CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 9 MARZO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la presente causa è stata originata da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Bundesfinanzhof nell'ambito della causa dinanzi ad esso pendente fra la società Gervais-Danone AG — ricorrente — e lo Hauptzollamt (Ufficio centrale doganale) di München-Mitte, resistente.
Le parti controvertono sulla classificazione, in base alla Tariffa doganale comune (TDC), di talune merci che la Gervais-Danone ha importato dalla Svizzera nella Repubblica federale di Germania in più partite, fra il 20 dicembre 1968 e il 22 marzo 1969. Nelle dichiarazioni doganali presentate in occasione di ciascuna importazione, le merci venivano descritte come «imitazioni dello strutto». Il Bundesfinanzhof, nell'ordinanza di rinvio, le descrive, in modo più neutro, come «miscele di grassi».
Nelle fatture allegate alle dichiarazioni doganali relative alle due prime importazioni, la composizione del prodotto era così indicata: grasso butirrico (85 %), sego raffinato (10 %), olio di sesamo (5 %). Per quanto concerne le altre importazioni, la composizione indicata era la seguente: grasso butirrico (85 %), cagliata (5 %), latte magro in polvere (5 %), sego bovino raffinato (5 %). In ciascun caso, la merce veniva classificata dall'importatore sotto la voce 15.13 della TDC, che comprende «margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati». In occasione di ciascuna importazione, salvo l'ultima, l'ufficio doganale accettava tale classificazione e metteva la merce in libera pratica.
Prima dello sdoganamento dell'ultima partita, entrava in vigore il regolamento (CEE) della Commissione 18 marzo 1969, n. 496. Tale regolamento era stato emanato in forza dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, il quale, come ricorderete, conferisce alla Commissione il potere di emanare disposizioni «per l'applicazione della Nomenclatura della Tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci», in particolare quando dette disposizioni siano conformi al parere del comitato per la Nomenclatura della Tariffa doganale comune. Ricorderete pure che nella sentenza 11 novembre 1975 (causa 37/75, Bagusat KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof; Racc. 1975, pag. 1339), la Corte ha precisato che l'art. 3 ha attribuito alla Commissione, «che agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri», un ampio potere discrezionale quanto alla scelta fra due o più voci della TDC nelle quali una determinata merce potrebbe rientrare, alla sola condizione che essa non modifichi il testo della TDC. Nelle sentenze 24 novembre e 15 dicembre 1971, pronunziate nell'ambito delle c.d. «cause della maionese» (cause 30/71, Siemers & Co/Hauptzollamt Bad Reichenhall — Racc. 1971, a pag. 929 — e 77/71, Gervais-Danone AG/Hauptzollamt München-Schwanthalerstraße — ibidem, a pag. 1138 —), la Corte ha escluso che un regolamento emanato in forza dell'art. 3 possa applicarsi alle importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
A norma del regolamento n. 496/69, «i prodotti aventi un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 %, addizionati di altre materie grasse quali strutto, sevo, o olio di cocco, e che sono normalmente impiegati nell'industria della pasticceria e della biscotteria», rientrano nella sottovoce 21.07 F della TDC. Per dirla in breve — ma tornerò ancora su questo punto — tale sottovoce comprende le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove», diverse da quelle classificate nelle sottovoci 21.07 A — E.
Per quanto mi risulta, non vi è alcuna controversia tra le parti sul fatto che le merci importate nella fattispecie costituivano prodotti «normalmente impiegati nell'industria della pasticceria e della biscotteria». Anzi, la Gervais-Danone ha prodotto unitamente alle sue osservazioni (allegato 1) una perizia mirante a dimostrare che in effetti si trattava di prodotti del genere.
Le parti sono inoltre concordi nel ritenere che le merci di cui trattasi non potevano essere considerate «burro» ai sensi della voce 04.03. Questo punto di vista è condiviso dal Bundesfinanzhof.
La Commissione, a sua volta, ha espresso una diversa opinione a questo proposito ed anzi non ha escluso che i prodotti litigiosi potessero essere classificati sotto la voce 04.03. Questa tesi, però, è fondata, almeno in parte, sugli asseriti risultati di talune analisi effettuate da un istituto tedesco, lo «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» su campioni prelevati dalle due ultime partite importate dalla Gervais-Danone, nonché sulla pretesa impossibilità, dal punto di vista scientifico, di accertare la presenza di piccoli quantitativi di sego nei prodotti di cui trattasi. Allo scopo di dimostrare l'infondatezza di quest ultimo assunto, la Gervais-Danone ha prodotto, nel corso della fase orale, un'ulteriore perizia. Signori, non intendo soffermarmi su questi punti che, a mio avviso, non risultano avere alcuna relazione con le questioni sottoposte alla Corte dal Bundesfinanzhof.
In realtà, o almeno così sembra, la controversia è stata originata dal fatto che le autorità doganali tedesche, in forza del regolamento n. 496/69 e apparentemente in spregio al principio sancito dalla Corte nell'ambito delle «cause della maionese», modificarono la classificazione delle merci di cui trattasi, facendole rientrare nella voce 21.07 F, ed ingiunsero alla Gervais-Danone di versare la differenza di dazio dovuta in conseguenza di tale modifica.
Dopo aver infruttuosamente impugnato, dinanzi al Finanzgericht di Monaco, quest'ultimo provvedimento, la Gervais-Danone adiva il Bundesfinanzhof sostenendo in sostanza quanto segue:
1.
le merci di cui trattasi, prescindendo dal regolamento n. 496/69, andavano classificate sotto la voce 15.13;
2.
il regolamento n. 496/69, in quanto ha escluso tali merci dalla voce suddetta, classificandole sotto la voce 21.07 F, costituisce un atto che esorbita dai limiti del potere conferito alla Commissione, giacché lo spostamento di una merce da una voce all'altra può effettuarsi solo mediante una modifica della TDC;
3.
il regolamento n. 496/69 non può comunque applicarsi alle importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
Le questioni sottoposte alla Corte dal Bundesfinanzhof, che rispecchiano i primi due di tali assunti, sono così formulate:
«1.
Se la voce 15.13 della Tariffa doganale comune prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, dovesse interpretarsi nel senso che i miscugli di grassi composti da
a)
85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
10 % di sego raffinato
5 % di olio di sesamo
oppure
b)
85 % di grasso butirrico
5 % di cagliata
5 % di latte magro in polvere
5 % di sego bovino raffinato
andavano classificati in questa voce.
2.
In caso di soluzione affermativa al punto 1.:
Se il regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, sia valido o meno, in quanto esso non illustra, ma modifica, le voci 15.13 e 21.07 e per questo motivo non rientrava nell'autorizzazione di cui al regolamento (CEE) 16 gennaio 1969, n. 97.»
La discussione sulla prima questione si è estesa a tre capitoli della TDC.
Il primo di essi è il capitolo 4, che comprende, fra l'altro, i «derivati del latte». Tali prodotti sono contemplati dalle prime quattro voci del capitolo, il cui contenuto può essere così sintetizzato:
04.01
—
Latte e crema di latte freschi;
04.02
—
Latte e crema di latte conservati, concentrati o zuccherati;
04.03
—
Burro;
04.04
—
Formaggi e latticini.
È importante, in certa misura, osservare che i prodotti suddetti figurano fra le principali merci elencate nell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, che ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Va inoltre ricordato che nelle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles è dichiarato che la voce 04.03 comprende il grasso butirrico.
Il secondo dei tre capitoli cui ho accennato sopra è, naturalmente, il capitolo 15, intitolato: «Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale».
È significativo che fra le specie particolari di grassi di origine animale contemplati dalle diverse voci del capitolo 15 non figuri alcun grasso derivato dal latte. Invero, a parte due eccezioni, tutti i grassi suddetti (strutto, olio di balena, ecc.) sono di tale natura che possono essere ottenuti solo abbattendo l'animale o perlomeno sottoponendolo a gravi amputazioni. Fanno eccezione i «grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina» (voce 15.05) e le «cere d'api e di altri insetti» (voce 15.15).
L'impressione che se ne ricava — cioè che i grassi animali compresi nel capitolo 15 siano distinti dai grassi derivati dal latte — è confermata dalle note che figurano all'inizio del capitolo, nelle quali sono clencati numerosi prodotti specificamente contemplati da talune voci di altri capitoli della TDC ed è espressamente dichiarato che essi esulano dal capitolo 15. Fra tali prodotti figurano il lardo e il grasso di maiale e di oca o di altri volatili, non pressati né fusi (voce 02.05), il burro di cacao (voce 18.04) e i ciccioli (voce 23.01), ma non il burro. Se ne deduce che i redattori della TDC hanno ritenuto superfluo menzionare tale prodotto.
Per quanto concerne, più particolarmente, la voce 15.13 è opportuno osservare quanto segue.
In primo luogo, il testo inglese e quello francese delle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles non sono identici: il primo lascia intendere che i prodotti compresi sotto la voce suddetta possono contenere burro solo come ingrediente occasionale, mentre il secondo, a mio parere, non consente alcun dubbio in proposito. Il testo inglese, per quanto qui ci concerne, è così redatto:
«This heading covers solid edible preparations of fats. They are generally mixtures of:
(1)
Different animal fats and oils, or
(2)
Different vegetable fats and oils, or
(3)
Both animal and vegetable fats and oils.
The fats and oils of these mixtures may be previously hydrogenated. They may be worked by emulsification (e.g., with skimmed milk), churning, texturation (pounding with air to modify the texture or crystalline structure), etc., and may contain added lecithin, starch, colouring, flavourings or vitamins. They may also contain butter or lard.
…
The principal preparations of this kind are margarine (made to resemble butter in appearance, consistency, colour, etc.), shortenings (produced from texturized oils or fats) and imitation lard.»
Il testo francese del secondo e dell'ultimo paragrafo è il seguente:
«Ces mélanges peuvent être émulsionnés avec du lait, du petit lait ou autrement et être malaxés ou avoir été traités par texturation (martelage par de l'air comprimé afin d'en modifier la texture et la structure cristalline) ou additionnés de lécithine, de fécule, de colorants organiques, de substances aromatiques, de vitamines ou même de beurre.
…
Les principales de ces graisses alimentaires préparées sont la margarine et le simili-saindoux (appelés aussi, dans certains pays, beurre de margarine, beurre artificiel, succédané du beurre, succédané du saindoux ou lard compound), la caractéristique essentielle de ces produits étant d'offrir certaines analogies avec le beurre ou le saindoux du point de vue des caractères extérieurs (aspect, consistance, couleur, etc.), ainsi que les produits dits shortenings (obtenus à l'aide d'huiles ou graisses traitées par texturation).»
Corne si può constatare, dall'esame del capitolo 15 nel suo complesso e delle note esplicative sopra citate non risulta che si sia voluto includere nella voce 15.13 i prodotti costituiti prevalentemente da burro o da grasso butirrico.
In secondo luogo, va osservato che i prodotti di cui alla voce suddetta sono oggetto, assieme a diverse altre merci contemplate dal capitolo 15, dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli oli e dei grassi, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 (vedasi l'art 1, n. 2). Nell'ambito di tale organizzazione, i suddetti prodotti, qualora siano importati da paesi terzi, non sono soggetti a prelievi, ma solo ai dazi indicati nella TDC.
Passiamo infine al capitolo 21 della TDC, intitolato «Preparazioni alimentari diverse».
I preparati ivi elencati sono davvero «diversi», giacché comprendono prodotti affatto eterogenei, come succedanei del caffè e loro estratti, senape, salse, «chutney», zuppe, lieviti naturali, lieviti artificiali preparati, cereali e paste alimentari preparati. Comunque, ai fini della presente causa, è importante, secondo me, rilevare che le sottovoci C, D ed E della voce 21.07 comprendono tutte prodotti derivati principalmente dal latte come, ad esempio, gelati (C), iogurt e latte in polvere preparati (D) e «fondute» (E); inoltre, la sottovoce F è divisa in nove sezioni, nelle quali i preparati alimentari sono classificati a seconda della percentuale, in peso, di grassi derivati dal latte in essi presente.
Ciò non vuol dire che la voce 21.07 sia la sola voce della TDC che comprende preparati contenenti grassi derivati dal latte. Siffatti prodotti sono invero contemplati da molte altre voci, quali la voce 17.04 («prodotti a base di zucchero non contenenti cacao»), la voce 18.06 («cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao»), la voce 19.02 («preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina»), la voce 19.08 B («prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria» diversi dal pan pepato) e la voce 22.02 (bevande non alcoliche). Vale tuttavia la pena di osservare che ciascuna di tali voci classifica le merci contenenti grassi derivati dal latte in funzione del quantitativo di tali sostanze in esse presente, espresso in percentuali precise. Ciò contrasta con il testo piuttosto generico della voce 15.13 e conferma l'impressione che questa non comprende prodotti contenenti grassi ottenuti dal latte, salvo che siffatte sostanze costituiscano ingredienti occasionali: in effetti, le voci della TDC concernenti grassi derivati dal latte sono redatte in termini precisi.
Per quanto concerne l'organizzazione comune dei mercati agricoli, i prodotti compresi nella voce 21.07 sono soggetti al «regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli», istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 ottobre 1966, n. 160 (successivamente sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059). In forza del suddetto regime, tali merci, se importate da paesi terzi, sono assoggettate ad un tributo composto di un elemento fisso, destinato a proteggere l'industria comunitaria di trasformazione, e di un elemento mobile, che ha la funzione di compensare la differenza fra i prezzi comunitari e i prezzi mondiali dei prodotti agricoli di base.
Il motivo per il quale ho accennato al regime cui sono soggetti, nell'ambito del-1 organizzazione comune dei mercati agricoli, i prodotti compresi nelle prime quattro voci del capitolo 4, nella voce 15.13 e nella voce 21.07, sta nel fatto che la Commissione si è richiamata alle sentenze in cui la Corte ha affermato che l'interpretazione di una voce della TDC rispetto a un'altra deve, in caso di dubbio, tener conto sia della funzione della TDC in relazione alle esigenze del regime dell'organizzazione di mercato, sia della sua funzione puramente doganale: si tratta delle sentenze 18 giugno 1970 (cause 72/69, Hauptzollamt Bremen/Bremer Handelsgesellschaft, e 74/69, Hauptzollamt Bremen-Freihafen/Krohn & Co, Racc. 1970, vol. I, pagg. 427 e, rispettivamente, 451) e 14 luglio 1971 (cause 12/71 e 14/71, Henck/Hauptzollamt Emmerich, Racc. 1971, vol. II, pagg. 743 e, rispettivamente, 767). Personalmente, non ritengo sussista alcun valido motivo che osti alla classificazione dei prodotti litigiosi (prescindendo dal regolamento n. 496/69) sotto la voce 21.07 F anziché sotto la voce 15.13. Tuttavia, in base alle sentenze sopra citate, la Corte deve tener conto del fatto che una diversa classificazione sarebbe incompatibile con l'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
In corso di causa è stata, fra l'altro, fatta menzione della regola generale figurante sub A 3 nel titolo I della parte prima della TDC. Tale regola recita:
«Qualora, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
a)
la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale;
b)
i miscugli e i lavori composti da materie diverse, nonché i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, che non possono essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera a), devono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;
c)
qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della nomenclatura della tariffa.»
Per quanto concerne il paragrafo a), la Gervais-Danone ha sostenuto — ed il Bundesfinanzhof concorda con essa su questo punto — che la voce 15.13 ha carattere più specifico rispetto alla voce 21.07 F. Con tutto il rispetto per il Bundesfinanzhof, non mi sembra che sia così. Ormai, nessuno dei partecipanti al presente procedimento ritiene più di dover prendere in considerazione la possibilità di designare i prodotti litigiosi come «imitazioni dello strutto». Secondo la ricorrente, si trattava di «grassi alimentari preparati» ed è proprio in ragione di dubbi sorti a questo proposito che il Bundesfinanzhof si è rivolto alla Corte di giustizia. A mio parere, «grassi alimentari preparati» non costituisce una definizione più specifica rispetto a quella di cui alla voce 21.07 F, e cioè «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi [questo o quel] tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte».
Il paragrafo b) prescrive di tener conto della «materia» o dell'«oggetto», presente nel miscuglio, che conferisce a questo il suo «carattere essenziale». Questo punto è stato appena sfiorato in corso di causa, né il Bundesfinanzhof vi ha fatto cenno nell'ordinanza di rinvio. Dalla prima perizia prodotta dalla ricorrente risulta che in realtà diversi miscugli o «shortenings» vengono impiegati dall'industria della pasticceria o della biscotteria per vari scopi, e che nessun ingrediente di tali prodotti conferisce a questi il loro «carattere essenziale», anche se in taluni casi — ad esempio per la fabbricazione dei «petits-beurres» — è necessario che siffatti miscugli siano composti in prevalenza di grasso butirrico. Se ne deve dedurre, a mio avviso, che il criterio stabilito dal paragrafo b) non può trovare applicazione nel caso presente.
Non resta, quindi, che rifarsi al paragrafo c): in base ai criteri ivi indicati, l'unica voce che possa essere presa in considerazione è manifestamente la voce 21.07 F, giacché implica l'applicazione del dazio più elevato e, al tempo stesso, figura all'ultimo posto nell'ordine progressivo della Nomenclatura della Tariffa.
La Commissione ha richiamato la nostra attenzione su talune discussioni svoltesi nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale nel 1963, quando cioè le autorità australiane sollevarono la questione della corretta classificazione, in base alla Nomenclatura di Bruxelles, del «burro in polvere» o «polvere di burro», che allora costituiva un prodotto nuovo. Il Consiglio di cooperazione doganale espresse il parere che tale prodotto andava classificato sotto la voce 21.07. Il Regno Unito propose che il Consiglio si pronunziasse, nella stessa occasione, sulla classificazione di altri cinque prodotti, situati — per dirla con le autorità inglesi — sulla «linea di confine» fra le voci 15.13 e 21.07, e cioè:
1)
burro con aggiunta di una piccola quantità di zucchero, insufficiente perché il prodotto possa essere considerato grasso alimentare zuccherato («sweetfat»);
2)
burro con aggiunta di essenza di vaniglia concentrata;
3)
un prodotto composto di burro e strutto in parti uguali;
4)
burro con aggiunta di latte in polvere;
5)
grasso butirrico ottenuto dal burro mediante estrazione dell'acqua.
In realtà, i membri del Consiglio di cooperazione doganale non riuscirono a trovare un accordo sulla classificazione dei suddetti prodotti, fatta eccezione per il terzo che, a loro unanime parere, andava classificato sotto la voce 15.13 (si veda l'allegato alle osservazioni della Commissione). Da parte mia, non ritengo che il richiamo a tali pareri del Consiglio di cooperazione doganale sia di molta utilità, se non altro per il contrasto esistente fra la laconica formulazione della voce 21.07 nella Nomenclatura di Bruxelles («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove») e la particolareggiata descrizione delle merci comprese sotto la stessa voce che occupa cinque pagine e mezza della TDC. Peraltro, non sono sicuro che il Consiglio di cooperazione doganale, se avesse avuto conoscenza di tutti gli argomenti dedotti nell'ambito della presente causa, sarebbe giunto alla conclusione che le miscele composte di burro e strutto in parti uguali rientravano nella voce 15.13. Comunque sia, i pareri di tale organo non hanno efficacia giuridica.
La Gervais-Danone ha dedotto un argomento fondato sull'«eccessiva fretta» con cui venne emanato il regolamento n. 496/69.
Nel corso della fase orale, il rappresentante della Commissione ha descritto le circostanze in cui detto regolamento fu emanato (si veda anche l'allegato 2 alle osservazioni della ricorrente, contenente il verbale della riunione del comitato per la Nomenclatura della Tariffa doganale comune nel corso della quale venne trattata tale questione). A quanto pare, le autorità doganali italiane avevano consultato la Commissione circa la classificazione di un prodotto contenente una percentuale di grasso butirrico superiore al 65 %, il quale, secondo l'importatore, rientrava nella voce 15.13. La Commissione redasse un progetto di regolamento (si trattava appunto del regolamento n. 496/69) e lo sottopose al comitato per la Nomenclatura della Tariffa doganale comune, il quale lo esaminò nella riunione del 13 e 14 marzo 1969. Il presidente del comitato, e cioè il rappresentante della Commissione (cfr. art. 1, n. 1, del regolamento n. 97/69), attirò l'attenzione degli altri componenti di tale organo sull'urgenza e l'importanza della questione. I rappresentanti di cinque dei sei Stati che a quell'epoca facevano parte della Comunità approvarono i criteri di classificazione stabiliti dal progetto di regolamento. La delegazione tedesca, dal canto suo, espresse il parere che le merci di cui trattavasi andavano classificate sotto la voce 15.13, giacché esse costituivano «miscele di grassi animali e vegetali per uso alimentare» e poiché inoltre, secondo le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles, i prodotti contenenti burro potevano essere classificati sotto tale voce. Va tenuto presente che, a quell'epoca, le autorità doganali tedesche avevano già classificato la maggior parte delle partite importate dalla Gervais-Danone sotto la voce 15.13. La Commissione ha dichiarato, nella fase orale del presente procedimento, di essere a conoscenza di soli due casi in cui si è tentato di importare, classificandoli nella dichiarazione doganale sotto la voce 15.13, prodotti costituiti prevalentemente da grasso butirrico: si tratta del caso di specie e dell'importazione, sopra ricordata, che diede origine ai dubbi delle autorità italiane. Comunque, il Comitato emise a maggioranza dei voti — la delegazione tedesca si dichiarò contraria — un parere favorevole al progetto della Commissione e pertanto il regolamento n. 496/69 venne emanato. La presente controversia costituisce una dimostrazione della lealtà con la quale le autorità tedesche hanno accettato la suddetta decisione. Per conto mio, non scorgo in quell'episodio alcun elemento che possa corroborare l'argomento della ricorrente.
Vale forse la pena di aggiungere — anche se ciò non è direttamente pertinente alla presente causa — che, nel corso della suddetta riunione, venne proposto che il Comitato esaminasse, quanto prima, l'opportunità di fissare la percentuale massima di grasso butirrico che i prodotti compresi nella voce 15.13 potevano contenere. Tale percentuale fu successivamente stabilita, su parere conforme del comitato, dal regolamento (CEE) della Commissione 9 aprile 1969, n. 663 (GU n. L 86, del 10. 4. 1969), «relativo alla classificazione di merci nella voce 15.13 della Tariffa doganale comune», il quale, all'art. 1, dispone:
«La margarina, le imitazioni dello strutto e gli altri grassi alimentari preparati, quando contengono materie grasse provenienti dal latte, restano classificati nella voce 15.13 della Tariffa doganale comune, sempreché il tenore di dette materie non superi il 10 % in peso».
L'uso del termine «restano» è, tenuto conto delle circostanze, singolare. Ancor più strano è che il regolamento n. 663/69 non abbia abrogato il regolamento n. 496/69, col risultato che, mentre quest'ultimo include espressamente nella voce 21.07 F i prodotti «normalmente impiegati nell'industria della pasticceria e della biscotteria» aventi tenore, in peso, di grassi derivati dal latte pari o superiore al 65 %, il primo esclude implicitamente dalla voce 15.13«la margarina, le imitazioni dello strutto e gli altri grassi alimentari preparati» che contengano una percentuale, in peso, di tali grassi superiore al 10 %. Nel corso della fase orale, il rappresentante della Commissione ha ammesso che i suddetti regolamenti sono fonte di incertezze quanto alla classificazione dei prodotti contenenti una percentuale di grassi derivati dal latte compresa fra il 10 % ed il 65 %. Del pari incerta risulta la classificazione dei prodotti che abbiano un tenore di dette sostanze pari o superiore al 65 % e non siano «normalmente impiegati nell'industria della pasticceria e della biscotteria». È auspicabile che, dopo che la Corte si sarà pronunziata sulle questioni oggetto del presente procedimento, la Commissione si adoperi, tenendo conto di tale sentenza, per sostituire i regolamenti nn. 496/69 e 663/69 con un atto normativo più coerente e completo.
Ritengo, infine, opportuno ricordare che la ricorrente ha prodotto in allegato alle sue osservazioni (allegato 3) un ulteriore documento dal quale risulta che nel febbraio 1970 le autorità svizzere sdoganarono, classificandoli sotto la voce 15.13, taluni prodotti designati quali imitazioni dello strutto («Kunstspeisefett») e costituiti per l'85 % da grasso butirrico. È chiaro che tale documento è irrilevante ai fini della presente causa, in cui si tratta di stabilire quale sia la corretta interpretazione della TDC, indipendentemente da quanto le autorità doganali svizzere (o quelle tedesche) possano aver ritenuto o fatto in questa o quella occasione.
Concludo suggerendovi di risolvere la prima questione sottopostavi dal Bundesfinanzhof nel senso che i prodotti ivi descritti non sono mai stati compresi nella voce 15.13 della Tariffa doganale comune. La seconda questione risulta pertanto priva di oggetto.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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