CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 26 MAGGIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La presente controversia è il prosieguo della causa 31/75, sfociata nella sentenza di questa Corte (prima sezione) 4 dicembre 1975 (Racc. 1975, pag. 1563).
Per questo motivo mi sembra inutile passare in rassegna gli antefatti del precedente ricorso del sig. Costacurta ed illustrare lo svolgimento della sua carriera, tutti elementi che sono stati a dovizia esposti in detta sentenza, nonché nelle conclusioni presentate, il 20 novembre 1975, dall'avvocato generale Warner.
Sarà sufficiente soffermarsi sul fatto che, in tale causa, il ricorrente chiedeva a questa Corte d'annullare la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli e per esami, indetto col bando COM/A 15/73, al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di grado A7/A6 nel settore della stampa e dell'edizione, aveva respinto la sua candidatura. Egli chiedeva altresì l'annullamento della decisione negativa adottata, il 13 gennaio 1975, dalla Commissione in merito al suo reclamo amministrativo.
Il ricorso si basava in particolare sulla violazione dell'art. 25 dello statuto, per il fatto che la decisione della commissione giudicatrice era insufficientemente motivata, e sullo sviamento di potere commesso dalla commissione stessa, e di conseguenza dalla convenuta, per non avere riconosciuto che il ricorrente aveva un' esperienza professionale equivalente al possesso di un diploma universitario.
L'avvocato generale Warner aveva concluso non solo nel senso di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso, e di conseguenza la decisione negativa adottata dalla Commissione, ma anche nel senso che fossero del pari annullate tutte le nomine cui si era proceduto in base alla relazione redatta da detta commissione.
Tuttavia, con la summenzionata sentenza, questa Corte si è limitata ad annullare, per insufficienza di motivazione, la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere alle prove il ricorrente, nonché la decisione con cui l'amministrazione aveva respinto il reclamo dell'interessato.
La prima sezione riteneva, infatti, che il concorso in questione mirava a costituire un elenco di riserva e che, di conseguenza, l'esclusione del ricorrente dalle prove non aveva influito sull'ammissione alle prove stesse di persone che, secondo la commissione giudicatrice, possedevano i requisiti enumerati nel bando di concorso. Essa precisava (punto 17 della motivazione) che «i diritti del ricorrente si potranno perciò considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà l'attitudine dell interessato ad essere inserito nell'elenco dei candidati e, in caso di giudizio positivo, l'ammetterà al concorso, senza con ciò rimettere in causa la selezione effettuata in precedenza».
I —
Le conclusioni del presente ricorso sono esclusivamente dirette avverso la decisione 25 maggio 1976, notificata al ricorrente con lettera del 26 maggio successivo, con cui la commissione giudicatrice reiterava il rifiuto d'ammettere la sua candidatura al concorso COM/A 15/73.
Va quindi accertato se la commissione giudicatrice si sia o meno conformata al dovere, impostole dalla precedente sentenza di questa Corte, di procedere ad un nuovo esame dell'idoneità del ricorrente e se, ciò facendo, essa si sia legittimamente attenuta, stando alle disposizioni dello statuto che costituiscono le norme del caso, a quanto previsto dal bando di concorso.
Tuttavia, non vi pare necessario chiedersi, in via preliminare, se il compito della commissione giudicatrice dovesse limitarsi a tale riesame? Nel corso della fase orale, infatti, ad un preciso quesito del presidente di questa sezione, il patrono del ricorrente dichiarava che la Commissione aveva proceduto a due nomine, per posti d'amministratori di grado A 7, a seguito del concorso di cui trattasi. Allo stesso quesito, l'agente della Commissione non è stato in grado di rispondere con precisione; egli si è limitato a dire che, a suo avviso, non aveva avuto luogo alcuna nomina. Ora, si tratta di accertare se, ammesso che si sia proceduto a siffatte nomine, cioè nell'ipotesi in cui l'autorità che ha il potere di nomina abbia effettivamente attinto all'elenco di riserva costituito a seguito delle prime operazioni della commissione giudicatrice, quest'ultima non fosse tenuta, onde dare esecuzione alla sentenza 4 dicembre 1975, a riprendere in esame i requisiti di ammissibilità di tutti i candidati — essi erano 22, compreso il Costacurta — ovvero potesse limitarsi a riesaminare l'idoneità del solo ricorrente.
Stando alla motivazione di tale sentenza, ritengo che questa Corte abbia invitato in termini chiari la commissione giudicatrice ad adottare la seconda soluzione, al fine d'evitare di rimettere in forse la selezione già effettuata tra i candidati diversi dal ricorrente.
Mi sembra fuori discussione che così, del resto, la commissione giudicatrice, cui veniva notificato il testo della sentenza pronunziata nella causa 31/75, ha inteso il suo compito.
Tale collegio si riuniva una prima volta, il 17 maggio 1976, nella sua composizione originaria, con la sola riserva che il membro designato dal comitato del personale era diverso da quello che aveva partecipato alla correzione delle prove nel luglio 1974.
Senza riprendere «ab ovo» tutte le operazioni del concorso, la commissione giudicatrice si limitava, giusta le direttive della sentenza della Corte, a riesaminare se la candidatura del ricorrente fosse ammissibile, tenuto conto dei suoi titoli e della sua esperienza professionale, sulla base di quanto indicato nel bando di concorso e dell'insieme dei dati che figurano nel fascicolo personale dell'interessato.
Sembra che, nel corso di questa prima riunione, la commissione giudicatrice abbia adottato una decisione di principio sfavorevole alla suddetta candidatura, giacché essa si riuniva una seconda volta il 25 maggio 1976, onde «approvare il risultato delle proprie deliberazioni». È in questa occasione che, previa approfondita disamina degli atti, essa decideva, per motivi sui quali ritornerò, di non ammettere il Costacurta al concorso.
II —
Tra il 17 e il 25 maggio si verificava un episodio che, ad avviso del ricorrente, è la riprova d'una violazione delle disposizioni dell'allegato III, art 6, dello statuto, in forza delle quali «i lavori della commissione giudicatrice sono segreti». Infatti, il 19 maggio mattina, il Costacurta veniva informato da una collega che un membro della commissione giudicatrice, la sera prima, nel corso di una riunione privata, aveva reso nota la decisione sfavorevole già adottata, nel corso della riunione del 17 maggio, nei suoi confronti. Il ricorrente indirizzava immediatamente una nota di protesta al direttore del personale e dell'amministrazione.
Il fatto stesso della rivelazione avvenuta nei modi sopra descritti non viene contraddetto, nel merito, dalla Commissione: relativamente a questo punto, essa si è limitata a ribattere che, onde valutare in tutta la sua portata l'asserzione del ricorrente, si dovrebbe «far uscire dall'anonimato le persone che avrebbero violato l'obbligo di discrezione» imposto dall'art. 6 dell'allegato III dello statuto.
Il ricorrente soggiunge, da parte sua, che la divulgazione dell'informazione relativa al mancato accoglimento della sua candidatura è avvenuta in un momento in cui i membri della commissione giudicatrice non avevano ancora firmato il processo verbale dei lavori, né stabiliti i motivi di cui, in definitiva, si è tenuto conto per respingere detta candidatura.
Ora, signori, è indispensabile fare una distinzione tra due elementi di queste asserzioni.
Si può, innanzitutto, prendere per buona, anche se non provata, l'affermazione del ricorrente secondo cui, tramite una collega d'ufficio, indicata per nome, egli sarebbe stato informato della divulgazione della notizia relativa alla reiezione della propria candidatura da parte d'una persona che aveva partecipato alla riunione tenuta dalla commissione giudicatrice il 17 maggio 1976. Su questo punto, d'altra parte, la Commissione si è rimessa al vostro prudente apprezzamento quanto all'offerta di prova testimoniale presentata dal ricorrente.
Per contro, anche ammesso che nel corso di detta riunione la commissione giudicatrice non avesse ancora stabilito, nella forma definitiva, la motivazione della propria decisione, non mi sembra che ciò sia in contrasto col fatto ch'essa avesse adottato, fin dal 17 maggio, una decisione di principio sulla candidatura del Costacurta. Dagli stessi termini del processo verbale della riunione tenutasi il 25 maggio, risulta, infatti, che la commissione giudicatrice si è riunita in questa data per «approvare il risultato delle proprie deliberazioni». Tale formula implica che dette deliberazioni hanno avuto luogo nel corso della riunione precedente, circostanza confermata, per di più, dal ricorrente stesso: egli si lagna della divulgazione della decisione con cui la commissione giudicatrice respingeva la sua candidatura. Se si ammette ch'egli aveva motivo di protestare, deve anche ammettersi che la commissione giudicatrice aveva non solo deliberato relativamente al suo caso già nel corso della riunione iniziale, ma ch'essa aveva preso posizione in senso negativo quanto alla sua candidatura. Il 25 maggio, dopo aver dichiarato il risultato delle proprie deliberazioni, non le restava che stendere nella dovuta forma la decisione.
Data l'esistenza di questa decisione, adottata prima di qualsiasi divulgazione, ritengo che la violazione del segreto delle deliberazioni non possa incidere sulla legittimità dell'atto.
In ciò, mi pare di poter esser confortato dalla sentenza del Consiglio di Stato francese 19 dicembre 1973 (Ministre de l'éducation nationale/Sieur Chambre), richiamata nella controreplica dalla Commissione. Questa decisione respinge il mezzo tratto dalla violazione del segreto delle deliberazioni d'una commissione giudicatrice di concorso, con la motivazione che detta violazione per quanto deplorevole essa sia, non aveva avuto alcuna influenza sulla regolarità delle prove e sulla determinazione dei relativi risultati, essendosi verificata prima della proclamazione ufficiale dei risultati, ma successivamente alla correzione dei compiti e dopo la deliberazione nel corso della quale la commissione giudicatrice aveva stabilito la valutazione dei candidati.
Nella presente causa riscontro una situazione analoga, in quanto la decisione di respingere la candidatura del ricorrente era stata adottata, in linea di principio, se non nella sua motivazione, prima ancora della violazione del segreto della deliberazione.
Nella riunione del 25 maggio, la commissione giudicatrice confermava puramente e semplicemente detta decisione. Il mezzo fatto valere non può quindi essere accolto.
III —
Per contro, pare che sussista una contraddizione flagrante tra le valutazioni di fatto risultanti dai rapporti informativi che riguardano il ricorrente, per il periodo che ha immediatamente preceduto il riesame della sua candidatura al concorso di cui è causa, e la motivazione addotta dalla commissione giudicatrice. Il Costacurta crede di riscontrare in questa contraddizione la prova d'uno sviamento di potere.
Presentato in questi termini, tale mezzo viene indubbiamente fatto valere in maniera maldestra; tuttavia mi sembra potersi trasporre sul piano giuridico dell errore manifesto nella valutazione dei fatti.
L'esclusione del ricorrente dal concorso viene infatti motivata nel senso che la sua esperienza professionale era stata acquisita esercitando, dal 1966 al 31 maggio 1972, funzioni esecutive, di natura vuoi tecnica, vuoi amministrativa, nonché, a partire dal 1o giugno 1972, funzioni sostanzialmente esecutive (correzione di bozze e redazione di manoscritti per la tipografia).
Stando alla motivazione della commissione giudicatrice, le funzioni del ricorrente sarebbero anzi restate funzioni meramente esecutive, corrispondenti a mansioni manuali o servizi, il che potrebbe far sorgere dubbi quanto alla giustificazione del suo inquadramento nella categoria B, nondimeno ottenuto in esito ad un concorso.
Orbene, l'ultimo rapporto informativo del ricorrente, relativo al periodo 1o luglio 1973 - 30 giugno 1975, qualifica il suo rendimento superiore al normale e soprattutto, come il rapporto precedente, relativo al periodo 1o luglio 1971 - 30 giugno 1973, indica ch'egli è un impiegato di concetto, il che, almeno secondo la versione francese dell'art. 5 dello statuto, classifica il dipendente che esercita le relative funzioni nella categoria A.
Vorrei aggiungere, da parte mia, pur se questo mezzo non è stato dedotto dal ricorrente, che, manifestamente la commissione giudicatrice non ha potuto tener conto dell'ultimo rapporto informativo sull'interessato, relativo al periodo 1o luglio 1973 - 30 giugno 1975. Ciò si spiega coi fatto che tale rapporto veniva vistato dal primo relatore, capo della divisione «edizione», il quale presiedeva del resto la commissione giudicatrice, e dal superiore gerarchico di quest'ultimo, il direttore dell' amministrazione, solo il 14 giugno 1976, mentre il ricorrente stesso vi apponeva il proprio visto il 18 giugno 1976.
Orbene, in materia di valutazione dei titoli o d'esperienza professionale equivalente ai titoli richiesti e d'esperienza adeguata alla funzione, niente può sostituire i rapporti informativi, che hanno per l'appunto lo scopo di descrivere esattamente, per ciascun dipendente, i compiti incombentigli e di valutarne la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio.
Infine, come già nel 1975, stando a quanto espone l'avvocato generale Warner nelle sue conclusioni (Racc. 1975, pag. 1579), neppure nel 1976 la commissione giudicatrice ha definito obiettivamente i criteri da applicare per stabilire l'equivalenza fra l'esperienza professionale dei candidati ed un determinato livello di preparazione teorica, come richiesto dalla vostra giurisprudenza (Alvino, Racc. 1965, pag. 768). La Commissione ha ammesso, rispondendo ad un quesito rivoltole in udienza del presidente di sezione, che «non è forse del tutto chiaro che la motivazione risponde alle esigenze poste dalla Corte, quali si possono desumere dalla sentenza precedente».
La seconda motivazione fornita dalla commissione giudicatrice, certamente più ampia della precedente, mi sembra anch'essa insufficiente e caratterizzata, come la prima, dalla stessa «astensione da qualsiasi tentativo d'analisi più approfondita» e dalla stessa «rinuncia ad utilizzare criteri selettivi complementari».
Per questo motivo, concludo nel senso che il presente ricorso venga accolto e che sia quindi annullata la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A 15/73; le spese, infine, dovrebbero essere poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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