CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 19 GENNAIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Le cause odierne sono state entrambe rinviate alla Corte dal Bundesfinanzhof in via pregiudiziale. Le parti processuali sono identiche: ricorrente è la ditta R. H. Dittmeyer, resistente lo Hauptzollamt di Amburgo-Waltershof.
In entrambe il Bundesfinanzhof deve pronunziarsi sulla classificazione, secondo la tariffa doganale comune, di un prodotto importato dalla ricorrente. Nei due casi il prodotto è sostanzialmente identico: però nel primo caso è stato importato pastorizzato, mentre nel secondo era congelato, in quanto si tratta di un prodotto che si deteriora se non viene adeguatamente trattato.
A quanto mi risulta, la ricorrente fabbrica succhi di frutta, specie di agrumi. Essa acquista in Marocco ed in Brasile succhi concentrati di agrumi preparati in loco, ma importa pure dagli stessi paesi il prodotto su cui vertono le due controversie odierne, che, — senza voler pregiudicare l'esito delle cause con la mia terminologia — definirei un sottoprodotto della fabbricazione di detti concentrati.
Sembra che, in una prima fase di lavorazione, il succo venga estratto dai frutti spremendoli o aspirandolo, in modo che inevitabilmente restano nel liquido particelle solide di frutto. Queste vengono filtrate e spremute ulteriormente per estrarne il succo residuo. Quello che rimane viene descritto dal Bundesfinanzhof nell'ordinanza di rinvio come parti di frutta «che non contengono quasi più polpa o succo» e consistenti «essenzialmente di pelle e di albedo».
La ricorrente importa questo prodotto per aggiungerlo ai succhi di frutta che essa produce, onde migliorarne l'aspetto, a quanto essa sostiene. Tale uso — sempre secondo la ricorrente — è però del tutto eccezionale e la maggior parte dei residuati in questione viene buttata via come scarto industriale, pur se in qualche caso essi vengono utilizzati come foraggio. Su questo punto pare vi sia accordo tra le parti.
Nel 1970, periodo in cui il prodotto è stato importato, esso veniva dichiarato come appartenente alla voce doganale 23.06, che comprende «prodotti di origine vegetale, del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove». Dapprima la dogana di Amburgo accettava questa dichiarazione, ma nel novembre 1971 essa mutava atteggiamento e ingiungeva alla ricorrente di versare un conguaglio asserendo che:
1)
il prodotto pastorizzato rientrava nella voce 20.06, che comprende «frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole» — l'«altrimenti» significa qui che sono stati usati mezzi di conservazione diversi dall'aceto, dall'acido acetico, dal congelamento o dallo zucchero — e che
2)
il prodotto congelato rientrava nella voce 08.10 che comprende: «frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri».
Pare che le autorità doganali siano giunte a questa conclusione per due motivi.
Il primo è costituito da una scheda di classificazione emanata il 4 maggio 1971 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune (abbreviato in prosieguo in «comitato per la nomenclatura»). Questa scheda rappresenta l'allegato III alle osservazioni della Commissione ed è incontestato che si riferisce al prodotto litigioso in quanto derivato dalle arance. Nella scheda il prodotto è descritto come segue:
«Prodotto conosciuto come logge d'arancia in forma di densa pasta di frutto, cruda, giallastra, di gusto neutro o leggermente amarognolo simile a quello dell'arancia, senza aggiunta di zucchero; si ottiene filtrando succo d'arancia che contiene polpa e contiene pure una certa quantità di scorza sminuzzata più o meno finemente, per lo più composta dalla parte interna, bianca. E destinata ad essere aggiunta ai concentrati diluiti di succo d'arancia ed alle bevande non alcoliche».
La motivazione della classificazione fornita dal comitato era la seguente:
«Poiché il prodotto in questione consiste in effetti di parti di frutto, cioè di polpa, di buccia delle logge e di una certa quantità di scorza, per lo più della parte interna, bianca, esso rientra nella voce 20.06 se pastorizzato e in quella 08.10 se congelato. Non è possibile classificarlo sotto la voce 23.06 soprattutto perché, tenuto conto del sistema di fabbricazione e dei mezzi di conservazione, non è un residuo ai sensi di questa voce».
La voce 23.06 non contiene il termine «residuo», ma esso compare nel titolo del capitolo 23 della tariffa doganale comune, di cui detta voce fa parte. Il titolo è «residui e cascami delle industrie alimentari: alimenti preparati per gli animali». Benché la norma A 1 delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune stabilisca che i titoli dei capitoli «debbono essere considerati come puramente indicativi» mi pare logico, tenuto conto delle corrispondenti note esplicative della nomenclatura di Bruxelles emanate dal Consiglio per la cooperazione doganale, tener presente, nell'interpretare le varie voci del capitolo 23, che questo capitolo è destinato a comprendere residui e cascami dell'industria alimentare. Tra poco tornerò su queste note esplicative.
Il secondo elemento che pare abbia influito sulla decisione delle autorità doganali di Amburgo è il risultato di un'analisi effettuata in seguito, nel 1971, dallo «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» (Istituto tecnico doganale di analisi e insegnamento) su campioni del prodotto litigioso. A quanto posso giudicare, però, questa analisi ed i suoi risultati sono ormai puri elementi di cronaca: non vi forniscono infatti alcun elemento per risolvere le questioni.
La ricorrente tentava, in via amministrativa, di sottrarsi al pagamento del conguaglio doganale, ma senza esito. Essa adiva allora il Finanzgericht di Amburgo, del pari invano. Il Finanzgericht pare si sia ritenuto vincolato dalla «scheda di classificazione» emanata dal comitato per la nomenclatura. La ricorrente è così giunta dinanzi al Bundesfinanzhof.
Il Bundesfinanzhof, nel provvedimento di rinvio, esprime dubbi circa la possibilità di classificare, ai fini doganali, come «frutta» un prodotto composto di «parti di frutta, cui però fanno difetto quasi totalmente le caratteristiche che contraddistinguono quel determinato frutto» e quindi è incerto sull'esattezza della «scheda» del comitato per la nomenclatura. D'altra parte il Bundesfinanzhof esprime dubbi circa la possibilità di classificare sotto la voce 23.06 un prodotto che «non viene usato come foraggio».
Il giudice proponente interpella quindi la Corte su tre punti in ognuna delle cause.
Il primo è se il prodotto descritto, a seconda dei casi, rientri nella voce 20.06 o nella voce 08.10.
Il secondo — per il caso che alla prima questione venga data soluzione negativa — è se il prodotto possa classificarsi sotto la voce 23.06 anche se in generale, e nella fattispecie, non viene usato come foraggio.
Il terzo, per il caso che i primi due punti vengano risolti negativamente, è se il prodotto possa classificarsi sotto una o l'altra delle voci in questione in applicazione del n. 5 (nel 1970, ora n. 4) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, la quale recita: «Le merci che non siano classificabili in nessuna delle voci della tariffa doganale comune debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
Prima di trattare i vari punti, devo stabilire quale valore giuridico abbia una «scheda di classificazione» emanata dal comitato per la nomenclatura.
La Commissione sostiene che la scheda in questione è stata emanata a norma dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97. Detto regolamento, che disciplina le «misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune», è quello che, come ricorderete, ha istituito il comitato per la nomenclatura. L'art. 1 stabilisce che il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
L'art. 2 recita:
«Il comitato può esaminare ogni problema relativo alla nomenclatura della tariffa doganale comune sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro».
L'art. 3 definisce il procedimento col quale vanno adottate «le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci». Questo procedimento è praticamente identico a quello stabilito dall'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 802/68, «relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci», che ho avuto recentemente occasione di descrivere nelle conclusioni per la causa 49/76 (Gesellschaft für Überseehandel mbH/Camera di Commercio di Amburgo). Il procedimento implica, come ricorderete, che il rappresentante della Commissione sottoponga al comitato un progetto il quale viene approvato se il comitato emette parere favorevole. Se invece il comitato non è d'accordo, la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, che ha tre mesi per giungere ad una decisione, in mancanza della quale la Commissione può adottare i provvedimenti proposti.
Nella causa 37/75, Bagusat/Hauptzollamt Berlin-Packhof (1975, Racc. pag. 1339), la Corte doveva pronunciarsi su un regolamento della Commissione adottato a norma dell'art. 3. La Corte ha affermato che l'art. 3 ha l'effetto di conferire alla Commissione «che agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri» un ampio potere discrezionale quanto alla classificazione di prodotti specifici sotto determinate voci della tariffa doganale comune, alla sola condizione che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della tariffa (vedi punti 7, 8 e 11 della motivazione).
In un primo momento ho avuto l'impressione che la presente causa fosse la prima in cui la Corte si occupava di schede di classificazione emanate dal comitato per la nomenclatura, ma in realtà vi erano già state le cause 98 e 99/75 (Carstens Keramik/Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Racc. 1976, pag. 241). Le versioni francese ed inglese della sentenza non rendono evidente questo punto. Il testo inglese chiama la «scheda» ivi menzionata talvolta «tariff decision» (pagg. 243, 244 e 246) e talvolta «opinion» (pagg. 250-252). In francese si parla ora di «décision tarifaire» (pagg. 243, 244, 245), ora di «avis» (pagg. 250-253), mentre il termine francese corretto è «fiche de classement». Analoghe inesattezze si ritrovano nelle versioni danese, italiana e olandese. La versione tedesca, però, che è quella originale, parla sempre correttamente di «Tarifentscheid». Ho detto «correttamente» in quanto il termine è corretto secondo la terminologia usata dello stesso Comitato per la nomenclatura. Comunque la Corte ha affermato che la «scheda» non ha forza vincolante, ma costituisce un'indicazione attendibile ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune. Ricorderete che ne ho anche fatto cenno nella causa Gesellschaft für Überseehandel, nella quale ho concluso che non vi sono differenze tra l'efficacia di un parere del Comitato per l'origine che agisce in forza del regolamento n. 802/68 e quella di un «parere» del comitato per la nomenclatura che agisce in forza del regolamento n. 97/69.
Mi pare si possa sostenere la stessa tesi per la «scheda» di cui si tratta ora: la Corte deve tenerne conto in quanto rappresenta l'orientamento della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri, ma non ne è affatto vincolata.
Dopo questa introduzione, passo ai quesiti sottoposti alla Corte dal Bundesfinanzhof e dirò subito che i dubbi del giudice a quo sulla classificazione del prodotto come «frutta» mi paiono del tutto fondati. Ritengo invero che il chiamare «frutta» tale prodotto costituisca un abuso linguistico.
Nel tentativo di corroborare l'atteggiamento del Comitato per la nomenclatura, la Commissione ha osservato che il termine «frutta» nelle voci 20.06 e 08.10 deve intendersi nel senso che comprende anche «parti di frutti». Ciò è evidente: non è possibile limitare la nozione al frutto intiero. Per esempio le sottovoci 20.06 B II a 2 e 20.06 B II b 2 contengono il termine «segmenti di pompelmi» e nelle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles si trova, al capitolo 20, una «nota al capitolo» (n. 3) in cui si dichiara che «le piante commestibili, le parti di piante e le radici di piante conservate in sciroppo (esempio, zenzero e angelica) vanno classificate con la frutta conservata di cui alla voce 20.06». Per lo stesso capitolo vi è una «nota generale» che dice «la frutta, la verdura ed altre piante o parti di piante classificate nel presente capitolo possono essere interi, in pezzi o in polpa» e quanto alla stessa voce 20.06 vi è una nota in questo senso: «la voce comprende frutta (intera, in pezzi o compressa) preparata e conservata con procedimenti diversi da quelli elencati nelle voci del capitolo 8 o nelle precedenti voci di questo capitolo».
Comunque in queste note esplicative non vi è traccia di espressioni che facciano concludere che le voci 08.10 o 20.06 possono comprendere «parti di frutti» nel senso di un prodotto derivante dal frutto, ma che non è più identificabile con un frutto. È sintomatico il fatto che, nel capitolo 8 della tariffa «le scorze» siano trattate separatamente dalla «frutta»: vedasi la voce 08.13. Nel capitolo 20 le «scorze» sono trattate in modo poco preciso. La voce 20.04 comprende «frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)». Non vi sono però voci che comprendano espressamente le scorze conservate in modo diverso che nello zucchero. La Commissione ha ricordato che nel 1957, la delegazione egiziana al Consiglio di cooperazione doganale aveva rilevato questa anomalia. Pare che ciò abbia provocato una raccomandazione secondo cui i termini «scorze di frutti» dovevano venir inclusi nella voce 20.06 (allegato II alle osservazioni della Commissione). La raccomandazione pare però caduta nel vuoto, ma anche se fosse stata seguita non credo che nel nostro caso il fatto avrebbe qualche peso. La Commissione si è pure richiamata a pareri del Consiglio per la cooperazione doganale relativi a vari altri prodotti, i quali però mi pare abbiano tutti analogie molto vaghe con la merce di cui trattasi ora (allegato II alle osservazioni della Commissione).
Penso dunque che né la voce 08.10, né la voce 20.06 comprendano detta merce.
Ricorderete che, quanto all'inclusione nella voce 23.06, la maggior fonte di dubbi per il Bundesfinanzhof è il fatto che normalmente il prodotto non è usato come foraggio, né la ricorrente intendeva usarlo come tale.
Su questo punto si deve sottolineare, credo, che — per essere incluso nella voce 23.06— un prodotto non deve essere «destinato» a servire come foraggio, basta che sia soltanto «del tipo» impiegato come foraggio. Se il prodotto sia o meno di questo tipo è indubbiamente una questione di fatto e direi in linea generale che, trattandosi di un rinvio pregiudiziale, era il giudice proponente che doveva stabilirlo. Per i motivi che esporrò tra breve, comunque, non penso che nella fattispecie sia necessario risolvere il problema.
Le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles dichiarano che il capitolo 23 «comprende i vari scarti e cascami derivanti da prodotti vegetali usati dall'industria alimentare ed anche alcuni prodotti di origine animale». Ed inoltre «l'impiego principale della maggior parte di questi prodotti è come foraggio per gli animali … Tuttavia, alcuni di essi trovano impiego nell'industria». Le note relative alla voce 23.06 dichiarano:
«Se non sono inclusi in voci più specifiche della nomenclatura e se sono del tipo usato come foraggio, la presente voce comprende i prodotti vegetali, scarti vegetali, residuati e derivati dalla lavorazione industriale di prodotti vegetali onde estrarne alcune componenti.
Tra l'altro, essa comprende:
…
(5)
Scarti di frutta (bucce e torsoli di mele, pere, ecc.) e residui della spremitura di frutta (uva, mele, pere, agrumi, ecc.) anche se possono venir usati pure per estrarne pettina.
.. .».
È ovvio che, se si considerano il capitolo 23 nel suo complesso e la voce 23.06 in particolare, essi non riguardano residuati o scarti nel senso di «rifiuti» o «spezzatura». In realtà dev'essere così, poiché non ha scopo classificare per scopi doganali un prodotto assolutamente inutilizzabile. Quindi, in questo contesto, «residuati» e «scarti» sono termini relativi: ciò che è «residuato» o «scarto» per un'industria è materia prima per un'altra.
Con questa interpretazione, i termini «residuati e scarti derivanti da prodotti vegetali usati nell'industria alimentare» mi pare si attaglino perfettamente al prodotto di cui trattasi e mi pare senza importanza il fatto che il prodotto sia o meno «del tipo usato come foraggio». Se è tale, rientra senz'altro nella voce 23.06. In caso contrario penso si debba ricorrere alla regola generale n. 4, poiché la voce 23.06 risulta quella idonea per i prodotti con i quali il prodotto in questione ha maggiore analogia.
Ricorderete che il Comitato per la nomenclatura ha detto che il prodotto non rientrava nella voce 23.06«soprattutto perché, tenuto conto del metodo di produzione e del sistema di conservazione, non costituisce un residuato nel senso di questa voce». Nelle osservazioni della Commissione è stata fatta un po' di luce sul senso di questa giustificazione piuttosto sibillina. Pare che essa si fondi sulla tesi che la tariffa doganale comune distingue nettamente tra foraggio per animali e prodotti per l'alimentazione umana, cosicché un prodotto confezionato secondo le norme di igiene e conservato mediante pastorizzazione o congelamento per aggiungerlo a derrate alimentari non può venir classificato come foraggio. Sono dolente di far notare che questa motivazione a mio avviso non regge. Il capitolo 23 non riguarda solo i foraggi, né esclude espressamente o implicitamente i prodotti fabbricati secondo le norme di igiene o quelli che hanno subito un trattamento per evitarne il deterioramento. Tanto meno esso fa della destinazione di una partita di merce un criterio di classificazione.
In conclusione penso che possiate rispondere al Bundesfinanzhof dichiarando che i prodotti descritti nel provvedimento di rinvio rientrano nella voce 23.06 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzioni dall'inglese.
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