CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 9 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la lite sorta fra il sig. Joseph De Wolf, commissionario di transito in dogana a Turnhout (Belgio), e la società Harry Cox, con sede in Boxmeer (Paesi Bassi), era di ben modesto valore: essa verteva sul pagamento di una fattura di 8 fiorini e 30 centesimi, che detto commissionario sosteneva essergli dovuto dalla ditta olandese. Questa causa di valore insignificante è però all'origine di una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad dei Paesi Bassi (domanda vertente sull'interpretazione delle norme della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 relative al riconoscimento e all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali), il cui esame vi porterà a risolvere un importante problema di diritto comunitario.
Il De Wolf cominciava col citare la ditta debitrice dinanzi al giudice di pace del primo cantone di Turnhout (giudice del proprio domicilio) il quale, dichiaratosi competente, condannava la convenuta, contumace, al pagamento della suddetta fattura, al risarcimento dei danni per l'importo forfettario di 500 franchi belgi, nonché al pagamento delle spese di notificazione fissate in 15 fiorini, come pure degli interessi legali e delle spese processuali, per una somma di 913 franchi belgi.
Si può presumere che tale sentenza sia stata notificata alla convenuta, ma questa non reagiva in alcun modo. In base alla data del provvedimento, a quella della notifica ed al termine d'impugnazione, sembra potersi affermare che la sentenza era passata in giudicato ed era divenuta esecutiva nel Belgio.
Con ciò non è detto che fosse «possibile darle esecuzione» in tale Stato. Non si devono confondere gli effetti di una sentenza con gli atti positivi o mezzi mediante i quali l'esecuzione viene concretamente attuata: questi dipendono, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, dalle norme del paese in cui deve avvenire l'esecuzione, dal luogo in cui si trovano i beni da sottoporre a procedimento esecutivo e, innanzi tutto, dall'esistenza stessa di beni atti ad essere sottoposti ad esecuzione forzata. È probabile che la ditta olandese non offrisse alcuna presa ad un procedimento esecutivo nel Belgio, ragion per cui l'attore doveva adire i giudici olandesi.
Tuttavia, invece di limitarsi a chiedere l'esecuzione della sentenza nei Paesi Bassi secondo il procedimento contemplato dagli artt. 31 e segg. della convenzione, il De Wolf preferiva riprendere la questione «ab ovo» e citare la controparte dinanzi al Kantonrechter di Boxmeer, giudice del domicilio del convenuto (art. 2, 1o comma, della convenzione), cui egli chiedeva, pur facendo valere la sentenza emessa a suo favore dal giudice belga, di pronunziarsi nel merito, vale a dire di condannare nuovamente la ditta Harry Cox al pagamento delle somme dovutegli a titolo di capitale ed interessi. Egli si fondava, a tal fine, sull'art. 431 del codice olandese di procedura civile che consente un'azione del genere, qualora non sia possibile dare esecuzione al provvedimento del giudice straniero.
Questa volta il convenuto si costituiva in giudizio, ma il Kantonrechter (dubitando dell'interesse dell'attore ad ottenere una pronunzia nel merito da parte della magistratura olandese, in quanto egli poteva fruire — osserva il giudice — degli artt. 11 e 12 della convenzione belgo-olandese 28 marzo 1925 in materia d'esecuzione, norme che consentono di far eseguire, nei Paesi Bassi, i provvedimenti emessi nel Belgio) con sentenza interlocutoria 7 gennaio 1975 decideva di sentire nuovamente l'attore in merito alle ragioni che lo inducevano a chiedere, oltre alla pronunzia del giudice belga, anche una pronunzia del giudice olandese, per lui straniero.
Nella sentenza 8 luglio 1975, con la quale si concludeva il procedimento, il giudice di Boxmeer rettifica anzitutto un errore manifesto commesso nella sentenza 7 gennaio: l'attore poteva chiedere l'applicazione non già della convenzione belgo-olandese, bensì della convenzione comunitaria 27 settembre 1968 (che, in forza del suo art. 55, sostituisce la convenzione bilaterale), nonché della relativa legge olandese di attuazione 4 maggio 1972, entrata in vigore il 1o febbraio 1973.
Il giudice afferma, poi, che «nulla è emerso che vieti il “riconoscimento” nei Paesi Bassi senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento, ai sensi dell'art. 26, 1o comma, della convenzione». Tuttavia, applicandosi le disposizioni di quest'ultima e della legge olandese 4 maggio 1972, qualora il De Wolf avesse chiesto, secondo il procedimento da esse istituito, l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza del giudice belga e l'effettiva esecuzione di tale provvedimento, ne sarebbe derivata, come fatto presente dall'attore, una spesa di almeno 340 fiorini a carico del convenuto.
Perciò, prosegue il Kantonrechter, giustamente l'attore non chiede l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza belga e chiede, invece, al giudice olandese di pronunziarsi nuovamente nel merito, ai sensi dell'art. 431, 2o comma, del codice olandese di procedura civile: tale procedimento sarà meno oneroso per il convenuto. Entrambe le parti hanno perciò interesse ad ottenere una pronunzia del giudice olandese, in aggiunta a quella del giudice belga.
Il giudice olandese procede poi, comunque, al regolare «riconoscimento» della sentenza del giudice belga: accertato che il convenuto non ha eccepito il contrasto fra tale riconoscimento e l'ordine pubblico in Olanda (art. 27 della convenzione) — partendo dal presupposto che le norme sulla competenza del giudice dello Stato d'origine non riguardano l'ordine pubblico (art. 28, ultimo comma) — e ch'egli non ha provato di aver debitamente effettuato il pagamento, il giudice ritiene che l'attore ha un legittimo interesse a far dichiarare l'esistenza del suo credito, afferma che la sentenza del giudice belga va «riconosciuta» e ne desume immediatamente che la domanda va accolta. Il convenuto viene quindi condannato a versare all'attore la somma stabilita dal giudice belga, limitata però a 1500 fiorini, somma alla quale l'attore, nelle more del procedimento, aveva ridotto il proprio credito di capitale ed interessi. Il giudice olandese ordina l'esecuzione provvisoria del proprio provvedimento e, infine, pone a carico del convenuto le spese del giudizio, liquidando in 105,30 fiorini quelle incontrate dall'attore, ivi compresi gli onorari del suo procuratore «ad litem» nella misura di 30 fiorini.
Ora, già in precedenza, basandosi su un'altra sentenza dello stesso giudice di Turnhout, il De Wolf aveva tentato di servirsi dello stesso procedimento, rivolgendosi al Kantonrechter di Tilburg per il recupero di un credito della stessa natura, da lui vantato nei confronti di un'altra ditta olandese. Questo giudice olandese, però, aveva accertato che l'attore chiedeva, in realtà, non tanto il riconoscimento di una pronunzia emessa nel Belgio, quanto l'esecuzione della stessa nei Paesi Bassi. Esso aveva affermato che, a tal fine, l'attore non aveva altra possibilità che quella di presentare istanza di esecuzione ai sensi del titolo III della convenzione, e che la disciplina generale di cui all'art. 431, 2o comma, del codice olandese di procedura civile, il quale consente ai giudici nazionali di pronunciarsi nuovamente nel merito di una controversia già definita da un giudice straniero, non poteva trovare applicazione nella fattispecie, data la competenza del giudice olandese, in forza della convenzione, a concedere l'esecuzione della sentenza emessa da un giudice di uno Stato contraente. Il Kantonrechter di Tilburg aveva perciò dichiarato irricevibile la domanda.
In seguito a segnalazione da parte dell'ufficiale giudiziario che si era occupato della pratica De Wolf a Tilburg, il procuratore generale presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi proponeva quindi ricorso per cassazione, nell'interesse della legge, contro la sentenza — nel frattempo passata in giudicato — del giudice di Boxmeer, sentenza manifestamente contrastante con quella del giudice di Tilburg.
Il supremo organo giurisdizionale olandese vi invita, quindi, a pronunciarvi sulla questione del se l'art. 31 della convenzione di Bruxelles — in correlazione o meno con altre disposizioni della stessa convenzione — neghi all'attore, in cui favore sia stato emesso, in uno Stato contraente, un provvedimento giurisdizionale per il quale possa essere concessa, in un altro Stato contraente, l'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 31, la facoltà di chiedere ad un giudice di questo Stato di pronunciarsi nuovamente nel merito, a norma dell'art. 26 della convenzione, emettendo nei confronti del convenuto un provvedimento di condanna identico a quello già adottato nel primo Stato (ammesso, d'altra parte, che tale giudice sia competente, per effetto delle disposizioni della convenzione, a conoscere della domanda).
Posto in questi termini, il problema mi sembra riguardare non tanto l'art. 31 quanto l'art. 26 della convenzione. È questa, perciò, la norma di cui faremo l'esegesi.
La cosiddetta «seconda parte» della convenzione, di cui dobbiamo occuparci, riguarda l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tuttavia, come scrive Droz, «le disposizioni della convenzione relative al riconoscimento hanno fondamentale importanza. Sono esse, infatti, che permettono di realizzare la “circolazione dei provvedimenti giurisdizionali” nella Comunità, e cioè uno degli obiettivi essenziali della convenzione. Le norme procedurali stabilite in materia di esecuzione, pur essendo informate allo stesso intènto, sono interamente subordinate alle norme fondamentali relative al riconoscimento. Si potrà avere riconoscimento senza esecuzione, mentre non si riuscirà mai ad ottenere l'esecuzione senza riconoscimento». «La convenzione — aggiunge Droz — sancisce la distinzione fra riconoscimento ed esecuzione. Il riconoscimento attribuisce forza di giudicato alla decisione straniera, l'esecuzione consiste nell'attribuirle, inoltre, efficacia esecutiva». Sono le procedure e i mezzi necessari per ottenere il riconoscimento che gli autori della convenzione hanno cercato, in primo luogo, di semplificare, accelerare ed unificare. Essi hanno tentato di privare del loro carattere territoriale le condizioni cui è subordinato il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali, rendendone «comunitari» gli effetti con lo stabilire il procedimento necessario per giungere alla dichiarazione degli stessi.
Tanto secondo la relazione Jenard, quanto a detta dei commentatori che hanno avuto accesso ai lavori preparatori, nell'art. 1 veniva usata, fino all'ultimo stadio precedente la firma della convenzione, la seguente formula:
«La presente convenzione si applica d'ufficio in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale».
L'espressione «d'ufficio» sarebbe stata soppressa all'ultimo momento, a richiesta della delegazione tedesca, per motivi inerenti a difficoltà di traduzione. Ma, più che l'applicazione d'ufficio della convenzione, mi sembra rilevante, nella fattispecie in esame, il carattere tassativo da riconoscersi — o meno — all'art. 26.
Comunque sia, il sistema instaurato dalla convenzione in materia di riconoscimento è, a mio avviso, il seguente:
L'art. 26, 1o comma, dispone che le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti «senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento». Gli autori della convenzione hanno voluto così enunciare, nel modo più solenne, che i provvedimenti giurisdizionali emessi nei sei Stati hanno automaticamente forza di cosa giudicata nell'intero ambito della Comunità, a decorrere dalla data della loro adozione nello Stato d'origine.
Questo principio del riconoscimento automatico viene tuttavia immediatamente attenuato e limitato dalle successive disposizioni dello stesso art. 26. Il riconoscimento è infatti ammesso ipso jure solo qualora non vi siano contestazioni in merito, mentre le disposizioni finali di quest'articolo riguardano, quindi, i casi controversi.
Prescindiamo, anzitutto, dall'ipotesi in cui il riconoscimento venga richiesto solo in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente (o, come dice il testo tedesco, in cui la pronunzia di tale giudice dipende (abhängt) dal riconoscimento), ipotesi per la quale l'art. 26, 3o comma, precisa che tale giudice è competente al riguardo.
Qualora il riconoscimento venga richiesto in via principale, e vi sia contestazione, l'art. 26, 2o comma, lascia implicitamente una scelta alla parte in favore della quale si è pronunziato il giudice dello Stato d'origine: essa può sia chiedere l'esecuzione della decisione in conformità a quanto disposto nelle sezioni 2 e 3 del titolo III, sia far constatare che la decisione dev'essere riconosciuta, sempre secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del titolo III. In ogni caso, il valore di giudicato della pronunzia del giudice straniero osta al fatto che una nuova domanda, avente lo stesso oggetto, venga proposta dalle stesse parti ai giudici di un altro Stato contraente.
L'interesse di una parte a chiedere il riconoscimento in via principale presuppone che si tratti di un provvedimento per il quale non sia possibile l'effettiva esecuzione, non «eseguibile», quindi, nel territorio dello Stato contraente in cui esso è stato adottato. E mi sembra proprio questo il caso della pronunzia emessa dal giudice belga.
Un'ipotesi del genere è espressamente contemplata dall'art. 26, 2o comma. Gli autori della convenzione non hanno voluto lasciarla fra i casi non previsti. Il silenzio su questo punto avrebbe, infatti, indubbiamente costretto i sei Stati o i loro organi giurisdizionali a mantenere in vigore o ad istituire, come in passato, procedimenti nazionali che, per forza di cose, sarebbero stati divergenti da uno Stato all'altro.
Se la convenzione non avesse disciplinato il caso e se, nel diritto di uno Stato contraente, non fosse esistita alcuna «azione di riconoscimento in via principale», i giudici di tale Stato avrebbero dovuto procedere ad una «applicazione estensiva» delle norme della convenzione in materia d'esecuzione per le pronunzie emesse in un altro Stato contraente, al fine di consentire ch'esse producessero effetti nel loro Stato. Sembra che in taluni Stati sia esperibile una cosiddetta «azione diretta basata sulla sentenza straniera»: una sentenza emessa all'estero viene fatta valere a sostegno di una domanda avente il medesimo oggetto di quella sulla quale si era pronunziato il giudice straniero; l'attore, invece di chiedere l'exequatur o il riconoscimento del provvedimento adottato all'estero, preferisce proporre una nuova domanda fondata su tale provvedimento.
Per evitare queste incertezze, l'art. 26, 2o comma, della convenzione stabilisce che ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del titolo III, che la decisione deve essere riconosciuta (a meno che preferisca ricorrere al procedimento di exequatur).
Il termine «può», usato nell'art. 26, 2o comma, non deve indurre in errore. Certo, ogni parte interessata è libera di seguire o meno questa procedura; qualora, tuttavia, intenda ottenere il vero e proprio riconoscimento di una pronunzia straniera, non già invocarne semplicemente la forza probatoria, che in effetti può esser presa in considerazione a prescindere da qualsiasi «riconoscimento», e qualora la questione del riconoscimento sia controversa in via principale «in quanto tale», dice la versione tedesca dell'art. 26, 2o comma), la parte interessata può raggiungere il suo scopo unicamente servendosi del procedimento creato dalla convenzione.
Inserito in tale contesto, il termine «può» non dà adito ad alcuna diversa alternativa. Né si dovrebbero trarre contrarie illazioni dalla circostanza che questo termine «kunnen» viene usato nella versione olandese dell'art. 31, visto che, dalle altre versioni, risulta che l'esecuzione è automatica, purché, beninteso, ricorrano i presupposti stabiliti dalla convenzione. Analogamente, nella versione tedesca dell'art. 26, ultimo comma, il termine «kann»«può» è usato nel senso che il giudice di uno Stato contraente ha la facoltà, qualora il riconoscimento venga dinanzi ad esso richiesto in via incidentale, di pronunziarsi in proposito. In base alle altre versioni, invece, tale competenza risulta stabilita imperativamente. Nessuno penserebbe quindi a sostenere che il giudice adito possa statuire discrezionalmente sulla propria competenza.
Quanto ai motivi che hanno determinato la condotta dell'attore, il De Wolf ha affermato che il procedimento da lui prescelto era meno oneroso di quello contemplato dalle sezioni 2 e 3 del titolo IH. Su questo motivo, che è apparso decisivo al giudice di Boxmeer, mentre ha suscitato qualche perplessità nello Hoge Raad, è opportuno fare talune considerazioni.
In primo luogo, per chi esso era meno oneroso?
Va osservato che, se il procedimento dinanzi al Kantonrechter è costato 105,30 fiorini all'attore, tale spesa è stata, in definitiva, sopportata dal convenuto soccombente.
Così pure, se è vero che le spese per l'istanza intesa ad ottenere l'apposizione della formula esecutiva (o il riconoscimento) secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del titolo III — e per l'effettiva esecuzione — ammontano almeno a 340 fiorini, tale somma sarebbe stata, in definitiva, posta a carico del convenuto.
È interessante vedere l'attore farsi paladino degli interessi del convenuto, a meno che non si consideri che, seguendo la via stabilita dalla convenzione, egli avrebbe causato alla controparte delle spese defatigatorie e vessatorie, col rischio di essere condannato a rimborsarle. Esisteva un mezzo molto semplice per l'attore, se veramente si preoccupava tanto di evitare spese alla parte avversa, ed era quello di citarla fin dall'inizio dinanzi al giudice del suo domicilio nei Paesi Bassi. Egli era legittimato a farlo, anche se vi fosse stata proroga di competenza a favore del giudice belga. Il convenuto, da parte sua, aveva un mezzo molto semplice di evitare spese inutili, ed era quello di pagare la fattura, al massimo dopo essere stato condannato nel Belgio.
Gli autori della convenzione, per quanto li riguarda, hanno fatto il possibile per ridurre le spese attinenti al procedimento di esecuzione al minimo compatibile con la celerità, la sicurezza e l'efficienza dello stesso. L'art. III del protocollo allegato alla convenzione dispone:
«Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia».
Tuttavia, in forza dell'art. 7-3o della legge olandese d'attuazione, gli artt. 56-58 del codice di procedura civile si applicano al procedimento comuntario di exequatur. Detti articoli stabiliscono, in generale, il regime delle spese attinenti alla dichiarazione di esecutività delle sentenze straniere.
D'altra parte, è pur sempre obbligatorio, dinanzi all'Arrondissementsrechtbank, a norma dell'art. 2 della legge di attuazione, il patrocinio da parte di un avvocato. Poiché sembra che tali disposizioni abbiano l'effetto di rendere il procedimento di esecuzione alquanto oneroso, almeno per ciò che riguarda il recupero di crediti modesti, sarebbe auspicabile ch'esse vengano modificate, per il futuro, allo scopo di rendere più facilmente accessibile tale procedimento.
A mio avviso, infatti, gli Stati contraenti hanno il dovere di adottare ogni utile provvedimento che possa facilitare la pratica attuazione della convenzione.
Anche ammesso, però, che il ricorso al procedimento ad hoc istituito dalla convenzione risulti più oneroso per l'attore, ciò non può costituire un elemento dirimente.
La stipulazione della convenzione fra gli Stati contraenti implica infatti a priori, o quanto meno lo si può presumere, l'istituzione di un regime migliore, in complesso, dei preesistenti regimi bilaterali o multilaterali. Certo, questa convenzione s'innesta su sistemi processuali nazionali coi quali deve coordinarsi. Benché, in complesso, le norme della convenzione rappresentino un regime più favorevole di quello generale olandese, non è escluso — ne convengo senz'altro — che quest'ultimo dettasse, su certi punti particolari, norme più liberali.
Tuttavia, come osserva la Commissione, la disciplina di una convenzione sull'esecuzione è indivisibile. Per evitare che il riconoscimento trovi ostacoli in valutazioni divergenti a seconda dello stato delle legislazioni nazionali, la convenzione ha instaurato un sistema di riconoscimento automatico. I documenti da produrre sono unicamente quelli indicati dall'art. 46, e cioè la copia autentica della decisione di cui trattasi e un documento comprovante che la domanda giudiziale è stata regolarmente notificata al contumace. Ora, la contropartita di queste agevolazioni, e dell'evidente vantaggio derivante dalla mancanza di qualsiasi riesame nel merito (art. 29), di qualsiasi controllo delle norme sui conflitti di leggi e sulla competenza (art. 28), sono la rigida osservanza del procedimento contemplato dalle sezioni 2 e 3 del titolo III ed il carattere esclusivo di tale procedimento.
L'equilibrio realizzato dalla convenzione sarebbe rotto, qualora la parte potesse ricorrere, a seconda della convenienza, sia al regime della convenzione, sia alle norme generali di diritto interno in materia di delibazione.
L'ammettere che sia possibile ricorrere, com'è stato fatto all'attore, a questa forma di «riconoscimento semplificato» prevista dal diritto internazionale privato olandese comporterebbe la necessità di applicare anche le norme generali di tale diritto, invece delle regole semplificate della convenzione, quanto ai motivi che giustificano il rifiuto del riconoscimento. Come dice Droz, «la preoccupazione di garantire una buona amministrazione della giustizia sembra esigere che si eviti di confondere le norme generali e quelle della convenzione», applicando quest'ultima «à la carte». Nessuno può quindi far valere principi giuridici generali in materia, per eludere il regime convenzionale che s'impone a tutti gli Stati contraenti. La convenzione non può avere efficacia diversa a seconda degli Stati membri, in quanto la sua utilità e l'uniformità di applicazione delle sue norme, elementi invero essenziali, sarebbero gravemente compromesse.
In uno degli Stati in cui l'esperimento dell' «azione diretta basata sulla sentenza straniera» sembra ammesso, il legislatore ha espressamente escluso la possibilità di ricorrere a questo tipo di azione nei reciproci rapporti con i Paesi nei cui confronti tale Stato è vincolato da una convenzione in materia d'esecuzione. Intendo parlare del Foreign judgments Act 1933, che tuttora si applica ai rapporti derivanti dalla convenzione sull'esecuzione, conclusa nel 1967 tra il Regno Unito ed i Paesi Bassi.
Dall'art. 6 di questa legge risulta, infatti, che le sentenze di condanna ad un pagamento, atte ad essere riconosciute, possono essere rese esecutive nel Regno Unito unicamente col procedimento di «registration», che equivale, in tale Stato, all'apposizione della formula esecutiva e corrisponde, allo stato attuale del diritto ivi vigente, al procedimento comunitario per l'esecuzione.
È quindi attraverso un vero e proprio sviamento di procedura che il De Wolf ha ottenuto, servendosi di una nuova domanda giudiziale, una pronunzia con la quale veniva riconosciuta, in via principale, la sentenza emessa a suo favore da un giudice belga.
In realtà, se avesse inteso considerare la domanda sottopostagli come mirante ad ottenere una nuova condanna, il giudice di Boxmeer avrebbe dovuto rimanere al di fuori del campo d'applicazione della convenzione, e tener conto della sentenza belga solo in quanto elemento di prova, per formare il proprio intimo convincimento.
Esso ha, invece, espressamente applicato l'art. 26, partendo dal presupposto di dover concedere il riconoscimento, in via principale, della suddetta sentenza straniera. Ammettendo, perciò, la forza di res judicata inerente a tale provvedimento, esso si è posto sul terreno del titolo III della convenzione. Così facendo, esso, avrebbe dovuto semplicemente procedere in conformità all'art. 31 ed apporre — ammesso e non concesso che fosse competente a farlo — la formula esecutiva.
Esso ha fatto propria, senza modificarla, la pronunzia del giudice belga, che non soltanto aveva influenza preponderante, anzi essenziale, sulla soluzione della controversia, ma costituiva anche l'unico mezzo dedotto dall'attore. È vero che il dispositivo della sentenza straniera veniva modificato, con la liquidazione del credito e la conversione della relativa somma in moneta nazionale, ma non si aveva così una decisione veramente innovativa, rispondente ad una domanda realmente distinta dalla prima.
Per di più, detto giudice ha applicato solo parzialmente la convenzione: esso ha accertato, in conformità all'art. 27 della stessa, se il richiesto riconoscimento fosse contrario all'ordine pubblico in Olanda; ha rilevato che il convenuto non aveva sollevato eccezioni in proposito, ed ha affermato che l'incompatibilità non esisteva nella fattispecie. Ma, mentre «in nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito» (art. 29), il giudice olandese ha sentito le osservazioni del convenuto, il che è vietato dall'art. 34, 1o comma; anche se, nella fattispecie, ha portato a una conferma del provvedimento straniero, questo riesame nel merito avrebbe potuto avere un risultato contrario o parzialmente contrario, a prescindere naturalmente dall'ipotesi di un pagamento liberatorio intervenuto nel frattempo, che avrebbe portato ad una soluzione inconciliabile con la prima sentenza.
Beninteso, signori, non faccio che esprimere il mio parere personale sulla sentenza che costituisce oggetto del ricorso per cassazione, e spetta allo Hoge Raad pronunciarsi al riguardo.
Quanto a me, concludo che dovreste affermare per diritto che:
in caso di contestazione, il riconoscimento, in via principale, di una decisione giurisdizionale, ai sensi della convenzione 27 settembre 1968, può avvenire unicamente secondo il procedimento contemplato nelle sezioni 2 e 3 del titolo III della stessa convenzione.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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