altra spiegazione di questa mancanza: tale rapporto avrebbe potuto fornire argomenti alla ricorrente nel suo precedente ricorso, che verteva per l'appunto sulla natura delle sue funzioni e sul deprezzamento di queste ultime. Orbene, tale rapporto non descrive i compiti principali da essa svolti e, quanto alla descrizione delle funzioni corrispondenti al posto occupato, esso non contiene che la semplice espressione «librarian».
Tuttavia, a prescindere dalla natura di questi motivi, ritengo che il ritardo con cui il rapporto veniva steso è tale ch'esso lo priva di qualsiasi portata, e che tale rapporto non può essere opposto alla ricorrente. Come diceva l'avvocato generale A. Dutheillet de Lamothe, «il rapporto informativo annuale o biennale e la relativa comunicazione non sono altro che una commedia — permettetemi l'espressione — se non è sul rapporto che si basa l'esame dei titoli del dipendente» (causa 21/70, Rittweger, Racc. 1971, pag. 21, sentenza 3 febbraio 1971). Di conseguenza, il rifarlo non avrebbe alcun senso ed esso va quindi considerato inesistente. Dopo tutto, esso dovrebbe essere fra breve sostituito dal nuovo rapporto relativo al periodo 1975-76.
Stando così le cose, anche a prescindere dall'esame nel merito delle censure della ricorrente e dalla sua offerta di prova, ritengo che il Parlamento europeo abbia violato tanto l'art. 43 dello statuto, quanto le disposizioni adottate dal Parlamento stesso nella nota di servizio n. 66/19 del 21 dicembre 1966. Il ritardo di 18 mesi con cui il segretario generale vistava — per approvazione — il rapporto di cui è causa costituisce, in se stesso, un vizio sostanziale che incide sulla legittimità del procedimento per la redazione del rapporto informativo.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento simbolico di un franco a titolo di danni, essa diventa priva di oggetto nel caso in cui disponiate che il rapporto di cui è causa sia ritirato dal fascicolo personale della ricorrente.
Concludo nel senso che:
—
il rapporto informativo sulla sig.ra Hebrant-Macevicius, relativo agli anni 1973-1974, venga annullato,
—
tale rapporto sia ritirato dal fascicolo personale della ricorrente,
—
il Parlamento europeo sia condannato alle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy