CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 3 FEBBRAIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento è stato originato da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht dell'Assia. Questo tribunale ha sottoposto alla Corte talune questioni relative all'interpretazione dei regolamenti comunitari in materia di valore in dogana delle merci e, in particolare, di alcune disposizioni di tali regolamenti che precisano i casi in cui, nel determinare il suddetto valore, deve tenersi conto dei diritti di marchio.
Gli antefatti sono i seguenti.
Il 9 settembre 1970, la ditta Farbwerke Hoechst AG di Francoforte sul Meno — attrice nella causa pendente dinanzi al Finanzgericht — stipulava con la ben nota società svizzera Hoffmann-La Roche (in prosieguo «HLR») un contratto che le conferiva il diritto esclusivo di distribuire sul mercato mondiale, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, un preparato destinato alla medicina veterinaria, elaborato dalla HLR e composto essenzialmente di due sostanze, sulfadoxina e trimetroprimina. Il contratto contemplava due possibilità: l'attrice poteva semplicemente acquistare il preparato dalla HLR, oppure fabbricarlo essa stessa — direttamente o tramite una sua affiliata — secondo un procedimento brevettato dalla HLR, dopo aver acquistato da questa le suddette sostanze. In entrambi i casi, il prezzo e le altre condizioni di vendita sarebbero stati fissati di volta in volta di comune accordo. Nell'uno come nell'altro caso, l'attrice era tenuta a versare alla HLR una somma pari al 3 % del ricavato delle vendite del preparato nella zona contemplata dal contratto ed a mettere in vendita tale prodotto con il proprio marchio. Essa non poteva far menzione della HLR nella pubblicità senza l'espresso consenso di questa.
In realtà, l'attrice non si è avvalsa della seconda possibilità contemplata dal contratto, ma si è limitata ad acquistare il preparato dalla HLR.
Fra il 14 aprile 1971 e il 12 settembre 1972, l'attrice importava in Germania dieci partite del preparato fabbricato dalla HLR: si tratta appunto delle importazioni su cui verte la causa principale. Essa suddivideva la merce — importata in involucri di grandi dimensioni — in confezioni più piccole, apponendovi il marchio «Borgal». A quanto pare, questo marchio era stato brevettato in Germania nel 1950 da un'altra ditta tedesca, la ADEFO-Chemie GmbH, come marchio «riservato» e da questa venduto all'attrice nel 1967 per 3000 DM. Non è stato precisato se il marchio sia tutelato da brevetto in altri Paesi oltre che in Germania.
Nella presente causa, si tratta in sostanza di stabilire se, a norma dei regolamenti vigenti in materia, il valore del diritto dell'attrice di usare il proprio marchio debba essere incluso nel valore in dogana della merce importata.
La normativa in materia è rappresentata innanzitutto dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968) e, in secondo luogo, dal regolamento (CEE) della Commissione 10 settembre 1969, n. 1788 (GU n. L 230 dell'11. 9. 1969).
Come ben sapete, il regolamento n. 803/68 detta criteri uniformi per stabilire il valore in dogana delle merci, onde garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune. Le sue disposizioni si fondano sulla convenzione di Bruxelles sul valore in dogana delle merci, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti. L'art. 1, n. 1, di tale regolamento recita:
«Per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento previsto dall'art. 5 [cioè, di regola, al momento dell'importazione], in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro».
L'art. 1, n. 2, e gli artt. 2-8 definiscono la vendita ideale cui fa riferimento la disposizione suddetta, precisandone minuziosamente le condizioni ed altre caratteristiche.
Così, l'art. 1, n. 2, stabilisce, a proposito della determinazione del prezzo normale, quale deve presumersi essere il luogo di consegna della merce, quale la parte su cui devono gravare le spese relative alla vendita ed alla consegna e quale deve invece sopportare i dazi e i tributi interni.
L'art. 2 dispone che il pagamento del prezzo costituisce la sola prestazione effettiva del compratore e precisa cosa debba intendersi per «un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro». Al n. 1, esso stabilisce fra l'altro che:
«Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro è una vendita nella quale, in particolare:
(a)
…
(b)
il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie o altre, contrattuali e non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore dall'altra;
(c)
nessuna parte del ricavato dalle ulteriori vendite o da altri atti di disposizione o dall'utilizzazione delle merci spetterà, direttamente o indirettamente, al venditore od a una qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata in affari al venditore».
L'art. 2, n. 2, recita:
«Due persone sono considerate associate in affari se una di esse possegga un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in affari o in beni o se una terza persona sia cointeressata negli affari o nei beni di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti o indiretti».
L'art. 3 concerne i diritti relativi alla proprietà industriale e, al n. 1, dispone, per quanto qui ci interessa:
«Allorché le merci da valutare
(a)
…
(b)
sono importate coperte da marchio di fabbrica o di commercio,
(c)
o sono importate per formare oggetto di vendita e di altro atto di disposizione, coperte da un marchio di fabbrica o di commercio straniero, o per essere utilizzate sotto detto marchio,
la determinazione del prezzo normale si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzare per dette merci … il marchio di fabbrica o di commercio».
A norma del n. 2 dello stesso articolo, possono essere stabilite eccezioni alle disposizioni sopra citate quando i diritti di cui al n. 1 «appartengono ad una persona stabilita in uno Stato membro» (il regolamento n. 1788/69 è stato emanato per l'appunto in forza di tale norma).
I nn. 3-6 si applicano «quando le merci sono importate per formare oggetto, dopo lavorazione o trasformazione ulteriore, di vendita o di altro atto di disposizione, coperte da un marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o per essere utilizzate sotto tale marchio». Il n. 4, in particolare, dispone:
«Il valore del diritto di utilizzare un marchio di fabbrica o di commercio stranieri sarà compreso integralmente nel prezzo normale delle merci da valutare, quando dette merci debbono subire, dopo la loro importazione … operazioni semplici, quali l'applicazione del marchio, il frazionamento, la cernita o l'imballaggio».
Il n. 7 definisce la nozione di «marchio di fabbrica o di commercio staniero» nei seguenti termini:
«Ai sensi del presente articolo, un marchio di fabbrica o di commercio è considerato straniero se appartiene:
a)
ad una persona qualsiasi che, al di fuori del territorio doganale della Comunità, abbia coltivato, prodotto, fabbricato o messo in vendita le merci da valutare, o che sia altrimenti intervenuta nei confronti delle merci stesse,
b)
o ad una persona qualsiasi associata in affari con una qualsiasi persona di cui alla lettera a),
c)
o ad una persona qualsiasi, i cui diritti sul marchio siano limitati da un accordo intervenuto con una delle persone di cui alle lettere a) o b)».
Come ci è stato spiegato dalla Commissione, l'art. 3 stabilisce, per quanto concerne i marchi di commercio, il principio generale secondo cui, qualora la merce sia importata sotto un determinato marchio, il suo «prezzo normale» (vale a dire il prezzo che si presume pattuito in relazione alla vendita ideale menzionata nell'art. 1 del regolamento) va determinato considerando che esso comprende il valore del diritto di usare il marchio. Scopo delle disposizioni relative ai marchi «stranieri» è di evitare manovre intese ad eludere il suddetto principio. In assenza di tali norme, un fabbricante straniero potrebbe, ad esempio, creare una società affiliata in uno Stato membro della Comunità e far brevettare qui il proprio marchio a nome di questa. La società affiliata potrebbe allora importare la merce priva del marchio ed apporvelo dopo l'importazione. Data la varietà e la complessità di tali possibili manovre, era necessario formulare le disposizioni suddette in modo da abbracciare una vasta gamma di situazioni. L'esperienza, comunque, ha dimostrato che questa gamma era per taluni versi troppo vasta e che era opportuno escluderne determinati casi: appunto a tale scopo è stato emanato il regolamento n. 1788/69.
La disposizione di tale regolamento che qui ci interessa è l'art. 2, n. 1, lett. a), il quale recita:
«Qualora il diritto all'utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio considerato straniero ai sensi dell'art. 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 803/68 non dà luogo al pagamento di alcun corrispettivo, il valore di detto diritto non è da incorporare nel valore in dogana se è soddisfatta una o più delle condizioni sotto indicate:
(a)
il marchio appartiene a un rappresentante esclusivo o a un concessionario unico stabilito in uno Stato membro, sempreché l'associazione in affari, tra il rappresentante o il concessionario ed il fornitore delle merci da valutare, sia costituita unicamente dal rapporto di rappresentanza o di concessione e che i diritti del rappresentante o del concessionario sul marchio non siano limitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CEE) n. 803/68».
Lo Hauptzollamt di Frankfurt-am-Main-/West — convenuto nella causa principale — sostiene che, nella fattispecie, la HLR rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 3, n. 7, lett. a), del regolamento n. 803/68, in quanto ha fabbricato la merce e ne ha disposto al di fuori del territorio doganale della Comunità. A suo avviso, l'attrice, per effetto del contratto stipulato con la HLR, è con questa «associata in affari» ai sensi del n. 7, lett. b) del suddetto articolo, disposizione che va interpretata alla luce della definizione della nozione di «associazione in affari» contenuta nell'art. 2, n. 2; il marchio dell'attrice va pertanto considerato, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, come «marchio straniero» e, di conseguenza, il valore del diritto di usare il marchio deve essere incluso, in forza dell'art. 3, n. 4, nel «prezzo normale» della merce. Il convenuto esclude che l'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1788/69 possa applicarsi nel presente caso a motivo del fatto che — a quanto ho capito — la licenza, accordata all'attrice dalla HLR, di fabbricare il preparato da essa brevettato ha dato vita ad un'associazione in affari diversa dal rapporto di rappresentanza o di concessione.
Invero, il convenuto aveva inizialmente determinato il valore della merce, ai fini del calcolo del dazio doganale, senza tener conto né delle percentuali versate dall'attrice alla HLR, né del valore del marchio. Successivamente, dopo aver accertato, nel corso di un'ispezione contabile, l'esistenza del contratto stipulato fra la HLR e l'attrice, esso inviava a quest'ultima un'ingiunzione per il pagamento di un conguaglio, costituito da un supplemento relativo alle percentuali versate alla HLR — sul quale non vi è più alcuna controversia — e da un ulteriore supplemento corrispondente al valore del marchio.
Dinanzi al Finanzgericht, l'attrice ha in primo luogo escluso, dati i termini del contratto stipulato con la HLR, di poter essere considerata come «persona associata in affari» con questa ai sensi dell'art. 3, n. 7, lett. b), e che l'ampia definizione della nozione di «associazione in affari» di cui all'art. 2, n. 2, possa applicarsi in relazione all'art. 3, n. 7, lett. b). In subordine, essa ha sostenuto che il caso di specie rientra fra le deroghe all'art. 3 contemplate dall'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1788/69. Infine, essa ha messo in dubbio la validità dei criteri in base ai quali il convenuto ha determinato il valore del marchio.
Il caso di specie solleva così tre problemi principali, il primo dei quali concerne l'interpretazione degli artt. 2, n. 2, e 3, e n. 7, lett. b), del regolamento n. 803/68. Le prime quattro delle nove questioni sottoposte alla Corte dal Finanzgericht dell'Assia si riferiscono a tale procedura; esse sono così formulate:
«1)
Se l'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 803/68 — a norma del quale due persone sono considerate associate in affari se, fra l'altro, una di esse possegga un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra — debba applicarsi anche all'associazione in affari di cui all'art. 3, n. 7, lett. b) dello stesso regolamento.
2)
In caso negativo: quali siano i criteri di identificazione dell'associazione in affari ai sensi dell'art. 3, n. 7, lett. b) del regolamento n. 803/68.
3)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se dia vita a una siffatta associazione in affari (art. 2, n. 2, del regolamento n. 803/68) un accordo mediante il quale un fornitore estero concede a un compratore nazionale in primo luogo il diritto di distribuire, contro pagamento di un corrispettivo, un dato prodotto entro un determinato territorio e in secondo luogo il diritto di fabbricare egli stesso, senza versare alcun ulteriore corrispettivo, il prodotto importato secondo un procedimento brevettato e utilizzando due prodotti base brevettati che egli si impegna ad acquistare dal suddetto fornitore.
4)
In caso affermativo: se ciò valga anche nell'ipotesi in cui il compratore non faccia uso del diritto di fabbricare detto prodotto.»
Il dubbio che sta alla base della prima questione è stato originato dal fatto che la disposizione di cui all'art. 2, n. 2, data la sua posizione nel contesto del regolamento e la sua numerazione, sembra costituire unicamente un'appendice dell'art. 2, n. 1. Si potrebbe argomentare che tale disposizione, se fosse stata destinata ad essere applicata anche per quanto concerne l'interpretazione dei successivi articoli del regolamento, avrebbe figurato in un articolo a parte. D'altra parte, però, si potrebbe pensare che essa, qualora avesse dovuto trovare applicazione solo in relazione all'interpretazione dell'art. 2, n. 1, sarebbe stata preceduta dalla formula «ai sensi del presente articolo», così com'è il caso dell'art. 3, n. 7. Per di più, appare improbabile che gli autori del regolamento, dopo aver definito la nozione di «associazione in affari» — senza una simile limitazione — all'art. 2, n. 2, abbiano inteso escludere che tale definizione possa applicarsi in relazione all'art. 3, nel quale hanno usato la stessa nozione. A quanto pare, dinanzi al giudice a quo l'attrice ha dedotto un argomento fondato sull'assenza nell'art. 3, n. 7, lett. b), della parola «considerate». Tale argomento mi sembra irrilevante: questa parola non figura nemmeno nell'art. 2, n. 1, eppure non c'è alcun dubbio che la definizione suddetta si applichi a tale norma. A mio avviso, l'art. 2, n. 2, si applica certamente in relazione all'interpretazione dell'art. 3, n. 7, lett. b). Questo è anche il parere della Commissione e del comitato del valore in dogana (si veda il commento di quest'ultimo al regolamento n. 1788/69 nella pubblicazione «Comunità europee — Valore in dogana» a pag. B 27). Ritengo pertanto che la prima questione vada risolta in senso affermativo.
Ciò dispensa dal risolvere la seconda questione. A mio parere, la sua soluzione non sarebbe stata agevole, giacché avrebbe richiesto un attento esame del testo dell'art. 3, n. 7, lett. b), nelle varie lingue ufficiali della Comunità. Ad esempio, l'espressione «associated in business», nel testo inglese, ha chiaramente un significato abbastanza ampio da includere rapporti quale quello esistente fra l'attrice e la HLR, mentre l'espressione «associée en affaires», nel testo francese, può riferirsi unicamente a rapporti aventi la natura di società.
Anche la terza questione, a mio avviso, va risolta in senso affermativo. Invero, l'attrice ammette, a quanto pare, che, se l'art. 2, n. 2, si applica nella fattispecie, tale soluzione si impone. L'espressione «interesse negli affari o nei beni», di cui all'art. 2, n. 2, non risulta avere, in alcuna delle versioni nelle lingue ufficiali della Comunità, un'accezione tecnica nell'ordinamento giuridico di alcun Stato membro, anche se il giudice Swinfen Eady ha affermato, nella causa Gophir Diamond Co./Wood (Racc. della giurisprudenza della «Chancery Division», 1902, vol. I, pag. 953), che una persona ha un «interesse» in un determinato affare qualora la sua retribuzione sia in qualsiasi modo connessa con i profitti o col ricavato lordo di quell'affare, ed anche se l'espressione «interesse nei beni» può avere, nel diritto inglese, un significato tecnico in determinati contesti, soprattutto in materia di «trusts» e di successioni. Il comitato del valore in dogana, nel commento sopra citato, dichiara quanto segue:
«La nozione di associazione in affari menzionata nel paragrafo 7, lettera b), è da interpretare secondo l'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68. Questa nozione è estremamente larga e copre l'insieme delle situazioni in cui le parti della transazione sono legate da rapporti commerciali o finanziari, diretti o indiretti.
Questi rapporti possono definirsi in particolare:
a)
dall'esistenza di contratti che concedono un'esclusività, una licenza, oppure qualsiasi vantaggio;
b)
dall'esistenza di interessi comuni diretti o indiretti nella gestione delle imprese, ivi comprese alcune situazioni come l'esistenza di prestiti accordati alle due parti da una terza persona.»
Non vedo alcun motivo per scostarsi da questo punto di vista. A mio parere, la Commissione è nel giusto quando afferma che, nel caso presente, il fatto che la HLR abbia diritto ad incassare il 3 % del ricavato delle vendite del preparato effettuate dall'attrice è sufficiente a conferirle un «interesse» negli «affari» di questa.
Così stando le cose, la quarta questione mi sembra non pertinente. Il contratto stipulato fra l'attrice e la HLR avrebbe dato ugualmente vita ad una «associazione in affari» anche se non avesse contemplato la concessione, all'attrice, del diritto di fabbricare il preparato. Pertanto, con tutto il rispetto per la Commissione, è irrilevante, ai fini della presente causa, che l'attrice si sia o meno avvalsa di tale diritto. Ritengo quindi che la quarta questione vada anch'essa risolta in senso affermativo.
Occupiamoci adesso del secondo problema, cioè di quello relativo all'interpretazione dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1788/69. A questo proposito, il Finanzgericht dell'Assia formula le tre questioni seguenti:
«5)
In caso di soluzione affermativa (della quarta questione): se le espressioni “rappresentante esclusivo” e “concessionario unico” di cui all'art. 2, n. 1, lett. a) del regolamento (CEE) della Commissione n. 1788/69 abbiano il medesimo significato.
6)
In caso negativo: se per “concessionario unico” debba intendersi anche colui che ottiene dal titolare di un brevetto il diritto di fabbricare la merce di cui trattasi secondo il procedimento brevettato.
7)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 5): se un accordo mediante il quale vengono concessi in primo luogo, dietro pagamento di un corrispettivo, diritti di distribuzione relativamente a un determinato territorio, nonché, a titolo gratuito, il diritto di fabbricare il prodotto importato — diritto di cui non viene fatto uso — ecceda l'ambito di un rapporto di rappresentanza esclusiva».
Credo che sia opportuno esaminare tali questioni nel loro complesso anziché-separatamente.
Osservo subito che nemmeno le espressioni «rappresentante esclusivo» e «concessionario unico», cui esse si riferiscono, pare abbiano, in alcune delle versioni del regolamento n. 1788/69 nelle varie lingue ufficiali, un significato tecnico nel diritto di alcun Stato membro. Se si considera il solo testo inglese, si può essere tentati di interpretare il termine «agent» in senso giuridico, cioè nel senso di persona che agisce per conto di un'altra; tuttavia, la lettura delle norme di cui trattasi nelle altre versioni dimostra che una siffatta interpretazione sarebbe errata. Ad esempio, nel testo francese il termine equivalente non è «mandataire», ma «représentant», e nel testo italiano non è «agente», ma «rappresentante»; nella versione tedesca, l'espressione «sole agent» è resa con una sola parola, «Alleinvertreter».
La legge belga ha tentato di definire espressioni analoghe, quali «représentation commerciale» e «concession de vente exclusive», ma nessuna di tali definizioni risulta direttamente pertinente alle nozioni in esame. Sono quindi d'accordo con la Commissione nel ritenere che, in realtà, le espressioni «rappresentante esclusivo», e «concessionario unico» vanno considerate come una nozione unica, avente il significato lato e non tecnico che potrebbe esserle attribuito dal commerciante medio.
Resta pertanto da stabilire se, in un caso come quello di specie, la concessione, da parte del «fornitore delle merci» al «suo rappresentante esclusivo» o «concessionario unico», del diritto di fabbricare tali merci secondo un procedimento da esso fornitore brevettato dia vita ad una «associazione in affari» diversa dal «rapporto di rappresentanza o di concessione».
La Commissione ha sostenuto e ribadito che la concessione di tale diritto non può creare un siffatto vincolo associativo in affari fintantoché il titolare non se ne avvalga. Questo punto di vista trova conferma in un parere del consiglio di cooperazione doganale, che la Commissione ha allegato alle sue osservazioni. (In realtà, la Commissione si è richiamata a tale parere in relazione alla quarta questione del Finanzgericht e, così facendo, è, a mio avviso, incorsa manifestamente in un errore. Il parere del consiglio di cooperazione doganale è espressamente fondato sulla raccomandazione formulata da questo stesso organo il 6 giugno 1972. Tale atto è stato emanato in forza della convenzione di Bruxelles, le cui disposizioni corrispondono a quelle del regolamento n. 1788/69. La raccomandazione ricalca addirittura questo regolamento, dimodoché si potrebbe sospettare che sia stata emanata a richiesta della Comunità. In ogni caso, è chiaro che essa non può essere invocata a proposito dell'interpretazione del regolamento n. 803/68. Le disposizioni della convenzione di Bruxelles che corrispondono a quest'ultimo regolamento — per quanto concerne i marchi — sono l'art. III dell'allegato I e le note 2 e 3 dell'appendice di tale articolo figuranti nell'allegato II della convenzione stessa).
La tesi della Commissione è, per un verso, interessante, giacché consentirebbe di considerare un rapporto contrattuale esistente solo sulla carta, e che non abbia mai avuto effetti concreti, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1788/69. La Commissione ha giustificato tale tesi sostenendo che, in una siffatta situazione, il rapporto di cui trattasi non potrebbe influire sul valore effettivo, sul «prezzo normale», della merce importata. Ciò, naturalmente, è esatto.
Tutto sommato, però, non ritengo di poter condividere il punto di vista della Commissione: esso, infatti, implica che, qualora, nella fattispecie, l'attrice avesse fatto uso del diritto di fabbricare il preparato secondo il procedimento brevettato dalla HLR, si sarebbe dovuto tener conto del valore del suo diritto di usare il marchio nel calcolare il valore effettivo delle due sostanze base che essa avrebbe in quel caso acquistato dalla HLR ed importato. È chiaro che, in una simile ipotesi, il valore dei diritti di brevetto ceduti all'attrice dalla HLR avrebbe dovuto essere preso in considerazione: invero, in assenza di tali diritti, la sulfadoxina e la trimetroprimina avrebbero avuto scarso valore per l'attrice, giacché, in pratica, essa non avrebbe potuto utilizzare queste sostanze. Tuttavia, quello che ci interessa qui non è già il valore dei diritti di brevetto, bensì quello del diritto dell'attrice di usare il proprio marchio. Orbene, non credo che tale diritto avrebbe avuto, ai fini della determinazione del valore reale della sulfadoxina e della trimetroprimina — che l'attrice avrebbe importato se si fosse avvalsa del diritto di fabbricare il preparato — un'importanza maggiore di quella che esso riveste per quanto concerne il calcolo del valore del prodotto finito finora importato dall'attrice.
A mio parere, nella fattispecie, il contratto stipulato dall'attrice con la HLR ha dato vita ad un rapporto unico e indivisibile, e cioè, per usare i termini dell'art. 2, n. 1, lett. a), al rapporto fra un «fornitore» ed un «rappresentante esclusivo» o «concessionario unico». In tale rapporto, il ruolo dell'attrice sarebbe stato in sostanza quello di distribuire in via esclusiva in tutto il mondo, ad eccezione degli USA, il preparato brevettato dalla HLR. Essa avrebbe potuto procurarsi il preparato sia acquistandolo direttamente dalla HLR, sia comprando da questa le sostanze base e fabbricandolo secondo il procedimento brevettato dalla stessa HLR. Tuttavia, tale alternativa concerneva unicamente le modalità dell'esercizio, da parte dell'attrice, del suo diritto di esclusiva; essa non creava, fra l'attrice e la HLR, una «associazione in affari» diversa dal «rapporto di rappresentanza o di concessione».
Ritengo pertanto che l'attrice possa fruire dell'applicazione dell'art. 2, n. 1, lett. a), per motivi, però, diversi da quelli esposti dalla Commissione.
In conclusione, vi suggerisco di risolvere succintamente la quinta, la sesta e la settima questione del Finanzgericht dell'Assia nel modo seguente:
Le espressioni «rappresentante esclusivo» e «concessionario unico» di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1788/69 vanno considerate come una nozione unica, avente un'ampia accezione e che può comprendere una persona alla quale sia stato concesso, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto esclusivo di distribuzione per una zona determinata nonché il diritto di fabbricare, secondo un procedimento brevettato dal concedente, il prodotto oggetto della rappresentanza o della concessione, indipendentemente dal fatto che essa faccia o meno uso di questo diritto.
Questa soluzione dispensa dal risolvere l'ottava e la nona questione del giudice a quo, come risulta chiaramente dalla formulazione di queste. Tali questioni concernono i criteri in base ai quali avrebbe dovuto determinarsi il valore del diritto dell'attrice di usare il proprio marchio, qualora detto valore avesse dovuto essere incluso nel «prezzo normale» della merce importata. A questo proposito, mi limiterò ad osservare che la documentazione messa a disposizione della Corte per consentirle di rispondere ai suddetti quesiti è insufficiente; se avessi ritenuto opportuno che vi pronunciaste su questo punto, vi avrei suggerito di chiedere, in forza dell'art. 21 dello statuto della Corte, ulteriori informazioni, almeno per quanto concerne le prassi vigenti in materia in ciascuno Stato membro.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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