CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 FEBBRAIO 1977
Signor presidente,
signori giudici,
1.
I termini essenziali della questione d'interpretazione, che vi è sottoposta nel presente caso, possono così riassumersi: le norme comunitarie sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti consentono o vietano che uno Stato membro applichi una regola del proprio ordinamento contro il cumulo delle prestazioni assicurative, nei confronti di un lavoratore il quale ha maturato sia il diritto ad una pensione d'invalidità sulla base delle norme comunitarie, sia il diritto ad un'altra pensione della stessa natura a carico di uno Stato terzo?
I fatti essenziali sono i seguenti:
Il signor Kaucic, cittadino italiano, aveva lavorato in tre paesi: in Belgio, fra il 1929 e il 1940, per 501 settimane, in Austria, fra il 1941 e il 1945, per 42 mesi, in Italia, dal 1949 al 1957, per 323 settimane. Divenuto invalido del lavoro nel 1957, egli ottenne due pensioni di invalidità: una (a decorrere dal 1o ottobre 1957) a carico della competente istituzione austriaca, e beneficiando di una convenzione bilaterale austro-italiana che permette di totalizzare i periodi di lavoro compiuti nei due paesi; l'altra (a partire dal 1o gennaio 1958) a carico degli istituti di previdenza italiano e belga, in applicazione dei regolamenti comunitari nn. 3 e 4. La quota di questa seconda pensione a carico dell'istituto italiano è stata in realtà sostituita dal prorata dovuto nel quadro della convenzione italo-austriaca, il quale era di importo più elevato, conformemente a una decisione di principio presa dalla commissione amministrativa CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti nella sua 51a sessione (gennaio 1964).
Fino al 31 dicembre 1963, la quota-parte belga di questa seconda pensione fu pagata all'interessato senza riduzioni, sebbene egli fruisse contemporaneamente della pensione austriaca. Ma, a decorrere dal 1o gennaio 1964, l'istituto nazionale belga di assicurazioni per malattia e invalidità (INAMI) ha rettificato l'importo della frazione di pensione a carico del Belgio, partendo dal calcolo della pensione belga «pour ordre» (cioè della pensione che sarebbe spettata al Kaucic secondo la legislazione belga se egli avesse compiuto in Belgio anche il periodo di lavoro svolto in Italia), sottraendo da questa cifra l'importo della pensione austriaca e proratizzando la differenza. Ciò è avvenuto in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 2, della legge belga del 9 agosto 1963 (che ha istituito e organizzato un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità), ai sensi del quale «les prestations prévues par la présente loi ne sont accordées que dans les conditions fixées par le Roi, lorsque le dommage pour lequel il est fait appel aux prestations est couvert par le droit commun ou par une autre législation. Dans ce cas, les prestations de l'assurance ne sont pas cumulées avec la réparation résultant de l'autre législation; elles sont à charge de l'assurance dans la mesure où le dommage couvert par cette législation n'est pas effectivement réparé …».
Contro questa decisione dell'INAMI, l'interessato ricorse innanzi al Tribunale del lavoro di Bruxelles; ma il ricorso fu respinto. Morto nel dicembre 1973 il signor Kaucic, le sue figlie produssero appello innanzi alla Corte del lavoro di Bruxelles, la cui decisione confermò quella del Tribunale. Le sorelle Kaucic hanno quindi impugnato per cassazione la sentenza di secondo grado; e la Corte di cassazione, con sentenza del 16 giugno 1976, ha deciso di sottoporre alla nostra Corte, ai sensi dell'articolo 177 del trattato di Roma, il seguente quesito:
«Se gli artt. 27, n. 1, e 28, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, impediscano all'ente previdenziale d'uno Stato membro di applicare le norme della propria legislazione concernenti il cumulo della prestazione dovuta in forza della predetta legislazione con una prestazione concessa in base alla legislazione di uno Stato terzo, ed in particolare impediscano di applicare l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 al cumulo della prestazione dovuta dall'ente previdenziale belga con una prestazione dovuta dall'Austria, paese con il quale il Belgio non è legato da una convenzione bilaterale sulla previdenza sociale, ponendo precisamente l'ente previdenziale belga nell'impossibilità d'applicare il suddetto art. 70, § 2, al calcolo dell'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi d'assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste dall'art. 27 del regolamento n. 3, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione belga».
2.
Conviene rammentare anzitutto il contenuto delle due norme comunitarie alle quali il giudice nazionale ha fatto riferimento. L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 3/58 del Consiglio del 25 settembre 1958 si riferisce ai casi in cui un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legge di due o più Stati membri, e stabilisce il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione (o assimilati) compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di ciascuno Stato membro «in vista dell'acquisto, del mantenimento o del ricupero del diritto alle prestazioni». L'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone circa la maniera di liquidare le prestazioni, alle quali può pretendere un assicurato contemplato nell'articolo 27, e in particolare stabilisce, al para grafo a, che l'istituzione di ciascuno degli Stati membri, sotto la cui legge il lavoratore ha compiuto periodi di assicurazione, determini se ricorrano le condizioni per la nascita del diritto alle prestazioni, secondo la propria legislazione e tenuto conto della totalizzazione regolata dall'articolo 27. Il paragrafo b a sua volta prevede che, quando sia stato acquisito il diritto alle prestazioni, l'istituzione predetta calcoli la prestazione che spetterebbe all'interessato se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente in base alla propria legge (c.d. «montant pour ordre»), e successivamente fissi l'ammontare prorata a suo carico, mettendo in rapporto la durata dei periodi compiuti secondo detta legge con la durata totale dei periodi compiuti secondo le leggi di tutti gli Stati membri interessati, prima del verificarsi del rischio.
A proposito di questi due articoli, è incontestabile che essi riguardano soltanto i periodi di lavoro compiuti negli Stati membri della Comunità (e quindi i lavoratori in quanto siano stati sottoposti alle leggi di due o più Stati membri, come dice l'articolo 27, paragrafo 1), non i periodi di lavoro compiuti in paesi terzi. Se quindi il signor Kaucic avesse lavorato soltanto in Belgio ed in Austria, o in Italia ed in Austria, gli articoli 27 e 28 non avrebbero trovato applicazione. Il lavoro prestato in un paese terzo può essere preso in considerazione dalla legge di uno Stato membro, ma non certo in virtù di norme comunitarie. La nostra Corte ha chiaramente affermato, con sentenza del 16 novembre 1972 in causa 16/72, Ortskrankenkasse Hamburg (Racc. 1972, pag. 1141 e segg.), che «gli enti previdenziali degli Stati membri non devono tener conto, ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni da essi fornite, dei periodi assicurativi maturati in paesi terzi». Beninteso, il fatto che non debbano non significa che non possano, a tutti gli effetti, tener conto di quei periodi. Nel caso di specie, in effetti, il lavoro prestato dal signor Kaucic in Austria è stato preso in considerazione in Italia, ma sulla base della convenzione bilaterale italo-austriaca, e al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
È vero che la commissione amministrativa della CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti si è occupata, come già sopra ho detto, dell'applicazione dell'articolo 28 del regolamento n. 3 ai lavoratori che abbiano compiuto periodi di assicurazione in più Stati membri e in uno Stato terzo che abbia concluso una convenzione con uno di essi. Ma ciò è avvenuto proprio allo scopo di confermare la netta separazione fra gli obblighi degli Stati membri in base al diritto comunitario e gli obblighi di uno qualsiasi di tali Stati in base a una convenzione bilaterale conclusa con uno Stato terzo. Infatti, la citata decisione del gennaio 1964 richiede alle istituzioni competenti dello Stato membro non legato dalla convenzione bilaterale con lo Stato terzo di tener conto, per la totalizzazione e la proratizzazione, dei soli periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri, e alle istituzioni dello Stato membro vincolato dalla convenzione bilaterale con lo Stato terzo di applicare sia il regolamento comunitario, sia le disposizioni della convenzione, lasciando all'interessato la facoltà di reclamare l'ammontare più elevato dell'uno o dell'altro calcolo. Osservo, tuttavia, che quest'ultima clausola riveste particolare interesse nel nostro caso, nella misura in cui sembra implicare la riduzione di due pensioni ad una (per effetto, si deve supporre, di una regola nazionale anticumulo) e mira in tal caso a garantire all'assicurato il trattamento più favorevole.
3.
Si è visto dunque che gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 si limitano a prevedere rispettivamente la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati membri e la maniera di liquidare le prestazioni alle quali ha diritto l'assicurato contemplato dall'articolo 27. Ciò posto, vi è da chiedersi quale incidenza quegli articoli possano avere sul problema dell'applicabilità di norme giuridiche di uno Stato membro concernenti il cumulo delle prestazioni dovute da questo Stato in base al diritto comunitario con una prestazione a carico di uno Stato terzo.
La risposta, a mio avviso, è che due elementi dei citati articoli 27 e 28 possono influenzare, in senso contrastante, la soluzione di tale problema. Da un lato, la disposizione secondo cui il calcolo delle prestazioni «pour ordre» va fatto secondo la legge dello Stato membro interessato: dal che è possibile dedurre che, nel valutare le situazioni dei singoli alla stregua di tale legge, debbano applicarsi tutte le norme di essa, ivi comprese le eventuali norme anticumulo. Dal lato opposto, la regolamentazione minuziosa che è fatta delle modalità secondo cui debbono essere liquidate le prestazioni, una volta che sia stato accertato che un lavoratore vi ha diritto; ciò potrebbe essere interpretato nel senso che tale regolamentazione tende a garantire in ogni caso il risultato dei calcoli da essa previsti, vietando così di introdurre, nella procedura della totalizzazione e della proratizzazione, elementi estranei per effetto di norme anticumulo.
Le opposte tesi delle due parti nella causa di merito si legano, naturalmente, a questi due argomenti deducibili dalla normativa comunitaria. La parte convenuta dinanzi ai giudici belgi — cioè l'INAMI — considera che, trattandosi di una pensione il cui ammontare dipende dal diritto belga, la norma anticumulo che è in vigore entro quest'ordinamento deve trovare applicazione. La stessa parte sottolinea che, se il diritto a pensione fosse stato acquisito nel caso di specie unicamente in base al diritto belga, non vi sarebbe stato luogo a discutere circa l'applicabilità di quella norma; e ritiene che, anche se il signor Kaucic gode della pensione belga in base al principio della totalizzazione introdotto dal diritto comunitario, la sua situazione non debba per questo essere privilegiata rispetto ad un lavoratore che avesse maturato il suo diritto a due pensioni unicamente in base a periodi assicurativi trascorsi in Belgio e in Austria.
La parte attrice nella causa di merito ritiene invece intangibili le pensioni «dovute all'applicazione dei regolamenti europei», non solo nella loro esistenza ma anche nel loro ammontare, e quindi afferma che le istituzioni assicurative nazionali non possono applicare a tali prestazioni le regole anticumulo degli ordinamenti rispettivi.
Sarebbe inoltre «paradossale», secondo la parte attrice, tener conto nel calcolo della pensione belga del fatto che l'interessato abbia ricevuto anche una pensione austriaca, visto che i periodi di assicurazione in base ai quali quest'ultima pensione è stata liquidata non entrano in linea di conto per determinare il diritto alla prestazione belga. Infine, sempre secondo questo punto di vista, tutte le conseguenze sul piano assicurativo del lavoro prestato in Austria dovrebbero restare estranee al regolamento della situazione dell'assicurato in Belgio, dato che non vi è convenzione tra Austria e Belgio, né si possono riconoscere effetti in Belgio della convenzione in vigore fra l'Austria e l'Italia.
4.
Prima di esprimere il mio pensiero circa le due linee d'interpretazione che si sviluppano a partire dagli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, debbo precisare che altre due regole comunitarie sono state menzionate dalle parti in questo procedimento, come suscettibili di avere incidenza sul problema. Si tratta precisamente degli articoli 11, n. 2, del regolamento n. 3, e 9 del regolamento n. 4 del Consiglio. L'articolo 11, n. 2, dispone che «le clausole di riduzione o di sospensione previste dalla legislazione di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri introiti, o per l'esercizio di un lavoro, sono opponibili ai beneficiari anche se si tratti di prestazioni acquisite in base al regime di un altro Stato membro, o se si tratti di introiti ottenuti, o di un lavoro svolto, sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia questa regola non è applicabile ai casi in cui prestazioni della stessa natura sono acquisite in conformità delle disposizioni degli articoli 26 e 28 del presente regolamento».
L'articolo 9 del regolamento n. 4 è una delle norme di applicazione del citato articolo 11 del regolamento n. 3. Vi si trovano stabiliti i limiti e le modalità delle operazioni di riduzione o sospensione previste dall'articolo 11, n. 2.
In verità, non mi sembra che sia necessario soffermarsi lungamente su queste norme. Voi avete giustamente deciso, con la sentenza del 10 dicembre 1969 nella causa 34/69, Caisse d'assurance vieillesse de Paris/Duffy (Racc. 1969, pag. 597 e segg.) che «le clausole di riduzione o di sospensione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di prestazioni previdenziali non sono opponibili agli assicurati, in forza dell'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 3, se non quando essi fruiscano di prestazioni acquistate grazie all'applicazione dello stesso regolamento». Successivamente, nella sentenza 184/73, Bedrijfsvereniging/Kaufmann (Racc. 1974, pag. 517) avete avuto modo di precisare che «l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3 rappresenta la contropartita dei vantaggi che i regolamenti nn. 3 e 4 assicurano ai lavoratori» (nono considerando) e che «di conseguenza, le limitazioni poste dall'articolo 11, n. 2, possono venire eccepite nei confronti degli assicurati soltanto con riguardo a prestazioni conseguite grazie ai succitati regolamenti» (decimo considerando). Secondo questa interpretazione dell'articolo 11, n. 2, dunque, il «cumulo di prestazioni» al quale la norma si riferisce deve intendersi come cumulo fra prestazioni tutte accordate in base alla normativa comunitaria. L'ipotesi di cumulo che viene in considerazione nel presente caso riguarda, invece, il contemporaneo godimento di una pensione belga fondata sugli obblighi comunitari e di una pensione di uno Stato terzo. Si è dunque fuori della sfera di applicazione del citato articolo 11, n. 2.
Ciò risulta ancora più chiaro se ci si limita a prendere in esame l'ultima frase dell'articolo 11, n. 2, secondo la quale la norma non si applica — vale a dire, una clausola nazionale di riduzione non è opponibile all'assicurato — quando ci si trovi in presenza di prestazioni della stessa natura acquisite in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento n. 3. Nel caso di specie, le prestazioni sono sì della stessa natura (pensione di invalidità) ma soltanto una di esse è stata acquisita sulla base degli articoli 26 e 28 del regolamento n. 3. Di conseguenza, se si volesse attribuire un più vasto ambito di efficacia alla prima parte del citato articolo 11, n. 2, interpretando i termini «altre prestazioni» come tali da comprendervi anche le prestazioni regolate da leggi di paesi terzi, resterebbe in piedi solo il principio secondo cui le norme nazionali anticumulo sono opponibili agli assicurati. Non ci si può nascondere che un argomento in questo senso, nel senso cioè di assegnare alla prima parte dell'articolo 11, n. 2, una portata generale, potrebbe trarsi dalla frase in cui si precisa che l'opponibilità è ammessa «anche se si tratti di prestazione acquisita secondo il regime di un altro Stato membro»: l'inserzione della parola «anche» autorizzerebbe la deduzione che siano a fortiori opponibili le clausole di riduzione, nelle ipotesi di prestazioni acquisite secondo il regime dello stesso Stato membro o di uno Stato terzo. Ma per conto mio ritengo più giusto attenermi alla giurisprudenza della nostra Corte, sopra ricordata, e limitare, come ho detto, la portata dell'articolo 11, n. 2, nel suo complesso ai casi in cui vi sia cumulo fra due o più prestazioni le quali si fondino tutte sulla normativa comunitaria. Quanto all'ipotesi di un'applicazione «analogica» dell'articolo in questione, prospettata dalla parte attrice nel giudizio di merito (la quale riconosce che la norma riguarda solo le prestazioni liquidate in base ai regolamenti europei), essa mi sembra chiaramente incompatibile con la specifica funzione e i precisi limiti di efficacia del regolamento n. 3.
Resta da dire qualche parola circa l'articolo 9 del regolamento n. 4, che la Commissione vorrebbe vedere applicato per lo meno nella fase della eventuale riduzione della pensione belga in forza della norma anticumulo. A me sembra che, una volta ritenuto l'articolo 11, n. 2, estraneo all'ipotesi di cui ci stiamo occupando, debba automaticamente giungersi alla stessa conclusione per l'articolo 9 del regolamento n. 4, che è pura e semplice disposizione di applicazione dell'articolo 11, n. 2, e non reca alcuna variazione al suo ambito di efficacia.
5.
Un altro tema che ha formato oggetto di discussione tra le parti è quello della pretesa ripercussione della convenzione italo-austriaca di sicurezza sociale sull'applicazione della regola anticumulo dell'ordinamento belga. In particolare è stato affermato dalla Commissione che la riduzione, a danno del signor Kaucic, della pensione belga non sarebbe avvenuta in assenza della predetta convenzione, dato che soltanto in base ad essa l'interessato ha potuto «esportare» la sua pensione austriaca.
Non condivido questo ordine di idee. A mio avviso, l'applicazione della norma anticumulo belga è avvenuta per il solo fatto che il signor Kaucic fruiva di una pensione a carico di uno Stato terzo; e non ha in alcun modo influito sulla riduzione la circostanza che lo Stato terzo versasse questa pensione per l'obbligo che gli era imposto da una convenzione bilaterale con uno Stato membro. Conviene ricordare, a tale riguardo, che la norma belga in forza della quale la riduzione di pensione a carico del signor Kaucie è stata fatta prevede l'ipotesi di un «danno, per il quale si richiedono le prestazioni, coperto dal diritto comune o da un'altra legislazione». L'espressione «altra legislazione» è stata interpretata dai giudici belgi di merito come tale da includere la legge di un altro Stato. Pertanto, anche se fosse mancata qualsiasi convenzione fra l'Italia e l'Austria, mi pare che la situazione dell'interessato nell'ambito dell'ordinamento belga sarebbe stata la medesima.
Più in generale, non vedo come possa parlarsi di una ripercussione della convenzione italo-austriaca sulla riduzione della pensione belga del signor Kaucic, dato che la funzione di quella convenzione, e di conseguenza gli obblighi posti a carico delle parti, sono rivolti a favorire il lavoratore che abbia prestato la sua opera nei due Stati, mentre l'effetto prodottosi a beneficio del signor Kaucie nell'ordinamento austriaco è assunto dal diritto belga come presupposto di una riduzione che evidentemente ha recato danno al lavoratore interessato. In altri termini, se è perfettamente esatto che una convenzione bilaterale conclusa fra uno Stato membro e uno Stato terzo non può mettere a carico degli altri Stati membri obblighi che oltrepassino quelli del diritto comunitario (come sottolineò l'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nel caso 16/72), è facile constatare che non si tratta in questo caso di imporre al Belgio obblighi equivalenti a quelli assunti dall'Italia nei confronti dell'Austria, visto che non si deve né addizionare ai periodi di assicurazione trascorsi dal signor Kaucic in Belgio i periodi svolti in Austria, né calcolare il prorata dovuto dall'istituzione belga competente sulla base del rapporto fra il periodo assicurativo belga e la somma di questo con il periodo austriaco. Si potrebbe anzi osservare che, proprio in quanto libero da obblighi nei confronti dell'Austria in materia di sicurezza sociale, il Belgio non incontra limitazioni di carattere internazionale nel computare una pensione austriaca come elemento di riduzione della prestazione belga dovuta al lavoratore.
6.
Mi sembra dunque giusto che la soluzione del problema interpretativo posto dalla Corte di cassazione del Belgio sia ricercata nel quadro dell'alternativa che ho indicato più sopra: o si ritiene cioè che la legge nazionale dello Stato membro in base a cui viene corrisposta la pensione attribuita secondo le regole comunitarie sia da applicare nella sua interezza, ivi comprese le norme anticumulo, o invece si ritiene che il risultato dei calcoli previsti dalla regolamentazione comunitaria per determinare l'ammontare di una pensione sia intangibile e non vi siano quindi possibilità di alterarlo in forza di regole nazionali anticumulo. Dirò subito che la prima di queste due tesi è a mio avviso quella che merita di essere accolta.
La premessa dalla quale parto venne fissata dalla nostra Corte con la sentenza 5 luglio 1967 in causa 2/67, De Moor/Caisse de pension des employés privés (Racc. 1967, pag. 231 e segg.). Nella motivazione di questa pronunzia si legge fra l'altro: «Il regolamento n. 3 non ha istituito un sistema comune di previdenza che conferisca agli assicurati un credito unico semplicemente suddiviso tra gli enti nazionali, ma ha lasciato in vita sistemi distinti, da cui scaturiscono crediti distinti nei confronti di enti distinti, nei riguardi dei quali l'assicurato ha diritti immediati grazie alla sola legislazione interna, ovvero, se necessario, grazie ad essa più il sistema del cumulo previsto dall'articolo 51 del trattato». Lo stesso principio era stato del resto già espresso, anche se in termini più succinti, nella sentenza in pari data in causa 1/67, Ciechelsky (Racc. 1967, pag. 211 e segg.), ed è stato poi ribadito nelle sentenze 10 novembre 1971 in causa 27/71, Keller/Caisse d'assurance vieillesse de Strasbourg (Race. 1971, pag. 885 e segg.) e 12 novembre 1974 in causa 35/74, Mutualités Chrétiennes/Rzepa (Racc. 1974, pag. 1241 e segg.). Nella prima si precisa tra l'altro che «il sistema attualmente in vigore, in mancanza di un regime comune di previdenza sociale, risulta dal semplice coordinamento di leggi nazionali non ancora armonizzate»; nella seconda si rileva che «il sistema istituito dai regolamenti nn. 3 e 4 è fondato sul semplice coordinamento delle legislazioni previdenziali nazionali». È pacifico del resto che la determinazione degli importi che vengono attribuiti a titolo di pensione varia da uno Stato all'altro, essendo tuttora ogni Stato membro libero di fissare sia questi importi, sia le modalità e i presupposti di attribuzione di ciascun tipo di pensione. Così, nel sistema di assicurazione per invalidità, la legislazione belga accorda il massimo della pensione sul solo presupposto che l'assicurato abbia lavorato 120 giorni, mentre in Italia l'ammontare dell'indennità è proporzionale alla durata del periodo di attività salariata.
Credo che anche le regole anticumulo debbano porsi in relazione con l'orientamento e con le esigenze di ciascuna legislazione nazionale. Sembra evidente in particolare che un sistema come quello belga, in cui si consegue facilmente il diritto al massimo della pensione d'invalidità, giustifichi assai più di un sistema come quello italiano l'introduzione di norme che riducano l'importo della pensione in caso di cumulo. E vorrei sottolineare a questo riguardo che il quesito relativo alla legittimità, alla stregua del diritto comunitario, di una regola anticumulo va posto prendendo in considerazione l'effetto proprio di una regola di questo genere, consistente nel ridurre l'ammontare di una pensione calcolata in base ai criteri comunitari, e non le modalità della riduzione. Nel caso di specie, la sentenza con cui la Corte di cassazione belga ha posto la domanda pregiudiziale nota una certa discordanza fra le affermazioni del convenuto e quelle della sentenza d'appello, a proposito del modo in cui sono state applicate le regole anticumulo fissate dalla legge belga: secondo l'INAMI, la riduzione sarebbe fatta al momento di determinare la prestazione teorica «pour ordre», mentre secondo la sentenza d'appello la somma calcolata in base alle norme comunitarie sarebbe stata depurata dell'ammontare della pensione austriaca. Che l'uno o l'altro metodo sia stato seguito, non mi pare faccia differenza: ciò che è in gioco è la legittimità o meno della riduzione per effetto di regole nazionali anticumulo. E per il motivo indicato innanzi — ossia, lo ripeto, perché l'ammontare delle prestazioni dipende da ciascun diritto nazionale oltre che dal diritto comunitario — sono d'avviso che quest'ultimo ordinamento non precluda l'introduzione e l'applicazione di norme anticumulo a livello nazionale.
Aggiungo infine due considerazioni di portata più generale. È noto che l'articolo 8 del regolamento n. 3 garantisce il trattamento nazionale (cioè l'equiparazione al trattamento dei sudditi di ogni Stato membro) a beneficio delle persone che risiedono sul territorio di uno Stato membro e alle quali le disposizioni del regolamento sono applicabili, precisando che queste persone «sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di sicurezza sociale di ogni altro Stato membro, alle stesse condizioni che i cittadini di questo». Questa norma implica, mi pare, la inscindibilità degli obblighi e dei benefici nel quadro di ciascuna legislazione di sicurezza sociale e comporta che anche riguardo agli obblighi e ai limiti non siano ammessi privilegi per i cittadini di altri Stati membri (a meno che essi non risultino specificamente ed espressamente da altre norme del regolamento). Infine, vorrei ricordare il criterio interpretativo generale che la nostra Corte ha fissato, in tema d'interpretazione del regolamento n. 3, affermando che, nell'interpretarlo, si deve tener conto dell'obiettivo fondamentale enunciato dall'articolo 51 del trattato, che consiste nel creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione della libertà di circolazione e di occupazione dei lavoratori comunitari nel territorio di ciascuno Stato membro (sentenza 16 novembre 1972 in causa 14/72, Heinze/Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Racc. 1972, pag. 1105 e segg.). Nel caso di specie, come ha riconosciuto anche la Commissione nelle sue osservazioni, l'applicazione della regola anticumulo non pregiudica la libertà di circolazione dei lavoratori, visto che la circostanza che rende questa regola applicabile è quella dell'occupazione del lavoratore in un paese terzo.
7.
Per le ragioni esposte, concludo proponendo alla Corte di rispondere al quesito posto, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Corte di cassazione del Belgio, affermando per diritto che le norme del regolamento n. 3 del Consiglio in data 25 settembre 1958, e in particolare gli articoli 27, n. 1, e 28, n. 1, non vietano che l'istituzione competente di sicurezza sociale di uno Stato membro applichi le regole della propria legge relative al cumulo di prestazioni assicurative al caso in cui una prestazione sia dovuta dall'istituzione medesima sulla base delle norme comunitarie e un'altra prestazione della stessa natura sia corrisposta all'assicurato da uno Stato terzo, al quale lo Stato membro non sia legato da una convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale.
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