CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 24 NOVEMBRE 1976
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Con decisione del 7 aprile 1976, la Corte d'appello di Douai, IV sezione penale, ha sottoposto alla nostra Corte due quesiti, che concernono entrambi l'interpretazione degli articoli 30 a 32 del trattato di Roma, e precisamente della nozione di «misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative». I quesiti sono così formulati:
1)
Se costituisca una misura equivalente ad una restrizione quantitativa il fatto che lo Stato membro importatore esiga l'indicazione del paese d'origine sul documento di dichiarazione doganale, per le merci in regime di libera pratica il cui statuto comunitario è attestato dal certificato di circolazione nell'ambito della Comunità.
2)
Se costituisca misura equivalente ad una restrizione quantitativa:
a)
nel corso del periodo transitorio,
b)
dopo la fine del periodo transitorio e più particolarmente nel periodo 1o gennaio - 2 giugno 1970,
la disciplina nazionale che subordina ad una domanda di licenza l'importazione di prodotti tessili provenienti da uno Stato membro in cui essi sono in libera pratica ed originari di un paese terzo, in vista dell'eventuale applicazione dell'art. 115 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
La serie di fatti che ha preceduto questa decisione ebbe inizio con l'importazione in Francia, nel periodo dal dicembre 1966 all'ottobre 1970, di balle di tessuti e sacchi d'imballaggio in tessuti di fibre sintetiche, da parte di due società aventi sede in Belgio. Nelle dichiarazioni doganali fatte dagli importatori, l'Unione economica belgo-lussemburghese era indicata come luogo di origine delle merci; ma una successiva inchiesta delle autorità doganali francesi accertò che in realtà tali merci avevano origine in paesi extraeuropei, e si trovavano in libera pratica in Belgio. Gli amministratori delle due società furono perciò incolpati di aver fatto false dichiarazioni di origine, in violazione del codice doganale francese, e di essersi in tal modo sottratti alla procedura delle licenze di importazione che sono richieste in Francia per i prodotti provenienti da Stati terzi e in libera pratica in altri Stati membri. Condannati dal tribunale correzionale di Lilla, essi hanno fatto appello innanzi alla Corte di Douai, la quale ha posto alla nostra Corte i quesiti sopra riferiti.
2.
Nella giurisprudenza di questa Corte, il problema delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative è stato affrontato in più occasioni, sotto angoli visuali diversi. Credo che convenga ricordare in primo luogo la decisione del caso Dassonville (sent. 11. 7. 1974, causa 8-74, Racc. 1974, pag. 837 e segg.), nella quale la Corte ha affermato in termini generali che «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative». La stessa nozione è stata ribadita dalla sentenza nel caso Van Haaster (sent. 30. 10. 1974, causa 190-73, Racc. 1974, pag. 1123 e segg.), con riferimento specifico al regolamento del Consiglio 27. 2. 1968 n. 234, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il cui articolo 10 contiene fra l'altro il divieto di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
Nella normativa comunitaria derivata, un particolare interesse riveste, sempre ai fini di una precisazione del concetto di misure di effetto equivalente, la direttiva della Commissione 22 dicembre 1969 n. 70/50 CEE (GU 1970, n. L 13, pag. 29 e segg.) destinata ad applicare l'articolo 33, paragrafo 7, del trattato, vale a dire la norma che affida alla Commissione il compito di stabilire «la procedura e il ritmo di abolizione fra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti». L'art. 2, n. 1, di tale direttiva identifica infatti il suo oggetto nelle «misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver lugo ove tali norme non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili o onerose dello smercio dei prodotti nazionali».
Beninteso, né dalla giurisprudenza né dalla normativa comunitaria è possibile dedurre una elencazione chiusa e tassativa delle misure di effetto equivalente. Cioè si spiega sia per la diversità delle misure che erano previste prima del trattato di Roma dai vari diritti nazionali, sia per il fatto che la nozione di cui ci stiamo occupando ha nel trattato una funzione complementare e residuale, rispetto alle nozioni di dazio doganale o tassa di effetto equivalente (artt. 9, n. 1, 12, ecc.), e di restrizione quantitativa ovvero misura di contingentamento (artt. 30, 32, ecc.).
D'altra parte, considerare come contraria all'articolo 30 del trattato qualsiasi misura che abbia un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari, o li renda più difficili o gravosi, significherebbe sottovalutare l'importanza che hanno lo scopo delle singole misure, e la proporzione tra gli effetti restrittivi e lo scopo. Sul primo punto, merita di essere ricordata la vostra sentenza nel caso Kramer (3, 4 e 6-76, sent. 14. 7. 1976), in quanto essa ha escluso che costituiscano misure equivalenti a una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30, le misure statali che limitano l'esercizio della pesca allo scopo di preservare le risorse del mare, anche se l'effetto immediato di tali misure è una contrazione del volume degli scambi. Sul secondo punto, va citata la sentenza nel caso Sacchi (155-73, sent. 30. 4. 1974, in Racc. 1974, pag. 409 e segg.), la quale, in conformità all'art. 3 della citata direttiva della Commissione in data 22 dicembre 1969, ha affermato che misure di effetto equivalente «possono essere costituite da provvedimenti relativi al commercio i cui effetti restrittivi eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale», precisando subito dopo: «Ciò si verificherà ogni qualvolta gli effetti restrittivi non saranno proporzionati allo scopo perseguito».
La conclusione alla quale si può giungere, in base agli elementi fin qui indicati, è dunque che i provvedimenti statali aventi l'idoneità ad ostacolare o rendere più difficili gli scambi intracomunitari sono, in linea di principio, misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative contrarie al trattato, salvo che essi siano stati adottati per uno scopo meritevole di tutela e rispondente all'interesse comune degli Stati membri; in tal caso, tuttavia, l'effetto restrittivo deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito.
Vale infine la pena di notare che questa conclusione si armonizza con la clausola di deroga agli artt. 30-34 del trattato, rappresentata dall'art. 36. È noto che divieti o restrizioni all'importazione (oltre che all'esportazione e al transito) possono essere mantenuti o introdotti dagli Stati, a titolo tutt'affatto eccezionale, secondo l'art. 36, qualora siano giustificati da uno dei motivi che la norma dettagliatamente indica (moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone o degli animali, preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico storico o archeologico nazionale, tutela della proprietà industriale e commerciale). Ma è noto che, sempre in forza dell'art. 36, «tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». È chiaro perciò che il generale divieto di misure aventi effetto restrittivo sugli scambi cede di fronte a determinati interessi considerati degni di tutela, ma solo finché le misure consentite a titolo eccezionale non rivelino una finalità discriminatoria o restrittiva, che va al di là degli scopi in funzione dei quali esse sono considerate legittime.
3.
Veniamo ora al primo quesito sottoposto a questa Corte dal giudice francese. Come abbiamo già detto, esso è formulato avendo riguardo ad un'ipotesi precisa: che vi siano delle merci importate in uno Stato membro in regime di libera pratica, e accompagnate dal certificato di circolazione comunitario, e che lo Stato membro di importazione esiga l'indicazione del paese di origine sulla dichiarazione doganale. Questa esigenza è compatibile con il divieto di cui all'art. 30 del trattato?
È anzitutto opportuno ricordare che, a norma dell'art. 9, n. 2, del trattato, le disposizioni degli artt. 30 a 37 si applicano, oltre che ai prodotti originari degli Stati membri, anche «ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri». Il successivo articolo 10 chiarisce che cosa debba intendersi per prodotti in libera pratica negli Stati membri; ma su questo punto non vi è, nel caso di specie, alcuna contestazione.
Un altro problema che non si presenta nel caso di specie è quello della possibilità di giustificare in base al citato art. 36 la disposizione nazionale che richiede l'indicazione del paese d'origine della merce. Sarebbe teoricamente concepibile, ad esempio, che una misura del genere fosse introdotta o mantenuta, per determinate categorie di merci, in presenza di necessità di carattere sanitario, suscettibili di rientrare nella finalità di tutelare la salute o la vita delle persone o degli animali. Ma nulla di questo genere si è verificato nel caso di specie; e l'ipotesi prospettata dalla Corte di Douai si riferisce ad una regola di diritto interno di applicazione generale, che non si limita a categorie particolari di merci né si fonda su una giustificazione specifica.
Si potrebbe ancora supporre che, in base alla clausola di salvaguardia dell'art. 115 del trattato, uno Stato membro sia autorizzato dalla Commissione a derogare al principio della libera circolazione delle merci escludendo certi prodotti, provenienti da determinati paesi, da tale trattamento. In tal caso, si comprenderebbe l'esigenza di far dichiarare dagli importatori l'origine dei prodotti importati, e la gravità dell'eventuale violazione di quest'obbligo: cosicché sarebbero ammissibili anche sanzioni rigorose per assicurarne il rispetto. Questa ipotesi, in verità, è estranea al caso di specie, nel senso che la disposizione francese relativa alla dichiarazione di origine non è stata adottata nel quadro di una situazione concreta di applicazione dell'art. 115. Tuttavia la Corte di Douai nel suo secondo quesito, con riferimento all'obbligo posto a carico degli importatori di chiedere una licenza, ha supposto che tale obbligo sia stabilito «in vista di un'applicazione eventuale dell'art. 115». Ciò probabilmente si spiega per l'atteggiamento preso dall'amministrazione doganale francese, così come era espresso in una serie di avvisi pubblicati nel Journal officiel a partire dal 14 giugno 1959, che giustificavano l'obbligo per gli importatori di chiedere una licenza per merci in libera pratica, e di indicare il paese di origine, in funzione della possibilità che le autorità francesi adottassero eventuali misure di difesa commerciale riguardo a quelle merci.
È dunque necessario precisare, a questo riguardo, che la mera eventualità di future misure di salvaguardia non può costituire fondamento legittimo, né di un obbligo generale e permanente degli importatori di chiedere una licenza, né di un obbligo, parimenti generale e permanente, di indicare il paese di origine dei prodotti importati. In effetti, le misure di salvaguardia debbono in linea di principio essere autorizzate caso per caso dalla Commissione, quando si verifichino le situazioni di natura eccezionale previste nell'art. 115. E anche la possibilità, concessa agli Stati membri dal 2o comma di quest'articolo, di adottare direttamente misure di salvaguardia in caso di urgenza e durante il periodo transitorio, oltre ad essere sottoposta all'onere di notifica agli altri Stati e alla Commissione e inoltre alla riserva di approvazione da parte di quest'ultima, era comunque una possibilità legata a circostanze eccezionali; cosicché non poteva ammettersi che uno Stato mantenesse o adottasse misure normali facenti ostacolo all'importazione, in vista di un evento puramente ipotetico ed eccezionale.
Sembra dunque che né l'art. 36 né l'articolo 115 del trattato possano essere invocati per giustificare la disposizione di cui trattasi. Le merci importate erano accompagnate, come ha ricordato la Corte di Douai nel suo primo quesito, da un certificato di circolazione comunitario. Dall'analisi condotta finora, non è emersa alcuna ragione legittima, secondo il diritto comunitario, perché uno Stato membro richieda, riguardo a merci in libera pratica, una dichiarazione di origine oltre a quel certificato.
4.
Rimane tuttavia da esaminare un altro profilo della questione, tenendo conto di ciò che è stato posto in luce dall'amministrazione doganale francese innanzi al giudice di merito: e cioè del fatto che, secondo l'art. 95 del codice doganale francese, richiamato dal decreto in data 1o dicembre 1961 del direttore generale delle dogane, le dichiarazioni di origine delle merci importate devono contenere tutte le indicazioni occorrenti anche per le rilevazioni statistiche. Può questa utilizzazione delle dichiarazioni di origine a fini statistici giustificare la norma che obbliga gli importatori a fare le dichiarazioni in questione?
In verità, le rilevazioni statistiche sono il mezzo indispensabile per conoscere l'andamento delle correnti di traffico. Che questa conoscenza sia di interesse comunitario, è dimostrato dal fatto che, con regolamento 1736/75 del 24 giugno 1975, il Consiglio, agendo in base all'art. 235 del trattato CEE, ha ritenuto di dovere introdurre definizioni e metodi uniformi per le statistiche del commercio esterno della Comunità e del commercio intracomunitario. Il terzo considerando di tale regolamento afferma che i dati statistici, anche relativi al commercio intracomunitario, vengono raccolti dagli Stati membri, e che l'uniformità delle definizioni e dei metodi si è rivelata necessaria al fine di giungere a risultati comunitari dettagliati e omogenei; nell'undicesimo considerando si afferma che «le statistiche del commercio fra Stati membri sono necessarie al funzionamento armonioso del mercato comune». Che poi sia in gioco anche un interesse dei singoli Stati membri, riconosciuto legittimo dal trattato, può dimostrarsi avendo riguardo alla facoltà che ha ciascuno di essi di chiedere alla Commissione l'autorizzazione a adottare misure di salvaguardia ai sensi del già citato art. 115, e in base all'esistenza di «deviazioni di traffico». Se questa facoltà è stata attribuita, deve essere anche consentito a ciascuno Stato membro di procurarsi i dati necessari, sia per valutare esso stesso l'opportunità di misure del genere indicato, sia per mettere la Commissione in grado di apprezzare la situazione delle correnti commerciali in relazione al mercato dello Stato richiedente, così da poter decidere se concedere o meno, e a quali condizioni, l'autorizzazione derogatoria richiesta. Esistono, dunque, motivi sufficienti — a mio avviso — per considerare lecite dal punto di vista comunitario, all'epoca in cui si riferiscono i fatti che qui entrano in considerazione, delle misure nazionali che imponessero agli importatori di dichiarare alle autorità doganali l'origine delle merci provenienti da altri Stati membri, a fini informativi e statistici.
Questa tesi non si può ritenere contraddetta da ciò che questa Corte, nella sentenza pronunciata sul caso Craeynest (sent. 22. 10. 1970 in causa 12-70, Racc. 1970, pag. 905 e segg.), ha avuto occasione di affermare; vale a dire che l'esigènza di un uso identico, in tutti gli Stati membri, di un certificato comunitario di circolazione delle merci (si trattava, in quel caso, del certificato DD4) «sarebbe compromessa, qualora le amministrazioni nazionali potessero valersi di altri mezzi di prova, circa l'origine delle merci, oltre a quello costituito da detto certificato». Tale sentenza si limita infatti ad escludere che gli Stati possano esigere prove ulteriori rispetto al certificato comunitario, quando si tratta di accertare la rispondenza della merce ai requisiti degli artt. 9 e 10 del trattato, che ne comporta la libera circolazione in tutta la Comunità.
Ciò detto, bisogna subito aggiungere che questo orientamento non può prescindere da precisazioni e da limiti, ispirati soprattutto al criterio, che precedentemente ho illustrato, della proporzionalità fra l'ostacolo alla libertà degli scambi, che è riconosciuto lecito in ragione del suo fine, e questo fine.
A tal proposito, conviene in primo luogo stabilire se lo Stato d'importazione, nel richiedere la dichiarazione di origine delle merci e nel regolare le conseguenze di un eventuale difetto di dichiarazione, tenga conto o no delle difficoltà che può incontrare l'importatore a precisare con certezza il paese di origine della sua merce.
Nella presente causa, la Commissione ha rilevato che sempre più frequentemente i prodotti subiscono rielaborazioni successive in diversi Stati e che possono essere l'oggetto di molteplici passaggi di proprietà; di modo che la ricerca della loro origine può in molti casi presentare delle difficoltà serie o addirittura insormontabili.
Pertanto, e prescindendo naturalmente dalla considerazione dei limiti ulteriori che oggi possono risultare dal menzionato regolamento n. 1736/75, si deve ritenere ingiustificatamente rigida, e sproporzionata al fine di procurare informazioni statistiche, una norma interna che subordini in ogni caso la commercializzazione delle merci importate all'esatta indicazione da parte dell'importatore dell'origine della merce, senza dargli nessuna possibilità di giustificare la propria eventuale ignoranza.
In secondo luogo, occorre verificare quale sanzione lo Stato membro interessato abbia stabilito per l'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di dichiarare l'origine della merce. Se, come nel caso di specie, tale sanzione consiste nella confisca della merce (o nel pagamento di una somma equivalente al suo valore), a cui si aggiungono un'ammenda pari al doppio del valore della merce stessa, e la condanna a una pena detentiva, non mi pare che occorra spendere parole per dimostrare la sua eccessività rispetto alla gravità della violazione. Siamo qui di fronte a uno di quei casi di manifesta eccessività della pena che incide sull'esercizio di una delle libertà fondamentali del trattato.
Si può richiamare, a questo riguardo, il principio affermato dalla nostra Corte con la sua decisione nella causa Watson (sent. 7. 7. 1976, n. 118-75, Racc. 1976, pag. 1198 e segg.), in materia di libera circolazione delle persone, secondo cui gli Stati, pur potendo nell'adempimento della loro funzione di tutela dell'ordine pubblico interno legittimamente imporre, agli stranieri e ai cittadini che li ospitano, l'obbligo d'informare le autorità di polizia sulla presenza dello straniero nel territorio nazionale, non possono però né assortire a tale obbligo modalità tali da provocare eccessive difficoltà a chi ne sia astretto (come la fissazione di termini non ragionevoli), né ricollegare alla sua inosservanza delle sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione.
Seguendo la stessa logica, ci sembra potere affermare che le sanzioni penali collegate alla inosservanza di un generale obbligo d'informazione per fini statistici non possono certo essere stabilite dagli Stati membri nella stessa misura in cui esse potrebbero eventualmente esserlo qualora si trattasse di garantire il rispetto di una misura di salvaguardia debitamente autorizzata sulla base dell'art. 115. È chiaro che il peso della sanzione nei due casi deve essere diverso. Nel secondo caso, si tratterebbe di garantire la corretta applicazione di una restrizione al commercio necessaria per evitare gravi turbamenti economici; nel primo caso, invece, si tratta di assicurare lo svolgimento di una pura e semplice operazione d'informazione, la quale concerne delle merci che hanno diritto di circolare liberamente e senza intralci nell'area comunitaria. Occorre quindi evitare che gli oneri connessi a tale rilevazione siano tali da costituire una restrizione inammissibile alla libertà di circolazione delle merci.
È ben vero che le rilevazioni statistiche in questione possono anche avere, come si è detto, la funzione di una premessa affinché lo Stato constati, e dimostri alla Commissione, la necessità di misure di salvaguardia. Ma debbo ancora ribadire che queste misure, proprio per il loro carattere derogatorio, sono eccezionali, e non si potrebbe dunque estendere la portata della norma comunitaria che ne prevede l'eventuale autorizzazione al di là del momento in cui essa sia effettivamente applicata.
Per tutte queste ragioni, si deve concludere che l'imposizione agli importatori, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di dichiarare l'origine delle merci importate, compatibile con il trattato nella misura in cui viene perseguita una finalità informativa statistica, costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, se. dall'osservanza dell'obbligo dipende l'autorizzazione alla commercializzazione della merce, e se alla sua inosservanza sono collegate sanzioni amministrative e penali sproporzionate alle finalità sopra descritte.
5.
Possiamo ora occuparci del secondo quesito sottoposto alla nostra Corte dal giudice nazionale. Qui l'ipotesi prospettata è che, in uno Stato membro, sia richiesta una licenza per importare merci in libera pratica in un altro Stato membro, e ciò ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 115 del trattato. Voi siete chiamati a dire se una tale ipotesi cada o meno sotto il divieto comunitario di misure equivalenti a restrizioni quantitative, rispettivamente nel periodo transitorio e dopo la fine del medesimo.
La giurisprudenza di questa Corte fornisce già gli elementi per la risposta. Infatti, nella decisione del caso International Fruit Company (sent. 15. 12. 1971 in cause 51 — 54-71, Racc. 1971, pag. 1107 e segg.) si trova l'affermazione che gli artt. 30 e 34, n. 1, del trattato non consentono, a parte le eccezioni previste dallo stesso diritto comunitario, che nei rapporti intracomunitari vengano applicate norme interne le quali impongano, sia pure formalmente, le condizioni delle licenze d'importazione o di esportazione o altre condizioni simili. Si noti che già in quella causa era stato rilevato che le autorità nazionali rilasciavano sempre le licenze (o concedevano facilmente esenzioni dall'obbligo di richiederle); ciò malgrado, la Corte decise nel senso sopra riferito. A mio avviso, lo stesso principio deve essere riaffermato in questa causa.
È vero che, prima della sentenza citata, la Commissione aveva autorizzato gli Stati membri, con decisione del 12 maggio 1971, n. 71/202 CEE (GU, 1971, n. L 121, pag. 26 e segg.) a prendere misure conservative di difesa nei confronti dell'importazione di certi prodotti originari da paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, e in particolare a subordinare l'importazione di tali prodotti alla concessione di un titolo di importazione, in determinate circostanze (art. 1, n. 1); ed è vero pure che, nel primo considerando di quella decisione, si ammetteva che gli Stati membri potessero applicare, negli scambi intracomunitari, il sistema delle licenze o di altre autorizzazioni all'importazione purché «rilasciate senza indugio e per tutti i quantitativi richiesti». Ma ciò non poteva modificare il rapporto obiettivo di incompatibilità in cui le misure statali del genere qui considerato si trovavano rispetto alle norme del trattato; e una volta intervenuta la pronuncia delle Corte che ha stabilito tale incompatibilità, non credo che sia più possibile richiamarsi alla citata decisione della Commissione. È comunque il caso di sottolineare che i fatti, ai quali si riferiscono i quesiti della Corte d'appello di Douai, si sono svolti prima della decisione del 12 maggio 1971.
Infine, la qualificazione del sistema statale della licenza di importazione come misura di effetto equivalente non è smentita dalla circostanza che quel sistema sia utilizzato «in vista dell'eventuale applicazione dell'art. 115 del trattato». Come già ho avuto occasione di dire, la pura e semplice possibilità di applicazione futura di questa clausola di salvaguardia non giustifica l'applicazione in via normale e permanente del sistema in questione; solo a partire dal momento in cui una misura di salvaguardia fosse adottata da un determinato Stato membro, nel rispetto delle condizioni dell'art. 115, potrebbe diventare ammissibile l'introduzione di forme eccezionali di controllo delle importazioni, al fine di assicurare la corretta applicazione delle restrizioni eccezionalmente consentite.
6.
Differenti conseguenze discendono, tuttavia, dagli artt. 30-32 a seconda che il contegno ad essi contrario sia stato tenuto durante il periodo transitorio o dopo la fine di esso.
Durante il periodo transitorio, gli Stati membri dovevano rispettare fra loro, in forza degli artt. 31 e 32, primo comma, la regola dello «standstill», cioè il divieto d'istituire nuove restrizioni al commercio con gli altri Stati membri o di aggravare quelle che già esistevano al momento dell'entrata in vigore del trattato. Perciò, limitatamente a tale periodo, il sistema delle licenze di importazione potrà essere considerato compatibile con il trattato qualora non sia stato istituito dopo la sua entrata in vigore o non rappresenti l'aggravamento di un regime di autorizzazione anteriore. Lo stesso orientamento vale del resto per quanto concerne l'obbligo di dichiarare l'origine della merce importata, anche se nel primo quesito la Corte di Douai non ha avuto riguardo alla differenza tra regime del periodo transitorio e regime successivo.
Terminato il periodo transitorio, si applica anche alle misure di effetto equivalente la regola dell'integrale soppressione che l'art. 32, secondo comma, prevede espressamente solo per i contingentamenti. Ciò si desume dalla natura generale del divieto che l'art. 30 stabilisce nei confronti di tali misure, allo stesso titolo che per i contingentamenti, nonché dalla disposizione dell'art. 8, n. 7, secondo cui «la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune».
7.
Per tutte le ragioni esposte, concludiamo proponendo alla Corte di rispondere alle domande pregiudiziali poste dalla Corte d'appello di Douai affermando per diritto che:
1.
Il divieto, stabilito dall'art. 30 del trattato CEE, di qualsiasi misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, non si oppone al fatto che uno Stato membro richieda agli importatori, per ragioni statistiche, di indicare l'origine di merci provenienti da un altro Stato membro. È tuttavia contrario a tale divieto il far dipendere dall'esatta indicazione dell' origine l'autorizzazione alla commercializzazione della merce. È altresì incompatibile con lo stesso divieto una norma interna che preveda, per la inosservanza dell'obbligo di indicazione di origine, sanzioni sproporzionate alla gravità del fatto, tenuto conto dell'obiettivo, legalmente perseguito, di semplice informazione statistica.
2.
L'imposizione, anche se puramente formale, della licenza d'importazione nei rapporti intracomunitari costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.
3.
L'applicazione, nel corso del periodo transitorio, di misure del genere di quelle considerate ai nn. 1 e 2 sarebbe stata contraria agli articoli 31 e 32 del trattato se esse avessero comportato, nel commercio fra gli Stati membri, restrizioni nuove e più gravi di quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del trattato.
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