CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 6 OTTOBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
l'attrice è vedova di un minatore italiano, che ha lavorato successivamente in Italia e in Belgio ove, l'8 agosto 1956, è deceduto nella catastrofe di Bois du Cazier. Dal matrimonio sono nati tre figli, il 18 marzo 1948, il 31 marzo 1954 e il 1o marzo 1956.
Dopo la morte del marito, l'attrice è rimpatriata, continuando però a percepire — versati dall'ente belga per la previdenza sociale — una pensione per infortunio sul lavoro a suo favore, una rendita per gli orfani a favore dei tre figli e, sempre per questi ultimi, assegni familiari. Come vedremo, però, queste ultime due prestazioni non si cumulavano integralmente.
L'ente competente, la Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, non ha più versato le prestazioni relative al primo figlio a decorrere dal 17 marzo 1966 e per il secondo dal 30 marzo 1972, cioè dal giorno in cui essi hanno compiuto 18 anni, mentre per l'ultimo i versamenti sono cessati il 30 settembre 1972, cioè allorché questi aveva solo 16 anni.
È difficile sapere le ragioni per cui l'ente previdenziale belga ha sospeso i versamenti, giacché l'ente previdenziale né è comparso né si è fatto rappresentare in udienza dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi. Nemmeno nel presente procedimento l'ente belga ha presentato osservazioni, e del pari se ne è astenuto il governo belga. D'altro canto, il fascicolo trasmesso dal giudice a quo contiene solo scarne indicazioni sui precedenti amministrativi della pratica.
Non ci resta quindi che far congetture in base alle osservazioni presentate dall'attrice e dalla Commissione.
Ci pare comunque che l'iter logico della Caisse sia stato questo:
a)
Per i primi due figli:
La Caisse ha applicato contemporaneamente le disposizioni delle norme vigenti in Belgio in materia di infortuni sul lavoro e in materia di assegni familiari, nonché le disposizioni del regolamento n. 3 del Consiglio in materia previdenziale a favore dei lavoratori migranti, queste ultime quanto meno applicate secondo l'interpretazione soggettiva della Caisse.
Pur se la vostra pronuncia dovrà rimanere circoscritta nell'ambito delle norme comunitarie, sarà opportuna una breve rassegna della legislazione nazionale sulla quale la Caisse si è basata.
In forza dell'art. 4, 2o, B, della legge 24 dicembre 1903 sul risarcimento del danno conseguente agli infortuni sul lavoro (secondo il testo del DR di coordinamento del 28 settembre 1931),
«se l'infortunio ha provocato la morte della vittima, vengono concesse le seguenti indennità: …
2o
…
B.
ai figli legittimi nati o concepiti prima dell'infortunio, orfani di padre o di madre, qualora essi non abbiano compiuto 18 anni, un vitalizio temporaneo fino al 18o anno, pari al 15 % dello stipendio annuo per ogni figlio; però la somma totale non può superare il 45 % dello stipendio stesso».
Inoltre all'interessata, a favore dei figli, spettavano prestazioni in virtù della disciplina sugli assegni familiari, in forza dell'art. 56 bis delle leggi coordinate in materia di assegni familiari a favore dei lavoratori dipendenti (secondo il testo del DR di coordinamento del 19 dicembre 1939, emendato dalla legge 27 marzo 1951).
In base ad altre disposizioni di legge allora vigenti in Belgio, gli assegni familiari venivano corrisposti fino all età di 16 anni, a meno che il figlio frequentasse corsi di formazione professionale o scuole secondarie, nel qual caso gli assegni venivano versati sino a 21 anni. In caso di proseguimento degli studi l'età limite era portata a 25 anni.
Tuttavia il cumulo di queste due prestazioni — rendita temporanea per gli orfani a causa di infortunio sul lavoro e assegni familiari — era disciplinato dall'art. 50 bis, 2o delle leggi coordinate, in virtù del quale:
«Dall'importo degli assegni familiari contemplati dal presente capitolo vengono defalcate le rendite versate agli orfani in virtù delle legislazioni sul risarcimento per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali. Tale riduzione non può però risolversi nella riduzione dell'importo totale degli assegni familiari versati a tutti gli orfani di un solo lavoratore ad una somma inferiore al doppio di quella risultante dall'applicazione del tariffario di cui agli artt. 40 e 42».
Pare che questa disposizione sia stata abrogata nel 1967. Ma l'art. 183 delle leggi coordinate sugli assegni familiari, sempre in vigore, recita:
«La concessione ai destinatari degli assegni familiari contemplati in applicazione degli artt. 50 bis e 56 bis implica, per gli interessati, la soppressione di ogni altro assegno a favore degli orfani, il cui versamento, in virtù della legislazione e della disciplina in vigore, va a carico del Tesoro, del fondo nazionale pensioni ai minatori, del fondo vedove e orfani e del fondo assegni agli impiegati».
Pare dunque che l'attrice percepisse, a favore dei figli, solo gli assegni familiari maggiorati per gli orfani; in realtà l'importo di tali assegni si componeva della somma della rendita vitalizia loro spettante e della differenza tra detti assegni familiari speciali e la prestazione per infortunio sul lavoro.
Ma — venendo all'interpretazione che dovete fornire — la Caisse ha applicato nei confronti dell'attrice le disposizioni dell'art. 42, 5o del regolamento n. 3 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, nella versione allora vigente; esso recita:
«In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono accordati degli assegni familiari a favore dei figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro, in conformità della legislazione del paese debitore della rendita, come se i figli risiedessero o fossero allevati nel territorio di questo Stato».
La Caisse ha cessato di versare gli assegni familiari a favore dei primi due figli dell'attrice in ossequio al combinato disposto delle leggi interne e delle disposizioni comunitarie. L'applicazione' di dette norme deriva dall'interpretazione delle disposizioni dell'art. 42, 5o, sulla quale dovete pronunciarvi, che a mio giudizio è stata la seguente: la Caisse ha ritenuto che gli assegni familiari fossero versati alla vedova solo in quanto ai figli spettava la rendita vitalizia temporanea per il decesso del padre, vittima del lavoro. Poiché la corresponsione di detta rendita è stata assorbita o sostituita dal versamento degli assegni familiari speciali per gli orfani, che assommavano ad una cifra superiore, la Caisse ha continuato a versare gli assegni in Italia in virtù dell'art. 42, 5o del regolamento n. 3, ma, in base all'art. 4, 2o, B della legge summenzionata sugli infortuni sul lavoro, solo fino al 18o anno. Poiché la spettanza della rendita vitalizia temporanea a favore degli orfani cessa con il compimento del 18o anno, la Caisse ha ritenuto che nemmeno gli assegni familiari fossero più dovuti. Essa ha così accomunato la spettanza della rendita per infortunio sul lavoro e la spettanza degli assegni familiari.
In seguito, la legislazione belga in materia d'infortuni sul lavoro è stata modificata con la legge del 10 aprile 1971. L'art. 19 della legge recita:
«I figli, nipoti, fratelli e sorelle percepiscono una rendita finché hanno diritto agli assegni familiari e comunque fino al diciottesimo anno …».
Quindi la corresponsione della rendita è ormai soltanto funzione del diritto agli assegni familiari e può protrarsi oltre il compimento del 18o anno, nei casi in cui si conserva il diritto agli assegni familiari (frequenza scolastica, formazione professionale, studi universitari…).
Questa norma, entrata in vigore il 1o gennaio 1972 (in virtù del DR 25 ottobre 1971), non ha però effetto retroattivo.
A questa data, il primo figlio aveva già compiuto 18 anni, il secondo li avrebbe compiuti il 30 marzo successivo; mi pare quindi che egli avrebbe avuto diritto ad una proroga del versamento della rendita vitalizia di orfano, almeno se presentava i requisiti richiesti dal diritto belga per fruire degli assegni familiari. Comunque siano le cose, la Caisse pare non abbia ravvisato i presupposti per continuare a fornire le prestazioni in questione ed ha anche sospeso il versamento degli assegni familiari per il secondo figlio dal giorno in cui ha compiuto 18 anni.
b)
Circa l'ultimo figlio, che al 1o gennaio 1972 non aveva ancora compiuto i 16 anni e che dunque, in base alla nuova legislazione belga, avrebbe avuto diritto alla corresponsione degli assegni familiari, pare che la Caisse abbia sospeso i versamenti richiamandosi ad un altro settore della disciplina comunitaria.
L'art. 78, 2o, b), i), del regolamento n. 1408/71 recita:
«Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme: …
b)
all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i)
conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio 1 orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 79, paragrafo 1, lett. a) …».
L'art. 78 ha soppresso, per quel che riguarda gli assegni familiari agli orfani, ogni riferimento alla rendita per infortunio o per malattia professionale. Esso d'altronde esclude dalla sua sfera di applicazione le pensioni o le rendite per gli orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o contro le malattie professionali. Gli assegni familiari a favore degli orfani previsti dal regime belga, a loro volta, rientrano in quelle che si definiscono «prestazioni» al-l'art. 78, come risulta dalla dichiarazione fornita dal Belgio nell'ambito dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 (GU n. C 12 del 24 marzo 1973).
D'altro canto l'art. 94, 5o del regolamento n. 1408/71 recita:
«I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'art. 78».
La Caisse è quindi propensa a ritenere che, grazie ai periodi maturati in Italia dal coniuge defunto, l'attrice possa rivendicare il versamento di una pensione da parte dell'ente italiano; spetta dunque all'interessata presentare in Italia una domanda in questo senso e, con la pensione, da parte italiana le verranno pure versati gli assegni familiari.
Se ho ben interpretato i documenti del fascicolo trasmesso dal giudice a quo, questo è il ragionamento seguito dall'ente previdenziale belga.
Su questo modo di vedere non sono d'accordo.
1) Per quel che riguarda i primi due figli.
Il sistema instaurato dal regolamento n. 3, nella versione primitiva, onde stabilire il diritto dei beneficiari di pensioni agli assegni familiari era il seguente: al titolare di una pensione in forza di una legislazione nazionale spettavano gli assegni familiari contemplati da detta legislazione se egli risiedeva sul territorio dello Stato competente.
Se egli risiedeva sul territorio di uno Stato membro diverso, gli spettavano sempre detti assegni, ma solo per un importo pari a quello degli assegni familiari o del supplemento di pensione per figli a carico contemplati dalla legislazione del paese di residenza, o della somma di dette prestazioni se detta legislazione prevedeva il cumulo dei due tipi di prestazioni (art. 42, 2o).
Dopo il 1o febbraio 1964, data in cui è entrato in vigore il regolamento del Consiglio 18 dicembre 1963, n. 1/64, il principio consacrato dalla nuova versione dell'art. 42 è quello secondo cui il diritto agli assegni familiari, ai quali sono assimilati supplementi o maggiorazioni di pensione per figli a carico, è determinato in forza di una sola legislazione: le prestazioni per figli a carico sono concesse in virtù della legislazione ed a carico dell'ente competente di un solo Stato membro, come se il lavoratore avesse compiuto tutti i periodi assicurativi in questo Stato. L'importo integrale degli assegni familiari spettanti in forza della legislazione applicabile viene allora trasferito (art. 42, 2o, b).
Come giustamente osserva il governo italiano, mi pare che il tenore dell'art. 42, 5o vigente allorché sono stati soppressi gli assegni familiari a favore dei due primi figli, non associ affatto, sotto il profilo della durata, il versamento degli assegni familiari al versamento della rendita d'infortunio sul lavoro: il versamento degli assegni familiari è considerato nell'ambito del regime generale del paese debitore della rendita, in modo autonomo, come se i figli risiedessero o fossero stati allevati sul territorio di questo Stato. D'altro canto, il tenore dell'art. 42, 5o si riferisce semplicemente al diritto ad una rendita per infortunio sul lavoro e non al versamento effettivo di tale rendita; esso si riferisce inoltre alla rendita per infortunio sul lavoro a favore della vedova, se pure tale riferimento non è esclusivo, ed esso subordina il versamento degli assegni familiari unicamente all'esistenza di un diritto a detta rendita, a condizione che, beninteso, sotto il profilo dell'età, sussistano i presupposti per l'acquisto del diritto alle prestazioni familiari contemplate dalla legislazione in questione. Spetterà dunque alla Caisse, in collaborazione con gli enti italiani, stabilire se i presupposti sussistevano, cioè accertare se i figli della ricorrente hanno continuato gli studi dopo il compimento del 18o anno.
2) Per quanto riguarda il terzo figlio.
Alcune legislazioni nazionali prevedono che siano versati assegni familiari ai figli dei titolari di pensioni o di rendite; altre stabiliscono che siano corrisposti supplementi di pensione o pensioni per gli orfani ai figli stessi. Altre, infine, ammettono il cumulo dei vari vantaggi. Onde superare le difficoltà conseguenti alla differenza di discipline, il regolamento n. 1408/71 (artt. 77 e 78) stabilisce il principio dell'assimilazione agli assegni familiari di tutti i vantaggi concessi in virtù di altri settori previdenziali ai figli di lavoratori pensionati o deceduti, ad eccezione delle prestazioni concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'art. 77 del regolamento n. 1408/71, che corrisponde all'art. 42, lo-4o del regolamento n. 3, disciplina ormai il problema in questo senso; qualunque sia lo Stato membro sul cui territorio risiedano i figli o il titolare delle pensioni e delle rendite, le prestazioni a favore dei figli vengono accordate in virtù della legislazione ed a carico dell'ente competente di un solo Stato membro, come se il lavoratore avesse maturato in quello Stato tutti i periodi assicurativi. Se una pensione, o una rendita, è dovuta per effetto della legislazione di un solo Stato membro, le prestazioni vengono accordate conformemente alla legislazione di questo Stato (art. 77, 2o, a).
In virtù dell'art. 78 del regolamento n. 1408/71, che corrisponde all'art. 42, 5o del regolamento n. 3 e la cui portata si estende agli assegni familiari e agli assegni speciali per gli orfani, le prestazioni per i figli sono concesse in virtù della legislazione e a carico dell'ente competente di un solo Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro sul cui territorio risiedono i figli o il titolare di pensioni o di rendite, come se il lavoratore avesse maturato tutti i suoi periodi assicurativi in questo Stato (art. 79).
Se il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, le prestazioni a favore degli orfani sono concesse secondo la legislazione di questo Stato (art. 78, 2o, a).
Al contrario, se il lavoratore defunto è stato assoggettato alla legislazione di più Stati membri, le prestazioni sono fornite secondo la normativa dello Stato membro sul cui territorio, risiede l'orfano se questi, a norma della disciplina vigente in questo Stato, ha diritto ad una delle prestazioni contemplate dall'art. 78, 1o (art. 78, 2o, b), i).
Se non spetta alcuna prestazione in forza della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede l'orfano, le prestazioni si forniscono secondo quanto dispone la legge dello Stato alla quale il defunto è stato assoggettato per più tempo, sempreché a favore dell'orfano insorga un diritto in virtù della legislazione dello Stato di cui sopra. In caso diverso, le condizioni per il conferimento del diritto in forza della normativa di altri Stati membri vengono prese in considerazione secondo l'ordine descrescente della durata dei periodi assicurativi o di residenza maturati sotto la legislazione dei rispettivi Stati membri (art. 78, 2o, b), ii). D'altronde è questa l'interpretazione che avete fornito dell'art. 42, 6o del regolamento n. 3 (sentenza 17 giugno 1970, Di Bella, Racc. pag. 433).
Le summenzionate disposizioni del regolamento n. 1408/71 colmano una lacuna del regolamento n. 3. L'art. 42, 5o e 6o di detta disciplina riguardava soltanto gli assegni familiari per gli orfani, il che autorizzava talvolta solo il versamento di prestazioni ridotte o, al contrario, poteva implicare un cumulo, parziale o totale, a seconda dei paesi in cui risiedeva l'orfano, qualora il lavoratore defunto fosse stato soggetto, allorché era occupato, a legislazioni che prevedevano, rispettivamente, il versamento di pensioni o la corresponsione di assegni familiari agli orfani.
Però pare che nella fattispecie la situazione sia diversa: in forza della legislazione italiana, l'attrice non percepisce né prestazioni per gli orfani a favore dei suoi figli, né assegni familiari. Il fatto che l'interessata possa rivolgersi alle autorità italiane per farsi corrispondere o una prestazione a favore degli orfani o assegni familiari, prestazioni che, se fossero concesse, potrebbero venirsi a cumulare con le prestazioni belghe — cumulo vietato a norma del regolamento n. 1408/71 — non autorizza gli enti previdenziali belgi ad invocare tale rischio per sospendere il versamento delle prestazioni di cui l'interessata fruiva, con la conseguenza che attualmente l'interessata non percepisce alcuna prestazione.
Così facendo, la Caisse intende in realtà costringere l'attrice a chiedere all'ente italiano il versamento della quota proporzionale delle prestazioni, in forza del diritto che essa può vantare nei confronti dell'ente stesso. L'interessata, però, non lo ha fatto, per motivi che non sta a noi giudicare. Forse, se percepisse la pensione in Italia perderebbe il diritto agli assegni familiari in Belgio, diritto che in Italia non troverebbe equa contropartita.
In un caso analogo (sentenza 13 luglio 1976, Triches) avete stabilito che, pur se l'art. 42, 2o del regolamento n. 3 provoca disparità di trattamento a seconda che l'assicurato fruisca di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione di un solo Stato o di più Stati, questo fatto non inficia la validità di detta disposizione. Penso dunque che, se nel nostro caso si dovesse trovare una soluzione d'ufficio in base alle disposizioni dell'art. 78 del regolamento n. 1408/71, che ha la funzione di evitare sia il cumulo di prestazioni che la mancanza totale di prestazioni, il procedimento sarebbe perfettamente corretto.
Però, in effetti, l'art. 94 del regolamento n. 1408/71 ha riservato ai soli interessati il diritto di chiedere la revisione della liquidazione di una pensione, di una rendita o di un'altra prestazione.
Ogniqualvolta le autorità comunitarie hanno adottato una soluzione diversa, lo hanno espressamente dichiarato. Ad esempio l'art. 4, 4o del regolamento 1/64 precisava, in via transitoria:
«Gli assegni familiari dovuti in virtù dell'art. 42, nonché i supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita per i figli, che hanno già formato oggetto di una liquidazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituiscono d'ufficio oggetto di una nuova liquidazione da parte di un'istituzione competente, in base alle disposizioni del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di esso».
Nella fattispecie queste condizioni non sussistono.
Mi pare dunque inutile corroborare questa interpretazione invocando la dichiarazione riportata nel processo verbale di approvazione del regolamento del Consiglio, dalla quale risulta che il legislatore ha inteso, redigendo l'art. 94, far salvi i diritti quesiti.
Propongo quindi che affermiate per diritto che:
1.
il pagamento degli assegni versati in forza dell'art. 42, 5o del regolamento n. 3 non deve automaticamente venir sospeso allorché viene meno il diritto alla rendita per orfani spettante in virtù della legge interna applicabile;
2.
l'ente competente di uno Stato membro non può sostituirsi ad un assicurato nella revisione di un diritto a prestazioni di carattere familiare acquisito dall'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
( 1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy