CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 1O DICEMBRE 1976
Signor presidente,
signori giudici,
1.
La domanda pregiudiziale che vi è sottoposta in questa causa concerne l'interpretazione dell'espressione «ferro-leghe», di cui alla voce 73.02 della tariffa doganale comune. Il Finanzgericht di Dusseldorf chiede che voi precisiate la portata di tale espressione, per poter risolvere una controversia fra un ufficio doganale della Repubblica federale tedesca e la società Luma, con sede in Dusseldorf.
Questa società importa da anni dalla Gran Bretagna rottami di ferro contenenti tungsteno, fusi in forma di pani (detti «salmoni»). Il 20 ottobre 1970, il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune (istituito con regolamento del Consiglio n. 97/69 del 16 gennaio 1969), dopo aver esaminato su richiesta della delegazione tedesca il problema della classificazione della ferraglia di leghe di acciaio contenenti tungsteno, fusa e colata sotto forma di «salmoni» (placche che comportano intaccature), espresse il parere che tale prodotto, non previsto specificamente da alcuna voce della tariffa, dovesse essere assimilato ai «cascami lingottati» e quindi classificato sotto la voce 73.15 B.I. b) 1 aa). Di conseguenza la merce importata dalla società Luma — che consisteva in pani di rottami di ferro con una percentuale di circa il 30 % di tungsteno e di meno del 10 % di cobalto — fu classificata dalle autorità doganali tedesche, dall'ottobre 1970 al marzo 1972, come cascami lingottati. Ma il 23 marzo 1972 vi fu un'importazione, sempre della predetta società, di pani di rottami fusi contenenti, accanto al 30-33 % di tungsteno, più del 10 % di cobalto. In considerazione di questa caratteristica, l'ufficio doganale classificava allora la merce sotto la voce 73.02 G della tariffa doganale comune, relativa alle ferro-leghe «diverse» (rispetto alle ferro-leghe delle sottovoci A-F).
Adito mediante ricorso volto all'annullamento di questo provvedimento, il Finanzgericht di Dusseldorf ha posto alla Corte, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, la seguente domanda pregiudiziale:
«Se la tariffa doganale, comune vada interpretata nel senso che l'espressione “ferroleghe” di cui alla voce 73.02 della suddetta tariffa si riferisce, tenuto conto della nota 1, c, del capitolo 73, ai soli prodotti ricavati in quanto tali da metalli nuovi o da minerali metalliferi e che, in vista della loro utilizzazione nella fabbricazione dell'acciaio, appaiono caratterizzati da percentuali fisse e costanti di diversi elementi di lega, oppure nel senso che essa può riferirsi anche a rottami fusi (materiale di rifusione) che possiedono i requisiti materiali contemplati dalla nota 1, c, del capitolo 73».
2.
Tenuto conto del contesto dei fatti, in relazione ai quali è sorto il problema interpretativo sottoposto ora alla Corte, entra in considerazione come si è visto oltre alla voce tariffaria 73.02 anche la voce 73.15 B.I.b) 1 aa).
Conviene notare a questo proposito che mentre la voce tariffaria 73.02 contempla quasi per intero prodotti sottoposti al trattato istitutivo della Comunità economica europea, la voce 73.15 B.I. b) 1 aa) riguarda prodotti sottoposti al trattato CECA. In verità, la domanda formulata dal giudice nazionale, in base all'articolo 177 del trattato CEE, si riferisce direttamente solo alla voce 73.02; ma è evidente che nel determinare la portata di una voce della tariffa, al fine di risolvere una controversia in cui sono in gioco due voci prossime, suscettibili di entrare in considerazione per la classificazione di un determinato prodotto, può essere necessario stabilire il contenuto dell'una in relazione all'altra, e tracciare i confini tra di loro. In casi del genere non sarà possibile evitare di prendere in esame e quindi di interpretare, seppur in via soltanto incidentale, anche 1 altra voce tariffaria, che essa riguardi o no un prodotto sottoposto al medesimo trattato. La tariffa doganale comune costituisce un tutto unico, comprendente prodotti i quali rientrano talora nell'ambito del trattato CEE, talora nell'ambito del trattato CECA; e la necessaria complementarietà delle nozioni che sono alla base delle voci attinenti a settori merceologici molto vicini non consente di interpretare le une ignorando le altre, pur nell'ambito di una procedura pregiudiziale promossa ai sensi dell'articolo 177 del trattato di Roma. Sarebbe in effetti poco realistico, e potrebbe condurre a un procedimento logico del tutto artificioso e a risultati scorretti, cercare di interpretare una voce doganale CEE considerandola isolatamente, per l'unica ragione che un'eventuale voce ad essa complementare, e in relazione alla quale il significato della prima andrebbe determinato, riguardi prodotti sottoposti non al trattato CEE ma al trattato CECA. L'unità della tariffa è d'altronde confermata dal fatto che talune voci comprendono sottovoci riconducibili in parte all'uno, in parte all'altro trattato, così come avviene appunto per la voce 73.02.
3.
Il quesito posto dal giudice nazionale si traduce in una chiara alternativa riguardante l'interpretazione della voce tariffaria 73.02: vi rientrano soltanto prodotti fabbricati a partire da metalli o minerali nuovi, e caratterizzati da una composizione costante e precisa di certi elementi di lega, o anche prodotti di fusione (purché ricorrano, beninteso, le condizioni materiali della nota 1 c del capitolo 73)? Ma prima di affrontare il problema in questi termini è necessario, a mio avviso, esaminare un'altra alternativa, che dato lo sviluppo dei fatti nel caso di specie sembra avere la precedenza logica su quella prospettata dal giudice nazionale. Si tratta, precisamente, di verificare se vi siano motivi sufficienti per classificare i prodotti in questione sotto la voce 73.02 anziché sotto la voce 73.15, nella quale essi erano precedentemente fatti rientrare.
A tal riguardo, conviene in primo luogo sottolineare che la classificazione fatta il 20 ottobre 1970 dal comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune partiva dalla constatazione che nessuna voce della tariffa prevede specificamente la ferraglia di leghe di acciaio, contenenti tungsteno, fusa in pani (salmoni). Se si legge la lettera 28 aprile 1970 della delegazione tedesca, che mise in moto il procedimento innanzi al Comitato, si comprende meglio il perché di quella constatazione: da un lato, i pani fusi sono altra cosa dei lingotti (mentre la voce 73.15 B.I. b) 1 si intitola «lingotti»); d'altro lato, la percentuale di tungsteno di quei pani fusi è sempre inferiore al 40 %. È proprio questa seconda circostanza, secondo la lettera della delegazione tedesca, ad impedire che il prodotto in questione sia classificato sotto la voce 73.02: infatti, una delle caratteristiche richieste in modo alternativo per l'inclusione in questa voce, secondo la nota 1 c) al capitolo 73 della tariffa, è la presenza di una percentuale di tungsteno superiore al 40 %. In tale situazione, il comitato si sentì costretto a proporre un'«assimilazione» alla categoria dei cascami lingottati, in applicazione delle regole generali sull'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (la quinta stabilisce infatti che le regole precedenti, relative alle voci, sono valide anche per determinare la sottovoce applicabile, e la quarta impone di classificare le merci non previste in alcuna voce della tariffa sotto la voce concernente «le merci che con esse hanno maggiore analogia»). Basta d'altronde dare uno sguardo al titolo della voce 73.15 e alla nota 1 d al capitolo 73, per convincersi che la classificazione fatta il 20 ottobre 1970 non era nulla più che un'«assimilazione» ad una voce analoga: in realtà la voce 73.15 riguarda le leghe d'acciaio (contenenti fra l'altro, come precisa la nota, il 0,30 % e più di tungsteno), la sottovoce B.I. b) 1 i lingotti di leghe d'acciaio e solo nella ulteriore sottovoce aa) si parla di cascami lingottati (déchets lingotés): prodotto sotto qualche aspetto simile, ma per altri aspetti diverso, dai pani di ferraglia fusa.
Al contrario, il contenuto della voce tariffaria 73.02, ferro-leghe, è definito nella nota 1 c al capitolo 73 in modo tale, che i pani di ferraglia fusa sembrano rientrarvi direttamente, qualora contengano uno degli elementi di lega indicati, nella proporzione voluta. Secondo quella nota, infatti, debbono intendersi per ferro-leghe «i prodotti ferrosi greggi di fonderia non suscettibili praticamente né di laminazione né di fucinazione, i quali costituiscono composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono in peso, isolatamente o complessivamente, più dell' 8 % di silicio, del 30 % di manganese, del 30 % di cromo, del 40 % di tungsteno o più del 10 % in totale di altri elementi di lega». È chiaro che, finché nessuno di questi elementi è presente in pani di ferraglia fusa nelle percentuali minime indicate, la voce 73.02 è inapplicabile; ma a partire dal momento in cui questa presenza si realizza, la stessa voce diventa applicabile, dato che la definizione delle ferro-leghe appare più vicina alle altre caratteristiche dei pani di ferraglia fusa, che non la nozione di «leghe di acciaio». Nel caso di specie, una percentuale di oltre il 40 % di tungsteno non si è mai avuta, ma quando la percentuale di cobalto ha oltrepassato il 10 % si è realizzato il requisito alternativo della presenza di oltre il 10 % di «altri elementi di lega». Caratteristiche materiali ulteriori non sono richieste dalla voce 73.02: basta considerare la formulazione della sottovoce G, la quale — dopo un elenco di leghe determinate come ferro-manganese, ferro-alluminio, ferro-silicio, ecc. — contempla in generale le «altre», cioè tutte le ferro-leghe non riconducibili a sottovoci specifiche.
4.
Torniamo ora all'alternativa prospettata dal giudice nazionale fra due possibili interpretazioni dell'estensione della voce 73.02. Quest'alternativa tiene evidentemente conto di quanto ha sostenuto la società Luma davanti al giudice di merito: e cioè che, dal punto di vista tecnico, i prodotti importati sarebbero nettamente diversi dalle ferro-leghe di cui alla voce 73.02. Infatti i primi sono ottenuti mediante semplice procedimento di fusione, mentre le ferro-leghe sono ottenute, in linea di principio, mediante procedimenti elettrotermici o metallotermici, e inoltre sono di regola ricavate da metalli nuovi e minerali metalliferi e prodotte con tecniche speciali, dovendo contenere singoli elementi di lega in percentuali costanti, mentre tale costanza 'non sarebbe realizzabile nella fusione di rottami in ragione della gran quantità di scorie in esse presenti.
La Commissione, nelle osservazioni presentate in questo procedimento, pare ammettere la correttezza della nozione tecnica di ferro-lega a cui si era riferita la ditta Luma; ma essa mette in luce che la tariffa doganale comune, nella citata nota 1 c del capitolo 73, accoglie una nozione diversa di ferro-lega. Per esigenze di pratica doganale, si è preferita in sostanza una nozione basata essenzialmente sui componenti del prodotto, cioè su elementi che sono più facilmente accertabili in maniera obiettiva. La Commissione finisce così col giustificare la classificazione del prodotto considerato, in ragione del suo tenore di cobalto superiore al 10 %, nella voce 73.02, conformemente a quanto deciso dall'autorità doganale tedesca.
Un altro argomento invocato dalla società Luma è di natura economica.
La presenza, in una partita di rottami fusi, di una percentuale di cobalto leggermente più elevata del normale avrebbe carattere del tutto fortuito. Una circostanza di questo genere non potrebbe, secondo la socièta Luma, giustificare un mutamento della classificazione abituale della merce, con la conseguenza di farla ricadere in una voce (73.02 G) che comporta un dazio del 7 %, dopo un lungo periodo di classificazione come «cascami lingottati» esenti da dazio. D'altra parte — e qui l'argomento di natura economica si unisce a quello tecnico — si tratterebbe pur sempre di merce prodotta mediante la stessa tecnica, avente lo stesso impiego e lo stesso valore economico del prodotto normalmente importato dalla ditta Luma: valore a quanto pare notevolmente inferiore a quello che hanno normalmente le leghe di ferro.
5.
Si tratta dunque di stabilire se la sottovoce doganale considerata vada interpretata basandosi essenzialmente sulla nozione e sulle caratteristiche tecniche delle ferro-leghe, o se invece si debba dare la prevalenza alla considerazione dei loro componenti, nel quadro della definizione data dalla nota 1 c al capitolo 73.
La nostra Corte, per garantire la certezza del diritto e tenendo conto dell'interesse amministrativo a disporre di criteri chiari, di semplice applicazione, fondati su elementi agevolmente controllabili, ha più volte affermato il principio secondo cui la classificazione delle merci, nel quadro della tariffa doganale comune, va effettuata in base alle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali si presentano al momento dello sdoganamento, ad esclusione quindi sia del modo in cui la merce sia stata prodotta, sia dell'uso a cui essa sia destinata (sentenze 23. 3. 1972, nel caso 36-71, Henck, Racc. 1972, pag. 187 e segg.; 22. 11. 1973, nel caso 128-73, Past, Racc. 1973, pag. 1277 e segg.; 29. 5. 1974, nel caso 185-73, König, Racc. 1974, pag. 607 e segg.; 10. 12. 1975, nel caso 53-75, Vandertaelen, Racc. 1975, pag. 1647 e segg.; 18. 2. 1976, nei casi riuniti 98 e 99-75, Carstens, Racc. 1976, pag. 241 e segg.
Al rigore di questo criterio è stata apportata una sola attenuazione, mediante la sentenza 12. 12. 1973 nella causa 149-73, Witt, Racc. 1973, pag. 1587 e segg. Con questa pronunzia la Corte ha adattato il principio alle esigenze particolari di classificazione di un prodotto che, per le sue caratteristiche obiettive apparenti, non si prestava ad essere distinto da un altro prodotto (si trattava di renne selvatiche che, una volta macellate, non potevano essere distinte dalle renne domestiche). La Corte, ammettendo che la qualità di renna selvatica poteva essere provata in altro modo — ad esempio, mediante il rilascio, ad opera delle competenti autorità, del certificato di origine atto a stabilire il carattere del prodotto — e che una volta provata, poteva dar luogo a un trattamento doganale diverso da quello relativo alle renne domestiche, si e indubbiamente distaccata dal rigido criterio secondo cui il prodotto va classificato nella tariffa doganale comune tenendo conto delle caratteristiche obiettive che esso presenta al momento dell'importazione.
Questa pronunzia si giustifica tuttavia in considerazione del fatto che la differenza esistente fra i due tipi di animali prima della macellazione si riflette sul loro diverso trattamento tariffario. In altri termini, la deviazione dalla regola generale, secondo cui la classificazione doganale deve avvenire in base alle caratteristiche e proprietà obiettive della merce, indipendentemente dall'impiego a cui essa è destinata e dal modo in cui è stata prodotta, si era resa necessaria per tener conto dell'importanza che la stessa tariffa doganale comune, prevedendo la voce «selvaggina», attribuisce al modo di vita selvatico o domestico dell'animale considerato.
Una giustificazione di questo tipo non può invece valere nel nostro caso. E ne danno decisiva conferma le Note esplicative della tariffa doganale comune, redatte dalla Commissione delle Comunità, le quali, in relazione alla voce 73.03, affermano che i rottami e cascami rifusi o colati sommariamente sotto forma di lingotti, chiamati «cascami lingottati», debbono essere considerati ai fini dell'applicazione della tariffa o come ferro-leghe o come lingotti e quindi classificati nelle varie sottovoci della voce 73.02, oppure nelle voci 73.06, 73.15 A.I. b) 1 o 73.15 B.I. b) 1 aa)«a seconda della loro composizione».
Non pare dunque possibile tener conto, per la classificazione del prodotto di cui trattasi, di diverse considerazioni d'indole tecnica o economica, anche se, come si è visto, in un caso limite come è quello della partita di merce di cui trattasi nella specie, il risultato a cui si giunge può apparire dal punto di vista economico troppo severo.
6.
In conclusione, proponiamo alla Corte di rispondere alla domanda d'interpretazione, formulata il 30 aprile 1976 dal Finanzgericht di Dusseldorf a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, nel senso di affermare che la voce 73.02 della tariffa doganale comune comprende anche i pani di ferraglia fusa che abbiano i requisiti materiali contemplati nella nota 1 c del capitolo 73.
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