CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 3 FEBBRAIO 1977
Signor presidente,
signori giudici,
1.
L'oggetto di queste conclusioni è ristretto: si tratta del solo problema della ricevibilità del ricorso presentato l'8 giugno 1976 dal signor Andreas Reinarz nei confronti del Consiglio e della Commissione. Come ricorderete, infatti, la nostra sezione ha decisio di esaminare in primo luogo le eccezioni di irricevibilità sollevate dai convenuti, indipendentemente dal merito della causa, di cui le parti non sono state ancora chiamate a discutere. Tuttavia è necessario che io rammenti brevemente da quali circostanze il ricorso abbia tratto occasione, e quali domande il signor Reinarz abbia proposto.
Il ricorrente era da lungo tempo funzionario della Commissione quando fu emanato il regolamento del Consiglio 2530/72 del 4 dicembre 1972, che stabiliva inter alia provvedimenti speciali (e particolari incentivi economici) per la cessazione definitiva dal servizio da parte di funzionari della Comunità. In applicazione di tale regolamento, il signor Reinarz cessò dal servizio il 1o maggio 1973. Qualche tempo dopo egli andò a risiedere in Canada (dove tuttora si trova) e pertanto chiese ed ottenne che dal 1o maggio 1974 l'indennità a lui spettante secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento citato, espressa in franchi belgi, gli venisse pagata in dollari canadesi (articolo 3, paragrafo 3, penultimo comma).
Fu così che sorse la questione che il ricorso prospetta: cioè la questione del tasso di cambio da applicare, per tradurre in moneta straniera l'indennità espressa in franchi belgi.
A tale riguardo, la normativa comunitaria è chiara. Il già citato articolo 3, paragrafo 3, all'ultimo comma dispone che «l'indennità pagata in moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, comma 3, dello statuto». Quest'ultima norma stabilisce che la retribuzione pagata al funzionario in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965. I competenti uffici della Commissione hanno naturalmente applicato queste disposizioni anche nei confronti del signor Reinarz.
A dire del ricorrente, invece, la conversione in dollari canadesi dell'indennità dovrebbe farsi «sulla base della parità del franco belga in rapporto al dollaro canadese al momento del pagamento». Ciò in quanto la regolamentazione sopra riferita sarebbe «interamente arbitraria, discriminatoria e iniqua» e violerebbe il principio della eguaglianza di trattamento dei funzionari; essa dovrebbe dunque essere dichiarata nulla o quanto meno inapplicabile al ricorrente. Vi sarebbe inoltre «carenza normativa» del Consiglio per non avere adattato alle condizioni di vita del Canada il coefficiente correttivo determinato per il Belgio. Il ricorso si conclude pertanto con la richiesta che sia annullato, o quanto meno dichiarato inapplicabile nella specie, il paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento 2530/72, combinato con l'articolo 63, comma 3, dello statuto, e con una domanda di risarcimento del danno subito a seguito dell'applicazione delle due norme citate.
Ciascuno dei due convenuti ha sollevato con apposito atto una eccezione di irricevibilità a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di procedura. In particolare la Commissione ha eccepito che il ricorrente non ha mai presentato il reclamo previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, e che pertanto il ricorso, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, non è ricevibile. Il Consiglio ha aggiunto che, qualora il ricorso volesse assumere per fondamento l'articolo 173 del trattato CEE anziché l'articolo 91 dello statuto dei funzionari, mancherebbero le condizioni prescritte dal secondo comma di tale articolo, e che d'altra parte non può essere invocato l'articolo 215, comma 2, del trattato CEE sia perché la richiesta di risarcimento implica l'esame della validità o meno delle norme contestate ed è dunque legata al ricorso per annullamento, sia perché in ogni caso la via di ricorso aperta ai funzionari sarebbe soltanto quella degli articoli 90 e 91 dello statuto, con esclusione del ricorso basato sull'articolo 215 del trattato CEE.
L'irricevibilità del ricorso comporterebbe, infine, la improponibilità di una domanda di non applicazione del regolamento in oggetto, la quale si richiamasse all'articolo 184 del trattato CEE.
2.
Anche se il ricorrente non riveste più la qualità di agente della Comunità, non vi è dubbio che presupposto del ricorso è la sua qualità di ex funzionario comunitario, e che l'oggetto del ricorso ricade nell'ambito di applicazione dello statuto dei funzionari. Vale la pena di notare a tal proposito, che lo stesso regolamento 2530/72 precisa, nel suo ultimo considerando, di contenere «provvedimenti speciali in materia di statuto dei funzionari delle Comunità europee». Di conseguenza, la soluzione corretta per il ricorrente sarebbe stata quella di usufruire del contenzioso previsto dall'articolo 179 del trattato di Roma, e dall'articolo 91, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari; rispettando, naturalmente, le condizioni prescritte dal paragrafo 2 di tale articolo. Ciò non è avvenuto; e il ricorrente, nella memoria depositata il 15 settembre 1976, ammette egli stesso di non avere seguito la via del ricorso statutario di cui all'articolo 179, stimando sola possibile via di ricorso per lui quella contemplata dall'articolo 178 del trattato. Esaminerò questa tesi fra breve. Resta però fin d'ora stabilito che, qualora si consideri il ricorso sotto l'angolo visuale dell'articolo 179 del trattato CEE, essendo incontestato che il signor Reinarz non ha mai rivolto alla Commissione un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, il ricorso è irricevibile.
3.
Gli articoli 178 e 215, 2o comma, del trattato sono quelli invocati dal ricorrente per sostenere la ricevibilità della sua domanda. È noto che da essi scaturisce la competenza della Corte a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale. Nella specie, due quesiti debbono ricevere risposta: se la domanda del ricorrente tenda effettivamente ad accertare una responsabilità extracontrattuale della Comunità, e, più in generale, se sia consentito ai funzionari (o ex funzionari) di promuovere un ricorso fondato sull'articolo 178 del trattato, quando l'oggetto del ricorso medesimo si colloca nell'ambito di applicazione dello statuto dei funzionari.
A mio avviso, il primo di tali quesiti merita risposta negativa. Il pregiudizio di cui il ricorrente si duole nasce, secondo le sue stesse affermazioni, non dall'emanazione del regolamento 2530/72 ma dall'applicazione di tale regolamento al suo caso: la citata memoria del 15 settembre 1976 rileva, infatti, che l'azione proposta concerne «un préjudice qui n'est survenu qu'assez longtemps après l'entrée en vigueur du règlement 2530/72 qui est à l'origine de ce dommage». Ora, l'applicazione del regolamento 2530/72 al signor Reinarz è avvenuta nell'ambito di un rapporto fra lui e la Comunità, che è la conseguenza diretta del cessato rapporto di servizio. Anche se tali rapporti si vogliono definire statutari e non contrattuali, mi sembra evidente che ci si trovi su di un terreno diverso da quello della responsabilità extracontrattuale: oggetto della controversia è in realtà il modo per la Commissione di adempiere ad un obbligo, derivante da norme di natura statutaria, al quale corrisponde un diritto soggettivo dell'ex funzionario, avente ad oggetto il pagamento di indennità.
Anche il secondo quesito merita risposta negativa. Se è vero che, in base all'articolo 179, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa (beninteso, «nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi»), sembra logico dedurne che qualsiasi controversia promossa da un individuo che si valga della sua qualità di agente, o ex agente della Comunità, e sollevi un problema da risolvere nel quadro del regime applicabile agli agenti della Comunità, deve seguire esclusivamente la via segnata dall'articolo 179 e dagli articoli 91 e 92 dello statuto, non solo quando oggetto della domanda è l'annullamento di un atto, ma anche quando viene richiesto il risarcimento del danno. Il fatto che, nell'articolo 91, primo comma, ci si riferisca alle controversie tra la Comunità e una delle persone indicate nello statuto «circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona», non esclude la possibilità di proporre, sempre nel quadro dell'articoo 91, domande di risarcimento del danno. Mi riferisco specificamente a domande di risarcimento la cui fondatezza, come accade nel caso di specie, dipenda dalla illegalità di un atto comunitario. Il fatto che la Corte, nelle controversie previste dall'articolo 179, è investita di piena giurisdizione, le consente in effetti di giudicare sia in ordine alla validità dell'atto impugnato, sia in ordine al risarcimento del danno, congiuntamente o alternativamente.
La nostra Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul punto. Nella sentenza del 22 ottobre 1975, in causa 9/75, Meyer Burckhardt/Commissione (Racc. 1975, pag. 1171 e segg.) è stato precisato fra l'altro al settimo considerando: «una controversia fra un dipendente e l'istituzione da cui egli dipende o dipendeva, controversia vertente sul risarcimento di un danno, si pone, nel caso in cui tragga origine dal rapporto d'impiego intercorrente fra l'interessato e l'istituzione, nell'ambito dell'articolo 179 del trattato e degli articoli 90 e 91 dello statuto, e si trova, in merito particolarmente alla sua ricevibilità, al di fuori del campo di applicazione tanto degli articoli 178 e 215 del trattato, quanto dell'articolo 43 dello statuto della Corte (CEE)». Più oltre (decimo considerando) la stessa pronuncia ha rilevato che, nell'ambito delle controversie fra i dipendenti e le istituzioni, gli articoli 90 e 91 non distinguono fra azione di annullamento e azione di risarcimento.
Né varrebbe obbiettare che, con sentenza del 5 aprile 1973 in causa 11/72, Luigi Giordano/Commissione (Racc. 1973, pag. 417 e segg.) la nostra Corte dichiarò ricevibile il ricorso di un ex difendente della Commissione basato sull'articolo 215, comma 2, del trattato. In realtà, come risulta dal primo considerando di questa pronuncia, quel ricorso tendeva a far dichiarare la responsabilità della Comunità per il fatto che le sfavorevoli informazioni fornite dalla Commissione alla Corte sul conto dell'interessato avevano impedito a quest'ultimo di ottenere un impiego presso la Corte di giustizia. Il danno di cui si chiedeva il risarcimento era quello «assertivamente causato dal comportamento della Commissione posteriore alla fine del (primo) rapporto di lavoro» (quarto considerando). L'interessato veniva così a trovarsi nella posizione di un puro e semplice aspirante ad un impiego comunitario; la sua precedente posizione di funzionario temporaneo non entrava in linea di conto, se non in ragione del fatto che essa aveva consentito alla Commissione di fornire delle informazioni alla Corte. Ed è ovvio che, trattandosi di un aspirante che non aveva ottenuto l'impiego desiderato (né aveva preso parte ad alcun concorso bandito ai sensi dello statuto), la domanda di risarcimento non poteva essere proposta nel quadro dello statuto medesimo: altra cosa sarebbe stata una domanda di risarcimento connessa, per esempio, all'asserita illegittimità del licenziamento dal primo impiego presso la Commissione.
Del tutto coerente con il punto di vista da me sostenuto è, invece, la sentenza della nostra Corte del 15 dicembre 1966, in causa 59/65, Schreckenberg/Commissione (Racc. 1966, pag. 734 e segg.). Erano state in quel caso proposte, da un funzionario della CEEA, una domanda di annullamento di una decisione negativa della Commissione e una richiesta di risarcimento del danno: entrambe ai sensi dell'articolo 91 dello statuto. Dichiarata irricevibile la prima domanda, la Corte statuì che anche la richiesta di risarcimento diventava irricevibile e osservò: «se è possibile esperire domanda di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l'ostacolo della irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario».
4.
A questo punto, diviene superfluo chiedersi se il ricorso sia ricevibile ai sensi dell'articolo 173, comma 2, ovvero dell'articolo 184 del trattato CEE. Mi sembra infatti che le considerazioni svolte, circa la natura esclusiva della competenza prevista dall'articolo 179 allorché si tratti di ricorsi di agenti o ex agenti della Comunità nell'ambito del regime a loro applicabile, debbano bastare ad escludere la possibilità di servirsi delle vie indicate dai citati articoli. Manca, inoltre, nel caso di specie, una «decisione» presa nei confronti del ricorrente e da lui impugnata, visto il carattere generale della disposizione che si tratterebbe di annullare (l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento 2530/72); né certo il regolamento di cui trattasi può essere qualificato di «apparente» e indirizzato in realtà direttamente e individualmente al signor Reinarz. Per la verità, nemmeno l'interessato lo ha mai sostenuto. Quanto infine all'articolo 184, esso non può entrare in considerazione se non sul presupposto di una «controversia che metta in causa in regolamento del Consiglio o della Commissione»: il problema della ricevibilità va prospettato dunque relativamente all'azione che introduce tale controversia, e una sua soluzione negativa riguardo a questa azione si ripercuote sul tema proprio dell'articolo 184.
5.
Concludo, pertanto, proponendo alla Corte di dichiarare irricevibile, per i motivi fin qui esposti, il ricorso proposto dal signor Reinarz, l'8 giugno 1976, nei confronti del Consiglio e della Commissione.
Conformemente all'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporterà le proprie spese di causa.
Full & Egal Universal Law Academy