CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 12 GENNAIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La presente causa è stata originata da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht di Amburgo. La questione — alquanto concisa — sottoposta alla Corte, mira a stabilire se la caseina importata allo stato grezzo dall'Unione Sovietica e quindi pulita, macinata, selezionata ed imballata in nuovi involucri ad Amburgo, debba essere considerata orginaria del suddetto paese oppure della Repubblica federale di Germania. La soluzione di tale questione implica l'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, «relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci» (GU n. L 148 del 28. 6. 1968).
Nel preambolo del regolamento si constata che «gli Stati membri devono determinare e controllare l'origine delle merci importate quando l'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative e di tutte le altre misure applicabili agli scambi commerciali lo esige», nonché «certificare l'origine delle merci esportate in tutti i casi in cui questa certificazione è richiesta dalle autorità dei paesi d'importazione ed in particolare quando da tale certificazione derivano vantaggi». Più oltre, si prende atto dell'assenza di una definizione internazionale della nozione di origine delle merci e si sottolinea la necessità di elaborare, in materia, norme comuni a tutti gli Stati membri. Si afferma poi che «le merci interamente ottenute in un determinato paese senza apporto di prodotti importati da altri paesi, debbono essere considerate come originarie di detto paese», tuttavia, dato «l'intervento successivo sempre più largo nella fabbricazione di una stessa merce di imprese installate in paesi differenti, … occorre … determinare quale di detti paesi deve essere considerato come paese di origine della merce in esame»; a questo proposito, «è lecito ritenere come paese di origine di tale merce quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata». Infine, si mette in rilievo l'esigenza di garantire l'applicazione uniforme delle norme del regolamento e l'opportunità di istituire un comitato «allo scopo di instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri».
Gli artt. 1, 2 e 3 — che non sono direttamente pertinenti alla presente causa — delimitano la sfera di applicazione del regolamento. L'art. 4 stabilisce che «sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese» e definisce dettagliatamente l'espressione «merci interamente ottenute in un solo paese».
La norma che più ci interessa in questa sede è l'art. 5, il quale recita:
«Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta 1 ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione».
L'art. 10 precisa, fra l'altro, che la funzione dei certificati d'orgine relativi alle merci originarie della Comunità e da questa esportate è di attestare che le merci sono originarie della Comunità, oppure, «quando le necessità del commercio di esportazione lo esigono», che esse sono originarie di un determinato Stato membro.
Le sole altre norme del regolamento che ritengo opportuno citare sono quelle concernenti la collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in merito all'applicazione del regolamente stesso e in particolare le disposizioni relative all'istituzione ed alle funzioni del Comitato cui si accenna nel preambolo.
L'art. 11 dispone che:
«Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché di qualsiasi problema che tale applicazione solleva. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri».
L'art. 12 contempla l'istituzione del suddetto comitato, denominato «comitato dell'origine»; tale organo è «composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione» e «stabilisce il proprio regolamento interno».
L'art. 13 recita:
«Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro».
Infine, l'art. 14 descrive la procedura — non dissimile dalla «procedura del comitato di gestione», ben nota nel settore dell'agricoltura — relativa all'emanazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione, fra l'altro, degli artt. 4 e 5. La Commissione presenta un progetto, in merito al quale il comitato può formulare un parere; se tale parere è favorevole, essa emana le disposizioni proposte; se invece il comitato formula un parere contrario o non emette alcun parere, la Commissione sottopone al Consiglio una proposta relativa alle norme da emanare e, qualora il Consiglio non abbia deliberato entro tre mesi, emana dette norme.
La Commissione ha finora emanato, seguendo la procedura sopra descritta, un certo numero di regolamenti «relativi alla determinazione dell'origine» di talune merci. Essa li cita, analizzandone il rispettivo contenuto, al punto 10 delle sue osservazioni. L'esame di tali regolamenti è utile giacché essi illustrano il genere di problemi cui può dar luogo l'applicazione dell'art. 5; citerò più avanti, a mo' di esempio, le disposizioni di alcuni di essi. I suddetti regolamenti dimostrano inoltre che vi può essere divergenza di opinioni quanto all'applicazione dell'art. 5 in casi specifici. Così, mentre la maggior parte di essi sono dichiaratamente «conformi al parere del comitato dell'origine» — senza naturalmente che venga precisato se tale parere sia stato emanato all'unanimità o a maggioranza dei voti — il regolamento (CEE) 10 maggio 1971, «relativo alla determinazione dell'origine delle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate di alcuni animali delle specie domestiche» (GU n. L 104 dell'11. 5. 1971), è stato emanato — come risulta dal preambolo — in assenza di un parere del comitato conforme al progetto presentato dalla Commissione e senza che il Consiglio avesse deliberato entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 14.
Nel corso della fase orale del procedimento, l'agente della Commissione ha dichiarato che, in pratica, si ricorre all'emanazione di un regolamento a norma dell'art. 14 solo qualora in seno al comitato dell'origine sussistano dubbi o disaccordi circa la soluzione di un determinato problema; in caso contrario, si ritiene sufficiente il parere formulato dal comitato. Ciò si è verificato finora in tre casi sui quali la Commissione si sofferma al punto 11 delle sue osservazioni. Nel primo caso, il comitato ha dichiarato che la sterilizzazione di strumenti medici non costituisce una trasformazione o lavorazione idonea ad attribuire loro una determinata origine a norma dell'art. 5. Nel secondo, esso ha invece ritenuto tale la produzione di carne di manzo conservata, ottenuta da carne bovina fresca importata. In entrambi i casi mi sembra che la soluzione fosse pacifica. Il terzo caso concerne la caseina: in due occasioni — in circostanze sulle quali mi soffermerò più oltre — i membri del comitato hanno unanimemente escluso che la molitura, la cernita e l'imballaggio in nuovi involucri della caseina importata costituiscano operazioni di trasformazione o lavorazione idonee a conferire a tale prodotto una determinata origine.
La Corte è stata invitata, in particolare dalla Commissione, a pronunziarsi sulla natura giuridica o efficacia dei pareri formulati dal comitato dell'origine. Secondo la Commissione, tali pareri non differiscono, sotto questo punto di vista, da quelli emanati dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i quali, secondo la sentenza della Corte 18 febbraio 1976 (cause riunite 98 e 99/75:
Carstens Keramik/Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Racc. 1976, pag. 255, punto 12 della motivazione), pur essendo privi di efficacia vincolante, possono costituire «un elemento indicativo attendibile» ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune. A mio avviso, il punto di vista della Commissione è esatto: non vi è alcuna differenza di rilievo fra gli artt. 12, 13 e 14 del regolamento n. 802/68 e le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, che istituisce il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, ne disciplina la costituzione e ne descrive le funzioni. È chiaro che i suddetti articoli non attribuiscono al comitato dell'origine il potere di formulare pareri aventi, di per sé, efficacia vincolante; è però altrettanto chiaro che la Corte non può, in sede di interpretazione di norme quali l'art. 5, non tener conto del parere del predetto comitato, il quale rispecchia, in sostanza, le opinioni della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri.
Al punto 12 delle sue osservazioni, la Commissione cita una terza categoria di esempi di casi in cui l'art. 5 è applicato in tutti gli Stati membri secondo criteri uniformi. Si tratta di casi in cui, senza che né la Commissione, né il comitato dell'origine fossero intervenuti, gli Stati membri — per quanto risulta alla Commissione — hanno tutti interpretato la norma suddetta in senso uniforme. Alcuni di tali esempi sono stati più volte menzionati nel corso della fase orale: così, la produzione di caffè decaffeinizzato (o, suppongo, solubile) viene considerata in tutti gli Stati membri come operazione idonea a conferire al prodotto un' origine determinata, a differenza della semplice molitura. Questi casi mi sembrano anch'essi abbastanza chiari; altrettanto non può dirsi, a mio avviso, di altri due esempi, concernenti la frantumazione di blocchi di pietra per ottenere ghiaia da massicciata e il taglio e la politura dei diamanti, operazioni considerate la prima inidonea, la seconda idonea a conferire una determinata origine.
Veniamo adesso agli antefatti della causa.
La Gesellschaft für Überseehandel mbH, attrice nella causa pendente dinanzi al Verwaltungsgericht, importa da alcuni anni caseina grezza dall'Unione Sovietica e dalla Polonia. La caseina grezza si presenta sotto forma di granuli di dimensioni variabili da quelle di un pisello a quelle di una nocciola e non può essere utilizzata, in tale stato, per la fabbricazione di prodotti quali collanti, vernici, legno ricostituito, contenitori di materia plastica, e simili, di cui essa è componente essenziale. È necessario, pertanto, pulirla e quindi ridurla in polvere di diverso grado di finezza (30, 60 o 90) o a seconda, talvolta, delle richieste dei fabbricanti cui è destinata. L'attrice effettua tali operazioni in un opificio appositamente attrezzato ch'essa possiede ad Amburgo e nel contempo — come essa stessa dichiara nell'atto di citazione dinanzi al Verwaltungsgericht — procede a un controllo di qualità, di conserva con la necessaria cernita. La caseina macinata viene infine imballata ed è pronta per esser consegnata ai clienti. (Questi elementi di fatto ho dovuto ricavarli dal suddetto documento, data la forma piuttosto concisa della questione sottoposta alla Corte dal Verwaltungsgericht).
Come risulta dall'elenco figurante nell'allegato 1 alle osservazioni dell'attrice, molti dei suoi clienti risiedono in paesi terzi. Ai fini dell'esportazione in tali paesi, l'attrice ha interesse ad ottenere certificati attestanti che la caseina da essa macinata è originaria della Repubblica federale di Germania. Competente per il rilascio di detti certificati è la Handelskammer (camera di commercio) di Amburgo, convenuta nella causa principale. Come ha dichiarato il suo patrono nella fase orale del procedimento, questa ha sempre incontrato difficoltà nell'individuare i criteri d'applicazione dell'art. 5 per quanto concerne la caseina lavorata dall'attrice. Fino al 1o giugno 1972, essa rilasciava all'attrice certificati in cui si indicava la Repubblica federale come paese d'origine del prodotto di cui trattasi. Successivamente si rifiutava di farlo, ma, nel mese sucessivo, riprendeva a rilasciare i certificati richiesti, presumibilmente a causa delle rimostranze dell'attrice. Nel settembre 1975, essa negava nuovamente tali certificati, in ragione, pare, di taluni dubbi espressi dal governo federale. Le parti controvertono circa la legittimità di tale rifiuto, in relazione ai termini di un impegno assunto dalla convenuta nei confronti dell'attrice nel luglio 1972; tuttavia, alla Corte non è stata sottoposta alcuna questione in merito.
Il governo federale sottoponeva i suoi dubbi al comitato dell'origine il quale, nella riunione del 17 e 18 dicembre 1975, dichiarava che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 802/68, la molitura, la miscelatura e l'imballaggio della caseina non costituiscono operazioni di trasformazione tali da conferire al prodotto ottenuto l'origine del paese in cui sono effettuate. (Il verbale della suddetta riunione, nonché il testo della questione sollevata dalla delegazione tedesca — distribuito ai membri del comitato prima della riunione — figurano fra i documenti prodotti, a richiesta della Corte, dalla Commissione).
Con lettera 24 febbraio 1976, il patrono dell'attrice chiedeva alla Commissione che il problema venisse riesaminato in seno al comitato ed esponeva dettagliatamente, in allegato, i fatti e gli argomenti dedotti a sostegno di tale richiesta. Il 16 marzo 1976, l'attrice adiva il Verwaltungsgericht; una copia della memoria da essa depositata dinanzi a tale tribunale veniva trasmessa dal suo avvocato alla Commissione, ad integrazione dei documenti sottoposti all'esame del comitato. Con tale azione, l'impresa tedesca mira in sostanza ad ottenere la declaratoria dell'obbligo della convenuta a rilasciarle certificati di origine in relazione alla caseina importata da paesi terzi nella Repubblica federale di Germania ed ivi macinata. Con ordinanza 28 maggio 1976, il Verwaltungsgericht sottoponeva alla Corte la seguente questione:
«Se la caseina grezza prodotta in un paese terzo, che sia stata macinata in un paese membro della CEE — nel modo indicato dall'attrice — per poter essere impiegata, sia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 802/68, originaria di detto paese membro».
Nella riunione del 22 e 24 giugno 1976, il comitato dell'origine, dopo avere esaminato le due note inviate dal patrono dell'attrice, decideva all'unanimità di confermare il parere formulato in precedenza e dichiarava di non ritenere necessaria l'emanazione di un regolamento in materia. (Un estratto del verbale di tale riunione e copie delle note suddette sono stati anch'essi prodotti dalla Commissione a richiesta della Corte).
L'attrice lamenta che il comitato abbia omesso di motivare entrambi i pareri da esso emanati. A mio avviso — e anche su questo punto sono d'accordo con la Commissione — il comitato non era obbligato a farlo, giacché i suoi pareri sono privi di efficacia giuridica.
Passo ora all'esame della questione formulata dal Verwaltungsgericht.
L'attrice, la convenuta e la Commissione convengono sul fatto che, a norma dell'art. 5, un determinato processo di lavorazione o trasformazione di un dato prodotto deve, per poter conferire a questo una determinata origine, soddisfare quattro requisiti e cioè:
1)
costituire «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale»;
2)
essere «economicamente giustificata»;
3)
essere «effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo»;
4)
avere come risultato «la fabbricazione di un prodotto nuovo» o rappresentare «una fase importante della fabbricazione».
Del pari, è pacifico che nella fattispecie sono soddisfatti il secondo e il terzo requisito: la molitura della caseina è «economicamente giustificata» ed è effettuata «in un'impresa attrezzata a tale scopo». La controversia concerne quindi l'esistenza degli altri due requisiti.
Preciso subito che, a mio avviso, il primo di essi sussiste nel caso di specie. La convenuta e la Commissione escludono che le operazioni effettuate dall'attrice costituiscano trasformazione o lavorazione «sostanziale». Allo scopo di illustrare il significato del primo e del quarto requisito, la Commissione ha sostenuto che, per stabilire se una determinata operazione abbia carattere «sostanziale», occorre valutarla sotto il profilo «dinamico», cioè considerare il ruolo che essa svolge nel complesso del processo produttivo; viceversa, per accertare se essa equivalga alla «fabbricazione di un prodotto nuovo» o rappresenti «una fase importante della fabbricazione» — e cioè se soddisfi il quarto requisito — si deve valutarla da un punto di vista «statico», confrontando il prodotto così come si presenta prima della lavorazione con il prodotto da questa ottenuto. Signori, questa analisi semantica mi sembra spinta troppo oltre; a mio parere, una trasformazione o lavorazione è «sostanziale» quando non ha carattere accessorio, ossia quando non ha un'importanza minima e trascurabile. Ritengo invero che la frase «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale», di cui all'art. 5, debba essere considerata come un'espressione unitaria, nella quale l'accento è posto sull'aggettivo «ultima».
L'accertamento della sussistenza, nella fattispecie, del quarto requisito dà invece luogo, a mio avviso, a reali difficoltà.
A questo proposito, l'attrice non pretende che la caseina macinata costituisca un «prodotto nuovo» rispetto alla caseina grezza: si tratta, pertanto, unicamente di stabilire se le operazioni da essa effettuate rappresentino «una fase importante della fabbricazione» ai sensi dell'art. 5.
Che tali operazioni costituiscano una «fase importante della fabbricazione» è, quanto meno sotto un certo aspetto, evidente, giacché — come sottolinea l'attrice — la caseina grezza non può essere direttamente utilizzata dalle industrie interessate. Né può obiettarsi che ciò dimostra semplicemente che le suddette operazioni sono «economicamente giustificate». In effetti, i quattro requisiti stabiliti dall'art. 5 sono, in certa misura, sovrapposti: ne deriva che, nell'accertare se uno di tali requisiti sia soddisfatto, non si può prescindere da fatti che dimostrano l'esistenza di un altro di essi.
Purtroppo, però, non ritengo che questo semplice criterio consenta, di per sé, di risolvere il problema. L'espressione «fase importante della fabbricazione» deve essere interpretata nel contesto dell'art. 5 e, in particolare, tenendo conto dello scopo perseguito da tale norma. Esaminata sotto questa prospettiva, detta espressione va intesa nel senso che essa allude ad una fase del processo produttivo abbastanza importante da determinare l'origine della merce di cui trattasi.
A questo proposito è utile richiamarsi ai regolamenti emanati dalla Commissione a norma dell'art. 14, giacché essi dimostrano fino a che punto in tale materia siano rilevanti il grado e, in casi limite, considerazioni di carattere pratico. Ciò non stupisce, giacché il termine «importante», di per sé, esprime una gradazione ed ha valore relativo.
Naturalmente non mi soffermerò su ciascuno di tali regolamenti, né cadrò nell'errore in cui mi è sembrato che la Commissione sia a volte incorsa, considerandoli come autorevole guida per l'interpretazione dell'art. 5 anche in casi da essi non direttamente disciplinati. Mi limiterò a citare, a titolo di esempio, talune disposizioni di alcuni dei suddetti regolamenti.
È interessante confrontare fra loro, in primo luogo, il primo e l'ultimo di essi in ordine di tempo, e cioè il regolamento (CEE) 3 aprile 1969, n. 641, «relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ottenute a partire da uova» (GU n. L 83 del 4. 4. 1969) e il regolamento (CEE) 25 luglio 1973, n. 2026, «relativo alla determinazione di origine dei succhi di uva» (GU n. L 206 del 27. 7. 1973). Il primo stabilisce, per dirla in breve, che l'operazione di essiccamento delle uova costituisce una lavorazione idonea a conferire un'origine determinata; il secondo, invece — per dirla altrettanto brevemente — dispone in senso contrario per quanto concerne la trasformazione di mosti d'uva in succhi d'uva. Va poi citato il regolamento (CEE) 12 febbraio 1971, n. 315, «relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut» (GU n. L 36 del 13. 2. 1971), a norma del quale, l'aggiunta al vino — per ottenere «vini di base» — di mosto di uva fresca, di mosto concentrato, o di alcool non conferisce un'origine determinata, al contrario della trasformazione di «vini di base» in vermut mediante aggiunta di sostanze aromatiche. Tale valutazione è senz'altro esatta, ma dimostra come la linea di demarcazione possa essere sottile.
Vi sono poi regolamenti che manifestamente si basano su differenze di grado. Particolarmente rappresentativi di tale categoria sono il regolamento (CEE) 23 dicembre 1970, n. 2632, «relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (GU n. L 279 del 24. 12. 1970), ed il regolamento (CEE) 27 aprile 1971, n. 861, «relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni» (GU n. L 95 del 28. 4. 1971). L'art. 1 di ciascuno di detti regolamenti dispone che la fabbricazione degli apparecchi da essi rispettivamente contemplati conferisce a questi «l'origine del paese o della Comunità dove è effettuata soltanto se il valore quivi acquisito per effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento dei pezzi che ne sono originari, rappresenti almeno il 45 % del prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi considerati».
Il regolamento (CEE) 24 maggio 1971, n. 1039, «relativo alla determinazione dell' origine di alcuni prodotti tessili» (GU n. L 113 del 25. 5. 1971), abbonda di sottili distinzioni fra vari tipi di processi di fabbricazione. Esso dispone fra l'altro che le operazioni di ricamo conferiscono una determinata origine agli articoli ricamati solo se «la superficie ricamata rappresenta almeno il 5 % della loro superficie totale».
Credo che questi esempi possano bastare.
La convenuta e la Commissione hanno equiparato la macinatura effettuata dall'attrice alla molitura del caffè o del pepe; personalmente non ritengo che le due operazioni si possano mettere sullo stesso piano, giacché la caseina non viene macinata in drogheria o in cucina, come il caffè né tanto meno a tavola, come il pepe.
La Commissione ha inoltre fondato in parte le sue conclusioni sul fatto che la molitura della caseina non modifica la classificazione di tale prodotto nella tariffa doganale comune (voce 35.01), né è menzionata quale operazione idonea a conferire una determinata origine negli accordi e nelle convenzioni in materia commerciale stipulati fra la Comunità e taluni paesi terzi. Tale argomento, però — come la Commissione stessa, ritengo, ha riconosciuto — è inconferente.
Da parte sua, l'attrice ha prodotto (allegato 2 alle sue osservazioni) le risposte fornite dai suoi clienti a un questionario che essa ha loro inviato il 28 maggio 1976, cioè lo stesso giorno in cui il Verwaltungsgericht ha emanato l'ordinanza di rinvio. Non ritengo che tali risposte siano di molto aiuto per l'attrice. È vero che la maggior parte dei clienti — comunque non tutti — hanno dichiarato di ritenere che le operazioni da essa effettuate costituivano una fase importante della fabbricazione; va però considerato che il questionario era redatto in modo da suggerire una risposta in tal senso e, per di più, tale quesito non era posto in relazione con il problema della determinazione dell'origine. In qualche caso, poi, detto questionario ha condotto a risultati curiosi: ad esempio, un cliente si è dichiarato d'accordo sul punto che l'attività dell'attrice dava luogo a un «prodotto nuovo», ma non sul punto che essa fosse importante.
Ciò che in definitva, dopo molte esitazioni, mi ha spinto a condividere il punto di vista del comitato dell'origine e della Commissione, è stato un argomento dedotto da quest'ultima e fondato sul raffronto fra l'importanza del processo produttivo della caseina grezza e quella della lavorazione effettuata dall'attrice. Benché, come ho già detto, tale lavorazione abbia, senza dubbio alcuno, notevole rilevanza, le operazioni relative alla fabbricazione della caseina grezza hanno un ruolo ancora più importante giacché determinano la qualità e addirittura le caratteristiche essenziali del prodotto. Nelle sue osservazioni, la Commissione ha descritto tali operazioni, e l'esattezza di questa descrizione non è stata contestata dall'attrice. Non credo che sia necessario addentrarsi in dettagli tecnici: basta semplicemente ricordare che la qualità e le caratteristiche della caseina dipendono da determinati fattori, quali la percentuale di grassi eliminati dal latte scremato, che costituisce la materia prima, il tipo di coagulante impiegato (acido solforico, lattico o cloridrico, oppure caglio) nonché la sua purezza e quantità, la temperatura del processo di coagulazione, il risultato dell'essiccamento finale, e così via.
L'esattezza del suddetto punto di vista mi sembra confermata da tre elementi di prova.
Il primo è una lettera (che figura nell'allegato 2 alle osservazioni dell attrice) indirizzata all'attrice dal suo più importante cliente giapponese il quale, commentando il questionario sottopostogli, fa una netta distinzione fra le imprese che utilizzano la caseina ottenuta mediante l'impiego di caglio e quelle che trasformano la caseina prodotta mediante l'uso di acidi.
Il secondo è rappresentato da un'osservazione formulata dal governo tedesco a commento della questione sottoposta al comitato dell'origine: esso assume, a proposito della merce lavorata dall'attrice, che la caseina macinata interessa senza dubbio una clientela diversa da quella cui è destinata la merce — di maggior valore — prodotta nella Comunità e quindi non incide sul volume degli affari dei produttori comunitari.
Il terzo è costituito dalle risposte fornite da taluni clienti dell'attrice ad uno dei quesiti contenuti nel suo questionario. Tale quesito — che seguiva immediatamente quello in cui si chiedeva al compilatore se esso possedesse, o considerasse opportuno acquistare, un impianto per la macinatura della caseina — era così formulato:
«In caso di risposta affermativa, quale vantaggio dovrebbe offrire, sotto il profilo del prezzo, la caseina non macinata per compensare le spese da voi sopportate per la macinatura ed il rischio di sporcizia e di differenza di qualità da un sacchetto all'altro?
2 %, 5 %, 10 %, 20 %».
Dei clienti che hanno dato risposta a questo quesito (la minoranza) due hanno risposto 5 %, sei 10 %, uno 20 % ed uno «più». In realtà, nessuno dei clienti interpellati possedeva un impianto di macinazione o ha dichiarato di ritenere opportuno acquistarne uno; tuttavia, da tali risposte si desume chiaramente che le spese relative alle operazioni di pulitura, macinatura e cernita sono generalmente considerate come una piccola percentuale del costo complessivo della caseina macinata.
In conclusione, sono del parere che la questione sottoposta alla Corte dal Verwaltungsgericht vada risolta nel senso che la caseina importata allo stato grezzo da un paese terzo e quindi pulita, macinata, selezionata e imballata in nuovi involucri in uno Stato membro della CEE non deve essere considerata originaria di tale Stato membro ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 802/68.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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